DECRETO 24 giugno 1999
DECRETO 7 luglio 1999
Risoluzione 15 luglio 1999, n. 117/E (Breve commentato di Rosario Neil Vizzini
LETTERA del Ministro delle Finanze
CIRCOLARE 15 luglio 1999, n. 156/E
RISOLUZIONE del 14.7.1999, n. 116/E
Nelle regioni Basilicata, Campania, Marche e Veneto saranno attivati gli Uffici delle entrate e contestualmente soppressi quelli indicati nella seguente tabella:
Salerno,
Napoli, Venezia e Pesaro Dalla data di attivazione degli Uffici delle entrate, gli Uffici IVA di
Salerno, Napoli, Venezia e Pesaro e le locali sezioni staccate delle Direzioni
regionali delle entrate, eserciteranno la propria competenza limitatamente
all'ambito territoriale non compreso nelle circoscrizioni degli Uffici di nuova
attivazione. Tali Uffici IVA e l'Ufficio delle entrate di Potenza, provvederanno, per
le annualità fino al 1996, al controllo formale delle dichiarazioni IVA e ai
conseguenti adempimenti anche per i contribuenti domiciliati nelle
circoscrizioni facenti capo agli Uffici delle entrate attivati.
RISOLUZIONE 15 luglio 1999, n. 117/E (Breve commentato di Rosario Neil Vizzini) “Risoluzione sui proventi delle cessioni d’azienda – Non
c’è elusione senza disegno” In breve: Il Ministero delle finanze ha ritenuto non elusiva l'operazione di retrocessione ad una società appartenente ad un gruppo di un ramo di azienda dalla stessa inizialmente ceduto ad altra società dello stesso gruppo. Circa la legittimità dell'operazione si potevano nutrire dei dubbi in quanto a seguito di tale retrocessione la prima cedente ha realizzato un risparmio d'imposta acquisendo il diritto a portare in deduzione il valore di avviamento costituito dalla plusvalenza realizzata assoggettata ad imposta sostitutiva a seguito della cessione (art. 1, D.Lgs. n. 358/1997). Il Ministero risponde che l'assoggettamento della plusvalenza derivante da cessione di azienda ad
imposta sostitutiva rientra, tra le procedure alternative che
l'ordinamento mette consapevolmente e incondizionatamente a disposizione degli
operatori e, di conseguenza, non può essere considerato un espediente elusivo
anche se dovesse dar luogo a qualche profilo di convenienza fiscale. Il caso di specie Lcomplessa operazione infragruppo che avrebbe visto, dopo la cessione del ramo d'azienda, per sopravvenute ragioni economico-gestionali:
Elusione fiscale e lecito risparmio d'imposta Secondo il Ministero, la norma antielusiva contenuta nell'art.37-bis del DPR n. 600/1973 La risoluzione Imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione d'azienda In quest'ultima categoria rientra, secondo il Ministero, l'eventuale risparmio d'imposta che potrebbe essere realizzato nella fattispecie. Il fatto che, una volta esercitata l'opzione per il pagamento dell'imposta sostitutiva, tale pagamento non può essere evitato, mentre il vantaggio derivante dalla deducibilità dell'ammontare dell'avviamento è aleatorio. Infatti tale deducibilità è Italia
oggi di Venerdì 16 luglio 1999, pag. 33 LETTERA del Ministro delle Finanze “Lettera inviata dal Ministro delle finanze Vincenzo Visco, al presidente dell’Anci, Enzo Bianco. In breve La lettera del MInistero mette i guardia i comuni dall’applicare un aliquota ICI sulle pertinenze, diversa da quella indicata per l’abitazione principale. O meglio il ministero evidenzia che il Consiglio di stato (parere n. 1279/98) ripreso poi dalla Circolare n. 114/E del 25.5.1999 fornisce un interpretazione della legge e non vincola quindi i comuni dal prevedere aliquote diverse. Tuttavia, continua il Ministro, comportamenti difformi porterebbe alla soccombenza del comune in un eventuale ricorso promosso dal contribuente.. Il
sole 24 ore di sabato 17 luglio 1999, pag. 20
CIRCOLARE 15 luglio 1999, n. 156/E “Invio dei beni all’estero per lavorazione in assenza del trasferimento della proprietà. Conseguenze ai fini Iva.” In breve La circolare ministeriale ha precisato che l'invio verso Paesi terzi di
merci senza trasferimento di proprietà ai fini della loro lavorazione e
reintroduzione nella Comunità europea, anche se effettuato alla stregua di
un'esportazione definitiva anziché temporanea, non può essere considerato ai
fini Iva una cessione
all’esportazione che concorre alla formazione del "plafond" degli
esportatori abituali. Il documento ha infatti operato le seguenti precisazioni e distinzioni Ø
Cessione
all'esportazione - Perché si
configuri una cessione all’esportazione è infatti indispensabile non solo
la materiale uscita dei beni dal territorio comunitario, ma anche il verificarsi
di un trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale di
godimento, oltre al pagamento di un corrispettivo. Ø Cessione all'esportazione per lavorazioni all'estero - Tuttavia, secondo il Ministero delle finanze, non può escludersi, in linea di principio, l’ipotesi che l’operatore nazionale decida, anche in presenza di beni da sottoporre a operazioni di lavorazione all’estero, di effettuare una vera e propria "cessione all’esportazione" e, in tal caso, non possono considerarsi elementi ostativi:
Ø
Condizioni
- Saranno, pertanto, gli organi di accertamento a verificare la
sussistenza delle condizioni che permettano di considerare l’operazione alla
stregua di una cessione all’esportazione nonché l’osservanza degli
adempimenti formali (fatturazione, registrazione eccetera) previsti dalle norme
vigenti. Il
sole 24 ore di venerdì 16 luglio 1999, pag. 18 RISOLUZIONE del 14.7.1999, n. 116/E “Art.50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Addizionale regionale all’IRPEF trattenuta dai sostituti d’imposta a seguito di assistenza fiscale. Istituzione del codice tributo 3803.” In breve La risoluzione istituisce il nuovo codice tributo utilizzabile dai sostituti d’imposta e dai CAF per il versamento dell’addizionale regionale trattenuta a seguito delle procedure di liquidazione dei modelli 730/3 e 730/4. Con la stessa risoluzione il ministero ha poi ricordato che per il versamento dell’IRPEF a saldo ed in acconto trattenuta dal sostituto d’imposta a fronte dall’assistenza prestata ai collaboratori coordinati e continuativi deve essere effettuato con i codici tributo 4730 e 4731. Italia
oggi di venerdì 16 luglio 1999, pag. 33 |
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