Attività di accertamento per il periodo d’imposta 1995 sulla base dei
parametri previsti dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549.
1. Premessa
La direttiva generale per l’azione amministrativa e per la gestione
emanata per l’anno 1999 prevede, tra l’altro, che il Dipartimento delle
entrate eserciti una specifica attività di controllo nei confronti dei
contribuenti che hanno dichiarato per il 1995 ricavi o compensi d’importo
inferiore a quello derivante dall’applicazione dei parametri previsti dalla
legge 28 dicembre 1995, n. 549.
Inoltre, la stessa direttiva sottolinea la necessità di valorizzare
l’utilizzo dell’istituto dell’accertamento con adesione allo scopo di
creare le premesse per un rapporto meno conflittuale e più trasparente tra
l’Amministrazione e i contribuenti.
In attuazione di tali direttive, sono state effettuate dall’Anagrafe
tributaria specifiche elaborazioni finalizzate a individuare i soggetti da
sottoporre a controllo e sono state realizzate apposite procedure automatizzate
di supporto agli uffici. Come illustrato con la circolare n. 136/E del 21 giugno
1999, la funzionalità delle predette procedure nonché l’impatto operativo e
gestionale dell’attività di accertamento in argomento sono state valutate
attraverso una preliminare fase di sperimentazione effettuata presso 17 uffici
pilota. Al fine di consentire la gestione dell’attività a regime si
forniscono ulteriori chiarimenti in ordine al quadro normativo di riferimento e
le relative indicazioni operative.
2. La disciplina dell’accertamento sulla base dei parametri
L’istituto dell’accertamento sulla base dei parametri è stato
introdotto nel nostro ordinamento, in sostituzione di quello dell’accertamento
mediante l’applicazione dei coefficienti presuntivi di ricavi e compensi,
dall’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e si applica per i
periodi d’imposta 1995, 1996 e 1997.Il medesimo istituto si applica altresì
per i periodi d’imposta successivi limitatamente ai contribuenti esercenti
attività per le quali non risultano approvati gli studi di settore, ovvero per
le quali, pur essendo stato approvato lo studio di settore, ricorrano una o più
cause di inapplicabilità previste nei decreti di approvazione dello studio
stesso.
La disciplina applicabile per il periodo d’imposta 1995 è dettata
dall’articolo 3, commi da 181 a 189, della citata legge n. 549 del 1995 e dal
Dpcm 26 gennaio 1996 che ha approvato sia le tabelle degli indicatori che la
nota tecnica e metodologica per la determinazione dei parametri. Tale disciplina
è stata già illustrata dalla circolare n. 117/E del 13 maggio 1996, i cui
contenuti si intendono qui confermati salve le diverse indicazioni fornite nella
presente circolare in relazione alle modifiche normative nel frattempo
intervenute.
