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DIPARTIMENTO Entrate
Alle Direzioni Regionali delle Entrate
Alle Sezioni Staccate delle Direzioni
Regionali delle Entrate
Agli Uffici delle Entrate
All'Ufficio del Registro Concessioni Governative
di Roma
Alle Direzioni Centrali del Dipartimento delle
Entrate
Al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica - Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato
Generale per le Politiche di Bilancio
All'Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero delle Finanze
Alla Banca d'Italia - Servizio Rapporti con il
Tesoro - Servizio Sistema dei Pagamenti
All'Associazione Bancaria Italiana
Alla So.Ge.I.
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1. Premessa
L'art. 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha previsto il rimborso
della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle
imprese, fissando anche una procedura particolare per l'esecuzione dei
rimborsi stessi.
Con la presente circolare si disciplina la fase relativa al pagamento dei
rimborsi per i quali si sono concluse le operazioni di liquidazione delle
istanze, secondo le disposizioni contenute nella circolare n. 106/E, dell'11
maggio 1999.
2. Formazione degli elenchi di rimborso
Il Centro Informativo del Dipartimento delle Entrate, sulla base dei dati
emersi dalla validazione delle istanze curata dagli uffici, forma gli archivi
magnetici centralizzati necessari allo svolgimento della procedura e cura la
formazione degli elenchi di rimborso distinti per ufficio finanziario
competente, per modalita' di pagamento del rimborso e per mese di formazione
degli elenchi stessi.
Al riguardo si precisa che i rimborsi per i quali sono state indicate
correttamente le coordinate bancarie da parte del contribuente, mediante il
modello allegato alla circolare di cui in premessa, sono estinti tramite
accreditamento in conto corrente bancario, mentre i rimborsi per i quali non
e' stata presentata la richiesta di accreditamento in conto corrente bancario,
e quelli per i quali il codice ABI e/o il CAB risultano inesistenti, vengono
pagati mediante vaglia cambiario.
Conseguentemente i dati dei rimborsi, l'elenco in cui e' inserito
ciascun rimborso, nonche' i dati riepilogativi di ciascun elenco vengono
riportati su supporti magnetici distinti per modalita' di pagamento ed inviati
alla Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato - Sezione
di Roma - Tuscolano; gli stessi supporti recano anche l'indicazione della data
entro la quale, in relazione agli interessi calcolati, devono essere formati
gli ordinativi collettivi di pagamento.
Entro trenta giorni dalla ricezione dei supporti magnetici la Banca
d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma -
Tuscolano provvede alla redazione degli elenchi dei rimborsi, distintamente
per le partite da rimborsare mediante accreditamento in conto corrente
bancario e per le partite da rimborsare mediante vaglia cambiario, nonche' ai
relativi prospetti riepilogativi degli elenchi.
Ciascun elenco deve essere corredato da un frontespizio sul quale sono
riportati il numero identificativo dell'elenco, l'ufficio finanziario
competente, l'indicazione della tassa in oggetto, la data entro la quale,
in relazione agli interessi calcolati, deve essere formato l'ordinativo
collettivo di pagamento, il riepilogo degli importi da rimborsare e degli
interessi da corrispondere, nonche' il numero delle partite comprese
nell'elenco.
Gli elenchi cosi' redatti sono trasmessi dalla Banca d'Italia al
Centro Informativo del Dipartimento delle Entrate.
3. Formazione degli ordinativi collettivi di pagamento
In base ai prospetti riepilogativi degli elenchi di rimborso, il Centro
Informativo cura la predisposizione degli ordinativi collettivi di pagamento
distintamente per i rimborsi da estinguere tramite vaglia cambiario e per
quelli da estinguere tramite accreditamento in conto corrente bancario sulla
base dell'apposito decreto ministeriale che sara' emanato dalla competente
Direzione Centrale per i Servizi Generali, il Personale e l'Organizzazione, al
fine di disporre l'impegno della spesa relativa ai rimborsi di cui trattasi e
autorizzare l'emissione dei relativi titoli.
L'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero delle Finanze,
ricevuti il decreto e gli ordinativi collettivi di pagamento, effettua i
controlli di competenza e trasmette gli ordinativi collettivi di pagamento
alla Banca d'Italia.
4. Stampa ed invio dei vaglia cambiari
La Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato -
Sezione di Roma-Tuscolano, procede all'estinzione degli ordinativi ricevuti
mediante commutazione degli stessi in vaglia cambiari non trasferibili. A tal
fine provvede ad effettuare la quadratura tra l'importo degli ordinativi
collettivi di pagamento e gli importi che risultano registrati sui supporti
magnetici ricevuti dal Centro Informativo. Procede quindi all'invio, a
quest'ultimo, di appositi supporti magnetici sui quali, a fronte di ciascun
rimborso, e' riportato il numero del relativo vaglia. Il Centro Informativo,
verificata l'esattezza dei dati dei rimborsi riportati su detti supporti,
sulla base degli archivi magnetici centralizzati in suo possesso, comunica
agli uffici finanziari lo stato di lavorazione dei rimborsi stessi, unitamente
ai relativi numeri di vaglia.
