Novità della settimana

Dal 18.10.1999 al 25.10.1999

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Sommario

iva - IMPOSTE SUI REDDITI - RIMBORSI - GARANZIE

DECRETO 22 settembre 1999, n.366

ICI - LIQUIDAZIONE - ACCERTAMENTO E RIMBORSI

DECRETO 24 settembre 1999, n.367 

    QUOTIDIANI ECONOMICI    

IMPOSTE SUI REDDITI -- ELUSIONE VALIDE RAGIONI ECONOMICHE

RISOLUZIONE D.R.E. Lombardia n. 78348/98 (Commento a cura di Marco Piazza)

DICHIARAZIONI - TRASMISSIONE TELEMATICA - MORATORIA

ARTICOLO a cura di Elio Silva

TRIBUTARIO INTERNAZIONALE  - CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI - STABILE ORGANIZZAZIONE

ARTICOLO a cura di Marco Piazza

ACCERTAMENTO - PARAMETRI - CIRCOLARE ESPLICATIVA

CIRCOLARE n. 203 del 20 ottobre 1999

TASSA SULLE SOCIETà - RIMBORSI - AMMONTARE

DECISIONE Cassazione 9 luglio 1999, n. 7176 - Commento di Fabrizio Carotti.

SANZIONI - OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE - RAVVEDIMENTO OPEROSO  

RISOLUZIONE VI Comm. finanze della Camera approvata il 21.10.1999

SANZIONI - FAVOR REI - PROCEDIMENTO IN CORSO - DEFINIZIONE

COMMENTO A DECISIONE della Commissione prov. di Torino depositata il 22.1.1999 a cura di Francesco Sarti

LEGGE FINANZIARIA 2000 - EMENDAMENTI IN MATERIA DI IRPEF

EMENDAMENTI  alla legge finanziaria 2000 presentati dal governo e depositati il 22.10.1999.................. 264

 

 

 

 

 

 

 

 

iva - IMPOSTE SUI REDDITI - RIMBORSI - GARANZIE

DECRETO 22 settembre 1999, n.366

"Regolamento recante modalità con cui i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi possono prestare garanzie a favore delle piccole e medie imprese che richiedono rimborsi IVA e imposte dirette." 

In breve

Il decreto, che entrerà in vigore in prossimo 6.11.1999, disciplina le modalità con cui i consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi, possono ottenere l'autorizzazione alla prestazione delle garanzie necessarie per l'erogazione dei rimborsi IVA e imposte dirette tramite conto fiscale.

Si ricorda infatti che l'art.38-bis del D.P.R. 633/1972, comma 1, come modificato dall'art.1 comma 1 let. f) del D.Lgs n. 56/98 indica che le piccole e medie imprese meglio definite dai D.M. M.I.C.A. 18.09.1997 e 27 ottobre 1997 possono prestare le garanzie ivi previste attraverso tali enti creditizi.

Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22-10-1999

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ICI - LIQUIDAZIONE - ACCERTAMENTO E RIMBORSI

DECRETO 24 settembre 1999, n.367

"Regolamento recante norme in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) relativa all'anno 1993, da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 8 maggio 1998, n. 146"

Entrata in vigore del decreto: 6-11-1999

In breve

Secondo quanto indicato della legge n. 146/98, la liquidazione e la rettifica delle dichiarazioni, l'accertamento, la riscossione (anche coattiva) e l'applicazione delle sanzioni e degli interessi, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per il 1993 sono effettuati dai comuni, a norma del decreto istitutivo del tributo, anziché, come originariamente previsto in via transitoria, dagli Uffici dell'Amministrazione finanziaria secondo le disposizioni vigenti in materia di accertamento e riscossione delle imposte erariali sui redditi (art. 18, comma 3, D.Lgs. n. 504/1992).

L'articolo 1 del decreto in epigrafe, in ottemperanza a quanto appena ricordato, disciplina le modalità con cui i comuni devono procedere ai rimborsi dell’ICI per l'anno 1993 nei confronti dei contribuenti.

