Novità della settimana

Dal 05.07.1999 al 12.07.1999

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Sommario

Niente di rilevante 

    QUOTIDIANI ECONOMICI    

REDDITI DA FABBRICATI - AGEVOLAZIONI FISCALI – CONTRATTI DI LOCAZIONE

CIRCOLARE 7.7.1999, n. 150/E

IRAP – VERSAMENTO RATEALE – COMPILAZIONE QUADRO RX

Risoluzione 110 del 07.07.99

DICHIARAZIONI – TERMINI DI PRESENTAZIONE – SOGGETTI ABILITATI

Risoluzione 105 del 28.06.99

CAPITAL GAIN – SCHEMA DI DECRETO CORRETTIVO

SCHEMA DI DECRETO correttivo varato il 9 luglio 1999 dal consiglio dei ministri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIENTE DI RILEVANTE

 

    QUOTIDIANI ECONOMICI    

 

CIRCOLARE 7.7.1999, n. 150/E

“Redditi dei fabbricati. Agevolazioni fiscali stabilite dalla nuova disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti a uso abitativo. Art. 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 – deduzione per l’abitazione principale per il periodo d’imposta 1999. Articolo 18 della legge 13 maggio 1999, n. 133.”

In breve

La circolare chiarisce alcuni aspetti particolari delle agevolazioni fiscali tese ad incentivare la locazione degli immobili da parte dei piccoli proprietari, disposte dalle leggi indicate in epigrafe.

Contratti di locazione agevolati

Le agevolazioni fiscali sono concesse sui contratti di locazione stipulati o rinnovati nei territori ad alta intensità abitativa (art.2 comma 3 della legge n. 413/1998), .

Per poter stipulare detti contratti è necessario che le associazioni di categoria dei proprietari e degli inquilini si intendano sulla determinazione di un contratto tipo in cui viene stabilito tra le altre condizioni anche una fascia di oscillazione in cui il canone deve attestarsi.

L’agevolazione fiscale consiste in una ulteriore riduzione paria al 30% della quota imponibile del reddito da fabbricato, che come per ogni altra tipologia contrattuale, deve essere prioritariamente abbattuto del 15% a titolo di spese forfetarie. 

Registrato il contratto di locazione, nella forma consigliata dal D.M.5.3.1999 (in G.U. n. 67 del 22.3.1999), ai fini di una corretta determinazione del reddito da fabbricato sottoposto a tassazione si dovrà confrontare la rendita catastale con l’ammontare del canone annuo abbattuto del 15% a titolo di deduzione forfetaria per le spese di produzione del reddito e, successivamente sull’importo più alto applicare la riduzione del 30%.

L’agevolazione interessa anche l’imposta di registro del contratto di affitto. Infatti la base imponibile per i contratti-tipo, ai fini dell’imposta di registro e' assunta nella misura del 70 per cento del corrispettivo annuo pattuito fino all'eventuale aggiornamento periodico.

Per gli stesse tipologie contrattuali è previsto poi che i comuni possono prevedere  delle ulteriori agevolazioni ai fini ICI.

Credito d’imposta per i canoni non percepiti

Nella stessa circolare il ministero commenta l’ulteriore modifica normativa introdotta con l’art.8, comma 5, della legge 431/1998.

Secondo tale modifica i redditi derivanti dai contratti di locazione di immobili abitativi non concorrono a formare il reddito da fabbricati dal periodo d’imposta in cui si è concluso il procedimento giurisdizionale[1] di convalida dello sfratto per morosità del conduttore. Inoltre se il giudice conferma la morosità del locatario anche per periodi precedenti al contribuente è riconosciuto un credito d’imposta corrispondente alle imposte versate sui canoni scaduti e non percepiti.

Per determinare il credito d’imposta è necessario procedere alla riliquidazione delle dichiarazioni in cui sono state sottoposte a tassazione i canoni di locazione non riscossi e per i quali il giudice ha riconosciuto la morosità del locatario. Pertanto per determinare l’ammontare di credito d’imposta è necessario ricalcolare il debito d’imposta relativo ai periodi sopra meglio specificati calcolando il reddito da fabbricati sulla base della rendita catastale e sottrarre detto importo da quanto invece risultava dalla precedente dichiarazione.

