Novità della settimana

Dal 21.09.1999 al 27.09.1999

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Sommario

RISCOSSIONE - RIFORMA - DECRETO CORRETTIVO

DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n.326

agevolazioni - operazioni di attualizzazione e rivalutazione - tasso di interesse

DECRETO 20 settembre 1999  

    QUOTIDIANI ECONOMICI    

IRPEF - ADDIZIONALI PROVINCIALI E COMUNALI - CODICI TRIBUTO

NOTA  del Ministero delle finanze 21.09.1999

DISPOSIZIONI FISCALI VARIE II-DD - IRAP - SOCIETà DI COMODO - ASSISTENZA FISCALE - ASSEGNAZIONE AGEVOLATA ART. 29 l. 449/97 e art. 13 della L. 28/1999

CIRCOLARE 21.9.1999, n. 189/E

IMPOSTE SUI REDDITI - DICHIARAZIONI - QUADRO SI MOD. 770 - RITENUTE SU UTILI CORRISPOSTI 

CIRCOLARE 24.9.1999, n. 194/E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n.326

"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337."

In breve

Il decreto correttivo, oltre a confermare lo slittamento al  21.9.1999 dell'entrata in vigore deldel D.Lgs. n. 46/1999, (slittamento già aticipatoComunicato stampa n. 56/1999), apporta considerevoli modifiche appresso illustrate.

Validità delle "vecchie" cartelle

Fino al 30 settembre 1999 i ruoli possono essere formati e resi esecutivi secondo le disposizioni in vigore al 30 giugno 1999 (art. 36, comma 2-bis, D.Lgs. n. 46/1999).

A tali ruoli e a quelli resi esecutivi antecedentemente al 1° luglio 1999 si applica la disciplina sulla consegna dei ruoli, cartella di pagamento, modalità di versamento, quietanza e avviso di mora vigente prima delle modifiche (artt. da 24 a 30 e 46, D.P.R. n. 602/1973).

In deroga all’abrogazione del decreto istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi, su tali ruoli sono dovuti i compensi e gli interessi semestrali di mora posti a carico del contribuente (art. 61, comma 6, D.P.R. n. 43/1988).

Interessi per ritardata iscrizione a ruolo

Un’altra modifica riguarda la decorrenza degli interessi che si applicano, nella misura del 5 per cento annuo, sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione o all'accertamento d'ufficio.

Gli interessi decorrono non più dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, ma dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte (art. 20, D.P.R. n. 602/1973). Per quanto riguarda le modalità di formazione dei ruoli e la consegna degli stessi al concessionario si rinvia a quanto illustrato nella Circolare interna n. 32/99

Iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali

Le sanzioni e le somme aggiuntive, iscritte a ruolo con i contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini, sono, calcolate non più fino alla data di notifica della cartella di pagamento ma fino a quella di consegna del ruolo al concessionario.

Anche qui per quanto riguarda  le modalità di formazioni dei ruoli si rinvia a quanto in dicato nella Circolare interna n. 32/99

Il decreto che ha integrato la disciplina sulla riscossione ha fornito, tra l’altro, la definizione di riscossione spontanea e le modalità di effettuazione della stessa (art. 32, D.Lgs. n. 46/1999).

Rateazione
La riscossione spontanea a mezzo ruolo è effettuata nel numero di rate previsto dalle disposizioni relative alle singole entrate; le rate scadono l'ultimo giorno del mese.

Si considera riscossione spontanea a mezzo ruolo quella da effettuare, nei casi previsti dalla legge:

 a seguito di iscrizione a ruolo non derivante da inadempimento;

quando la somma da iscrivere a ruolo è ripartita in più rate su richiesta del debitore.

Iscrizione a ruolo non derivante da inadempimento

Nel caso di iscrizione a ruolo non derivante da inadempimento le eventuali rate hanno cadenza bimestrale e i concessionari possono far precedere la notifica della cartella di pagamento dall'invio, a mezzo lettera non raccomandata, di una comunicazione di iscrizione a ruolo contenente gli elementi da indicare nella cartella stessa.

