
Roma, in data 15.07.99
DIPARTIMENTO Entrate
Circolare n.156
Alle Direzioni Regionali delle Entrate
Agli Uffici I.V.A.
Agli Uffici delle Entrate LORO SEDI
e, per conoscenza:
Al Segretariato Generale S E D E
Al Servizio Consultivo ed Ispettivo
Tributario R O M A
Al Dipartimento delle Dogane e delle
II.II. R O M A
Al Comando Generale della Guardia di
Finanza R O M A
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri R O M A
Ai Ministeri tutti LORO SEDI
Alle Direzioni Centrali del Dipartimento
delle Entrate LORO SEDI
Alla Confederazione Generale
dell'Industria Italiana CONFINDUSTRIA
R O M A
All'Associazione fra le Societa' Italiane
per Azioni ASSONIME R O M A
Alla Confederazione Italiana del
Commercio CONFCOMMERCIO R O M A
Alla Confederazione Generale
Italiana Esercenti Attivita' Commerciali
CONFESERCENTI R O M A
Alla Confederazione Generale
dell'Agricoltura Italiana R O M A
Alla Confederazione Italiana Coltivatori
Diretti R O M A
Alla Confederazione Italiana Coltivatori
R O M A
Alla Confederazione Cooperative Italiane
R O M A
Alla Confederazione Generale Artigianato
CONFARTIGIANATO R O M A
Alla Confederazione Nazionale Artigianato
CNA R O M A
Alla Confederazione Generale Italiana del
Traffico dei Trasporti - CONFETRA
R O M A
Alla Federazione Nazionale Spedizionieri
Doganali R O M A
Alla Federazione Nazionale Imprese
Trasporti R O M A
Alla Confederazione Italiana Armatori
Liberi R O M A
All'Unione Nazionale Cooperative Italiane
UNCI R O M A
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Sono state manifestate perplessita' in ordine all'utilizzo, all'atto
di importazioni, del plafond costituito a seguito di invii verso Paesi terzi
di merci per i quali non sarebbero intervenuti gli effetti traslativi della
proprieta' nei confronti del soggetto estero.
La questione trae origine dal regime doganale (perfezionamento passivo
o esportazione) applicabile in caso di invio all'estero di merci per
lavorazione, senza trasferimento della proprieta', destinate ad essere
reintrodotte sotto forma di prodotti compensatori.
Al riguardo, il Dipartimento delle Dogane e delle Imposte indirette,
con nota n. 1248 del 6 maggio 1997, ha in sostanza ammesso la possibilita'
che operazioni siffatte avvengano alla stregua di un'esportazione definitiva,
senza peraltro che le medesime possano comunque considerarsi sotto il profilo
dell'IVA cessioni all'esportazione ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633, anche perche', alla luce dei regolamenti comunitari, "non
sussiste alcun obbligo di ricorrere al regime del perfezionamento passivo, che
costituisce un'agevolazione per il richiedente (Reg. CEE n. 2913/92), il quale
ha facolta' di farvi o meno ricorso."
In particolare, ai fini del superamento della presunzione di cessione
contenuta nell'art. 53 del D.P.R. n. 633 del 1972 (disposizione sostituita,
con decorrenza 7 gennaio 1998, dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441), il
cennato Dipartimento ha evidenziato che non e' possibile emettere una fattura
"pro forma", ma puo' essere invece utilizzato un documento contabile (o lista
valorizzata su carta intestata), da annotare in apposito registro tenuto e
conservato ai sensi dell'art. 39 dello stesso decreto. In alternativa, puo'
farsi utile riferimento anche al documento di trasporto o di consegna di cui
all'articolo unico, comma 3, del D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472, senza che sia
necessaria l'annotazione sul predetto registro, essendo sufficiente a
comprovare la movimentazione dei beni, la conservazione, a norma del gia'
richiamato art. 39, di idonea documentazione (documenti di trasporto, doganali
o contabili).
