Roma, in data 22.01.99

DIPARTIMENTO Entrate
Circolare n.22


 

        Con la   presente   circolare   si forniscono chiarimenti in merito ad
alcuni quesiti   di   interesse   generale concernenti l'interpretazione delle
disposizioni contenute   nel   decreto   legislativo  4 dicembre 1997, n. 460,
relativo al  riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e
delle organizzazioni   non  lucrative di utilita' sociale, come modificato dal
decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422.                                 
1. Comunicazione  alla Direzione regionale delle entrate ai sensi dell'art. 11
   del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.                           
D. A   quali   conseguenze   vanno incontro le organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale,  gia' costituite alla data del 1 gennaio 1998 ed in possesso
dei requisiti   prescritti   dall'art.   10,  comma 1, del decreto legislativo
n. 460   del  1997, che non hanno provveduto ad effettuare entro il 31 gennaio
1998 la   comunicazione prevista dall'art. 11 dello stesso decreto legislativo
n. 460 del 1997?                                                              
R. Come   precisato   con la circolare n. 168/E del 26 giugno 1998 - paragrafo
2.3 -   la  presentazione del modello di comunicazione oltre il termine del 31
gennaio 1998   differisce   la  decorrenza del regime agevolativo previsto dal
decreto legislativo   n. 460 del 1997, del quale sara' possibile beneficiare a
partire dalla data di presentazione della comunicazione stessa. Pertanto per i
tributi a   rilevanza  istantanea, ivi compresa l'imposta sul valore aggiunto,
l'agevolazione spettera'   con  riferimento a tutte le operazioni effettuate a
partire dalla data di presentazione della comunicazione stessa, mentre ai fini
dei tributi   per  i quali rileva il periodo d'imposta (imposte sui redditi) i
benefici di cui trattasi si renderanno applicabili fin dall'inizio del periodo
d'imposta nel   corso   del quale la comunicazione e' effettuata. E' appena il
caso di   precisare   che resta ferma l'applicazione della disposizione recata
dall'art.  30   del decreto legislativo n. 460 del 1997, in base alla quale il
regime agevolativo  a favore delle ONLUS si applica a decorrere dal periodo di
imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1997.          
2. Adeguamento  degli statuti delle ONLUS e degli enti non commerciali di tipo
   associativo.                                                               
D. E'   indispensabile   modificare  lo statuto al solo fine di inserire nella
denominazione dell'ente la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilita'
sociale" o l'acronimo "ONLUS"?                                                
R. E'   indispensabile   modificare  lo statuto anche al solo fine di inserire
nella denominazione   la   locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilita'
sociale" o  l'acronimo "ONLUS", ai sensi dell'art.  10, comma 1, lett. i), del
decreto legislativo   n.   460 del 1997, ferma restando la deroga prevista dal
comma 7   dello stesso articolo 10 per gli enti riconosciuti dalle confessioni
religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.         
D. Quali sono le conseguenze per il mancato adeguamento degli statuti da parte
degli enti  non commerciali di tipo associativo entro i termini prescritti: 18
o 31 dicembre 1998?                                                           
R. Il   termine  del 18 dicembre 1998 e' stato fissato per l'adeguamento degli
statuti delle    associazioni    religiose, assistenziali, culturali, sportive
dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della
persona, gia'   costituite  prima del 1 gennaio 1998, che si avvalgono, per il
1998, del   regime   agevolativo   recato dai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater
dell'art.  111 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R.
22 dicembre   1986,   n.    917  e dai commi quarto, secondo periodo, e sesto,
dell'art.  4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.  633.                             
        Il termine   del   31 dicembre 1998 e' stato fissato per l'adeguamento
degli statuti   delle   associazioni  politiche, sindacali e di categoria gia'
costituite alla   data   del  1 gennaio 1998 che si avvalgono, per il medesimo
periodo, del menzionato regime agevolativo.                                   
        Non sono   tenuti  ad adeguare gli statuti gli enti associativi che si
avvalgono  soltanto   delle  disposizioni  di  cui  ai  commi 1 e 2 del citato
art. 111 del T.U.I.R..                                                        
        L'adeguamento degli   statuti   entro  gli anzidetti termini - 18 e 31
dicembre 1998 - rende applicabili i menzionati regimi agevolativi, previsti ai
fini delle   imposte sui redditi e ai fini IVA, per l'intero periodo d'imposta
1998.                                                                         
        Si precisa    che    l'adeguamento   degli statuti effettuato oltre il
predetto termine del 18 dicembre 1998, ma entro quello di chiusura del periodo
d'imposta in   corso alla medesima data, comportera' l'applicazione del regime
agevolativo di   cui   all'art.     111,  commi 3 e seguenti del T.U.I.R,. fin
dall'inizio del   periodo   d'imposta  stesso, mentre per l'imposta sul valore
aggiunto il   regime   agevolativo   si   rendera' applicabile a partire dalle
operazioni effettuate dalla data in cui l'adeguamento viene eseguito.         
