DECRETO 12 novembre 1999
DECRETO 12 novembre 1999
DECRETO 29 novembre 1999
BOZZA DI DECRETO MINISTERIALE
RISOLUZIONE 29.11.99, n. 160/E
CIRCOLARE 30.11.99, n. 224/E
"Rideterminazione della
competenza territoriale dei centri di servizio delle imposte dirette ed
indirette di Bologna e di Venezia per talune attività inerenti il controllo
formale delle dichiarazioni dei redditi." In breve Il decreto attribuisce al Centro di servizio imposte dirette ed indirette di Bologna la competenza al controllo formale delle dichiarazioni modello 730, anni 1993 e 1994 presentate dai contribuenti su tutto il territorio nazionale. Conferisce inoltre al Centro di servizio imposte dirette ed indirette di Venezia, il controllo formale degli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente e assimilati o di pensione, riferibili ad anni precedenti, percepiti dai contribuenti nei periodi d'imposta 1993 e 1994, aventi domicilio fiscale sull'intero territorio nazionale. Gazzetta
Ufficiale n. 280 del 29-11-1999 "Modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale
31 marzo 1999 concernente l'individuazione dei soggetti abilitati
all'applicazione del regime del risparmio gestito di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461." In breve Il decreto aggiunge alla lista (D.M. 31 marzo 1999) dei soggetti abilitati all'applicazione del risparmio gestito (Art.7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461) gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gazzetta
Ufficiale n. 281 del 30-11-1999 "Accertamento del
cambio delle valute estere per il mese di ottobre 1999 ai sensi dell'art. 76,
comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917." In breve Il decreto ministeriale ha accertato il cambio delle valute estere per il mese di ottobre 1999 agli effetti del Titolo I del TUIR. Gazzetta
Ufficiale n. 283 del 02-12-1999
"Certificazione tributaria" In breve La certificazione tributaria, c.d visto pesante[1], si sostanzia nella garanzia rilasciata dai professionisti dell'esatta collocazione e ammontare di alcuni elementi del reddito d'impresa. In particolare l'articolo 36, comma 2 del D.Lgs n. 490/1996 dispone che la certificazione tributaria si esplica nell'accertare l'esatta applicazione delle norme tributarie sostanziali ed eseguito gli adempimenti, i controlli e le attività indicati annualmente con decreto del Ministro delle finanze. La Bozza di decreto messa in evidenza, in ottemperanza all'articolo da ultimo citato, stabilisce che i controlli per il periodo d'imposta 1999 dovranno riguardare: a) plusvalenze e minusvalenze; b) sopravvenienze attive e passive; c) interessi attivi; d) proventi immobiliari; e) perdite su crediti; f) accantonamento rischi su crediti; g) ammortamento immobilizzazioni immateriali; h) ammortamento immobilizzazioni materiali. Per quanto attiene alle modalità e criteri di
controllo i professionisti si devono attenere ai principi di revisione
tributaria approvata dai Commercialisti, Ragionieri e Consulenti del lavoro. E' previsto inoltre che, entro il termine per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, i professionisti inviino alle Direzioni regionali delle entrate competenti in ragione del domicilio fiscale dei contribuenti, la lista dei soggetti per i quali si è rilasciata la certificazione. Oltre agli effetti indicati
nell'art.36 cit., la certificazione provoca l'esclusione delle componenti di
reddito certificate dai controlli analitici predisposti dall'amministrazione
finanziaria (Articolo 3 della bozza di decreto). Italia
oggi di giovedì 2 dicembre 1999, pag. 25 RISOLUZIONE 29.11.99, n. 160/E La risoluzione ministeriale ha chiarito che il termine entro il quale gli enti locali possono deliberare eventuali modificazioni tariffarie per l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, per la TOSAP e la tassa rifiuti, per l'ICI e per le addizionali comunale e provinciale all'IRPEF è da ritenere comunque quello del 31 dicembre anche se alcune disposizioni normative relative ai sopra citati tributi facciano ancora riferimento al 31 ottobre. Il documento, infatti, pur prendendo atto che in un recente intervento in materia di tributi locali, effettuato dall’art. 10, comma 18, della legge 133/99, si è soppresso il meccanismo che prevedeva l'automatico rinnovo delle tariffe qualora queste non venissero modificate, ma non si è provveduto ad armonizzare la discrasia tra i due termini sopra indicati, ha comunque precisato che lo slittamento al 31 dicembre dei termini ancora stabiliti al 31 ottobre deve considerarsi automatico in ragione di quanto stabilito dall’articolo 31 della legge 448 del 1998 che ha rinviato in via generale al 31 dicembre sia il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, sia il termine previsto per deliberare le tariffe e le aliquote di imposta ed, inoltre, in ragione di quanto disposto dagli art. 52, comma 2, e 54 del D.Lgs. 446/97 di riforma dei tributi locali nei quali è affermato che i regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo e che le province ed i comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio entro il 31 dicembre. Risoluzione
non pubblicata sui quotidiani Rimborso di tributi risultati indebiti a seguito di
sentenza di commissione tributaria. In breve La circolare ministeriale ha chiarito la portata della disposizione recata dall’art. 68, comma 2, del D.Lgs. n. 546/92 secondo cui se il ricorso del contribuente viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. I dubbi sull’ambito di applicazione di questa disposizione, come fa osservare lo stesso documento, sono sorti dopo che l’art. 37 del D.lgs. 46 del 1999 ha abrogato, con decorrenza 1° luglio 1999, le disposizioni dell’art. 40 del DPR 602/73 che obbligavano gli Uffici a disporre il rimborso entro sessanta giorni se l'imposta iscrivibile a ruolo a seguito di decisione della commissione tributaria era inferiore a quella già iscritta a ruolo. La circolare al riguardo ha chiarito che l’abrogazione operata dal citato art. 37 del D.lgs. 46/99 non ha innovato la disciplina vigente prima del 1° luglio 1999 poiché l’articolo 40 del DPR 602/73 era già da ritenere implicitamente abrogato dal sopracitato articolo 68 del D.lgs 546/92 che aveva assorbito questa disposizione. In conseguenza di ciò l'istruzione ha chiarito che dalla abrogazione esplicita dell’art 40 non può essere fatta discendere nessuna limitazione all'obbligo per l'ufficio finanziario, previsto dal già citato art. 68, di rimborsare al contribuente le somme corrisposte in pendenza di giudizio sulla base di un'iscrizione a ruolo annullata da una sentenza resa dagli organi di giustizia tributaria e ciò a prescindere dalla definitività o meno della sentenza e dalla tipologia del ruolo. La circolare ha invece precisato che l’articolo 68 non può trovare applicazione per i giudizi riguardanti la restituzione delle ritenute dirette e dei versamenti diretti oggetto di controversie instaurate contro i provvedimenti di diniego esplicito o tacito delle istanze di rimborso presentate dal contribuente per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria. In questi casi, infatti, sono applicabili le disposizioni degli articoli 37, comma 3, e 38, comma 4, del DPR 602/73, mai abrogate né implicitamente né esplicitamente, le quali prevedono che il diritto del contribuente alla restituzione delle somme indebitamente versate nasce solamente dopo che il provvedimento di accoglimento del ricorso si è reso definitivo. Italia
oggi di mercoledì 1 dicembre 1999, pag. 27 [1] Si ricorda che secondo l'art.36 del D.Lgs 490/1998, la certificazione tributaria può essere rilasciata dal professionista abilitato solamente se tiene la contabilità del contribuente, predispone la dichiarazione, se viene rilasciato il visto di conformità ed l'eventuale asseverazione agli studi di settore. |
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