Roma, in data 14.10.99

DIPARTIMENTO Entrate
Circolare n.202


 

                                Alle Direzioni Regionali delle Entrate        
                                agli Uffici delle Entrate                     
                                agli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette
                                agli Uffici  I.V.A.                           
                                agli Uffici del Registro                      
        e, per conoscenza,      all'Avvocatura Generale dello Stato           
                                alle Avvocature Distrettuali dello Stato      
                                al Servizio Consultivo e Ispettivo Tributario 
                                alle Direzioni Centrali del Dipartimento delle
                                Entrate                                       
                -------------------------------------                         
        Con sentenza   n.   670 del 22 gennaio 1997, la Corte di Cassazione ha
confermato l'orientamento  espresso con la precedente decisione n. 5020 dell'8
maggio 1995,   secondo cui in sede di ammissione al passivo del fallimento non
spetta il privilegio sugli interessi prodotti da crediti di imposta, ancorche'
maturati prima della instaurazione della procedura concorsuale.               
        Il succedersi   di   due   decisioni   conformi nel corso di due anni,
considerato anche il richiamo in esse contenuto alla sentenza n. 1670/82 delle
Sezioni Unite - che si era pronunciata in modo analogo, seppure in relazione a
crediti insinuati   nel   procedimento di liquidazione coatta amministrativa -
nonche' alle decisioni della Corte Costituzionale nn. 350 del 28 luglio 1993 e
195 del 19 maggio 1994, induce a ritenere che l'orientamento giurisprudenziale
della Suprema    Corte    sull'argomento   in questione si sia definitivamente
consolidato.                                                                  
        L'Avvocatura Generale   dello   Stato,  pertanto, con consultazione n.
74746 del   29   maggio 1997, ha reso noto che non ritiene opportuno coltivare
ulteriormente i numerosi giudizi pendenti, nei quali l'Amministrazione insiste
nel sostenere    la    spettanza    del privilegio sugli interessi in oggetto,
evidenziando che   sulla   questione  si e' conformemente pronunciato anche il
Comitato Consultivo.                                                          
        La questione  della collocabilita' in via privilegiata o chirografaria
degli interessi    sui    crediti    di imposta inerenti al periodo successivo
all'apertura del   fallimento e delle altre procedure concorsuali disciplinata
dagli artt.   54,  comma 3, e 55, comma 1, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n.
267 (Legge   Fallimentare),   era   stata affrontata dalla soppressa Direzione
Generale del   Contenzioso la quale, con la Circolare n. 2 del 12 giugno 1986,
aderendo ad un parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato (consultiva n.
41091 del 19 novembre 1985), aveva disposto che gli interessi maturati dopo la
sentenza dichiarativa   di   fallimento non erano assistiti dal privilegio che
assiste invece   il   credito   tributario  cui si riferiscono, fermo restando
l'onere della   relativa   insinuazione.   Tali interessi, quindi, erano stati
inizialmente ritenuti assimilati ai crediti chirografari.                     
        Con successiva   Circolare   n.   14   del 2 dicembre 1988 la predetta
Direzione Generale,  in conformita' alla consultiva n. 36896 del 5 luglio 1988
aveva precisato,   comunque,   che   gli  Uffici avrebbero dovuto continuare a
richiedere nelle   procedure concorsuali - al di la' dei possibili conseguenti
comportamenti degli   organi   di giustizia - la collocazione privilegiata dei
crediti per  interessi maturati "successivamente" all'apertura delle procedure
medesime, alla luce di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza
n. 300 del 1986 e con ordinanza n. 584 del 1987.                              