Sostanzialmente i rimborsi della maggiore ICI versata:

-         sono effettuati in modo automatico entro il 6° mese successivo alla pubblicazione del regolamento in parola (31.3.2000) nel caso in cui il maggior versamento traspare dalla dichiarazione o dalle liquidazioni dell'imposta;

-         se non desumibili dalla dichiarazione, sono disposti tramite presentazione di apposita istanza di rimborso in favore del comune nel quale ha effettuato il versamento entro il 22.4.2000 ovvero, se posteriore entro 6 mesi dalla data in cui è effettivamente accertato il diritto alla restituzione.

Le istanze eventualmente già presentate ad ente incompetente si ritengono comunque regolarmente presentate.

Gli interessi compensatori dovuti decorrono dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso ovvero dalla data di effettuazione del versamento errato o effettuato in misura superiore quando risulta dalla dichiarazione.

Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22-10-1999

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    QUOTIDIANI ECONOMICI     Image30.gif (9005 byte)

IMPOSTE SUI REDDITI -- ELUSIONE VALIDE RAGIONI ECONOMICHE

RISOLUZIONE D.R.E. Lombardia n. 78348/98 (Commento a cura di Marco Piazza)

"Scissioni, dalla Entrate Lombardia i paletti dalle "ragioni economiche"

In breve

Alla Direzione Regionale delle entraste della Lombardia è stato chiesto di valutare l'ammissibilità fiscale di un operazione di scissione di una società di mera gestione immobiliare. 

Posto che l'art.9 del D.Lgs 358/1997 ha abrogato la norma atielusiva contenuta nel comma 16 dell'art.123-bis del TUIR [1], la società istante aveva il dubbio che la norma abrogata rivivesse nella norma atielusiva contenuta nell'art.37-bis del D.P.R. 600/1973.

 L'operazione di scissione posta all'attenzione della D.R.E. è caratterizzata dalle seguenti fasi:

società s.r.l. che si scinde in tre società di nuova costituzione;

 l’attività viene svolta con immobili ereditati dai soci (tre fratelli);

 a ciascuna delle tre società verrà assegnato, sulla base di una specifica valutazione, un terzo degli immobili sociali;

 la società scissa si estinguerà al termine dell’operazione;

 le quote delle tre nuove società saranno attribuite ai tre fratelli in modo che a ciascuno sia intestato l’intero capitale di una società;

 l’operazione viene assunta come non proporzionale e nella quale è previsto l’intervento di un perito nominato dal Tribunale per il giudizio di congruità sulla correttezza della divisione;

 l’operazione non dovrebbe dar luogo a concambio tra i soci;

 l’iscrizione degli immobili nel bilancio delle società beneficiarie avverrà al valore fiscale attualmente riscontrabile nel bilancio della società scissa.

L'amministrazione finanziaria ha chiarito che mentre dal punto di vista civile l'operazione è del tutto legittima, il riconoscimento fiscale dell'operazione è subordinato alla presenza delle ragioni economiche ad effettuare una siffatta scissione.

Secondo Marco Piazza, le ragioni economiche sussistono "nell’ipotesi in cui la finalità del contribuente sia quella di costituire tre distinte società attraverso le quali i soci della società originaria possano perseguire differenziati interessi economici. Eventuali risparmi di imposta conseguenti all’operazione di per sé non costituirebbero comportamento elusivo, in quanto naturale conseguenza di un’operazione che l’ordinamento tributario ammette come legittima."

Il sole 24 ore di Martedì 19 ottobre 1999, pag. 22

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DICHIARAZIONI - TRASMISSIONE TELEMATICA - MORATORIA

ARTICOLO a cura di Elio Silva

"Mentre il consuntivo sugli invii dei modelli per le società ha superato la quota di mezzo milione Fisco online, sanzioni sospese La commissione Finanze della Camera chiederà al Governo una moratoria fino al 31 dicembre "

In breve

L'autore riferisce che la commissione Finanze di Montecitorio, presieduta da Giorgio Benvenuto, ha ascoltato il 21.10.1999 le delegazioni degli Ordini contabili, dei tributaristi e degli economisti d’impresa e, raccogliendo le loro lamentele, si è impegnata a sostenere presso il Governo l’opportunità di una moratoria nell’applicazione delle sanzioni per le trasmissioni effettuate entro il prossimo 31 dicembre. Ciò al fine di consentire ai professionisti un invio scaglionato nel tempo delle dichiarazioni, rendendo quindi scorrevole le linee del Fisco telematico.

