In relazione ai
quesiti nelle materie indicate in oggetto, formulati da organi di stampa
specializzati e dagli uffici delle entrate nonché da altri soggetti, questo
ministero ha fornito le risposte che, per opportuna conoscenza, sono di seguito
riportate.
1. ASSEGNAZIONE
AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI
1.1. Il subentro
dell’erede nella qualità di socio in ipotesi di trasformazione agevolata.
D.
Si chiede di conoscere se, in ipotesi di trasformazione, la circostanza che
all’atto della trasformazione medesima sia subentrato nella qualità di socio
l’erede del socio che era tale al 30 settembre 1997, sia preclusiva della
possibilità di fruire dell’agevolazione.
R. In ipotesi di trasformazione agevolata, la circostanza che la
partecipazione sia detenuta, all’atto della trasformazione, non più dal socio
che era tale alla data del 30 settembre 1997, bensì dal suo erede, non preclude
la possibilità di fruire dell’agevolazione. Ciò in conformità al principio
già espresso per l’assegnazione e la cessione agevolata nel paragrafo 2.2
della Circolare n. 112/E del 21 maggio 1999, secondo cui il subentro
dell’erede non configura ipotesi di cessione volontaria della partecipazione.
1.2. Il mutamento
della compagine sociale in ipotesi di trasformazione agevolata.
D.
Si chiede di conoscere se, in ipotesi di trasformazione, la circostanza che
all’atto della trasformazione la compagine sociale sia composta solo da alcuni
dei soci che erano tali alla data del 30 settembre 1997 sia preclusiva della
possibilità di fruire dell’agevolazione.
R. La circostanza che all’atto della trasformazione la compagine
sociale sia composta solo da alcuni dei soci che ne facevano parte alla data del
30 settembre 1997, non preclude l’agevolazione. In sostanza, è necessario che
al momento in cui avviene la trasformazione non vi siano nuovi soci rispetto a
quelli facenti parte della compagine sociale al 30 settembre 1997.
1.3. La costituzione
del diritto di usufrutto sulla partecipazione.
D.
Si chiede di conoscere, nell’ipotesi in cui sulla partecipazione sia
costituito diritto di usufrutto, se l’assegnazione o cessione agevolata
competa al nudo proprietario ovvero all’usufruttuario.
R. Premesso che il comma 1 dell’articolo 29 della legge 23 dicembre
1997, n. 449, prevede la possibilità di assegnare o cedere i beni ivi indicati
in regime agevolato ai soci, si precisa che nell’ipotesi in cui sulla
partecipazione sia costituito un diritto di usufrutto, la qualità di socio non
è rivestita dall’usufruttuario bensì dal nudo proprietario ed è pertanto
con riferimento a quest’ultimo che spetta l’agevolazione in argomento.
1.4. La
determinazione del credito d’imposta nell’ipotesi di assegnazione mediante
distribuzione di utili.
D. Premesso che
l’assegnazione agevolata dei beni ai soci può avvenire anche mediante la
formula della distribuzione di utili o di riserve di utili, e che in tale
circostanza, ai sensi dell’articolo 41 del Tuir, il valore normale del bene
assegnato determina per il percettore l’importo del reddito di capitale, si
chiede di sapere su quale valore deve essere calcolato il credito d’imposta
del 58,73 per cento spettante al socio assegnatario.
R. Nell’ipotesi di assegnazione agevolata di beni ai soci mediante la
formula della distribuzione di utili o di riserve di utili, qualora il valore
normale del bene assegnato ecceda la quota dell’utile o della riserva di
utile, anche la predetta eccedenza concorre ai sensi dell’articolo 41 del Tuir
a formare il reddito del socio assegnatario. In tal caso, il credito d’imposta
del 58,73 per cento compete sull’intero valore dei beni assegnati nei limiti,
però, in cui esso trovi capienza nelle imposte memorizzate dalla società
erogante.
1.5.
L’assegnazione agevolata nell’ambito delle società di persone.
D.
L’assegnazione agevolata dei beni ai soci può avvenire anche mediante la
formula della restituzione di capitale o di riserve di capitale. In tal caso,
l’eventuale maggior valore del bene assegnato al socio rispetto al costo
fiscalmente riconosciuto della partecipazione da esso detenuta comporta
l’assoggettamento a tassazione della eccedenza medesima. Si chiede di
conoscere se quanto sopra sia applicabile anche nell’ipotesi in cui
l’assegnazione avvenga nell’ambito di società di persone.
R. La risposta è positiva tenuto conto che l’articolo 6 del Dpr 4
febbraio 1988, n. 42 dispone che "Ai fini della determinazione dei redditi
di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o
agli eredi, di cui all’articolo 16, comma 1, lettera l) del Tuir valgono, in
quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 44 dello stesso Tuir".
Ne consegue che anche nell’ipotesi in sui la società assegnante sia una
società di persone, l’eventuale maggior valore del bene assegnato al socio
rispetto al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione da esso detenuta
comporta l’assoggettamento a tassazione della eccedenza in capo al socio
medesimo.
