iva - IMPOSTE SUI REDDITI - RIMBORSI - GARANZIE
DECRETO 22 settembre 1999, n.366
ICI
- LIQUIDAZIONE - ACCERTAMENTO E RIMBORSI
DECRETO 24 settembre 1999, n.367
QUOTIDIANI
ECONOMICI
IMPOSTE
SUI REDDITI -- ELUSIONE VALIDE RAGIONI ECONOMICHE
RISOLUZIONE D.R.E. Lombardia n. 78348/98 (Commento a cura di Marco Piazza)
DICHIARAZIONI
- TRASMISSIONE TELEMATICA - MORATORIA
ARTICOLO
a cura di Elio Silva
TRIBUTARIO
INTERNAZIONALE - CONVENZIONI CONTRO
LE DOPPIE IMPOSIZIONI - STABILE ORGANIZZAZIONE
ARTICOLO
a cura di Marco Piazza
ACCERTAMENTO -
PARAMETRI - CIRCOLARE ESPLICATIVA
CIRCOLARE n. 203 del 20 ottobre 1999
TASSA SULLE SOCIETà
- RIMBORSI - AMMONTARE
DECISIONE Cassazione 9 luglio 1999, n. 7176 - Commento di Fabrizio Carotti.
SANZIONI - OMESSA
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE - RAVVEDIMENTO OPEROSO
RISOLUZIONE VI Comm. finanze della Camera approvata il 21.10.1999
SANZIONI - FAVOR REI
- PROCEDIMENTO IN CORSO - DEFINIZIONE
COMMENTO A DECISIONE della Commissione prov. di Torino depositata il 22.1.1999 a cura di Francesco Sarti
LEGGE FINANZIARIA
2000 -
EMENDAMENTI IN MATERIA DI IRPEF
EMENDAMENTI
alla
legge finanziaria 2000 presentati dal governo e depositati il 22.10.1999..................
264
"Regolamento recante
modalità con cui i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi
possono prestare garanzie a favore delle piccole e medie imprese che richiedono
rimborsi IVA e imposte dirette."
In breve
Il decreto, che entrerà in vigore in prossimo 6.11.1999, disciplina le
modalità con cui i consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi, possono
ottenere l'autorizzazione alla prestazione delle garanzie necessarie per
l'erogazione dei rimborsi IVA e imposte dirette tramite conto fiscale.
Si ricorda infatti che l'art.38-bis del D.P.R. 633/1972, comma 1, come modificato dall'art.1 comma 1 let. f) del D.Lgs n. 56/98 indica che le piccole e medie imprese meglio definite dai D.M. M.I.C.A. 18.09.1997 e 27 ottobre 1997 possono prestare le garanzie ivi previste attraverso tali enti creditizi.
Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22-10-1999
"Regolamento recante norme in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) relativa all'anno 1993, da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 8 maggio 1998, n. 146"
Entrata in vigore del decreto: 6-11-1999
In breve
Secondo quanto indicato della legge n. 146/98, la liquidazione e la
rettifica delle dichiarazioni, l'accertamento, la riscossione (anche coattiva) e
l'applicazione delle sanzioni e degli interessi, relativamente all'imposta
comunale sugli immobili dovuta per il 1993 sono effettuati dai comuni, a norma
del decreto istitutivo del tributo, anziché, come originariamente previsto in
via transitoria, dagli Uffici dell'Amministrazione finanziaria secondo le
disposizioni vigenti in materia di accertamento e riscossione delle imposte
erariali sui redditi (art. 18, comma 3, D.Lgs. n. 504/1992).
L'articolo 1 del decreto in epigrafe, in ottemperanza a quanto appena
ricordato, disciplina le modalità con cui i comuni devono procedere ai rimborsi
dell’ICI per l'anno 1993 nei confronti dei contribuenti.