Il sole 24 ore di mercoledì 20 ottobre 1999, pag. 22

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TRIBUTARIO INTERNAZIONALE  - CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI - STABILE ORGANIZZAZIONE

ARTICOLO a cura di Marco Piazza

"Proposta di integrazione per la Convenzione modello contro le doppie imposizioni L’Ocse si adegua all'e-commerce Previsti nuovi paragrafi nel «Commentario», senza modifiche per il testo recepito dai Trattati internazionali"

In breve

Lo scritto riferisce che L’Ocse sta predisponendo la revisione del concetto di «stabile organizzazione», per adeguarlo alle necessità del commercio elettronico.

Uno dei principali problemi affrontati nella bozza di documento rettificativo è quello di chiarire quando un sito web possa essere considerato stabile organizzazione, con il conseguente effetto di comportare la tassazione del reddito prodotto mediante il sito nel Paese in cui si trova il server che ospita il sito stesso. Il problema si è posto in quanto il punto 10 del Commentario all’articolo 5 della Convenzione Modello dell’Ocse (scritta prima della diffusione di Internet) afferma che un’apparecchiatura automatica può essere trattata alla stregua di una stabile organizzazione.

Un ulteriore dubbio è sorto nello stabilire quando il  provider possa essere considerato «agente dipendente» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5 del Modello Ocse e quindi determinare l’esistenza di una stabile organizzazione dell’impresa che lo utilizzi per aprire un proprio sito web.

I punti principali trattati dal documento.

Viene distinto il concetto di Server dal concetto di sito Web: mentre infatti il server necessita di una dislocazione fisica e, se presenta i requisiti, può costituire una stabile organizzazione, il sito web, non avendo una connotazione materiale, non può costituire una stabile organizzazione.

¨      Sito web - Fintanto che il sito web non può essere considerato una «persona» (come definita dal Commentario all’articolo 3), non può essere considerato una stabile organizzazione della società per effetto delle disposizioni contenute nel paragrafo 5 del Commentario all’articolo 5.
Tuttavia se le transazioni elettroniche svolte tramite il server formassero una parte essenziale e significativa dell’attività commerciale svolta da una società nel suo complesso e se il server costituisse una sede fissa d’affari allora anche il sito Internet costituirebbe una stabile organizzazione.

¨      Server -  Per il server i requisiti per essere considerato stabile organizzazione, sono quelli di risiedere stabilmente in un posto definito per un sufficiente periodo di tempo (così come indicato dal paragrafo 1 del Commentario all’articolo 5), a nulla rileva che il server sia spostabile o sia fisso Tuttavia fintanto che l’Isp (Internet server provider) non ha l’autorità per concludere contratti in nome e per conto della società che svolge il commercio elettronico tramite siti web, non può essere considerato una stabile organizzazione della società. Al contrario se le transazioni elettroniche svolte tramite l’elaboratore rimangono confinate fra le attività ausiliarie e preparatorie trattate dal paragrafo 4 del Commentario all’articolo 5, il server non costituisce una stabile organizzazione.

Il sole 24 ore di mercoledì 20 ottobre 1999, pag. 23

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ACCERTAMENTO - PARAMETRI - CIRCOLARE ESPLICATIVA

CIRCOLARE n. 203 del 20 ottobre 1999

"Attività di accertamento per il periodo d’imposta 1995 sulla base dei parametri previsti dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549."

In breve

Si tratta delle circolare esplicativa dei criteri che, gli Uffici dell'amministrazione finanziaria devono seguire per effettuare i controlli "nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato per il 1995 ricavi o compensi d’importo inferiore a quello derivante dall’applicazione dei parametri previsti dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Il sole 24 ore di giovedì 21 ottobre 1999, pag. 23

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TASSA SULLE SOCIETà - RIMBORSI - AMMONTARE

DECISIONE Cassazione 9 luglio 1999, n. 7176 - Commento di Fabrizio Carotti

"La Corte di cassazione boccia la soluzione prevista dalla Finanziaria ’99 per chiudere il contenzioso Tassa società, rimborso pieno. Per i giudici non è ammissibile la riduzione generalizzata delle restituzioni di un importo fisso annuale"

In breve

E' appena il caso di ricordare che la tassa sulle società così come regolamentata dall'articolo 3, commi 18 e 19, D.L. 853/84), era illegittima, perché in contrasto con la normativa comunitaria (articolo 12, direttiva 17 luglio 1969 n. 355).  Sulla base di quanto appena detto, cominciarono le chieste a rimborso dei versamenti pregressi con il conseguente ed inevitabile innesco di estenuanti contenziosi.

