Novità della settimana

Dal 02.08.1999 al 07.09.1999

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Sommario

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ATTI – FIRMA ELETTRONICA attuazione

CIRCOLARE A.I.P.A. 26 luglio 1999

riscossione – versamenti in assenza di maggiorazione – proroga – legge di conversione

LEGGE 30 luglio 1999, n. 257

CAPITAL GAIN – DECRETO CORRETTIVO

DECRETO LEGISLATIVO 21 luglio 1999, n. 259

DIRITTO SOCIETARIO – AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI – NUOVA DISCIPLINA

DECRETO LEGISLATIVO 8 luglio 1999, n.270

BANCA D’ITALIA – FISCALITà  DIFFERITA – RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO

PROVVEDIMENTO BANCA D’ITALIA 3 agosto 1999

IVA – REGIMI SPECIALI – COMMERCIO DI ROTTAMI E ALTRI MATERIALI DI RECUPERO

CIRCOLARE 2 agosto 1999, n.165

riscossione – ruolo – versamenti con carte pagobancomat

DECRETO 27 luglio 1999

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE VARIE – CONVERSIONE DEL TFR IN TITOLI

DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n.299

SOSTITUTI D’IMPOSTA – CERTIFICAZIONE UNICA – DICHIARAZIONE MOD. 770

DECRETO 25 agosto 1999

    QUOTIDIANI ECONOMICI    

CONSOB – FISCALITà  DIFFERITA – RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO

Comunicazione n. 99059010 del 30 luglio 1999.

RISCOSSIONE – VECCHI AVVISI DI MORA FINO AL 30 SETTEMBRE

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO approvato definitivamente il 4 agosto dal consiglio dei ministri

IVA – ATTIVITà ODONTOIATRICA – ESERCIZIO ABUSIVO

CIRCOLARE 9.8.1999, n. 176/E

FISCO INTERNAZIONALE – CONVENZIONE ITALIA - USA CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI

CONVENZIONE contro le doppie imposizioni Italia Usa firmata il 25.8.1999

ICI – MINORI ESTIMI 1993 – ISTANZE DI RIMBORSO PRESENTATE DAI CONTRIBUENTI – RIGETTO

CIRCOLARE 26.8.1999, n. 179/E

PROFESSIONI  - REVISORI CONTABILI – SESSIONE D’ESAMI PER L’ISCRIZIONE DEL REGISTRO

DECRETO del Ministero di grazia e giustizia 28.7.1999

DICHIARAZIONI - MODALITà DI PRESENTAZIONE – versamenti - compensazioni    MODIFICHE IN CORSO D'OPERA – prime osservazioni

SCHEMA DI D.P.R. approvato il 3.9.1999 dal Consiglio dei ministri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCOLARE A.I.P.A. 26 luglio 1999

“Art. 16, comma 1, dell'allegato tecnico al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999. Modalità per presentare domanda di iscrizione nell'elenco pubblico dei certificatori di cui all'art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513”

In breve

La circolare dell’Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione da operatività alla firma digitale. Il documento infatti istruisce sulla costituzione delle società che dovranno certificare e garantire la veriticità delle firme digitali.

Pertanto, dal momento della concreta costituzione  della prima di queste società, l'’equiparazione dei documenti informatici a quelli cartacei disposta dall’art.15 della legge n. 59/1997 (Bassanini-uno sulla semplificazione amministrativa) consente di affiancare alla firma autografa quella digitale.

Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 1999 n. 179

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LEGGE 30 luglio 1999, n. 257

“Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 179, concernente effettuazione dei versamenti dovuti in base alle dichiarazioni relative all'anno 1998 senza applicazione di maggiorazione”

In breve

La legge in epigrafe converte il D.L. 17.6.1999, n. 179 senza apportarvi correzioni. Del decreto si è data ampia sintesi con  le novità del mese di maggio 1999.  (99_06_21_24 file da inserire).

Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 1999 n. 181

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DECRETO LEGISLATIVO 21 luglio 1999, n. 259

“Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 4 dicembre 1997, n. 460, e 21 novembre 1997, n. 461, in materia di redditi di capitale e differimento di termini”

In breve

Il decreto, la cui entrata

In particolare:

è stato modificato il trattamento tributario dei redditi di capitale;

sono stati differiti termini per la regolarizzazione dei versamenti dovuti in base alla riforma dell'anno scorso (D.Lgs. n. 461/1997, modificato dal D.Lgs. n. 201/1998) e per il trasferimento agevolato di beni patrimoniali a favore di enti non commerciali e ONLUS (art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 460/1997, modificato dal D.Lgs. n. 422/1998);

sono state attenuate le sanzioni in materia di capital gain, mediante il loro allineamento alla disciplina generale prevista dalla riforma in vigore dal 1° aprile 1998 (DD. Lgs. n. 471 e n. 472 del 1997).

