Roma, in data 22.12.98

DIPARTIMENTO Entrate
Circolare n.288

 

PREMESSA.                                                                     
        Il decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del   25   marzo   1998,   n. 70, recante disposizioni integrative e
correttive dei  decreti legislativi emanati a norma dell'articolo 3, commi 19,
66, 134,   138, da 143 a 149, 151 e 162, lett.a), b), c), d) ed f) della legge
23 dicembre   1996,  n. 662 ha, tra l'altro, modificato il particolare sistema
della fatturazione   differita. In particolare, l'articolo 1, comma 1, lett.c)
del cennato   decreto   ha  inserito nell'art. 21, quarto comma, del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, dopo il terzo periodo, il seguente:.                    
        "In deroga   a   quanto   disposto nel secondo periodo, in relazione a
motivate esigenze e previa autorizzazione del Ministro, la fattura puo' essere
emessa entro  il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni
limitatamente alle  cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite
del proprio cedente".                                                         
        Tale norma   si   riferisce  a tutti quei casi, frequenti nella prassi
commerciale, in   cui  i beni ceduti vengono consegnati o spediti, anziche' al
cessionario, direttamente   a  terzi a seguito di disposizione del cessionario
stesso per avere quest'ultimo a sua volta ceduto a terzi i beni medesimi.     
Com'e' noto,   il   decreto-legge  29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla
legge 28   novembre   1997,   n. 410, ha introdotto termini piu' ristretti per
l'emissione della   fattura   e per la conseguente registrazione, riducendo al
quindicesimo giorno   successivo  dal momento di effettuazione dell'operazione
l'originario termine di un mese previsto per l'emissione della fattura. Con la
disposizione recata    dal    cennato    art.  1, comma 1, lett.c) del decreto
legislativo n.   56   del   1998   e'   stato ripristinato il termine del mese
successivo a   quello   della consegna o spedizione di beni per procedere alla
fatturazione della  cessione degli stessi, originariamente previsto dal quarto
comma dell'articolo   21   del   D.P.R.   n. 633 del 1972, limitatamente pero'
all'ipotesi ivi considerata.                                                  
        Tanto premesso,   si   forniscono   i seguenti chiarimenti, al fine di
assicurare uniformita'   di indirizzo nell'applicazione della nuova disciplina
legislativa.                                                                  
1. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA.                                   
        Occorre precisare, per delimitare la sfera di applicazione del cennato
beneficio, che   il  differimento del termine della fatturazione, previsto dal
citato articolo   1   del decreto legislativo n. 56 del 1998, non opera per il
solo fatto   che   venga   adottato  il particolare sistema della fatturazione
differita, ma   e'   applicabile  esclusivamente nella specifica ipotesi della
duplice cessione   dei   medesimi   beni   (dal soggetto A al soggetto B e dal
soggetto B   al soggetto C, con disposizione di consegna o spedizione dei beni
da parte    del    primo    cedente direttamente al terzo destinatario, cioe',
nell'esempio fatto,   al   soggetto C) e, per espresso disposto della norma in
esame, limitatamente al secondo rapporto di cessione (tra B e C).             
        Ne consegue   che   l'agevolazione in discorso compete per il semplice
fatto che la cessione dei beni assuma la dinamica commerciale sopra descritta,
non rilevando,   quindi,   a   tal  fine, lo strumento giuridico concretamente
adottato per l'effettuazione dell'operazione (compravendita, ecc.).           
        Si sottolinea,   inoltre,  che la suesposta procedura dovra' ritenersi
valida anche   in caso di clausole di retrocessione dei beni in conseguenza di
risoluzione o    comunque    di    cessazione  dell'efficacia del contratto in
precedenza stipulato tra il primo e il secondo cedente.                       
        E' appena   il   caso di rilevare che sono applicabili, per quanto non
espressamente derogato dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 56 del 1998,
le norme,   le   istruzioni,   le circolari e le risoluzioni finora emanate in
materia di fatturazione differita e di documenti di trasporto o consegna.     
2. AUTORIZZAZIONE.                                                            
        La deroga   alle  regole generali in materia di fatturazione differita
non e'   automatica o incondizionata ma e' subordinata, secondo quanto dispone
la disposizione  in riferimento, al rilascio di un'autorizzazione ministeriale
(trattasi di   atto originariamente attribuito alla competenza del Ministro ed
ora devoluto   al  Direttore Generale ai sensi degli articoli 13 della legge 8
maggio 1998,   n.  146, 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80).                
        Detta autorizzazione,   al   fine  di razionalizzare e semplificare la
relativa procedura   amministrativa,  si intende concessa, in linea generale e
senza necessita' di specifiche istanze, con la presente circolare, ai soggetti
che si   avvalgono   del   menzionato beneficio emettendo le fatture, ai sensi
