DECRETO
LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n.326
DECRETO
20 settembre 1999
NOTA
del Ministero delle finanze 21.09.1999
CIRCOLARE 21.9.1999, n. 189/E
CIRCOLARE
24.9.1999, n. 194/E
DECRETO
LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n.326 Il decreto correttivo, oltre a confermare lo slittamento al 21.9.1999
dell'entrata in vigore deldel D.Lgs. n.
46/1999, (slittamento già aticipatoComunicato stampa
n. 56/1999), apporta considerevoli
modifiche appresso illustrate. Validità delle
"vecchie" cartelle Fino al 30 settembre 1999 i ruoli possono essere formati e resi
esecutivi secondo le disposizioni in vigore al 30 giugno 1999 (art. 36, comma
2-bis, D.Lgs. n. 46/1999). A tali ruoli e a quelli resi esecutivi antecedentemente al 1° luglio
1999 si applica la disciplina sulla consegna dei ruoli, cartella di pagamento,
modalità di versamento, quietanza e avviso di mora vigente prima delle
modifiche (artt. da 24 a 30 e 46, D.P.R. n. 602/1973). In deroga all’abrogazione del decreto istitutivo del Servizio di
riscossione dei tributi, su tali ruoli sono dovuti i compensi e gli interessi
semestrali di mora posti a carico del contribuente (art. 61, comma 6, D.P.R. n.
43/1988). Interessi per ritardata iscrizione a ruolo Un’altra modifica riguarda la decorrenza degli interessi che si
applicano, nella misura del 5 per cento annuo, sulle imposte o sulle maggiori
imposte dovute in base alla liquidazione
ed al controllo formale della dichiarazione o all'accertamento d'ufficio. Gli interessi decorrono non più dalla scadenza del termine di
presentazione della dichiarazione, ma dal giorno successivo a quello di scadenza
del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali
tali imposte sono iscritte (art. 20, D.P.R. n. 602/1973). Per quanto riguarda le
modalità di formazione dei ruoli e la consegna degli stessi al concessionario
si rinvia a quanto illustrato nella Circolare
interna n. 32/99 Iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali Le sanzioni e le somme aggiuntive, iscritte a ruolo con i contributi o
premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei
termini, sono, calcolate non più fino alla data di notifica della cartella di
pagamento ma fino a quella di consegna del ruolo al concessionario. Anche qui per quanto riguarda le
modalità di formazioni dei ruoli si rinvia a quanto in dicato nella Circolare
interna n. 32/99 Il decreto che ha integrato la disciplina sulla riscossione ha fornito,
tra l’altro, la definizione di riscossione spontanea e le modalità di
effettuazione della stessa (art. 32, D.Lgs. n. 46/1999). Rateazione Si considera riscossione spontanea a mezzo ruolo quella da effettuare,
nei casi previsti dalla legge:
Iscrizione a ruolo non derivante da inadempimento Nel caso di iscrizione a ruolo non derivante da inadempimento le
eventuali rate hanno cadenza bimestrale e i concessionari possono far precedere
la notifica della cartella di pagamento dall'invio, a mezzo lettera non
raccomandata, di una comunicazione di iscrizione a ruolo contenente gli elementi
da indicare nella cartella stessa. In ogni caso, essi pongono in riscossione il ruolo in modo che la prima
o unica rata di pagamento cada l'ultimo giorno del terzo mese successivo a
quello di consegna del ruolo. Ripartizione in rate su richiesta del contribuente Quando la somma da iscrivere a ruolo è ripartita in più rate su
richiesta del debitore, il concessionario provvede alla notifica della cartella
di pagamento entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di
consegna del ruolo. Intimazione
ad adempiere "tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese." In breve: Il decreto, in ottemperanza dell'art.2, coma 2 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 123, aggiorna il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione delle somme concesse in agevolazione alle imprese. A decorrere dal 1.8.1999 il nuovo tasso è pari al 4.76% Gazzetta
Ufficiale n. 226 del 25-09-1999
NOTA del Ministero delle
finanze 21.09.1999 "Decreto legislativo 28.9.1998, n. 360, modificato dall'art. 12 della legge 13.5.1999, n, 133 - Addizionale provinciale e comunale all'Irpef - modalità di versamento." In breve La nota del ministero delle finanze anticipa che è in
corso di predisposizione un decreto ministeriale con il quale vengono
stabilite le modalità di versamento delle addizionali provinciali e comunali
all'Irpef. Inoltre l'istruzione ricorda che attualmente i versamenti devono essere
effettuati in modo cumulativo utilizzando i codici tributo riassunti nella
seguente tabella.