E’ appena il caso di ricordare che le nuove disposizioni in materia di Stock option presenti nel testo dello schema di decreto che comprendeva anche le modifiche un materia di IRAP, commentato con le novità (della settimana inserisci file  n. 17/99) (si veda Il sole 24 ore di sabato 1 maggio 1999, pag. 18) non sono state riproposte nel decreto correttivo. Saranno invece oggetto di una disposizione normativa separata.

Tra le più importanti nsi segnalano:

Redditi non prodotti nel territorio dello Stato - Ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi nei confronti dei soggetti

ü     gli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;

ü le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate in società residenti, negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute;

ü  le plusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso o da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, ovvero da cessione o prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti;

ü  i redditi da contratti derivati conclusi, anche attraverso l'intervento di intermediari, in mercati regolamentati.

Pronti contro termine - Ai fini della determinazione del reddito di capitale, nelle operazioni di pronti contro termine e di riporto, i corrispettivi a pronti e a termine espressi in valuta sono valutati, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui sono pagati o incassati.

Differenze di cambio - E', infine, prevista, l'imponibilità, quali redditi diversi, delle differenze di cambio realizzate mediante rimborso o chiusura di particolari operazioni.

Disciplina transitoria - Tutte queste novità si applicheranno dal 1° gennaio 1999. Pertanto al fine di regolare le imposte relative alle plusvalenze e agli altri redditi di capitale divenuti esigibili anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto il contribuente può scegliere due strade alternative:

ü  le somme o i valori assunti a riferimento per l'applicazione delle imposte sostitutive o per le ritenute dovute per effetto delle nuove disposizioni dovranno essere indicati nella dichiarazione dei redditi, con versamento di quanto dovuto entro i termini per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi;

"Equalizzatore" - In aggiunta, viene semplificato il metodo di elaborazione del c.d. "equalizzatore, cioè quel meccanismo finalizzato a rendere equivalente la tassazione del risultato delle gestioni con quella dei redditi diversi conseguiti in base al realizzo (art. 82, comma 9, D.Lgs. n. 461/1997). In particolare, viene stabilito che i relativi elementi di rettifica siano stabiliti, con decreti del Ministro delle finanze, tenendo conto anche delle eventuali variazione delle aliquote d'imposta.

Regolarizzazione dei versamenti in base alla riforma dei capital gain - Potranno essere regolarizzati entro il mese di ottobre 1999, con gli interessi al tasso legale (attualmente al 2,5%), gli omessi, ritardati o insufficienti versamenti delle imposte e ritenute previste dal decreto di riforma dei redditi di capitale e dei redditi diversi, i cui termini sono scaduti al 21 giugno 1999.

RIORDINO DEL SISTEMA SANZIONATORIO

Lo schema di decreto correttivo in commento, provvede al riordino delle sanzioni per le violazioni nella materia di cui trattasi, le quali vengono uniformate a quanto previsto dalla riforma dello scorso anno prevista dai decreti legislativi nn. 471, 472, 473 del 1997. Appresso con l'ausilio di alcune  tabelle vengono illustrate  le sanzioni previste dal decreto divise per regime di imposizione, con affianco l’indicazione della sanzione precedentemente prevista al fine di valutare in quali casi sia applicabile il favor rei, art.3 del D.Lgs 472/1997). 

Regime della dichiarazione
Art. 5 del D.Lgs 461/1997

Violazione

Sanzione ex D.Lgs. n. 461

Nuova sanzione del decreto correttivo

Omessa dichiarazione dell'imposta sostitutiva

Da una a due volte l'ammontare dell'imposta non dichiarata (da due a quattro volte se supera i 50 milioni)

Dal 100 al 200 per cento dell'imposta non dichiarata
(art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997)

Omesso o insufficiente versamento dell'imposta sostitutiva

50 per cento dell'imposta non versata

30 per cento dell'imposta non versata
(art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997)

Regime del risparmio amministrato

Art. 6 del D.Lgs 461/1997  

Violazione

Sanzione ex D.Lgs. n. 461

Nuova sanzione del decreto correttivo

Omessa dichiarazione dell'imposta sostitutiva

Da una a due volte l'ammontare dell'imposta non dichiarata (da due a quattro volte se supera i 50 milioni)

Dal 100 al 200 per cento dell'imposta non dichiarata
(art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997)

Omesso o insufficiente versamento dell'imposta sostitutiva

50 per cento dell'imposta non versata

30 per cento dell'imposta non versata
(art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997)