In ogni caso, essi pongono in riscossione il ruolo in modo che la prima o unica rata di pagamento cada l'ultimo giorno del terzo mese successivo a quello di consegna del ruolo.

Ripartizione in rate su richiesta del contribuente

Quando la somma da iscrivere a ruolo è ripartita in più rate su richiesta del debitore, il concessionario provvede alla notifica della cartella di pagamento entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di consegna del ruolo.

Intimazione ad adempiere
Se il ruolo emesso per la riscossione spontanea è ripartito in più rate, l'intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento produce effetti relativamente a tutte le rate.

Modifiche in tema di concessionari

Il decreto legislativo di modifica della nuova disciplina sulla riscossione ha previsto alcune disposizioni che riguardano in particolare i concessionari (D.Lg. n. 112/1999, di riordino del Servizio nazionale della riscossione).

Remunerazione del servizio per la riscossione spontanea

La norma che regola la misura dell’aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse dai concessionari è stata integrata con una specifica previsione relativa alla riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali. (art. 32, D.Lgs. n. 46/1999).

Un apposito decreto ministeriale dovrà stabilire l'aggio del concessionario sulla base dei costi di svolgimento del relativo servizio e, in ogni caso, in misura inferiore a quella prevista per le altre forme di riscossione mediante ruolo. (art. 17, comma 5-bis, D.Lgs. n. 112/1999).

Discarico per inesigibilità

Il concessionario perde il diritto al discarico delle quote iscritte a ruolo, oltre che in caso di mancata notificazione della cartella di pagamento entro l'ottavo mese successivo alla consegna del ruolo, se imputabile al concessionario, anche nell’ipotesi riscossione spontanea a seguito di iscrizione a ruolo non derivante da inadempimento, entro il quarto mese successivo alla scadenza della prima rata non pagata (art. 19, al comma 2, lettera a, D.Lgs. n. 112/1999).

Termine di notifica della cartella in materia di riscossione spontanea

In caso di mancato rispetto del termine di notifica della cartella in materia di riscossione spontanea a mezzo ruolo (entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di consegna del ruolo, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 46/1999), il concessionario è punito con la sanzione amministrativa di lire un milione per ciascuna cartella di pagamento, aumentata di una somma pari agli interessi legali sull'importo iscritto a ruolo, calcolati dalla scadenza del termine fino alla data della notifica (art. 52-bis, D.Lgs. n. 112/1999).

Somme anticipate dai concessionari

Fino all'emanazione del decreto ministeriale che stabilirà le modalità di esecuzione dei rimborsi e di restituzione ai concessionari delle somme anticipate, il rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite si svolge con le modalità in vigore al 30 giugno 1999.

La restituzione ai concessionari delle somme da essi anticipate è disposta con provvedimenti che autorizzano gli stessi concessionari ad utilizzare tali somme in diminuzione dai versamenti in Tesoreria dei tributi riscossi in base alla disciplina sui servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari (art. 4, D.Lgs. n. 237/1997).

Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20-09-1999

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DECRETO 20 settembre 1999

"tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese."

In breve:

Il decreto, in ottemperanza dell'art.2, coma 2 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 123, aggiorna il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione  delle somme concesse in agevolazione alle imprese.

A decorrere dal 1.8.1999 il nuovo tasso è pari al 4.76%

Gazzetta Ufficiale n. 226 del 25-09-1999

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    QUOTIDIANI ECONOMICI    

NOTA  del Ministero delle finanze 21.09.1999

"Decreto legislativo 28.9.1998, n. 360, modificato dall'art. 12 della legge 13.5.1999, n, 133 - Addizionale provinciale e comunale all'Irpef - modalità di versamento."

In breve

La nota del ministero delle finanze anticipa che è in  corso di predisposizione un decreto ministeriale con il quale vengono stabilite le modalità di versamento delle addizionali provinciali e comunali all'Irpef.

Inoltre l'istruzione ricorda che attualmente i versamenti devono essere effettuati in modo cumulativo utilizzando i codici tributo riassunti nella seguente tabella.

