
Roma, in data 07.07.99
DIPARTIMENTO Entrate
Circolare n.150
Alle DIREZIONI REGIONALI DELLE ENTRATE
Agli UFFICI DELLE ENTRATE
Agli UFFICI DISTRETTUALI
DELLE IMPOSTE DIRETTE
Ai CENTRI DI SERVIZIO DELLE
IMPOSTE DIRETTEINDIRETTE
Ai DIPARTIMENTI PROVINCIALI DEL
TESORO, DEL BILANCIO E
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Direzione Generale per iServizi
Periferici del Tesoro
e. p.c.:
Al SEGRETARIATO GENERALE
Al SERVIZIO CONSULTIVO E
ISPETTIVO TRIBUTARIO
Al COMANDO GENERALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA
Alle DIREZIONI CENTRALI DEL
DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
Alla CONFEDERAZIONE GENERALE
DELLA AGRICOLTURA ITALIANA
Alla CONFEDERAZIONE NAZIONALE
COLTIVATORI DIRETTI
Alla CONFEDERAZIONE ITALIANA
AGRICOLTORI (CIA)
Alla CONFEDERAZIONE NAZIONALE
ITALIANA DELL'ARTIGIANATO-
All' ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI
All' ASSOCIAZIONE BANCARIA
ITALIANA
Alla CONFEDERAZIONE
COOPERATIVE ITALIANE
All' ASSOCIAZIONE FRA LE SOCIETA'
ITALIANE PER AZIONI - ASSONIME
Alla CONFEDERAZIONE ITALIANA
DELL'INDUSTRIA
Alla CONFEDERAZIONE ITALIANA
DEL COMMERCIO
All' UNIONE NAZIONALE
COOPERATIVE ITALIANE
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Premessa
La legge 9 dicembre 1998, n. 431, pubblicata sul Supplemento Ordinario
n. 103/L alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 1998, ha introdotto la
nuova disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso
abitativo, abrogando, tra le altre, le previgenti disposizioni contenute nella
legge 27 luglio 1978, n. 392 (equo-canone) e ha, inoltre, adottato talune
agevolazioni in materia di locazione di fabbricati.
Sempre in materia di redditi dei fabbricati, la legge 13 maggio 1999,
n. 133, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 96/L alla Gazzetta Ufficiale
n. 113 del 17 maggio 1999, in attesa dell'attuazione della delega ivi
contenuta, relativa alla riforma della tassazione dei redditi medesimi, ha
aumentato, per l'anno d'imposta 1999, la deduzione spettante ai possessori di
unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali.
Al riguardo, vengono di seguito illustrate le disposizioni sopra
richiamate al fine di fornire gli opportuni chiarimenti e gli indirizzi
generali, cosi' da consentirne una uniforme interpretazione.
1. Agevolazioni fiscali
L'articolo 2, commi 1 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ha
stabilito nuove modalita' di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione,
consentendo alle parti di scegliere tra diverse metodologie contrattuali.
Infatti, secondo quanto previsto dal comma 1, possono essere stipulati
contratti di locazione di durata non inferiore ai quattro anni, decorsi i
quali i contratti sono rinnovati per un periodo di ulteriori quattro anni,
fatti salvi i casi espressamente previsti dell'articolo 3 che prevedono la
facolta' per il locatore di diniego del rinnovo del contratto.
In alternativa a questa tipologia contrattuale, il comma 3
dell'articolo 2 prevede la possibilita' per le parti di stipulare contratti di
locazione definendo il valore del canone, la durata del contratto ed altre
condizioni contrattuali sulla base degli appositi accordi definiti in sede
locale tra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei
conduttori che provvedono alla definizione di contratti-tipo. Con riferimento
alla durata del contratto, occorre, inoltre, tener presente che il successivo
comma 5 dello stesso articolo prevede in ogni caso una durata del contratto
non inferiore ai 3 anni, prorogabili di diritto per altri 2 anni, fatta salva
la possibilita' di disdetta da parte del locatore per le ipotesi previste
dell'articolo 3. Unica eccezione al limite triennale e' stata prevista
dall'articolo 5 per la stipula di contratti di locazione aventi natura
transitoria che possono avere anche durata inferiore ai limiti previsti, al
fine di soddisfare particolari esigenze delle parti (es.: quelle di studenti
universitari che stipulano contratti - tipo promossi dai comuni sede di
universita').