Inesatta comunicazione agli operatori finanziari delle informazioni per l'applicazione dell'imposta sostitutiva

Da una a due volte l'ammontare dell'imposta non dichiarata (da due a quattro volte se supera i 50 milioni)

Dal 100 al 200 per cento dell'ammontare della maggiore imposta sostitutiva dovuta

Indebito esercizio dell'opzione per il regime del risparmio amministrato

Dal 2 al 5 per cento delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti alla data della violazione

Dal 2 al 4 per cento delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti alla data della violazione

Omessa comunicazione all'operatore finanziario del superamento delle soglie di partecipazioni che consentono l'esercizio dell'opzione

 

Regime del risparmio gestito
Art.7 del D.Lgs 461/1997

Violazione

Sanzione ex D.Lgs. n. 461

Nuova sanzione del decreto correttivo

Omessa dichiarazione dell'imposta sostitutiva

Da una a due volte l'ammontare dell'imposta non dichiarata (da due a quattro volte se supera i 50 milioni)

Dal 100 al 200 per cento dell'imposta non dichiarata
(art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997)

Omesso o insufficiente versamento dell'imposta sostitutiva

50 per cento dell'imposta non versata

30 per cento dell'imposta non versata
(art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997)

Indebito esercizio dell'opzione per il regime del risparmio gestito

Dal 2 al 5 per cento delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti alla data della violazione

Dal 2 al 4 per cento delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti alla data della violazione

Omessa comunicazione all'operatore finanziario del superamento delle soglie di partecipazioni che consentono l'esercizio dell'opzione

Imposta sostitutiva sugli interessi, premi e altri frutti di obbligazioni e titoli similari
D.Lgs 239/1996  

Violazione

Sanzione ex D.Lgs. n. 239

Nuova sanzione del decreto correttivo

Omessa dichiarazione o omesso versamento dell'imposta sostitutiva

Da una a due volte l'ammontare dell'imposta non dichiarata o non versata (da due a quattro volte se supera i 50 milioni).

Sanzione del 3 o del 40 per cento in caso di versamento tardivo effettuato, rispettivamente, entro o oltre tre giorni dalla scadenza.

Dal 100 al 200 per cento dell'imposta non dichiarata
(art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997)

30 per cento dell'imposta non versata
(art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997)

Mancata comunicazione, in sede di dichiarazione, dei dati sui versamenti dell'anno precedente da parte degli intermediari

Sanzione di 50 milioni (ridotta ad un quinto in caso di invio con ritardo non superiore a un mese)

Sanzione da 4 a 40 milioni.

Omessa, incompleta o inesatta comunicazione semestrale, da parte dell'intermediario residente, dei dati identificativi dei beneficiari di proventi non assoggettati a imposta sostitutiva

Sanzione di 50 milioni, aumentata di L. 500.000 per ciascun nominativo (ridotta ad un quinto in caso di invio con ritardo non superiore a un mese)

Sanzione da 4 a 40

Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 1999 n. 181

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DECRETO LEGISLATIVO 8 luglio 1999, n.270

“Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274.”

In breve

Il decreto , entrato  in vigore il  24-8-1999, apporta considerevoli modifiche all’istituto dell’amministrazione straordinaria. 

Si ricorda che l’amministrazione straordinaria ha come obbiettivo quello di evitare il fallimento di grandi imprese in dissesto patrimoniale cercando il loro risanamento. Gli strumenti giuridici in vigore fino al 24 agosto 1999 di fatto riuscivano solamente ha prolungare l’agonia dell’impresa per altri anni con il solo pregio di provocare un’entrata nel fallimento meno drammatica.

Senza entrare nel merito della nuova disciplina si ricordano le linee guida fissate dalla legge delega (LEGGE 30 luglio 1998, n. 274 pubblicata in G. U. n. 186 Serie Generale del 11-08-1998):  

dichiarazione dello stato d’insolvenza,

rafforzamento dei metodi di selezione delle aziende da sottoporre ad amministrazione controllata,

riduzione ad un anno della cessione dei beni in regime di continuità dell’esercizio e riduzione a due anni del limite previsto per la ristrutturazione economico-finanziaria,

possibilità per le imprese commerciali di cessione dei crediti di prededuzione (art.111 n.1 del R.D. n.267/1943) alle imprese in amministrazione straordinaria se l’autorizzazione all’esercizio dell’impresa è cessata nei tre anni precedenti all’entrata in vigore del disegno di legge garantiti dallo stato.