dell'art. 21,   quarto   comma,   del  D.P.R. n. 633 del 1972, come modificato
dall'art. 1,   comma   1,   del   D.  Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, entro il mese
successivo, purche'   soddisfino   le   condizioni  che saranno illustrate nel
paragrafo successivo.                                                         
3. PRESUPPOSTI DELL'AUTORIZZAZIONE.                                           
        L'agevolazione contenuta  nella disposizione recata dall'art. 1, comma
1, del decreto lgs. n. 56 del 1998 puo' essere utilizzata dai contribuenti che
assolvono le seguenti formalita':                                             
1) la cessione deve risultare da atto scritto che puo' assumere anche la forma
   dell'ordine commerciale.   Ossia   deve   risultare   da un atto scritto il
   passaggio della  merce dal cedente (A) al secondo cessionario (C) senza che
   la medesima sia transitata presso il secondo cedente B;                    
2) la   cessione   sopraesposta  deve risultare dal documento di trasporto, di
   consegna o   da altro idoneo documento, da cui si evinca che la consegna e'
   fatta su disposizione del secondo cedente B come precisato con la circolare
   ministeriale n.   249   dell'11   ottobre 1996, concernente le modalita' di
   emissione del documento di trasporto;                                      
3) il comportamento di fatto dei contribuenti interessati deve essere conforme
   alla fattispecie legislativa sopraindicata.                                
4. ADEMPIMENTI CONTABILI.                                                     
        Al riguardo, si rileva che originariamente l'articolo 6, quinto comma,
del D.P.R.  26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 1, comma 3,
del decreto   legislativo   2   settembre 1997, n. 313, ha previsto che per le
cessioni di   beni   per   le   quali  e' consentita la fatturazione differita
l'imposta diviene    esigibile    nel    mese   successivo a quello della loro
effettuazione e non all'atto della consegna o spedizione dei beni stessi, come
previsto dalla regola generale.                                               
        L'articolo 3   del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito
dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, ha introdotto, con effetto dal 1 ottobre
1997, un  criterio restrittivo in virtu' del quale le operazioni in questione,
ai fini   della  liquidazione del tributo, devono essere computate nel mese in
cui esse vengono effettuate e cioe' con riferimento alla consegna o spedizione
dei beni   e   non nel mese successivo a tali eventi, come avveniva secondo la
previgente formulazione   della  norma. Gli adempimenti relativi all'emissione
della fattura   e   alla   registrazione  devono essere eseguiti, in base alla
predetta disposizione    legislativa,    entro    il  giorno quindici del mese
successivo a quello della consegna o spedizione dei beni.                     
        Con circolare   ministeriale   n. 328/E del 24 dicembre 1997, rilevata
l'evidente incompatibilita'   tra   le  norme sopra richiamate, si e' ritenuto
applicabile il criterio recato dall'articolo 3 del citato decreto-legge n. 328
del 1997.                                                                     
        A seguito   dell'emanazione   del   decreto legislativo 23 marzo 1998,
n. 56, che all'articolo 1, comma 1, lettera a), ha modificato l'ultimo periodo
dell'ultimo comma   dell'articolo   6   del   D.P.R. n. 633 del 1972, e' stata
ripristinata, limitatamente   alle   cessioni   di beni effettuate dal secondo
cedente ai   sensi  dell'articolo 1, comma 1, lett.c), del decreto legislativo
n. 56   del   1998,   l'originaria   divergenza tra il momento di esigibilita'
dell'imposta ed il momento di effettuazione dell'operazione.                  
        Infatti, il     momento     di    effettuazione dell'operazione, nella
fattispecie in   esame,   coincide con il momento di consegna o spedizione dei
beni, mentre  quello in cui l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile e'
differito al mese successivo rispetto a quello della consegna o spedizione dei
beni stessi.                                                                  
        Le fatture   emesse   dal   secondo   cedente B, ai sensi del suddetto
articolo 1,   comma 1, lett.c), del decreto legislativo n. 56 del 1998, devono
essere annotate   entro   il  termine di emissione delle stesse, come previsto
dall'art. 23,   primo   comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 e i relativi importi
devono essere  computati, ai fini della liquidazione dell'imposta, nel periodo
in cui   si verifica l'esigibilita' del tributo, e cioe' nel mese successivo a
quello della consegna o spedizione dei beni.                                  
        Ovviamente, qualora la fattura sia stata emessa dal cedente B nel mese
della consegna  o spedizione dei beni, la stessa concorrera' alla liquidazione
del tributo relativo al suddetto mese.                                        
        Si pregano   gli   Uffici   e  le Associazioni in indirizzo di dare la
massima diffusione al contenuto della presente circolare.                     
 

 

 
 
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Aggiornato il: 13 novembre 1999