Novità della settimana

Dal 12.07.1999 al 19.07.1999

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Sommario

IVA – FATTURAZIONE – COMBUSTIBILI - AUTOTRASPORTATORI

DECRETO 24 giugno 1999

AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA – UFFICI DELLE ENTRATE - ISTITUZIONE

DECRETO 7 luglio 1999

    QUOTIDIANI ECONOMICI    

Operazioni societarie - Disciplina antielusiva - CESSIONE D'AZIENDA, IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA E RISPARMIO D'IMPOSTA

Risoluzione  15 luglio 1999, n. 117/E (Breve commentato di Rosario Neil Vizzini

ICI – ABITAZIONE PRINCIPALE - PERTINENZE

LETTERA del Ministro delle Finanze

IVA – ESPORTAZIONE TEMPORANEA – REGIME APPLICABILE

CIRCOLARE  15 luglio 1999, n. 156/E

ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF – CODICE TRIBUTO DA ASSISTENZA FISCALE – ISTITUZIONE

RISOLUZIONE del 14.7.1999, n. 116/E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

DECRETO 24 giugno 1999

Modalita' e termini di fatturazione e conseguenti adempimenti relativi agli acquisti di olii da gas effettuati presso gli impianti di distribuzione di carburanti dagli autotrasportatori di cose per conto terzi, emanato ai sensi dell'art.12 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30”

In breve

Il decreto in epigrafe stabilisce le modalità e i termini di fatturazione, gli adempimenti contabili relativi agli acquisti di olii da gas effettuati presso gli impianti di distribuzione di carburanti dagli autotrasportatori di cose per conto terzi (art. 12, D.L. n. 457/1997, convertito dalla legge n. 30/1998).

Si ricorda che per gli autotrasportatori la fattura potrebbe essere essenziale per il riconoscimento dell’eventuale agevolazione da Carbon tax (art. 8 legge 448/98).

Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12-07-1999

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DECRETO 7 luglio 1999

“Attivazione di uffici delle entrate nelle regioni Basilicata, Campania, Marche e Veneto.”

In breve

Nelle regioni Basilicata, Campania, Marche e Veneto saranno attivati gli Uffici delle entrate e contestualmente soppressi quelli indicati nella seguente tabella:

 

Regione

Provincia

Uffici da attivare

Uffici da sopprimere

Date di attivazione e soppressione degli Uffici

Basilicata

Potenza

Ufficio delle entrate di Melfi e sezione staccata di Venosa

Uffici distrettuali delle imposte dirette e Uffici del registro di Melfi e Venosa

13 luglio 1999

Campania

Salerno

Ufficio delle entrate di Agropoli

Ufficio distrettuale delle imposte dirette e Ufficio del registro di Agropoli

14 luglio 1999

Basilicata

Potenza

Ufficio delle entrate di Lagonegro e sezioni staccate di Chiaromonte, Lauria e Maratea

Uffici distrettuali delle imposte dirette e Uffici del registro di Lagonegro, Chiaromonte e Lauria e Ufficio IVA di Potenza e locale sezione staccata della Direzione regionale delle entrate

15 luglio 1999

Campania

Napoli

Ufficio delle entrate di Ischia

Ufficio distrettuale delle imposte dirette e Ufficio del registro di Ischia

16 luglio 1999

Veneto

Venezia

Ufficio delle entrate di Chioggia

Ufficio distrettuale delle imposte dirette e Ufficio del registro di Chioggia

21 luglio 1999

Marche

Pesaro

Ufficio delle entrate di Fano

Ufficio distrettuale delle imposte dirette e Ufficio del registro di Fano

23 luglio 1999

Salerno, Napoli, Venezia e Pesaro

Dalla data di attivazione degli Uffici delle entrate, gli Uffici IVA di Salerno, Napoli, Venezia e Pesaro e le locali sezioni staccate delle Direzioni regionali delle entrate, eserciteranno la propria competenza limitatamente all'ambito territoriale non compreso nelle circoscrizioni degli Uffici di nuova attivazione.

  Controllo dichiarazioni IVA 1996

Tali Uffici IVA e l'Ufficio delle entrate di Potenza, provvederanno, per le annualità fino al 1996, al controllo formale delle dichiarazioni IVA e ai conseguenti adempimenti anche per i contribuenti domiciliati nelle circoscrizioni facenti capo agli Uffici delle entrate attivati.

Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12-07-1999  

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      QUOTIDIANI ECONOMICI    

RISOLUZIONE  15 luglio 1999, n. 117/E (Breve commentato di Rosario Neil Vizzini)

“Risoluzione sui proventi delle cessioni d’azienda – Non c’è elusione senza disegno”

In breve:

Il Ministero delle finanze ha ritenuto non elusiva l'operazione di retrocessione ad una società appartenente ad un gruppo di un ramo di azienda dalla stessa inizialmente ceduto ad altra società dello stesso gruppo. Circa la legittimità dell'operazione si potevano nutrire dei dubbi in quanto a seguito di tale retrocessione la prima cedente ha realizzato un risparmio d'imposta acquisendo il diritto a portare in deduzione il valore di avviamento costituito dalla plusvalenza realizzata assoggettata ad imposta sostitutiva a seguito della cessione (art. 1, D.Lgs. n. 358/1997).

