Roma, in data 07.07.99

DIPARTIMENTO Entrate
Circolare n.150


 

                                      Alle DIREZIONI REGIONALI DELLE ENTRATE  
                                      Agli UFFICI DELLE ENTRATE               
                                      Agli UFFICI DISTRETTUALI                
                                           DELLE IMPOSTE DIRETTE              
                                      Ai   CENTRI DI SERVIZIO DELLE           
                                           IMPOSTE DIRETTEINDIRETTE           
                                      Ai   DIPARTIMENTI PROVINCIALI DEL       
                                           TESORO, DEL BILANCIO E             
                                           DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA     
                                           Direzione Generale per iServizi    
                                           Periferici del Tesoro              
                                    e. p.c.:                                  
                                           Al SEGRETARIATO GENERALE           
                                           Al SERVIZIO CONSULTIVO E           
                                              ISPETTIVO TRIBUTARIO            
                                           Al COMANDO GENERALE                
                                              DELLA GUARDIA DI FINANZA        
                                           Alle DIREZIONI CENTRALI DEL        
                                                DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE    
                                           Alla CONFEDERAZIONE GENERALE       
                                                DELLA AGRICOLTURA ITALIANA    
                                           Alla CONFEDERAZIONE NAZIONALE      
                                                COLTIVATORI DIRETTI           
                                           Alla CONFEDERAZIONE ITALIANA       
                                                AGRICOLTORI (CIA)             
                                           Alla CONFEDERAZIONE NAZIONALE      
                                                ITALIANA DELL'ARTIGIANATO-    
                                           All' ASSOCIAZIONE NAZIONALE        
                                                COSTRUTTORI EDILI             
                                           All' ASSOCIAZIONE BANCARIA         
                                                ITALIANA                      
                                           Alla CONFEDERAZIONE                
                                                COOPERATIVE ITALIANE          
                                           All' ASSOCIAZIONE FRA LE SOCIETA'  
                                                ITALIANE PER AZIONI - ASSONIME
                                           Alla CONFEDERAZIONE ITALIANA       
                                                DELL'INDUSTRIA                
                                           Alla CONFEDERAZIONE ITALIANA       
                                                DEL COMMERCIO                 
                                           All' UNIONE NAZIONALE              
                                                COOPERATIVE ITALIANE          
                           ---------------------                              
Premessa                                                                      
        La legge 9 dicembre 1998, n. 431, pubblicata sul Supplemento Ordinario
n. 103/L alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 1998, ha introdotto la
nuova disciplina  delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso
abitativo, abrogando, tra le altre, le previgenti disposizioni contenute nella
legge 27   luglio   1978,  n. 392 (equo-canone) e ha, inoltre, adottato talune
agevolazioni in materia di locazione di fabbricati.                           
        Sempre in  materia di redditi dei fabbricati, la legge 13 maggio 1999,
n. 133,   pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 96/L alla Gazzetta Ufficiale
n. 113   del   17   maggio   1999,  in attesa dell'attuazione della delega ivi
contenuta, relativa   alla   riforma della tassazione dei redditi medesimi, ha
aumentato, per  l'anno d'imposta 1999, la deduzione spettante ai possessori di
unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali.                          
        Al riguardo,   vengono   di   seguito illustrate le disposizioni sopra
richiamate al   fine   di   fornire  gli opportuni chiarimenti e gli indirizzi
generali, cosi' da consentirne una uniforme interpretazione.                  
1. Agevolazioni fiscali                                                       
        L'articolo 2,   commi   1 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ha
stabilito nuove  modalita' di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione,
consentendo alle parti di scegliere tra diverse metodologie contrattuali.     
        Infatti, secondo quanto previsto dal comma 1, possono essere stipulati
contratti di   locazione   di  durata non inferiore ai quattro anni, decorsi i
quali i   contratti   sono rinnovati per un periodo di ulteriori quattro anni,
fatti salvi   i   casi espressamente previsti dell'articolo 3 che prevedono la
facolta' per il locatore di diniego del rinnovo del contratto.                
