Ministero finanze, Circ. 21 settembre 1999, n. 189/E

Risposte a quesiti in materia di imposte sui redditi, IRAP, assegnazione agevolata dei beni ai soci e varie.

  In relazione ai quesiti nelle materie indicate in oggetto, formulati da organi di stampa specializzati e dagli uffici delle entrate nonché da altri soggetti, questo ministero ha fornito le risposte che, per opportuna conoscenza, sono di seguito riportate.

1. ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI

1.1. Il subentro dell’erede nella qualità di socio in ipotesi di trasformazione agevolata.
D.
Si chiede di conoscere se, in ipotesi di trasformazione, la circostanza che all’atto della trasformazione medesima sia subentrato nella qualità di socio l’erede del socio che era tale al 30 settembre 1997, sia preclusiva della possibilità di fruire dell’agevolazione.
R. In ipotesi di trasformazione agevolata, la circostanza che la partecipazione sia detenuta, all’atto della trasformazione, non più dal socio che era tale alla data del 30 settembre 1997, bensì dal suo erede, non preclude la possibilità di fruire dell’agevolazione. Ciò in conformità al principio già espresso per l’assegnazione e la cessione agevolata nel paragrafo 2.2 della Circolare n. 112/E del 21 maggio 1999, secondo cui il subentro dell’erede non configura ipotesi di cessione volontaria della partecipazione.

1.2. Il mutamento della compagine sociale in ipotesi di trasformazione agevolata.
D.
Si chiede di conoscere se, in ipotesi di trasformazione, la circostanza che all’atto della trasformazione la compagine sociale sia composta solo da alcuni dei soci che erano tali alla data del 30 settembre 1997 sia preclusiva della possibilità di fruire dell’agevolazione.
R. La circostanza che all’atto della trasformazione la compagine sociale sia composta solo da alcuni dei soci che ne facevano parte alla data del 30 settembre 1997, non preclude l’agevolazione. In sostanza, è necessario che al momento in cui avviene la trasformazione non vi siano nuovi soci rispetto a quelli facenti parte della compagine sociale al 30 settembre 1997.

1.3. La costituzione del diritto di usufrutto sulla partecipazione.
D.
Si chiede di conoscere, nell’ipotesi in cui sulla partecipazione sia costituito diritto di usufrutto, se l’assegnazione o cessione agevolata competa al nudo proprietario ovvero all’usufruttuario.
R. Premesso che il comma 1 dell’articolo 29 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, prevede la possibilità di assegnare o cedere i beni ivi indicati in regime agevolato ai soci, si precisa che nell’ipotesi in cui sulla partecipazione sia costituito un diritto di usufrutto, la qualità di socio non è rivestita dall’usufruttuario bensì dal nudo proprietario ed è pertanto con riferimento a quest’ultimo che spetta l’agevolazione in argomento.

1.4. La determinazione del credito d’imposta nell’ipotesi di assegnazione mediante distribuzione di utili.
D.
Premesso che l’assegnazione agevolata dei beni ai soci può avvenire anche mediante la formula della distribuzione di utili o di riserve di utili, e che in tale circostanza, ai sensi dell’articolo 41 del Tuir, il valore normale del bene assegnato determina per il percettore l’importo del reddito di capitale, si chiede di sapere su quale valore deve essere calcolato il credito d’imposta del 58,73 per cento spettante al socio assegnatario.
R. Nell’ipotesi di assegnazione agevolata di beni ai soci mediante la formula della distribuzione di utili o di riserve di utili, qualora il valore normale del bene assegnato ecceda la quota dell’utile o della riserva di utile, anche la predetta eccedenza concorre ai sensi dell’articolo 41 del Tuir a formare il reddito del socio assegnatario. In tal caso, il credito d’imposta del 58,73 per cento compete sull’intero valore dei beni assegnati nei limiti, però, in cui esso trovi capienza nelle imposte memorizzate dalla società erogante.

1.5. L’assegnazione agevolata nell’ambito delle società di persone.
D.
L’assegnazione agevolata dei beni ai soci può avvenire anche mediante la formula della restituzione di capitale o di riserve di capitale. In tal caso, l’eventuale maggior valore del bene assegnato al socio rispetto al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione da esso detenuta comporta l’assoggettamento a tassazione della eccedenza medesima. Si chiede di conoscere se quanto sopra sia applicabile anche nell’ipotesi in cui l’assegnazione avvenga nell’ambito di società di persone.
R. La risposta è positiva tenuto conto che l’articolo 6 del Dpr 4 febbraio 1988, n. 42 dispone che "Ai fini della determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli eredi, di cui all’articolo 16, comma 1, lettera l) del Tuir valgono, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 44 dello stesso Tuir". Ne consegue che anche nell’ipotesi in sui la società assegnante sia una società di persone, l’eventuale maggior valore del bene assegnato al socio rispetto al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione da esso detenuta comporta l’assoggettamento a tassazione della eccedenza in capo al socio medesimo.