1.6. La successiva
cessione del_l’immobile da parte della società risultante dalla
trasformazione agevolata.
D.
L’articolo 81, comma 1, lettera b) del Tuir prevede l’assoggettamento a
tassazione delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di
beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni. Si chiede se
l’ipotesi di trasformazione in società semplice interrompe o meno il decorso
del predetto quinquennio.
R. Come precisato nell’ultimo periodo del paragrafo 1, parte I,
capitolo III della circolare n. 112/E del 21 maggio 1999, la trasformazione in
società semplice non interrompe il decorso del quinquennio.
1.7. La rettifica
dell’IVA in caso di utilizzo della sostitutiva Iva.
D.
Nell’ipotesi in cui la società si avvalga della facoltà di maggiorare
l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 10 per cento di un importo
pari al 30 per cento dell’IVA dovuta in via ordinaria, si rende necessario
procedere alla rettifica dell’IVA assolta all’atto dell’acquisto del bene?
R. Nell’ipotesi descritta si rende necessario procedere alla rettifica
dell’eventuale imposta assolta all’atto dell’acquisto del bene in base
alle disposizioni dell’articolo 19-bis2; tuttavia, per effetto della
disciplina transitoria prevista dall’articolo 11, comma 2, del decreto
legislativo 2 settembre 1997, n. 313, la rettifica in argomento deve essere
operata solo con riferimento agli acquisti effettuati con decorrenza 1º gennaio
1998.
2. IMPOSTA REGIONALE
SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
2.1. Componenti
rilevanti ai fini IRAP correlati a componenti non rilevanti relativi a periodi
d’imposta precedenti al 1998.
D.
L’articolo 11, comma 1, del Dlgs 446 del 1997, come modificato da ultimo dal
Dlgs 176 del 1999, stabilisce che nella determinazione dell’imponibile IRAP
concorrono anche i proventi e gli oneri classificabili tra le voci diverse da
quelle indicate negli articoli 5, 6 e 7, se correlati a componenti positivi e
negativi rilevanti ai fini del valore della produzione di periodi di imposta
precedenti o successivi. Si tratta di stabilire se la disposizione in esame si
applica anche con riferimento a quei componenti non rilevanti ai fini IRAP che
sono correlati a componenti rilevanti ai fini IRAP, ma relativi a periodi di
imposta precedenti all’entrata in vigore dell’IRAP.
R. La risposta è affermativa, in quanto i componenti positivi o negativi
non rilevanti ai fini IRAP, ma che sono correlati a componenti rilevanti ai fini
IRAP e relativi a periodi di imposta precedenti al_l’entrata in vigore dell’IRAP,
hanno avuto in ogni caso rilevanza ai fini dell’Ilor.
Si ipotizzi il caso del costo sostenuto per l’acquisto di merce nel 1997 per
100 lire di cui una parte (20 lire) restituita nel 1998, in quanto, ad esempio,
non conforme all’ordine. In questo caso il reso (20 lire) sarà assoggettato a
IRAP ancorché iscritto in una voce del conto economico non rilevabile ai fini
IRAP (voce E20 del conto economico), in quanto correlato a un componente
rilevante ai fini IRAP ancorché relativo a un periodo d’imposta antecedente
alla introduzione dell’IRAP.
2.2. Clausola di salvaguardia. Soggetti che iniziano l’attività nel
corso del 1998.
D. I soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del 1998
possono usufruire della clausola di salvaguardia ai fini della riduzione del
saldo IRAP 1998?
R. Questi soggetti non hanno effettuato alcun versamento di acconto per
il 1998 in quanto non avevano una base di riferimento IRAP per l’anno
precedente. Al riguardo, occorre rilevare che l’articolo 45 del Dlgs 446 del
1997 stabilisce che "I soggetti per i quali l’applicazione delle
disposizioni di cui al comma 3 determina un ammontare dell’acconto IRAP
diverso da quello che risulterebbe in via ordinaria, applicano le disposizioni
di cui al comma 3 anche per la determinazione dell’imposta dovuta
all’esercizio in corso al 1º gennaio 1998, prendendo a riferimento i tributi
o contributi che sarebbero stati dovuti in tale anno in assenza della loro
soppressione". Pertanto, considerato che la norma fa riferimento a soggetti
con periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 1998, i contribuenti
che iniziano l’attività nel corso del 1998 non possono applicare la clausola
di salvaguardia relativa alla riduzione del saldo per il 1998.
2.3. Personale
comandato.
D.
Il personale distaccato e il personale comandato, ai fini della disposizione
prevista dall’articolo 11, comma 1-bis, del Dlgs 446, possono ritenersi
equiparati?
