Roma, in data 23.09.99

DIPARTIMENTO Entrate
Circolare n.192


 

                              Alle Direzioni Regionali delle Entrate          
                              Alle Sezioni Staccate delle Direzioni           
                              Regionali delle Entrate                         
                              Agli Uffici delle Entrate                       
                              All'Ufficio del Registro Concessioni Governative
                              di Roma                                         
                              Alle Direzioni Centrali del Dipartimento delle  
                              Entrate                                         
                              Al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della   
                              Programmazione Economica -  Dipartimento della  
                              Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato   
                              Generale per le Politiche di Bilancio           
                              All'Ufficio Centrale del Bilancio presso il     
                              Ministero delle Finanze                         
                              Alla Banca d'Italia - Servizio Rapporti con il  
                              Tesoro -  Servizio Sistema dei Pagamenti        
                              All'Associazione Bancaria Italiana              
                              Alla So.Ge.I.       
                            
                  ----------------------------------------                    
1.      Premessa                                                              
     L'art. 11   della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha previsto il rimborso
della tassa  sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle
imprese, fissando    anche    una   procedura particolare per l'esecuzione dei
rimborsi stessi.                                                              
     Con la presente circolare si disciplina la fase relativa al pagamento dei
rimborsi per   i   quali  si sono concluse le operazioni di liquidazione delle
istanze, secondo  le disposizioni contenute nella circolare n. 106/E,  dell'11
maggio 1999.                                                                  
2.      Formazione degli elenchi di rimborso                                  
     Il Centro Informativo del Dipartimento delle Entrate, sulla base dei dati
emersi dalla validazione delle istanze curata dagli uffici,  forma gli archivi
magnetici centralizzati   necessari allo svolgimento della procedura e cura la
formazione degli    elenchi    di    rimborso distinti per ufficio finanziario
competente, per  modalita' di pagamento del rimborso e per  mese di formazione
degli elenchi stessi.                                                         
     Al riguardo   si   precisa che i rimborsi per i quali sono state indicate
correttamente le   coordinate  bancarie da parte del contribuente, mediante il
modello allegato   alla   circolare   di cui in premessa, sono estinti tramite
accreditamento  in  conto corrente bancario, mentre i rimborsi per i quali non
e' stata presentata la richiesta di accreditamento in conto corrente bancario,
e quelli   per i quali il codice ABI e/o il CAB risultano inesistenti, vengono
pagati mediante vaglia cambiario.                                             
     Conseguentemente i   dati   dei   rimborsi,   l'elenco in cui e' inserito
ciascun rimborso,   nonche'   i   dati riepilogativi di ciascun elenco vengono
riportati su supporti magnetici distinti per modalita' di pagamento ed inviati
alla Banca  d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato - Sezione
di Roma - Tuscolano; gli stessi supporti recano anche l'indicazione della data
entro la   quale, in relazione agli interessi calcolati, devono essere formati
gli ordinativi collettivi di pagamento.                                       
     Entro trenta   giorni   dalla   ricezione dei supporti magnetici la Banca
d'Italia -   Servizio di tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma -
Tuscolano provvede   alla  redazione degli elenchi dei rimborsi, distintamente
per le   partite   da   rimborsare   mediante accreditamento in conto corrente
bancario e  per le partite da rimborsare mediante vaglia cambiario, nonche' ai
relativi prospetti riepilogativi degli elenchi.                               
     Ciascun elenco   deve  essere corredato da un frontespizio sul quale sono
riportati il    numero    identificativo    dell'elenco, l'ufficio finanziario
competente, l'indicazione   della  tassa in oggetto, la data  entro  la quale,
in  relazione   agli   interessi   calcolati, deve essere formato l'ordinativo
collettivo di   pagamento,    il riepilogo degli importi da rimborsare e degli
interessi da    corrispondere,    nonche'    il  numero delle partite comprese
nell'elenco.                                                                  
     Gli elenchi    cosi'    redatti    sono trasmessi dalla Banca d'Italia al
Centro Informativo del Dipartimento delle Entrate.                            
3.      Formazione degli ordinativi collettivi di pagamento                   
     In base   ai prospetti riepilogativi degli elenchi di rimborso, il Centro
Informativo cura   la predisposizione degli ordinativi collettivi di pagamento
distintamente per   i   rimborsi  da estinguere tramite vaglia cambiario e per
quelli da   estinguere tramite accreditamento in conto corrente bancario sulla
base dell'apposito   decreto  ministeriale che sara' emanato dalla  competente
Direzione Centrale per i Servizi Generali, il Personale e l'Organizzazione, al
fine di  disporre l'impegno della spesa relativa ai rimborsi di cui trattasi e
autorizzare l'emissione dei relativi titoli.                                  
     L'Ufficio Centrale   del   Bilancio   presso  il Ministero delle Finanze,
ricevuti il   decreto   e   gli ordinativi collettivi di pagamento, effettua i
controlli di   competenza   e trasmette gli ordinativi collettivi di pagamento
alla Banca d'Italia.                                                          
4.      Stampa ed invio dei vaglia cambiari                                   