3. Il procedimento di accertamento
Ai sensi del citato articolo 3, comma 181, della legge n. 549 del 1995 gli
accertamenti di cui all’articolo 39, primo comma, lett. d), del Dpr 29
settembre 1973 n. 600 (in virtù del quale l’ufficio può procedere alla
rettifica dei redditi di impresa e di quelli derivanti dall’esercizio
dell’arte o professione anche sulla base di presunzioni semplici, purché
siano gravi, precise e concordanti) possono essere effettuati mediante
l’applicazione dei parametri. Con l’introduzione dei parametri si è voluto,
pertanto, potenziare il metodo di accertamento analitico-presuntivo; infatti, in
virtù di quanto previsto dal citato articolo 3, comma 181, costituiscono
presunzioni "gravi, precise e concordanti", su cui fondare validamente
l’accertamento in questione, lo scostamento dei ricavi o compensi e
corrispettivi dichiarati dal contribuente da quelli allo stesso attribuibili in
base ai parametri. Il comma 185 dello stesso articolo 3 prevede espressamente
che l’accertamento in base ai parametri può essere oggetto di adesione del
contribuente, previo contraddittorio con l’ufficio, richiamando l’allora
vigente articolo 2-bis del decreto legge n. 564 del 1994. Quest’ultima
disposizione, com’è noto, è stata successivamente abrogata con l’entrata
in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, il quale ha operato
una revisione organica dell’istituto dell’accertamento con adesione e le cui
disposizioni si applicano pertanto anche all’accertamento effettuato sulla
base dei parametri. Nel procedimento di controllo in argomento assume, quindi,
rilevanza la fase del contraddittorio con il contribuente, il quale consente
all’Amministrazione di conoscere e considerare le specifiche caratteristiche
dell’attività esercitata. Il risultato dell’applicazione dei parametri non
può prescindere, infatti, dal considerare le peculiarità dell’attività in
concreto svolta e, pertanto, va adeguato alla particolare situazione
dell’impresa o della professione esercitata. Gli uffici dovranno quindi
attentamente valutare i fatti e le circostanze rappresentati dal contribuente,
al fine di pervenire alla definizione dell’accertamento per adesione in sede
amministrativa. Con riferimento agli effetti dell’adesione si rinvia a quanto
illustrato nella circolare n. 235/E dell’8 agosto 1997 in relazione
all’articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 218 del 1997.
Relativamente alle condizioni e ai limiti dell’ulteriore azione accertatrice
esercitabile successivamente al perfezionamento dell’adesione, si rendono
opportune puntuali precisazioni alla luce di una lettura sistematica delle
disposizioni recate dalla legge n. 549 del 1995 (articolo 3, comma 185) e di
quelle successivamente introdotte in materia di accertamento con adesione dal
decreto legislativo n. 218 del 1997 (articolo 2, comma 4). Si evidenzia al
riguardo che la definizione per adesione all’accertamento basato sui parametri
consente all’ufficio l’ulteriore attività accertatrice nei seguenti casi:
a)accertamenti di redditi diversi da quelli d’impresa o derivanti dallo
esercizio di arti o professioni oggetto di adesione: tenuto conto del disposto
dell’articolo 3, comma 181, della legge n. 549 del 1995, tali accertamenti
sono effettuabili anche sulla base di elementi conosciuti o conoscibili al
momento dell’adesione;
b)accertamenti relativi alle medesime categorie di reddito d’impresa o di
esercizio di arti o professioni che hanno formato oggetto di adesione: ai sensi
dell’articolo 2, comma 4, lett. a), del Dlgs n. 218 del 1997 tali accertamenti
sono effettuabili qualora, sulla base della sopravvenuta conoscenza di nuovi
elementi, sia accertabile un maggior reddito superiore al 50 per cento del
reddito definito e comunque non inferiore a 150 milioni di lire;
c)accertamenti sintetici di cui all’articolo 38, commi da quarto a settimo,
del Dpr n. 600 del 1973: la preclusione prevista dall’articolo 3, comma 185,
della legge n. 549 del 1995 va raccordata con quanto successivamente disposto
dall’articolo 2, comma 4, lett. a), del Dlgs n. 218 citato. Ne consegue
pertanto che la specifica ulteriore azione accertatrice resta preclusa salvo
che, sulla base della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, sia accertabile
un maggior reddito complessivo sinteticamente determinabile superiore al 50 per
cento del reddito complessivo definito e comunque non inferiore a 150 milioni di
lire.
4. Segnalazioni
Per l’attività di controllo del 1999 sono oggetto di segnalazione i
contribuenti persone fisiche che con riferimento al periodo d’imposta 1995
risultano al sistema informativo aver esercitato attività d’impresa o arti e
professioni in regime di contabilità semplificata e aver dichiarato ricavi o
compensi inferiori a quelli determinabili sulla base dei parametri. Le selezioni
operate hanno escluso dal procedimento i soggetti che, dai dati in possesso del
sistema informativo, risultano interessati per l’anno 1995 da processi verbali
di verifica parziale o generale, da segnalazioni derivanti da verifica a
soggetti terzi, nonché da controlli ordinari già effettuati dagli uffici con
esito positivo. Con riferimento a ciascun contribuente selezionato sono stati
prodotti a livello centrale inviti al contraddittorio, finalizzati
all’attivazione del procedimento di accertamento con adesione su iniziativa
degli Uffici delle Entrate e degli Uffici delle Imposte Dirette ai sensi
dell’articolo 5 del Dlgs n. 218 del 1997.