R. In riferimento al quesito proposto, si fa presente che in base a
quanto disposto dall’articolo 11, comma 1-bis, del Dlgs n. 446 del 1997, gli
importi spettanti a titolo di recupero di oneri di personale distaccato presso
terzi non concorrono alla determinazione della base imponibile mentre, nei
confronti del soggetto che impiega il personale distaccato, detti importi si
considerano costi non ammessi in deduzione ovvero concorrenti alla formazione
della base imponibile ai sensi del comma 1 dell’articolo 10 del Dlgs 446 del
1997. Al riguardo, si precisa che la suddetta disposizione è applicabile anche
nell’ipotesi di personale in posizione di comando.
2.4. Indicazione
nella dichiarazione IRAP delle componenti relative a resi e abbuoni.
D.
Se un’impresa contabilizza resi e abbuoni non di periodo nella parte
straordinaria del conto economico, deve considerare queste voci nella
determinazione della base imponibile. Non è però chiaro come vadano trattate
queste componenti nel prospetto di riclassificazione del quadro IQ.
R. In tale ipotesi nel quadro IQ occorrerà esporre il dato contabile in
colonna 1 e indicare le componenti straordinarie rilevanti ai fini IRAP come
variazioni in aumento o in dimunuzione nelle colonne 3 o 4.
2.5. Determinazione della base imponibile IRAP per le cooperative.
Deducibilità.
D. Non è chiaro come debbano calcolare le imposte sui redditi le
cooperative che applicano l’articolo 12 della legge 904/77. In particolare,
l’IRAP può essere assimilata alle imposte sui redditi e quindi può essere
considerata variazione in aumento rilevante nel calcolo delle imposte (articolo
21, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) oppure prevale la norma IRAP
sull’indeducibilità?
R. L’IRAP è assimilabile alle imposte sui redditi solo per quanto
concerne la collocazione alla voce E22 del conto economico. Relativamente al
quesito proposto, si deve ritenere prevalente la disposizione specifica dettata
dal decreto legislativo n. 446 del 1997 che rende indeducibile l’IRAP dalle
imposte sui redditi. Poiché tale disposizione trova applicazione nei confronti
di tutti i soggetti di imposta, ne consegue che la variazione in aumento
provocata dall’IRAP deve scontare l’Irpeg nei modi ordinari.
2.6. Holding: due quadri ma imponibile unico.
D. Le holding di partecipazione sono tenute a una doppia compilazione
del quadro IQ, in quanto sono interessati sia alla prima sia alla seconda
sezione. Se dalla compilazione emergono una base imponibile negativa e una
positiva ci si chiede se sia ammessa la compensazione tra i due importi.
R. La risposta è affermativa. Si ricorda infatti che l’articolo 6,
comma 1-bis, del Dlgs n. 446 del 1997 dispone che "Per le società la cui
attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di
partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o
finanziaria, iscritte ai sensi dell’articolo 113 del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385, nell’apposita sezione dell’elenco generale dei
soggetti operanti nel settore finanziario, la base imponibile si determina
applicando i criteri di cui all’articolo 5, comma 1, e aggiungendo la
differenza tra la somma: a) dei proventi finanziari, esclusi quelli da
partecipazione; b) dei profitti derivanti dal realizzo di attività finanziarie
che non costituiscono immobilizzazioni; c) delle rivalutazioni di attività
finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni; e la somma: d) degli oneri
finanziari; e) delle perdite derivanti dal realizzo di attività finanziarie che
non costituiscono immobilizzazioni; f) delle svalutazioni di attività
finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.".
In sostanza, per questi soggetti resta ferma l’unicità della base imponibile,
ancorché determinata con criteri particolari che differiscono dagli altri
soggetti. Conseguentemente è da ritenersi ammissibile la eventuale
compensazione tra le due basi imponibili, a credito e a debito, indicate nei due
rispettivi quadri del modello di dichiarazione IRAP.
2.7. Assoggettabilità all’IRAP dei rimborsi della tassa sulle società.
D. Molte società riceveranno la restituzione della tassa società a suo
tempo pagata in eccesso. Detti rimborsi generano una sopravvenienza attiva.
Questa componente assume rilevanza ai fini IRAP? Se sì, per cassa o per
competenza?
R. L’eventuale rimborso della cosiddetta "tassa sulle società"
costituisce una componente positiva correlata a voci di conto economico
rilevanti ai fini IRAP. La sopravvenienza deve essere assoggettata a tassazione
ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. L’imponibilità
ai fini IRAP dovrà inoltre avvenire nel periodo in cui la sopravvenienza è
imputata al conto economico secondo i criteri di competenza, a nulla rilevando
la data di incasso delle somme restituite.
2.8. Modello di dichiarazione IRAP: ricalcolo dell’acconto.
D. Nel rigo sull’acconto, nel modello IQ, c’è anche una casella
nella quale indicare l’acconto ricalcolato. Questa casella va compilata da
tutti quelli che hanno ridotto l’acconto (anche su base previsionale) oppure
solo da chi ha rideterminato l’imposta figurativa in seguito alle numerose
modifiche al Dlgs 446 del 1997?
R. La casella va compilata solo per i cambiamenti normativi verificatisi
nel corso dell’anno. In questo modo il dato viene memorizzato dall’anagrafe
tributaria.