        In alternativa    a    questa    tipologia    contrattuale, il comma 3
dell'articolo 2 prevede la possibilita' per le parti di stipulare contratti di
locazione definendo   il   valore del canone, la durata del contratto ed altre
condizioni contrattuali   sulla   base degli appositi accordi definiti in sede
locale tra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei
conduttori che  provvedono alla definizione di contratti-tipo. Con riferimento
alla durata  del contratto, occorre, inoltre, tener presente che il successivo
comma 5   dello  stesso articolo prevede in ogni caso una durata del contratto
non inferiore  ai 3 anni, prorogabili di diritto per altri 2 anni, fatta salva
la possibilita'   di   disdetta  da parte del locatore per le ipotesi previste
dell'articolo 3.   Unica   eccezione   al   limite triennale e' stata prevista
dall'articolo 5   per   la   stipula   di contratti di locazione aventi natura
transitoria che   possono  avere anche durata inferiore ai limiti previsti, al
fine di   soddisfare particolari esigenze delle parti (es.: quelle di studenti
universitari che   stipulano   contratti   -  tipo promossi dai comuni sede di
universita').                                                                 
        Per favorire   la   realizzazione   dei  contratti-tipo e' prevista la
definizione di una convenzione nazionale. In attuazione a tale disciplina, con
decreto 5   marzo   1999  del Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto con il
Ministro delle  finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 1999
n. 67,   sono   stati   definiti i criteri generali per la realizzazione degli
accordi da   definire  in sede locale per la stipula dei predetti contratti di
locazione e sono state indicate le agevolazioni fiscali previste dall'articolo
8 della citata legge n. 431 del 1998.                                         
        In particolare,   e'   stato previsto che ai contratti di locazione di
immobili ad   uso   abitativo   situati   nei comuni di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 30   dicembre   1988, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio
1989, n.  61, stipulati o rinnovati a norma del suddetto decreto ministeriale,
si applica la seguente disciplina fiscale.                                    
        Il reddito   imponibile   dei  fabbricati locati, determinato ai sensi
dell'articolo 34   del   Tuir,   e'  ulteriormente ridotto del 30 per cento, a
condizione che   nella   dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si
intende usufruire    dell'agevolazione,    siano    indicati    gli estremi di
registrazione del   contratto   di  locazione, nonche' l'anno di presentazione
della denuncia  dell'immobile ai fini dell'ICI e il comune di ubicazione dello
stesso.                                                                       
        Sussistendo tali  condizioni, al fine della determinazione del reddito
di fabbricati   da   assoggettare   alle  imposte sui redditi, occorre, in via
preliminare, raffrontare    la    rendita   catastale dell'immobile oggetto di
locazione ed   il  canone percepito ridotto del 15 per cento ed assumere, come
reddito imponibile,   l'importo   piu'  elevato; su tale maggior importo trova
applicazione l'agevolazione  fiscale prevista, ossia l'ulteriore riduzione del
30 per cento.                                                                 
        Ad esempio:   ipotizzando una rendita catastale di importo pari a lire
2.500.000 e un canone di locazione annuo pari a lire 18.000.000. Dal confronto
tra la   rendita   catastale  e il canone ridotto del 15 per cento, il reddito
imponibile del   fabbricato e' pari a lire 15.300.000. Tale reddito va assunto
al netto   dell'ulteriore  deduzione del 30 per cento, ossia per un importo di
lire 10.710.000.                                                              
Ipotizzando, invece,  una rendita catastale di importo pari a lire 3.800.000 e
un canone  di locazione annuo pari a lire 4.000.000, il reddito imponibile del
fabbricato e', in tal caso, pari a lire 3.800.000 il quale va assunto al netto
della deduzione   del 30 per cento, ossia per un importo di lire 2.660.000, in
quanto il   canone di locazione abbattuto del 15 per cento (lire 3.400.000) e'
inferiore alla rendita catastale.                                             
        Inoltre, con   riferimento ai medesimi contratti la base imponibile ai
fini della   imposta  di registro e' assunta nella misura del 70 per cento del
corrispettivo annuo    pattuito    fino  all'eventuale aggiornamento periodico
eseguito ai   sensi   dell'articolo  8, comma 4, della citata legge n. 431 del
1998.                                                                         
        L'articolo 2,   comma 4, ha altresi' previsto che, al fine di favorire
la stipula   dei predetti contratti di locazione, i Comuni possono deliberare,
nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'Imposta Comunale sugli
Immobili (ICI)  piu' favorevoli nei confronti dei contribuenti proprietari che
concedano immobili   in   locazione   a   titolo di abitazione principale, nel
rispetto delle condizioni definite dagli accordi locali.                      
        Pertanto, rientrano    nell'ambito    applicativo  delle agevolazioni,
previste dal   citato   articolo  8 della legge n. 431 del 1998, unicamente le
unita' immobiliari:                                                           
1. classificate o classificabili nel gruppo A delle categorie catastali;      
2. situate   nei   comuni  di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre
1988, n.  551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n.