Italia
oggi di mercoledì 22 settembre 1999, pag. 31 DISPOSIZIONI FISCALI VARIE II-DD - IRAP - SOCIETà DI COMODO - ASSISTENZA FISCALE - ASSEGNAZIONE AGEVOLATA ART. 29 l. 449/97 e art. 13 della L. 28/1999 "Risposte a quesiti in materia di imposte sui redditi, Irap, assegnazione agevolata dei beni ai soci e varie" In breve Il Ministero delle finanze ha fornito le risposte a quesiti formulati da
organi di stampa specializzati, dagli Uffici delle entrate e da altri soggetti
in materia di imposte sui redditi, IRAP, società di comodo, assistenza fiscale
e assegnazione agevolata di beni ai soci. Assegnazione e cessione di beni
agevolata ai soci Tra i tanti argomenti discussi in occasione dell'incontro organizzato
dal Il sole 24 ore (cfr. il numero del 25.6.1999) quello di maggior rilievo e
contingente è sicuramente relativo alle assegnazioni e cessioni agevolate dei
beni ai soci disposte dagli artt. 29 della L. 449/1997, e 13 della L. 28/1999.
Si ricorda infatti che la circolare del Ministero delle finanze 112/E del 1999
esplicativa delle norme appena citate, ha destato e sta destando tuttora non
pochi dubbi e perplessità. Nella circostanza, il Ministero delle finanze, in
alcuni casi ha confermato la posizione presa nella C.M. 112/E citata, in altri
ha fornito ulteriori precisazione che rendono più mite l'impatto negativo
dell'interpretazione ministeriale. Di seguito vengono messi in evidenza i
chiarimenti più importanti. 1. Subentro dell'erede nella qualità di socio anche per le
trasformazioni La C.M. 112/E, riguardo all'ambito soggettivo di applicazione
dell'agevolazione, ha chiarito che l'erede del socio, stante il noto principio
della continuità, può usufruire dell'agevolazione. Il Ministero chiarisce che
lo stesso discorso vale anche in caso di trasformazioni agevolate. Pertanto, nel
caso in cui all'atto dell'assegnazione la compagine sociale sia diversa rispetto
a quella presente al 30.9.1997 a causa del subentro di eredi di soci ormai
defunti, resta consentita la trasformazione agevolata. 2. Il credito d'imposta ex art. 14 Tuir a fronte dell'assegnazione
mediante distribuzione di utili nei soggetti Irpeg Seguendo l'interpretazione ministeriale fornita con la C.M. 112/E/1999,
nel caso di assegnazione di beni a fronte di annullamento di utili o riserve di
utili poste in essere da soggetti Irpeg, si veniva a creare una divergenza tra
l'ammontare del reddito riconosciuto quale dividendo in capo al socio e
l'ammontare di utile annullato per effetto dell'assegnazione. In conseguenza di
quanto appena ricordato nella Circolare interna sulle assegnazioni agevolate,
seguendo la logica della circolare del Ministero, si era indicato che il credito
d'imposta riconosciuto dalla società al socio doveva essere commisurato
all'utile annullato per effetto dell'assegnazione. In proposito il Ministero chiarisce, invece, che il credito d'imposta
deve essere riconosciuto sull'ammontare riconosciuto quale reddito in capo al
socio (valore normale del bene assegnato), nel limite della capienza nelle
imposte memorizzate nei canestri A e B della maggiorazione di conguaglio. Sebbene l'utile e le riserve di utile indicate in bilancio non siano