la possibilità per il giudice di dichiarare la società in fallimento in qualsiasi momento si accerti che sono venuti a mancare i presupposti dell'amministrazione straordinaria,

inserimento dei rappresentanti dei creditori nel comitato di sorveglianza

Gazzetta Ufficiale n. 185 del 09-08-1999

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PROVVEDIMENTO BANCA D’ITALIA 3 agosto 1999

“Fiscalita' differita e modifica dei criteri contabili”

In breve

La Banca d’Italia ha elaborato una serie di note tecniche per la rilevazione in bilancio, da parte degli intermediari finanziari, della c.d. fiscalità differita. Quest'ultima  nasce dalle differenze esistenti tra le regole civilistiche di determinazione dell'utile e quelle fiscali che presiedono al calcolo del reddito d'impresa.

Le disposizioni entrano in vigore a partire dal bilancio relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 1999.

Tale prassi trova il suo fondamento nel principio contabile internazionale n. 12 "Income taxes" e risulta nella sostanza compatibile con le vigenti direttive europee, le quali stabiliscono che del fenomeno deve essere dato conto nel bilancio (contabilizzandone gli effetti oppure fornendone un'informativa nella nota integrativa).

 

Differenze deducibili e differenze tassabili

Oggetto di rilevazione sono i risparmi e gli oneri tributari differiti impliciti, rispettivamente, nelle differenze temporanee deducibili (che si originano, ad esempio, quando un costo registrato in conto economico viene ammesso in deduzione dal reddito imponibile soltanto in un periodo d'imposta successivo) e in quelle tassabili (che si originano, ad esempio, quando un ricavo iscritto nel conto economico viene tassato in un periodo successivo).

Imposte anticipate

In particolare è stato previsto che l'iscrizione delle attività per imposte anticipate è subordinata, in ossequio al principio di prudenza, alla condizione della ragionevole certezza del loro recupero (tale condizione può ritenersi soddisfatta quando vi sia l'attesa realistica di futuri redditi imponibili sufficienti ad assorbire i costi la cui deducibilità viene differita dalla normativa tributaria).

Imposte differite

La registrazione delle passività per imposte differite è sottoposta al probability test, ossia alla verifica che vi siano i presupposti perché l'onere fiscale latente si traduca in un onere effettivo.

Metodo contabile semplificato

Viene riconosciuta la facoltà di adottare una variante contabile semplificata (income statement liability method) rispetto al criterio generale fissato nel provvedimento (balance sheet liability method); la valenza di questa opzione non può tuttavia essere estesa al patrimonio di vigilanza, in quanto essa risulta non compatibile con le direttive comunitarie in materia di fondi propri.

Criteri contabili

Una specifica nota tecnica disciplina anche il trattamento in bilancio degli effetti derivanti dal mutamento di politiche contabili, allo scopo sia di chiarire che, dei due metodi previsti dal principio contabile internazionale n. 8 "Net profit or loss for the period. Fundamental errors and changes in accounting policies", l'unico coerente con l'ordinamento comunitario è quello che impone di rilevare tali effetti nel conto economico (anziché direttamente nel patrimonio netto) sia di prescrivere requisiti informativi minimi da assolvere in nota integrativa.

Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12-08-1999

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CIRCOLARE 2 agosto 1999, n.165

“Modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto in materia di commercio di rottami ed altri materiali di recupero”

In breve

Data la relativa  rilevanza della materia si omette qualsiasi commento.

Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17-08-1999

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DECRETO 27 luglio 1999

“Determinazione dei termini di riversamento dai concessionari agli enti creditori delle somme riscosse con mezzi diversi dal contante, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.”

In breve

Il decreto emanato in ottemperanza all’art. 22, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, costituisce l’ultimo anello normativo necessario per consentire ai contribuenti costituisce l’ultimo anello normativo necessario per consentire ai contribuenti diversare le somme iscritte a ruolo con le carte di debito aderenti al circuito Bancomat - Art. 28, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Gazzetta Ufficiale n. 185 del 09-08-1999

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DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n.299

“Trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto a norma dell'articolo 71, commi 1 e 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144.”

In breve

Il decreto legislativo disciplina (previo assenso dei soggetti interessati) la trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto che le imprese decidono di assegnare al Fondo pensione costituito dai lavoratori stessi nei prossimi quattro anni (1999 – 2002).. 

I titoli potranno essere emessi dall'impresa, o dalle relative società controllate o controllanti, quotate in borsa o che intendano quotarsi, con la facoltà di ricorrere anche a operatori finanziari qualificati.

Il provvedimento persegue il duplice obiettivo di favorire l'accumulo delle risorse dei Fondi pensione, nonché di garantire un’ulteriore fonte di liquidità per gli investimenti delle imprese.