61, e   successive   modificazioni;  si tratta, in particolare, degli immobili
situati:                                                                      
- nei   comuni   di   Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli,
Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonche' nei comuni confinanti con gli stessi;
- negli altri comuni capoluoghi di provincia;                                 
- nei   comuni,   considerati   ad  alta tensione abitativa, individuati nella
delibera CIPE   30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del
19 giugno 1985, non compresi nei punti precedenti;                            
- nei comuni di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 152, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale    n.    93    del   22 aprile 1987, non compresi nei punti
precedenti;                                                                   
- nei  comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi tellurici
dei primi anni ottanta;                                                       
3. locate   mediante  contratti stipulati o rinnovati, definendo il valore del
canone, la   durata del contratto, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2, della
citata legge  n. 431 del 1998, a seguito degli accordi definiti in sede locale
e nel rispetto dei criteri indicati dal citato decreto interministeriale del 5
marzo 1999, ovvero nel rispetto delle condizioni fissate dal decreto di cui al
comma 3   dell'articolo   4   della  stessa legge, previsto nel caso non siano
definiti tali     accordi.   Rientrano nella previsione normativa anche taluni
contratti di     locazione   volti   a soddisfare esigenze abitative di natura
transitoria, quali      quelli  stipulati    dagli  enti locali in qualita' di
conduttori e     dai proprietari  che, come gia' detto, lochino gli immobili a
studenti universitari   mediante   contratti-tipo   stipulati sulla base degli
accordi locali di cui all'articolo 5, comma 3.                                
        Alla stregua   di quanto precisato, le agevolazioni di cui trattasi si
rendono applicabili   esclusivamente   alle   unita'  locate ad uso abitativo,
comprese quelle   che,   ai sensi dell'articolo 57 del Tuir, non costituiscono
beni strumentali  per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o
al cui scambio e' diretta l'attivita' d'impresa.                              
        Va da  ultimo evidenziato che, secondo quanto disposto dal comma 4 del
medesimo articolo   8,   il CIPE, su proposta del ministro di lavori pubblici,
d'intesa con   i   ministri  dell'interno e di grazia e giustizia, provvede ad
aggiornare, con  cadenza biennale, il suddetto elenco dei comuni. In tal caso,
qualora il  numero dei soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali dovesse
aumentare, e'   previsto   che   la   percentuale di determinazione della base
imponibile ai    fini    dell'imposta    di registro venga corrispondentemente
aumentata con  decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.                    
1.1 Credito d'imposta per i canoni non percepiti.                             
        Il comma   1 dell'articolo 23 del Tuir sancisce che i redditi fondiari
concorrono a   formare   il   reddito  complessivo dei soggetti che possiedono
l'immobile ai   titolo   di   proprieta', enfiteusi, usufrutto o altro diritto
reale. Sulla base del criterio di imputazione temporale contenuto nel medesimo
articolo, tale  reddito deve essere imputato al periodo d'imposta in cui si e'
verificato il possesso, prescindendo dalla effettiva percezione del reddito.  
        Come e'   noto,   cio'   implica che i redditi dominicali e quelli dei
fabbricati vengono   imputati   al  possessore in quanto tale, senza tenere in
alcun conto   dell'esistenza   o  meno di un reddito ne' del momento in cui lo
stesso e'   percepito. Infatti, il reddito dominicale si considera fiscalmente
prodotto, anche se il terreno non viene adibito a coltura, salva la previsione
di un'imposizione   in misura ridotta. I redditi dei fabbricati, a loro volta,
concorrono alla formazione del reddito complessivo anche se non viene di fatto
percepito alcun reddito, come avviene, ad esempio, per gli immobili adibiti ad
abitazione principale   del   possessore o comunque non locati, per i quali il
reddito continua   ad   essere determinato sulla base della rendita catastale,
salva l'eventuale   applicazione,   a   seconda   dei casi, di coefficienti di
maggiorazione o di riduzione.                                                 
        Con riferimento   a tale categoria reddituale, infatti, il presupposto
dell'imposta non   scaturisce, come stabilito dal principio generale contenuto
nell'articolo 1    del    Tuir,    dal  mero possesso del reddito, inteso come
disponibilita' reale dello stesso, bensi' dal possesso qualificato del cespite
patrimoniale che  di per se' e' considerato dal legislatore rappresentativo di
capacita' contributiva.                                                       
        Non vi  e' dubbio, infatti, che il reddito fondiario vada in ogni caso
dichiarato dal   possessore   anche   qualora l'immobile venga temporaneamente
sottratto alla    sua    disponibilita',    come puo' verificarsi, ad esempio,
nell'ipotesi di    un'occupazione    abusiva   dello stesso, fermo restando la
possibilita' di   adire   le vie legali per ottenere il risarcimento del danno
derivante dalla perdita di detta disponibilita'.                              