Negli inviti sono evidenziati:
— gli elementi rilevati dalla dichiarazione dei redditi, utilizzati per la
determinazione dei ricavi, dei compensi e del volume di affari accertabili sulla
base dei parametri;
— i maggiori ricavi accertabili;
— i redditi dichiarati e accertabili ai fini Irpef con la conseguente maggiore
imposta;
— i redditi dichiarati e accertabili ai fini Ilor e la conseguente maggiore
imposta;
— il maggior contributo al Servizio sanitario nazionale accertabile;
— l’aliquota media Iva applicata e i dati utilizzati per calcolarla (volume
d’affari e Iva su operazioni imponibili rilevati dalla dichiarazione prodotta
ai fini dell’imposta sul valore aggiunto);
— la maggiore imposta sul valore aggiunto accertabile.
Gli inviti predisposti dal Centro Informativo, complessivamente riferiti a n.
61.672 soggetti, saranno inviati agli Uffici delle Entrate e agli Uffici delle
Imposte Dirette per l’instaurazione del contraddittorio; agli Uffici Iva
saranno invece trasmessi elenchi nominativi dei destinatari degli inviti per le
connesse attività di loro competenza come di seguito illustrate. Si precisa che
la trasmissione sarà operata per aree regionali in tre fasi successive e
conclusa entro la prima decade di novembre. La prima fase di trasmissione,
attualmente in corso, riguarda gli uffici della Lombardia, della Sicilia e del
Piemonte.
5. Attività degli uffici
I titolari degli uffici, in relazione all’entità numerica delle posizioni di
competenza trasmesse, vaglieranno l’opportunità di istituire appositi gruppi
di lavoro cui affidare la gestione delle relative attività, al fine di
ottimizzare l’impiego delle risorse e agevolare i rapporti con i contribuenti
interessati dal procedimento accertativo. Stante l’unicità del procedimento
sia ai fini delle Imposte Dirette che dell’Iva, si ricorda che deve essere
assicurata una operatività integrata degli Uffici Iva e gli Uffici delle
Imposte Dirette; a tal fine le Direzioni Regionali delle Entrate adotteranno
ogni idonea iniziativa organizzatIva nell’ambito delle loro attribuzioni
d’indirizzo e coordinamento. Si richiama altresì l’esigenza di dare
immediato impulso agli adempimenti previsti, tenuto conto che i procedimenti
dovranno essere conclusi possibilmente entro il corrente anno. Vengono di
seguito fornite specifiche indicazioni in merito alle modalità operative cui
gli uffici dovranno attenersi.
5.1 Selezione delle posizioni.
In relazione a ciascun soggetto segnalato dal Centro Informativo gli uffici
verificheranno preliminarmente l’esistenza di eventuali elementi in loro
possesso rilevanti ai fini dell’accertamento per lo stesso anno 1995
interessato dal procedimento accertativo in base ai parametri.
Si evidenzia al riguardo che dovranno di massima essere considerati i soli
elementi di concreta e certa rilevanza ai fini della rettifica:
— dei redditi afferenti le sole categorie di reddito d’impresa o di lavoro
autonomo, restando comunque impregiudicata l’attività di accertamento con
riferimento alle altre tipologie di reddito;
— del reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef, ai sensi dell’articolo.
