Niente di rilevante
CIRCOLARE
7.7.1999, n. 150/E
Risoluzione 110 del 07.07.99
Risoluzione 105 del 28.06.99
SCHEMA DI DECRETO correttivo varato il 9 luglio 1999 dal consiglio dei ministri
NIENTE DI RILEVANTE
“Redditi dei fabbricati. Agevolazioni fiscali stabilite
dalla nuova disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti a
uso abitativo. Art. 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 – deduzione per
l’abitazione principale per il periodo d’imposta 1999. Articolo 18 della
legge 13 maggio 1999, n. 133.” In breve La circolare chiarisce alcuni
aspetti particolari delle agevolazioni fiscali tese ad incentivare la locazione
degli immobili da parte dei piccoli proprietari, disposte dalle leggi indicate
in epigrafe. Contratti
di locazione agevolati
Le agevolazioni fiscali sono concesse sui contratti di locazione stipulati o rinnovati nei territori ad alta intensità abitativa (art.2 comma 3 della legge n. 413/1998), . Per poter stipulare detti contratti è necessario che le associazioni di categoria dei proprietari e degli inquilini si intendano sulla determinazione di un contratto tipo in cui viene stabilito tra le altre condizioni anche una fascia di oscillazione in cui il canone deve attestarsi. L’agevolazione fiscale consiste in una ulteriore riduzione paria al 30% della quota imponibile del reddito da fabbricato, che come per ogni altra tipologia contrattuale, deve essere prioritariamente abbattuto del 15% a titolo di spese forfetarie. Registrato il contratto di locazione, nella forma consigliata dal D.M.5.3.1999 (in G.U. n. 67 del 22.3.1999), ai fini di una corretta determinazione del reddito da fabbricato sottoposto a tassazione si dovrà confrontare la rendita catastale con l’ammontare del canone annuo abbattuto del 15% a titolo di deduzione forfetaria per le spese di produzione del reddito e, successivamente sull’importo più alto applicare la riduzione del 30%. L’agevolazione interessa anche l’imposta di registro del contratto di affitto. Infatti la base imponibile per i contratti-tipo, ai fini dell’imposta di registro e' assunta nella misura del 70 per cento del corrispettivo annuo pattuito fino all'eventuale aggiornamento periodico. Per gli stesse tipologie contrattuali è previsto poi che
i comuni possono prevedere delle
ulteriori agevolazioni ai fini ICI. Credito
d’imposta per i canoni non percepiti Nella stessa circolare il ministero commenta l’ulteriore modifica normativa introdotta con l’art.8, comma 5, della legge 431/1998. Secondo tale modifica i redditi derivanti dai contratti di locazione di immobili abitativi non concorrono a formare il reddito da fabbricati dal periodo d’imposta in cui si è concluso il procedimento giurisdizionale[1] di convalida dello sfratto per morosità del conduttore. Inoltre se il giudice conferma la morosità del locatario anche per periodi precedenti al contribuente è riconosciuto un credito d’imposta corrispondente alle imposte versate sui canoni scaduti e non percepiti. Per determinare il credito d’imposta è necessario procedere alla riliquidazione delle dichiarazioni in cui sono state sottoposte a tassazione i canoni di locazione non riscossi e per i quali il giudice ha riconosciuto la morosità del locatario. Pertanto per determinare l’ammontare di credito d’imposta è necessario ricalcolare il debito d’imposta relativo ai periodi sopra meglio specificati calcolando il reddito da fabbricati sulla base della rendita catastale e sottrarre detto importo da quanto invece risultava dalla precedente dichiarazione. Ovviamente nei periodi in cui era ancora in vigore ILOR il risparmio coinvolgerà anche tale imposta. Dal momento in cui l’Imposta Locale sui Redditi era deducibile dai redditi conseguiti nel periodo d’imposta successivo la riliquidazione delle dichiarazioni comporterà dei minori oneri deducibili che, secondo il ministero devono essere ripresi a tassazione, qualificandosi quali redditi soggetti a tassazione separata (art.16, comma 1, lett. n-bis, del Tuir), nella dichiarazione in cui viene evidenziato il credito d’imposta in questione. E’ appena il caso di specificare che i canoni riscossi per i quali si è usufruito del credito d’imposta, sono soggetti a tassazione separata salva l’opzione per la tassazione ordinaria. Le regole sopra indicate sono applicabili anche agli immobili non qualificabili come strumentali all’attività d’impresa che, in base all’art.57 del TUIR partecipano alla formazione del reddito d’impresa, in base all’importo più alto tra rendita catastale e canone annuo ridotto del 15%. Il credito può:
