Novità della settimana

Dal 11.10.1999 al 18.10.1999

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Sommario

RISCOSSIONE - RIMBORSO - INTERESSI DI MODESTA ENTITà

DECRETO 27 agosto 1999

RISCOSSIONE - CONTROLLI UFFICI FINANZIARI - TRASMISSIONE DEI DATI CONTABILI

DECRETO 17 settembre 1999

  QUOTIDIANI ECONOMICI  

CONTENZIOSO - NOTIFICA DELLA SENTENZA DI SECONDO GRADO - AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

SENTENZA Cass. n. 10799 del 1999 - Articolo a cura di Antonio Criscione

Sanzioni - OMESSA TRASMISSIONE TELEMATICA - NATURA

ARTICOLO a cura di Dario Deotto

AGEVOLAZIONI - LEGGE VISCO - CORRETTA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

ARTICOLO  a cura di marco Piazza

PROFESSIONI - RIFORMA

DISEGNO DI LEGGE Mirone ARTICOLO a cura di Giovanni Francavilla

TRIBUTI LOCALI - ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - RISCOSSIONE

SCHEMA DI D.Lgs approvato il 15 ottobre dal Consiglio dei Ministri

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE VARIE - FALLIMENTO - CREDITI TRIBUTARI DELL'ERARIO - CHIROGRAFARI

CIRCOLARE 14.10.1999, n. 202/E

 

 

 

 

 

 

 

RISCOSSIONE - RIMBORSO - INTERESSI DI MODESTA ENTITà

DECRETO 27 agosto 1999

"Modalità per l'effettuazione dei rimborsi d'imposta di modesta entità di cui all'art. 16, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed il pagamento dei relativi interessi."

In breve

Il decreto dispone che i rimborsi in materia di imposte dirette fino all'importo di lire ventimila e di quelli di importo superiore per i quali siano maturati interessi fino alla predetta somma, sono erogati dagli uffici finanziari del Dipartimento entrate competenti per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente.

Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12-10-1999

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RISCOSSIONE - CONTROLLI UFFICI FINANZIARI - TRASMISSIONE DEI DATI CONTABILI

DECRETO 17 settembre 1999

"Individuazione di modalità e termini di resa della contabilità delle riscossioni mediante ruolo e di conservazione delle posizioni dei singoli contribuenti e determinazione degli adempimenti degli uffici finanziari e dei concessionari della riscossione in ordine allo svolgimento dei controlli delle ragionerie provinciali dello Stato, ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112."

In breve

Il comma 1 dell'art.23 del D.Lgs n. 112/1999 stabilisce che la contabilità riferita all'attività di riscossione mediante ruolo effettuata dal concessionari della riscossione venga trasmessa alla Ragionerie provinciali dello stato per effettuare un monitoriaggio dell'attività di riscossione. Inoltre il comma 3 dello stessa articolo stabilisce che con decreto del ministero delle finanze di concerto con altri ministeri fissi gli adempimenti necessari affinché la ragioneria provinciale possa effettuare opportuni controlli sull'attività di riscossione.

In ottemperanza a queste due disposizioni, il decreto in commento fissa i termini il contenuto informativo della contabilità e modalità di trasmissione dei dati.

In particolare l'articolo 1 del decreto in epigrafe stabilisce che i concessionari devono predisporre la contabilità bimestralmente e trasmetterla alla ragioneria provinciale e all'ufficio finanziario preposto al controllo nei 15 giorni successivi al termine di ogni bimestre solare. Nella contabilità deve essere indicato:

il carico accertato,

 le somme riscosse,

 le somme da riscuotere

 i versamenti in Tesoreria e a riepilogare le somme accertate, riscosse e versate nei mesi precedenti;

 un riepilogo generale riporta i dati di entrambe le parti del conto.

Inoltre nella contabilità devono essere indicate separatamente le somme eventualmente da devolvere alle regioni, alle province e ai comuni.

Gli articoli successivi al primo ineriscono agli adempimenti di controllo sull'attività di riscossione effettuati dagli uffici finanziari preposti a tale incarico. Dal canto suo l'art.6 dello stesso decreto indica che i concessionari, entro il giorno 10 di ogni mese devono trasmettere alla Ragioneria provinciale dello Stato i dati relativi alle riscossioni erariali del mese precedente, suddivisi per capitolo e articolo di bilancio e per competenze e residui, evidenziando le entrate devolute alla regione siciliana.

Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13-10-1999

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    QUOTIDIANI ECONOMICI    

CONTENZIOSO - NOTIFICA DELLA SENTENZA DI SECONDO GRADO - AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

SENTENZA Cass. n. 10799 del 1999 (Articolo a cura di Antonio Criscione)

"Nei ricorsi per cassazione vale l'interpretazione doc. - a cura di Antonio Criscione"

In breve

La sentenza commentata dall'autore (Pubblicata su  guida normativa di mercoledì 13 ottobre 1999) riprende  l'annoso problema dell'individuazione del soggetto (controparte) a cui notificare la decisione della Commissione tributaria regionale, finalizzata alla riduzione del termine per la proposizione del ricorso in Cassazione. (artt.38, commi 2 e 3  e 51 del D.Lgs n. 546/92).[1]

Mentre in passato giurisprudenza e amministrazione finanziaria discutevano tra Avvocatura generale dello Stato e Ufficio finanziario che aveva istruito il contenzioso fino al secondo grado di giudizio [2], la successiva norma "interpretativa" contenuta nell'art.21 della L. n. 133/99, spiazzando tutti,  indicava come competente l'Avvocatura distrettuale dello Stato.

La sentenza indicata in epigrafe, in riferimento al sopra citato l'art.21 della citata legge n. 133 ammette il ricorso presentato dall'amministrazione finanziaria oltre il termine breve di 60 giorni sulla base del fatto che la sentenza di secondo grado era stata notificata dal contribuente all'Ufficio finanziario e non all'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Considerazioni

Come anche indicato da Cesare Glendi nel commentare la decisione, la norma si appalesa sfacciatamente incostituzionale se vista come norma interpretativa con valenza retroattiva, in quanto contrastante  con gli articoli 101, 102 e 108 della Costituzione italiana.

Il sole 24 ore di martedì 12 ottobre 1999, pag. 23

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Sanzioni - OMESSA TRASMISSIONE TELEMATICA - NATURA

ARTICOLO a cura di Dario Deotto

"Ministero in fuorigioco sul "no" al ravvedimento"

In breve.

L'articolo controbatte alla tesi del Ministero delle finanze espressa nella C.M. 194/E del 24.9.1999, nella quale ha definito la sanzione prevista dall'art.7-bis del D.Lgs n. 241/1997 quale sanzione amministrativa non di carattere tributario, escludendo per tale via l'applicabilità delle disposizioni del D.Lgs 472/97 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative tributarie), tra cui:

l'istituto del  ravvedimento operoso (art.13); 

cumulo giuridico previsto (art.12); 

definizione agevolata (art.16 e 17).

L'autore confuta la tesi del Ministero considerando che, secondo l'art.2 del citato decreto 472 la sanzione ha carattere tributario qualora sia prevista per violazioni di norme tributarie quale quelle contenute del D.Lgs n. 241/1997 e D.P.R. n. 322/98 in cui sono comprese le norme che regolano la trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Il sole 24 ore di  mercoledì 13 ottobre 1999, pag. 25

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AGEVOLAZIONI - LEGGE VISCO - CORRETTA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

ARTICOLO  a cura di marco Piazza

"L'agevolazione non è prevista nel modello utilizzato dai soggetti con esercizio a cavallo - Lo sconto spetta a chi ha chiuso l'anno d'imposta dopo il 19 marzo, data del decreto legge"

In breve

Lo scritto investe il problema della compilazione della dichiarazione da coloro che hanno voluto e potuto usufruire dell'agevolazione Visco prevista dal D.L. n. 63/99 (successivamente inserito nell'art.2, commi da 8 a 13 della L. n. 133/99).

Si ricorda infatti tutti i soggetti con esercizio a cavallo che si chiude prima del 31.12.1999 devono utilizzare i modelle di dichiarazione approvati entro il 15.2.1998 (art.1, comma 1 del D.P.R. n. 322/98 dopo le modifiche che saranno apportate dallo schema di decreto in attesa di pubblicazione in G.U). In questi modelli, dal momento che l'agevolazione è concessa solamente per i periodi d'imposta 1999 e 2000, non è stato previsto alcun  quadro per coloro che hanno voluto e potuto usufruire dell'agevolazione in discorso. 

L'autore ipotizza una soluzione al problema invocando tuttavia un chiarimento ministeriale in proposito.

Il Sole 24 ore di mercoledì 13 ottobre 1999, pag. 27

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PROFESSIONI - RIFORMA

DISEGNO DI LEGGE Mirone ARTICOLO a cura di Giovanni Francavilla

"Delega al Governo per il riordino delle professioni intellettuali" 

In breve

Il breve scritto riferisce che palazzo Chigi sta apportando gli ultimi ritocchi al d.d.l. sulla riforma delle professioni intellettuali nonché illustra gli emendamenti più importanti approvati fino ad ora.

Italia oggi di venerdì 15 ottobre 1999, pag. 27

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TRIBUTI LOCALI - ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - RISCOSSIONE

SCHEMA DI D.Lgs approvato il 15 ottobre dal Consiglio dei Ministri

"Disposizioni integrative e correttive all'art.50 del decreto legislativo n. 446 del 1997, concernente l'addizionale regionale all'imposta sulle persone fisiche.