Appresso in una tabella si riassumono i percorsi attuabili dalle imprese per attuare la c.d.  cartolarizzazione del TFR

Emittente

Riferimento

D.Lgs 299/99

Meccanismo

Annualità di Tfr

 

Società quotata

Articolo 3

Emissione di nuove azioni obbligazioni o altri titoli, cum warrant, da attribuire ai fondi pensione

 

 

 

Una o più per gli anni solari dal 1999 al 2002

 

 

Per gli esercizi a cavallo:

dall’annualità in corso al 29b agosto ’99 e per le tre successive

Società residente intenzionata a quotarsi

Articolo 4

Emissione di obbligazioni convertibili destinate ai fondi pensione

Società residente non quotata con più di 50 dipendenti

Articolo 5

-         ingresso di qualificati operatori finanziari nel capitale sociale per almeno 1/10;

-         emissione di obbligazioni o altro titolo cum warrant da destinare ai fondi pensione

Società residente non quotata fino a 50 dipendenti

Articolo 8

Erogazione in denaro destinata ai fondi pensione compensata per le imprese con maggiori sgravi fiscali.

Dal punto di vista tributario l’articolo 8 del provvedimento prevede una serie di disposizioni tributarie volte a rendere appetibile la  trasformazione.

In particolare:

le operazioni di trasformazione del TFR in titoli sono soggette all’imposta di registro in misura fissa: pari attualmente a L. 250.000. Si tratta in sostanza degli obblighi connessi agli aumenti di capitale sociale, all’emissione di obbligazioni ed in generale a tutti gli obblighi funzionali e preordinati alla trasformazione del TFR in titoli da destinare al fondo pensione soggetti all’imposta di registro;

estensione al regime della cartolarizzazione del regime previsto per i versamenti in denaro ai fondi pensione relativo all’accantonamento annuale. In proposito si ricorda che in base al comma 1, art.13 del D.Lgs n. 124/1993 (Decreto istitutivo dei fondi pensione) l’accantonamento annuale del TFR destinato ai fondi pensione non costituisce base imponibile per il lavoratore ai sensi del comma 4 dell’art.17 TUIR.

Rilevanza ai fini DIT – l’agevolazione più importante deriva sicuramente dalla disposizione che assimila la conversione del TFR in titoli ai conferimenti in denaro per quanto riguarda la Dual Income Tax. In virtù dell’art.8, comma 3 dello schema di decreto infatti gli incrementi di capitale vanno quindi ad incrementare il patrimonio DIT che moltiplicato per il tasso di remunerazione ordinaria del capitale investito da la parte di reddito sottoposto all’aliquota del 19%;

Da ultimo, per le imprese con un numero medio di dipendenti inferiore a 50 unità, è previsto che con decreto venga stabilita una maggiorazione dell’accantonamento al TFR qualora lo stesso venga versato in contanti al fondo pensione. Si ricorda infatti che l’impresa che versa al fondo pensione una somma pari alla quota di TFR maturata nell’anno può dedurre dal proprio reddito il 3% del versamento effettuato da accantonare ad una riserva in sospensione d’imposta. L’utilizzo di questa riserva è tassato in tutte le ipotesi di utilizzo diverse da quelle per la copertura delle perdite.

Gazzetta Ufficiale n. 202 del 28-08-1999

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DECRETO 25 agosto 1999

“Estensione della certificazione unica (CUD) e della dichiarazione unica dei sostituti d'imposta, anche ai fini dei contributi dovuti ad altri enti e casse”

In breve

Il decreto inserisce nel modello CUD e nella dichiarazione unica mod. 770 dei sostituti d’imposta l'obbligo di indicare i contributi previdenziali ed assistenziali trattenuti ai propri sostituiti e dovuti ai seguenti enti:

Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (l.N.P.D.A.P.);

Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (I.N.P.D.A.I.).

Gazzetta Ufficiale n. 207 del 03-09-1999

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    QUOTIDIANI ECONOMICI    

Comunicazione n. 99059010 del 30 luglio 1999

“Trattamento contabile della fiscalità differita attiva e passiva - Articolo a Cura di Giuseppe Ripa

In breve

La funzione contabile della fiscalità differita è quella di far convogliare nell’esercizio le imposte di competenza al netto delle contaminazioni di bilancio provocate dall’applicazione delle norme tributarie. In altre parole si cerca di isolare gli effetti che, l’imputazione di minori ricavi, maggiori costi (o viceversa) effettuati per effetto della normativa fiscale, si riflettono sul risultato economico dell’esercizio ai fini del calcolo delle imposte ad esso imputabili. La ratio di tale comportamento contabile è riconducibile al rispetto del postulato di bilancio che impone “l’iscrizione nel patrimonio di poste su cui siano state pagate o stanziate imposte”[1].

