Roma, in data 04.11.99

DIPARTIMENTO Entrate
Circolare n.215


 

                        Alle Direzioni Regionali delle Entrate                
                        Alle Sezioni Staccate delle Direzioni Regionali       
                        delle Entrate                                         
                        Agli Uffici delle Entrate                             
                        All'Ufficio del Registro Concessioni                  
                        Governative di Roma                                   
                        Alla Direzione Centrale per i Servizi Generali, il    
                        Personale  e l'Organizzazione - Centro Informativo    
                        Alla SOGEI                                            
                   -----------------------------------                        
        Per quanto   concerne   l'intera problematica del rimborso della tassa
sulle concessioni  governative per l'iscrizione nel registro delle imprese, ex
art. 11   della   legge   23   dicembre  1998, n. 448, gia' sono state fornite
istruzioni con   la   circolare  n. 106/E, dell'11 maggio 1999 e con circolare
192/E, del 23 settembre 1999.                                                 
        Rimangono ora   da   fornire   piu'  dettagliate istruzioni per quanto
riguarda i rimborsi relativi a ditte o societa' per le quali si siano concluse
le procedure   concorsuali,   nonche' per i soggetti che hanno cessato la loro
attivita'.                                                                    
        Al riguardo, non potendosi effettuare il rimborso, per inesistenza del
soggetto che   a   suo   tempo lo aveva richiesto, si rende necessario che gli
uffici interessati   stralcino   dalle procedure fin qui avviate le istanze in
questione, in   particolare   non  dovra' procedersi alla validazione anche se
l'istanza sia   stata gia' acquisita.  Esse saranno successivamente riprese in
esame non   appena   i   soggetti   aventi titolo al rimborso avranno prodotto
apposita istanza in carta libera al competente ufficio.                       
        Con tali istanze, i soggetti interessati dovranno comunicare tutti gli
eventi che    comunque     hanno    portato    alla cessazione dell'attivita',
specificando nel   contempo    i   dati anagrafici degli aventi diritto, ed in
particolare di   quello al quale questi ultimi avranno conferito delega per la
riscossione del credito.                                                      
        Con l'occasione   si chiarisce che ove l'originale domanda di rimborso
sia stata   a   suo tempo trasmessa al Ministero, al rimborso stesso si dovra'
procedere sulla   base  della documentazione rimasta in possesso dell'ufficio,
eventualmente integrata   da quella fornita, a richiesta, dalla parte; in ogni
caso, per  le domande della specie si prescinde, ai fini della competenza alla
gestione dei rimborsi, dal luogo in cui fu eseguito il pagamento.             

 
 
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Copyright © 1999 Claudio Carpentieri
Aggiornato il: 27 novembre 1999