38, commi da quarto a settimo, del Dpr n. 600 del 1973;
— del volume d’affari dichiarato ai fini Iva;
— dell’imposta sul valore aggiunto dichiarata in dipendenza d’inesatte
aliquote d’imposta applicate sulle operazioni imponibili ovvero d’imposta
detraibile non spettante.
Pertanto, ai fini della selezione non assumono di norma rilevanza gli elementi
di carattere meramente indiziario non suscettibili d’immediata valutazione in
termini di maggiori imposte accertabili.
Al fine di agevolare tale attività di riscontro degli uffici, le procedure
automatizzate predisposte dal Centro Informativo hanno escluso dal procedimento,
come già evidenziato, i soggetti che al sistema informativo risultano
interessati dalle tipologie di elementi che ordinariamente rivestono carattere
di certezza (verbali di verifica, segnalazioni a seguito di verifiche a soggetti
terzi).
Ne consegue, pertanto, che la specifica attività degli uffici sarà di fatto
incentrata sui soli elementi non conosciuti al sistema informativo in quanto non
oggetto di segnalazione automatizzata, ovvero acquisiti al sistema dal mese di
giugno c.a., cioè successivamente al perfezionamento delle procedure di
selezione dei soggetti da parte del Centro Informativo. In presenza di elementi
di accertamento rispondenti ai criteri sopra illustrati, gli uffici dovranno
operare una valutazione comparativa degli stessi rispetto alle maggiori imposte
e relative sanzioni derivanti dall’applicazione dei parametri, adottando i
procedimenti accertativi che risultino di maggiore proficuità.
Qualora la posizione a seguito di tale valutazione, venga esclusa dal
procedimento in oggetto, ne sarà data comunicazione al sistema informativo
secondo le specifiche modalità previste dalla relativa procedura. La prevista
trasmissione agli Uffici Iva degli elenchi nominativi dei soggetti interessati
dall’applicazione dei parametri, consentirà a tali uffici di operare
autonomamente le attività di riscontro in relazione agli elementi in proprio
possesso, per le successive valutazioni congiunte con gli Uffici delle Imposte
Dirette. Tale attività dovrà ovviamente essere condotta con la massima celerità,
prevedendo razionali flussi di gestione delle informazioni, preventivamente
concordati tra i titolari degli uffici competenti alla trattazione delle
posizioni.
5.2 Gestione degli inviti.
A seguito della operata selezione delle posizioni secondo le modalità
illustrate al precedente paragrafo, gli Uffici delle Entrate e gli Uffici delle
Imposte Dirette cureranno la gestione degli inviti al contraddittorio, secondo
le indicazioni di seguito fornite.
5.2.1 Attività preliminari.
a)Inviti che evidenziano maggiori ricavi o compensi entro 50 milioni. Prima
della notifica di tali inviti al contribuente si rende opportuno un celere
riscontro della completezza formale e coerenza contabile dei prospetti contenuti
negli inviti stessi. Al riguardo si precisa, in particolare, che i dati in
possesso del sistema informativo possono essere risultati carenti per
l’individuazione dei redditi d’impresa assoggettabili a Ilor, nonché
dell’esatto importo delle deduzioni spettanti ai sensi dell’articolo 120 del
Dpr 22 dicembre 1986, n. 917. Qualora vengano, pertanto, rilevate evidenti
incongruenze nel prospetto relativo alla determinazione dell’imposta locale
sui redditi, gli uffici potranno operare le necessarie rettifiche sulla base dei
dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi qualora disponibile.
In ogni caso tale specifico aspetto potrà essere definito in sede di
contraddittorio con il contribuente.
b)Inviti che evidenziano maggiori ricavi o compensi superiori a 50 milioni. Tali
inviti, contraddistinti con apposito asterisco negli elenchi riepilogativi delle
posizioni trasmesse, saranno oggetto di un’accurata attività preliminare;
dovrà infatti essere verificata la correttezza di tutti i dati riportati negli
stessi, in relazione a quelli esposti dai contribuenti nelle dichiarazioni dei
redditi in possesso della Amministrazione. Queste ultime, qualora non
disponibili presso gli uffici, dovranno essere richieste ai Centri di Servizio.
