Roma, in data 23.12.98

DIPARTIMENTO Dogane
Circolare n.292

 

        Da parte   di   numerosi  Uffici sono stati rivolti alla scrivente una
ulteriore serie    di    quesiti    concernenti l'applicazione della normativa
introdotta nel   nostro ordinamento giuridico dai decreti legislativi indicati
in oggetto.                                                                   
        Si riportano, pertanto, qui di seguito le soluzioni suggerite per ogni
singola problematica.                                                         
- Art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 471 del 18.12.1997.                          
        La sanzione   indicata   da   detto articolo non e' stata prevista per
punire il   semplice   errore di trascrizione, ovvero di calcolo; se dal resto
della documentazione  presentata dalla parte risulta evidente che si tratta di
una svista   dell'operatore  (per esempio, quando nella fattura presentata dal
dichiarante il   corrispettivo   corrisponde esattamente al valore reale della
transazione), l'Ufficio   finanziario   interessato   si limitera' solamente a
correggere l'errore, informando la parte, senza applicare alcuna sanzione.    
        E' evidente,  infatti, che tale comportamento non risulta sanzionabile
poiche', come    previsto    dall'art.    5   del D.Lgs 472/97, mancano, nelle
fattispecie del   genere,   coscienza  e volonta' di commettere una infrazione
(principio di colpevolezza).                                                  
        Qualora, invece,    da    tutta   la documentazione presentata non sia
possibile eliminare   ogni    dubbio  in ordine alla natura del comportamento,
anche eventualmente   a  seguito di ulteriore esibizione di documentazione, si
dovra' dare   inizio   immediatamente   alla  procedura di infrazione ai sensi
dell'art. 16 e segg. del D.Lgs. 472/97.                                       
- Art. 10 D.Lgs. 472/97.                                                      
        Il presente    articolo    che,    come   e' noto, introduce nel campo
amministrativo la   figura   dell'"autore   mediato"  ha provocato una attenta
riflessione in   merito   all'applicabilita'  nei riguardi dello spedizioniere
doganale.                                                                     
        Al riguardo,   ferma  restando la necessita' di un esame scrupoloso di
ogni singola   circostanza,   in   taluni  casi risulta possibile escludere lo
spedizioniere doganale    dalla    responsabilita'    per  infrazioni commesse
nell'esercizio delle  sue funzioni (rappresentanza diretta), ogni qualvolta il
suo intervento    risulti    ispirato    ad    una "piena e corretta diligenza
professionale". In   tal  senso ha concordato, con la scrivente, l'Ufficio del
Coordinamento Legislativo   con foglio n. 3-4839/UCL del 23.10.1998, di cui si
allega copia unitamente alla dipartimentale n. 4001/98 del 9 ottobre 1998, con
la quale si e' chiesto il parere in merito, al fine di una completa e puntuale
comprensione della questione da parte dei dipendenti Uffici.                  
        Con l'occasione,  si ritiene opportuno rappresentare la necessita' che
tale indagine    sulla    mancanza    di responsabilita' dell'autore materiale
(spedizioniere doganale)    venga    svolta    anche  con la acquisizione, ove
necessario, di   ulteriore   documentazione   tendente a dimostrare l'avvenuto
"pieno e corretto esercizio della diligenza professionale".                   
- Artt. 16 e 17 del D.Lgs. 472/97 - Irrogazione delle sanzioni.               
        Ai sensi   della   nuova normativa e' di importanza fondamentale, pena
nullita' o   invalidazione del provvedimento, indicare con esattezza i criteri
ed i   motivi mediante i quali si e' proceduto alla determinazione in concreto
della sanzione amministrativa.                                                
        Purtroppo e'   stato   notato che da parte di alcuni uffici finanziari
sono state   inflitte   penalita'   superiori  al minimo edittale, a fronte di
violazioni non   particolarmente   gravi,   senza   tener conto dei criteri di
determinazione della sanzione di cui all'art. 7 del D.Lgs 472/97.             
        Cio' appare   in   contrasto   con lo spirito e la lettera della norma
predetta.                                                                     
        Al fine   di  dare un indirizzo uniforme all'azione sanzionatoria, gli
uffici interessati   dovranno,  quindi, prestare la massima attenzione a tutti
quei particolari,  nessuno escluso, che potranno contribuire ad alleviare o ad
appesantire l'entita'   della  sanzione da irrogare, in modo da non tradire lo
spirito e la lettera della legge.                                             
- Artt.   16 e 17 del D.Lgs. 472/97 - Errori commessi dall'Ufficio e da questi
  riconosciuti tali.                                                          
        Qualora l'Ufficio,     anche     a     seguito   di deduzioni prodotte
dall'interessato, accerti che sono stati commessi degli errori nella redazione
del processo   verbale   di   contestazione, sia per motivi di equita' sia per
motivi di   buona   amministrazione,   puo'  correggere tali errori, secondo i
dettami dell'autotutela,   ripetendo, se necessario, ex novo, la contestazione
stessa.                                                                       
        Non sembra   giusto, infatti, precludere alla parte la possibilita' di
fruire della   definizione   agevolata  (pagamento di un quarto delle sanzioni
irrogate) sulla base dell'esatto importo dovuto, a causa di un errore compiuto
dall'Amministrazione.                                                         
- Banca dati.                                                                 
        Si fa    riferimento    alle    istruzioni  contenute nella precedente
Circolare Ministeriale   n.   93/D,   Prot. 1673/98 del 27.3.98 in ordine alla
costituzione della banca dati.                                                
        Al riguardo,   al   fine di semplificare le operazioni e renderne piu'
snella e    corretta    la    consultazione,   si dispone che nella ipotesi di
irrogazione di  sanzioni ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 472/97, per le quali
la parte  provvede con immediatezza a definire in via agevolata le violazioni,
non sia   necessario   immettere le relative informazioni nella predetta banca
dati; cio'   in   quanto tali violazioni non costituiscono precedenti a carico
degli interessati ai sensi dell'art. 7, comma 3, del medesimo D.Lgs. 472/97.  
        Pertanto, nei   casi sopra indicati, gli uffici non provvederanno piu'
ad inviare copia del verbale alle competenti Direzioni Compartimentali.       
        Con l'occasione,   si rammenta, ai fini di una corretta uniformita' di
comportamento, la     necessita'     dell'invio,     da  parte delle Direzioni
Compartimentali, di  copia di tutti i provvedimenti adottati ai sensi del piu'
volte citato D.Lgs 472/97, corredati dei relativi atti.                       
        Si prega   di   dare  massima diffusione alla presente, assicurando la
scrivente.                                                                   

 

 
Inviare a Claudio Carpentieri un messaggio di posta elettronica contenente domande o commenti su questo sito Web.
Copyright © 1999 Claudio Carpentieri
Aggiornato il: 13 novembre 1999