Roma, in data 12.02.99

DIPARTIMENTO Entrate
Circolare n.32


 

     Con la   circolare n. 66/E del 5 marzo 97 sono state impartite istruzioni
nel senso  di provvedere ai rimborsi della tassa sulle concessioni governative
per l'iscrizione   nel   registro   delle imprese in presenza di provvedimenti
giurisdizionali esecutivi di condanna dell'Amministrazione finanziaria, sempre
che l'istanza   di   restituzione  sia stata prodotta nel termine triennale di
decadenza stabilito  dall'art.  13, comma 2, del D.P.R. n.  641 del 1972.     
     La legge   23   dicembre  1998, n. 448,  con una norma di interpretazione
autentica recata   dall'art.  11, ha ora precisato la misura della tassa sulle
concessioni governative  dovuta per gli anni dal 1985 al 1992 e ha stabilito i
criteri per procedere al rimborso delle somme pagate in eccedenza.            
     L'art. 11   della   legge n. 448 del 1998, al comma 1, ha disposto quanto
segue:                                                                        
"L'art 61,   comma 1 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla  legge 29 ottobre 1993, n. 427, va interpretato nel senso
che la   tassa   sulle  concessioni governative per le iscrizioni nel registro
delle imprese,   di   cui   all'art.   4  della tariffa annessa al decreto del
Presidente della   Repubblica   26  ottobre 1972, n. 641, nel testo modificato
dallo stesso articolo 61, e' dovuta per gli anni 1985, 1986, 1987, 1988, 1989,
1990, 1991   e   1992,   nella misura di lire cinquecentomila per l'iscrizione
dell'atto costitutivo    e    nelle    seguenti misure forfettarie annuali per
l'iscrizione degli   altri   atti sociali, per ciascuno degli anni dal 1985 al
1992:                                                                         
a) per    le    societa'    per    azioni    e in accomandita per azioni, lire
   settecentocinquantamila;                                                   
b) per le societa' a responsabilita' limitata, lire quattrocentomila;         
c) per le societa' di altro tipo, lire novantamila.".                         
     Il comma 2 dello stesso art. 11 ha, poi, stabilito che:                  
"Le societa'   che   negli anni indicati al comma 1 hanno corrisposto la tassa
sulle concessioni   governative  per l'iscrizione nel registro delle imprese e
quella annuale,  ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19
dicembre 1984,  n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio
1985, n.   17,   possono   ottenere  il rimborso della differenza fra le somme
versate e   quelle   dovute   a   norma del citato comma 1, sempre che abbiano
presentato istanza   di   rimborso   nei termini previsti dall'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.".            
     Il legislatore    ha    riconosciuto,    in  sostanza, la possibilita' di
rimborsare la   differenza   fra   le   somme  versate e quelle dovute a norma
dell'art. 11,   comma   1,   della legge n. 448 del 1998, sempre che sia stata
presentata istanza di rimborso nel termine triennale previsto dall'art. 13 del
D.P.R. n.  641 del 1972.                                                      
     La natura   interpretativa della norma di cui all'art.  11 della legge 23
dicembre 1998,  n.  448 impedisce l'integrale rimborso delle somme a suo tempo
versate.                                                                      
     Pertanto, in   presenza   di  istanze di rimborso presentate nel rispetto
dell'anzidetto termine di decadenza, si provvedera' al rimborso esclusivamente
nei limiti stabiliti dal piu' volte citato art. 11 della legge n. 448 del 1998
e secondo  le modalita' definite dai commi 4 e 6 dell'art. 11 in esame, per le
quali il Ministero si riserva di impartire specifiche istruzioni.             
     Per quanto  riguarda le controversie pendenti in sede giurisdizionale, in
relazione ai    rimborsi    in    argomento,  si precisa - in conformita' alle
istruzioni impartite    dall'Avvocatura    Generale  dello Stato con circolare
n. 2/99 del 12 gennaio 1999 - quanto segue.                                   