Ovviamente nei periodi in cui era ancora in vigore ILOR il risparmio coinvolgerà anche tale imposta. Dal momento in cui l’Imposta Locale sui Redditi era deducibile dai redditi conseguiti nel periodo d’imposta successivo la riliquidazione delle dichiarazioni comporterà dei minori oneri deducibili che, secondo il ministero devono essere ripresi a tassazione, qualificandosi quali redditi soggetti a tassazione separata (art.16, comma 1, lett. n-bis, del Tuir), nella dichiarazione in cui viene evidenziato il credito d’imposta in questione.  E’ appena il caso di specificare che i canoni riscossi per i quali si è usufruito del credito d’imposta,  sono soggetti a tassazione separata salva l’opzione per la tassazione ordinaria.

Le regole sopra indicate sono applicabili anche agli immobili non qualificabili come strumentali all’attività d’impresa che, in base all’art.57 del TUIR partecipano alla formazione del reddito d’impresa, in base all’importo  più alto tra rendita catastale e canone annuo ridotto del 15%.

Il credito può:

essere scomputato dall’IRPEF o dall’IRPEG;

essere portata a compensazione;

essere richiesta a rimborso.  

Il ministero delle finanze indica la prescrizione decennale quale limite temporale per la rideterminazione delle imposte e del conseguente credito d’imposta.  

Deduzione per l’abitazione principale

L’art.18 della legge n. 133/1999 porta (a decorrere dal 1999) dal L. 1100.000 a L. 1.400.000  la deduzione per l’abitazione principale. Inoltre, cosa più rilevante è che la deduzione deve essere scomputata dal reddito complessivo e non più dal reddito del fabbricato. 

Il sole 24 ore di giovedì 8 luglio 1999, pag. 18

Italia oggi di giovedì 8 luglio 1999, pag. 26

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Risoluzione 110 del 07.07.99

“Accertamento Dichiarazione IRAP autonoma.”

In breve

la risoluzione in epigrafe indica che i soggetti tenuti a presentare per l'anno 1998 solo la dichiarazione IRAP devono utilizzare comunque il Mod. Unico 99, barrando la casella "IRAP" della sezione "Tipo di dichiarazione" del frontespizio.

Quadro RX - Qualora, poi, intendano avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti o debbano indicare l'utilizzo dell'eventuale credito, devono compilare anche il quadro RX al fine di evidenziare il numero di rate o, se l'imposta è a credito, il suo utilizzo in compensazione o la sua richiesta a rimborso; il numero delle rate deve essere indicato nel rigo RX30.
L'eccedenza IRAP di cui si chiede il rimborso o che si intende utilizzare in compensazione deve essere indicata, rispettivamente, in colonna 1 e in colonna 2 del rigo RX4.

Indicazione nel frontespizio
In caso di compilazione del quadro RX, deve essere barrata anche la relativa casella posta nel riquadro "Firma della dichiarazione" del frontespizio del Mod. Unico 99.

Il chiarimento si è reso necessario per consentire ai contribuenti di rateizzare l'eventuale debito IRAP emergente dalla dichiarazione IRAP. Infatti nel modello di dichiarazione UNICO-99, il quadro RX, in cui si deve indicare il numero delle rate e l'opzione per tale tipo di pagamento, non fa parte della copertina ma  costituisce quadro a se state. 

Italia oggi di giovedì 8 luglio 1999, pag. 30

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Risoluzione 105 del 28.06.99

Termini di presentazione delle dichiarazioni dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica.”

In breve

La risoluzione chiarisce definitivamente che “i soggetti abilitati alla trasmissione telematica possono predisporre le proprie dichiarazioni entro il termine fissato per la trasmissione telematica delle stesse.”

Pertanto se ad esempio l’abilitato è una persona fisica o una società di persone potrà presentare la dichiarazione avvalendosi della propria chiave di trasmissione entro il 2 novembre 1999.

 Se invece è un soggetto IRPEG la trasmissione telematica potrà avvenire entro il 30 settembre 1999.