perfettamente espressive dell'ammontare delle imposte memorizzate nei canestri
(per le possibili contaminazioni fiscali) possono comunque rappresentarne
un'approssimazione. Pertanto, la capienza delle imposte memorizzate sul valore
normale dei beni assegnati è assicurata solamente se esistono complessivamente
utili e riserve di utili non annullati per effetto dell'assegnazione di
ammontare uguale al valore normale del bene assegnato. È appena il caso di chiarire che nel momento in cui la società decide
successivamente di distribuire le riserve di utile non assegnate, troverà i
canestri della maggiorazione di conguaglio vuoti, con conseguenti problemi di
doppia imposizione. In altre parole il chiarimento delle finanze non fa altro
che spostare in avanti il momento in cui si verifica la doppia imposizione dei
redditi sottoposti all'imposta sostitutiva. 3. Assegnazione tramite riduzione del capitale sociale nelle società di
persone Nelle ipotesi di assegnazione operata da società di persone nella
precedente circolare interna di commento alla circolare n. 112/E, si erano
espressi dubbi riguardo all'applicabilità per questa tipologia societaria
dell'interpretazione del Ministero fornita con la C.M. 112/E/1999 secondo cui la
differenza negativa tra valore normale dei beni assegnati e costo fiscalmente
riconosciuto della partecipazione annullata costituiva reddito diverso. Alla
precisa domanda, il Ministero delle finanze ha chiarito che nulla cambia per le
società di persone. Secondo il Ministero, infatti, il richiamo operato
dall'art. 6 del D.P.R. 42/1988 (Disposizioni correttive e di coordinamento, di
attuazione al D.P.R. 22.12.1986, n. 917) all'applicabilità dell'art. 44 del
Tuir è sufficiente per rendere applicabile l'interpretazione ministeriale sopra
ricordata a questa tipologia societaria. Secondo l'articolo da ultimo citato,
infatti, per la determinazione dell'ammontare delle somme sottoposte a
tassazione separata (art. 16, comma 1, lett. l) del Tuir) "valgono, in
quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 44 del Tuir". Pertanto, ad
esempio, in caso di liquidazione di una società di persone, la differenza
negativa tra costo di acquisto della partecipazione o della sottoscrizione delle
quote e valore normale del bene assegnato (comma 3 art. 44 del Tuir) costituisce
reddito sottoposto a tassazione separata ai sensi della lett. l) dell'art. 16
dello stesso testo unico. È appena il caso di specificare che la tassazione separata connessa al
riferimento all'art. 44 del Tuir è prevista al fine di evitare che redditi
d'impresa, concretizzati nelle plusvalenze latenti nei beni assegnati, sfuggano
a tassazione in occasione di assegnazioni effettuati a seguito di recesso,
esclusione, riduzione di capitale sociale o liquidazione della società. Tuttavia è bene ricordare che:
Si ricorda che sebbene non sia stata formalizzata con una risposta
scritta, nel Forum il Ministero ha chiarito che il valore della partecipazione
da confrontare al valore normale dei beni assegnati può essere adeguato al
21.1.1991 ovvero al 1.7.1998, dando riscontro a quanto anticipato con la C.I. (cfr.
