CIRCOLARE A.I.P.A. 26 luglio 1999
LEGGE 30 luglio 1999, n. 257
DECRETO LEGISLATIVO 21 luglio 1999, n. 259
DECRETO LEGISLATIVO 8 luglio 1999, n.270
PROVVEDIMENTO BANCA D’ITALIA 3 agosto 1999
CIRCOLARE 2 agosto 1999, n.165
DECRETO
27 luglio 1999
DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n.299
DECRETO 25 agosto 1999
Comunicazione n. 99059010 del 30 luglio 1999.
SCHEMA
DI DECRETO LEGISLATIVO approvato definitivamente il 4 agosto dal consiglio dei
ministri
CIRCOLARE 9.8.1999, n. 176/E
CONVENZIONE
contro le doppie imposizioni Italia Usa firmata il 25.8.1999
CIRCOLARE 26.8.1999, n. 179/E
DECRETO del Ministero di grazia e giustizia 28.7.1999
SCHEMA
DI D.P.R. approvato il 3.9.1999 dal Consiglio dei ministri
CIRCOLARE A.I.P.A. 26 luglio 1999 “Art. 16, comma 1, dell'allegato tecnico al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999. Modalità per presentare
domanda di iscrizione nell'elenco pubblico dei certificatori di cui all'art. 8,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513” In breve La circolare dell’Autorità per l’Informatica nella Pubblica
Amministrazione da operatività
alla firma digitale. Il documento infatti istruisce sulla costituzione delle
società che dovranno certificare e garantire la veriticità delle firme
digitali. Pertanto, dal
momento della concreta costituzione della prima di queste società, l'’equiparazione dei documenti informatici a quelli cartacei disposta
dall’art.15 della legge n. 59/1997 (Bassanini-uno sulla semplificazione
amministrativa) consente di affiancare alla firma autografa
quella digitale. Gazzetta
Ufficiale del 2 agosto 1999 n. 179 “Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 1999,
n. 179, concernente effettuazione dei versamenti dovuti in base alle
dichiarazioni relative all'anno 1998 senza applicazione di maggiorazione” In breve La legge in epigrafe converte il D.L. 17.6.1999, n. 179 senza apportarvi correzioni. Del decreto si è data ampia sintesi con le novità del mese di maggio 1999. (99_06_21_24 file da inserire). Gazzetta
Ufficiale del 4 agosto 1999 n. 181 DECRETO LEGISLATIVO 21 luglio 1999, n. 259 “Disposizioni correttive ed integrative dei decreti
legislativi 4 dicembre 1997, n. 460, e 21 novembre 1997, n. 461, in materia di
redditi di capitale e differimento di termini” In breve Il decreto, la cui entrata In particolare:
E’ appena il caso
di ricordare che le nuove disposizioni in materia di Stock option presenti nel
testo dello schema di decreto che comprendeva anche le modifiche un materia di
IRAP, commentato con le novità (della settimana
inserisci
file n. 17/99) (si veda Il sole
24 ore di sabato 1 maggio 1999, pag. 18) non sono state riproposte nel decreto
correttivo. Saranno invece oggetto di una disposizione normativa separata. Tra le più importanti
nsi segnalano:
ü
gli interessi e altri
proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali; ü
le plusvalenze derivanti
dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate in società
residenti, negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute; ü
le plusvalenze derivanti da
cessione a titolo oneroso o da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e
di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, ovvero da cessione o
prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti; ü
i redditi da contratti
derivati conclusi, anche attraverso l'intervento di intermediari, in mercati
regolamentati.
