RISCOSSIONE
- RIMBORSO - INTERESSI DI MODESTA ENTITà
DECRETO
27 agosto 1999
RISCOSSIONE
- CONTROLLI UFFICI FINANZIARI - TRASMISSIONE DEI DATI CONTABILI
DECRETO 17 settembre 1999
QUOTIDIANI ECONOMICI
CONTENZIOSO
- NOTIFICA DELLA SENTENZA DI SECONDO GRADO - AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
SENTENZA
Cass. n. 10799 del 1999 - Articolo a cura di Antonio Criscione
Sanzioni
- OMESSA TRASMISSIONE TELEMATICA - NATURA
ARTICOLO a cura di Dario Deotto
AGEVOLAZIONI
- LEGGE VISCO - CORRETTA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
ARTICOLO
a cura di marco Piazza
DISEGNO DI LEGGE Mirone ARTICOLO a cura di Giovanni Francavilla
TRIBUTI
LOCALI - ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - RISCOSSIONE
SCHEMA DI D.Lgs approvato il 15 ottobre dal Consiglio dei Ministri
DISPOSIZIONI
TRIBUTARIE VARIE - FALLIMENTO - CREDITI TRIBUTARI DELL'ERARIO - CHIROGRAFARI
CIRCOLARE 14.10.1999, n. 202/E
"Modalità per l'effettuazione dei rimborsi d'imposta
di modesta entità di cui all'art. 16, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, ed il pagamento dei relativi interessi."
In breve
Il decreto dispone che i rimborsi in materia di imposte dirette fino all'importo
di lire ventimila e di quelli di importo superiore per i quali siano
maturati interessi fino alla predetta somma, sono erogati dagli uffici
finanziari del Dipartimento entrate competenti per territorio in relazione al
domicilio fiscale del contribuente.
Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12-10-1999
"Individuazione di modalità
e termini di resa della contabilità delle riscossioni mediante ruolo e di
conservazione delle posizioni dei singoli contribuenti e determinazione degli
adempimenti degli uffici finanziari e dei concessionari della riscossione in
ordine allo svolgimento dei controlli delle ragionerie provinciali dello Stato,
ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112."
In breve
Il comma 1 dell'art.23 del D.Lgs n. 112/1999 stabilisce che la
contabilità riferita all'attività di riscossione mediante ruolo effettuata dal
concessionari della riscossione venga trasmessa alla Ragionerie provinciali
dello stato per effettuare un monitoriaggio dell'attività di riscossione.
In ottemperanza a queste due disposizioni, il decreto in commento fissa
i termini il contenuto informativo della contabilità e modalità di
trasmissione dei dati.
In particolare l'articolo 1 del decreto in epigrafe stabilisce che i
concessionari devono predisporre la contabilità bimestralmente e trasmetterla
alla ragioneria provinciale e all'ufficio finanziario preposto al controllo nei
15 giorni successivi al termine di ogni bimestre solare.
![]() |
il
carico accertato, |
![]() |
le
somme riscosse, |
![]() |
le
somme da riscuotere |
![]() |
i
versamenti in Tesoreria e a riepilogare le somme accertate, riscosse e
versate nei mesi precedenti; |
![]() |
un
riepilogo generale riporta i dati di entrambe le parti del conto. |
Inoltre nella contabilità devono essere indicate separatamente le somme
eventualmente da devolvere alle regioni, alle province e ai comuni.
Gli articoli successivi al primo ineriscono agli adempimenti di
controllo sull'attività di riscossione effettuati dagli uffici finanziari
preposti a tale incarico. Dal canto suo l'art.6 dello stesso decreto indica che
i concessionari, entro il giorno 10 di ogni mese devono trasmettere alla
Ragioneria provinciale dello Stato i dati relativi alle riscossioni erariali del
mese precedente, suddivisi per capitolo e articolo di bilancio e per competenze
e residui, evidenziando le entrate devolute alla regione siciliana.
Gazzetta
Ufficiale n. 241 del 13-10-1999
QUOTIDIANI
ECONOMICI
SENTENZA Cass. n. 10799 del 1999 (Articolo a cura di Antonio Criscione)
"Nei ricorsi per cassazione vale l'interpretazione
doc. - a cura di Antonio Criscione"
In breve
La sentenza commentata dall'autore (Pubblicata su
guida normativa di mercoledì 13 ottobre 1999)
riprende l'annoso problema
dell'individuazione del soggetto (controparte) a cui notificare la decisione
della Commissione tributaria regionale, finalizzata alla riduzione del termine
per la proposizione del ricorso in Cassazione. (artt.38, commi 2 e 3
e 51 del D.Lgs n. 546/92).[1]
Mentre in passato giurisprudenza e amministrazione finanziaria
discutevano tra Avvocatura generale dello
Stato e Ufficio finanziario che aveva
istruito il contenzioso fino al secondo grado di giudizio
[2],
la successiva norma "interpretativa" contenuta nell'art.21 della L. n.