Per dirimere le controversie è stata emanata la norma "interpretativa" contenuta nbell'art.11 della legge n. 448/98. La norma appena citati indicava ammissibile il rimborso dei versamenti della tassa sulle società pagata negli anni dal 1985 al 1992 (sempre se presentata istanza nel termine di 3 anni dal versamento). Tuttavia le somme chieste a rimborso dovevano essere diminuite di un ammontare pari per ogni anno, a lire 750.000 per le Sp.a. e le S.a.p.a., a lire 400.000 per le S.r.l. e a lire 90.000 per le altre società.

Allora, il proposito della legge sembrava chiaro: per calcolare il rimborso relativo ad ogni anno, dagli importi di tassa dovuti e versati per ogni anno si doveva sottrarre quanto indicato dall'art.11 della legge 448/98.

La sentenza in rassegna sembra invece giungere a conclusioni opposte. Infatti secondo la Cassazione il prelievo annuale chiesto a rimborso (che è diverso nella fonte istitutiva e differente nei presupposti) non ha nulla a che vedere con il tributo annuale forfettario introdotto, in via retroattiva, dalla legge di fine anno ’98.

Sulla base di questa considerazione, per il passato la riduzione degli importi chiesti a rimborso può interessare solamente il versamento effettuato nell'anno di iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese ovvero l'iscrizione successiva di altri atti e non tutti gli anni di vigenza della c.d. Tassa sulle società.  Per la Cassazione, poi, se si dovesse sostenere che la "nuova" tassa forfetaria per l’iscrizione di atti sociali coincide con quella "annuale" ed è in aggiunta a quella dovuta per la prima iscrizione, si avrebbe un «cumulo di imposte che (...) è stato giudicato incompatibile con il diritto comunitario» e che «ne imporrebbe la disapplicazione».

L'autore conclude mettendo in evidenza che " per poter ridurre gli importi da rimborsare l’amministrazione dovrebbe provare che dagli anni 1985-1992 sono stati iscritti atti sociali diversi da quello costitutivo e che esista ancora il potere di riscuotere quanto dovuto.

Misura degli interessi sulle somme chieste a rimborso

E' appena il caso di precisare che come riferito da Fa.Ca "in un altro articolo, la stessa sentenza della Cassazione ha indicato che la misura degli interessi da applicare sulle somme chieste a rimborso non può essere quella vigente alla data di entrata in vigore della legge di fine 1998, bensì occorrerà applicare gli ordinari criteri di calcolo.

Il sole 24 ore di venerdì 22 ottobre 1999, pag.

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SANZIONI - OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE - RAVVEDIMENTO OPEROSO

RISOLUZIONE VI Comm. finanze della Camera approvata il 21.10.1999.

"Ravvedimento in materia di omessa presentazione della dichiarazione"

In breve

La risoluzione invita il governo a risolvere "la contraddizione normativa" che sussiste tra termine per effettuare il ravvedimento operoso per omessa presentazione della dichiarazione (rimasto di 30 giorni) e il termine per la tardiva presentazione della dichiarazione portato da 30 a 90 giorni dallo schema di D.P.R. correttivo al D.P.R. n. 322/98 approvato il 3.9.1999 dal Consiglio dei ministri:

Come è noto (vedi Novità del 07_09_99) lo schema di D.P.R. approvato dal Consiglio dei ministri il 3.9.1999 (articolo 1, comma 2, lettera g)) porta da 30 giorni a 90 giorni il termine per la "tardiva" dichiarazione (ritardo entro cui la dichiarazione risulta comunque presentata). Nel documento di commento allo schema di decreto si era fatto notare che questa proroga era mal coordinata con il termine, rimasto di 30 giorni, per effettuare il ravvedimento operoso da omessa presentazione della dichiarazione (lettera c) dell'art.13 del D.Lgs n. 472/1997). Consapevoli che un D.P.R. non aveva la forza di legge necessari per modificare un decreto legislativo si auspicava una modifica nel D.Lgs n. 472/1997.