1.6. La successiva cessione del_l’immobile da parte della società risultante dalla trasformazione agevolata.
D.
L’articolo 81, comma 1, lettera b) del Tuir prevede l’assoggettamento a tassazione delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni. Si chiede se l’ipotesi di trasformazione in società semplice interrompe o meno il decorso del predetto quinquennio.
R. Come precisato nell’ultimo periodo del paragrafo 1, parte I, capitolo III della circolare n. 112/E del 21 maggio 1999, la trasformazione in società semplice non interrompe il decorso del quinquennio.

1.7. La rettifica dell’IVA in caso di utilizzo della sostitutiva Iva.
D.
Nell’ipotesi in cui la società si avvalga della facoltà di maggiorare l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 10 per cento di un importo pari al 30 per cento dell’IVA dovuta in via ordinaria, si rende necessario procedere alla rettifica dell’IVA assolta all’atto dell’acquisto del bene?
R. Nell’ipotesi descritta si rende necessario procedere alla rettifica dell’eventuale imposta assolta all’atto dell’acquisto del bene in base alle disposizioni dell’articolo 19-bis2; tuttavia, per effetto della disciplina transitoria prevista dall’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, la rettifica in argomento deve essere operata solo con riferimento agli acquisti effettuati con decorrenza 1º gennaio 1998.

2. IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

2.1. Componenti rilevanti ai fini IRAP correlati a componenti non rilevanti relativi a periodi d’imposta precedenti al 1998.
D.
L’articolo 11, comma 1, del Dlgs 446 del 1997, come modificato da ultimo dal Dlgs 176 del 1999, stabilisce che nella determinazione dell’imponibile IRAP concorrono anche i proventi e gli oneri classificabili tra le voci diverse da quelle indicate negli articoli 5, 6 e 7, se correlati a componenti positivi e negativi rilevanti ai fini del valore della produzione di periodi di imposta precedenti o successivi. Si tratta di stabilire se la disposizione in esame si applica anche con riferimento a quei componenti non rilevanti ai fini IRAP che sono correlati a componenti rilevanti ai fini IRAP, ma relativi a periodi di imposta precedenti all’entrata in vigore dell’IRAP.
R. La risposta è affermativa, in quanto i componenti positivi o negativi non rilevanti ai fini IRAP, ma che sono correlati a componenti rilevanti ai fini IRAP e relativi a periodi di imposta precedenti al_l’entrata in vigore dell’IRAP, hanno avuto in ogni caso rilevanza ai fini dell’Ilor.
Si ipotizzi il caso del costo sostenuto per l’acquisto di merce nel 1997 per 100 lire di cui una parte (20 lire) restituita nel 1998, in quanto, ad esempio, non conforme all’ordine. In questo caso il reso (20 lire) sarà assoggettato a IRAP ancorché iscritto in una voce del conto economico non rilevabile ai fini IRAP (voce E20 del conto economico), in quanto correlato a un componente rilevante ai fini IRAP ancorché relativo a un periodo d’imposta antecedente alla introduzione dell’IRAP.
2.2. Clausola di salvaguardia. Soggetti che iniziano l’attività nel corso del 1998.
D.
I soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del 1998 possono usufruire della clausola di salvaguardia ai fini della riduzione del saldo IRAP 1998?
R. Questi soggetti non hanno effettuato alcun versamento di acconto per il 1998 in quanto non avevano una base di riferimento IRAP per l’anno precedente. Al riguardo, occorre rilevare che l’articolo 45 del Dlgs 446 del 1997 stabilisce che "I soggetti per i quali l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 determina un ammontare dell’acconto IRAP diverso da quello che risulterebbe in via ordinaria, applicano le disposizioni di cui al comma 3 anche per la determinazione dell’imposta dovuta all’esercizio in corso al 1º gennaio 1998, prendendo a riferimento i tributi o contributi che sarebbero stati dovuti in tale anno in assenza della loro soppressione". Pertanto, considerato che la norma fa riferimento a soggetti con periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 1998, i contribuenti che iniziano l’attività nel corso del 1998 non possono applicare la clausola di salvaguardia relativa alla riduzione del saldo per il 1998.