Il ministero delle finanze indica la prescrizione
decennale quale limite temporale per la rideterminazione delle imposte e del
conseguente credito d’imposta. Deduzione per
l’abitazione principale L’art.18 della legge n. 133/1999 porta (a decorrere dal 1999) dal L. 1100.000 a L. 1.400.000 la deduzione per l’abitazione principale. Inoltre, cosa più rilevante è che la deduzione deve essere scomputata dal reddito complessivo e non più dal reddito del fabbricato. Il
sole 24 ore di giovedì 8 luglio 1999, pag. 18 Italia oggi di giovedì 8 luglio 1999, pag. 26 “Accertamento Dichiarazione IRAP
autonoma.” In breve la risoluzione in epigrafe indica che i soggetti tenuti a
presentare per l'anno 1998 solo la dichiarazione IRAP devono utilizzare comunque
il Mod. Unico 99, barrando la casella "IRAP" della sezione "Tipo
di dichiarazione" del frontespizio. Quadro RX - Qualora,
poi, intendano avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti o debbano
indicare l'utilizzo dell'eventuale credito, devono compilare anche il quadro RX
al fine di evidenziare il numero di rate o, se l'imposta è a credito, il suo
utilizzo in compensazione o la sua richiesta a rimborso; il numero delle rate
deve essere indicato nel rigo RX30. Indicazione nel frontespizio Il chiarimento si è reso necessario per consentire ai contribuenti di rateizzare l'eventuale debito IRAP emergente dalla dichiarazione IRAP. Infatti nel modello di dichiarazione UNICO-99, il quadro RX, in cui si deve indicare il numero delle rate e l'opzione per tale tipo di pagamento, non fa parte della copertina ma costituisce quadro a se state. Italia
oggi di giovedì 8 luglio 1999, pag. 30 “Termini di
presentazione delle dichiarazioni dei soggetti abilitati alla trasmissione
telematica.” In breve La risoluzione chiarisce definitivamente che “i soggetti abilitati alla trasmissione telematica possono predisporre le proprie dichiarazioni entro il termine fissato per la trasmissione telematica delle stesse.” Pertanto se ad esempio l’abilitato è una persona fisica o una società di persone potrà presentare la dichiarazione avvalendosi della propria chiave di trasmissione entro il 2 novembre 1999. Se invece è un soggetto IRPEG la trasmissione telematica potrà avvenire entro il 30 settembre 1999. SCHEMA DI DECRETO correttivo varato il 9 luglio 1999 dal consiglio dei ministri “Schema di decreto legislativo correttivo e integrativo
dei decreti legislativi n. 460 e n. 461 del 1997, recante disposizioni in
materia di redditi di capitale e di differimento dei termini.” In
breve
Il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri di venerdì scorso apporta numerose novità finalizzate a favorire gli investimenti degli operatori esteri nel mercato finanziario, la cui applicazione è prevista in via retroattiva, dal 1° gennaio 1999. Tra le più
importanti si segnalano:
ü gli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali; ü le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate in società residenti, negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute; ü le plusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso o da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, ovvero da cessione o prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti; ü i redditi da contratti derivati conclusi, anche attraverso l'intervento di intermediari, in mercati regolamentati.
In particolare, viene stabilito che i relativi elementi di rettifica siano stabiliti, con decreti del Ministro delle finanze, tenendo conto anche delle eventuali variazione delle aliquote d'imposta. RIORDINO DEL
SISTEMA SANZIONATORIO Lo schema di decreto correttivo in commento inoltre, provvede al riordino delle sanzioni per le violazioni della disciplina, che vengono uniformate a quanto previsto dalla riforma dello scorso anno prevista dai decreti legislativi nn. 471, 472, 473 del 1997. Appresso con delle tabelle vengono esemplificate le varie
sanzione previste dal decreto per regime di imposizione. Regime
della dichiarazione
Regime
del risparmio amministrato Art. 6 del D.Lgs 461/1997
Regime
del risparmio gestito
Imposta
sostitutiva sugli interessi, premi e altri frutti di obbligazioni e titoli
similari
Il
sole 24 ore di sabato 10 luglio 1999, pag. 21 Italia
oggi di sabato 10 luglio 1999, pag. 26 [1] Il procedimento di convalida dello sfratto è disciplinato dall’art. 657 ss del c.p.c. In particolare il procedimento si conclude secondo quanto indicato dall’art. 663 e 665 del c.p.c. |
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