Roma, in data 30.11.99

DIPARTIMENTO Entrate
Circolare n.224

                               Alle Direzioni Regionali delle Entrate         
                               Ai Centri di Servizio delle Imposte Dirette    
                               ed indirette                                   
                               Agli Uffici delle Entrate                      
                               Agli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette 
                               Agli Uffici IVA                                
                               Agli Uffici del Registro                       
           e, per conoscenza                                                  
                               Alle Direzioni Centrali del Dipartimento       
                               delle Entrate                                  
                               Al Servizio Consultivo ed Ispettivo Tributario 
                    ---------------------                                     
        Alla Scrivente   sono  pervenuti alcuni quesiti relativi all'ambito di
applicazione dell'art.   68,  comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ai
sensi del   quale,   "se   il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in
eccedenza rispetto    a    quanto    statuito dalla sentenza della commissione
tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali,
deve essere   rimborsato   d'ufficio  entro novanta giorni dalla notificazione
della sentenza".                                                              
        In particolare,  talune direzioni regionali hanno chiesto di conoscere
se, in  virtu' di tale disposizione, debbano essere rimborsate al contribuente
che ottiene una sentenza favorevole - anche se non definitiva - da un lato, le
somme pagate a seguito di iscrizioni a ruolo effettuate a titolo definitivo e,
dall'altro, le   ritenute  dirette e i versamenti diretti la cui restituzione,
richiesta ex   artt. 37 e 38 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, e' all'origine
della controversia in relazione alla quale e' stata pronunciata la sentenza.  
In proposito, si osserva quanto segue.                                        
        L'art. 37   del   d.lgs.   26   febbraio 1999, n. 46, ha abrogato, con
effetto dal   1   luglio   1999,   l'art. 40 del DPR n. 602/1973, che, "quando
l'imposta iscrivibile   a   ruolo   a   seguito di decisione della commissione
tributaria" era   inferiore   a   quella gia' iscritta a ruolo, sanciva, senza
distinguere fra    iscrizioni    a   ruolo provvisorie e definitive, l'obbligo
dell'ufficio di   disporre  il rimborso "entro sessanta giorni dal ricevimento
della decisione".                                                             
        Gia' anteriormente     al   1 luglio 1999, tuttavia, l'art. 40 del DPR
n. 602/1973 era stato implicitamente abrogato dal citato art. 68, comma 2, del
d.lgs. n.   546 del 1992. Tale norma, infatti, ha "assorbito", per cosi' dire,
il citato  art. 40, dettando una regola che, al pari di quella contenuta nella
disposizione soppressa,   riguarda   sia  le iscrizioni provvisorie che quelle
definitive.                                                                   
        Ne' argomenti  contrari a questa interpretazione possono desumersi dal
riferimento, contenuto  nel comma 1 dello stesso art. 68, ai soli "casi in cui
e' prevista   la  riscossione frazionata del tributo", cioe' alle iscrizioni a
ruolo provvisorie.                                                            
        In effetti,   i  commi 1 e 2 dell'art. 68 in questione hanno finalita'
diverse, poiche'    sono    diretti,   rispettivamente, a disciplinare in modo
omogeneo per   tutti i tributi l'istituto dell'iscrizione a ruolo a seguito di
sentenze di   primo  e secondo grado e a prevedere il diritto del contribuente
alla restituzione   delle   somme   risultate   indebite in conseguenza di una
sentenza, anche non definitiva, di commissione tributaria.                    
        Del resto,   a   favore  della tesi qui prospettata depongono tanto il
tenore letterale  della norma, quanto l'irragionevolezza della discriminazione
che, diversamente   opinando, si opererebbe, pur in presenza di identicita' di
presupposti (sentenza    sfavorevole    all'Amministrazione emessa dai giudici
tributari), fra  i contribuenti iscritti in ruoli provvisori e quelli iscritti
in ruoli definitivi.                                                          
        Pertanto, all'abrogazione   esplicita dell'art. 40 del DPR n. 602/1973
avvenuta con   l'art.   37   del d.lgs. n. 46 del 1999 va attribuito un valore
meramente ricognitivo   e   da   essa  non puo' essere fatto discendere alcuna
limitazione all'obbligo,    per    l'ufficio    finanziario,  di rimborsare al
contribuente le    somme    corrisposte    sulla base di un'iscrizione a ruolo
annullata da una sentenza resa dagli organi di giustizia tributaria.          
        Ne deriva   che,   a  fronte di una sentenza di annullamento del ruolo
impugnato dal    contribuente,    l'Amministrazione   Finanziaria e' tenuta, a
prescindere dalla   definitivita'  o meno della sentenza e dalla tipologia del
ruolo, a  rimborsare al ricorrente, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del d.lgs.
n. 546/1992,   le   somme   da   questi  versate in pendenza di giudizio e poi
riconosciute indebite dal giudice tributario.                                 
        Cio', naturalmente,    senza    pregiudizio   del diritto della stessa
Amministrazione a    reiscrivere    a    ruolo, entro i termini decadenziali o
prescrizionali di volta in volta previsti, gli importi dovuti dal contribuente
in forza di una successiva sentenza di appello.                               
        A diverse     conclusioni     deve,     invece,    giungersi in merito
all'applicabilita' dell'art.   68,  comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 ai giudizi
promossi ex artt. 37 e 38 del DPR n. 602 del 1973.                            
        Com'e' noto,   gli   artt.  37, comma 3, e 38, comma 4, del DPR n. 602
dispongono che   alla   restituzione   delle ritenute dirette e dei versamenti
diretti oggetto   di controversie instaurate contro i provvedimenti di diniego
esplicito o   tacito delle istanze di rimborso presentate dal contribuente per
"errore materiale,    duplicazione    o    inesistenza totale o parziale della
obbligazione tributaria" si procede "mediante ordinativo di pagamento entro il
termine di   trenta  giorni dalla data in cui il provvedimento di accoglimento
del ricorso si e' reso definitivo".                                           
        Tali norme,  dunque, subordinano alla definitivita' del "provvedimento
di accoglimento   del   ricorso"   l'insorgenza  del diritto del ricorrente al
rimborso delle somme erroneamente versate.                                    
        Ebbene, non   solo  le disposizioni citate non risultano abrogate, ne'
implicitamente ne'    esplicitamente,     dall'art.   68,  comma 2, del d.lgs.
n. 546/1992,   ma,   per giunta, la loro perdurante vigenza trova conferma nel
successivo art.   69,  secondo il quale, "se la commissione condanna l'ufficio
del Ministero   delle finanze o l'ente locale o il concessionario del servizio
di riscossione   al   pagamento di somme… e la relativa sentenza e' passata in
giudicato, la  segreteria ne rilascia copia spedita in forma esecutiva a norma
dell'art. 475 c.p.c….".                                                       
        La sentenza di condanna al rimborso, quindi, obbliga l'Amministrazione
ad eseguire il rimborso stesso soltanto dopo che e' passata in giudicato.     

 
 
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Aggiornato il: 08 dicembre 1999