Roma, in data 15.07.99

DIPARTIMENTO Entrate
Circolare n.156


 

                                     Alle Direzioni Regionali delle Entrate   
                                     Agli Uffici I.V.A.                       
                                     Agli Uffici delle  Entrate   LORO SEDI   
           e, per conoscenza:                                                 
                                     Al Segretariato Generale       S E D E   
                                     Al Servizio Consultivo ed Ispettivo      
                                     Tributario                     R O M A   
                                     Al Dipartimento delle Dogane e delle     
                                     II.II.                         R O M A   
                                     Al Comando Generale della Guardia di     
                                     Finanza                        R O M A   
                                     Alla Presidenza del Consiglio dei        
                                     Ministri                       R O M A   
                                     Ai Ministeri tutti           LORO SEDI   
                                     Alle Direzioni Centrali del Dipartimento 
                                     delle Entrate                LORO SEDI   
                                     Alla Confederazione Generale             
                                     dell'Industria Italiana CONFINDUSTRIA    
                                                                   R O M A    
                                     All'Associazione fra le Societa' Italiane
                                     per Azioni ASSONIME           R O M A    
                                     Alla Confederazione Italiana del         
                                     Commercio CONFCOMMERCIO       R O M A    
                                     Alla Confederazione Generale             
                                     Italiana Esercenti Attivita' Commerciali 
                                     CONFESERCENTI                 R O M A    
                                     Alla Confederazione Generale             
                                     dell'Agricoltura Italiana     R O M A    
                                     Alla Confederazione Italiana Coltivatori 
                                     Diretti                       R O M A    
                                     Alla Confederazione Italiana Coltivatori 
                                                                   R O M A    
                                     Alla Confederazione Cooperative Italiane 
                                                                   R O M A    
                                     Alla Confederazione Generale Artigianato 
                                     CONFARTIGIANATO               R O M A    
                                     Alla Confederazione Nazionale Artigianato
                                     CNA                           R O M A    
                                     Alla Confederazione Generale Italiana del
                                     Traffico dei Trasporti - CONFETRA        
                                                                   R O M A    
                                     Alla Federazione Nazionale Spedizionieri 
                                     Doganali                      R O M A    
                                     Alla Federazione Nazionale Imprese       
                                     Trasporti                     R O M A    
                                     Alla Confederazione Italiana Armatori    
                                     Liberi                        R O M A    
                                     All'Unione Nazionale Cooperative Italiane
                                     UNCI                          R O M A    
                     ---------------------------------------                  
        Sono state   manifestate perplessita' in ordine all'utilizzo, all'atto
di importazioni,   del plafond costituito a seguito di invii verso Paesi terzi
di merci   per  i quali non sarebbero intervenuti gli effetti traslativi della
proprieta' nei confronti del soggetto estero.                                 
        La questione trae origine dal regime doganale (perfezionamento passivo
o esportazione)    applicabile    in    caso  di invio all'estero di merci per
lavorazione, senza    trasferimento    della   proprieta', destinate ad essere
reintrodotte sotto forma di prodotti compensatori.                            
        Al riguardo,   il Dipartimento delle Dogane e delle Imposte indirette,
con  nota   n. 1248 del 6 maggio 1997,  ha in sostanza ammesso la possibilita'
che operazioni  siffatte avvengano alla stregua di un'esportazione definitiva,
senza peraltro  che le medesime possano comunque considerarsi sotto il profilo
dell'IVA cessioni  all'esportazione ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 26 ottobre
1972, n.   633,   anche   perche',  alla luce dei regolamenti comunitari, "non
sussiste alcun obbligo di ricorrere al regime del perfezionamento passivo, che
costituisce un'agevolazione per il richiedente (Reg. CEE n. 2913/92), il quale
ha facolta' di farvi o meno  ricorso."                                        
        In particolare,  ai fini del superamento della presunzione di cessione
contenuta nell'art.   53  del D.P.R. n. 633 del 1972 (disposizione sostituita,
con decorrenza   7   gennaio   1998,  dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441), il
cennato Dipartimento  ha evidenziato che non e' possibile emettere una fattura
"pro forma",  ma puo' essere invece utilizzato un documento contabile (o lista