2.9. Deducibilità delle quote di utili dell’associato in partecipazione
imprenditore.
D. Ai fini dell’IRAP si chiede se sono deducibili le quote di utili
attribuite a un associato in partecipazione a sua volta imprenditore.
R. L’articolo 11, comma 1, lettera c), n. 5, del Dlgs n. 446 del 1997
prevede la indeducibilità degli utili spettanti agli associati in
partecipazione ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera c), del Tuir.
Si ritiene, pertanto, che l’indeducibilità vada riferita ai compensi che
assumono la natura di reddito autonomo. Poiché nel caso prospettato tali
compensi vanno assunti dall’associato nell’ambito del reddito di impresa
(assoggettabile a IRAP), si ritiene che la quota imputata dall’associante sia
deducibile.
3. ASSISTENZA FISCALE
3.1. Assistenza
fiscale: cessazione del rapporto di lavoro.
D. Per
quanto riguarda l’assistenza fiscale, se la cessazione del rapporto di lavoro
avviene prima di luglio e il contribuente ha un credito IRPEF per il 1998 e un
saldo di addizionale regionale all’IRPEF da pagare, come ci si deve
comportare? È confermato che, come in passato, il datore di lavoro deve
rimborsare l’intero credito e comunicare al dipendente l’importo a debito,
che dovrà essere versato a cura dello stesso dipendente? Oppure è ammissibile
una compensazione fra le due somme da parte del datore di lavoro secondo le
nuove regole previste per i "contribuenti ordinari"?
R. In questo caso non si applicano le nuove regole della compensazione,
ma si continua a operare come nel passato. Pertanto, nonostante la cessazione
del rapporto di lavoro, il sostituto d’imposta rimborserà a luglio il credito
IRPEF e il dipendente verserà il debito dell’addizionale nei termini previsti
per il modello Unico.
4. IRPEF
4.1. Capital gain: così le perizie.
D. Qual è il
termine massimo entro il quale devono essere asseverate le perizie ai fini del
regime transitorio del capital gain?
R. La condizione posta dalla norma (articolo 14, comma 9, del Dlgs n. 461
del 1997) è che il valore periziato e i dati dell’estensore vengano riportati
nella dichiarazione dei redditi della società. Si ritiene pertanto che le
perizie debbano essere asseverate entro il termine massimo della data di
presentazione prevista per ciascuna tipologia di dichiarazione.
4.2. Le regole per le partecipazioni.
D. Nella compilazione del quadro RT, sezione II A, come si deve
comportare un contribuente che possiede più partecipazioni da affrancare con
risultati contrapposti. In particolare, come vanno considerate le eventuali
minusvalenze da affrancamento?
R. Le istruzioni alla compilazione del quadro chiariscono che le
minusvalenze da affrancamento sono irrilevanti. A tal fine, quando la differenza
tra valore della partecipazione riconosciuto al 1º luglio 1998 (rigo RT 11) e
costo attribuibile alla partecipazione (rigo RT 12) è negativa, al rigo
differenza (RT 13) deve essere indicato zero. Se un soggetto affranca più
partecipazioni, la compilazione del quadro deve essere cumulativa, ma i
risultati non devono essere diversi da quelli che si sarebbero prodotti
compilando quadri separati. Dovrà pertanto essere cura del contribuente non
considerare nel rigo RT 13 eventuali minusvalenze derivanti dall’affrancamento
di specifiche partecipazioni.
4.3. Contributi ai
fondi: i tetti delle deduzioni.
D. Per
i lavoratori autonomi i contributi ai fondi pensione sono deducibili entro il 6%
del reddito di lavoro autonomo e nel limite massimo di cinque milioni. La
deduzione compete in questa misura anche ai soci di società di persone o
appartenenti a studi associati nei limiti, ovviamente, del reddito di
partecipazione?
R. Si deve ritenere che il tetto del 6% o dei cinque milioni vada inteso
per singolo socio o per singolo associato, poiché la posizione assicurativa che
si va ad alimentare è riferita al singolo soggetto. Non esiste nella
legislazione, infatti, un tetto riferito alla società di persone nel suo
complesso né all’intero studio associato.
4.4. Acquisto prima
casa: così i crediti.
D. Il
credito d’imposta per l’acquisto della "prima casa" è collocato
tra le detrazioni e può essere beneficiato solo fino alla capienza
dell’imposta netta. Ma poiché la legge afferma che compete nella misura
intera, dovrebbe essere consentito il riporto nell’anno successivo della parte
eventualmente non utilizzata in un anno d’imposta. In questo caso, cosa va
indicato nel rigo 13 del quadro RN della dichiarazione, l’importo intero del
credito oppure solo la parte di cui si beneficia in quell’anno d’imposta?
R. È stata data ampia possibilità di utilizzare il credito d’imposta
in compensazione di altri versamenti. Tuttavia, se l’imposta risultante a
debito dalla dichiarazione ancora non è sufficiente a consumare l’intero
credito, nel rigo RN 13 va indicata solo la parte di esso che si utilizza in
diminuzione in quella circostanza. la parte ancora rimanente potrà continuare a
essere utilizzata nei versamenti successivi, fino alla completa estinzione del
credito.
