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DIPARTIMENTO Entrate
Premessa
L'art. 12 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" ha ulteriormente
differito al 2 marzo 1999 il termine (originariamente fissato al 30 settembre
1997 e gia' prorogato al 28 febbraio 1998 dall'art. 23, comma 2, della legge
27 dicembre 1997, n. 449) per usufruire della regolarizzazione relativa agli
omessi o tardivi versamenti in materia di IVA, di imposte sui redditi e di
ritenute, di cui ai commi 204, 208 e 209 dell'art. 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni.
La nuova norma ha anche ampliato l'ambito di operativita' temporale
della sanatoria che adesso riguarda anche gli omessi versamenti dell'imposta
sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni presentate e dalle
liquidazioni periodiche relative al 1996 e gli omessi versamenti delle imposte
sui redditi, delle altre imposte, nonche' dei contributi dovuti risultanti
dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta 1› gennaio - 31
dicembre 1996.
Nel richiamare al riguardo le istruzioni gia' impartite in precedenza
e, in particolare, quelle contenute nelle circolari n. 43/E del 17 febbraio
1997, n. 110/E del 15 aprile 1997, n. 214/E del 29 luglio 1997 e n. 43/E del 6
febbraio 1998, si ritiene opportuno fornire ulteriori chiarimenti, allo scopo
di consentire un'applicazione uniforme delle nuove disposizioni.
1. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
1.1 Regolarizzazione spontanea
In ordine alla possibilita' di regolarizzare spontaneamente gli omessi
o tardivi versamenti relativi agli anni 1993, 1994 e 1995, possono essere
utilmente richiamate le considerazioni svolte nella parte I, rispettivamente
ai punti 1.1 e 1.2, della richiamata circolare n. 214/E del 1997, con l'ovvia
precisazione che i versamenti delle imposte (se ancora dovute) e delle
relative soprattasse previste dall'art. 3, comma 204, della legge n. 662 del
1996 devono essere effettuati entro il perentorio termine del 2 marzo 1999
(sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge n.
448 del 1998) ma comunque prima che le violazioni siano constatate o siano
iniziate nei confronti del contribuente ispezioni o verifiche.
Relativamente ai versamenti periodici e di conguaglio riguardanti il
1996, gli stessi sono ora sanabili, sempre in via spontanea, mediante il
pagamento di una maggiorazione pari al dieci per cento dell'imposta, come
stabilito espressamente nei commi 2 e 3 dell'articolo 12 in esame.
Peraltro, in caso di regolarizzazione spontanea eseguita in sede di
dichiarazione annuale (senza aver beneficiato delle riduzioni previste per il
c.d. ravvedimento) gli omessi versamenti periodici relativi al suddetto anno
1996 non possono beneficiare della riduzione a meta' della suddetta misura del
dieci per cento (secondo quanto stabilito dal comma 204, secondo periodo,
dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996), dal momento che tale ultima
disposizione, pur se richiamata dall'attuale norma di proroga, contempla
unicamente gli anni 1993, 1994 e 1995.
L'estensione dell'ambito di operativita' della sanatoria all'anno 1996
porta a ritenere che l'intervenuta completa regolarizzazione di tale periodo
d'imposta sia assorbente dell'eventuale omesso o tardivo versamento
dell'acconto IVA, allora sanzionato ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della
legge n. 405 del 1990.
Restano fermi, com'e' ovvio, gli adempimenti aggiuntivi e le norme
procedurali originariamente previsti e non contrastanti con le nuove
disposizioni. In particolare, permane l'obbligo di presentare all'ufficio IVA
(o all'ufficio delle entrate, se istituito) l'istanza prevista dall'articolo
3, comma 207, della legge n. 662 del 1996 entro quindici giorni dal pagamento,
a pena di decadenza.
1.2 Regolarizzazione successiva alla constatazione della violazione o
all'iscrizione a ruolo
Il differimento del termine al 2 marzo 1999 riguarda anche, per
espressa previsione normativa, le fattispecie previste dall'articolo 3, comma
208, della legge n. 662, ossia tutti quei casi in cui, alla data del 1 gennaio
1999, l'imposta risulti gia' iscritta a ruolo e non sia stata ancora
notificata la relativa cartella di pagamento, oppure, alla stessa data, sia
stata notificata la cartella e non sia ancora scaduto il termine per il
pagamento ivi indicato.
In detta ipotesi, avvenuta entro il 2 marzo 1999 la notifica della
cartella, il versamento dell'imposta deve essere effettuato al concessionario
della riscossione entro il termine indicato nella cartella stessa, mentre il
versamento delle sanzioni (nella misura prevista dall'articolo 3, comma 206,
della legge n. 662) deve avvenire, sempre a pena di decadenza, entro cinque
giorni dal pagamento dell'imposta oppure, nei soli casi in cui risulta
oggettivamente impossibile rispettare tale breve termine (per esempio,
pagamento dell'imposta indicata in cartella avvenuto nel corso del 1998),
entro il 2 marzo 1999.