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SCHEMA DI DECRETO correttivo varato il 9 luglio 1999 dal consiglio dei ministri

“Schema di decreto legislativo correttivo e integrativo dei decreti legislativi n. 460 e n. 461 del 1997, recante disposizioni in materia di redditi di capitale e di differimento dei termini.”

In breve

Il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri di venerdì scorso apporta numerose novità finalizzate a favorire gli investimenti degli operatori esteri nel mercato finanziario, la cui applicazione è prevista in via retroattiva, dal 1° gennaio 1999.

Tra le più importanti si segnalano:

Regolarizzazione dei versamenti in base alla riforma dei capital gain - Potranno essere regolarizzati entro mese di ottobre 1999, con gli interessi al tasso legale, gli omessi, ritardati o insufficienti versamenti delle imposte e ritenute previste dal decreto di riforma dei redditi di capitale e dei redditi diversi, i cui termini sono scaduti al 21 giugno 1999;

Redditi non prodotti nel territorio dello Stato - Ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi nei confronti dei non residenti, non si considerano prodotti nel territorio dello Stato (e non vi sono, quindi, tassati):

    ü gli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;

    ü le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate in società residenti, negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute;

    ü le plusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso o da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, ovvero da cessione o prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti;

      ü      i redditi da contratti derivati conclusi, anche attraverso l'intervento di intermediari, in mercati regolamentati.

Pronti contro termine - Ai fini della determinazione del reddito di capitale, nelle operazioni di pronti contro termine e di riporto, i corrispettivi a pronti e a termine espressi in valuta sono valutati, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui sono pagati o incassati.

Differenze di cambio - E', infine, prevista, l'imponibilità, quali redditi diversi, delle differenze di cambio realizzate mediante rimborso o chiusura di particolari operazioni.

Disciplina transitoria - Tutte queste novità si applicheranno dal 1° gennaio 1999. Il decreto, tuttavia, detta una specifica disciplina per le plusvalenze, le minusvalenze e gli altri redditi realizzati e per i redditi di capitale divenuti esigibili prima della sua entrata in vigore. Viene, in particolare, stabilito che le somme o i valori assunti a riferimento per l'applicazione delle imposte sostitutive o per le ritenute dovute per effetto delle nuove disposizioni dovranno essere indicati nella dichiarazione dei redditi, con versamento di quanto dovuto entro i termini per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi.

 Risparmio amministrato e risparmio gestito - Per il regime del risparmio amministrato e del risparmio gestito (artt. 6 e 7 del D.Lgs 461/1997) , invece, gli intermediari dovranno liquidare le imposte sostitutive e le ritenute su opzione del contribuente da esercitare entro il mese di novembre 1999. A tal fine tali soggetti preleveranno le somme necessarie entro il mese di dicembre e ne effettueranno il versamento entro lo stesso termine previsto per il versamento delle imposte applicate in tale mese.

"Equalizzatore" - In aggiunta, viene semplificato il metodo di elaborazione del c.d. "equalizzatore, cioè quel meccanismo finalizzato a rendere equivalente la tassazione del risultato delle gestioni con quella dei redditi diversi conseguiti in base al realizzo (art. 82, comma 9, D.Lgs. n. 461/1997).

In particolare, viene stabilito che i relativi elementi di rettifica siano stabiliti, con decreti del Ministro delle finanze, tenendo conto anche delle eventuali variazione delle aliquote d'imposta.

 

RIORDINO DEL SISTEMA SANZIONATORIO

Lo schema di decreto correttivo in commento inoltre, provvede al riordino delle sanzioni per le violazioni della disciplina, che vengono uniformate a quanto previsto dalla riforma dello scorso anno prevista dai decreti legislativi nn. 471, 472, 473 del 1997.

Appresso con delle tabelle vengono esemplificate le varie sanzione previste dal decreto per regime di imposizione.