I suddetti riscontri saranno evidentemente operati anche con riferimento ai dati
contenuti nel prospetto di determinazione dell’imposta locale sui redditi. A
seguito delle attività preliminari sopra illustrate può rendersi necessario
modificare i dati riportati negli inviti trasmessi dal Centro Informativo. Al
riguardo si precisa che la procedura informatica di ausilio all’attività
degli uffici consente la modificabilità degli inviti prima della notifica al
contribuente, con riferimento agli elementi rilevanti per il calcolo del maggior
ricavo/compenso accertabile e all’assoggettabilità o meno del reddito
d’impresa a Ilor.
5.2.2 Notifica al contribuente dell’invito al contraddittorio.
Preliminarmente alla notifica, sugli inviti saranno apposti la data di
convocazione del contribuente, nonché il nominativo del funzionario
responsabile del procedimento. Si precisa che, in relazione alla prospettata
esigenza di concludere la complessiva attività entro il corrente anno, gli
uffici dovranno pianificare la data di convocazione dei contribuenti in
relazione all’entità numerica dei procedimenti da instaurare e al numero dei
funzionari impiegati. Tale preliminare programmazione si rende necessaria al
fine di razionalizzare i flussi di contribuenti presso l’ufficio e di
garantire, quindi, al procedimento di contraddittorio un sufficiente livello
qualitativo in termini di approfondimento delle posizioni interessate.
La notifica degli inviti ai contribuenti potrà essere eseguita sia a norma
dell’articolo 60 del Dpr n. 600 del 1973, sia tramite servizio postale
mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
Si ricorda che, come già precisato nella circolare n. 235/E dell’8 agosto
1997, la partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e
pertanto la mancata risposta all’invito dell’ufficio non è sanzionabile.
5.3 Contraddittorio con il contribuente. Tale fase assume
particolare rilevanza nell’ambito del procedimento accertativo in argomento.
Nel contraddittorio con l’ufficio il contribuente può infatti fornire la
prova contraria, motivando e documentando idoneamente le ragioni in base alle
quali la dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare inferiore a quello
presunto in base ai parametri può ritenersi in tutto o in parte giustificata,
in relazione alle concrete modalità di svolgimento dell’attività.
Al riguardo, è opportuno sottolineare che già con circolare n. 117/E del 13
maggio 1996 è stata fornita un’elencazione, peraltro non tassativa, dei
motivi che potrebbero essere validamente addotti dai contribuenti. Gli inviti al
contraddittorio hanno, pertanto, lo scopo di consentire l’esposizione e la
documentazione di fatti e circostanze idonei a giustificare lo scostamento dei
compensi/ricavi dichiarati rispetto a quelli determinabili sulla base dei
parametri. Nei predetti inviti sono inoltre previste le seguenti circostanze, la
cui evidenziazione da parte del contribuente può comportare la rideterminazione
contabile dei maggiori imponibili accertabili:
a)eventuale presenza di discordanze tra i dati esposti nell’invito e quelli
contenuti nelle dichiarazioni in possesso del contribuente;
b)ulteriori elementi utili al calcolo dell’aliquota media ai fini Iva
(operazioni non soggette a Iva, operazioni non soggette a dichiarazione Iva,
importo dell’Iva sulle cessioni di beni strumentali); al riguardo si rinvia a
quanto già illustrato nel paragrafo 2.8 della citata circolare n. 117/E.
In sede di contraddittorio, come già precisato al precedente paragrafo 5.2.1,
potranno essere puntualmente definiti gli aspetti concernenti l’assoggettabilità
o meno del reddito d’impresa a Ilor e l’esatto ammontare delle deduzioni
spettanti ai sensi dell’articolo 120 del Dpr n. 917 del 1986.