5. SOCIETA' DI COMODO
5.1.
Autocertificazione per le società di comodo
D. La
legge Bassanini può essere utilizzata per l'autocertificazione dei requisiti
delle società operative o non operative?
R. L'autocertificazione oggi è disciplinata dalla legge Bassanini. Al
momento dell'introduzione della disciplina delle "società di comodo"
non era prevista ancora la possibilità di procedere alla certificazione ai
sensi della c.d. legge Bassanini. Pertanto, è possibile procedere alla
certificazione per attestare la sussistenza dei requisiti di "operatività"
della società.
6. DICHIARAZIONI DEI
REDDITI, IRAP E DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA
6.1. Compensazione
dell'eccedenza IRPEG
D. Nel
caso di società che abbia liquidato in relazione all'esercizio 1998
un'eccedenza a credito di IRPEG e intenda portarla a compensazione con l'imposta
sostitutiva di cui al D.Lgs. 358 del 1997, il modello di dichiarazione Unico 99
non prevede, come invece il precedente modello 760/98, appositi spazi per
effettuare la compensazione all'interno del modello stesso (in particolare
nell'ambito dei quadri RG e RH). Si chiede se, in questo caso, l'unica
possibilità per il contribuente per fruire della compensazione è quella di
operarla in sede di compilazione del modello F24.
R. L'articolo 2 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, recante il riordino
della disciplina delle operazioni di cessione e conferimento d'azienda, fusione,
scissione e permute di partecipazioni, consente, tra l'altro, di compensare
l'eccedenza IRPEG liquidata dalla società con l'imposta sostitutiva
disciplinata dallo stesso decreto 358 del 1997. Nel precedente modello 760/98
veniva a tal fine impiegato il rigo RG40 del modello RG dedicato alla
compensazione incrociata tra IRPEG e ILOR, mentre nel quadro RG dell'attuale
modello Unico 99 tale rigo è stato eliminato in dipendenza della soppressione
dell'imposta locale sui redditi. Considerato, peraltro, che la modificazione del
modello non può determinare una limitazione del diritto alla compensazione
riconosciuto, come detto, dall'articolo 2 del D.Lgs. 358 del 1997, l'eccedenza
"propria" di IRPEG può essere portata in compensazione dell'imposta
sostitutiva nel quadro RH del modello Unico 99 utilizzando il rigo RH10 relativo
alle eccedenze acquistate ai sensi dell'articolo 43-ter, del D.P.R. 602
del 1973. In tal caso, pertanto, l'importo dell'eccedenza "propria"
(risultante dal rigo RG28 nel quadro RG del modello Unico 99) che si intende far
valere in compensazione dell'imposta sostitutiva va indicato nel rigo RH in
aggiunta all'importo delle eccedenze acquistate eventualmente impiegate nella
medesima compensazione.
6.2. Indennità
sostitutive: come reddito d'impresa
D. L'indennità
sostitutiva percepita dagli imprenditori (per esempio, di maternità per
commercianti e artigiani) appare indicata nel CUD rilasciato dall'INPS. Ma il
reddito dovrebbe essere ricompreso in quello dell'impresa e, di conseguenza, le
ritenute subite dovrebbero essere recuperabili nel quadro RN. Per gli
agricoltori è stato chiarito che si tratta di un'indennità con la stessa
natura del reddito, quindi non va dichiarata, mentre la ritenuta ovviamente è
detraibile. Ma per gli imprenditori degli altri settori?
R. Quando un'indennità va a sostituire un reddito o risarcire un danno
consistente nella perdita del reddito, ha la stessa natura del reddito
sostituito o perduto. Quindi, nel caso, per esempio, dell'indennità di maternità,
l'artigiana o la commerciante la indicano nel proprio quadro F o G. Infatti, si
tratta di una somma che sostituisce il reddito d'impresa, che a causa della
maternità non è stato possibile conseguire. Di conseguenza, la relativa
ritenuta operata dall'INPS è detraibile secondo le stesse regole. La
circostanza che l'INPS abbia indicato l'indennità e la ritenuta nel CUD, quindi
come se rientrassero nella sfera del lavoro dipendente, non cambia la natura
delle somme, che vanno trattate come reddito di impresa.
6.3. Composizione
del capitale nel quadro RB del mod. Unico 1999
D. Nel
quadro RB dell'Unico società di capitali va indicata la composizione del solo
capitale sociale?
R. La risposta è affermativa. Il prospetto va utilizzato per indicare la
composizione del capitale sociale che risulta dall'esercizio precedente e nel
bilancio d'esercizio cui si riferisce la dichiarazione.