In breve

Lo schema di decreto apporta significative modifiche all'art.50 del D.Lgs n. 446/1997. I novellati commi 3 e 4 dell'articolo da ultimo citato dispongono che i sostituti che erogano redditi da lavoro dipendente o a questi assimilati (art.46 e 47 del D.P.R. 600/1973), determinano l'ammontare di Addizionale regionale IRPEF dovuta  all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio, procedendo alla riscossione, tramite trattenuta in busta paga,  negli undici mesi successivi[3]; in caso di cessazione del rapporto di lavoro la trattenuta è effettuata in unica soluzione all'atto delle operazioni di conguaglio.

L'importo della trattenuta dovrà essere indicato nel CUD (certificazione unica dei redditi) rilasciata ai sensi dell'art.7-bis del D.P.R. 600/1973.

Nella tabella, a mero titolo esemplificativo, sono riportati gli importi dell'addizionale regionale Irpef previsti per il conguaglio di fine anno e che, se il decreto sarà approvato in tempo, sarà invece possibile rateizzare

 

Reddito

Addizionale Irpef

20 milioni

100.000

25 milioni

125.000

30 milioni

150.000

40 milioni

200.000

50 milioni

250.000

60 milioni

300.000

70 milioni

350.000

80 milioni

400.000

90 milioni

450.000

100 milioni

500.000

125 milioni

625.000

150 milioni

750.000

200 milioni

1.000.000

 

Italia oggi di sabato 16 ottobre 1999, pag. 27 

Il sole 24 ore di sabato 16 ottobre, 1999, pag. 19

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DISPOSIZIONI TRIBUTARIE VARIE - FALLIMENTO - CREDITI TRIBUTARI DELL'ERARIO - CHIROGRAFARI

CIRCOLARE 14.10.1999, n. 202/E

"Ammissione al passivo del fallimento di interessi prodotti dai crediti dello Stato per imposta maturati prima e dopo l'istaurazione della procedura concorsuale a carico del debitore fallito. Insussistenza del privilegio.

In breve

Il Ministero delle finanze chiarisce, in questo tornando sui suoi passi (C.M. 2.12.1988, n. 14) e adeguandosi a quanto indicato dalle Sent Cass, n. 670 emessa in data 22.1.1997 e n. 5020 emessa in data 8.5.1995,  che "mentre l'ammissione al fallimento dei crediti tributari e delle pene pecuniarie deve essere disposta in via privilegiata ai sensi degli art. 2752, comma 3 2776, comma 3 e 2778, n. 19, del c.c., gli interessi maturati sia prima sia dopo la dichiarazione di fallimento non godono del privilegio che assiste il credito principale, in quanto gli articoli 54, comma 3, e 55, comma 1, della legge fallimentare, pur disciplinando l'estensione, in sede fallimentare del diritto di prelazione agli interessi, richiamano soltanto gli articoli 2788 e 2855 c.c. e non anche l'art.2749 c.c….."

Italia oggi di sabato 16 ottobre 1999, pag. 31

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[1] l’articolo 51 del D.Lgs 546/92 dispone  che nel caso in cui  sia stata notifica la  sentenza relativa al grado di giudizio precedente, il termine per proporre appello è stabilito in 60 giorni a decorrere dalla data di notifica delle sentenza; la decorrenza del termine non riguarda solo il destinatario ma anche colui che l’ha proposta (effetto bilaterale della notificazione della sentenza). Nel caso in cui, invece,  nessuna delle parti provvede a notificare  la sentenza alle altre parti, il termine da prendere in considerazioni ai fini della decadenza dalla proposizione dell’appello è quello stabilito dall’articolo 327 del c.p.c:. e cioè di 1 anno dalla pubblicazione della sentenza, coincidente con il deposito alla segreteria della commissione della sentenza completa in tutte le sue parti (decisione e motivi) secondo quanto stabilito dall’art. 37 comma 1° del D.Lgs in commento. In realtà di deve aggiungere che la Legge 7 ottobre 1969/ 472 (in allegato) ha portato il termine così detto lungo a 1 anno e 46 giorni, al fine di considerare il periodo che va dal 1° agosto al 15 settembre, corrispondente al periodo di ferie estive.

[2] Favorevoli alla notifica all'Ufficio finanziario si sono espresse: Cassa civ., sent. 17.6.1998 n . 6034 e amministrazione finanziaria C.M. n.201/E dell’11 agosto 1998. Favorevoli alla notifica presso l'Avvocatura generale dello Stato si è espressa la Cass. civile nelle sentenze:  3.10.1998, n. 9846; 21.10.1998, n. 10420; 28.10.1998, n. 10752; 12.3.1999, n. 2188; 22.3.1999, n. 2641.

[3] La rateizzazione non può andare oltre il mese per il quale le ritenute si versano il mese di dicembre.