Sostanzialmente i rimborsi della maggiore ICI versata:
-
sono effettuati in modo automatico
entro il 6° mese successivo alla pubblicazione del regolamento in parola
(31.3.2000) nel caso in cui il maggior versamento traspare dalla dichiarazione o
dalle liquidazioni dell'imposta;
-
se non desumibili dalla
dichiarazione, sono disposti tramite presentazione di apposita istanza di
rimborso in favore del comune nel quale ha effettuato il versamento entro il
22.4.2000 ovvero, se posteriore entro 6 mesi dalla data in cui è effettivamente
accertato il diritto alla restituzione.
Le istanze eventualmente già presentate ad ente incompetente si
ritengono comunque regolarmente presentate.
Gli interessi compensatori dovuti decorrono dalla data di presentazione
dell'istanza di rimborso ovvero dalla data di effettuazione del versamento
errato o effettuato in misura superiore quando risulta dalla dichiarazione.
Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22-10-1999
RISOLUZIONE D.R.E. Lombardia n. 78348/98 (Commento a cura di Marco Piazza)
"Scissioni, dalla Entrate Lombardia i paletti dalle
"ragioni economiche"
In breve
Alla Direzione Regionale delle entraste della Lombardia è stato chiesto di valutare l'ammissibilità fiscale di un operazione di scissione di una società di mera gestione immobiliare.
Posto che l'art.9 del D.Lgs
358/1997 ha abrogato la norma atielusiva contenuta nel comma 16 dell'art.123-bis
del TUIR [1], la società istante aveva il dubbio che la
norma abrogata rivivesse nella norma atielusiva contenuta nell'art.37-bis del
D.P.R. 600/1973.
L'operazione di scissione posta all'attenzione della D.R.E. è caratterizzata dalle seguenti fasi:
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società s.r.l. che si scinde in tre società di nuova costituzione; |
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l’attività viene svolta con immobili ereditati dai soci (tre fratelli); |
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a ciascuna delle tre società verrà assegnato, sulla base di una specifica valutazione, un terzo degli immobili sociali; |
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la società scissa si estinguerà al termine dell’operazione; |
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le quote delle tre nuove società saranno attribuite ai tre fratelli in modo che a ciascuno sia intestato l’intero capitale di una società; |
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l’operazione viene assunta come non proporzionale e nella quale è previsto l’intervento di un perito nominato dal Tribunale per il giudizio di congruità sulla correttezza della divisione; |
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l’operazione non dovrebbe dar luogo a concambio tra i soci; |
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l’iscrizione degli immobili nel bilancio delle società beneficiarie avverrà al valore fiscale attualmente riscontrabile nel bilancio della società scissa. |
L'amministrazione finanziaria ha chiarito che mentre dal punto di vista civile l'operazione è del tutto legittima, il riconoscimento fiscale dell'operazione è subordinato alla presenza delle ragioni economiche ad effettuare una siffatta scissione.
Secondo Marco Piazza, le ragioni economiche sussistono "nell’ipotesi
in cui la finalità del contribuente sia quella di costituire tre distinte
società attraverso le quali i soci della società originaria possano perseguire
differenziati interessi economici. Eventuali risparmi di imposta conseguenti
all’operazione di per sé non costituirebbero comportamento elusivo, in quanto
naturale conseguenza di un’operazione che l’ordinamento tributario ammette
come legittima."
Il sole 24 ore di Martedì 19 ottobre 1999, pag. 22
ARTICOLO a cura di Elio Silva
"Mentre il consuntivo sugli
invii dei modelli per le società ha superato la quota di mezzo milione Fisco
online, sanzioni sospese La commissione Finanze della Camera chiederà al
Governo una moratoria fino al 31 dicembre "
In breve
L'autore riferisce che la commissione Finanze di Montecitorio, presieduta da Giorgio Benvenuto, ha ascoltato il 21.10.1999 le delegazioni degli Ordini contabili, dei tributaristi e degli economisti d’impresa e, raccogliendo le loro lamentele, si è impegnata a sostenere presso il Governo l’opportunità di una moratoria nell’applicazione delle sanzioni per le trasmissioni effettuate entro il prossimo 31 dicembre. Ciò al fine di consentire ai professionisti un invio scaglionato nel tempo delle dichiarazioni, rendendo quindi scorrevole le linee del Fisco telematico.
