Roma, in data 05.02.99

DIPARTIMENTO Entrate
Circolare n.28


 

Premessa                                                                      
        L'art. 12 della legge 23 dicembre 1998, n.  448,  recante  "Misure  di
finanza pubblica per  la  stabilizzazione  e  lo  sviluppo"  ha  ulteriormente
differito al 2 marzo 1999 il termine (originariamente fissato al 30  settembre
1997 e gia' prorogato al 28 febbraio 1998 dall'art. 23, comma 2,  della  legge
27 dicembre 1997, n. 449) per usufruire della regolarizzazione  relativa  agli
omessi o tardivi versamenti in materia di IVA, di imposte  sui  redditi  e  di
ritenute, di cui ai commi 204, 208 e 209 dell'art. 3 della legge  23  dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni.                                     
        La nuova norma ha anche ampliato l'ambito  di  operativita'  temporale
della sanatoria che adesso riguarda anche gli omessi  versamenti  dell'imposta
sul  valore  aggiunto  risultanti  dalle  dichiarazioni  presentate  e   dalle
liquidazioni periodiche relative al 1996 e gli omessi versamenti delle imposte
sui redditi, delle altre imposte, nonche'  dei  contributi  dovuti  risultanti
dalla dichiarazione annuale relativa al periodo  d'imposta  1›  gennaio  -  31
dicembre 1996.                                                                
        Nel richiamare al riguardo le istruzioni gia' impartite in  precedenza
e, in particolare, quelle contenute nelle circolari n. 43/E  del  17  febbraio
1997, n. 110/E del 15 aprile 1997, n. 214/E del 29 luglio 1997 e n. 43/E del 6
febbraio 1998, si ritiene opportuno fornire ulteriori chiarimenti, allo  scopo
di consentire un'applicazione uniforme delle nuove disposizioni.              
1. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO                                                
        1.1 Regolarizzazione spontanea                                        
        In ordine alla possibilita' di regolarizzare spontaneamente gli omessi
o tardivi versamenti relativi agli anni 1993,  1994  e  1995,  possono  essere
utilmente richiamate le considerazioni svolte nella parte  I,  rispettivamente
ai punti 1.1 e 1.2, della richiamata circolare n. 214/E del 1997, con  l'ovvia
precisazione che i  versamenti  delle  imposte  (se  ancora  dovute)  e  delle
relative soprattasse previste dall'art. 3, comma 204, della legge n.  662  del
1996 devono essere effettuati entro il perentorio termine  del  2  marzo  1999
(sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge  n.
448 del 1998) ma comunque prima che le violazioni  siano  constatate  o  siano
iniziate nei confronti del contribuente ispezioni o verifiche.                
        Relativamente ai versamenti periodici e di conguaglio  riguardanti  il
1996, gli stessi sono ora sanabili,  sempre  in  via  spontanea,  mediante  il
pagamento di una maggiorazione pari al  dieci  per  cento  dell'imposta,  come
stabilito espressamente nei commi 2 e 3 dell'articolo 12 in esame.            
        Peraltro, in caso di regolarizzazione spontanea eseguita  in  sede  di
dichiarazione annuale (senza aver beneficiato delle riduzioni previste per  il
c.d. ravvedimento) gli omessi versamenti periodici relativi al  suddetto  anno
1996 non possono beneficiare della riduzione a meta' della suddetta misura del
dieci per cento (secondo quanto stabilito  dal  comma  204,  secondo  periodo,
dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996),  dal  momento  che  tale  ultima
disposizione, pur se  richiamata  dall'attuale  norma  di  proroga,  contempla
unicamente gli anni 1993, 1994 e 1995.                                        
        L'estensione dell'ambito di operativita' della sanatoria all'anno 1996
porta a ritenere che l'intervenuta completa regolarizzazione di  tale  periodo
d'imposta  sia  assorbente  dell'eventuale   omesso   o   tardivo   versamento
dell'acconto IVA, allora sanzionato ai sensi dell'articolo 6, comma  5,  della
legge  n. 405 del 1990.                                                       
        Restano fermi, com'e' ovvio, gli adempimenti  aggiuntivi  e  le  norme
procedurali  originariamente  previsti  e  non  contrastanti  con   le   nuove
disposizioni. In particolare, permane l'obbligo di presentare all'ufficio  IVA
(o all'ufficio delle entrate, se istituito) l'istanza  prevista  dall'articolo
3, comma 207, della legge n. 662 del 1996 entro quindici giorni dal pagamento,
a pena di decadenza.                                                          
        1.2 Regolarizzazione successiva alla constatazione della violazione  o
all'iscrizione a ruolo                                                        