Per favorire la realizzazione dei contratti-tipo e' prevista la
definizione di una convenzione nazionale. In attuazione a tale disciplina, con
decreto 5 marzo 1999 del Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto con il
Ministro delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 1999
n. 67, sono stati definiti i criteri generali per la realizzazione degli
accordi da definire in sede locale per la stipula dei predetti contratti di
locazione e sono state indicate le agevolazioni fiscali previste dall'articolo
8 della citata legge n. 431 del 1998.
In particolare, e' stato previsto che ai contratti di locazione di
immobili ad uso abitativo situati nei comuni di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio
1989, n. 61, stipulati o rinnovati a norma del suddetto decreto ministeriale,
si applica la seguente disciplina fiscale.
Il reddito imponibile dei fabbricati locati, determinato ai sensi
dell'articolo 34 del Tuir, e' ulteriormente ridotto del 30 per cento, a
condizione che nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si
intende usufruire dell'agevolazione, siano indicati gli estremi di
registrazione del contratto di locazione, nonche' l'anno di presentazione
della denuncia dell'immobile ai fini dell'ICI e il comune di ubicazione dello
stesso.
Sussistendo tali condizioni, al fine della determinazione del reddito
di fabbricati da assoggettare alle imposte sui redditi, occorre, in via
preliminare, raffrontare la rendita catastale dell'immobile oggetto di
locazione ed il canone percepito ridotto del 15 per cento ed assumere, come
reddito imponibile, l'importo piu' elevato; su tale maggior importo trova
applicazione l'agevolazione fiscale prevista, ossia l'ulteriore riduzione del
30 per cento.
Ad esempio: ipotizzando una rendita catastale di importo pari a lire
2.500.000 e un canone di locazione annuo pari a lire 18.000.000. Dal confronto
tra la rendita catastale e il canone ridotto del 15 per cento, il reddito
imponibile del fabbricato e' pari a lire 15.300.000. Tale reddito va assunto
al netto dell'ulteriore deduzione del 30 per cento, ossia per un importo di
lire 10.710.000.
Ipotizzando, invece, una rendita catastale di importo pari a lire 3.800.000 e
un canone di locazione annuo pari a lire 4.000.000, il reddito imponibile del
fabbricato e', in tal caso, pari a lire 3.800.000 il quale va assunto al netto
della deduzione del 30 per cento, ossia per un importo di lire 2.660.000, in
quanto il canone di locazione abbattuto del 15 per cento (lire 3.400.000) e'
inferiore alla rendita catastale.
Inoltre, con riferimento ai medesimi contratti la base imponibile ai
fini della imposta di registro e' assunta nella misura del 70 per cento del
corrispettivo annuo pattuito fino all'eventuale aggiornamento periodico
eseguito ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della citata legge n. 431 del
1998.
L'articolo 2, comma 4, ha altresi' previsto che, al fine di favorire
la stipula dei predetti contratti di locazione, i Comuni possono deliberare,
nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'Imposta Comunale sugli
Immobili (ICI) piu' favorevoli nei confronti dei contribuenti proprietari che
concedano immobili in locazione a titolo di abitazione principale, nel
rispetto delle condizioni definite dagli accordi locali.
Pertanto, rientrano nell'ambito applicativo delle agevolazioni,
previste dal citato articolo 8 della legge n. 431 del 1998, unicamente le
unita' immobiliari:
1. classificate o classificabili nel gruppo A delle categorie catastali;
2. situate nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre
1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n.