Codice tributo

Contribuenti

 

3816 - Addizionale all'Irpef enti locali

Per i versamenti effettuati dai sostituti d'imposta

3817 - Addizionale all'Irpef enti locali

Per i versamenti effettuati in autotassazione dai contribuenti

3818 - Addizionale all'Irpef enti locali

Per il versamento dell'imposta trattenuta dal sostituto d'imposta nel modello 730

Italia oggi di mercoledì 22 settembre 1999, pag. 31

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CIRCOLARE 21.9.1999, n. 189/E

"Risposte a quesiti in materia di imposte sui redditi, Irap, assegnazione agevolata dei beni ai soci e varie"

In breve

Il Ministero delle finanze ha fornito le risposte a quesiti formulati da organi di stampa specializzati, dagli Uffici delle entrate e da altri soggetti in materia di imposte sui redditi, IRAP, società di comodo, assistenza fiscale e assegnazione agevolata di beni ai soci.

Assegnazione e cessione di beni agevolata ai soci

Tra i tanti argomenti discussi in occasione dell'incontro organizzato dal Il sole 24 ore (cfr. il numero del 25.6.1999) quello di maggior rilievo e contingente è sicuramente relativo alle assegnazioni e cessioni agevolate dei beni ai soci disposte dagli artt. 29 della L. 449/1997, e 13 della L. 28/1999. Si ricorda infatti che la circolare del Ministero delle finanze 112/E del 1999 esplicativa delle norme appena citate, ha destato e sta destando tuttora non pochi dubbi e perplessità. Nella circostanza, il Ministero delle finanze, in alcuni casi ha confermato la posizione presa nella C.M. 112/E citata, in altri ha fornito ulteriori precisazione che rendono più mite l'impatto negativo dell'interpretazione ministeriale. Di seguito vengono messi in evidenza i chiarimenti più importanti.

1. Subentro dell'erede nella qualità di socio anche per le trasformazioni

La C.M. 112/E, riguardo all'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione, ha chiarito che l'erede del socio, stante il noto principio della continuità, può usufruire dell'agevolazione. Il Ministero chiarisce che lo stesso discorso vale anche in caso di trasformazioni agevolate. Pertanto, nel caso in cui all'atto dell'assegnazione la compagine sociale sia diversa rispetto a quella presente al 30.9.1997 a causa del subentro di eredi di soci ormai defunti, resta consentita la trasformazione agevolata.

2. Il credito d'imposta ex art. 14 Tuir a fronte dell'assegnazione mediante distribuzione di utili nei soggetti Irpeg

Seguendo l'interpretazione ministeriale fornita con la C.M. 112/E/1999, nel caso di assegnazione di beni a fronte di annullamento di utili o riserve di utili poste in essere da soggetti Irpeg, si veniva a creare una divergenza tra l'ammontare del reddito riconosciuto quale dividendo in capo al socio e l'ammontare di utile annullato per effetto dell'assegnazione. In conseguenza di quanto appena ricordato nella Circolare interna sulle assegnazioni agevolate, seguendo la logica della circolare del Ministero, si era indicato che il credito d'imposta riconosciuto dalla società al socio doveva essere commisurato all'utile annullato per effetto dell'assegnazione.

In proposito il Ministero chiarisce, invece, che il credito d'imposta deve essere riconosciuto sull'ammontare riconosciuto quale reddito in capo al socio (valore normale del bene assegnato), nel limite della capienza nelle imposte memorizzate nei canestri A e B della maggiorazione di conguaglio.

Sebbene l'utile e le riserve di utile indicate in bilancio non siano perfettamente espressive dell'ammontare delle imposte memorizzate nei canestri (per le possibili contaminazioni fiscali) possono comunque rappresentarne un'approssimazione. Pertanto, la capienza delle imposte memorizzate sul valore normale dei beni assegnati è assicurata solamente se esistono complessivamente utili e riserve di utili non annullati per effetto dell'assegnazione di ammontare uguale al valore normale del bene assegnato.

È appena il caso di chiarire che nel momento in cui la società decide successivamente di distribuire le riserve di utile non assegnate, troverà i canestri della maggiorazione di conguaglio vuoti, con conseguenti problemi di doppia imposizione. In altre parole il chiarimento delle finanze non fa altro che spostare in avanti il momento in cui si verifica la doppia imposizione dei redditi sottoposti all'imposta sostitutiva.