        Il differimento del termine  al  2  marzo  1999  riguarda  anche,  per
espressa previsione normativa, le fattispecie previste dall'articolo 3,  comma
208, della legge n. 662, ossia tutti quei casi in cui, alla data del 1 gennaio
1999, l'imposta  risulti  gia'  iscritta  a  ruolo  e  non  sia  stata  ancora
notificata la relativa cartella di pagamento, oppure, alla  stessa  data,  sia
stata notificata la cartella e non  sia  ancora  scaduto  il  termine  per  il
pagamento ivi indicato.                                                       
        In detta ipotesi, avvenuta entro il 2 marzo  1999  la  notifica  della
cartella, il versamento dell'imposta deve essere effettuato al  concessionario
della riscossione entro il termine indicato nella cartella stessa,  mentre  il
versamento delle sanzioni (nella misura prevista dall'articolo 3,  comma  206,
della legge n. 662) deve avvenire, sempre a pena di  decadenza,  entro  cinque
giorni dal pagamento  dell'imposta  oppure,  nei  soli  casi  in  cui  risulta
oggettivamente  impossibile  rispettare  tale  breve  termine  (per   esempio,
pagamento dell'imposta indicata in cartella  avvenuto  nel  corso  del  1998),
entro il 2 marzo 1999.                                                        
        In ordine alle misure stabilite dal citato comma 206, si  ricorda  che
la maggiorazione relativa all'anno 1993 e' del trentacinque per  cento,  ossia
superiore alla sanzione del trenta per cento ora prevista in via generale  per
gli omessi versamenti  dall'articolo  13  del  d.lgs.  n.  471  del  1997.  La
regolarizzazione  di  cui  trattasi  rimane,  tuttavia,  conveniente  ove   si
consideri che, aderendo alla stessa, non si rendono piu' dovuti gli  interessi
moratori.                                                                     
        Come gia' chiarito al punto 1.2 della circolare n. 43/E del  1998,  la
riapertura dei termini non puo' non riguardare anche le  fattispecie  previste
dal  piu'  volte  citato  comma  206,  anche  se  tale   norma   non   risulta
esplicitamente richiamata dall'articolo 12 in esame.  In  tali  casi,  essendo
gia' scaduti i termini indicati  negli  eventuali  avvisi  di  pagamento  gia'
notificati, la regolarizzazione deve intendersi consentita eseguendo i  dovuti
versamenti entro il 2 marzo 1999.                                             
        Da ultimo, sembra opportuno evidenziare che la sanatoria  relativa  al
1996 eseguita successivamente all'iscrizione a  ruolo  o,  comunque,  dopo  la
constatazione della violazione o l'inizio di ispezioni o  verifiche,  comporta
il pagamento della maggiorazione nella misura del venti per cento  di  cui  al
comma 206 e non quella del dieci per cento prevista  dall'art.  12,  comma  3,
della  legge  n.  448  del  1998  con  esclusivo  riferimento   ai   casi   di
regolarizzazione spontanea.                                                   
        1.3 Detrazione dei crediti d'imposta                                  
        Il comma 3 dell'art. 23 della legge 27 dicembre 1997, n. 449  dettava,
com'e' noto,  delle  particolari  modalita'  di  regolarizzazione,  attraverso
l'utilizzo del credito d'imposta spettante ad una  categoria  di  contribuenti
ivi ben specificata, vale a dire di quei soggetti che non  avevano  utilizzato
detto credito d'imposta in conseguenza di quanto disposto dall'ultimo  periodo
del comma 9-bis dell'art.  66  del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,
convertito , con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.          
        La  ricostruzione  del  quadro  normativo  oggi  vigente,  alla   luce
dell'ultima legge di proroga, conduce alla conclusione che la  suddetta  norma
deve ritenersi tuttora in vigore.                                             
        Occorre, infatti, considerare che l'art. 23 della citata legge n.  449
del 1997, sotto il titolo di "Modifiche alla legge 23 dicembre 1996, n.  662",
aveva  per  l'appunto  integrato  le  disposizioni  dell'originario  testo  di
quest'ultima legge, con la previsione della particolare  forma  di  estinzione
del debito d'imposta in discorso.                                             
        L'attuale legge di proroga ha inciso essenzialmente, come gia'  detto,
sul termine finale utile per  fruire  della  sanatoria,  senza  modificare  in
sostanza la restante parte della normativa, tra cui quella   che  regolava  le
modalita' di versamento. Tra queste ultime, va  annoverata quella oggetto  del
presente paragrafo, la quale si era venuta ad aggiungere,  per  effetto  della
citata legge n. 449 del 1997, a quelle originariamente stabilite.             