        In conformita' all'anzidetto criterio interpretativo, resta ferma, per
gli enti   associativi  che non abbiano provveduto ad adeguare gli statuti nel
corso del   1998,   la possibilita' di  adeguare  gli stessi anche nei periodi
d'imposta successivi,   avvalendosi   delle disposizioni agevolative di cui ai
commi 3,   4-bis,   4-ter  e 4-quater dell'art.  111 del T.U.I.R. per l'intero
periodo d'imposta in corso alla data di adeguamento dello statuto, nonche' del
regime agevolativo previsto ai fini dell'IVA ai commi quarto, secondo periodo,
e sesto,   dell'art.    4   del   D.P.R.   n.  633 del 1972, per le operazioni
effettuate dalla data dell'adeguamento dello statuto stesso.                  
3. Erogazioni liberali in natura.                                             
D. Qual'e' la corretta interpretazione della disposizione recata dall'art. 65,
comma 2,   lett.  c-septies del T.U.I.R. - introdotta dall'art. 13 del decreto
legislativo n.   460   del   1997   -   secondo la quale sono deducibili dalla
determinazione del    reddito    d'impresa    le spese relative all'impiego di
lavoratori dipendenti,    assunti    a    tempo  indeterminato, utilizzati per
prestazioni di servizi erogati a favore di ONLUS?                             
R. Le   spese   relative  all'impiego di lavoratori dipendenti assunti a tempo
indeterminato, utilizzati   per   prestazioni   di servizi erogate a favore di
ONLUS, possono    essere    dedotte    dal  reddito di impresa, come stabilito
dall'art. 65,   comma 2, lett. c-septies del T.U.I.R., nella misura del cinque
per mille   delle   spese   per   prestazioni  di lavoro dipendente cosi' come
risultano dalla dichiarazione dei redditi. La norma consente, in pratica, alle
imprese di   "prestare"  propri dipendenti alle ONLUS senza, con questo, dover
rinunciare alla   deduzione   delle  relative spese, innovando al principio di
inerenza dei   costi   e   delle  spese all'attivita' da cui derivano ricavi o
proventi concorrenti  alla formazione del reddito di cui all'art. 75, comma 5,
del T.U.I.R. n. 917 del 1986.                                                 
        Alla luce   di   quanto  precede, si fa presente che non e' consentita
alcuna ulteriore   deduzione  per le anzidette spese dal reddito d'impresa; in
tal senso deve intendersi modificato il terzo periodo del paragrafo 4.3. della
circolare n.  168/E del 26 giugno 1998.                                       
4. Ambito   soggettivo   di applicazione del regime agevolativo a favore delle
   ONLUS.                                                                     
D. Le    ex    IPAB    (Istituzioni    Pubbliche  di Assistenza e Beneficenza)
privatizzate possono    essere    considerate    ONLUS   e a quali condizioni?
R. Le   ex  IPAB privatizzate possono essere considerate ONLUS nel caso in cui
soddisfino tutti  i requisiti previsti dall'art.  10 del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n.  460.                                                       
D. Un'associazione  costituita da persone in pensione che effettuano attivita'
di volantinaggio,   pulizia   di cantine e solai, ecc., puo' ricondursi tra le
ONLUS, considerato    che    il    ricavato   di tali attivita' viene devoluto
interamente a paesi del terzo mondo?                                          
R. L'art.   10,  comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460, elenca tassativamente i settori di attivita' in cui possono operare le
Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale.                             
        L'associazione istante non svolge la propria attivita' in alcuno degli
anzidetti settori   e,   pertanto, non puo' ricondursi tra le ONLUS, ancorche'
destini gli utili a scopi umanitari.                                          
D. Un'organizzazione   di   volontariato puo' continuare ad essere considerata
"ONLUS di    diritto"    ancorche'    venga    cancellata   dai registri delle
organizzazioni di   volontariato   istituiti   dalle  regioni e dalle province
autonome di   cui   all'art.    6 della legge 11 agosto 1991, n.  266, a causa
dell'estensione della propria attivita' a livello nazionale?                  
R. L'art.    10,   comma   8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
individua tassativamente    gli    enti    considerati  in ogni caso ONLUS. In
particolare relativamente  agli organismi di volontariato, sono considerati in
"ogni caso"   ONLUS,   quelli  iscritti nei registri istituiti dalle regioni e
dalle province  autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art.  6 della legge
11 agosto 1991, n.  266.                                                      
        Pertanto, a   seguito della cancellazione dagli anzidetti registri, le
organizzazioni di volontariato non possono piu' annoverarsi fra le c.d. "ONLUS
di diritto"   e  conseguentemente le stesse, per fruire del regime agevolativo
previsto dagli   articoli   12   e seguenti del decreto legislativo n. 460 del
1997, sono   tenute ad adeguare lo statuto e ad effettuare la comunicazione ai
sensi del medesimo decreto legislativo n.  460 del 1997.                      