3. Assegnazione tramite riduzione del capitale sociale nelle società di persone

Nelle ipotesi di assegnazione operata da società di persone nella precedente circolare interna di commento alla circolare n. 112/E, si erano espressi dubbi riguardo all'applicabilità per questa tipologia societaria dell'interpretazione del Ministero fornita con la C.M. 112/E/1999 secondo cui la differenza negativa tra valore normale dei beni assegnati e costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione annullata costituiva reddito diverso. Alla precisa domanda, il Ministero delle finanze ha chiarito che nulla cambia per le società di persone. Secondo il Ministero, infatti, il richiamo operato dall'art. 6 del D.P.R. 42/1988 (Disposizioni correttive e di coordinamento, di attuazione al D.P.R. 22.12.1986, n. 917) all'applicabilità dell'art. 44 del Tuir è sufficiente per rendere applicabile l'interpretazione ministeriale sopra ricordata a questa tipologia societaria. Secondo l'articolo da ultimo citato, infatti, per la determinazione dell'ammontare delle somme sottoposte a tassazione separata (art. 16, comma 1, lett. l) del Tuir) "valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 44 del Tuir". Pertanto, ad esempio, in caso di liquidazione di una società di persone, la differenza negativa tra costo di acquisto della partecipazione o della sottoscrizione delle quote e valore normale del bene assegnato (comma 3 art. 44 del Tuir) costituisce reddito sottoposto a tassazione separata ai sensi della lett. l) dell'art. 16 dello stesso testo unico.

È appena il caso di specificare che la tassazione separata connessa al riferimento all'art. 44 del Tuir è prevista al fine di evitare che redditi d'impresa, concretizzati nelle plusvalenze latenti nei beni assegnati, sfuggano a tassazione in occasione di assegnazioni effettuati a seguito di recesso, esclusione, riduzione di capitale sociale o liquidazione della società.

Tuttavia è bene ricordare che:

 la disposizione dell'art. 16 si applica solamente per le assegnazioni effettuate da società costituite da più di 5 anni;

 nel caso di applicazione della norma agevolativa tali plusvalenze hanno già scontato l'imposta sostitutiva in seno alla società.

Si ricorda che sebbene non sia stata formalizzata con una risposta scritta, nel Forum il Ministero ha chiarito che il valore della partecipazione da confrontare al valore normale dei beni assegnati può essere adeguato al 21.1.1991 ovvero al 1.7.1998, dando riscontro a quanto anticipato con la C.I. (cfr. Roberto Lugano, "Sulle assegnazioni il fisco non molla", in Il Sole 24 ore del 25.6.1999, pag. 23).

4. Rettifica dell'Iva detratta sulle assegnazioni di beni acquistati o prodotti dopo il 1° gennaio 1998

Il Ministero chiarisce che la rettifica dell'Iva detratta sugli acquisti o sui beni utilizzati per la produzione del bene assegnato è necessaria solamente per i beni realizzati o prodotti dopo il 1° gennaio 1998, secondo quanto indicato dall'art. 11 del D.Lgs. 313/1997.

Precisazioni in materia di IRAP

Principio di correlazione anche con componenti di reddito relativo a periodi d'imposta precedenti all'entrata in vigore dell'IRAP

In materia di imposta regionale sulle attività produttive, il Ministero delle finanze ha precisato che la norma secondo cui, nella determinazione dell’imponibile IRAP, concorrono anche le voci straordinarie se correlate a componenti positivi e negativi rilevanti ai fini del valore della produzione di periodi di imposta precedenti o successivi, si applica anche con riferimento a quei componenti non rilevanti ai fini IRAP che sono correlati a componenti rilevanti, anche se relativi a periodi di imposta precedenti all’entrata in vigore del tributo regionale (art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 446/1997, modificato dal D.Lgs. n. 176/1999).