Roberto Lugano, "Sulle assegnazioni il fisco non molla", in Il Sole 24
ore del 25.6.1999, pag. 23). 4. Rettifica dell'Iva detratta
sulle assegnazioni di beni acquistati o prodotti dopo il 1° gennaio 1998 Il Ministero chiarisce che la rettifica dell'Iva detratta sugli acquisti
o sui beni utilizzati per la produzione del bene assegnato è necessaria
solamente per i beni realizzati o prodotti dopo il 1° gennaio 1998, secondo
quanto indicato dall'art. 11 del D.Lgs. 313/1997. Precisazioni
in materia di IRAP Principio di correlazione anche con componenti di reddito relativo a
periodi d'imposta precedenti all'entrata in vigore dell'IRAP In materia di imposta regionale sulle attività produttive, il Ministero delle finanze ha precisato che la norma secondo cui, nella determinazione dell’imponibile IRAP, concorrono anche le voci straordinarie se correlate a componenti positivi e negativi rilevanti ai fini del valore della produzione di periodi di imposta precedenti o successivi, si applica anche con riferimento a quei componenti non rilevanti ai fini IRAP che sono correlati a componenti rilevanti, anche se relativi a periodi di imposta precedenti all’entrata in vigore del tributo regionale (art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 446/1997, modificato dal D.Lgs. n. 176/1999). Prestiti di personale equiparati
al personale comandato La disposizione contenuta nell'art.11, comma 1.bis del D.Lgs n. 446/97
dispone che in caso di prestiti di personale al fine di determinare la corretta
base imponibile IRAP delle due società:
La circolare chiarisce che tale comportamento deve essere tenuto anche
nei casi di personale comandato e non ufficialmente distaccato. Indicazione nella dichiarazione
IRAP delle componenti relative a resi e abbuoni Nel paragrafo 2.4 la circolare chiarisce l'esposizione del nuovo
principio di correlazione nella dichiarazione IRAP, quadro IQ del modello
UNICO-99. In particolare viene detto che nel caso ad esempio di resi o abbuoni
che, secondo le regole civilistiche, devono essere imputate ai componenti
straordinari di reddito, è necessario rettificare le voci dei ricavi per la
vendita di prodotti ovvero dei costi per l'acquisto di materie prime indicando
tali importi nella colonna 1 del quadro della dichiarazione mentre le relative
rettifiche per i resi o abbuoni nelle colonne 3 o 4 (variazioni in diminuzione o
in aumento). IRAP e cooperative Per le società cooperative viene chiarito che, per effetto dell’l’indeducibilità dell’IRAP dalle imposte sui redditi, la variazione in aumento provocata dall’IRAP deve scontare l’IRPEG nei modi ordinari. L’imposta è, infatti, assimilabile alle imposte sui redditi solo per quanto concerne la collocazione alla voce E22 del conto economico. Holding di partecipazione due quadri ma imponibile UNICO Il Ministro ricorda che le Holding di partecipazione determinano la base imponibile IRAP, in forma duale. Determinano infatti una prima base imponibile secondo le disposizioni dell'art.5, comma 1 previste per le imprese industriali e compilando un successivo quadro della dichiarazione IRAP aggiungono alla base imponibile cosi determinata la somma algebrica dei proventi e oneri di natura finanziaria. Da come gira il modello si vengono a determinare due basi imponibili e due debiti IRAP distinti. Il Ministero delle finanze ha chiarito che nel caso in cui in una sezione si determina un debito IRAP mentre nella seconda si evidenzia un credito i due sono compensabili tra loro. IRAP e rimborsi della tassa sulle società Sempre in materia di IRAP, l’eventuale rimborso della c.d. tassa sulle società costituisce una componente positiva correlata a voci di conto economico rilevanti ai fini IRAP. Pertanto, la sopravvenienza deve essere assoggettata a tassazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. Deducibilità IRAP
delle di utili dell'associato in partecipazione La circolare in commento chiarisce che nel caso i cui l'associato in
partecipazione è a sua volta imprenditore l'associate può dedurre ai fini
dell'IRAP la quota di utile ad esso spettante. Infatti in questo caso lo stesso
importo entrerà nella base imponibile IRAP dell'associato. Caso diverso si ha
quando l'associato è un lavoratore autonomo indicato dall'art.49, comma 2 lett.
c) del TUIR. Infatti in questo cao la deducibilità non è ammessa secondo
quanto indicato dall'art.11, comma 1 lett. c) del D.Lgs 446/97. Il ministero ha di fatto chiarito che, l'ideducibilità prevista per
tali quote di utile si ha solamente nei casi in cui il soggetto al quale vengono
riconosciute non è un soggetto che rientra nell'ambito di applicazione del
tributo. Chiarimenti
di varia natura Assistenza fiscale In materia di assistenza fiscale, se la cessazione del rapporto di
lavoro avviene prima di luglio e il contribuente ha un credito IRPEF per il 1998
e un saldo di addizionale regionale all’IRPEF da pagare non si applicano le
nuove regole della compensazione, ma si continua a operare come nel passato.