Disciplina transitoria - Tutte
queste novità si applicheranno dal 1° gennaio 1999. Pertanto al fine di
regolare le imposte relative alle plusvalenze e agli altri redditi di capitale
divenuti esigibili anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto il
contribuente può scegliere due strade alternative: ü
le somme o i valori assunti
a riferimento per l'applicazione delle imposte sostitutive o per le ritenute
dovute per effetto delle nuove disposizioni dovranno essere indicati nella
dichiarazione dei redditi, con versamento di quanto dovuto entro i termini per
il pagamento del saldo delle imposte sui redditi;
RIORDINO DEL SISTEMA SANZIONATORIO Lo schema di decreto correttivo
in commento, provvede al riordino delle sanzioni per le violazioni nella
materia di cui trattasi, le quali vengono uniformate a quanto previsto dalla
riforma dello scorso anno prevista dai decreti legislativi nn. 471, 472, 473 del
1997. Appresso con l'ausilio di alcune tabelle vengono illustrate le sanzioni
previste dal decreto divise per regime di imposizione, con affianco l’indicazione
della sanzione precedentemente prevista al fine di valutare in quali casi sia
applicabile il favor rei, art.3 del D.Lgs 472/1997). Regime della dichiarazione
Regime del risparmio amministrato Art.
6 del D.Lgs 461/1997
Regime del risparmio gestito
Imposta sostitutiva sugli
interessi, premi e altri frutti di obbligazioni e titoli similari
Gazzetta
Ufficiale del 4 agosto 1999 n. 181 DECRETO LEGISLATIVO 8 luglio 1999, n.270 “Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria
delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge
30 luglio 1998, n. 274.” In breve Il decreto , entrato in vigore il 24-8-1999, apporta considerevoli modifiche all’istituto dell’amministrazione straordinaria. Si ricorda che l’amministrazione
straordinaria ha come obbiettivo quello di evitare il fallimento di grandi
imprese in dissesto patrimoniale cercando il loro risanamento. Gli strumenti
giuridici in vigore fino al 24 agosto 1999 di fatto riuscivano solamente ha
prolungare l’agonia dell’impresa per altri anni con il solo pregio di
provocare un’entrata nel fallimento meno drammatica. Senza entrare nel merito della nuova disciplina si ricordano le linee
guida fissate dalla legge delega (LEGGE 30 luglio 1998,
n. 274 pubblicata in G. U. n. 186 Serie Generale del 11-08-1998):
Gazzetta Ufficiale n. 185 del 09-08-1999 PROVVEDIMENTO BANCA D’ITALIA 3 agosto 1999
“Fiscalita'
differita e modifica dei criteri contabili” In
breve La Banca d’Italia ha elaborato una serie di note tecniche per la
rilevazione in bilancio, da parte degli intermediari finanziari, della c.d.
fiscalità differita. Quest'ultima nasce dalle differenze esistenti tra le regole
civilistiche di determinazione dell'utile e quelle fiscali che presiedono al
calcolo del reddito d'impresa. Le
disposizioni entrano in vigore a partire dal bilancio relativo all'esercizio
chiuso o in corso al 31 dicembre 1999. Tale prassi
trova il suo fondamento nel principio contabile internazionale n. 12 "Income
taxes" e risulta nella sostanza compatibile con le vigenti direttive
europee, le quali stabiliscono che del fenomeno deve essere dato conto nel
bilancio (contabilizzandone gli effetti oppure fornendone un'informativa nella
nota integrativa).