Il sole 24
ore di mercoledì 20 ottobre 1999, pag. 22
ARTICOLO a cura di Marco Piazza
"Proposta di integrazione
per la Convenzione modello contro le doppie imposizioni L’Ocse si adegua all'e-commerce
Previsti nuovi paragrafi nel «Commentario», senza modifiche per il testo
recepito dai Trattati internazionali"
In breve
Lo scritto riferisce che L’Ocse sta predisponendo la revisione del concetto di «stabile organizzazione», per adeguarlo alle necessità del commercio elettronico.
Uno dei principali problemi affrontati nella bozza di documento rettificativo è quello di chiarire quando un sito web possa essere considerato stabile organizzazione, con il conseguente effetto di comportare la tassazione del reddito prodotto mediante il sito nel Paese in cui si trova il server che ospita il sito stesso. Il problema si è posto in quanto il punto 10 del Commentario all’articolo 5 della Convenzione Modello dell’Ocse (scritta prima della diffusione di Internet) afferma che un’apparecchiatura automatica può essere trattata alla stregua di una stabile organizzazione.
Un ulteriore dubbio è sorto
nello stabilire quando il provider possa essere considerato «agente
dipendente» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5 del Modello Ocse e quindi
determinare l’esistenza di una stabile organizzazione dell’impresa che lo
utilizzi per aprire un proprio sito web.
I punti principali trattati dal documento.
Viene distinto il concetto di
Server dal concetto di sito Web: mentre infatti il server necessita di una
dislocazione fisica e, se presenta i requisiti, può costituire una stabile
organizzazione, il sito web, non avendo una connotazione materiale, non può
costituire una stabile organizzazione.
¨
Sito web - Fintanto che
il sito web non può essere considerato una «persona» (come definita dal
Commentario all’articolo 3), non può essere considerato una stabile
organizzazione della società per effetto delle disposizioni contenute nel
paragrafo 5 del Commentario all’articolo 5.
Tuttavia se le transazioni elettroniche svolte tramite il server formassero una
parte essenziale e significativa dell’attività commerciale svolta da una
società nel suo complesso e se il server costituisse una sede fissa d’affari
allora anche il sito Internet costituirebbe una stabile organizzazione.
¨ Server - Per il server i requisiti per essere considerato stabile organizzazione, sono quelli di risiedere stabilmente in un posto definito per un sufficiente periodo di tempo (così come indicato dal paragrafo 1 del Commentario all’articolo 5), a nulla rileva che il server sia spostabile o sia fisso Tuttavia fintanto che l’Isp (Internet server provider) non ha l’autorità per concludere contratti in nome e per conto della società che svolge il commercio elettronico tramite siti web, non può essere considerato una stabile organizzazione della società. Al contrario se le transazioni elettroniche svolte tramite l’elaboratore rimangono confinate fra le attività ausiliarie e preparatorie trattate dal paragrafo 4 del Commentario all’articolo 5, il server non costituisce una stabile organizzazione.
Il sole 24
ore di mercoledì 20 ottobre 1999, pag. 23
"Attività di accertamento per il periodo d’imposta
1995 sulla base dei parametri previsti dalla legge 28 dicembre 1995, n.
549."
In breve
Si tratta delle circolare esplicativa dei criteri che, gli Uffici
dell'amministrazione finanziaria devono seguire per effettuare i controlli
"nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato per il 1995 ricavi o
compensi d’importo inferiore a quello derivante dall’applicazione dei
parametri previsti dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549.
Il sole 24 ore di giovedì 21 ottobre 1999, pag. 23
"La Corte di cassazione
boccia la soluzione prevista dalla Finanziaria ’99 per chiudere il contenzioso
Tassa società, rimborso pieno. Per i giudici non è ammissibile la riduzione
generalizzata delle restituzioni di un importo fisso annuale"
In breve
E' appena il caso di ricordare che la tassa sulle società così come regolamentata dall'articolo 3,
commi 18 e 19, D.L. 853/84), era
illegittima, perché in contrasto con la normativa comunitaria (articolo 12,
direttiva 17 luglio 1969 n. 355). Sulla
base di quanto appena detto, cominciarono le chieste a rimborso dei versamenti
pregressi con il conseguente ed inevitabile innesco di estenuanti contenziosi.