valorizzata su   carta   intestata), da annotare in apposito registro tenuto e
conservato ai   sensi  dell'art. 39 dello stesso decreto. In alternativa, puo'
farsi utile   riferimento anche al documento di trasporto o di consegna di cui
all'articolo unico,  comma 3, del D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472, senza che sia
necessaria l'annotazione    sul    predetto    registro, essendo sufficiente a
comprovare la   movimentazione   dei  beni, la conservazione, a norma del gia'
richiamato art. 39, di idonea documentazione (documenti di trasporto, doganali
o contabili).                                                                 
        Inoltre, per   garantire   la   corrispondenza  tra effetti fiscali ed
effetti civilistici,    "anche    per    evitare ipotesi di vendita fittizia e
conseguenti irregolarita'   fiscali, come contestato in  casi concreti in sede
di verifica  da parte della Guardia di Finanza", lo stesso  Dipartimento delle
Dogane, in assenza del trasferimento della proprieta' dei beni, ha evidenziato
la necessita'   di   assicurarsi  che, sotto il profilo dell'IVA, l'operazione
medesima non   appaia   come una cessione all'esportazione ai sensi del citato
art. 8 del D.P.R. n. 633 del 1972.                                            
        Pertanto, la   documentazione   presentata  dall'esportatore a corredo
della bolletta di esportazione definitiva emessa, dovra' essere invalidata con
la dicitura "Non valida ai fini dell'art. 8 del D.P.R. n. 633/72".            
        Il Dipartimento   doganale, nel sottolineare che l'operatore economico
puo' liberamente     decidere     di     rinunciare     ai  benefici derivanti
dall'applicazione del    regime    di   "perfezionamento passivo", optando per
l'effettuazione di una semplice esportazione definitiva, ha anche chiarito che
in simile  ipotesi all'atto dell'importazione dei prodotti compensatori...."la
relativa operazione doganale e' un'immissione in libera pratica di merci terze
soggette ai diritti doganali loro propri."                                    
        Ai fini   della   corretta   determinazione   del valore in dogana, la
presentazione dei   prodotti  ottenuti configura un'importazione il cui valore
imponibile ai    fini    IVA    viene  commisurato al valore doganale dei beni
importati, comprensivo,   in particolare, non solo del compenso di lavorazione
fatturato, ma   anche  del valore delle merci in precedenza esportate, nonche'
degli altri eventuali "apporti" utilizzati per l'ottenimento dei beni medesimi
e di   tutti   gli   altri elementi da prendere in considerazione in base alla
normativa  in materia di valore in dogana ed all'art. 69 del D.P.R. n. 633 del
1972.                                                                         
        E' stato   peraltro   confermato  che l'eventuale cessione delle merci
esportate durante   la loro permanenza all'estero non assume rilevanza ai fini
dell'IVA ai sensi dell'art. 7, secondo comma, del citato D.P.R. n. 633.       
        Per quanto   riguarda gli aspetti IVA e l'eventuale applicazione della
disposizione di   cui   all'art.   8,   primo  comma, lett. a), del piu' volte
richiamato D.P.R.  n. 633 del 1972, devesi innanzitutto far presente che, agli
effetti dell'imposta,  assume rilevanza il rapporto civilistico instaurato tra
i due   soggetti   interessati;   pertanto,  perche' si configuri una cessione
all'esportazione e'   indispensabile non solo la materiale uscita dei beni dal
territorio comunitario,   ma   anche   il  verificarsi di un trasferimento del
diritto di proprieta' o di altro diritto reale di godimento oltre naturalmente
al pagamento di un corrispettivo.                                             
        La mancanza di tali presupposti non soddisfa i requisiti del D.P.R. n.
633 del  1972 e, in particolare, l'assenza di un corrispettivo non consente di
includere l'operazione tra quelle che concorrono alla formazione del plafond. 
        In tal   senso,   la  soppressa Direzione Generale delle Tasse e delle
Imposte indirette   sugli   Affari,   si era gia' espressa sull'esclusione dal
computo del  plafond delle operazioni di  esportazione "franco valuta", che si
verificano quando l'operatore nazionale effettua una cessione all'esportazione
senza pagamento di corrispettivo.                                             
        Cio' premesso,   devesi  tuttavia rilevare che non puo' escludersi, in
linea di   principio,   l'ipotesi   che l'operatore nazionale decida, anche in
presenza di   beni   da  sottoporre a operazioni di lavorazione all'estero, di
effettuare una   vera   e propria "cessione all'esportazione", nel senso sopra
esposto.                                                                      
        In tal caso non possono considerarsi elementi ostativi ne' la mancanza
di un  atto formale di compravendita (nella prassi commerciale e' frequente il
ricorso a   contratti   stipulati   in   forma  verbale) ne' il ricorso ad una
compensazione finanziaria,  che potrebbero avvenire in presenza di un rapporto
debito e credito tra le parti contraenti.                                     
        Sara' cura,   pertanto,   degli   organi di accertamento verificare la
sussistenza delle   condizioni che permettano di considerare l'operazione alla
stregua di    una    cessione    all'esportazione   nonche' l'osservanza degli
adempimenti formali   (fatturazione, registrazione, etc.) previsti dalle norme
vigenti.                                                                      
        Gli Uffici    in    indirizzo    sono pregati di assicurare la massima
diffusione alla presente circolare.                                           

 
 
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Copyright © 1999 Claudio Carpentieri
Aggiornato il: 13 novembre 1999