Differenze deducibili e
differenze tassabili Oggetto
di rilevazione sono i risparmi e gli oneri tributari differiti impliciti,
rispettivamente, nelle differenze temporanee deducibili (che si originano, ad
esempio, quando un costo registrato in conto economico viene ammesso in
deduzione dal reddito imponibile soltanto in un periodo d'imposta successivo) e
in quelle tassabili (che si originano, ad esempio, quando un ricavo iscritto nel
conto economico viene tassato in un periodo successivo). Imposte anticipate In
particolare è stato previsto che l'iscrizione delle attività per imposte
anticipate è subordinata, in ossequio al principio di prudenza, alla condizione
della ragionevole certezza del loro recupero (tale condizione può ritenersi
soddisfatta quando vi sia l'attesa realistica di futuri redditi imponibili
sufficienti ad assorbire i costi la cui deducibilità viene differita dalla
normativa tributaria). Imposte differite La
registrazione delle passività per imposte differite è sottoposta al
probability test, ossia alla verifica che vi siano i presupposti perché l'onere
fiscale latente si traduca in un onere effettivo. Metodo contabile semplificato Viene
riconosciuta la facoltà di adottare una variante contabile semplificata (income
statement liability method) rispetto al criterio generale fissato nel
provvedimento (balance sheet liability method); la valenza di questa opzione non
può tuttavia essere estesa al patrimonio di vigilanza, in quanto essa risulta
non compatibile con le direttive comunitarie in materia di fondi propri. Criteri contabili Una
specifica nota tecnica disciplina anche il trattamento in bilancio degli effetti
derivanti dal mutamento di politiche contabili, allo scopo sia di chiarire che,
dei due metodi previsti dal principio contabile internazionale n. 8 "Net
profit or loss for the period. Fundamental errors and changes in accounting
policies", l'unico coerente con l'ordinamento comunitario è quello che
impone di rilevare tali effetti nel conto economico (anziché direttamente nel
patrimonio netto) sia di prescrivere requisiti informativi minimi da assolvere
in nota integrativa. Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12-08-1999 CIRCOLARE 2 agosto 1999, n.165 “Modalità di applicazione dell'imposta sul valore
aggiunto in materia di commercio di rottami ed altri materiali di recupero” In breve Data la relativa rilevanza della materia si omette qualsiasi commento. Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17-08-1999 “Determinazione
dei termini di riversamento dai concessionari agli enti creditori delle somme
riscosse con mezzi diversi dal contante, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.” In breve Il decreto
emanato in ottemperanza all’art. 22, comma 2, del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112, costituisce
l’ultimo anello normativo necessario per consentire ai contribuenti
costituisce
l’ultimo anello normativo necessario per consentire ai contribuenti diversare le somme iscritte a ruolo con le carte di debito aderenti al
circuito Bancomat - Art.
28, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46. Gazzetta Ufficiale n. 185 del 09-08-1999 DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n.299 “Trasformazione in titoli del trattamento di fine
rapporto a norma dell'articolo 71, commi 1 e 2, della legge 17 maggio 1999, n.
144.” In breve Il decreto legislativo disciplina (previo assenso dei soggetti interessati) la trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto che le imprese decidono di assegnare al Fondo pensione costituito dai lavoratori stessi nei prossimi quattro anni (1999 – 2002).. I titoli potranno essere emessi dall'impresa, o dalle relative società controllate o controllanti, quotate in borsa o che intendano quotarsi, con la facoltà di ricorrere anche a operatori finanziari qualificati. Il provvedimento persegue il duplice obiettivo di favorire l'accumulo delle risorse dei Fondi pensione, nonché di garantire un’ulteriore fonte di liquidità per gli investimenti delle imprese. Appresso in una tabella si riassumono i percorsi attuabili dalle imprese per attuare la c.d. cartolarizzazione del TFR
In particolare:
Gazzetta Ufficiale n. 202 del 28-08-1999 “Estensione della certificazione unica (CUD) e della
dichiarazione unica dei sostituti d'imposta, anche ai fini dei contributi dovuti
ad altri enti e casse” In breve Il decreto inserisce nel modello CUD e nella dichiarazione unica mod. 770 dei sostituti d’imposta l'obbligo di indicare i contributi previdenziali ed assistenziali trattenuti ai propri sostituiti e dovuti ai seguenti enti:
Gazzetta Ufficiale n. 207 del 03-09-1999
Comunicazione
n. 99059010
del
30 luglio 1999 “Trattamento contabile della fiscalità differita attiva
e passiva - Articolo a Cura di Giuseppe
Ripa” In breve La funzione contabile della fiscalità differita è quella di far
convogliare nell’esercizio le imposte di competenza al netto delle
contaminazioni di bilancio provocate dall’applicazione delle norme tributarie.