133/99, spiazzando tutti, indicava
come competente l'Avvocatura distrettuale
dello Stato.
La sentenza indicata in epigrafe, in riferimento al sopra citato
l'art.21 della citata legge n. 133 ammette il ricorso presentato
dall'amministrazione finanziaria oltre il termine breve di 60 giorni sulla base
del fatto che la sentenza di secondo grado era stata notificata dal contribuente
all'Ufficio finanziario e non all'Avvocatura distrettuale dello Stato.
Considerazioni
Come anche indicato da Cesare
Glendi nel commentare la decisione, la norma si appalesa
sfacciatamente incostituzionale se vista come norma interpretativa con valenza
retroattiva, in quanto contrastante con
gli articoli 101, 102 e 108 della Costituzione italiana.
Il sole 24
ore di martedì 12 ottobre 1999, pag. 23
ARTICOLO a cura di Dario Deotto
"Ministero in fuorigioco sul "no" al
ravvedimento"
In breve.
L'articolo controbatte alla tesi del Ministero delle finanze espressa nella C.M. 194/E del 24.9.1999, nella quale ha definito la sanzione prevista dall'art.7-bis del D.Lgs n. 241/1997 quale sanzione amministrativa non di carattere tributario, escludendo per tale via l'applicabilità delle disposizioni del D.Lgs 472/97 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative tributarie), tra cui:
![]() |
l'istituto del ravvedimento operoso (art.13); |
![]() |
cumulo giuridico previsto (art.12); |
![]() |
definizione agevolata (art.16 e 17). |
L'autore confuta la tesi del Ministero considerando che, secondo l'art.2
del citato decreto 472 la sanzione ha carattere tributario qualora sia prevista
per violazioni di norme tributarie quale quelle contenute del D.Lgs n. 241/1997
e D.P.R. n. 322/98 in cui sono comprese le norme che regolano la trasmissione
telematica delle dichiarazioni.
Il
sole 24 ore di mercoledì 13
ottobre 1999, pag. 25
ARTICOLO a cura di
marco Piazza
"L'agevolazione non è prevista nel modello utilizzato
dai soggetti con esercizio a cavallo - Lo sconto spetta a chi ha chiuso l'anno
d'imposta dopo il 19 marzo, data del decreto legge"
In breve
Lo scritto investe il problema della compilazione della dichiarazione da
coloro che hanno voluto e potuto usufruire dell'agevolazione Visco prevista dal
D.L. n. 63/99 (successivamente inserito nell'art.2, commi da 8 a 13 della L. n.
133/99).
Si ricorda infatti tutti i soggetti con esercizio a cavallo che si chiude prima del 31.12.1999 devono utilizzare i modelle di dichiarazione approvati entro il 15.2.1998 (art.1, comma 1 del D.P.R. n. 322/98 dopo le modifiche che saranno apportate dallo schema di decreto in attesa di pubblicazione in G.U). In questi modelli, dal momento che l'agevolazione è concessa solamente per i periodi d'imposta 1999 e 2000, non è stato previsto alcun quadro per coloro che hanno voluto e potuto usufruire dell'agevolazione in discorso.
L'autore ipotizza una soluzione al problema invocando tuttavia un
chiarimento ministeriale in proposito.
Il
Sole 24 ore di mercoledì 13 ottobre 1999, pag. 27
DISEGNO DI LEGGE Mirone ARTICOLO a cura di Giovanni Francavilla
"Delega al Governo per il riordino delle professioni
intellettuali"
In breve
Il breve scritto
riferisce che palazzo Chigi sta apportando gli ultimi ritocchi al d.d.l. sulla
riforma delle professioni intellettuali nonché illustra gli emendamenti più
importanti approvati fino ad ora.
Italia
oggi di venerdì 15 ottobre 1999, pag. 27
SCHEMA DI D.Lgs approvato il 15 ottobre dal Consiglio dei Ministri
"Disposizioni integrative e correttive all'art.50 del
decreto legislativo n. 446 del 1997, concernente l'addizionale regionale
all'imposta sulle persone fisiche.