Da quanto sopra emerge dunque che, l’obbligo civile dell’accantonamento al fondo imposte differite sorge solamente nel caso in cui la contropartita del costo o del minor ricavo fiscale è una posta ideale di capitale netto. Nel caso invece che a fronte del “componente negativo di reddito fiscale” venga acceso un conto a rettifica di elementi dell’attivo ovvero un fondo rischi e ed oneri, non è necessario effettuare alcun accantonamento al fondo imposte differite. Infatti in questo caso non viene violato il principio sopra espresso dell’iscrizione di poste del patrimonio nettate da imposte.

In particolare si avranno imposte differite passive quanto l’utile emergente dall’applicazione dei principi di redazione del bilancio risulta superiore a quello che invece emerge dopo avere operato le variazioni delle poste necessarie per la determinazione della base imponibile IRPEG. Al contrario si riscontrano imposte differite attive quando l’utile civile è inferiore a quello determinato applicando le norme del TUIR.

2. Deroga all’obbligo generale di costituzione del Fondo imposte differite – contributi ex art.55 TUIR

Secondo la Consob (in proposito si veda anche Clolucci-Riccomagno[2]), esiste una eccezione all’impostazione concettuale espressa nelle righe che precedono. L’eccezione è riferita ai casi in cui “il costo o il minor ricavo fiscale di bilancio” si concretizza in una posta di patrimonio netto. In questi casi infatti  “è ragionevole prevedere che la tassazione degli stessi verrà differita indefinitivamente”

I due autori sopra citati si riferiscono alle riserve in sospensione d’imposta la cui costituzione è necessaria per usufruire del rinvio della tassazione del 50 %  dei contributi in conto esercizio prevista dall’art.55 TUIR.  Infatti tali contributi possono rimanere nel patrimonio netto per un periodo illimitato di anni ed inoltre possono comunque essere sempre utilizzati per coprire le perdite di esercizio senza essere ripresi a tassazione.

Si ricorda tuttavia che tale forma di differimento della tassazione è ormai scomparso a decorrere dal 1.1.1998 per effetto del’art.21 comma 4, let. b) della L.449/97, che ha totalmente riscritto la lettera b) del’art.55 TUIR.

Italia oggi di martedì 3 agosto 1999, pag. 21

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SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO approvato definitivamente il 4 agosto dal consiglio dei ministri.

“Riscossione mediante ruolo”

In breve

Il decreto legislativo modifica e integra il provvedimento che ha ridisciplinato la riscossione (D.Lgs. n. 46/1999). L'obbiettivo è quello di consentire la prosecuzione della procedura di riscossione per i ruoli resi esecutivi prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina (1° luglio) e per quelli formati fino al 30 settembre 1999.

Tra le altre novità è  stata disposta

Italia Oggi di giovedì 5 agosto 1999, pag. 21

Il sole 24 ore di giovedì 5 agosto 1999, pag. 13

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CIRCOLARE 9.08.1999, n. 176/E

“Esercizio abusivo di attività odontoiatrica e la disciplina applicabile ai fini IVA”

In breve

La circolare sulla scorta della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, Causa C-283/1995 emessa in data 11.7.1998 [3] e tornando indietro a quanto precedentemente affermato  - Nota D.R.E. dell’Emilia Romagna 6.12.1994, n. 39950 – indica che l’attività odontoiatrica svolta abusivamente dagli odontotecnici ovvero da società di persone o di capitali definibili tra professionisti e perciò illecite secondo le disposizioni dell’art.1 della legge n. 1815 del 1939 (ora abrogato) rimane comunque esente dall’Iva secondo la previsione normativa dell’art.10, n. 18 del D.P.R. 633/1972.

La circolare arriva a tale conclusione in riferimento al  principio di  neutralità dell’Iva evidenziato dalla corte di giustizia nella sopracitata decisione e facendo riferimento  al principio generale valido per le imposte sui redditi stabilito dall’art 14, comma 4 della legge n. 537/1993. 

Secondo tale principio infatti  ciò che rileva è l’aspetto economico dell’attività che conduce alla produzione del reddito e non la liceità o meno dell’attività esercitata per produrlo.

Italia oggi di martedì 10 agosto 1999, pag. 22   

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CONVENZIONE contro le doppie imposizioni Italia Usa firmata il 25.8.1999

“Convenzione tra Governo degli Stati Uniti d’America e il governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi e le evasioni fiscali”

In breve

La convenzione che nelle linee generali ripercorre lo schema OCSE rinnova la disciplina pattizia firmata nel 1984 ed entrata in vigore nel 1985 risolvendo definitivamente il problema connesso all’applicazione dell’IRAP.