6.4. Società con
periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare
D. L'articolo
1, comma 1, del D.Lgs. 467 del 1997 prevede l'obbligo di pagamento di un'imposta
sostitutiva sulle riserve soggette a maggiorazione di conguaglio IRPEG,
esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso
al 31 dicembre 1996, da liquidarsi in sede di dichiarazione dei redditi relativa
all'esercizio stesso. E’ il caso, ad esempio, di una società con esercizio a
cavallo d'anno solare (10 novembre 1996-31 ottobre 1997), che, a seguito di
modifiche statutarie, ha chiuso il successivo esercizio al 31 dicembre 1998. La
società dovrà utilizzare, ai fini della dichiarazione dei redditi per il
periodo d'imposta 10 novembre 1997-31 dicembre 1998, il modello Unico 99 o il
modello 760/98 che consentiva la liquidazione dell'imposta sostitutiva?
R. Come chiarito nelle istruzioni alla compilatone di Unico 99, il
soggetto in questione è tenuto alla compilazione di tale modello. Qualora il
modello non rechi l'indicazione di taluni dati richiesti nei modelli approvati
nel 1999, questi ultimi dovranno essere forniti all'amministrazione finanziaria,
qualora richiesti. Nell'ipotesi prospettata è quindi sufficiente versare
l'imposta sostitutiva dovuta. Analogo comportamento va tenuto, come già
precisato nelle istruzioni alla compilazione del modello Unico 99, qualora il
modello approvato nel 1998 non rechi l'indicazione di taluni dati richiesti nei
modelli approvati nel 1999.
6.5. Compensazione
dell'eccedenza di versamento
D. Si
chiede di conoscere se è possibile recuperare l'eventuale credito derivante da
un versamento del saldo delle imposte effettuate in misura maggiore rispetto a
quanto risulta dal modello Unico 99, evidenziando nel quadro RX l'importo
dell'eccedenza versata.
R. Nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento del
saldo delle imposte in misura maggiore rispetto a quella dovuta, è possibile
chiedere il rimborso e/o la compensazione dell'eccedenza di versamento operando
nel modo seguente:
- compilare il quadro di liquidazione dell'imposta (ad esempio il quadro RN
dell'Unico 99 persone fisiche) indicando l'imposta effettivamente dovuta;
- indicare gli estremi del versamento o dei versamenti effettuati nella sezione
II del quadro RX;
- evidenziare il credito derivante dal maggior importo versato riportando nella
prima sezione del quadro RX l'importo chiesto a rimborso (colonna 1) ovvero in
compensazione (colonna 2).
6.6 Presentazione
del Mod. 770/99 tramite società del gruppo o intermediari abilitati.
D. Le
imprese sostituti d'imposta che trasmettono le proprie dichiarazioni per il
tramite di una società del gruppo, possono consegnare il Modello 770/99 redatto
su modulo cartaceo alla società incaricata della trasmissione telematica entro
il 30 settembre?
R. Gli intermediari abilitati o la società del gruppo, incaricati della
trasmissione telematica della dichiarazione, possono rilasciare al dichiarante
una copia del modello 770/99 contenente la data e il numero di protocollo
attribuito alla dichiarazione, che costituisce prova dell'avvenuta
presentazione, entro il mese di settembre anziché entro il mese di maggio.
Di conseguenza, il contribuente può consegnare il modello 770/99
all'intermediario o ad una società del gruppo, incaricati della trasmissione
telematica, entro il mese di settembre.
La consegna della suddetta dichiarazione ad una banca o ad un ufficio postale
deve avvenire, invece, entro il mese di maggio.
6.7. Numero di
protocollo delle dichiarazioni
D. I
soggetti per i quali sussiste l'obbligo di trasmissione telematica delle
dichiarazioni predisposte per conto dei contribuenti, oltre a sottoscrivere
l'impegno a trasmettere la dichiarazione, devono attribuire alla stessa un
protocollo.
Le istruzioni per la compilazione del Mod. UNICO 99 specificano, in
relazione alle modalità di attribuzione del numero di protocollo, che
quest'ultimo deve essere costituito da:
- quattro caratteri per individuare la sede che esegue la protocollazione o i
distinti protocolli eventualmente in essa istituiti;
- sette caratteri per l'indicazione del progressivo di numerazione.
Nelle istruzioni viene, inoltre, specificato che i numeri di protocollo devono
essere emessi in ordine progressivo annuale senza lasciare numeri vuoti e
rispettando la continuità, anche cronologica, della numerazione.
Al riguardo, si chiede di conoscere se sia possibile inserire, in relazione alle
diverse tipologie di dichiarazioni trasmesse, una lettera dell'alfabeto latino
tra i sette caratteri previsti per il secondo numero di protocollo, in quanto
tale modalità renderebbe più agevole per gli intermediari abilitati
l'assolvimento dell'obbligo di trasmissione telematica delle dichiarazioni.
In tal caso, infatti, la progressività e la continuità della numerazione può
essere rispettata anche inserendo tra i sette caratteri del secondo numero di
protocollo una lettera dell'alfabeto latino che consenta di individuare le
differenti tipologie di dichiarazioni consegnate o predisposte dagli
intermediari autorizzati (ad esempio, se vengono trasmessi due modd. UNICO
99 Persone fisiche e due Modd. UNICO 99 società di capitali, enti
commerciali ed equiparati, si potrebbe attribuire ai primi il protocollo
A000001, A000002 e ai secondi, B000001 e B000002).
