DIPARTIMENTO Entrate
Alle Direzioni Regionali delle Entrate agli Uffici delle Entrate agli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette agli Uffici I.V.A. agli Uffici del Registro e, per conoscenza, all'Avvocatura Generale dello Stato alle Avvocature Distrettuali dello Stato al Servizio Consultivo e Ispettivo Tributario alle Direzioni Centrali del Dipartimento delle Entrate ------------------------------------- Con sentenza n. 670 del 22 gennaio 1997, la Corte di Cassazione ha confermato l'orientamento espresso con la precedente decisione n. 5020 dell'8 maggio 1995, secondo cui in sede di ammissione al passivo del fallimento non spetta il privilegio sugli interessi prodotti da crediti di imposta, ancorche' maturati prima della instaurazione della procedura concorsuale. Il succedersi di due decisioni conformi nel corso di due anni, considerato anche il richiamo in esse contenuto alla sentenza n. 1670/82 delle Sezioni Unite - che si era pronunciata in modo analogo, seppure in relazione a crediti insinuati nel procedimento di liquidazione coatta amministrativa - nonche' alle decisioni della Corte Costituzionale nn. 350 del 28 luglio 1993 e 195 del 19 maggio 1994, induce a ritenere che l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte sull'argomento in questione si sia definitivamente consolidato. L'Avvocatura Generale dello Stato, pertanto, con consultazione n. 74746 del 29 maggio 1997, ha reso noto che non ritiene opportuno coltivare ulteriormente i numerosi giudizi pendenti, nei quali l'Amministrazione insiste nel sostenere la spettanza del privilegio sugli interessi in oggetto, evidenziando che sulla questione si e' conformemente pronunciato anche il Comitato Consultivo. La questione della collocabilita' in via privilegiata o chirografaria degli interessi sui crediti di imposta inerenti al periodo successivo all'apertura del fallimento e delle altre procedure concorsuali disciplinata dagli artt. 54, comma 3, e 55, comma 1, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare), era stata affrontata dalla soppressa Direzione Generale del Contenzioso la quale, con la Circolare n. 2 del 12 giugno 1986, aderendo ad un parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato (consultiva n. 41091 del 19 novembre 1985), aveva disposto che gli interessi maturati dopo la sentenza dichiarativa di fallimento non erano assistiti dal privilegio che assiste invece il credito tributario cui si riferiscono, fermo restando l'onere della relativa insinuazione. Tali interessi, quindi, erano stati inizialmente ritenuti assimilati ai crediti chirografari. Con successiva Circolare n. 14 del 2 dicembre 1988 la predetta Direzione Generale, in conformita' alla consultiva n. 36896 del 5 luglio 1988 aveva precisato, comunque, che gli Uffici avrebbero dovuto continuare a richiedere nelle procedure concorsuali - al di la' dei possibili conseguenti comportamenti degli organi di giustizia - la collocazione privilegiata dei crediti per interessi maturati "successivamente" all'apertura delle procedure medesime, alla luce di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 300 del 1986 e con ordinanza n. 584 del 1987. A quest'ultima sentenza, infatti, era stato attribuito valore di massima in quanto valutava la disciplina risultante dal combinato disposto dei predetti artt. 55, comma 1, e 54, comma 3, della Legge Fallimentare, ritenendo in contrasto con l'art. 3 della Costituzione il rinvio effettuato all'art. 2788 del c.c. (relativo alla prelazione per gli interessi su crediti garantiti da pegno) e all'art. 2855 (relativo alla prelazione per gli interessi su crediti garantiti da ipoteca) ma non anche all'art. 2749 (relativo alla prelazione per gli interessi su crediti assistiti da privilegio). Alla luce delle piu' recenti pronunce della Suprema Corte, invece, e' da ritenere che, mentre l'ammissione al fallimento dei crediti tributari e delle pene pecuniarie deve essere disposta in via privilegiata ai sensi degli artt. 2752, comma 3, 2776, comma 3, e 2778, n. 19, del codice civile, gli interessi maturati sia prima che dopo la dichiarazione di fallimento non godono del privilegio che assiste il credito principale, in quanto gli artt. 54, comma 3, e 55, comma 1, della Legge Fallimentare, pur disciplinando l'estensione - in sede fallimentare - del diritto di prelazione agli interessi, richiamano soltanto gli artt. 2788 e 2855 c.c. e non anche l'art. 2749 c.c., ne' alcuna altra norma speciale o propria dell'ordinamento tributario, concernente i crediti privilegiati. Gli interessi maturati sui crediti prima dell'apertura della procedura concorsuale non godono, pertanto, della prelazione accordata al capitale, cosi' come devono essere collocati in sede chirografaria gli interessi decorrenti sui medesimi crediti privilegiati nel periodo successivo al fallimento ai sensi dell'art. 55, comma 1, della citata Legge Fallimentare, il quale, facendo "salvo quanto e' disposto dal terzo comma dell'articolo precedente", richiama anch'esso, per via della disposizione fatta salva, le norme degli artt. 2788 e 2855 c.c. e non anche quella dell'art. 2749 c.c. La Corte di Cassazione, in particolare, con le citate sentenze nn. 5020 del 1995 e 670 del 1997 - conformemente a quanto statuito gia' dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 1670 del 1982 e dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 350 del 28/7/1993 e n. 195 del 19/5/1994 - ha affermato che "gli interessi prodotti dai crediti dello Stato per imposta maturati prima dell'instaurarsi della procedura concorsuale a carico del debitore fallito, non sono garantiti dal privilegio che tutela il credito per capitale". Similmente, per quanto riguarda gli interessi maturati dopo la dichiarazione di fallimento, l'orientamento giurisprudenziale e' ormai consolidato nel ritenere che "Sui crediti assistiti da privilegio generale o speciale maturano, dopo la dichiarazione di fallimento, interessi solo in via chirografaria, atteso che l'art. 54, comma 3, della legge fallimentare richiama, per estensione del diritto di prelazione agli interessi, solo gli artt. 2788 e 2855 del c.c. sui crediti pignoratizi ed ipotecari e non anche l'art. 2749 c.c. in tema di crediti privilegiati" (in tal senso Cass. n. 7772 del 14 luglio 1993; n. 3960 del 4 aprile 1995; n. 5096 del 9 giugno 1997; n. 13007 del 23 dicembre 1997). La richiamata evoluzione giurisprudenziale induce a mutare l'orientamento espresso con la circolare n. 14 del 2 dicembre 1988 dalla soppressa Direzione Generale del Contenzioso. Alla luce di quanto esposto, non si ritiene opportuno proseguire ulteriormente le controversie insorte in relazione alla sussistenza del privilegio sugli interessi prodotti da crediti d'imposta maturati sia prima che dopo la instaurazione della procedura concorsuale. |
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