        Anche su tale punto si fa, pertanto, rinvio alla richiamata  circolare
n. 43/E del 6 febbraio 1998,  non  senza  ribadire  che  i  soggetti  i  quali
intendono avvalersi dello scomputo del predetto credito d'imposta in  sede  di
versamento  delle  somme  dovute  ai  fini  della  regolarizzazione,   vengono
necessariamente a rinunciare all'eccedenza del credito medesimo, eventualmente
scaturente dalla operazione di scomputo.                                      
2. IMPOSTE SUI REDDITI                                                        
        2.1 Regolarizzazione spontanea                                        
        Se nel frattempo non e' stata notificata la cartella di pagamento, gli
omessi o ritardati pagamenti dell'IRPEF, dell'IRPEG,  dell'ILOR,  dell'imposta
sul patrimonio netto delle imprese e delle imposte sostitutive, nonche'  delle
maggiorazioni di imposta a titolo  di  conguaglio  e  del  contributo  per  le
prestazioni del Servizio sanitario nazionale, risultanti  dalle  dichiarazioni
dei redditi relative ai periodi d'imposta o agli esercizi chiusi entro  il  31
dicembre degli anni 1992, 1993, 1994 e  1995,  possono  essere  regolarizzati,
senza applicazione di sanzioni e di interessi, entro il 2 marzo 1999.         
        La regolarizzazione comporta il pagamento, entro il  predetto  termine
perentorio del 2 marzo 1999, delle somme dovute  a  titolo  di  imposta  o  di
contributo, a suo tempo non versate, maggiorate di  un  importo  a  titolo  di
soprattassa ovvero il pagamento della sola maggiorazione in  caso  di  tardivo
versamento delle somme dovute a titolo di imposta o di contributo.            
        Il comma 3 dell'art. 12 della legge n. 448 del 1998 ha  confermato  le
misure della soprattassa prevista per gli anni  1995  e  precedenti,  che  per
comodita' di consultazione si riportano:                                      
- Anno 1992:      30 per cento;                                               
- Anno 1993:      25 per cento;                                               
- Anno 1994:      20 per cento;                                               
- Anno 1995:      15 per cento.                                               
        Come gia' accennato nella premessa, l'art. 12 della legge n.  448  del
1998 ha ampliato l'ambito di operativita' temporale della sanatoria prevedendo
la  possibilita'  di  regolarizzare,  senza  applicazione  di  sanzioni  e  di
interessi, anche gli  omessi  e  ritardati  versamenti  delle  imposte  e  dei
contributi dovuti risultanti dalla dichiarazione annuale relativa  al  periodo
di imposta 1 gennaio - 31 dicembre 1996.                                      
        La regolarizzazione comporta il pagamento, entro il termine perentorio
del 2 marzo 1999, delle somme dovute a titolo di imposta o  di  contributo,  a
suo tempo non versate, maggiorate di un importo a titolo di  soprattassa  pari
al 10 per  cento.  Per  i  tardivi  versamenti,  invece,  la  regolarizzazione
comporta il pagamento della sola maggiorazione del 10 per cento.              
        La   regolarizzazione   degli   omessi   versamenti   del   contributo
straordinario per l'Europa comporta il pagamento, entro  il  predetto  termine
del  2  marzo  1999,  di  una  somma  pari  al  40  per   cento   dell'importo
originariamente dovuto e non versato, maggiorata di un  importo  a  titolo  di
soprattassa pari al 10  per  cento  dell'intero  importo  del  contributo  non
versato alle  prescritte  scadenze.  Per  i  tardivi  versamenti,  invece,  la
regolarizzazione comporta il pagamento della sola soprattassa, pari al 10  per
cento dell'intero importo versato in ritardo.                                 