2.3. Personale comandato.
D.
Il personale distaccato e il personale comandato, ai fini della disposizione prevista dall’articolo 11, comma 1-bis, del Dlgs 446, possono ritenersi equiparati?
R. In riferimento al quesito proposto, si fa presente che in base a quanto disposto dall’articolo 11, comma 1-bis, del Dlgs n. 446 del 1997, gli importi spettanti a titolo di recupero di oneri di personale distaccato presso terzi non concorrono alla determinazione della base imponibile mentre, nei confronti del soggetto che impiega il personale distaccato, detti importi si considerano costi non ammessi in deduzione ovvero concorrenti alla formazione della base imponibile ai sensi del comma 1 dell’articolo 10 del Dlgs 446 del 1997. Al riguardo, si precisa che la suddetta disposizione è applicabile anche nell’ipotesi di personale in posizione di comando.

2.4. Indicazione nella dichiarazione IRAP delle componenti relative a resi e abbuoni.
D.
Se un’impresa contabilizza resi e abbuoni non di periodo nella parte straordinaria del conto economico, deve considerare queste voci nella determinazione della base imponibile. Non è però chiaro come vadano trattate queste componenti nel prospetto di riclassificazione del quadro IQ.
R. In tale ipotesi nel quadro IQ occorrerà esporre il dato contabile in colonna 1 e indicare le componenti straordinarie rilevanti ai fini IRAP come variazioni in aumento o in dimunuzione nelle colonne 3 o 4.
2.5. Determinazione della base imponibile IRAP per le cooperative. Deducibilità.
D.
Non è chiaro come debbano calcolare le imposte sui redditi le cooperative che applicano l’articolo 12 della legge 904/77. In particolare, l’IRAP può essere assimilata alle imposte sui redditi e quindi può essere considerata variazione in aumento rilevante nel calcolo delle imposte (articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) oppure prevale la norma IRAP sull’indeducibilità?
R. L’IRAP è assimilabile alle imposte sui redditi solo per quanto concerne la collocazione alla voce E22 del conto economico. Relativamente al quesito proposto, si deve ritenere prevalente la disposizione specifica dettata dal decreto legislativo n. 446 del 1997 che rende indeducibile l’IRAP dalle imposte sui redditi. Poiché tale disposizione trova applicazione nei confronti di tutti i soggetti di imposta, ne consegue che la variazione in aumento provocata dall’IRAP deve scontare l’Irpeg nei modi ordinari.
2.6. Holding: due quadri ma imponibile unico.
D.
Le holding di partecipazione sono tenute a una doppia compilazione del quadro IQ, in quanto sono interessati sia alla prima sia alla seconda sezione. Se dalla compilazione emergono una base imponibile negativa e una positiva ci si chiede se sia ammessa la compensazione tra i due importi.
R. La risposta è affermativa. Si ricorda infatti che l’articolo 6, comma 1-bis, del Dlgs n. 446 del 1997 dispone che "Per le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, iscritte ai sensi dell’articolo 113 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nell’apposita sezione dell’elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, la base imponibile si determina applicando i criteri di cui all’articolo 5, comma 1, e aggiungendo la differenza tra la somma: a) dei proventi finanziari, esclusi quelli da partecipazione; b) dei profitti derivanti dal realizzo di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni; c) delle rivalutazioni di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni; e la somma: d) degli oneri finanziari; e) delle perdite derivanti dal realizzo di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni; f) delle svalutazioni di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.".
In sostanza, per questi soggetti resta ferma l’unicità della base imponibile, ancorché determinata con criteri particolari che differiscono dagli altri soggetti. Conseguentemente è da ritenersi ammissibile la eventuale compensazione tra le due basi imponibili, a credito e a debito, indicate nei due rispettivi quadri del modello di dichiarazione IRAP.
2.7. Assoggettabilità all’IRAP dei rimborsi della tassa sulle società.
D.
Molte società riceveranno la restituzione della tassa società a suo tempo pagata in eccesso. Detti rimborsi generano una sopravvenienza attiva. Questa componente assume rilevanza ai fini IRAP? Se sì, per cassa o per competenza?
R. L’eventuale rimborso della cosiddetta "tassa sulle società" costituisce una componente positiva correlata a voci di conto economico rilevanti ai fini IRAP. La sopravvenienza deve essere assoggettata a tassazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. L’imponibilità ai fini IRAP dovrà inoltre avvenire nel periodo in cui la sopravvenienza è imputata al conto economico secondo i criteri di competenza, a nulla rilevando la data di incasso delle somme restituite.
2.8. Modello di dichiarazione IRAP: ricalcolo dell’acconto.
D.
Nel rigo sull’acconto, nel modello IQ, c’è anche una casella nella quale indicare l’acconto ricalcolato. Questa casella va compilata da tutti quelli che hanno ridotto l’acconto (anche su base previsionale) oppure solo da chi ha rideterminato l’imposta figurativa in seguito alle numerose modifiche al Dlgs 446 del 1997?
R. La casella va compilata solo per i cambiamenti normativi verificatisi nel corso dell’anno. In questo modo il dato viene memorizzato dall’anagrafe tributaria.
2.9. Deducibilità delle quote di utili dell’associato in partecipazione imprenditore.
D.
Ai fini dell’IRAP si chiede se sono deducibili le quote di utili attribuite a un associato in partecipazione a sua volta imprenditore.
R. L’articolo 11, comma 1, lettera c), n. 5, del Dlgs n. 446 del 1997 prevede la indeducibilità degli utili spettanti agli associati in partecipazione ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera c), del Tuir. Si ritiene, pertanto, che l’indeducibilità vada riferita ai compensi che assumono la natura di reddito autonomo. Poiché nel caso prospettato tali compensi vanno assunti dall’associato nell’ambito del reddito di impresa (assoggettabile a IRAP), si ritiene che la quota imputata dall’associante sia deducibile.