Prestiti di personale equiparati al personale comandato

La disposizione contenuta nell'art.11, comma 1.bis del D.Lgs n. 446/97 dispone che in caso di prestiti di personale al fine di determinare la corretta base imponibile IRAP delle due società:

 i proventi relativi al riaddebito dei costi del personale distaccato non concorra a formare la base imponibile Irap per la società cedente il personale;

 i costi supportati dalla società utilizzatrice il personale non sono deducibili dalla base imponibile IRAP, soggiacendo pertanto alla relativa tassazione.

La circolare chiarisce che tale comportamento deve essere tenuto anche nei casi di personale comandato e non ufficialmente distaccato. 

Indicazione nella dichiarazione IRAP delle componenti relative a resi e abbuoni

Nel paragrafo 2.4 la circolare chiarisce l'esposizione del nuovo principio di correlazione nella dichiarazione IRAP, quadro IQ del modello UNICO-99.

In particolare viene detto che nel caso ad esempio di resi o abbuoni che, secondo le regole civilistiche, devono essere imputate ai componenti straordinari di reddito, è necessario rettificare le voci dei ricavi per la vendita di prodotti ovvero dei costi per l'acquisto di materie prime indicando tali importi nella colonna 1 del quadro della dichiarazione mentre le relative rettifiche per i resi o abbuoni nelle colonne 3 o 4 (variazioni in diminuzione o in aumento).

IRAP e cooperative

Per le società cooperative viene chiarito che, per effetto dell’l’indeducibilità dell’IRAP dalle imposte sui redditi, la variazione in aumento provocata dall’IRAP deve scontare l’IRPEG nei modi ordinari. L’imposta è, infatti, assimilabile alle imposte sui redditi solo per quanto concerne la collocazione alla voce E22 del conto economico.

Holding di partecipazione due quadri ma imponibile UNICO

Il Ministro ricorda che le Holding di partecipazione determinano la base imponibile IRAP, in forma duale. Determinano infatti una prima base imponibile secondo le disposizioni dell'art.5, comma 1 previste per le imprese industriali e compilando un successivo quadro della dichiarazione IRAP aggiungono alla base imponibile cosi determinata la somma algebrica dei proventi e oneri di natura finanziaria. Da come gira il modello si vengono a determinare due basi imponibili e due debiti IRAP distinti. Il Ministero delle finanze ha chiarito che nel caso in cui in una sezione si determina un debito IRAP mentre nella seconda si evidenzia un credito i due sono compensabili tra loro.

IRAP e rimborsi della tassa sulle società

Sempre in materia di IRAP, l’eventuale rimborso della c.d. tassa sulle società costituisce una componente positiva correlata a voci di conto economico rilevanti ai fini IRAP. Pertanto, la sopravvenienza deve essere assoggettata a tassazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Deducibilità IRAP delle di utili dell'associato in partecipazione

La circolare in commento chiarisce che nel caso i cui l'associato in partecipazione è a sua volta imprenditore l'associate può dedurre ai fini dell'IRAP la quota di utile ad esso spettante. Infatti in questo caso lo stesso importo entrerà nella base imponibile IRAP dell'associato. Caso diverso si ha quando l'associato è un lavoratore autonomo indicato dall'art.49, comma 2 lett. c) del TUIR. Infatti in questo cao la deducibilità non è ammessa secondo quanto indicato dall'art.11, comma 1 lett. c) del D.Lgs 446/97.

Il ministero ha di fatto chiarito che, l'ideducibilità prevista per tali quote di utile si ha solamente nei casi in cui il soggetto al quale vengono riconosciute non è un soggetto che rientra nell'ambito di applicazione del tributo.

Chiarimenti di varia natura

Assistenza fiscale

In materia di assistenza fiscale, se la cessazione del rapporto di lavoro avviene prima di luglio e il contribuente ha un credito IRPEF per il 1998 e un saldo di addizionale regionale all’IRPEF da pagare non si applicano le nuove regole della compensazione, ma si continua a operare come nel passato. Pertanto, nonostante la cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto d’imposta rimborserà a luglio il credito IRPEF e il dipendente verserà il debito dell’addizionale nei termini previsti per il modello Unico.