Da quanto sopra illustrato, risulta evidente che il contraddittorio consente una
più ragionata e fondata misurazione del presupposto impositivo, che tenga conto
degli elementi di valutazione offerti dal contribuente, con il primario
obiettivo di pervenire alla definizione della posizione in sede amministrativa
attraverso l’istituto dell’accertamento con adesione.
Gli uffici daranno sempre conto nei propri atti delle ragioni evidenziate dai
contribuenti durante il contraddittorio e motiveranno sia l’accoglimento che
il rigetto delle stesse.
5.4 Esito del procedimento di accertamento.
A seguito della regolare notifica dell’invito e dei successivi sviluppi del
contraddittorio, l’esame delle posizioni si concluderà con uno dei seguenti
provvedimenti:
— archiviazione per non luogo a procedere
— atto di adesione
— atto di accertamento.
Al riguardo si forniscono, a titolo esemplificativo, le seguenti indicazioni:
1) Archiviazione
L’ufficio procederà all’archiviazione delle posizioni, dandone
circostanziata motivazione in atti, ove dallo svolgimento del contraddittorio
con il contribuente emerga l’insussistenza delle condizioni per procedere
all’accertamento sulla base dei parametri.
Tale ipotesi ricorre qualora il contribuente dimostri:
— l’esistenza di cause di esclusione per legge dallo specifico procedimento
di accertamento (ad esempio, soggetti esercenti lavoro autonomo in contabilità
ordinaria anche a seguito di opzione);
— la totale giustificazione dello scostamento dei ricavi/compensi dichiarati
da quelli calcolati sulla base dei parametri; - l’erroneità degli elementi
contabili riportati nell’invito, dalla cui rielaborazione non scaturiscono
maggiori imposte accertabili.
2) Atto di adesione
Qualora il contribuente intenda definire la propria posizione avvalendosi
dell’istituto dell’adesione, sarà osservato il procedimento previsto dagli
articoli 7, 8 e 9 del citato Dlgs. n. 218 del 1997. Per quanto concerne, in
particolare, gli aspetti contabili sono delineabili le seguenti fattispecie:
a)Esito del contraddittorio non modificativo delle maggiori imposte risultanti
dall’invito.
Trattasi dei casi in cui l’ufficio non ha ritenuto gli elementi addotti dal
contribuente idonei a giustificare, neanche in parte, lo scostamento dei
ricavi/compensi dichiarati da quelli calcolati sulla base dei parametri;
pertanto l’adesione del contribuente sarà riferita agli importi determinati
nell’invito.
b)Esito del contraddittorio comportante il ricalcolo delle maggiori imposte
accertabili.
Sono riconducibili in tale ipotesi:
1. la parziale giustificazione dello scostamento dei ricavi o compensi
dichiarati da quelli calcolati sulla base dei parametri a seguito degli elementi
e delle circostanze evidenziate dal contribuente;
2. la modifica di dati contabili riportati nell’invito, dei quali sia stata
dimostrata l’erroneità ovvero l’incompletezza. In tale ipotesi l’atto di
adesione sarà formato a seguito del ricalcolo da parte dell’ufficio degli
importi accertabili.
Come previsto nella citata circolare n. 117/E, negli atti di adesione dovrà
essere menzionata "la concreta incidenza dei fatti e delle circostanze
rappresentate dai contribuenti sulla capacità produttiva di ricavi o
compensi", nonché gli eventuali diversi elementi contabili considerati in
relazione al punto 2. Si fa inoltre presente che negli atti di adesione dovrà
essere espressamente menzionato che gli effetti operano esclusivamente con
riferimento al reddito d’impresa o di lavoro autonomo e che resta salva la
possibilità per l’Amministrazione finanziaria di rettificare i redditi
appartenenti a categorie diverse, nonché’, qualora ricorrano le condizioni di
cui all’articolo 2, comma 4, lett. a), del Dlgs. n. 218 del 1997, di procedere
alla rettifica delle stesse categorie di redditi oggetto di adesione ovvero ad
accertamento sintetico ai sensi dell’articolo 38, commi da quarto a settimo,
del Dpr n. 600 del 1973.
