Roma, in data 23.12.98 DIPARTIMENTO Dogane Da parte di numerosi Uffici sono stati rivolti alla scrivente una ulteriore serie di quesiti concernenti l'applicazione della normativa introdotta nel nostro ordinamento giuridico dai decreti legislativi indicati in oggetto. Si riportano, pertanto, qui di seguito le soluzioni suggerite per ogni singola problematica. - Art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 471 del 18.12.1997. La sanzione indicata da detto articolo non e' stata prevista per punire il semplice errore di trascrizione, ovvero di calcolo; se dal resto della documentazione presentata dalla parte risulta evidente che si tratta di una svista dell'operatore (per esempio, quando nella fattura presentata dal dichiarante il corrispettivo corrisponde esattamente al valore reale della transazione), l'Ufficio finanziario interessato si limitera' solamente a correggere l'errore, informando la parte, senza applicare alcuna sanzione. E' evidente, infatti, che tale comportamento non risulta sanzionabile poiche', come previsto dall'art. 5 del D.Lgs 472/97, mancano, nelle fattispecie del genere, coscienza e volonta' di commettere una infrazione (principio di colpevolezza). Qualora, invece, da tutta la documentazione presentata non sia possibile eliminare ogni dubbio in ordine alla natura del comportamento, anche eventualmente a seguito di ulteriore esibizione di documentazione, si dovra' dare inizio immediatamente alla procedura di infrazione ai sensi dell'art. 16 e segg. del D.Lgs. 472/97. - Art. 10 D.Lgs. 472/97. Il presente articolo che, come e' noto, introduce nel campo amministrativo la figura dell'"autore mediato" ha provocato una attenta riflessione in merito all'applicabilita' nei riguardi dello spedizioniere doganale. Al riguardo, ferma restando la necessita' di un esame scrupoloso di ogni singola circostanza, in taluni casi risulta possibile escludere lo spedizioniere doganale dalla responsabilita' per infrazioni commesse nell'esercizio delle sue funzioni (rappresentanza diretta), ogni qualvolta il suo intervento risulti ispirato ad una "piena e corretta diligenza professionale". In tal senso ha concordato, con la scrivente, l'Ufficio del Coordinamento Legislativo con foglio n. 3-4839/UCL del 23.10.1998, di cui si allega copia unitamente alla dipartimentale n. 4001/98 del 9 ottobre 1998, con la quale si e' chiesto il parere in merito, al fine di una completa e puntuale comprensione della questione da parte dei dipendenti Uffici. Con l'occasione, si ritiene opportuno rappresentare la necessita' che tale indagine sulla mancanza di responsabilita' dell'autore materiale (spedizioniere doganale) venga svolta anche con la acquisizione, ove necessario, di ulteriore documentazione tendente a dimostrare l'avvenuto "pieno e corretto esercizio della diligenza professionale". - Artt. 16 e 17 del D.Lgs. 472/97 - Irrogazione delle sanzioni. Ai sensi della nuova normativa e' di importanza fondamentale, pena nullita' o invalidazione del provvedimento, indicare con esattezza i criteri ed i motivi mediante i quali si e' proceduto alla determinazione in concreto della sanzione amministrativa. Purtroppo e' stato notato che da parte di alcuni uffici finanziari sono state inflitte penalita' superiori al minimo edittale, a fronte di violazioni non particolarmente gravi, senza tener conto dei criteri di determinazione della sanzione di cui all'art. 7 del D.Lgs 472/97. Cio' appare in contrasto con lo spirito e la lettera della norma predetta. Al fine di dare un indirizzo uniforme all'azione sanzionatoria, gli uffici interessati dovranno, quindi, prestare la massima attenzione a tutti quei particolari, nessuno escluso, che potranno contribuire ad alleviare o ad appesantire l'entita' della sanzione da irrogare, in modo da non tradire lo spirito e la lettera della legge. - Artt. 16 e 17 del D.Lgs. 472/97 - Errori commessi dall'Ufficio e da questi riconosciuti tali. Qualora l'Ufficio, anche a seguito di deduzioni prodotte dall'interessato, accerti che sono stati commessi degli errori nella redazione del processo verbale di contestazione, sia per motivi di equita' sia per motivi di buona amministrazione, puo' correggere tali errori, secondo i dettami dell'autotutela, ripetendo, se necessario, ex novo, la contestazione stessa. Non sembra giusto, infatti, precludere alla parte la possibilita' di fruire della definizione agevolata (pagamento di un quarto delle sanzioni irrogate) sulla base dell'esatto importo dovuto, a causa di un errore compiuto dall'Amministrazione. - Banca dati. Si fa riferimento alle istruzioni contenute nella precedente Circolare Ministeriale n. 93/D, Prot. 1673/98 del 27.3.98 in ordine alla costituzione della banca dati. Al riguardo, al fine di semplificare le operazioni e renderne piu' snella e corretta la consultazione, si dispone che nella ipotesi di irrogazione di sanzioni ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 472/97, per le quali la parte provvede con immediatezza a definire in via agevolata le violazioni, non sia necessario immettere le relative informazioni nella predetta banca dati; cio' in quanto tali violazioni non costituiscono precedenti a carico degli interessati ai sensi dell'art. 7, comma 3, del medesimo D.Lgs. 472/97. Pertanto, nei casi sopra indicati, gli uffici non provvederanno piu' ad inviare copia del verbale alle competenti Direzioni Compartimentali. Con l'occasione, si rammenta, ai fini di una corretta uniformita' di comportamento, la necessita' dell'invio, da parte delle Direzioni Compartimentali, di copia di tutti i provvedimenti adottati ai sensi del piu' volte citato D.Lgs 472/97, corredati dei relativi atti. Si prega di dare massima diffusione alla presente, assicurando lascrivente.
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