
Roma, in data 26.08.99
DIPARTIMENTO Entrate
Circolare n.179
Ai Comuni
e,p.c. Alle Direzioni Regionali delle Entrate
All'associazione nazionale dei Comuni italiani
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Si premette che, come e' noto, in circa 1.400 comuni, a seguito dei
ricorsi prodotti dai comuni stessi ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 2
del decreto legge n. 16 del 23 gennaio 1993 convertito con modificazioni nella
legge n. 75 del 24 marzo 1993, talune tariffe d'estimo, per fabbricati
appartenenti ai gruppi catastali A, B e C, sono state ridotte rispetto a
quelle precedentemente determinate in esecuzione del decreto del Ministro
delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7
febbraio 1990. Le variazioni in diminuzione possono aver riguardato tutte le
zone censuarie del comune e tutte le categorie e classi catastali oppure
soltanto alcune zone o categorie o classi.
Gli ammontari dei nuovi, ridotti estimi, nei comuni interessati, sono
stati stabiliti con il decreto legislativo n. 568 del 28 dicembre 1993 e sue
successive modificazioni (vedasi anche il decreto legge n. 515 del 27 agosto
1994, convertito con modificazioni nella legge n. 596 del 28 ottobre 1994).
Si ricorda che la rendita catastale (e, quindi, il valore del
fabbricato, quale base imponibile agli effetti della quantificazione dell'ICI
dovuta, ottenuto attraverso la capitalizzazione di siffatta rendita) e' data
dall'estimo moltiplicato per la consistenza dell'unita' immobiliare
considerata.
Quanto sopra premesso, si fa presente che nel regolamento, in corso di
perfezionamento, adottato ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge n.
146 dell'8 maggio 1998, e' stata assunta la posizione interpretativa secondo
la quale i minori estimi in commento (e, quindi, i minori valori catastali)
hanno effetto, ai fini della determinazione dell'ICI dovuta, soltanto a
decorrere dall'anno di imposta 1994, senza, pertanto, poter esplicare la loro
efficacia sull'anno di imposta 1993.
Cio', essenzialmente, in considerazione delle disposizioni dettate dal
terzo periodo del comma 1 dell'articolo 2 del predetto decreto legge n.
16/1993 e dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 2 della legge di
conversione n. 75/1993, nonche' della inapplicabilita' all'ICI della valenza
retroattiva dei minori estimi in discorso; retroattivita', che le successive
disposizioni recate dal comma 1 dell'articolo 2 del precitato decreto legge
limitano esclusivamente alle imposte erariali sui redditi.
La delineata posizione interpretativa e' stata condivisa dal Consiglio
di Stato (sezione consultiva per gli atti normativi) nel rendere il prescritto
parere sullo schema di regolamento di cui si e' sopra detto.
Cio' stante, i comuni (ai quali l'articolo 3 della legge n. 146 dell'8
maggio 1998 ha attribuito, tra l'altro, la competenza in materia di rimborsi
dell'ICI indebitamente versata per l'anno di imposta 1993, salvo restando il
recupero nei confronti dello Stato della quota parte corrispondente
all'aliquota del 4 per mille) rigetteranno le istanze con le quali i
contribuenti chiedono il rimborso della differenza tra l'ammontare dell'ICI
corrisposto per l'anno 1993, sulla base delle rendite determinate in
esecuzione del predetto decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio
1990, e quello calcolato sulla base delle rendite risultanti dal decreto
legislativo n. 568 del 28 dicembre 1993 e sue successive modificazioni.
La pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica tiene luogo anche della distribuzione agli Organi in
indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati.
Tuttavia, le Direzioni regionali delle entrate contatteranno
urgentemente i Comuni compresi nelle proprie circoscrizioni, richiamando la
loro attenzione sulla circolare medesima.

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