3. ASSISTENZA FISCALE

3.1. Assistenza fiscale: cessazione del rapporto di lavoro.
D.
Per quanto riguarda l’assistenza fiscale, se la cessazione del rapporto di lavoro avviene prima di luglio e il contribuente ha un credito IRPEF per il 1998 e un saldo di addizionale regionale all’IRPEF da pagare, come ci si deve comportare? È confermato che, come in passato, il datore di lavoro deve rimborsare l’intero credito e comunicare al dipendente l’importo a debito, che dovrà essere versato a cura dello stesso dipendente? Oppure è ammissibile una compensazione fra le due somme da parte del datore di lavoro secondo le nuove regole previste per i "contribuenti ordinari"?
R. In questo caso non si applicano le nuove regole della compensazione, ma si continua a operare come nel passato. Pertanto, nonostante la cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto d’imposta rimborserà a luglio il credito IRPEF e il dipendente verserà il debito dell’addizionale nei termini previsti per il modello Unico.

4. IRPEF
4.1. Capital gain: così le perizie.
D.
Qual è il termine massimo entro il quale devono essere asseverate le perizie ai fini del regime transitorio del capital gain?
R. La condizione posta dalla norma (articolo 14, comma 9, del Dlgs n. 461 del 1997) è che il valore periziato e i dati dell’estensore vengano riportati nella dichiarazione dei redditi della società. Si ritiene pertanto che le perizie debbano essere asseverate entro il termine massimo della data di presentazione prevista per ciascuna tipologia di dichiarazione.
4.2. Le regole per le partecipazioni.
D.
Nella compilazione del quadro RT, sezione II A, come si deve comportare un contribuente che possiede più partecipazioni da affrancare con risultati contrapposti. In particolare, come vanno considerate le eventuali minusvalenze da affrancamento?
R. Le istruzioni alla compilazione del quadro chiariscono che le minusvalenze da affrancamento sono irrilevanti. A tal fine, quando la differenza tra valore della partecipazione riconosciuto al 1º luglio 1998 (rigo RT 11) e costo attribuibile alla partecipazione (rigo RT 12) è negativa, al rigo differenza (RT 13) deve essere indicato zero. Se un soggetto affranca più partecipazioni, la compilazione del quadro deve essere cumulativa, ma i risultati non devono essere diversi da quelli che si sarebbero prodotti compilando quadri separati. Dovrà pertanto essere cura del contribuente non considerare nel rigo RT 13 eventuali minusvalenze derivanti dall’affrancamento di specifiche partecipazioni.

4.3. Contributi ai fondi: i tetti delle deduzioni.
D.
Per i lavoratori autonomi i contributi ai fondi pensione sono deducibili entro il 6% del reddito di lavoro autonomo e nel limite massimo di cinque milioni. La deduzione compete in questa misura anche ai soci di società di persone o appartenenti a studi associati nei limiti, ovviamente, del reddito di partecipazione?
R. Si deve ritenere che il tetto del 6% o dei cinque milioni vada inteso per singolo socio o per singolo associato, poiché la posizione assicurativa che si va ad alimentare è riferita al singolo soggetto. Non esiste nella legislazione, infatti, un tetto riferito alla società di persone nel suo complesso né all’intero studio associato.

4.4. Acquisto prima casa: così i crediti.
D.
Il credito d’imposta per l’acquisto della "prima casa" è collocato tra le detrazioni e può essere beneficiato solo fino alla capienza dell’imposta netta. Ma poiché la legge afferma che compete nella misura intera, dovrebbe essere consentito il riporto nell’anno successivo della parte eventualmente non utilizzata in un anno d’imposta. In questo caso, cosa va indicato nel rigo 13 del quadro RN della dichiarazione, l’importo intero del credito oppure solo la parte di cui si beneficia in quell’anno d’imposta?
R. È stata data ampia possibilità di utilizzare il credito d’imposta in compensazione di altri versamenti. Tuttavia, se l’imposta risultante a debito dalla dichiarazione ancora non è sufficiente a consumare l’intero credito, nel rigo RN 13 va indicata solo la parte di esso che si utilizza in diminuzione in quella circostanza. la parte ancora rimanente potrà continuare a essere utilizzata nei versamenti successivi, fino alla completa estinzione del credito.