61, e successive modificazioni; si tratta, in particolare, degli immobili
situati:
- nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli,
Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonche' nei comuni confinanti con gli stessi;
- negli altri comuni capoluoghi di provincia;
- nei comuni, considerati ad alta tensione abitativa, individuati nella
delibera CIPE 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del
19 giugno 1985, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 152, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nei punti
precedenti;
- nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi tellurici
dei primi anni ottanta;
3. locate mediante contratti stipulati o rinnovati, definendo il valore del
canone, la durata del contratto, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2, della
citata legge n. 431 del 1998, a seguito degli accordi definiti in sede locale
e nel rispetto dei criteri indicati dal citato decreto interministeriale del 5
marzo 1999, ovvero nel rispetto delle condizioni fissate dal decreto di cui al
comma 3 dell'articolo 4 della stessa legge, previsto nel caso non siano
definiti tali accordi. Rientrano nella previsione normativa anche taluni
contratti di locazione volti a soddisfare esigenze abitative di natura
transitoria, quali quelli stipulati dagli enti locali in qualita' di
conduttori e dai proprietari che, come gia' detto, lochino gli immobili a
studenti universitari mediante contratti-tipo stipulati sulla base degli
accordi locali di cui all'articolo 5, comma 3.
Alla stregua di quanto precisato, le agevolazioni di cui trattasi si
rendono applicabili esclusivamente alle unita' locate ad uso abitativo,
comprese quelle che, ai sensi dell'articolo 57 del Tuir, non costituiscono
beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o
al cui scambio e' diretta l'attivita' d'impresa.
Va da ultimo evidenziato che, secondo quanto disposto dal comma 4 del
medesimo articolo 8, il CIPE, su proposta del ministro di lavori pubblici,
d'intesa con i ministri dell'interno e di grazia e giustizia, provvede ad
aggiornare, con cadenza biennale, il suddetto elenco dei comuni. In tal caso,
qualora il numero dei soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali dovesse
aumentare, e' previsto che la percentuale di determinazione della base
imponibile ai fini dell'imposta di registro venga corrispondentemente
aumentata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
1.1 Credito d'imposta per i canoni non percepiti.
Il comma 1 dell'articolo 23 del Tuir sancisce che i redditi fondiari
concorrono a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono
l'immobile ai titolo di proprieta', enfiteusi, usufrutto o altro diritto
reale. Sulla base del criterio di imputazione temporale contenuto nel medesimo
articolo, tale reddito deve essere imputato al periodo d'imposta in cui si e'
verificato il possesso, prescindendo dalla effettiva percezione del reddito.
Come e' noto, cio' implica che i redditi dominicali e quelli dei
fabbricati vengono imputati al possessore in quanto tale, senza tenere in
alcun conto dell'esistenza o meno di un reddito ne' del momento in cui lo
stesso e' percepito. Infatti, il reddito dominicale si considera fiscalmente
prodotto, anche se il terreno non viene adibito a coltura, salva la previsione
di un'imposizione in misura ridotta. I redditi dei fabbricati, a loro volta,
concorrono alla formazione del reddito complessivo anche se non viene di fatto
percepito alcun reddito, come avviene, ad esempio, per gli immobili adibiti ad
abitazione principale del possessore o comunque non locati, per i quali il
reddito continua ad essere determinato sulla base della rendita catastale,
salva l'eventuale applicazione, a seconda dei casi, di coefficienti di
maggiorazione o di riduzione.
Con riferimento a tale categoria reddituale, infatti, il presupposto
dell'imposta non scaturisce, come stabilito dal principio generale contenuto
nell'articolo 1 del Tuir, dal mero possesso del reddito, inteso come
disponibilita' reale dello stesso, bensi' dal possesso qualificato del cespite
patrimoniale che di per se' e' considerato dal legislatore rappresentativo di
capacita' contributiva.