In breve
Lo schema di decreto apporta significative modifiche all'art.50 del
D.Lgs n. 446/1997. I novellati commi 3 e 4 dell'articolo da ultimo citato
dispongono che i sostituti che erogano redditi da lavoro dipendente o a questi
assimilati (art.46 e 47 del D.P.R. 600/1973), determinano l'ammontare di
Addizionale regionale IRPEF dovuta all'atto
dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio, procedendo alla riscossione,
tramite trattenuta in busta paga, negli undici mesi successivi[3];
in caso di cessazione del rapporto di lavoro la trattenuta è effettuata in
unica soluzione all'atto delle operazioni di conguaglio.
L'importo della trattenuta dovrà essere indicato nel CUD
(certificazione unica dei redditi) rilasciata ai sensi dell'art.7-bis del D.P.R.
600/1973.
Nella tabella, a mero titolo esemplificativo, sono riportati gli importi
dell'addizionale regionale Irpef previsti per il conguaglio di fine anno e che,
se il decreto sarà approvato in tempo, sarà invece possibile rateizzare
Reddito |
Addizionale
Irpef |
20 milioni |
100.000 |
25 milioni |
125.000 |
30 milioni |
150.000 |
40 milioni |
200.000 |
50 milioni |
250.000 |
60 milioni |
300.000 |
70 milioni |
350.000 |
80 milioni |
400.000 |
90 milioni |
450.000 |
100
milioni |
500.000 |
125
milioni |
625.000 |
150
milioni |
750.000 |
200
milioni |
1.000.000 |
Italia
oggi di sabato 16 ottobre 1999, pag. 27
Il
sole 24 ore di sabato 16 ottobre, 1999, pag. 19
CIRCOLARE 14.10.1999, n. 202/E
"Ammissione al passivo del
fallimento di interessi prodotti dai crediti dello Stato per imposta maturati
prima e dopo l'istaurazione della procedura concorsuale a carico del debitore
fallito. Insussistenza del privilegio.
In breve
Il Ministero delle finanze chiarisce, in questo tornando sui suoi passi (C.M. 2.12.1988, n. 14) e adeguandosi a quanto indicato dalle Sent Cass, n. 670 emessa in data 22.1.1997 e n. 5020 emessa in data 8.5.1995, che "mentre l'ammissione al fallimento dei crediti tributari e delle pene pecuniarie deve essere disposta in via privilegiata ai sensi degli art. 2752, comma 3 2776, comma 3 e 2778, n. 19, del c.c., gli interessi maturati sia prima sia dopo la dichiarazione di fallimento non godono del privilegio che assiste il credito principale, in quanto gli articoli 54, comma 3, e 55, comma 1, della legge fallimentare, pur disciplinando l'estensione, in sede fallimentare del diritto di prelazione agli interessi, richiamano soltanto gli articoli 2788 e 2855 c.c. e non anche l'art.2749 c.c….."
Italia oggi
di sabato 16 ottobre 1999, pag. 31
[1]
l’articolo 51 del D.Lgs 546/92 dispone
che nel caso in cui sia stata
notifica la sentenza relativa al grado di giudizio precedente, il
termine per proporre appello è stabilito in 60 giorni a decorrere dalla
data di notifica delle sentenza; la decorrenza del termine non riguarda solo
il destinatario ma anche colui che l’ha proposta (effetto bilaterale della
notificazione della sentenza). Nel caso in cui, invece,
nessuna delle parti provvede a notificare
la sentenza alle altre parti, il termine da prendere in
considerazioni ai fini della decadenza dalla proposizione dell’appello è
quello stabilito dall’articolo 327 del c.p.c:. e cioè di 1 anno dalla
pubblicazione della sentenza, coincidente con il deposito alla segreteria
della commissione della sentenza completa in tutte le sue parti (decisione e
motivi) secondo quanto stabilito dall’art. 37 comma 1° del D.Lgs in
commento. In realtà di deve aggiungere che la Legge 7 ottobre 1969/ 472 (in
allegato) ha portato il termine così detto lungo a 1 anno e 46 giorni, al
fine di considerare il periodo che va dal 1° agosto al 15 settembre,
corrispondente al periodo di ferie estive.
[2] Favorevoli alla notifica all'Ufficio finanziario si sono espresse: Cassa civ., sent. 17.6.1998 n . 6034 e amministrazione finanziaria C.M. n.201/E dell’11 agosto 1998. Favorevoli alla notifica presso l'Avvocatura generale dello Stato si è espressa la Cass. civile nelle sentenze: 3.10.1998, n. 9846; 21.10.1998, n. 10420; 28.10.1998, n. 10752; 12.3.1999, n. 2188; 22.3.1999, n. 2641.
[3] La rateizzazione non può andare oltre il mese per il quale le ritenute si versano il mese di dicembre.