5. SOCIETA' DI COMODO

5.1. Autocertificazione per le società di comodo
D.
La legge Bassanini può essere utilizzata per l'autocertificazione dei requisiti delle società operative o non operative?
R. L'autocertificazione oggi è disciplinata dalla legge Bassanini. Al momento dell'introduzione della disciplina delle "società di comodo" non era prevista ancora la possibilità di procedere alla certificazione ai sensi della c.d. legge Bassanini. Pertanto, è possibile procedere alla certificazione per attestare la sussistenza dei requisiti di "operatività" della società.

6. DICHIARAZIONI DEI REDDITI, IRAP E DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA

6.1. Compensazione dell'eccedenza IRPEG
D.
Nel caso di società che abbia liquidato in relazione all'esercizio 1998 un'eccedenza a credito di IRPEG e intenda portarla a compensazione con l'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 358 del 1997, il modello di dichiarazione Unico 99 non prevede, come invece il precedente modello 760/98, appositi spazi per effettuare la compensazione all'interno del modello stesso (in particolare nell'ambito dei quadri RG e RH). Si chiede se, in questo caso, l'unica possibilità per il contribuente per fruire della compensazione è quella di operarla in sede di compilazione del modello F24.
R. L'articolo 2 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, recante il riordino della disciplina delle operazioni di cessione e conferimento d'azienda, fusione, scissione e permute di partecipazioni, consente, tra l'altro, di compensare l'eccedenza IRPEG liquidata dalla società con l'imposta sostitutiva disciplinata dallo stesso decreto 358 del 1997. Nel precedente modello 760/98 veniva a tal fine impiegato il rigo RG40 del modello RG dedicato alla compensazione incrociata tra IRPEG e ILOR, mentre nel quadro RG dell'attuale modello Unico 99 tale rigo è stato eliminato in dipendenza della soppressione dell'imposta locale sui redditi. Considerato, peraltro, che la modificazione del modello non può determinare una limitazione del diritto alla compensazione riconosciuto, come detto, dall'articolo 2 del D.Lgs. 358 del 1997, l'eccedenza "propria" di IRPEG può essere portata in compensazione dell'imposta sostitutiva nel quadro RH del modello Unico 99 utilizzando il rigo RH10 relativo alle eccedenze acquistate ai sensi dell'articolo 43-ter, del D.P.R. 602 del 1973. In tal caso, pertanto, l'importo dell'eccedenza "propria" (risultante dal rigo RG28 nel quadro RG del modello Unico 99) che si intende far valere in compensazione dell'imposta sostitutiva va indicato nel rigo RH in aggiunta all'importo delle eccedenze acquistate eventualmente impiegate nella medesima compensazione.

6.2. Indennità sostitutive: come reddito d'impresa
D.
L'indennità sostitutiva percepita dagli imprenditori (per esempio, di maternità per commercianti e artigiani) appare indicata nel CUD rilasciato dall'INPS. Ma il reddito dovrebbe essere ricompreso in quello dell'impresa e, di conseguenza, le ritenute subite dovrebbero essere recuperabili nel quadro RN. Per gli agricoltori è stato chiarito che si tratta di un'indennità con la stessa natura del reddito, quindi non va dichiarata, mentre la ritenuta ovviamente è detraibile. Ma per gli imprenditori degli altri settori?
R. Quando un'indennità va a sostituire un reddito o risarcire un danno consistente nella perdita del reddito, ha la stessa natura del reddito sostituito o perduto. Quindi, nel caso, per esempio, dell'indennità di maternità, l'artigiana o la commerciante la indicano nel proprio quadro F o G. Infatti, si tratta di una somma che sostituisce il reddito d'impresa, che a causa della maternità non è stato possibile conseguire. Di conseguenza, la relativa ritenuta operata dall'INPS è detraibile secondo le stesse regole. La circostanza che l'INPS abbia indicato l'indennità e la ritenuta nel CUD, quindi come se rientrassero nella sfera del lavoro dipendente, non cambia la natura delle somme, che vanno trattate come reddito di impresa.

6.3. Composizione del capitale nel quadro RB del mod. Unico 1999
D.
Nel quadro RB dell'Unico società di capitali va indicata la composizione del solo capitale sociale?
R. La risposta è affermativa. Il prospetto va utilizzato per indicare la composizione del capitale sociale che risulta dall'esercizio precedente e nel bilancio d'esercizio cui si riferisce la dichiarazione.