3) Atto di accertamento
L’ufficio procederà alla notifica dell’atto di accertamento qualora il
contribuente:
— non si sia presentato al contraddittorio con l’ufficio;
— a seguito del contraddittorioa svolto non abbia definito l’accertamento
con adesione;
— non abbia perfezionato l’adesione ai sensi dell’articolo 9 del citato
Dlgs. n. 218 del 1997.
Gli avvisi di accertamento dovranno essere puntualmente motivati dagli uffici
facendo riferimento, oltre che alle norme legittimanti la rettifica operata,
alle risultanze del contraddittorio qualora svolto; le rettifiche terranno
ovviamente conto degli eventuali diversi esiti contabili scaturiti dal
contraddittorio (vedi lettera b del precedente punto 2), ovvero determinati
dallo stesso ufficio in dipendenza delle attività preliminari svolte di cui al
precedente paragrafo 5.2.1.
Nella motivazione degli avvisi di accertamento gli Uffici delle Entrate e gli
Uffici delle Imposte Dirette richiameranno quanto disposto dall’articolo 3,
comma 181, della citata legge n. 549 del 1995, esplicitando che la rettifica del
reddito d’impresa o di lavoro autonomo sulla base dei parametri è effettuata
senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice ai sensi dell’articolo
38, comma dal quarto al settimo, del Dpr n. 600 del 1973 e altresì con
riferimento alle altre categorie reddituali, ovvero in relazione alle stesse
categorie reddituali oggetto di rettifica qualora ricorrano le condizioni di cui
all’articolo 43, comma 3, del Dpr 600 del 1973.
Per quanto concerne, in particolare, la predisposizione degli avvisi di
accertamento nel caso di mancato contraddittorio ovvero di mancato
perfezionamento dell’adesione, si precisa che:
— l’Ufficio delle Entrate emetterà un unico atto di accertamento, efficace
sia ai fini delle imposte dirette che ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto;
— nel caso in cui la competenza è ripartita tra un Ufficio delle Imposte
Dirette e un Ufficio Iva, tenuto conto del disposto dell’articolo 3, commi 181
e 183, della legge n. 549 del 1995 (cfr. circolare n. 117/E del 1996 citata)
l’Ufficio delle Imposte Dirette dovrà procedere preliminarmente alla notifica
dell’accertamento per i tributi di sua competenza e solo successivamente
l’Ufficio Iva potrà procedere alla rettifica ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto, sulla base del maggior ricavo/compenso accertato ai fini delle
imposte dirette.
6. Procedura informatica di ausilio all’attività degli uffici
Gli uffici per le complessive attività, come delineate al paragrafo 5, si
avvarranno dell’apposita procedura di ausilio predisposta dal Centro
Informativo, la quale nelle sue generali funzioni consente di:
— gestire gli inviti predisposti dal centro, consentendo la variazione, anche
prima della notifica al contribuente, degli elementi rilevanti per il calcolo
del maggior ricavo/compenso accertabile e dell’indicazione della
assoggettabilità o meno del reddito d’impresa a Ilor;
— gestire il procedimento con adesione in relazione alle risultanze contabili
scaturite dal contraddittorio svolto;
— produrre avvisi di accertamento nei casi di mancata instaurazione del
contraddittorio ovvero del mancato perfezionamento dell’adesione.
Con successiva circolare saranno disciplinate le modalità di consultazione
dell’attività di controllo in oggetto, sulla base di differenziati parametri
di assorbimento che tengano conto delle tipologie di procedimenti gestiti dagli
uffici. Le Direzioni Regionali delle Entrate vigileranno sull’osservanza da
parte dei dipendenti uffici delle presenti istruzioni, adottando ogni opportuna
iniziativa anche di tipo organizzativo.