Si ricorda infatti che per l’ordinamento fiscale degli Stati Uniti era impossibile qualificare l’IRAP quale imposta sul reddito[4]

Pertanto era necessario stabilire una espressa pattuizione in tal senso.

Il problema è stato risolto dalla convenzione nel paragrafo 2 lettera b) dell’art.23 (Eliminazione della doppia imposizione). Secondo la norma da ultimo citata, che in buona sostanza ricalca le disposizioni previste dall’accordo transitorio raggiunto dai due Stati il 31.3.1998, l’Irap è considerata imposta sul reddito. Di conseguenza il credito per imposte pagate all’estero che l’art.23 della convenzione riconosce ai residenti in USA per i redditi soggetti all’IRAP in Italia è limitato all’imposta che sarebbe dovuta nel caso i cui gli interessi e i costi del personale fossero deducibili.

Da quanto precede la convenzione stabilisce che il credito d’imposta riconosciuto dagli USA  al proprio cittadino che ha versato l’IRAP in Italia  è limitato al rapporto tra Base rettificata e Base imponibile IRAP

Dove la base rettificata è data dal minore tra 0 e Base IRAP totale meno gli interessi passivi e i costi del personale.

Quindi

                                                 

    Base rettificata

    -----------------------             X   Imposta pagata

 Base imponibile IRAP

 Da come è predisposta al convenzione sembra  che nella determinazione della base rettificata (che dovrebbe riproporre la base imponibile soggetta alle imposte sul reddito) non devo tener conto degli interessi attivi  che l’impresa può aver comunque predisposto e dei componenti positivi e negativi straordinari di reddito.

 Infatti mentre dalla base imponibile IRAP questi ultimi sono esclusi, la base imponibile rettificata non li include

Per quanto riguarda le altre norme pattizie si mette in evidenza:

Trasfer Price. Art.25 – In sostanza la convenzione prevede una procedura di arbitrato tra i due paesi ove sorgano dubbi interpretativi. Sebbene la disposizione abbia valenza generale è spontaneo pensare che la norma interessi maggiormente le possibili divergenze di valutazione tra le due amministrazioni finanziarie dei prezzi interni di trasferimento di beni e servizi nei rapporti infragruppo;

Dividendi ed interessi,  Art.10 par. 2; Art. 11 par. 2 – per quanto riguarda i dividendi è stata ridotta dal 50% al 25% dei diritti di voto il limite di partecipazione in società che limita l’applicazione della ritenuta ridotta del 5%. Per quanto riguarda gli interessi la limitazione della tassazione nello stato del debitore è stata ridotta dal 15% al 10%. Inoltre alcune tipologie di interesse sono esentate da imposizione, tra cui:

ü interessi pagati a fronte di finanziamenti assicurati o garantiti da enti governativi,

ü Interessi su dilazioni di pagamento connessi alle vendite[5]

Sempre con riferimento agli interessi è disposta (Art. 11 par. 8) la tassazione negli USA (excess interest tax) delle somme sostenute a titolo di interesse (eccedenti determinate soglie) da soggetti residenti in Italia ma attribuibili a stabili organizzazioni situate negli Stati Uniti. Si ricorda che tale imposizione è esclusa dal precedente accordo del 1984.

Royalties, art. 12, par. 2 lett. b) – In materia di Royalties è stata ridotta dal 10% al 8% l’aliquota ordinaria di imposizione. Inoltre è espressamente prevista un aliquota ridotta del 5% per:

ü sofware di computer;

ü compensi per uso di attrezzature.

Per il diritto d’autore è stata stabilita addirittura l’esenzione

Altri redditi e norma antielusiva art.22 – La convenzione in materia di redditi non espressamente contemplati dalla norma pattizia conferma l’esclusiva imposizione degli stessi nello stato di residenza e l’esenzione nello stato della fonte del reddito.  

Tuttavia in virtù di una norma antielusiva contenuta nello stesso articolo (par. 3) se il trasferimento o la costituzione dei diritti produttivi del reddito è stato effettuato al solo scopo di usufruire dei benefici concessi dall’esenzione nello stato della fonte (ovviamente i benefici ci sono se la tassazione nello Stato della fonte è superiore a quella prevista dallo Stato di residenza) l’articolo non si applica e quindi il reddito ritorna tassabile nello Stato della fonte del reddito.