6.4. Società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare
D.
L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 467 del 1997 prevede l'obbligo di pagamento di un'imposta sostitutiva sulle riserve soggette a maggiorazione di conguaglio IRPEG, esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, da liquidarsi in sede di dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio stesso. E’ il caso, ad esempio, di una società con esercizio a cavallo d'anno solare (10 novembre 1996-31 ottobre 1997), che, a seguito di modifiche statutarie, ha chiuso il successivo esercizio al 31 dicembre 1998. La società dovrà utilizzare, ai fini della dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 10 novembre 1997-31 dicembre 1998, il modello Unico 99 o il modello 760/98 che consentiva la liquidazione dell'imposta sostitutiva?
R. Come chiarito nelle istruzioni alla compilatone di Unico 99, il soggetto in questione è tenuto alla compilazione di tale modello. Qualora il modello non rechi l'indicazione di taluni dati richiesti nei modelli approvati nel 1999, questi ultimi dovranno essere forniti all'amministrazione finanziaria, qualora richiesti. Nell'ipotesi prospettata è quindi sufficiente versare l'imposta sostitutiva dovuta. Analogo comportamento va tenuto, come già precisato nelle istruzioni alla compilazione del modello Unico 99, qualora il modello approvato nel 1998 non rechi l'indicazione di taluni dati richiesti nei modelli approvati nel 1999.

6.5. Compensazione dell'eccedenza di versamento
D.
Si chiede di conoscere se è possibile recuperare l'eventuale credito derivante da un versamento del saldo delle imposte effettuate in misura maggiore rispetto a quanto risulta dal modello Unico 99, evidenziando nel quadro RX l'importo dell'eccedenza versata.
R. Nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento del saldo delle imposte in misura maggiore rispetto a quella dovuta, è possibile chiedere il rimborso e/o la compensazione dell'eccedenza di versamento operando nel modo seguente:
- compilare il quadro di liquidazione dell'imposta (ad esempio il quadro RN dell'Unico 99 persone fisiche) indicando l'imposta effettivamente dovuta;
- indicare gli estremi del versamento o dei versamenti effettuati nella sezione II del quadro RX;
- evidenziare il credito derivante dal maggior importo versato riportando nella prima sezione del quadro RX l'importo chiesto a rimborso (colonna 1) ovvero in compensazione (colonna 2).

6.6 Presentazione del Mod. 770/99 tramite società del gruppo o intermediari abilitati.
D.
Le imprese sostituti d'imposta che trasmettono le proprie dichiarazioni per il tramite di una società del gruppo, possono consegnare il Modello 770/99 redatto su modulo cartaceo alla società incaricata della trasmissione telematica entro il 30 settembre?
R. Gli intermediari abilitati o la società del gruppo, incaricati della trasmissione telematica della dichiarazione, possono rilasciare al dichiarante una copia del modello 770/99 contenente la data e il numero di protocollo attribuito alla dichiarazione, che costituisce prova dell'avvenuta presentazione, entro il mese di settembre anziché entro il mese di maggio.
Di conseguenza, il contribuente può consegnare il modello 770/99 all'intermediario o ad una società del gruppo, incaricati della trasmissione telematica, entro il mese di settembre.
La consegna della suddetta dichiarazione ad una banca o ad un ufficio postale deve avvenire, invece, entro il mese di maggio.

6.7. Numero di protocollo delle dichiarazioni
D.
I soggetti per i quali sussiste l'obbligo di trasmissione telematica delle dichiarazioni predisposte per conto dei contribuenti, oltre a sottoscrivere l'impegno a trasmettere la dichiarazione, devono attribuire alla stessa un protocollo.
Le istruzioni per la compilazione del Mod. UNICO 99 specificano, in relazione alle modalità di attribuzione del numero di protocollo, che quest'ultimo deve essere costituito da:
- quattro caratteri per individuare la sede che esegue la protocollazione o i distinti protocolli eventualmente in essa istituiti;
- sette caratteri per l'indicazione del progressivo di numerazione.
Nelle istruzioni viene, inoltre, specificato che i numeri di protocollo devono essere emessi in ordine progressivo annuale senza lasciare numeri vuoti e rispettando la continuità, anche cronologica, della numerazione.
Al riguardo, si chiede di conoscere se sia possibile inserire, in relazione alle diverse tipologie di dichiarazioni trasmesse, una lettera dell'alfabeto latino tra i sette caratteri previsti per il secondo numero di protocollo, in quanto tale modalità renderebbe più agevole per gli intermediari abilitati l'assolvimento dell'obbligo di trasmissione telematica delle dichiarazioni.
In tal caso, infatti, la progressività e la continuità della numerazione può essere rispettata anche inserendo tra i sette caratteri del secondo numero di protocollo una lettera dell'alfabeto latino che consenta di individuare le differenti tipologie di dichiarazioni consegnate o predisposte dagli intermediari autorizzati (ad esempio, se vengono trasmessi due modd. UNICO 99 Persone fisiche e due Modd. UNICO 99 società di capitali, enti commerciali ed equiparati, si potrebbe attribuire ai primi il protocollo A000001, A000002 e ai secondi, B000001 e B000002).
R. Gli intermediari abilitati possono attribuire alle dichiarazioni delle quali si assumono l'impegno alla trasmissione telematica il numero di protocollo con le modalità appena descritte, poiché le stesse non comportano difficoltà in sede di trasmissione telematica delle dichiarazioni; inoltre, soddisfano i requisiti di progressività e di continuità della numerazione richiesti dall'Amministrazione.

