Roma, in data 26.08.99

DIPARTIMENTO Entrate
Circolare n.179


 

                              Ai    Comuni                                    
                     e,p.c.   Alle Direzioni Regionali delle Entrate          
                              All'associazione nazionale dei Comuni italiani  
                   ---------------------------------------                    
        Si premette   che,  come e' noto, in circa 1.400 comuni, a seguito dei
ricorsi prodotti   dai  comuni stessi ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 2
del decreto legge n. 16 del 23 gennaio 1993 convertito con modificazioni nella
legge n.   75   del   24   marzo 1993, talune tariffe d'estimo, per fabbricati
appartenenti ai   gruppi   catastali   A, B e C, sono state ridotte rispetto a
quelle precedentemente   determinate   in  esecuzione del decreto del Ministro
delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7
febbraio 1990.   Le variazioni in diminuzione possono aver riguardato tutte le
zone censuarie   del   comune   e tutte le categorie e classi catastali oppure
soltanto alcune zone o categorie o classi.                                    
        Gli ammontari  dei nuovi, ridotti estimi, nei comuni interessati, sono
stati stabiliti   con il decreto legislativo n. 568 del 28 dicembre 1993 e sue
successive modificazioni   (vedasi anche il decreto legge n. 515 del 27 agosto
1994, convertito con modificazioni nella legge n. 596 del 28 ottobre 1994).   
        Si ricorda   che   la   rendita   catastale  (e, quindi, il valore del
fabbricato, quale  base imponibile agli effetti della quantificazione dell'ICI
dovuta, ottenuto   attraverso la capitalizzazione di siffatta rendita) e' data
dall'estimo moltiplicato     per     la    consistenza dell'unita' immobiliare
considerata.                                                                  
        Quanto sopra premesso, si fa presente che nel regolamento, in corso di
perfezionamento, adottato  ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge n.
146 dell'8  maggio 1998, e' stata  assunta la posizione interpretativa secondo
la quale   i  minori estimi in commento (e, quindi, i minori valori catastali)
hanno effetto,   ai   fini   della  determinazione dell'ICI dovuta, soltanto a
decorrere dall'anno  di imposta 1994, senza, pertanto, poter esplicare la loro
efficacia sull'anno di imposta 1993.                                          
        Cio', essenzialmente, in considerazione delle disposizioni dettate dal
terzo periodo   del   comma   1  dell'articolo 2 del predetto decreto legge n.
16/1993 e   dal   terzo   periodo   del comma 1 dell'articolo 2 della legge di
conversione n.   75/1993, nonche' della inapplicabilita' all'ICI della valenza
retroattiva dei   minori estimi in discorso; retroattivita', che le successive
disposizioni recate   dal  comma 1 dell'articolo 2 del precitato decreto legge
limitano esclusivamente alle imposte erariali sui redditi.                    
        La delineata posizione interpretativa e' stata condivisa dal Consiglio
di Stato (sezione consultiva per gli atti normativi) nel rendere il prescritto
parere sullo schema di regolamento di cui si e' sopra detto.                  
        Cio' stante, i comuni (ai quali l'articolo 3 della legge n. 146 dell'8
maggio 1998   ha attribuito, tra l'altro, la competenza in materia di rimborsi
dell'ICI indebitamente  versata per l'anno  di imposta 1993, salvo restando il
recupero nei    confronti    dello    Stato   della quota parte corrispondente
all'aliquota del   4   per   mille)   rigetteranno  le istanze  con le quali i
contribuenti chiedono   il  rimborso della differenza tra l'ammontare dell'ICI
corrisposto per    l'anno    1993,    sulla  base delle rendite determinate in
esecuzione del   predetto   decreto  del Ministro delle finanze del 20 gennaio
1990, e   quello   calcolato  sulla base delle rendite risultanti  dal decreto
legislativo n. 568 del 28 dicembre 1993 e sue successive modificazioni.       
        La pubblicazione   della   presente circolare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica    tiene    luogo    anche della distribuzione agli Organi in
indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati.                         
        Tuttavia, le    Direzioni    regionali    delle  entrate contatteranno
urgentemente i    Comuni compresi nelle proprie circoscrizioni, richiamando la
loro attenzione sulla circolare medesima.                                     

 
 
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Aggiornato il: 13 novembre 1999