R. Gli intermediari abilitati possono attribuire alle dichiarazioni delle
quali si assumono l'impegno alla trasmissione telematica il numero di protocollo
con le modalità appena descritte, poiché le stesse non comportano difficoltà
in sede di trasmissione telematica delle dichiarazioni; inoltre, soddisfano i
requisiti di progressività e di continuità della numerazione richiesti
dall'Amministrazione.
6.8. Trasmissione
telematica da parte dei Caf delle scelte del quattro e dell'otto per mille
D. Si
chiede se ai Caf è consentito di trasmettere telematicamente anche le scelte
per la destinazione del quattro e dell'otto per mille dell'IRPEF di quei
contribuenti che, pur non presentando il Mod. 730, si recano agli
sportelli dei Caf stessi per delucidazioni ovvero chiedendo di poter esercitare
il diritto di scelta.
R. I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della
dichiarazione dei redditi cui è riconosciuta la facoltà di effettuare la
scelta per la destinazione dell'otto e del quattro per mille dell'IRPEF possono
consegnare le certificazioni Modd. CUD o le apposite schede anche ad un
intermediario abilitato alla trasmissione telematica, entro lo stesso termine
previsto per la presentazione, della dichiarazione dei redditi.
I predetti intermediari rilasceranno ai contribuenti;
- la ricevuta di presentazione della certificazione Mod. CUD ovvero delle
apposite schede con l'indicazione della data di rilascio e del numero di
protocollo attribuito alla ricevuta stessa;
- l'impegno a trasmettere le scelte per la destinazione dell'otto e del quattro
per mille ovvero l'una o l'altra di queste da riportare sulla predetta ricevuta.
L'accettazione della certificazione Mod. CUD ovvero delle schede per
l'effettuazione delle scelte è facoltativa e gli intermediari che intendono
svolgere tale attività di ricezione possono chiedere un corrispettivo per il
servizio prestato.
6.9. Trasmissione
telematica delle proprie dichiarazioni
D. Nelle
istruzioni per la compilazione del Mod. UNICO 99, viene specificato che
qualora "la società o l'ente trasmetta direttamente la propria
dichiarazione, quest'ultima si considera presentata nel giorno in cui è
trasmessa all'Amministrazione finanziaria e a tale data occorre far riferimento
ogni qualvolta una disposizione di legge richiama i termini di presentazione (ad
esempio, ravvedimento operoso)".
Per la maggior parte dei contribuenti la prova della presentazione della
dichiarazione è data dalla ricevuta predisposta dall'intermediario, dalla banca
o dall'ufficio postale, mentre per i soggetti che assumono contemporaneamente la
qualifica di contribuente e di intermediario abilitato alla trasmissione
telematica la prova della presentazione è data dalla comunicazione
dell'Amministrazione stessa attestante l'avvenuto ricevimento della
dichiarazione presentata direttamente in via telematica. Di conseguenza, per
questi ultimi soggetti i termini di presentazione e di invio della propria
dichiarazione sembrano coincidere. Al riguardo, si chiede di conoscere se i
soggetti abilitati alla trasmissione telematica possano predisporre le proprie
dichiarazioni entro il termine fissato per la trasmissione delle stesse.
R. Le istruzioni per la compilazione del Mod. UNICO 99 prevedono
che, nel caso in cui gli intermediari o le società ed enti tenuti alla
trasmissione telematica diretta trasmettono le proprie dichiarazioni, queste si
considerano presentate nel giorno in cui sono trasmesse e che la prova
dell'avvenuta presentazione della dichiarazione è costituita dalla
comunicazione dell'Amministrazione finanziaria attestante l'avvenuta ricezione
delle dichiarazioni stesse da parte del servizio telematico.
Pertanto, i soggetti abilitati alla trasmissione telematica possono predisporre
le proprie dichiarazioni entro il termine fissato per la trasmissione telematica
delle stesse.
6.10. Presentazione
delle dichiarazione IRAP
D. Si
chiede di conoscere se un soggetto tenuto a presentare soltanto la dichiarazione
IRAP per l'anno 1998 sia tenuto a compilare, oltre al frontespizio del mod. UNICO
99 (cosl come indicato nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di
dichiarazione IRAP), anche il quadro RX, al fine di evidenziare, in
quest'ultimo, il numero di rate in cui intende ripartire l'IRAP dovuta o, se
questa è a credito, il suo utilizzo in compensazione o la sua richiesta a
rimborso.
R. Nelle istruzioni per la compilazione del quadro IQ, da utilizzare per
la dichiarazione ai fini dell'IRAP, è stato precisato che, in caso di soggetti
non tenuti alla presentazione della dichiarazione in forma unificata, la
dichiarazione IRAP va presentata utilizzando comunque il mod. UNICO 99,
nel quale andrà barrata la casella "IRAP" collocata nella sezione
"Tipo di dichiarazione" del frontespizio.