Il sole 24 ore di mercoledì 25 agosto 1999, (inserto)

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CIRCOLARE 26.8.1999, n. 179/E

In breve

In circa 1.400 comuni, a seguito dei ricorsi prodotti dai comuni stessi, talune tariffe d'estimo per fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A, B e C, sono state ridotte rispetto a quelle precedentemente stabilite (art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 16/1993, conv. dalla legge n. 75/1994).Le variazioni in diminuzione possono aver riguardato tutte le zone censuarie del comune e tutte le categorie e classi catastali oppure soltanto alcune zone o categorie o classi.

Tali valori sono rilevanti ai fini del calcolo dell’imposta comunale sugli immobili in quanto la rendita catastale è data dall'estimo moltiplicato per la consistenza dell'unità immobiliare considerata.

In relazione a queste variazioni, il Ministero delle finanze ha precisato che i minori estimi (e, quindi, i minori valori catastali) hanno effetto, ai fini della determinazione dell'ICI dovuta, soltanto a decorrere dall'anno di imposta 1994, senza, pertanto, poter esplicare la loro efficacia sull'anno di imposta 1993.

Per espressa previsione normativa, infatti, non può essere estesa all’ICI la valenza retroattiva dei minori estimi, limitata esclusivamente alle imposte erariali sui redditi (art. 2, comma 1, D.L. n. 16/1993 e art. 2, comma 1, terzo periodo, legge n. 75/1993).

Rimborsi - Pertanto i comuni, che hanno la competenza in materia di rimborsi dell'ICI indebitamente versata per l'anno di imposta 1993 (salvo restando il recupero nei confronti dello Stato della quota parte corrispondente all'aliquota del 4 per mille) dovranno respingere le istanze con le quali i contribuenti chiedono il rimborso della differenza tra l'ammontare dell'ICI corrisposto per l'anno 1993, sulla base delle rendite originariamente determinate (D.M. 20 gennaio 1990) e quello calcolato sulla base delle rendite risultanti dalla riduzione degli estimi (D.Lgs. n. 568/1993).

Il sole 24 ore di venerdì 27 agosto 1999, pag. 15

Italia oggi di venerdì 27 agosto 1999, pag. 17

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DECRETO del Ministero di grazia e giustizia 28.7.1999

“Sessione di esami per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili”

In breve

Il decreto fissa le modalità di presentazione della domanda di ammissione all’esame per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di revisore contabile e indica  i documenti che ad essa devono essere allegati. 

La domanda, di cui il decreto allega un fac-simile, deve essere presentata entro e non oltre il 9.9.1999. Le materie oggetto delle prove scritte saranno successivamente indicate con decreto del Ministero di grazia e giustizia da pubblicare nella gazzetta ufficiale 4° serie speciale del 19 ottobre 1999.

Il sole 24 ore di venerdì 27 agosto 1999, pag. 19

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SCHEMA DI D.P.R. approvato il 3.9.1999 dal Consiglio dei ministri

"Modifiche alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e del'Iva"

In breve

Il decreto conferma molte delle disposizioni già anticipate dal Ministero delle finanze in comunicati e nelle istruzioni alla presentazione dei modelli di dichiarazione UNICO-99. 

Inoltre apporta delle modifiche volte a chiarire alcuni principi generali già desumibili dalle norme già in

Il sole 24 ore di Sabato 4 settembre 1999, pag. 16

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[1] Colucci, RiccomagnoIl bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato, CEDAM-1992, pag. 79.

[2] Il Bilancio d’esercizio e il Bilancio consolidato, CEDAM 1995, pag.152; nello stesso senso anche l’edizione 1992 dello stesso testo, pag. 79

[3] Nella sentenza la corte è richiamata a decidere sul regime IVA applicabile alle attività di gioco d’azzardo esercitate illecitamente. La decisione facendo perno sul principio generare della neutralità dell’Iva indica che l’esenzione stabilita dall’art.13, B, lett. f) della VI direttiva Cee n. 77/388 non è condizionata dalla liceità o meno con cui l’attività viene svolta. Quindi l’esenzione deve essere rispettata anche qualora l’esercizio dell’attività di gioco d’azzardo venga esercitata abusivamente.

[4] La disposizione prevista dallìart.44 del D.Lgs 446/1997 secondo la quale “ai fini dell’applicazione dei trattati internazionali in materia tributaria, l’imposta regionale sulle attività produttive è equiparata ai tributi erariali aboliti” non può avere valenza per gli altri stati ma solamente per lo Stato italiano.

[5] Per le imprese italiane questa tipologia di interessi era già esonerata da imposizione in forza della normativa interna.

                                                      

 
 
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Aggiornato il: 13 novembre 1999