        In conclusione, si ritiene che il reddito fondiario non e' considerato
dal legislatore   come   un   diretto  e prevedibile risultato di un'attivita'
produttiva, secondo   un  rapporto di causa-effetto, trattandosi di un reddito
meramente potenziale   e  figurativo, tant'e' che e' costituito da un "reddito
medio ordinario" determinato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo.     
        Eccezionalmente per   le  unita' immobiliari locate, l'articolo 34 del
Tuir ha   dettato   una   diversa  disciplina ai fini della determinazione del
relativo reddito.   Tale norma comporta l'effettuazione di un confronto tra il
canone di   locazione   risultante dal contratto ridotto del 15 per cento e la
rendita catastale e l'assoggettamento a tassazione del valore piu' elevato.   
Per i soli fabbricati concessi in locazione in regime legale di determinazione
del canone   (equo  canone), l'articolo 129 del Tuir stabilisce che il reddito
imponibile e'   direttamente costituito dal canone di locazione ridotto del 15
per cento.                                                                    
        Pertanto, anteriormente   alle modifiche apportate all'articolo 23 del
Tuir in  commento, in caso, ad esempio, di locazione di un fabbricato, vigendo
il criterio   di   imputazione   temporale di competenza, il reddito effettivo
doveva essere    dichiarato    indipendentemente    dal momento dell'effettiva
percezione dei canoni.                                                        
        In deroga   a   tale   principio   generale in base al quale i redditi
fondiari sono    assoggettati    a    tassazione  indipendentemente dalla loro
percezione, a   decorrere   dal   1 gennaio 1998, l'articolo 8, comma 5, della
citata legge   n. 431 del 1998, introducendo due nuovi periodi all'articolo 23
del Tuir,   ha  stabilito che i redditi derivanti da contratti di locazione di
immobili ad   uso   abitativo   non concorrono alla formazione del reddito dal
periodo d'imposta   in   cui si e' concluso il procedimento giurisdizionale di
convalida di  sfratto per morosita' del conduttore. Nel caso in cui il giudice
confermi la   morosita'   dell'affittuario anche per periodi precedenti l'atto
giurisdizionale, e',  altresi', riconosciuto un credito d'imposta di ammontare
pari alle imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti.       
        In tal   modo,   il   legislatore   ha derogato, anche se soltanto con
riferimento ai   redditi  derivanti dalla locazione di immobili adibiti ad uso
abitativo, al principio generale di imputazione dei redditi fondiari contenuto
nel comma 1 dell'articolo 23 del Tuir.                                        
        Sulla base   di tale deroga, i canoni che non sono stati percepiti non
concorrono a   formare il reddito complessivo del locatore a condizione che lo
stato di  morosita' del locatario risulti da un accertamento giudiziale il cui
procedimento abbia    avuto    termine.    La   disposizione fa riferimento al
procedimento per   convalida   di   sfratto  disciplinato dagli articoli 657 e
seguenti del codice di procedura civile, procedimento che consente di ottenere
provvedimenti che  realizzano, in via anticipata, effetti esecutivi analoghi a
quelli resi al termine di ordinario giudizio di cognizione.                   
        La non    imponibilita'    dei    canoni   di locazione, limitatamente
all'ammontare di questi che il giudice ha accertato come non riscossi, decorre
dal momento   della  conclusione del procedimento anzidetto che si realizza, a
norma dell'articolo 663 del c.p.c., se l'intimato non compare o pur comparendo
non si   oppone,   ovvero,   a  norma dell'articolo 665 del c.p.c., in caso di
opposizione dell'intimato.   In   quest'ultima   ipotesi, infatti, anche se ha
inizio il   procedimento ordinario, quello a carattere sommario - cui la norma
fa riferimento - puo' ritenersi concluso.                                     
        Verificandosi queste   condizioni,   il giudice convalida lo sfratto e
dispone con ordinanza, in calce alla citazione, l'apposizione su di essa della
formula esecutiva.                                                            
        Come precisato   nelle   istruzioni   per la dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d'imposta 1998, la modifica all'articolo 23 del Tuir trova
applicazione fin   dalla   suddetta dichiarazione, sempreche' entro il termine
della sua  presentazione sia concluso, come sopra specificato, il procedimento
giurisdizionale di convalida dello sfratto per morosita' del conduttore.      