        2.2 Cartelle di pagamento notificate dopo il 30 settembre 1997        
        Poiche' l'art. 12 della legge  n.  448  del  1998  non  prevede  alcun
differimento del termine indicato al comma 210 del  richiamato  art.  3  della
legge n. 662  del  1996,  non  e'  possibile  avvalersi  della  sanatoria  con
riferimento alle cartelle di pagamento notificate dopo il 30 settembre 1997.  
        3. RITENUTE                                                           
        Com'e' noto, l'art. 23 della legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  nel
modificare i commi 204, 208 e 209 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662,  aveva  esteso  anche  ai  sostituti   d'imposta   la   possibilita'   di
regolarizzare gli omessi e tardivi versamenti delle ritenute.                 
        Anche i sostituti d'imposta possono quindi regolarizzare, entro  il  2
marzo 1999, gli omessi o tardivi versamenti delle  ritenute  risultanti  dalle
dichiarazioni Mod. 770 relative agli anni dal 1992 al 1996.                   
        La regolarizzazione comporta il pagamento, entro il termine perentorio
del 2  marzo  1999,  delle  ritenute  a  suo  tempo  non  versate,  maggiorate
dell'importo a titolo di  soprattassa  previsto  per  l'anno  di  riferimento,
ovvero  il  pagamento  della  sola  maggiorazione  nelle  ipotesi  di  tardivo
versamento delle ritenute.                                                    
4. MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE SOMME OGGETTO DI REGOLARIZZAZIONE             
        Il pagamento delle somme dovute per la regolarizzazione degli omessi o
tardivi versamenti deve essere eseguito utilizzando il modello F24,  approvato
con decreto dirigenziale 15 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- Supplemento straordinario n. 295 del 18 dicembre 1998.                      
        Per comodita' di  consultazione,  si  riportano  i  codici-tributi  da
utilizzare, con le relative legende:                                          
4209 IRPEF - imposta e soprattassa - omesso versamento                        
3209 ILOR - imposta e soprattassa - omesso versamento                         
2209 IRPEG - imposta e soprattassa - omesso versamento                        
1209 Altre imposte e relative soprattasse dovute per omesso versamento        
1211 Imposta sul  patrimonio  netto  dell'impresa   e   soprattassa  -  omesso
versamento                                                                    
8893 Contributo per  le  prestazioni  del  Servizio   Sanitario   Nazionale  e
soprattassa - omesso versamento                                               
1141 Ritenute operate dai sostituti d'imposta - Imposta e  sanzione  -  omesso
versamento                                                                    
6366 Omessi versamenti - Sanatoria IVA                                        
6500 Sanzioni in materia di IVA.                                              
        Per l'omesso versamento del contributo straordinario per l'Europa,  il
cui versamento doveva essere eseguito in autotassazione  o  dai  sostituti  di
imposta, si utilizza il codice-tributo 1209.                                  
        Il periodo di riferimento da riportare sui modelli F24 e'  l'anno  per
il quale si effettua il versamento da indicare  nella  forma  OOOOAAAA  per  i
codici 4209, 6366 e 6500 e AAAAAAAA per i codici 3209, 2209, 1209, 1211, 8893,
1141.                                                                         
        E' appena il caso di precisare che  gli  importi  dovuti  non  possono
essere indicati nella colonna "importi a credito compensati".                 
        Tali tributi devono affluire per intero all'Erario, e precisamente  al
Capo VI, Capitolo 1052, non articolato per  quanto  riguarda  i  codici  4209,
3209, 2209, 1209, 1211 e 8893, e al Capo VIII, Capitolo  1203,  per  i  codici
6366 e 6500.                                                                  
        Non essendo possibile indicare nel modello F24 il codice  Ufficio  del
Centro di  servizio  o  dell'Ufficio  delle  imposte  dirette  ove  era  stata
presentata la dichiarazione oggetto di regolarizzazione, si ritiene utile  che
il  contribuente  comunichi  al  competente  Centro  di  servizio  o   Ufficio
l'avvenuta regolarizzazione , allegando copia dell'attestato di pagamento.    
        La  tempestiva  comunicazione  dell'avvenuta  regolarizzazione  potra'
consentire al competente Ufficio di evitare l'iscrizione a  ruolo  di  tributi
gia' pagati e di sanzioni non piu' dovute ovvero  di  annullare  le  eventuali
iscrizioni a ruolo gia' operate.                                              
Gli Uffici in  indirizzo  sono  pregati  di  dare  la  massima  diffusione  al
contenuto della presente circolare.                                           

 
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Aggiornato il: 04 dicembre 1999