Capital gain

Ai fini del regime transitorio del capital gain, le perizie devono essere asseverate entro il termine massimo della data di presentazione prevista per ciascuna tipologia di dichiarazione dei redditi.

Fondi pensione

Il tetto di deduzione del 6 per cento del reddito di lavoro autonomo e nel limite massimo di cinque milioni previsto per i contributi versati ai fondi pensione da parte dei lavoratori autonomi deve essere inteso per singolo socio o per singolo associato, poiché la posizione assicurativa che si va ad alimentare è riferita al singolo soggetto. Non esiste nella legislazione, infatti, un tetto riferito alla società di persone nel suo complesso né all’intero studio associato.

Acquisto prima casa

Il credito d’imposta per l’acquisto della prima casa è collocato tra le detrazioni e può essere beneficiato solo fino alla capienza dell’imposta netta. Secondo il Ministero è, comunque, possibile utilizzare il credito d’imposta in compensazione di altri versamenti. Tuttavia, se l’imposta risultante a debito dalla dichiarazione ancora non è sufficiente a consumare l’intero credito, nel rigo RN 13 deve essere indicata solo la parte di esso che si utilizza in diminuzione in quella circostanza; la parte ancora rimanente potrà continuare a essere utilizzata nei versamenti successivi, fino alla completa estinzione del credito.

Società di comodo

L’autocertificazione disciplinata dalla legge Bassanini può essere utilizzata per attestare la sussistenza dei requisiti di operatività della società.

Compensazione dell’eccedenza di versamento

Sono state fornite le indicazioni per chiedere il rimborso e/o la compensazione dell’eccedenza di versamento IRPEG, qualora il contribuente abbia effettuato un versamento del saldo delle imposte in misura maggiore rispetto a quella dovuta. In sostanza viene ripetuto quanto precedente affermato dall'amministrazione finanziaria con la R.M. n. 119/E del 20.7.1999. Puntualmente commentata con la Novità del 2 agosto 1999

Compensazione tra credito IRPEG ed imposta sostitutiva da D.Lgs 358/97.

L'art.2 del D.Lgs n. 358/97 consente di compensare in modo verticale il credito IRPEG maturato dalla società nell'anno precedente con l'imposta sostitutiva emergente dall'applicazione del D,Lgs 358/97.

In passato nel Modello 760-98 per indicare che si era usufruito dei questa possibilità l'importo compensato si indicava nel rigo RG40. Nel nuovo modello di dichiarazione UNICO-99 società di capitali, in considerazione dell'eliminazione dell'ILOR, tale rigo è stato soppresso.

La circolare chiarisce che tale forma di compensazione interna deve essere indicata nel seguente modo:

"l'eccedenza "propria" di IRPEG può essere portata in compensazione dell'imposta sostitutiva nel quadro RH del modello Unico 99 utilizzando il rigo RH10 relativo alle eccedenze acquistate ai sensi dell'articolo 43-ter, del D.P.R. 602 del 1973. In tal caso, pertanto, l'importo dell'eccedenza "propria" (risultante dal rigo RG28 nel quadro RG del modello Unico 99) che si intende far valere in compensazione dell'imposta sostitutiva va indicato nel rigo RH in aggiunta all'importo delle eccedenze acquistate eventualmente impiegate nella medesima compensazione.

Mod. 770

Le imprese sostituti di imposta che trasmettono le proprie dichiarazioni tramite una società del gruppo possono consegnare il Mod. 770/99 redatto su modulo cartaceo alla società incaricata della trasmissione telematica entro il 30 settembre.

Trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni

I soggetti abilitati alla trasmissione telematica possono predisporre le proprie dichiarazioni entro il termine fissato per la trasmissione telematica delle stesse.