Per dirimere le controversie è stata emanata la norma
"interpretativa" contenuta nbell'art.11 della legge n. 448/98. La
norma appena citati indicava ammissibile il rimborso dei versamenti della tassa
sulle società pagata negli anni dal 1985 al 1992 (sempre se presentata istanza
nel termine di 3 anni dal versamento). Tuttavia le somme chieste a rimborso
dovevano essere diminuite di un ammontare pari per ogni anno, a lire 750.000 per
le Sp.a. e le S.a.p.a., a lire 400.000 per le S.r.l. e a lire 90.000 per le
altre società.
Allora, il proposito della legge sembrava chiaro: per calcolare il
rimborso relativo ad ogni anno, dagli importi di tassa dovuti e versati per ogni
anno si doveva sottrarre quanto indicato dall'art.11 della legge 448/98.
La sentenza in rassegna sembra
invece giungere a conclusioni opposte. Infatti secondo la Cassazione il prelievo annuale chiesto a rimborso
(che è diverso nella fonte istitutiva e differente nei presupposti) non ha
nulla a che vedere con il tributo annuale forfettario introdotto, in via
retroattiva, dalla legge di fine anno ’98.
Sulla base di questa considerazione, per il passato la riduzione degli
importi chiesti a rimborso può interessare solamente il versamento effettuato
nell'anno di iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese ovvero
l'iscrizione successiva di altri atti e non tutti gli anni di vigenza della c.d.
Tassa sulle società. Per la
Cassazione, poi, se si dovesse sostenere che la "nuova" tassa
forfetaria per l’iscrizione di atti sociali coincide con quella
"annuale" ed è in aggiunta a quella dovuta per la prima iscrizione,
si avrebbe un «cumulo di imposte che (...) è stato giudicato incompatibile con
il diritto comunitario» e che «ne imporrebbe la disapplicazione».
L'autore conclude mettendo in evidenza che " per poter ridurre gli
importi da rimborsare l’amministrazione dovrebbe provare che dagli anni
1985-1992 sono stati iscritti atti sociali diversi da quello costitutivo e che
esista ancora il potere di riscuotere quanto dovuto.
Misura degli interessi sulle somme chieste a rimborso
E' appena il caso di precisare che come riferito da Fa.Ca "in un
altro articolo, la stessa sentenza della Cassazione ha indicato che la misura
degli interessi da applicare sulle somme chieste a rimborso non può essere
quella vigente alla data di entrata in vigore della legge di fine 1998, bensì
occorrerà applicare gli ordinari criteri di calcolo.
Il sole 24
ore di venerdì 22 ottobre 1999, pag.
"Ravvedimento in materia
di omessa presentazione della dichiarazione"
In breve
La risoluzione invita il governo a risolvere "la contraddizione
normativa" che sussiste tra termine per effettuare il ravvedimento operoso
per omessa presentazione della dichiarazione (rimasto di 30 giorni) e il termine
per la tardiva presentazione della dichiarazione portato da 30 a 90 giorni dallo
schema di D.P.R. correttivo al D.P.R. n. 322/98 approvato il 3.9.1999 dal
Consiglio dei ministri:
Come è noto (vedi Novità del 07_09_99) lo schema di D.P.R. approvato dal Consiglio dei ministri il 3.9.1999
(articolo 1, comma 2, lettera g)) porta da 30 giorni a 90 giorni il termine per
la "tardiva" dichiarazione (ritardo entro cui la dichiarazione risulta
comunque presentata). Nel documento di commento allo schema di decreto si era
fatto notare che questa proroga era mal coordinata con il termine, rimasto di 30
giorni, per effettuare il ravvedimento operoso da omessa presentazione della dichiarazione (lettera c) dell'art.13 del
D.Lgs n. 472/1997). Consapevoli che un D.P.R. non aveva la forza di legge
necessari per modificare un decreto legislativo si auspicava una modifica nel
D.Lgs n. 472/1997.