Regime della dichiarazione
Art. 5 del D.Lgs 461/1997

Violazione

Sanzione ex D.Lgs. n. 461

Nuova sanzione del decreto correttivo

Omessa dichiarazione dell'imposta sostitutiva

Da una a due volte l'ammontare dell'imposta non dichiarata (da due a quattro volte se supera i 50 milioni)

Dal 100 al 200 per cento dell'imposta non dichiarata
(art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997)

Omesso o insufficiente versamento dell'imposta sostitutiva

50 per cento dell'imposta non versata

30 per cento dell'imposta non versata
(art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997)

Regime del risparmio amministrato

Art. 6 del D.Lgs 461/1997 

Violazione

Sanzione ex D.Lgs. n. 461

Nuova sanzione del decreto correttivo

Omessa dichiarazione dell'imposta sostitutiva

Da una a due volte l'ammontare dell'imposta non dichiarata (da due a quattro volte se supera i 50 milioni)

Dal 100 al 200 per cento dell'imposta non dichiarata
(art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997)

Omesso o insufficiente versamento dell'imposta sostitutiva

50 per cento dell'imposta non versata

30 per cento dell'imposta non versata
(art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997)

Inesatta comunicazione agli operatori finanziari delle informazioni per l'applicazione dell'imposta sostitutiva

Da una a due volte l'ammontare dell'imposta non dichiarata (da due a quattro volte se supera i 50 milioni)

Dal 100 al 200 per cento dell'ammontare della maggiore imposta sostitutiva dovuta

Indebito esercizio dell'opzione per il regime del risparmio amministrato

Dal 2 al 5 per cento delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti alla data della violazione

Dal 2 al 4 per cento delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti alla data della violazione

Omessa comunicazione all'operatore finanziario del superamento delle soglie di partecipazioni che consentono l'esercizio dell'opzione

 

Regime del risparmio gestito
Art.7 del D.Lgs 461/1997

Violazione

Sanzione ex D.Lgs. n. 461

Nuova sanzione del decreto correttivo

Omessa dichiarazione dell'imposta sostitutiva

Da una a due volte l'ammontare dell'imposta non dichiarata (da due a quattro volte se supera i 50 milioni)

Dal 100 al 200 per cento dell'imposta non dichiarata
(art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997)

Omesso o insufficiente versamento dell'imposta sostitutiva

50 per cento dell'imposta non versata

30 per cento dell'imposta non versata
(art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997)

Indebito esercizio dell'opzione per il regime del risparmio gestito

Dal 2 al 5 per cento delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti alla data della violazione

Dal 2 al 4 per cento delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti alla data della violazione

Omessa comunicazione all'operatore finanziario del superamento delle soglie di partecipazioni che consentono l'esercizio dell'opzione

 

Imposta sostitutiva sugli interessi, premi e altri frutti di obbligazioni e titoli similari
D.Lgs 239/1996

Violazione

Sanzione ex D.Lgs. n. 239

Nuova sanzione del decreto correttivo

Omessa dichiarazione o omesso versamento dell'imposta sostitutiva

Da una a due volte l'ammontare dell'imposta non dichiarata o non versata (da due a quattro volte se supera i 50 milioni).

Sanzione del 3 o del 40 per cento in caso di versamento tardivo effettuato, rispettivamente, entro o oltre tre giorni dalla scadenza.

Dal 100 al 200 per cento dell'imposta non dichiarata
(art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997)

30 per cento dell'imposta non versata
(art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997)

Mancata comunicazione, in sede di dichiarazione, dei dati sui versamenti dell'anno precedente da parte degli intermediari

Sanzione di 50 milioni (ridotta ad un quinto in caso di invio con ritardo non superiore a un mese)

Sanzione da 4 a 40 milioni.

Omessa, incompleta o inesatta comunicazione semestrale, da parte dell'intermediario residente, dei dati identificativi dei beneficiari di proventi non assoggettati a imposta sostitutiva

Sanzione di 50 milioni, aumentata di L. 500.000 per ciascun nominativo (ridotta ad un quinto in caso di invio con ritardo non superiore a un mese)

Sanzione da 4 a 40

Il sole 24 ore di sabato 10 luglio 1999, pag. 21

Italia oggi di sabato 10 luglio 1999, pag. 26

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[1] Il procedimento di convalida dello sfratto è disciplinato dall’art. 657 ss del c.p.c. In particolare il procedimento si conclude secondo quanto  indicato dall’art. 663 e 665 del c.p.c.

 

                                                                                                    

 
 
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Aggiornato il: 13 novembre 1999