Non vi e' dubbio, infatti, che il reddito fondiario vada in ogni caso
dichiarato dal possessore anche qualora l'immobile venga temporaneamente
sottratto alla sua disponibilita', come puo' verificarsi, ad esempio,
nell'ipotesi di un'occupazione abusiva dello stesso, fermo restando la
possibilita' di adire le vie legali per ottenere il risarcimento del danno
derivante dalla perdita di detta disponibilita'.
In conclusione, si ritiene che il reddito fondiario non e' considerato
dal legislatore come un diretto e prevedibile risultato di un'attivita'
produttiva, secondo un rapporto di causa-effetto, trattandosi di un reddito
meramente potenziale e figurativo, tant'e' che e' costituito da un "reddito
medio ordinario" determinato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo.
Eccezionalmente per le unita' immobiliari locate, l'articolo 34 del
Tuir ha dettato una diversa disciplina ai fini della determinazione del
relativo reddito. Tale norma comporta l'effettuazione di un confronto tra il
canone di locazione risultante dal contratto ridotto del 15 per cento e la
rendita catastale e l'assoggettamento a tassazione del valore piu' elevato.
Per i soli fabbricati concessi in locazione in regime legale di determinazione
del canone (equo canone), l'articolo 129 del Tuir stabilisce che il reddito
imponibile e' direttamente costituito dal canone di locazione ridotto del 15
per cento.
Pertanto, anteriormente alle modifiche apportate all'articolo 23 del
Tuir in commento, in caso, ad esempio, di locazione di un fabbricato, vigendo
il criterio di imputazione temporale di competenza, il reddito effettivo
doveva essere dichiarato indipendentemente dal momento dell'effettiva
percezione dei canoni.
In deroga a tale principio generale in base al quale i redditi
fondiari sono assoggettati a tassazione indipendentemente dalla loro
percezione, a decorrere dal 1 gennaio 1998, l'articolo 8, comma 5, della
citata legge n. 431 del 1998, introducendo due nuovi periodi all'articolo 23
del Tuir, ha stabilito che i redditi derivanti da contratti di locazione di
immobili ad uso abitativo non concorrono alla formazione del reddito dal
periodo d'imposta in cui si e' concluso il procedimento giurisdizionale di
convalida di sfratto per morosita' del conduttore. Nel caso in cui il giudice
confermi la morosita' dell'affittuario anche per periodi precedenti l'atto
giurisdizionale, e', altresi', riconosciuto un credito d'imposta di ammontare
pari alle imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti.
In tal modo, il legislatore ha derogato, anche se soltanto con
riferimento ai redditi derivanti dalla locazione di immobili adibiti ad uso
abitativo, al principio generale di imputazione dei redditi fondiari contenuto
nel comma 1 dell'articolo 23 del Tuir.
Sulla base di tale deroga, i canoni che non sono stati percepiti non
concorrono a formare il reddito complessivo del locatore a condizione che lo
stato di morosita' del locatario risulti da un accertamento giudiziale il cui
procedimento abbia avuto termine. La disposizione fa riferimento al
procedimento per convalida di sfratto disciplinato dagli articoli 657 e
seguenti del codice di procedura civile, procedimento che consente di ottenere
provvedimenti che realizzano, in via anticipata, effetti esecutivi analoghi a
quelli resi al termine di ordinario giudizio di cognizione.
La non imponibilita' dei canoni di locazione, limitatamente
all'ammontare di questi che il giudice ha accertato come non riscossi, decorre
dal momento della conclusione del procedimento anzidetto che si realizza, a
norma dell'articolo 663 del c.p.c., se l'intimato non compare o pur comparendo
non si oppone, ovvero, a norma dell'articolo 665 del c.p.c., in caso di
opposizione dell'intimato. In quest'ultima ipotesi, infatti, anche se ha
inizio il procedimento ordinario, quello a carattere sommario - cui la norma
fa riferimento - puo' ritenersi concluso.
Verificandosi queste condizioni, il giudice convalida lo sfratto e
dispone con ordinanza, in calce alla citazione, l'apposizione su di essa della
formula esecutiva.