     La Banca   d'Italia   -   Servizio di tesoreria provinciale dello Stato -
Sezione di   Roma-Tuscolano,  procede all'estinzione degli ordinativi ricevuti
mediante commutazione  degli stessi in vaglia cambiari non trasferibili. A tal
fine provvede   ad   effettuare   la quadratura tra l'importo degli ordinativi
collettivi di   pagamento  e gli importi che risultano registrati sui supporti
magnetici ricevuti    dal    Centro   Informativo. Procede quindi all'invio, a
quest'ultimo, di   appositi  supporti magnetici sui quali, a fronte di ciascun
rimborso, e'   riportato il numero del relativo vaglia. Il Centro Informativo,
verificata l'esattezza   dei   dati  dei rimborsi riportati su detti supporti,
sulla base   degli   archivi magnetici centralizzati in suo possesso, comunica
agli uffici finanziari lo stato di lavorazione dei rimborsi stessi, unitamente
ai relativi numeri di vaglia.                                                 
     Alla spedizione   dei vaglia provvede direttamente la Sezione della Banca
d'Italia di   Roma-Tuscolano   entro   sei  mesi dalla data di emissione degli
ordinativi collettivi   di  pagamento, accludendo nella stessa busta un modulo
che riporta,   oltre   alla   denominazione  e all'indirizzo del beneficiario,
l'indicazione della  causale del rimborso con riferimento ai periodi d'imposta
per il quale viene eseguito, il numero identificativo dell'elenco nel quale il
rimborso risulta   incluso   e   i dettagli degli importi dei vaglia. I vaglia
cambiari per qualsiasi causa non recapitati, e restituiti dal servizio postale
alla Banca  d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato - Sezione
di Roma-Tuscolano,   sono  estinti d'ufficio e il controvalore e' riversato al
capo VII sul capitolo 3305 dello stato di previsione dell'entrata dello Stato.
Le distinte   relative   a   tali  versamenti non sono soggette al visto della
ragioneria provinciale   dello   Stato;  le relative quietanze cumulative sono
trasmesse, unitamente a liste contenenti gli estremi dei vaglia non recapitati
in corrispondenza   di   ciascun elenco di rimborso, al Centro informativo del
dipartimento delle  entrate. Mensilmente la Banca d'Italia trasmette al Centro
Informativo appositi   supporti   magnetici  su cui e' riportata la situazione
inerente a tutti i vaglia in circolazione. Le specifiche tecniche di fornitura
sono concordate direttamente tra Banca d'Italia e Centro Informativo.         
     Il Centro   Informativo  del Dipartimento delle Entrate, sulla base delle
informazioni ricevute,  comunica agli uffici finanziari competenti gli estremi
dei vaglia cambiari non recapitati, onde consentire il pagamento con procedura
manuale dei relativi rimborsi.                                                
5.      Accreditamento in conto corrente bancario                             
     La Banca   d'Italia   -   Servizio di tesoreria provinciale dello Stato -
Sezione di    Roma-Tuscolano,    procede    all'estinzione degli ordinativi di
pagamento in conto corrente ricevuti mediante accreditamento in conti correnti
accentrati presso la Banca d'Italia a favore delle banche.                    
     Entro il   terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione degli
ordinativi diretti,   la predetta sezione provvede ad effettuare la quadratura
tra l'importo   risultante   dall'ordinativo   di  pagamento e gli importi che
risultano registrati  sui supporti magnetici ricevuti dal Centro Informativo e
trasmette i  supporti stessi all'apposita societa'' di servizio, la quale cura
la trasmissione delle relative informazioni al sistema bancario avvalendosi di
una specifica procedura. Il decimo giorno lavorativo successivo alla ricezione
degli ordinativi,    la    sezione    di  tesoreria di Roma-Tuscolano provvede
all'estinzione degli  stessi ed al riconoscimento degli importi spettanti alle
banche sui rispettivi conti accentrati. Il quinto giorno lavorativo successivo
a quello   di   riconoscimento   delle somme da parte della Banca d'Italia, le
banche, sulla   base   delle informazioni ricevute dalla societa'' di servizio
sopra menzionata   e   delle proprie evidenze, effettuano l'accreditamento dei
rimborsi nei conti correnti dei beneficiari.                                  
     Le banche   comunicano l'avvenuto accredito al contribuente sull'estratto
conto, con   l'indicazione della causale del rimborso, delle somme accreditate
distintamente per rimborso  ed  interessi, nonche' della relativa annualita'. 
     Le somme    non    accreditate    nei  conti correnti dei beneficiari per
cessazione del rapporto di conto o per qualsiasi altro motivo vanno trattenute
dalle banche   -   per  un periodo di sessanta giorni decorrenti dalla data di
scadenza prevista   per   l'accreditamento   a favore delle banche - presso la
medesima filiale    indicata    dal  contribuente. Decorso infruttuosamente il
termine di   cui   sopra,  la direzione generale della banca deve riversare le
somme non    corrisposte    agli    interessati presso la sezione di tesoreria
territorialmente competente,    chiedendo       l'emissione   di una quietanza
d'entrata mod.   121-T con l'imputazione al capo VII, cap. 3305 dello stato di
previsione dell'entrata    dello    Stato.    La sezione di tesoreria rilascia
l'originale e l'estratto delle quietanze in parola alla banca versante.       
Quest'ultima trasmette   con   periodicita'   non superiore a trenta giorni al
Centro Informativo   del Dipartimento delle Entrate l'estratto della quietanza
rilasciata dalla   Tesoreria,   una   nota  riepilogativa contenente il codice
fiscale e la denominazione del beneficiario, il tipo di rimborso, il capitale,
gli interessi  e l'annualita' relativa. Il Centro Informativo del Dipartimento
delle Entrate,   sulla  base delle informazioni ricevute, comunica agli uffici
finanziari competenti   gli   estremi   degli accreditamenti in conto corrente
bancario non   andati  a buon fine, onde consentire il pagamento con procedura
manuale dei relativi rimborsi.                                                

 
 
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Copyright © 1999 Claudio Carpentieri
Aggiornato il: 27 novembre 1999