Inoltre, per garantire la corrispondenza tra effetti fiscali ed
effetti civilistici, "anche per evitare ipotesi di vendita fittizia e
conseguenti irregolarita' fiscali, come contestato in casi concreti in sede
di verifica da parte della Guardia di Finanza", lo stesso Dipartimento delle
Dogane, in assenza del trasferimento della proprieta' dei beni, ha evidenziato
la necessita' di assicurarsi che, sotto il profilo dell'IVA, l'operazione
medesima non appaia come una cessione all'esportazione ai sensi del citato
art. 8 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Pertanto, la documentazione presentata dall'esportatore a corredo
della bolletta di esportazione definitiva emessa, dovra' essere invalidata con
la dicitura "Non valida ai fini dell'art. 8 del D.P.R. n. 633/72".
Il Dipartimento doganale, nel sottolineare che l'operatore economico
puo' liberamente decidere di rinunciare ai benefici derivanti
dall'applicazione del regime di "perfezionamento passivo", optando per
l'effettuazione di una semplice esportazione definitiva, ha anche chiarito che
in simile ipotesi all'atto dell'importazione dei prodotti compensatori...."la
relativa operazione doganale e' un'immissione in libera pratica di merci terze
soggette ai diritti doganali loro propri."
Ai fini della corretta determinazione del valore in dogana, la
presentazione dei prodotti ottenuti configura un'importazione il cui valore
imponibile ai fini IVA viene commisurato al valore doganale dei beni
importati, comprensivo, in particolare, non solo del compenso di lavorazione
fatturato, ma anche del valore delle merci in precedenza esportate, nonche'
degli altri eventuali "apporti" utilizzati per l'ottenimento dei beni medesimi
e di tutti gli altri elementi da prendere in considerazione in base alla
normativa in materia di valore in dogana ed all'art. 69 del D.P.R. n. 633 del
1972.
E' stato peraltro confermato che l'eventuale cessione delle merci
esportate durante la loro permanenza all'estero non assume rilevanza ai fini
dell'IVA ai sensi dell'art. 7, secondo comma, del citato D.P.R. n. 633.
Per quanto riguarda gli aspetti IVA e l'eventuale applicazione della
disposizione di cui all'art. 8, primo comma, lett. a), del piu' volte
richiamato D.P.R. n. 633 del 1972, devesi innanzitutto far presente che, agli
effetti dell'imposta, assume rilevanza il rapporto civilistico instaurato tra
i due soggetti interessati; pertanto, perche' si configuri una cessione
all'esportazione e' indispensabile non solo la materiale uscita dei beni dal
territorio comunitario, ma anche il verificarsi di un trasferimento del
diritto di proprieta' o di altro diritto reale di godimento oltre naturalmente
al pagamento di un corrispettivo.
La mancanza di tali presupposti non soddisfa i requisiti del D.P.R. n.
633 del 1972 e, in particolare, l'assenza di un corrispettivo non consente di
includere l'operazione tra quelle che concorrono alla formazione del plafond.
In tal senso, la soppressa Direzione Generale delle Tasse e delle
Imposte indirette sugli Affari, si era gia' espressa sull'esclusione dal
computo del plafond delle operazioni di esportazione "franco valuta", che si
verificano quando l'operatore nazionale effettua una cessione all'esportazione
senza pagamento di corrispettivo.
Cio' premesso, devesi tuttavia rilevare che non puo' escludersi, in
linea di principio, l'ipotesi che l'operatore nazionale decida, anche in
presenza di beni da sottoporre a operazioni di lavorazione all'estero, di
effettuare una vera e propria "cessione all'esportazione", nel senso sopra
esposto.
In tal caso non possono considerarsi elementi ostativi ne' la mancanza
di un atto formale di compravendita (nella prassi commerciale e' frequente il
ricorso a contratti stipulati in forma verbale) ne' il ricorso ad una
compensazione finanziaria, che potrebbero avvenire in presenza di un rapporto
debito e credito tra le parti contraenti.
Sara' cura, pertanto, degli organi di accertamento verificare la
sussistenza delle condizioni che permettano di considerare l'operazione alla
stregua di una cessione all'esportazione nonche' l'osservanza degli
adempimenti formali (fatturazione, registrazione, etc.) previsti dalle norme
vigenti.
Gli Uffici in indirizzo sono pregati di assicurare la massima
diffusione alla presente circolare.

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