Pertanto, nonostante la cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto
d’imposta rimborserà a luglio il credito IRPEF e il dipendente verserà il
debito dell’addizionale nei termini previsti per il modello Unico. Capital gain Ai fini del regime transitorio del capital gain, le perizie devono
essere asseverate entro il termine massimo della data di presentazione prevista
per ciascuna tipologia di dichiarazione dei redditi. Fondi pensione Il tetto di deduzione del 6 per cento del reddito di lavoro autonomo e
nel limite massimo di cinque milioni previsto per i contributi versati ai fondi
pensione da parte dei lavoratori autonomi deve essere inteso per singolo socio o
per singolo associato, poiché la posizione assicurativa che si va ad alimentare
è riferita al singolo soggetto. Non esiste nella legislazione, infatti, un
tetto riferito alla società di persone nel suo complesso né all’intero
studio associato. Acquisto prima casa Il credito d’imposta per l’acquisto della prima casa è collocato
tra le detrazioni e può essere beneficiato solo fino alla capienza
dell’imposta netta. Secondo il Ministero è, comunque, possibile utilizzare il
credito d’imposta in compensazione di altri versamenti. Tuttavia, se
l’imposta risultante a debito dalla dichiarazione ancora non è sufficiente a
consumare l’intero credito, nel rigo RN 13 deve essere indicata solo la parte
di esso che si utilizza in diminuzione in quella circostanza; la parte ancora
rimanente potrà continuare a essere utilizzata nei versamenti successivi, fino
alla completa estinzione del credito. Società di comodo L’autocertificazione disciplinata dalla legge Bassanini può essere
utilizzata per attestare la sussistenza dei requisiti di operatività della
società. Compensazione dell’eccedenza di versamento Sono state fornite le indicazioni per chiedere il rimborso e/o la
compensazione dell’eccedenza di versamento IRPEG, qualora il contribuente
abbia effettuato un versamento del saldo delle imposte in misura maggiore
rispetto a quella dovuta. In sostanza viene ripetuto quanto precedente affermato
dall'amministrazione finanziaria con la R.M. n. 119/E del 20.7.1999.
Puntualmente commentata con la
Novità
del 2 agosto 1999 Compensazione tra
credito IRPEG ed imposta sostitutiva da D.Lgs 358/97. L'art.2 del D.Lgs n. 358/97 consente di compensare in modo verticale il
credito IRPEG maturato dalla società nell'anno precedente con l'imposta
sostitutiva emergente dall'applicazione del D,Lgs 358/97. In passato nel Modello 760-98 per indicare che si era usufruito dei
questa possibilità l'importo compensato si indicava nel rigo RG40. Nel nuovo
modello di dichiarazione UNICO-99 società di capitali, in considerazione
dell'eliminazione dell'ILOR, tale rigo è stato soppresso. La circolare chiarisce che tale forma di compensazione interna deve
essere indicata nel seguente modo: "l'eccedenza "propria" di IRPEG può essere portata in compensazione dell'imposta sostitutiva nel quadro RH del modello Unico 99 utilizzando il rigo RH10 relativo alle eccedenze acquistate ai sensi dell'articolo 43-ter, del D.P.R. 602 del 1973. In tal caso, pertanto, l'importo dell'eccedenza "propria" (risultante dal rigo RG28 nel quadro RG del modello Unico 99) che si intende far valere in compensazione dell'imposta sostitutiva va indicato nel rigo RH in aggiunta all'importo delle eccedenze acquistate eventualmente impiegate nella medesima compensazione. Mod. 770 Le imprese sostituti di imposta che trasmettono le proprie dichiarazioni
tramite una società del gruppo possono consegnare il Mod. 770/99 redatto su