Italia
oggi di Venerdì 22 ottobre 1999, pag. 29
"Sanzioni abrogate, vale il favor rei. Non dovute
quelle ante riforma anche se definitive"
In breve
La Commissione tributaria di Torino, in questo in contrasto con la C.M.
10.7.1998 n. 180/E, è dell'avviso che la locuzione "procedimento in
corso" indicata nel secondo comma dell'art.25[2] del D.Lgs n. 472/1997 comprende anche la fase esecutiva
del procedimento.
Pertanto nel caso in cui il provvedimento di irrogazione delle sanzioni
si è reso definitivo alla data del 1.4.1998 (data di entrata in vigore del
nuovo sistema sanzionatorio amministrativo tributario), qualora
le nuove norme sanzionatorie non vedono più sanzionabile la violazione
commessa le sanzioni non saranno dovute se non ancora versate (principio
del favor rei art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 472/1997).
Italia
oggi di Venerdì 22 ottobre 1999, pag. 29
In breve
Si tratta di cinque emendamenti presentati dal governo in
Parlamento il 22.10.1999
Gli emendamenti interessano:
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IRPEF
|
·
oneri
deducibili per l'abitazione principale - L'emendamento
propone di inserire la deduzione per l'abitazione principale nell'art.10 del
TUIR (comma 3-bis) portando l'importo a L. 1.800.000. la deduzione non può
andare oltre il reddito emergente dall'abitazione per la quale è concessa. Il
passaggio dall'art.34 comma 4-quater al comma 3-bis dell'art.10 causa un
incremento del reddito complessivo (rigo N1 di UNICO-99) con le relative
conseguenze avuto riguardo agli importi commisurati a tale importo.
·
Aliquote
- Viene chiesto che
l'aliquota del secondo scaglione sia ridotta dal 26,5% al 25,5%;
·
Detrazioni
- Vengono aumentate le
detrazioni per famigliari a carico, lavoro dipendente. Inoltre vengono proposte
ulteriori detrazioni in ragioni di particolari "situazioni reddituali
famigliari" e per i canoni di locazione dell'abitazione in cui si dimora
abitualmente;
·
Calcolo
dell'acconto - Per il periodo d'imposta 2000 e limitatamente alle persone fisiche la
misura dell'acconto passa dal 98% al 92% delle imposte dovute l'anno precedente.
·
Credito
d'imposta del 19% per le assunzioni con uso di abitazione - Alle
imprese che assumono particolari categorie di dipendenti dal 1.1.2000 al
31.12.2000 con assegnazione di
abitazione, verrà concesso un credito d'imposta pari al 19% del fringe benefit
emergente dall'uso della casa di abitazione come valutato dall'art.48, comma 4
let. c) del TUIR.
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IMPOSTA DI REGISTRO |
· Per gli aumenti di capitale in denaro viene proposto il passaggio dall'imposizione proporzionale a quella in misura fissa. "L’obiettivo — ha spiegato Visco — è di favorire il rilancio degli investimenti ed eliminare gli ostacoli «al raggruppamento e allo sviluppo delle imprese, determinati dall’imposizione sui conferimenti" Ove l'emendamento proposto venisse approvato verrebbe eliminato uno dei principali deterrenti all'incremento della base edittale DIT.
Il sole 24
ore di sabato 22 ottobre 1999, pag. 19-20
Italia oggi
di sabato 23 ottobre 1999, pag. 28
[2] Si ricorda che il secondo comma dell'art.25 indica che ai procedimenti in corso alla data del 1.4.1998 si applicano gli articoli da 3 a 6, 8 e 12 dello stesso D.Lgs n. 472/1997, tra cui l'art.3 disciplina il principio di legalità in cui è contenuto il favor rei.
[1] Il
comma 16 disponeva il disconoscimento
fiscale degli effetti della scissione qualora non aveva ad oggetto aziende
ovvero la scissione non avveniva in misura proporzionale rispetto alle
partecipazioni della società scissa.