        A tal   fine,  tenuto conto dell'unitarieta' del periodo d'imposta, si
ritiene che   assumono valenza i procedimenti di convalida di sfratto conclusi
nel periodo d'imposta in corso alla data del 30 dicembre 1998, data di entrata
in vigore della citata legge n. 431 del 1998.                                 
        Resta fermo, naturalmente, che per gli immobili locati per uso diverso
da quello   abitativo,   nonche' in assenza di un procedimento giurisdizionale
concluso, il   canone   di  locazione va comunque sempre dichiarato cosi' come
risultante dal   contratto di locazione, ancorche' non percepito, rilevando in
tal caso il momento formativo del reddito e non quello percettivo.            
        Sulla base   delle   considerazioni  che precedono, nonche' del tenore
letterale della   suddetta  deroga alla imponibilita' dei canoni non percepiti
inserita nell'ambito   dell'articolo   23   del  Tuir, recante le disposizioni
generali di imputazione temporale dei redditi fondiari sulla base del criterio
di maturazione    contrattuale,    piuttosto  che nell'ambito delle specifiche
disposizioni che   stabiliscono le modalita' di determinazione dei redditi dei
fabbricati, resta fermo in ogni caso l'obbligo di assoggettare a tassazione le
suddette unita'   immobiliari sulla base della rendita catastale. Tale obbligo
discende anche   dalla circostanza che il legislatore ha ritenuto definire non
imponibili esclusivamente   "i   canoni   di locazione non percepiti" e non il
reddito dei   fabbricati, intendendo assoggettare a tassazione in ogni caso la
rendita catastale    quale    reddito    figurativo  dell'immobile. Come sopra
precisato, infatti,   per   i redditi domenicali dei terreni  e per quelli dei
fabbricati il  presupposto dell'imposta e' costituito dal possesso a titolo di
proprieta' e altro diritto reale e non dalla detenzione dell'immobile.        
        Come accennato,   sulla   base  di quanto disposto dal secondo periodo
aggiunto al   comma   1  del medesimo articolo 23 del Tuir, nel caso in cui il
giudice confermi   la  morosita' dell'affittuario anche per periodi precedenti
l'atto giurisdizionale,   viene riconosciuto un credito d'imposta di ammontare
pari alle   imposte   pagate per effetto della concorrenza alla formazione del
reddito complessivo dei canoni non riscossi.                                  
        Per determinare    il    credito    d'imposta spettante, e' necessario
riliquidare le   dichiarazioni  dei redditi di ciascuno degli anni per i quali
sono state pagate maggiori imposte per effetto dei predetti canoni, cosi' come
accertato dal procedimento giurisdizionale.                                   
        Come specificato   nelle   istruzioni per la dichiarazione dei redditi
relativa al     1998,     nell'effettuazione     delle  predette operazioni di
riliquidazione, si   deve  tener conto di eventuali rettifiche ed accertamenti
effettuati dagli   Uffici e dell'Ilor pagata fino al 1992; non rileva, invece,
ai fini   del   calcolo   del   credito   d'imposta, quanto pagato a titolo di
contributo al Servizio sanitario nazionale.                                   