Il Ministero risponde che l'assoggettamento della plusvalenza derivante da cessione di azienda ad imposta sostitutiva rientra, tra le procedure alternative che l'ordinamento mette consapevolmente e incondizionatamente a disposizione degli operatori e, di conseguenza, non può essere considerato un espediente elusivo anche se dovesse dar luogo a qualche profilo di convenienza fiscale.

Il caso di specie

Lcomplessa operazione infragruppo che avrebbe visto, dopo la cessione del ramo d'azienda, per sopravvenute ragioni economico-gestionali:

la retrocessione dello stesso ramo alla cedente,

l'affitto dell'azienda della prima conferitaria alla cedente stessa, 

la successiva fusione delle due società e la ricapitalizzazione di quella che ne sarebbe risultata.

Elusione fiscale e lecito risparmio d'imposta

Secondo il Ministero, la norma antielusiva contenuta nell'art.37-bis del DPR n. 600/1973

La risoluzione

Imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione d'azienda

In quest'ultima categoria rientra, secondo il Ministero, l'eventuale risparmio d'imposta che potrebbe essere realizzato nella fattispecie. Il fatto che, una volta esercitata l'opzione per il pagamento dell'imposta sostitutiva, tale pagamento non può essere evitato, mentre il vantaggio derivante dalla deducibilità dell'ammontare dell'avviamento è aleatorio. Infatti tale deducibilità è

Italia oggi di Venerdì 16 luglio 1999, pag. 33  

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LETTERA del Ministro delle Finanze

 “Lettera inviata dal Ministro delle finanze Vincenzo Visco, al presidente dell’Anci, Enzo Bianco.

In breve

La lettera del MInistero mette i guardia i comuni dall’applicare un aliquota ICI sulle pertinenze, diversa da quella indicata per l’abitazione principale. O meglio il ministero evidenzia che il Consiglio di stato (parere n. 1279/98) ripreso poi dalla Circolare n. 114/E del 25.5.1999 fornisce un interpretazione della legge e non vincola quindi i comuni dal prevedere aliquote diverse. Tuttavia, continua il Ministro, comportamenti difformi porterebbe alla soccombenza del comune in un eventuale ricorso promosso dal contribuente..  

Il sole 24 ore di sabato 17 luglio 1999, pag. 20

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CIRCOLARE  15 luglio 1999, n. 156/E

“Invio dei beni all’estero per lavorazione in assenza del trasferimento della proprietà. Conseguenze ai fini Iva.”

In breve

La circolare ministeriale ha precisato che l'invio verso Paesi terzi di merci senza trasferimento di proprietà ai fini della loro lavorazione e reintroduzione nella Comunità europea, anche se effettuato alla stregua di un'esportazione definitiva anziché temporanea, non può essere considerato ai fini Iva  una cessione all’esportazione che concorre alla formazione del "plafond" degli esportatori abituali.

Il documento ha infatti operato le seguenti precisazioni e distinzioni

Ø      Cessione all'esportazione - Perché si configuri una cessione all’esportazione è infatti indispensabile non solo la materiale uscita dei beni dal territorio comunitario, ma anche il verificarsi di un trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento, oltre al pagamento di un corrispettivo.

Ø      Cessione all'esportazione per lavorazioni all'estero - Tuttavia, secondo il Ministero delle finanze, non può escludersi, in linea di principio, l’ipotesi che l’operatore nazionale decida, anche in presenza di beni da sottoporre a operazioni di lavorazione all’estero, di effettuare una vera e propria "cessione all’esportazione" e, in tal caso, non possono considerarsi elementi ostativi:

 la mancanza di un atto formale di compravendita (nella prassi commerciale è frequente il ricorso a contratti stipulati in forma verbale), 

il ricorso a una compensazione finanziaria, che potrebbero avvenire in presenza di un rapporto debito e credito tra le parti contraenti.

Ø      Condizioni - Saranno, pertanto, gli organi di accertamento a verificare la sussistenza delle condizioni che permettano di considerare l’operazione alla stregua di una cessione all’esportazione nonché l’osservanza degli adempimenti formali (fatturazione, registrazione eccetera) previsti dalle norme vigenti.

Il sole 24 ore di venerdì 16 luglio 1999, pag. 18

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RISOLUZIONE del 14.7.1999, n. 116/E

“Art.50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Addizionale regionale all’IRPEF trattenuta dai sostituti d’imposta a seguito di assistenza fiscale. Istituzione del codice tributo 3803.”

In breve

La risoluzione istituisce il nuovo codice tributo utilizzabile dai sostituti d’imposta e dai CAF per il versamento dell’addizionale regionale trattenuta a seguito delle procedure di liquidazione dei modelli 730/3 e 730/4. Con la stessa risoluzione il ministero ha poi  ricordato che per il versamento dell’IRPEF a saldo ed in acconto trattenuta dal sostituto d’imposta a fronte dall’assistenza prestata ai collaboratori coordinati e continuativi deve essere effettuato con i codici tributo 4730 e 4731.

Italia oggi di venerdì 16 luglio 1999, pag. 33

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Aggiornato il: 13 novembre 1999