6.8. Trasmissione telematica da parte dei Caf delle scelte del quattro e dell'otto per mille
D.
Si chiede se ai Caf è consentito di trasmettere telematicamente anche le scelte per la destinazione del quattro e dell'otto per mille dell'IRPEF di quei contribuenti che, pur non presentando il Mod. 730, si recano agli sportelli dei Caf stessi per delucidazioni ovvero chiedendo di poter esercitare il diritto di scelta.
R. I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi cui è riconosciuta la facoltà di effettuare la scelta per la destinazione dell'otto e del quattro per mille dell'IRPEF possono consegnare le certificazioni Modd. CUD o le apposite schede anche ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica, entro lo stesso termine previsto per la presentazione, della dichiarazione dei redditi.
I predetti intermediari rilasceranno ai contribuenti;
- la ricevuta di presentazione della certificazione Mod. CUD ovvero delle apposite schede con l'indicazione della data di rilascio e del numero di protocollo attribuito alla ricevuta stessa;
- l'impegno a trasmettere le scelte per la destinazione dell'otto e del quattro per mille ovvero l'una o l'altra di queste da riportare sulla predetta ricevuta.
L'accettazione della certificazione Mod. CUD ovvero delle schede per l'effettuazione delle scelte è facoltativa e gli intermediari che intendono svolgere tale attività di ricezione possono chiedere un corrispettivo per il servizio prestato.

6.9. Trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni
D.
Nelle istruzioni per la compilazione del Mod. UNICO 99, viene specificato che qualora "la società o l'ente trasmetta direttamente la propria dichiarazione, quest'ultima si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa all'Amministrazione finanziaria e a tale data occorre far riferimento ogni qualvolta una disposizione di legge richiama i termini di presentazione (ad esempio, ravvedimento operoso)".
Per la maggior parte dei contribuenti la prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta predisposta dall'intermediario, dalla banca o dall'ufficio postale, mentre per i soggetti che assumono contemporaneamente la qualifica di contribuente e di intermediario abilitato alla trasmissione telematica la prova della presentazione è data dalla comunicazione dell'Amministrazione stessa attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica. Di conseguenza, per questi ultimi soggetti i termini di presentazione e di invio della propria dichiarazione sembrano coincidere. Al riguardo, si chiede di conoscere se i soggetti abilitati alla trasmissione telematica possano predisporre le proprie dichiarazioni entro il termine fissato per la trasmissione delle stesse.
R. Le istruzioni per la compilazione del Mod. UNICO 99 prevedono che, nel caso in cui gli intermediari o le società ed enti tenuti alla trasmissione telematica diretta trasmettono le proprie dichiarazioni, queste si considerano presentate nel giorno in cui sono trasmesse e che la prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione è costituita dalla comunicazione dell'Amministrazione finanziaria attestante l'avvenuta ricezione delle dichiarazioni stesse da parte del servizio telematico.
Pertanto, i soggetti abilitati alla trasmissione telematica possono predisporre le proprie dichiarazioni entro il termine fissato per la trasmissione telematica delle stesse.

6.10. Presentazione delle dichiarazione IRAP
D.
Si chiede di conoscere se un soggetto tenuto a presentare soltanto la dichiarazione IRAP per l'anno 1998 sia tenuto a compilare, oltre al frontespizio del mod. UNICO 99 (cosl come indicato nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione IRAP), anche il quadro RX, al fine di evidenziare, in quest'ultimo, il numero di rate in cui intende ripartire l'IRAP dovuta o, se questa è a credito, il suo utilizzo in compensazione o la sua richiesta a rimborso.
R. Nelle istruzioni per la compilazione del quadro IQ, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'IRAP, è stato precisato che, in caso di soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione in forma unificata, la dichiarazione IRAP va presentata utilizzando comunque il mod. UNICO 99, nel quale andrà barrata la casella "IRAP" collocata nella sezione "Tipo di dichiarazione" del frontespizio.
Si precisa, inoltre, che, qualora il contribuente intenda avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti da effettuare ai fini dell'IRAP o debba indicare l'utilizzo dell'eventuale credito, va compilato anche il quadro RX. In particolare, il numero delle rate in cui intende suddividere il debito deve essere indicato nel rigo RX30 del suddetto quadro RX, mentre l'eccedenza di IRAP di cui si chiede il rimborso o che si intende utilizzare in compensazione deve essere indicato, rispettivamente, in colonna 1 e in colonna 2 del rigo RX4.
In caso di compilazione del quadro RX, deve essere, altresl, barrata la relativa casella posta nel riquadro "Firma della dichiarazione" del frontespizio o del mod. UNICO 99.