Si precisa, inoltre, che, qualora il contribuente intenda avvalersi della facoltà
di rateizzare i versamenti da effettuare ai fini dell'IRAP o debba indicare
l'utilizzo dell'eventuale credito, va compilato anche il quadro RX. In
particolare, il numero delle rate in cui intende suddividere il debito deve
essere indicato nel rigo RX30 del suddetto quadro RX, mentre l'eccedenza di IRAP
di cui si chiede il rimborso o che si intende utilizzare in compensazione deve
essere indicato, rispettivamente, in colonna 1 e in colonna 2 del rigo RX4.
In caso di compilazione del quadro RX, deve essere, altresl, barrata la relativa
casella posta nel riquadro "Firma della dichiarazione" del
frontespizio o del mod. UNICO 99.
6.11. Termini e
modalità di consegna del Mod. 730/99
D. Si
chiede di conoscere i termini e le modalità di consegna, da parte dei sostituti
d'imposta che hanno prestato assistenza fiscale diretta, dei Modd. 730/99,
dei relativi prospetti di liquidazione nonché delle buste Mod. 730-1.
R. L'art. 17, comma 1, lett. c), del decreto 31 maggio 1999, n. 164,
stabilisce che i sostituti d'imposta provvedono a trasmettere
all'Amministrazione finanziaria, entro il 30 settembre di ciascun anno, le
dichiarazioni elaborate ed i relativi prospetti di liquidazione con le modalità
stabilite dal decreto di approvazione del modello di dichiarazione dei sostituti
d'imposta.
Il decreto ministeriale 2 marzo 1999 di approvazione del predetto modello
prevede, all'articolo 1, comma 2, che con successivo decreto sono stabiliti i
termini e le modalità di consegna, da parte dei sostituti d'imposta, dei
modelli 730 e delle buste contenenti le scelte per la destinazione del quattro
per mille e dell'otto per mille dell'IRPEF, presentate agli stessi dai
dipendenti che hanno usufruito dell'assistenza fiscale.
Tali termini e modalità di consegna sono stati individuati con il decreto 19
aprile 1999, pubblicato sul supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale
n. 97 del 27 aprile 1999.
Alla luce di tali disposizioni si evidenzia che il predetto termine del 30
settembre, indicato nel citato art. 17, comma 1, lett. c), del D.M. n. 164 del
1999, deve essere osservato:
a) dai sostituti di imposta che consegnano ad una banca convenzionata, ad un
ufficio postale o ad un intermediario abilitato i modd. 730 da loro
elaborati nonché le buste contenenti il mod. 730-1 e la scheda per la
destinazione del quattro per mille. Per la consegna deve essere utilizzato il
modulo "730" contenuto nel decreto 2 marzo 1999, di approvazione del
Mod. 770/99;
b) dai sostituti d'imposta che predispongono il mod. 730 su supporto
magnetico e che consegnano le predette buste (contenenti le scelte per la
destinazione del quattro e dell'otto per mille) ad una banca convenzionata, ad
un ufficio postale o ad un intermediario abilitato. I supporti magnetici devono
essere consegnati, esclusivamente ad un ufficio postale entro lo stesso termine
del 30 settembre, utilizzando l'apposita bolla di cui all'allegato B, al decreto
19 aprile 1999, mentre per la consegna delle buste, deve essere utilizzato il
modulo "Schede 4 e 8 per mille IRPEF" contenuto nel decreto 2 marzo
1999 di approvazione del Mod. 770/99;
c) dagli intermediari abilitati, per l'invio telematico dei dati contenuti nel
mod. 730 e delle scelte per la destinazione del quattro per mille e
dell'otto per mille dell'IRPEF.
I soli sostituti d'imposta obbligati alla trasmissione telematica diretta
devono, invece, consegnare, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del citato decreto 19
aprile 1999, le buste contenenti il mod. 730-1 e la scheda per la
destinazione del quattro per mille dell'IRPEF ad una banca convenzionata, ad un
ufficio postale ovvero ad un intermediario, dal 1° al 31 luglio 1999. A tal
fine, va utilizzato il modulo "Schede 4 e 8 per mille all'IRPEF",
contenuto nel decreto 2 marzo 1999 di approvazione del Mod. 770/99. Il
termine del 31 luglio deve essere osservato anche dai sostituti di imposta
appartenenti ad un gruppo che effettuano la trasmissione dei mod. 730
mediante una società del gruppo incaricata della trasmissione telematica.
Si precisa, infine, che la seconda facciata dei predetti moduli "730"
e "Schede 4 e 8 per mille dell'IRPEF" ("Elenco dei soggetti Mod.
730") deve essere compilata unicamente nel caso in cui i mod. 730
e/o le buste contenenti il mod. 730-1 e la scheda per la destinazione del
quattro per mille dell'IRPEF siano consegnati ad un intermediario abilitato.