In ordine alle misure stabilite dal citato comma 206, si ricorda che
la maggiorazione relativa all'anno 1993 e' del trentacinque per cento, ossia
superiore alla sanzione del trenta per cento ora prevista in via generale per
gli omessi versamenti dall'articolo 13 del d.lgs. n. 471 del 1997. La
regolarizzazione di cui trattasi rimane, tuttavia, conveniente ove si
consideri che, aderendo alla stessa, non si rendono piu' dovuti gli interessi
moratori.
Come gia' chiarito al punto 1.2 della circolare n. 43/E del 1998, la
riapertura dei termini non puo' non riguardare anche le fattispecie previste
dal piu' volte citato comma 206, anche se tale norma non risulta
esplicitamente richiamata dall'articolo 12 in esame. In tali casi, essendo
gia' scaduti i termini indicati negli eventuali avvisi di pagamento gia'
notificati, la regolarizzazione deve intendersi consentita eseguendo i dovuti
versamenti entro il 2 marzo 1999.
Da ultimo, sembra opportuno evidenziare che la sanatoria relativa al
1996 eseguita successivamente all'iscrizione a ruolo o, comunque, dopo la
constatazione della violazione o l'inizio di ispezioni o verifiche, comporta
il pagamento della maggiorazione nella misura del venti per cento di cui al
comma 206 e non quella del dieci per cento prevista dall'art. 12, comma 3,
della legge n. 448 del 1998 con esclusivo riferimento ai casi di
regolarizzazione spontanea.
1.3 Detrazione dei crediti d'imposta
Il comma 3 dell'art. 23 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 dettava,
com'e' noto, delle particolari modalita' di regolarizzazione, attraverso
l'utilizzo del credito d'imposta spettante ad una categoria di contribuenti
ivi ben specificata, vale a dire di quei soggetti che non avevano utilizzato
detto credito d'imposta in conseguenza di quanto disposto dall'ultimo periodo
del comma 9-bis dell'art. 66 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito , con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
La ricostruzione del quadro normativo oggi vigente, alla luce
dell'ultima legge di proroga, conduce alla conclusione che la suddetta norma
deve ritenersi tuttora in vigore.
Occorre, infatti, considerare che l'art. 23 della citata legge n. 449
del 1997, sotto il titolo di "Modifiche alla legge 23 dicembre 1996, n. 662",
aveva per l'appunto integrato le disposizioni dell'originario testo di
quest'ultima legge, con la previsione della particolare forma di estinzione
del debito d'imposta in discorso.
L'attuale legge di proroga ha inciso essenzialmente, come gia' detto,
sul termine finale utile per fruire della sanatoria, senza modificare in
sostanza la restante parte della normativa, tra cui quella che regolava le
modalita' di versamento. Tra queste ultime, va annoverata quella oggetto del
presente paragrafo, la quale si era venuta ad aggiungere, per effetto della
citata legge n. 449 del 1997, a quelle originariamente stabilite.
Anche su tale punto si fa, pertanto, rinvio alla richiamata circolare
n. 43/E del 6 febbraio 1998, non senza ribadire che i soggetti i quali
intendono avvalersi dello scomputo del predetto credito d'imposta in sede di
versamento delle somme dovute ai fini della regolarizzazione, vengono
necessariamente a rinunciare all'eccedenza del credito medesimo, eventualmente
scaturente dalla operazione di scomputo.
2. IMPOSTE SUI REDDITI
2.1 Regolarizzazione spontanea
Se nel frattempo non e' stata notificata la cartella di pagamento, gli
omessi o ritardati pagamenti dell'IRPEF, dell'IRPEG, dell'ILOR, dell'imposta
sul patrimonio netto delle imprese e delle imposte sostitutive, nonche' delle
maggiorazioni di imposta a titolo di conguaglio e del contributo per le
prestazioni del Servizio sanitario nazionale, risultanti dalle dichiarazioni
dei redditi relative ai periodi d'imposta o agli esercizi chiusi entro il 31
dicembre degli anni 1992, 1993, 1994 e 1995, possono essere regolarizzati,
senza applicazione di sanzioni e di interessi, entro il 2 marzo 1999.
La regolarizzazione comporta il pagamento, entro il predetto termine
perentorio del 2 marzo 1999, delle somme dovute a titolo di imposta o di
contributo, a suo tempo non versate, maggiorate di un importo a titolo di
soprattassa ovvero il pagamento della sola maggiorazione in caso di tardivo
versamento delle somme dovute a titolo di imposta o di contributo.
Il comma 3 dell'art. 12 della legge n. 448 del 1998 ha confermato le
misure della soprattassa prevista per gli anni 1995 e precedenti, che per
comodita' di consultazione si riportano:
- Anno 1992: 30 per cento;
- Anno 1993: 25 per cento;
- Anno 1994: 20 per cento;
- Anno 1995: 15 per cento.