In altre parole si cerca di isolare gli effetti che, l’imputazione di minori
ricavi, maggiori costi (o viceversa) effettuati
per effetto della normativa fiscale, si riflettono sul risultato economico
dell’esercizio ai fini del calcolo delle imposte ad esso imputabili. La ratio
di tale comportamento contabile è riconducibile al rispetto del postulato di
bilancio che impone “l’iscrizione nel patrimonio di poste su cui siano state
pagate o stanziate imposte”[1]. Da quanto sopra
emerge dunque che, l’obbligo civile dell’accantonamento al fondo imposte
differite sorge solamente nel caso in cui la contropartita del costo o del minor
ricavo fiscale è una posta ideale di capitale netto. Nel caso invece che a
fronte del “componente negativo di reddito fiscale” venga acceso un conto a
rettifica di elementi dell’attivo ovvero un fondo rischi e ed oneri, non è
necessario effettuare alcun accantonamento al fondo imposte differite. Infatti
in questo caso non viene violato il principio sopra espresso dell’iscrizione
di poste del patrimonio nettate da imposte. In particolare si avranno imposte
differite passive quanto l’utile emergente dall’applicazione dei
principi di redazione del bilancio risulta superiore a quello che invece emerge
dopo avere operato le variazioni delle poste necessarie per la determinazione
della base imponibile IRPEG. Al contrario si riscontrano imposte differite attive quando l’utile civile è inferiore a
quello determinato applicando le norme del TUIR. 2.
Deroga all’obbligo generale di costituzione del Fondo imposte differite –
contributi ex art.55 TUIR Secondo la Consob
(in proposito si veda anche Clolucci-Riccomagno[2]),
esiste una eccezione all’impostazione concettuale espressa nelle righe
che precedono. L’eccezione è riferita ai casi in cui “il costo o il minor
ricavo fiscale di bilancio” si concretizza in una posta di patrimonio
netto. In questi casi infatti “è ragionevole prevedere che la tassazione degli stessi verrà
differita indefinitivamente” I due autori sopra
citati si riferiscono alle riserve in sospensione d’imposta la cui
costituzione è necessaria per usufruire del rinvio della tassazione del 50 %
dei contributi in conto esercizio prevista dall’art.55 TUIR.
Infatti tali contributi possono rimanere nel patrimonio netto per un
periodo illimitato di anni ed inoltre possono comunque essere sempre utilizzati
per coprire le perdite di esercizio senza essere ripresi a tassazione. Si ricorda tuttavia che tale forma di differimento della tassazione è
ormai scomparso a decorrere dal 1.1.1998 per effetto del’art.21 comma 4, let.
b) della L.449/97, che ha totalmente riscritto la lettera b) del’art.55 TUIR. Italia oggi di martedì 3 agosto 1999, pag. 21 SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO approvato definitivamente il 4 agosto dal consiglio dei ministri. “Riscossione mediante ruolo” In breve Il decreto legislativo modifica e integra il provvedimento che ha ridisciplinato la riscossione (D.Lgs. n. 46/1999). L'obbiettivo è quello di consentire la prosecuzione della procedura di riscossione per i ruoli resi esecutivi prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina (1° luglio) e per quelli formati fino al 30 settembre 1999. Tra le altre novità è stata disposta Italia
Oggi di giovedì 5 agosto 1999, pag. 21 Il sole 24 ore di giovedì 5 agosto 1999, pag. 13 “Esercizio abusivo di attività odontoiatrica e la
disciplina applicabile ai fini IVA” In breve La circolare sulla scorta della sentenza della Corte di giustizia delle
Comunità europee, Causa C-283/1995 emessa in data 11.7.1998 [3]
e tornando indietro a quanto precedentemente affermato
- Nota D.R.E. dell’Emilia Romagna 6.12.1994, n. 39950 – indica che
l’attività odontoiatrica svolta abusivamente dagli odontotecnici ovvero da
società di persone o di capitali definibili tra professionisti e perciò
illecite secondo le disposizioni dell’art.1 della legge n. 1815 del 1939 (ora
abrogato) rimane comunque esente dall’Iva secondo la previsione normativa
dell’art.10, n. 18 del D.P.R. 633/1972. La circolare arriva a tale conclusione in riferimento al principio di neutralità dell’Iva evidenziato dalla corte di giustizia nella sopracitata decisione e facendo riferimento al principio generale valido per le imposte sui redditi stabilito dall’art 14, comma 4 della legge n. 537/1993. Secondo tale principio infatti ciò che rileva è l’aspetto economico dell’attività che conduce alla produzione del reddito e non la liceità o meno dell’attività esercitata per produrlo. Italia oggi di martedì 10 agosto 1999, pag. 22 CONVENZIONE contro le doppie imposizioni Italia Usa firmata il 25.8.1999 “Convenzione tra Governo degli Stati Uniti d’America
e il governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi e le evasioni fiscali” In breve La convenzione che nelle linee generali ripercorre lo schema OCSE rinnova la disciplina pattizia firmata nel 1984 ed entrata in vigore nel 1985 risolvendo definitivamente il problema connesso all’applicazione dell’IRAP. Si ricorda infatti che per l’ordinamento fiscale degli Stati Uniti era impossibile qualificare l’IRAP quale imposta sul reddito[4].
