Roma, in data 09.08.99

DIPARTIMENTO Entrate
Circolare n.176


 

                                 Alle Direzioni Regionali                     
                                 delle Entrate                                
                                 Agli  Uffici I.V.A.                          
                                 Agli  Uffici  delle Entrate                  
            e, per conoscenza,                                                
                                 All' Ufficio del Segretario Generale         
                                 Al Comando Generale della Guardia di Finanza 
                                 Al Servizio Consultivo ed Ispettivo          
                                 Tributario                                   
                                 Al Ministero della Sanita'-Dipartimento      
                                 professioni sanitarie                        
                                 Alle Direzioni Centrali del                  
                                 Dipartimento delle Entrate                   
                         -------------------                                  
        A seguito   della   Sentenza  della Corte di Giustizia delle Comunita'
europee, Causa   C-283/95 dell'11 luglio 1998, e' stato riproposto il problema
del trattamento   fiscale   da   applicare   ai fini dell'IVA alle prestazioni
odontoiatriche rese da soggetti non iscritti all'apposito albo.               
        La sentenza   richiamata,   pronunciata   in  materia di esercizio non
autorizzato, e   percio'   illecito,   di un gioco d'azzardo, ha affermato che
l'art. 13,   B,   lett.   f)   della   VI Direttiva CEE n. 77/388, che prevede
l'esenzione dall'IVA dei giochi d'azzardo, salvo condizioni e limiti stabiliti
da ciascuno   Stato   membro, deve essere interpretato nel senso che uno Stato
membro non   puo'  assoggettare tale attivita' all'imposta sul valore aggiunto
quando la   medesima   attivita'   svolta  da una casa da gioco autorizzata e'
esentata.                                                                     
        La decisione   della  Corte muove dalla premessa che in materia di IVA
non e'   consentita   una  distinzione di trattamento tra operazioni lecite ed
operazioni illecite  e che puo' essere affermata soltanto la non imponibilita'
al tributo,   come principio di carattere generale, per quelle operazioni che,
essendo assolutamente   vietate  (es. importazione di stupefacenti o di denaro
contraffatto), risultano   del tutto estranee all'IVA e non creano un problema
di concorrenza tra settori economici leciti ed illeciti.                      
        Laddove, invece,   tale  concorrenza sia ipotizzabile, il principio di
neutralita' fiscale   dell'IVA impedisce che le due attivita' vengano trattate
diversamente.                                                                 
        In particolare, per quanto concerne i giochi d'azzardo, che secondo la
sentenza citata   costituiscono   una ipotesi facoltativa di esenzione per gli
Stati, si   afferma  che, nel rispetto del richiamato principio di neutralita'
del tributo,   anche quando gli Stati si avvalgono della facolta' di stabilire
condizioni e   limiti   all'esenzione,   tale   regime fiscale non puo' essere
limitato alle sole operazioni lecite.                                         
        In passato,   questa   Amministrazione, ed in particolare la Direzione
Regionale per   le   Entrate  dell'Emilia Romagna con nota 6 dicembre 1994, n.
39950, ha sostenuto che sono imponibili ad IVA, con applicazione dell'aliquota
ordinaria, le   prestazioni  odontoiatriche abusivamente rese da odontotecnici
nei confronti    di    pazienti    e  nei confronti di soggetti che esercitano
abusivamente l'attivita'   odontoiatrica nonche' le prestazioni odontoiatriche
rese da societa' sia di persone che di capitali.                              
        La problematica ha dato vita ad un consistente contenzioso nell'ambito
del quale e' stata sollevata la questione  se quanto affermato nella suddetta 
sentenza comunitaria abbia riflessi anche in relazione  all'attivita'         
odontoiatrica svolta abusivamente.                                            
        In proposito deve ritenersi che il principio della neutralita' fiscale
dal quale, secondo quanto sancito dalla Corte di Giustizia, discende che  alle
attivita' illecite   si   applica   lo stesso trattamento IVA  previsto per le
medesime attivita'  esercitate legittimamente , abbia carattere generale e che
quindi non vi sia spazio  per una soluzione che, nell'ambito delle prestazioni
sanitarie,  differenzi    l'applicazione    dell'imposta     sulla  base della
disciplina extrafiscale relativa alle modalita' di esercizio dell'attivita'  o
ai requisiti soggettivi di coloro che la svolgono.                            
        Qualora,  infatti,  determinate attivita' venissero escluse dal regime
di esenzione per esse previsto per  carenza dei presupposti abilitativi che ne
legittimano l'esercizio, verrrebbe meno il carattere neutrale che l'IVA assume
in relazione    all'aspetto    economico   dell'operazione e si  attribuirebbe
all'imposta il ruolo di penalizzare lo svolgimento abusivo delle medesime.    
        Il principio   della   tassazione  delle attivita' illecite secondo le
regole generali   e',  peraltro, presente nel nostro ordinamento per esplicita
previsione dell'art.   14,   comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n.537,  la
quale afferma   che "nelle categorie di reddito di cui all'art. 6, comma 1 del
testo unico   delle  imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica   22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi compresi, se in
esse classificabili,    i    proventi    derivanti   da fatti, atti, attivita'
qualificabili come   illecito   civile,   penale o amministrativo, se non gia'
sottoposti a sequestro o  confisca penale".                                   
        La richiamata     disposizione     attribuisce  prevalenza all'aspetto
economico dell'attivita' rispetto alle modalita' di produzione del reddito  ai
soli fini   delle   imposte  dirette, ma il principio, alla luce della recente
pronuncia della   Corte   di Giustizia delle Comunita' Europee, risulta valido
anche ai   fini dell'IVA per il carattere di neutralita' che caratterizza tale
tributo.                                                                      
        Sulla base   di   quanto   esposto, si deve concludere che l'attivita'
odontoiatrica svolta   abusivamente dagli odontotecnici e' esente dall' IVA in
quanto e'    riconducibile  nella previsione normativa dell'art. 10, n. 18 del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.                                               
   Giova precisare che tale interpretazione della disposizione esentativa, che
recepisce  il principio affermato dalla Corte di Giustizia  al quale gli Stati
membri dell'Unione    Europea    sono    tenuti    ad   adeguarsi,  ha valenza
esclusivamente fiscale    e    non    interferisce    con   gli  altri settori
dell'ordinamento giuridico   ai  quali e' attribuito il compito di reprimere i
comportamenti illeciti.                                                       
 
 
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Aggiornato il: 13 novembre 1999