Come gia' accennato nella premessa, l'art. 12 della legge n. 448 del
1998 ha ampliato l'ambito di operativita' temporale della sanatoria prevedendo
la possibilita' di regolarizzare, senza applicazione di sanzioni e di
interessi, anche gli omessi e ritardati versamenti delle imposte e dei
contributi dovuti risultanti dalla dichiarazione annuale relativa al periodo
di imposta 1 gennaio - 31 dicembre 1996.
La regolarizzazione comporta il pagamento, entro il termine perentorio
del 2 marzo 1999, delle somme dovute a titolo di imposta o di contributo, a
suo tempo non versate, maggiorate di un importo a titolo di soprattassa pari
al 10 per cento. Per i tardivi versamenti, invece, la regolarizzazione
comporta il pagamento della sola maggiorazione del 10 per cento.
La regolarizzazione degli omessi versamenti del contributo
straordinario per l'Europa comporta il pagamento, entro il predetto termine
del 2 marzo 1999, di una somma pari al 40 per cento dell'importo
originariamente dovuto e non versato, maggiorata di un importo a titolo di
soprattassa pari al 10 per cento dell'intero importo del contributo non
versato alle prescritte scadenze. Per i tardivi versamenti, invece, la
regolarizzazione comporta il pagamento della sola soprattassa, pari al 10 per
cento dell'intero importo versato in ritardo.
2.2 Cartelle di pagamento notificate dopo il 30 settembre 1997
Poiche' l'art. 12 della legge n. 448 del 1998 non prevede alcun
differimento del termine indicato al comma 210 del richiamato art. 3 della
legge n. 662 del 1996, non e' possibile avvalersi della sanatoria con
riferimento alle cartelle di pagamento notificate dopo il 30 settembre 1997.
3. RITENUTE
Com'e' noto, l'art. 23 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel
modificare i commi 204, 208 e 209 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, aveva esteso anche ai sostituti d'imposta la possibilita' di
regolarizzare gli omessi e tardivi versamenti delle ritenute.
Anche i sostituti d'imposta possono quindi regolarizzare, entro il 2
marzo 1999, gli omessi o tardivi versamenti delle ritenute risultanti dalle
dichiarazioni Mod. 770 relative agli anni dal 1992 al 1996.
La regolarizzazione comporta il pagamento, entro il termine perentorio
del 2 marzo 1999, delle ritenute a suo tempo non versate, maggiorate
dell'importo a titolo di soprattassa previsto per l'anno di riferimento,
ovvero il pagamento della sola maggiorazione nelle ipotesi di tardivo
versamento delle ritenute.
4. MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE SOMME OGGETTO DI REGOLARIZZAZIONE
Il pagamento delle somme dovute per la regolarizzazione degli omessi o
tardivi versamenti deve essere eseguito utilizzando il modello F24, approvato
con decreto dirigenziale 15 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- Supplemento straordinario n. 295 del 18 dicembre 1998.
Per comodita' di consultazione, si riportano i codici-tributi da
utilizzare, con le relative legende:
4209 IRPEF - imposta e soprattassa - omesso versamento
3209 ILOR - imposta e soprattassa - omesso versamento
2209 IRPEG - imposta e soprattassa - omesso versamento
1209 Altre imposte e relative soprattasse dovute per omesso versamento
1211 Imposta sul patrimonio netto dell'impresa e soprattassa - omesso
versamento
8893 Contributo per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale e
soprattassa - omesso versamento
1141 Ritenute operate dai sostituti d'imposta - Imposta e sanzione - omesso
versamento
6366 Omessi versamenti - Sanatoria IVA
6500 Sanzioni in materia di IVA.
Per l'omesso versamento del contributo straordinario per l'Europa, il
cui versamento doveva essere eseguito in autotassazione o dai sostituti di
imposta, si utilizza il codice-tributo 1209.
Il periodo di riferimento da riportare sui modelli F24 e' l'anno per
il quale si effettua il versamento da indicare nella forma OOOOAAAA per i
codici 4209, 6366 e 6500 e AAAAAAAA per i codici 3209, 2209, 1209, 1211, 8893,
1141.
E' appena il caso di precisare che gli importi dovuti non possono
essere indicati nella colonna "importi a credito compensati".
Tali tributi devono affluire per intero all'Erario, e precisamente al
Capo VI, Capitolo 1052, non articolato per quanto riguarda i codici 4209,
3209, 2209, 1209, 1211 e 8893, e al Capo VIII, Capitolo 1203, per i codici
6366 e 6500.
Non essendo possibile indicare nel modello F24 il codice Ufficio del
Centro di servizio o dell'Ufficio delle imposte dirette ove era stata
presentata la dichiarazione oggetto di regolarizzazione, si ritiene utile che
il contribuente comunichi al competente Centro di servizio o Ufficio
l'avvenuta regolarizzazione , allegando copia dell'attestato di pagamento.
La tempestiva comunicazione dell'avvenuta regolarizzazione potra'
consentire al competente Ufficio di evitare l'iscrizione a ruolo di tributi
gia' pagati e di sanzioni non piu' dovute ovvero di annullare le eventuali
iscrizioni a ruolo gia' operate.
Gli Uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al
contenuto della presente circolare.
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