Italia oggi di Venerdì 22 ottobre 1999, pag. 29

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SANZIONI - FAVOR REI - PROCEDIMENTO IN CORSO - DEFINIZIONE

COMMENTO A DECISIONE della Commissione prov. di Torino depositata il 22.1.1999 a cura di Francesco Sarti

"Sanzioni abrogate, vale il favor rei. Non dovute quelle ante riforma anche se definitive"

In breve

La Commissione tributaria di Torino, in questo in contrasto con la C.M. 10.7.1998 n. 180/E, è dell'avviso che la locuzione "procedimento in corso" indicata nel secondo comma dell'art.25[2] del D.Lgs n. 472/1997 comprende anche la fase esecutiva  del procedimento.

Pertanto nel caso in cui il provvedimento di irrogazione delle sanzioni si è reso definitivo alla data del 1.4.1998 (data di entrata in vigore del nuovo sistema sanzionatorio amministrativo tributario), qualora  le nuove norme sanzionatorie non vedono più sanzionabile la violazione  commessa le sanzioni non saranno dovute se non ancora versate (principio del favor rei art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 472/1997).

Italia oggi di Venerdì 22 ottobre 1999, pag. 29

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LEGGE FINANZIARIA - EMENDAMENTI IN MATERIA DI IRPEF

Emendamenti alla legge finanziaria 2000 presentati dal governo e depositati il 22.10.1999 

In breve

Si tratta di cinque emendamenti presentati dal governo in Parlamento  il 22.10.1999

Gli emendamenti interessano:

 IRPEF

·   oneri deducibili per l'abitazione principale - L'emendamento propone di inserire la deduzione per l'abitazione principale nell'art.10 del TUIR (comma 3-bis) portando l'importo a L. 1.800.000. la deduzione non può andare oltre il reddito emergente dall'abitazione per la quale è concessa. Il passaggio dall'art.34 comma 4-quater al comma 3-bis dell'art.10 causa un incremento del reddito complessivo (rigo N1 di UNICO-99) con le relative conseguenze avuto riguardo agli importi commisurati a tale importo.

·   Aliquote  - Viene chiesto che l'aliquota del secondo scaglione sia ridotta dal 26,5% al 25,5%;

·   Detrazioni  - Vengono aumentate le detrazioni per famigliari a carico, lavoro dipendente. Inoltre vengono proposte ulteriori detrazioni in ragioni di particolari "situazioni reddituali famigliari" e per i canoni di locazione dell'abitazione in cui si dimora abitualmente;

·   Calcolo dell'acconto  - Per il periodo d'imposta 2000 e limitatamente alle persone fisiche la misura dell'acconto passa dal 98% al 92% delle imposte dovute l'anno precedente.

·   Credito d'imposta del 19% per le assunzioni con uso di abitazione - Alle imprese che assumono particolari categorie di dipendenti dal 1.1.2000 al 31.12.2000  con assegnazione di abitazione, verrà concesso un credito d'imposta pari al 19% del fringe benefit emergente dall'uso della casa di abitazione come valutato dall'art.48, comma 4 let. c) del TUIR.

IMPOSTA DI REGISTRO

        ·   Per gli aumenti di capitale in denaro viene proposto il passaggio dall'imposizione proporzionale a quella in misura fissa.  "L’obiettivo — ha spiegato Visco — è di favorire il rilancio degli investimenti ed eliminare gli ostacoli «al raggruppamento e allo sviluppo delle imprese, determinati dall’imposizione sui conferimenti" Ove l'emendamento proposto venisse approvato verrebbe eliminato uno dei principali deterrenti all'incremento della base edittale DIT.

Il sole 24 ore di sabato 22 ottobre 1999, pag. 19-20

Italia oggi di sabato 23 ottobre 1999, pag. 28

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[2] Si ricorda che il secondo comma dell'art.25 indica che ai procedimenti in corso alla data del 1.4.1998 si applicano gli articoli da 3 a 6, 8 e 12 dello stesso D.Lgs n. 472/1997, tra cui  l'art.3 disciplina il principio di legalità in cui è contenuto il favor rei.


[1]
Il comma 16  disponeva  il disconoscimento  fiscale  degli effetti della scissione qualora non aveva ad oggetto aziende ovvero la scissione non avveniva in misura proporzionale rispetto alle partecipazioni della società scissa.