Il sole 24 ore di mercoledì 22 e giovedì 23 settembre 1999

Italia oggi di mercoledì 22 e giovedì 23 settembre 1999  

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CIRCOLARE 24.9.1999, n. 194/E

"Modalità di compilazione del quadro SI del modello 770/99"

In breve:

La circolare chiarisce le modalità di compilazione del quadro SI del modello 770-99 relativo all'indicazione delle ritenute applicate sugli utili corrisposti dai soggetti IRPEG. In particolare viene analizzato il caso della distribuzione di utili deliberati prima del 30.6.1998 (data di entrata in vigore del D.Lgs n. 461/99 di riforma del Capital Gain).Si ricorda brevemente che, prima delle modifiche apportate dall'art.12 del D.Lgs 461/97 all'art.27 del D.P.R.  600/1973 gli utili soggiacevano all'aliquota del 10% a titolo d'acconto al momento della delibera di approvazione dei dividendi. Gli azionisti potevano richiedere che venisse applicata loro la ritenuta a titolo d'imposta del 12,5% ovvero del 32,4% nel caso di persone fisiche non residenti (o società esenti da IRPEG) con diritto di rimborso. Nel modello veniva quindi da prima evidenziata l'aliquota del 10%, effettuata all'atto della delibera, e poi nel casi visti prima le eventuali maggiorazioni di ritenuta effettuate all'atto della distribuzione del 2,5% e 22,4%.

La circolare chiarisce che le aliquote del 2,5% e 22,4% indicate nel modello sono solamente a titolo esemplificativo in quanto più usuali, nulla vieta che nei righi in bianco (da SI12 a SI14) vengano indicate aliquote superiori a queste ovvero la sola aliquota applicata in considerazione delle nuove aliquote previste dall'art.27 del D.P.R. 600/1973. [1]

Inoltre il ministero detta una particolare modalità di compilazione del quadro SI volta a separare l'indicazione degli utili erogati nel 1998 ma deliberati prima del 30.6.1998:

sottoposti alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,5% ovvero del 32,4%;

sottoposti all'aliquota del 10% a titolo d'acconto. [2]

Utili sottoposti alla ritenuta a titolo d'imposta

Per dare evidenza agli utili deliberati prima del 30.6.1998, distribuiti nel corso del dello stesso anno si dovrà indicare nel quadro SI:

 rigo SI9, colonna 1, l'ammontare degli utili deliberati prima del 30.6.1998 e pagati nel 1998 sottoposti all'aliquota del 10%, in colonna 4,  l'ammontare della ritenuta operata;

 nei righi da SI10 a SI14, in colonna 2, la maggior aliquota applicata in sede di erogazione dei dividendi, in colonna 4, l'importo della maggior ritenuta applicata;  

Utili sottoposti alla ritenuta a titolo d'acconto

Il ministero chiarisce poi che, che la ritenuta d'acconto del 10%, nel caso di distribuzione effettuata nel corso del 1998, di dividendi deliberati prima del 30.6.1998, dovrà essere separatamente indicata in uno dei righi da SI12 a SI14 indicando in colonna 2 "10%" e in colonna 3 "A" (per indicare che si tratta di ritenuta a titolo d'acconto).

Il ministero si rende conto che in alcuni casi tale indicazione costituisce una duplicazione dei dati indicati nella successiva sezione dedicata alle "Ritenute effettuate per gli utili deliberati fino al 30.6.1998" (righi  SI17 e SI18).

I sostituti che lo riterranno più agevole possono in alternativa a quanto indicato nelle righe che precedono, utilizzare i righi in bianco del modello (righi da SI12 a SI14) indicando:

 in colonna 1, l'ammontare degli utili erogati nel corso del 1998;

 in colonna 2, l'aliquota complessiva a cui è stato sottoposto il dividendo;

 in colonna 3 "I" (per indicare che si tratta di ritenuta a titolo d'imposta);

 in colonna 4, l'ammontare complessivo delle ritenute.

 Il sole 24 ore di sabato 25 settembre 1999, pag. 19

Italia oggi di sabato 25 settembre 1999. Pag. 28

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[1] Infatti per gli utili distribuiti dopo il 1.7-1999 la ritenuta del 10% non è più dovuta mentre sono dovute ritenute del 12,5% ovvero del 27%.

[2] Si tratta in sostanza di ritenute operate su dividendi erogati  a persona fisica che non abbia esercitato l'opzione per l'applicazione dell'aliquota del 12,5% secondo le vecchie regole.

                                         

 
 
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Aggiornato il: 13 novembre 1999