6.11. Termini e modalità di consegna del Mod. 730/99
D.
Si chiede di conoscere i termini e le modalità di consegna, da parte dei sostituti d'imposta che hanno prestato assistenza fiscale diretta, dei Modd. 730/99, dei relativi prospetti di liquidazione nonché delle buste Mod. 730-1.
R. L'art. 17, comma 1, lett. c), del decreto 31 maggio 1999, n. 164, stabilisce che i sostituti d'imposta provvedono a trasmettere all'Amministrazione finanziaria, entro il 30 settembre di ciascun anno, le dichiarazioni elaborate ed i relativi prospetti di liquidazione con le modalità stabilite dal decreto di approvazione del modello di dichiarazione dei sostituti d'imposta.
Il decreto ministeriale 2 marzo 1999 di approvazione del predetto modello prevede, all'articolo 1, comma 2, che con successivo decreto sono stabiliti i termini e le modalità di consegna, da parte dei sostituti d'imposta, dei modelli 730 e delle buste contenenti le scelte per la destinazione del quattro per mille e dell'otto per mille dell'IRPEF, presentate agli stessi dai dipendenti che hanno usufruito dell'assistenza fiscale.
Tali termini e modalità di consegna sono stati individuati con il decreto 19 aprile 1999, pubblicato sul supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1999.
Alla luce di tali disposizioni si evidenzia che il predetto termine del 30 settembre, indicato nel citato art. 17, comma 1, lett. c), del D.M. n. 164 del 1999, deve essere osservato:
a) dai sostituti di imposta che consegnano ad una banca convenzionata, ad un ufficio postale o ad un intermediario abilitato i modd. 730 da loro elaborati nonché le buste contenenti il mod. 730-1 e la scheda per la destinazione del quattro per mille. Per la consegna deve essere utilizzato il modulo "730" contenuto nel decreto 2 marzo 1999, di approvazione del Mod. 770/99;
b) dai sostituti d'imposta che predispongono il mod. 730 su supporto magnetico e che consegnano le predette buste (contenenti le scelte per la destinazione del quattro e dell'otto per mille) ad una banca convenzionata, ad un ufficio postale o ad un intermediario abilitato. I supporti magnetici devono essere consegnati, esclusivamente ad un ufficio postale entro lo stesso termine del 30 settembre, utilizzando l'apposita bolla di cui all'allegato B, al decreto 19 aprile 1999, mentre per la consegna delle buste, deve essere utilizzato il modulo "Schede 4 e 8 per mille IRPEF" contenuto nel decreto 2 marzo 1999 di approvazione del Mod. 770/99;
c) dagli intermediari abilitati, per l'invio telematico dei dati contenuti nel mod. 730 e delle scelte per la destinazione del quattro per mille e dell'otto per mille dell'IRPEF.
I soli sostituti d'imposta obbligati alla trasmissione telematica diretta devono, invece, consegnare, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del citato decreto 19 aprile 1999, le buste contenenti il mod. 730-1 e la scheda per la destinazione del quattro per mille dell'IRPEF ad una banca convenzionata, ad un ufficio postale ovvero ad un intermediario, dal 1° al 31 luglio 1999. A tal fine, va utilizzato il modulo "Schede 4 e 8 per mille all'IRPEF", contenuto nel decreto 2 marzo 1999 di approvazione del Mod. 770/99. Il termine del 31 luglio deve essere osservato anche dai sostituti di imposta appartenenti ad un gruppo che effettuano la trasmissione dei mod. 730 mediante una società del gruppo incaricata della trasmissione telematica.
Si precisa, infine, che la seconda facciata dei predetti moduli "730" e "Schede 4 e 8 per mille dell'IRPEF" ("Elenco dei soggetti Mod. 730") deve essere compilata unicamente nel caso in cui i mod. 730 e/o le buste contenenti il mod. 730-1 e la scheda per la destinazione del quattro per mille dell'IRPEF siano consegnati ad un intermediario abilitato.

 
 
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Aggiornato il: 13 novembre 1999