Come precisato nelle istruzioni per la dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d'imposta 1998, la modifica all'articolo 23 del Tuir trova
applicazione fin dalla suddetta dichiarazione, sempreche' entro il termine
della sua presentazione sia concluso, come sopra specificato, il procedimento
giurisdizionale di convalida dello sfratto per morosita' del conduttore.
A tal fine, tenuto conto dell'unitarieta' del periodo d'imposta, si
ritiene che assumono valenza i procedimenti di convalida di sfratto conclusi
nel periodo d'imposta in corso alla data del 30 dicembre 1998, data di entrata
in vigore della citata legge n. 431 del 1998.
Resta fermo, naturalmente, che per gli immobili locati per uso diverso
da quello abitativo, nonche' in assenza di un procedimento giurisdizionale
concluso, il canone di locazione va comunque sempre dichiarato cosi' come
risultante dal contratto di locazione, ancorche' non percepito, rilevando in
tal caso il momento formativo del reddito e non quello percettivo.
Sulla base delle considerazioni che precedono, nonche' del tenore
letterale della suddetta deroga alla imponibilita' dei canoni non percepiti
inserita nell'ambito dell'articolo 23 del Tuir, recante le disposizioni
generali di imputazione temporale dei redditi fondiari sulla base del criterio
di maturazione contrattuale, piuttosto che nell'ambito delle specifiche
disposizioni che stabiliscono le modalita' di determinazione dei redditi dei
fabbricati, resta fermo in ogni caso l'obbligo di assoggettare a tassazione le
suddette unita' immobiliari sulla base della rendita catastale. Tale obbligo
discende anche dalla circostanza che il legislatore ha ritenuto definire non
imponibili esclusivamente "i canoni di locazione non percepiti" e non il
reddito dei fabbricati, intendendo assoggettare a tassazione in ogni caso la
rendita catastale quale reddito figurativo dell'immobile. Come sopra
precisato, infatti, per i redditi domenicali dei terreni e per quelli dei
fabbricati il presupposto dell'imposta e' costituito dal possesso a titolo di
proprieta' e altro diritto reale e non dalla detenzione dell'immobile.
Come accennato, sulla base di quanto disposto dal secondo periodo
aggiunto al comma 1 del medesimo articolo 23 del Tuir, nel caso in cui il
giudice confermi la morosita' dell'affittuario anche per periodi precedenti
l'atto giurisdizionale, viene riconosciuto un credito d'imposta di ammontare
pari alle imposte pagate per effetto della concorrenza alla formazione del
reddito complessivo dei canoni non riscossi.
Per determinare il credito d'imposta spettante, e' necessario
riliquidare le dichiarazioni dei redditi di ciascuno degli anni per i quali
sono state pagate maggiori imposte per effetto dei predetti canoni, cosi' come
accertato dal procedimento giurisdizionale.
Come specificato nelle istruzioni per la dichiarazione dei redditi
relativa al 1998, nell'effettuazione delle predette operazioni di
riliquidazione, si deve tener conto di eventuali rettifiche ed accertamenti
effettuati dagli Uffici e dell'Ilor pagata fino al 1992; non rileva, invece,
ai fini del calcolo del credito d'imposta, quanto pagato a titolo di
contributo al Servizio sanitario nazionale.
In sostanza, per ciascun anno ricompreso nell'ordinanza del giudice,
occorre sottrarre dal reddito complessivo l'importo dei canoni non percepiti
ed imputare la rendita catastale del fabbricato per poi rideterminare le
imposte dovute (Irpef o Irpeg e Ilor). La differenza tra le imposte
effettivamente pagate e quelle risultanti da tale calcolo costituisce il
credito d'imposta spettante.
Qualora venga effettuato detto calcolo con riferimento ad un periodo
d'imposta nel quale era dovuta l'Ilor e tale imposta costituiva un onere
deducibile dal reddito complessivo dell'anno successivo, considerato che si
viene a determinare un'imposta minore di quella pagata, tale differenza deve
essere indicata tra i redditi soggetti a tassazione separata nella
dichiarazione in cui viene esposto il credito d'imposta in questione. Tale
ipotesi, infatti, rientra nella disposizione prevista dall'articolo 16, comma
1, lettera n-bis), del Tuir.