D. Gli   istituti   religiosi   gestori   di scuole elementari parificate, gli
istituti religiosi   gestori   di   scuole  materne private, le Associazioni e
Societa' cooperative   di   carattere privato che svolgono attivita' nel campo
dell'istruzione, possono essere considerati ONLUS?                            
R. Come  gia' precisato nelle circolari n.   82/E del 12 marzo 1998 e n. 168/E
del 26 giugno 1998, l'art.  10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4
dicembre 1997,   n.    460,  elenca tra le attivita' che possono essere svolte
dalle Organizzazioni   non   lucrative  di utilita' sociale quelle nei settori
dell'istruzione e della formazione.                                           
        Il successivo comma 2 del medesimo articolo 10 precisa che le suddette
attivita' svolte  nei settori dell'istruzione e della formazione devono essere
dirette ad arrecare benefici a:.                                              
a) persone    svantaggiate    in    ragione  di condizioni fisiche, psichiche,
   economiche, sociali o familiari;.                                          
b) componenti collettivita' estere, limitatamente agli aiuti umanitari.       
        Riguardo al   punto   a)   si  precisa, come sottolineato nella citata
circolare n.    168/E del 26 giugno 1998, che situazioni di svantaggio possono
riscontrarsi ad esempio nei suddetti casi:                                    
- disabili   fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non
  temporanee;                                                                 
- tossico-dipendenti;                                                         
- alcolisti;                                                                  
- indigenti;                                                                  
- anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico;             
- minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza;    
- profughi;                                                                   
- immigrati non abbienti.                                                     
        Quanto sopra   precisato,   si  sottolinea pertanto che possono essere
considerate ONLUS  esclusivamente quelle scuole che svolgono la loro attivita'
di istruzione   e   di  formazione nei confronti di persone svantaggiate e che
abbiano chiesto   l'iscrizione all'anagrafe delle ONLUS di cui all'articolo 11
del menzionato decreto legislativo n. 460 del 1997.                           
D. Gli   Enti   Ecclesiastici,   di   cui  al comma 9 dell'art. 10 del decreto
legislativo n.   460   del  1997 debbono intendersi automaticamente rientranti
nei benefici  previsti dagli artt. 16, 17 e 18 del citato decreto legislativo?
R. Come   gia' precisato nella circolare n. 168/E del 26 giugno 1998, gli enti
ecclesiastici delle   confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato
patti, accordi   o   intese  hanno la facolta' di configurarsi come ONLUS solo
parzialmente, cioe'    limitatamente    alle   attivita' svolte nell'esclusivo
perseguimento di   finalita' di solidarieta' sociale nei settori espressamente
indicati nell'art.  10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n.   460. 
        Cio' comporta   che   i   soggetti di cui trattasi possono accedere al
regime tributario  previsto in favore delle ONLUS dagli articoli 12 e seguenti
del decreto   legislativo n.   460 del 1997 limitatamente ai settori di cui al
comma 1,   lett.    a),   dell'art.    10 menzionato a condizione che per tali
attivita':                                                                    
a) siano tenute separatamente le scritture contabili previste dall'art. 20-bis
   del decreto   del   Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
   introdotto dall'art.  25, comma 1, del decreto legislativo in argomento;   
b) siano   rispettati   i  requisiti statutari e i vincoli sostanziali imposti
   dall'art. 10   del   decreto legislativo n. 460 del 1997, ferme restando le
   deroghe previste   dal comma 7 dello stesso art.  10, nonche' l'onere della
   comunicazione di cui all'art.   11 dello stesso decreto legislativo.       
D. Possono   le   pro-loco  usufruire del regime agevolativo previsto a favore
delle ONLUS?                                                                  
R. I  settori di attivita' in cui le ONLUS possono operare sono tassativamente
elencati nell'art.  10, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n.  460 del
1997.                                                                         
        Pertanto le   pro-loco,   in   quanto non operano esclusivamente negli
anzidetti settori, non possono qualificarsi come ONLUS.                       
5. Condizioni per fruire del regime agevolativo a favore delle ONLUS.         
D. E'   previsto,  per le ONLUS, un numero minimo di associati o partecipanti?
R. L'art.    10   del   decreto   legislativo  n. 460 del 1997 non pone tra le
condizioni per   la   riconducibilita'   tra le ONLUS l'esistenza di un numero
minimo di 
 
 
Inviare a Claudio Carpentieri un messaggio di posta elettronica contenente domande o commenti su questo sito Web.
Copyright © 1999 Claudio Carpentieri
Aggiornato il: 13 novembre 1999