Pertanto era necessario stabilire una espressa pattuizione in tal senso. Il problema è stato risolto dalla convenzione nel paragrafo 2 lettera b) dell’art.23 (Eliminazione della doppia imposizione). Secondo la norma da ultimo citata, che in buona sostanza ricalca le disposizioni previste dall’accordo transitorio raggiunto dai due Stati il 31.3.1998, l’Irap è considerata imposta sul reddito. Di conseguenza il credito per imposte pagate all’estero che l’art.23 della convenzione riconosce ai residenti in USA per i redditi soggetti all’IRAP in Italia è limitato all’imposta che sarebbe dovuta nel caso i cui gli interessi e i costi del personale fossero deducibili. Da quanto precede la convenzione stabilisce che il credito d’imposta riconosciuto dagli USA al proprio cittadino che ha versato l’IRAP in Italia è limitato al rapporto tra Base rettificata e Base imponibile IRAP. Dove la base rettificata è data dal minore tra 0 e Base IRAP totale meno gli interessi passivi e i costi del personale. Quindi
Base rettificata ----------------------- X Imposta pagata Base imponibile IRAP Infatti mentre dalla base imponibile IRAP questi ultimi sono esclusi, la base imponibile rettificata non li include Per quanto riguarda le
altre norme pattizie si mette in evidenza:
ü
interessi pagati a fronte di
finanziamenti assicurati o garantiti da enti governativi, ü
Interessi su dilazioni di
pagamento connessi alle vendite[5] Sempre con riferimento
agli interessi è disposta (Art. 11 par. 8) la tassazione negli USA (excess
interest tax) delle somme sostenute a titolo di interesse (eccedenti determinate
soglie) da soggetti residenti in Italia ma attribuibili a stabili organizzazioni
situate negli Stati Uniti. Si ricorda che tale imposizione è esclusa dal
precedente accordo del 1984.
ü
sofware di computer; ü
compensi per uso di attrezzature. Per il diritto
d’autore è stata stabilita addirittura l’esenzione
Tuttavia in virtù di una norma
antielusiva contenuta nello stesso articolo (par. 3) se il trasferimento o la
costituzione dei diritti produttivi del reddito è stato effettuato al solo
scopo di usufruire dei benefici concessi dall’esenzione nello stato della
fonte (ovviamente i benefici ci sono se la tassazione nello Stato della fonte è
superiore a quella prevista dallo Stato di residenza) l’articolo non si
applica e quindi il reddito ritorna tassabile nello Stato della fonte del
reddito. Il sole 24 ore di mercoledì 25 agosto 1999, (inserto) In breve In circa 1.400 comuni, a
seguito dei ricorsi prodotti dai comuni stessi, talune tariffe d'estimo per
fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A, B e C, sono state ridotte
rispetto a quelle precedentemente stabilite (art. 2, comma 1-bis, D.L. n.