Alla spedizione dei vaglia provvede direttamente la Sezione della Banca
d'Italia di Roma-Tuscolano entro sei mesi dalla data di emissione degli
ordinativi collettivi di pagamento, accludendo nella stessa busta un modulo
che riporta, oltre alla denominazione e all'indirizzo del beneficiario,
l'indicazione della causale del rimborso con riferimento ai periodi d'imposta
per il quale viene eseguito, il numero identificativo dell'elenco nel quale il
rimborso risulta incluso e i dettagli degli importi dei vaglia. I vaglia
cambiari per qualsiasi causa non recapitati, e restituiti dal servizio postale
alla Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato - Sezione
di Roma-Tuscolano, sono estinti d'ufficio e il controvalore e' riversato al
capo VII sul capitolo 3305 dello stato di previsione dell'entrata dello Stato.
Le distinte relative a tali versamenti non sono soggette al visto della
ragioneria provinciale dello Stato; le relative quietanze cumulative sono
trasmesse, unitamente a liste contenenti gli estremi dei vaglia non recapitati
in corrispondenza di ciascun elenco di rimborso, al Centro informativo del
dipartimento delle entrate. Mensilmente la Banca d'Italia trasmette al Centro
Informativo appositi supporti magnetici su cui e' riportata la situazione
inerente a tutti i vaglia in circolazione. Le specifiche tecniche di fornitura
sono concordate direttamente tra Banca d'Italia e Centro Informativo.
Il Centro Informativo del Dipartimento delle Entrate, sulla base delle
informazioni ricevute, comunica agli uffici finanziari competenti gli estremi
dei vaglia cambiari non recapitati, onde consentire il pagamento con procedura
manuale dei relativi rimborsi.
5. Accreditamento in conto corrente bancario
La Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato -
Sezione di Roma-Tuscolano, procede all'estinzione degli ordinativi di
pagamento in conto corrente ricevuti mediante accreditamento in conti correnti
accentrati presso la Banca d'Italia a favore delle banche.
Entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione degli
ordinativi diretti, la predetta sezione provvede ad effettuare la quadratura
tra l'importo risultante dall'ordinativo di pagamento e gli importi che
risultano registrati sui supporti magnetici ricevuti dal Centro Informativo e
trasmette i supporti stessi all'apposita societa'' di servizio, la quale cura
la trasmissione delle relative informazioni al sistema bancario avvalendosi di
una specifica procedura. Il decimo giorno lavorativo successivo alla ricezione
degli ordinativi, la sezione di tesoreria di Roma-Tuscolano provvede
all'estinzione degli stessi ed al riconoscimento degli importi spettanti alle
banche sui rispettivi conti accentrati. Il quinto giorno lavorativo successivo
a quello di riconoscimento delle somme da parte della Banca d'Italia, le
banche, sulla base delle informazioni ricevute dalla societa'' di servizio
sopra menzionata e delle proprie evidenze, effettuano l'accreditamento dei
rimborsi nei conti correnti dei beneficiari.
Le banche comunicano l'avvenuto accredito al contribuente sull'estratto
conto, con l'indicazione della causale del rimborso, delle somme accreditate
distintamente per rimborso ed interessi, nonche' della relativa annualita'.
Le somme non accreditate nei conti correnti dei beneficiari per
cessazione del rapporto di conto o per qualsiasi altro motivo vanno trattenute
dalle banche - per un periodo di sessanta giorni decorrenti dalla data di
scadenza prevista per l'accreditamento a favore delle banche - presso la
medesima filiale indicata dal contribuente. Decorso infruttuosamente il
termine di cui sopra, la direzione generale della banca deve riversare le
somme non corrisposte agli interessati presso la sezione di tesoreria
territorialmente competente, chiedendo l'emissione di una quietanza
d'entrata mod. 121-T con l'imputazione al capo VII, cap. 3305 dello stato di
previsione dell'entrata dello Stato. La sezione di tesoreria rilascia
l'originale e l'estratto delle quietanze in parola alla banca versante.
Quest'ultima trasmette con periodicita' non superiore a trenta giorni al
Centro Informativo del Dipartimento delle Entrate l'estratto della quietanza
rilasciata dalla Tesoreria, una nota riepilogativa contenente il codice
fiscale e la denominazione del beneficiario, il tipo di rimborso, il capitale,
gli interessi e l'annualita' relativa. Il Centro Informativo del Dipartimento
delle Entrate, sulla base delle informazioni ricevute, comunica agli uffici
finanziari competenti gli estremi degli accreditamenti in conto corrente
bancario non andati a buon fine, onde consentire il pagamento con procedura
manuale dei relativi rimborsi.
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