        A quest'ultima   sentenza,   infatti,   era stato attribuito valore di
massima in quanto valutava la disciplina risultante dal combinato disposto dei
predetti artt. 55, comma 1, e 54, comma 3, della Legge Fallimentare, ritenendo
in contrasto   con   l'art. 3 della Costituzione il rinvio effettuato all'art.
2788 del c.c. (relativo alla prelazione per gli interessi su crediti garantiti
da pegno)   e   all'art.   2855 (relativo alla prelazione per gli interessi su
crediti garantiti   da   ipoteca)   ma  non anche all'art. 2749 (relativo alla
prelazione per gli interessi su crediti assistiti da privilegio).             
        Alla luce  delle piu' recenti pronunce della Suprema Corte, invece, e'
da ritenere   che,   mentre l'ammissione al fallimento dei crediti tributari e
delle pene  pecuniarie deve essere disposta in via privilegiata ai sensi degli
artt. 2752,   comma   3,  2776, comma 3, e 2778, n. 19, del codice civile, gli
interessi maturati   sia   prima   che dopo la dichiarazione di fallimento non
godono del   privilegio che assiste il credito principale, in quanto gli artt.
54, comma   3,   e   55,  comma 1, della Legge Fallimentare, pur disciplinando
l'estensione -    in    sede    fallimentare  - del diritto di prelazione agli
interessi, richiamano   soltanto gli artt. 2788 e 2855 c.c. e non anche l'art.
2749 c.c.,    ne'    alcuna    altra norma speciale o propria dell'ordinamento
tributario, concernente i crediti privilegiati.                               
        Gli interessi maturati sui crediti prima dell'apertura della procedura
concorsuale non   godono,   pertanto,  della prelazione accordata al capitale,
cosi' come   devono   essere   collocati   in sede chirografaria gli interessi
decorrenti sui    medesimi    crediti   privilegiati nel periodo successivo al
fallimento ai sensi dell'art. 55, comma 1, della citata Legge Fallimentare, il
quale, facendo   "salvo   quanto   e'   disposto dal terzo comma dell'articolo
precedente", richiama   anch'esso,  per via della disposizione fatta salva, le
norme degli artt. 2788 e 2855 c.c. e non anche quella dell'art. 2749 c.c.     
        La Corte   di   Cassazione, in particolare, con le citate sentenze nn.
5020 del   1995   e  670 del 1997 - conformemente a quanto statuito gia' dalle
Sezioni Unite   con  la sentenza n. 1670 del 1982 e dalla Corte Costituzionale
con le sentenze n. 350 del 28/7/1993 e n. 195 del 19/5/1994 - ha affermato che
"gli interessi   prodotti   dai crediti dello Stato per imposta maturati prima
dell'instaurarsi della   procedura  concorsuale a carico del debitore fallito,
non sono garantiti dal privilegio che tutela il credito per capitale".        
        Similmente, per    quanto    riguarda   gli interessi maturati dopo la
dichiarazione di    fallimento,    l'orientamento   giurisprudenziale e' ormai
consolidato nel   ritenere che "Sui crediti assistiti da privilegio generale o
speciale maturano,  dopo la dichiarazione di fallimento, interessi solo in via
chirografaria, atteso   che   l'art.   54,   comma 3, della legge fallimentare
richiama, per   estensione  del diritto di prelazione agli interessi, solo gli
artt. 2788   e  2855 del c.c. sui crediti pignoratizi ed ipotecari e non anche
l'art. 2749  c.c. in tema di crediti privilegiati" (in tal senso Cass. n. 7772
del 14   luglio 1993; n. 3960 del 4 aprile 1995; n. 5096 del 9 giugno 1997; n.
13007 del 23 dicembre 1997).                                                  
        La richiamata     evoluzione     giurisprudenziale     induce a mutare
l'orientamento espresso   con   la   circolare n. 14 del 2 dicembre 1988 dalla
soppressa Direzione Generale del Contenzioso.                                 
        Alla luce   di   quanto   esposto, non si ritiene opportuno proseguire
ulteriormente le   controversie   insorte   in  relazione alla sussistenza del
privilegio sugli   interessi  prodotti da crediti d'imposta maturati sia prima
che dopo la instaurazione della procedura concorsuale.                        

 
 
 
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Aggiornato il: 13 novembre 1999