modulo cartaceo alla società incaricata della trasmissione telematica entro il
30 settembre. Trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni I soggetti abilitati
alla trasmissione telematica possono predisporre le proprie dichiarazioni entro
il termine fissato per la trasmissione telematica delle stesse. Il
sole 24 ore di mercoledì 22 e giovedì 23 settembre 1999 Italia
oggi di mercoledì 22 e giovedì 23 settembre 1999 "Modalità di compilazione del quadro SI del modello 770/99" In breve: La circolare chiarisce le modalità di compilazione del quadro SI del modello 770-99 relativo all'indicazione delle ritenute applicate sugli utili corrisposti dai soggetti IRPEG. In particolare viene analizzato il caso della distribuzione di utili deliberati prima del 30.6.1998 (data di entrata in vigore del D.Lgs n. 461/99 di riforma del Capital Gain).Si ricorda brevemente che, prima delle modifiche apportate dall'art.12 del D.Lgs 461/97 all'art.27 del D.P.R. 600/1973 gli utili soggiacevano all'aliquota del 10% a titolo d'acconto al momento della delibera di approvazione dei dividendi. Gli azionisti potevano richiedere che venisse applicata loro la ritenuta a titolo d'imposta del 12,5% ovvero del 32,4% nel caso di persone fisiche non residenti (o società esenti da IRPEG) con diritto di rimborso. Nel modello veniva quindi da prima evidenziata l'aliquota del 10%, effettuata all'atto della delibera, e poi nel casi visti prima le eventuali maggiorazioni di ritenuta effettuate all'atto della distribuzione del 2,5% e 22,4%. La circolare chiarisce che le
aliquote del 2,5% e 22,4% indicate nel modello sono solamente a titolo
esemplificativo in quanto più usuali, nulla vieta che nei righi in bianco (da
SI12 a SI14) vengano indicate aliquote superiori a queste ovvero la sola
aliquota applicata in considerazione delle nuove aliquote previste dall'art.27
del D.P.R. 600/1973. [1] Inoltre il ministero detta una particolare modalità di compilazione del
quadro SI volta a separare l'indicazione degli utili erogati nel 1998 ma
deliberati prima del 30.6.1998:
Utili sottoposti alla ritenuta a titolo d'imposta Per dare evidenza agli utili deliberati prima del 30.6.1998, distribuiti
nel corso del dello stesso anno si dovrà indicare nel quadro SI:
Utili sottoposti alla ritenuta a titolo d'acconto Il ministero chiarisce poi che, che la ritenuta d'acconto del 10%, nel caso di distribuzione
effettuata nel corso del 1998, di dividendi deliberati prima del 30.6.1998, dovrà
essere separatamente indicata in uno dei righi da SI12 a SI14 indicando in
colonna 2 "10%" e in colonna 3 "A" (per indicare che si
tratta di ritenuta a titolo d'acconto). Il ministero si rende conto che in alcuni casi tale indicazione
costituisce una duplicazione dei dati indicati nella successiva sezione dedicata
alle "Ritenute effettuate per gli utili deliberati fino al 30.6.1998"
(righi SI17 e SI18). I sostituti che lo riterranno più agevole possono in alternativa a
quanto indicato nelle righe che precedono, utilizzare i righi in bianco del
modello (righi da SI12 a SI14) indicando:
Il
sole 24 ore di sabato 25 settembre 1999, pag. 19 Italia
oggi di sabato 25 settembre 1999. Pag. 28 [1] Infatti per gli utili distribuiti dopo il 1.7-1999 la ritenuta del 10% non è più dovuta mentre sono dovute ritenute del 12,5% ovvero del 27%. [2] Si tratta in sostanza di ritenute operate su dividendi erogati a persona fisica che non abbia esercitato l'opzione per l'applicazione dell'aliquota del 12,5% secondo le vecchie regole. |
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