Si evidenzia altresi' che nel caso in cui i canoni per i quali si e'
usufruito del credito d'imposta vengano successivamente riscossi, anche
parzialmente, e' necessario dichiarare il maggior reddito imponibile
rideterminato tra i redditi soggetti a tassazione separata, salva l'opzione
per la tassazione ordinaria.
Le disposizioni sopra riportate assumono rilevanza anche ai fini della
determinazione del reddito d'impresa. L'articolo 57 del Tuir, infatti,
stabilisce che i redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali
per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o al cui scambio e'
diretta l'attivita' d'impresa, concorrono a formare il reddito secondo le
disposizioni del capo II dello stesso Tuir, ossia secondo quelle previste per
i redditi fondiari.
Il credito d'imposta in questione, che puo' essere riportato nella
prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del
procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto, e comunque non oltre
il termine ordinario di prescrizione decennale, puo' essere utilizzato senza
limiti quantitativi di impiego scomputandolo dall'Irpef o dall'Irpeg dovute in
base alla medesima dichiarazione, compresi gli acconti. L'eventuale eccedenza
puo', inoltre, essere utilizzata in compensazione ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni,
ovvero puo' essere chiesta a rimborso.
In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del
credito d'imposta nell'ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facolta'
di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di
prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso.
Da ultimo, si fa presente che il legislatore non ha fissato un termine
relativamente ai periodi d'imposta utili cui fare riferimento per la
rideterminazione delle imposte e del conseguente credito. Al riguardo si
ritiene che possa valere il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e,
pertanto, si possa effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni
presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi
1989, sempreche' per ciascuna delle annualita' risulti accertata la morosita'
del conduttore nell'ambito del procedimento di convalida dello sfratto
conclusosi nel 1998.
2. Deduzione per l'abitazione principale per il periodo d'imposta 1999.
L'articolo 18 della legge 13 maggio 1999, n. 133, contenente una
delega al Governo per la modifica dei criteri di determinazione del reddito
delle unita' immobiliari, dispone al comma 4 l'abrogazione, con effetto dal
periodo d'imposta 1999, del comma 4-quater dell'articolo 34 del Tuir il quale
prevede che dal reddito dell'unita' immobiliare adibito ad abitazione
principale del contribuente e da quello delle sue pertinenze si deduce, fino a
concorrenza dello stesso, un importo fino ad un massimo di lire 1.100.000,
rapportato alla percentuale di possesso e al periodo in cui sussiste tale
destinazione. La soppressione non comporta modifiche sostanziali per i
contribuenti, in quanto contestualmente il successivo comma 5 del medesimo
articolo 18 introduce una identica deduzione da effettuare, pero', dal reddito
complessivo del contribuente e non direttamente dal reddito dell'unita'
immobiliare. Conseguentemente i riferimenti alla deduzione dell'abrogato comma
4-quater dell'articolo 34 del Tuir, contenuti nell'articolo 1, quarto comma,
lettere b), b-bis) e c), del D.P.R. n. 600 del 1973, sono stati adeguati alla
deduzione prevista dal comma 5 dell'articolo 18 della citata legge n. 133 del
1999.
Va, peraltro, rilevato che il comma 7 della disposizione in argomento
ha innalzato la predetta deduzione da lire 1.100.000 a lire 1.400.000 per il
periodo d'imposta 1999.
Tuttavia, e' disposto che tale aumento non esplica effetti ai fini del
calcolo dell'Irpef dovuta a titolo di acconto per lo stesso periodo d'imposta
1999. Pertanto, in sede di determinazione dell'acconto da effettuare nel 1999
(prima e seconda rata) non si deve tener conto del maggiore importo della
deduzione spettante.
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Gli uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al
contenuto della presente circolare.

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