DIPARTIMENTO Entrate
Con la circolare n. 66/E del 5 marzo 97 sono state impartite istruzioni nel senso di provvedere ai rimborsi della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese in presenza di provvedimenti giurisdizionali esecutivi di condanna dell'Amministrazione finanziaria, sempre che l'istanza di restituzione sia stata prodotta nel termine triennale di decadenza stabilito dall'art. 13, comma 2, del D.P.R. n. 641 del 1972. La legge 23 dicembre 1998, n. 448, con una norma di interpretazione autentica recata dall'art. 11, ha ora precisato la misura della tassa sulle concessioni governative dovuta per gli anni dal 1985 al 1992 e ha stabilito i criteri per procedere al rimborso delle somme pagate in eccedenza. L'art. 11 della legge n. 448 del 1998, al comma 1, ha disposto quanto segue: "L'art 61, comma 1 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, va interpretato nel senso che la tassa sulle concessioni governative per le iscrizioni nel registro delle imprese, di cui all'art. 4 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, nel testo modificato dallo stesso articolo 61, e' dovuta per gli anni 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992, nella misura di lire cinquecentomila per l'iscrizione dell'atto costitutivo e nelle seguenti misure forfettarie annuali per l'iscrizione degli altri atti sociali, per ciascuno degli anni dal 1985 al 1992: a) per le societa' per azioni e in accomandita per azioni, lire settecentocinquantamila; b) per le societa' a responsabilita' limitata, lire quattrocentomila; c) per le societa' di altro tipo, lire novantamila.". Il comma 2 dello stesso art. 11 ha, poi, stabilito che: "Le societa' che negli anni indicati al comma 1 hanno corrisposto la tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese e quella annuale, ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, possono ottenere il rimborso della differenza fra le somme versate e quelle dovute a norma del citato comma 1, sempre che abbiano presentato istanza di rimborso nei termini previsti dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.". Il legislatore ha riconosciuto, in sostanza, la possibilita' di rimborsare la differenza fra le somme versate e quelle dovute a norma dell'art. 11, comma 1, della legge n. 448 del 1998, sempre che sia stata presentata istanza di rimborso nel termine triennale previsto dall'art. 13 del D.P.R. n. 641 del 1972. La natura interpretativa della norma di cui all'art. 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 impedisce l'integrale rimborso delle somme a suo tempo versate. Pertanto, in presenza di istanze di rimborso presentate nel rispetto dell'anzidetto termine di decadenza, si provvedera' al rimborso esclusivamente nei limiti stabiliti dal piu' volte citato art. 11 della legge n. 448 del 1998 e secondo le modalita' definite dai commi 4 e 6 dell'art. 11 in esame, per le quali il Ministero si riserva di impartire specifiche istruzioni. Per quanto riguarda le controversie pendenti in sede giurisdizionale, in relazione ai rimborsi in argomento, si precisa - in conformita' alle istruzioni impartite dall'Avvocatura Generale dello Stato con circolare n. 2/99 del 12 gennaio 1999 - quanto segue. In qualsiasi grado di giudizio dovra' dedursi lo ius superveniens (art. 11 della legge n. 448) che comporta la detrazione dalle somme corrisposte dell'importo della tassa per la prima iscrizione (fissata in lire 500.000 per ogni tipo di societa') e della tassa annuale per l'iscrizione di altri atti sociali (liquidata in rapporto agli anni di iscrizione e al tipo di societa'), nel rispetto dell'eccezione di decadenza triennale ex art. 13 del D.P.R. n. 641 del 1972, di esclusione della rivalutazione monetaria e degli interessi anatocistici. Le sentenze gia' pronunciate dovranno essere impugnate non solo, come accadeva in passato, sul punto della decadenza triennale, della rivalutazione e degli interessi anatocistici, se su questi punti si fosse ottenuta una pronuncia sfavorevole, ma anche sulla deduzione dall'importo corrisposto delle somme dovute per l'iscrizione dell'atto costitutivo e degli altri atti societari. Cio' premesso, al fine di assicurare l'uniformita' di indirizzo nella trattazione del contenzioso attualmente pendente, vorranno gli Uffici, in collaborazione con le Avvocature, promuovere le seguenti iniziative: a) qualora siano pendenti procedimenti contenziosi in primo grado, sara' necessario proseguire il giudizio, deducendo lo ius superveniens di cui alle disposizioni dettate dall'art. 11 citato, senza provvedere all'immediato rimborso, in quanto quest'ultimo altererebbe il criterio dell'ordine cronologico su cui si fonda la procedura di rimborso disciplinata dal comma 4 dello stesso art. 11. In tali situazioni si provvedera' al rimborso con la procedura automatizzata che sara' predisposta in attuazione del menzionato comma 4 dell'art. 11; b) se sia stata pronunciata una sentenza di primo grado (o sia stato emesso un decreto ingiuntivo), si dovra' proporre impugnativa per l'applicazione della nuova normativa. Va precisato, comunque, che, essendo oggi la sentenza di primo grado titolo esecutivo, a seguito della modifica dell'art. 282 del c.p.c., gli Uffici competenti dovranno, intanto, procedere al rimborso della differenza tra le somme corrisposte e l'importo della tassa per la prima iscrizione e della tassa annuale per l'iscrizione degli atti societari fissato dall'articolo 11 della legge n. 448 del 1998, sempre nel rispetto del principio della decadenza triennale. Qualora, invece, si sia gia' provveduto al rimborso delle somme in esecuzione di sentenza di primo grado, senza tener conto della disciplina recata dall'art. 11 della legge n. 448 del 1998, dovra', comunque, provvedersi alla tempestiva impugnazione al fine di recuperare la differenza tra gli ammontari rimborsati e quelli dovuti in base alla nuova disciplina; c) se e' gia' pendente il giudizio di secondo grado sara' sufficiente integrare le memorie difensive chiedendo l'applicazione delle citate disposizioni dell'art. 11; d) se, invece, e' intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato, si dovra' dare alla medesima integrale esecuzione. Nelle ipotesi indicate alle lettere b), c) e d) non dovra' essere attivata la procedura automatizzata disciplinata dal comma 4 del menzionato art. 11. Si evidenzia, inoltre, che il terzo comma dell'art. 11 della legge n. 448 del 1998 disciplina gli interessi dovuti sulle somme da rimborsare, fissandoli al tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della legge, e, quindi, per effetto del D.M. 10 dicembre 1998 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11.12.1998, n. 289), al tasso del 2,50% con decorrenza dalla data della domanda di rimborso. Conseguentemente, e' da ritenersi superato l'orientamento espresso da questa Direzione Centrale con la risoluzione n. 169/E del 5.11.1998. Pertanto, dovranno essere impugnate le sentenze che riconoscano la corresponsione degli interessi secondo la normativa di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modifiche, o, comunque, secondo criteri diversi da quelli fissati dall'art. 11 citato. Si precisa, infine, che per non alterare il ricordato ordine dei rimborsi stabilito dal comma 4 dell'art. 11 della ripetuta legge n. 448 del 1998, non dovranno piu' essere effettuati i rimborsi parziali per l'anno 1992, previsti dall'art. 61, comma 2, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. |
Inviare a Claudio Carpentieri un messaggio di posta elettronica
contenente domande o commenti su questo sito Web.
|