        In sostanza,   per ciascun anno ricompreso nell'ordinanza del giudice,
occorre sottrarre   dal reddito complessivo l'importo dei canoni non percepiti
ed imputare   la   rendita   catastale del fabbricato per poi rideterminare le
imposte dovute    (Irpef    o    Irpeg   e Ilor). La differenza tra le imposte
effettivamente pagate   e   quelle   risultanti da tale calcolo costituisce il
credito d'imposta spettante.                                                  
        Qualora venga   effettuato detto calcolo con riferimento ad un periodo
d'imposta nel   quale   era   dovuta l'Ilor e tale imposta costituiva un onere
deducibile dal   reddito  complessivo dell'anno successivo, considerato che si
viene a   determinare un'imposta minore di quella pagata, tale differenza deve
essere indicata    tra    i    redditi    soggetti a tassazione separata nella
dichiarazione in   cui   viene esposto il credito d'imposta in questione. Tale
ipotesi, infatti,  rientra nella disposizione prevista dall'articolo 16, comma
1, lettera n-bis), del Tuir.                                                  
        Si evidenzia   altresi' che nel caso in cui i canoni per i quali si e'
usufruito del    credito    d'imposta  vengano successivamente riscossi, anche
parzialmente, e'    necessario    dichiarare    il  maggior reddito imponibile
rideterminato tra   i  redditi soggetti a tassazione separata, salva l'opzione
per la tassazione ordinaria.                                                  
        Le disposizioni sopra riportate assumono rilevanza anche ai fini della
determinazione del    reddito    d'impresa.   L'articolo 57 del Tuir, infatti,
stabilisce che i redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali
per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o al cui scambio e'
diretta l'attivita'   d'impresa,   concorrono  a formare il reddito secondo le
disposizioni del  capo II dello stesso Tuir, ossia secondo quelle previste per
i redditi fondiari.                                                           
        Il credito   d'imposta   in questione, che puo' essere riportato nella
prima dichiarazione    dei    redditi    utile successiva alla conclusione del
procedimento giurisdizionale  di convalida dello sfratto, e comunque non oltre
il termine   ordinario di prescrizione decennale, puo' essere utilizzato senza
limiti quantitativi di impiego scomputandolo dall'Irpef o dall'Irpeg dovute in
base alla  medesima dichiarazione, compresi gli acconti. L'eventuale eccedenza
puo', inoltre,   essere   utilizzata   in   compensazione ai sensi del decreto
legislativo 9  luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni,
ovvero puo' essere chiesta a rimborso.                                        
        In ogni   caso,   qualora   il  contribuente non intenda avvalersi del
credito d'imposta  nell'ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facolta'
di presentare    agli    uffici    finanziari   competenti, entro i termini di
prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso.                    
        Da ultimo, si fa presente che il legislatore non ha fissato un termine
relativamente ai    periodi    d'imposta    utili  cui fare riferimento per la
rideterminazione delle   imposte   e   del conseguente credito. Al riguardo si
ritiene che possa valere il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e,
pertanto, si possa effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni
presentate negli   anni   precedenti,  ma non oltre quelle relative ai redditi
1989, sempreche'  per ciascuna delle annualita' risulti accertata la morosita'
del conduttore    nell'ambito    del   procedimento di convalida dello sfratto
conclusosi nel 1998.                                                          
2. Deduzione per l'abitazione principale per il periodo d'imposta 1999.       
        L'articolo 18   della   legge   13 maggio 1999, n. 133, contenente una
delega al   Governo  per la modifica dei criteri di determinazione del reddito
delle unita'   immobiliari,  dispone al comma 4 l'abrogazione, con effetto dal
periodo d'imposta  1999, del comma 4-quater dell'articolo 34 del Tuir il quale
prevede che    dal    reddito    dell'unita' immobiliare adibito ad abitazione
principale del contribuente e da quello delle sue pertinenze si deduce, fino a
concorrenza dello   stesso,   un importo fino ad un massimo di lire 1.100.000,
rapportato alla   percentuale   di  possesso e al periodo in cui sussiste tale
destinazione. La    soppressione    non   comporta modifiche sostanziali per i
contribuenti, in   quanto   contestualmente il successivo comma 5 del medesimo
articolo 18 introduce una identica deduzione da effettuare, pero', dal reddito
complessivo del   contribuente   e   non  direttamente dal reddito dell'unita'
immobiliare. Conseguentemente i riferimenti alla deduzione dell'abrogato comma
4-quater dell'articolo   34 del Tuir, contenuti nell'articolo 1, quarto comma,
lettere b),  b-bis) e c), del D.P.R. n. 600 del 1973, sono stati adeguati alla
deduzione prevista  dal comma 5 dell'articolo 18 della citata legge n. 133 del
1999.                                                                         
        Va, peraltro,  rilevato che il comma 7 della disposizione in argomento
ha innalzato   la predetta deduzione da lire 1.100.000 a lire 1.400.000 per il
periodo d'imposta 1999.                                                       
        Tuttavia, e' disposto che tale aumento non esplica effetti ai fini del
calcolo dell'Irpef  dovuta a titolo di acconto per lo stesso periodo d'imposta
1999. Pertanto,  in sede di determinazione dell'acconto da effettuare nel 1999
(prima e   seconda   rata)  non si deve tener conto del maggiore importo della
deduzione spettante.                                                          
                                ------------------                            
        Gli uffici  in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al
contenuto della presente circolare.                                           

 
 
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Copyright © 1999 Claudio Carpentieri
Aggiornato il: 13 novembre 1999