16/1993, conv. dalla legge n. 75/1994).Le variazioni in diminuzione possono aver riguardato tutte le zone
censuarie del comune e tutte le categorie e classi catastali oppure soltanto
alcune zone o categorie o classi. Tali valori sono
rilevanti ai fini del calcolo dell’imposta comunale sugli immobili in quanto
la rendita catastale è data dall'estimo moltiplicato per la
consistenza dell'unità immobiliare considerata. In relazione a queste variazioni, il Ministero delle finanze ha
precisato che i minori estimi (e, quindi, i minori valori catastali) hanno
effetto, ai fini della determinazione dell'ICI dovuta, soltanto a decorrere
dall'anno di imposta 1994, senza, pertanto, poter esplicare la loro efficacia
sull'anno di imposta 1993. Per espressa previsione normativa, infatti, non può essere estesa
all’ICI la valenza retroattiva dei minori estimi, limitata esclusivamente alle
imposte erariali sui redditi (art. 2, comma 1, D.L. n. 16/1993 e art. 2, comma
1, terzo periodo, legge n. 75/1993). Rimborsi
- Pertanto i comuni, che hanno la competenza in materia di rimborsi dell'ICI
indebitamente versata per l'anno di imposta 1993 (salvo restando il recupero nei
confronti dello Stato della quota parte corrispondente all'aliquota del 4 per
mille) dovranno respingere le istanze con le quali i contribuenti chiedono il
rimborso della differenza tra l'ammontare dell'ICI corrisposto per l'anno 1993,
sulla base delle rendite originariamente determinate (D.M. 20 gennaio 1990) e
quello calcolato sulla base delle rendite risultanti dalla riduzione degli
estimi (D.Lgs. n. 568/1993). Il
sole 24 ore di venerdì 27 agosto 1999, pag. 15 Italia oggi di venerdì 27 agosto 1999, pag. 17 DECRETO del Ministero di grazia e giustizia 28.7.1999 “Sessione di esami per l’iscrizione nel registro dei
revisori contabili” In breve Il decreto fissa le modalità di presentazione della domanda di ammissione all’esame per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di revisore contabile e indica i documenti che ad essa devono essere allegati. La domanda, di cui il decreto allega un fac-simile, deve essere presentata entro e non oltre il 9.9.1999. Le materie oggetto delle prove scritte saranno successivamente indicate con decreto del Ministero di grazia e giustizia da pubblicare nella gazzetta ufficiale 4° serie speciale del 19 ottobre 1999. Il
sole 24 ore di venerdì 27 agosto 1999, pag. 19
DICHIARAZIONI - MODALITà DI PRESENTAZIONE – versamenti -
compensazioni –
MODIFICHE IN CORSO D'OPERA – prime osservazioni
SCHEMA DI D.P.R. approvato il 3.9.1999 dal Consiglio dei ministri "Modifiche alle disposizioni relative alla
presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e del'Iva" In breve Il decreto conferma molte delle disposizioni già anticipate dal Ministero delle finanze in comunicati e nelle istruzioni alla presentazione dei modelli di dichiarazione UNICO-99. Inoltre apporta delle modifiche volte a chiarire alcuni principi generali già desumibili dalle norme già in Il sole 24
ore di Sabato 4 settembre 1999, pag. 16 [1] Colucci, Riccomagno – Il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato, CEDAM-1992, pag. 79. [2] Il Bilancio d’esercizio e il Bilancio consolidato, CEDAM 1995, pag.152; nello stesso senso anche l’edizione 1992 dello stesso testo, pag. 79 [3] Nella sentenza la corte è richiamata a decidere sul regime IVA applicabile alle attività di gioco d’azzardo esercitate illecitamente. La decisione facendo perno sul principio generare della neutralità dell’Iva indica che l’esenzione stabilita dall’art.13, B, lett. f) della VI direttiva Cee n. 77/388 non è condizionata dalla liceità o meno con cui l’attività viene svolta. Quindi l’esenzione deve essere rispettata anche qualora l’esercizio dell’attività di gioco d’azzardo venga esercitata abusivamente. [4] La disposizione prevista dallìart.44 del D.Lgs 446/1997 secondo la quale “ai fini dell’applicazione dei trattati internazionali in materia tributaria, l’imposta regionale sulle attività produttive è equiparata ai tributi erariali aboliti” non può avere valenza per gli altri stati ma solamente per lo Stato italiano. [5] Per le imprese italiane questa tipologia di interessi era già esonerata da imposizione in forza della normativa interna. |
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