     In qualsiasi   grado   di   giudizio   dovra' dedursi lo ius superveniens
(art. 11    della    legge    n.   448) che comporta la detrazione dalle somme
corrisposte dell'importo  della tassa per la prima iscrizione (fissata in lire
500.000 per   ogni tipo di societa') e della tassa annuale per l'iscrizione di
altri atti sociali (liquidata in rapporto agli anni di iscrizione e al tipo di
societa'), nel   rispetto dell'eccezione di decadenza triennale ex art. 13 del
D.P.R. n.   641  del 1972, di esclusione della rivalutazione monetaria e degli
interessi anatocistici.                                                       
     Le sentenze   gia'   pronunciate dovranno essere impugnate non solo, come
accadeva in  passato, sul punto della decadenza triennale, della rivalutazione
e degli   interessi   anatocistici,   se su questi punti si fosse ottenuta una
pronuncia sfavorevole,   ma   anche  sulla deduzione dall'importo  corrisposto
delle somme   dovute per l'iscrizione dell'atto costitutivo e degli altri atti
societari.                                                                    
     Cio' premesso,   al   fine di assicurare l'uniformita' di indirizzo nella
trattazione del   contenzioso   attualmente  pendente, vorranno gli Uffici, in
collaborazione con le Avvocature, promuovere le seguenti iniziative:          
a) qualora     siano     pendenti    procedimenti  contenziosi in primo grado,
   sara' necessario   proseguire il giudizio, deducendo lo ius superveniens di
   cui alle    disposizioni   dettate    dall'art. 11 citato, senza provvedere
   all'immediato rimborso,   in   quanto  quest'ultimo altererebbe il criterio
   dell'ordine cronologico    su    cui    si   fonda la procedura di rimborso
   disciplinata dal   comma   4   dello  stesso art. 11. In tali situazioni si
   provvedera' al    rimborso    con    la   procedura automatizzata che sara'
   predisposta in attuazione del menzionato comma 4 dell'art. 11;             
b) se sia stata pronunciata una sentenza di primo grado (o sia stato emesso un
   decreto ingiuntivo),   si   dovra'  proporre impugnativa per l'applicazione
   della nuova   normativa.   Va   precisato,   comunque, che, essendo oggi la
   sentenza di    primo    grado    titolo esecutivo, a seguito della modifica
   dell'art. 282    del    c.p.c.,    gli Uffici competenti dovranno, intanto,
   procedere al rimborso della differenza tra le somme corrisposte e l'importo
   della tassa  per la prima iscrizione e della tassa annuale per l'iscrizione
   degli atti  societari fissato dall'articolo 11 della legge n. 448 del 1998,
   sempre nel   rispetto   del   principio della decadenza triennale. Qualora,
   invece, si   sia   gia' provveduto al rimborso delle somme in esecuzione di
   sentenza di    primo    grado,    senza tener conto della disciplina recata
   dall'art. 11   della   legge n. 448 del 1998, dovra', comunque, provvedersi
   alla  tempestiva   impugnazione al fine di recuperare la differenza tra gli
   ammontari rimborsati  e quelli dovuti in base alla nuova disciplina;       
c) se   e'   gia'   pendente   il  giudizio di secondo grado sara' sufficiente
   integrare le    memorie    difensive  chiedendo l'applicazione delle citate
   disposizioni dell'art. 11;                                                 
d) se,   invece, e' intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato,
   si dovra' dare alla medesima integrale esecuzione.                         
     Nelle ipotesi   indicate   alle   lettere   b), c) e d) non dovra' essere
attivata la   procedura  automatizzata disciplinata dal comma 4 del menzionato
art. 11.                                                                      
     Si evidenzia, inoltre, che il terzo comma dell'art. 11 della legge n. 448
del 1998 disciplina gli interessi dovuti sulle somme da rimborsare, fissandoli
al tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della legge, e, quindi,
per effetto   del   D.M. 10 dicembre 1998 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'11.12.1998, n.   289), al tasso del 2,50% con decorrenza dalla data della
domanda di rimborso.                                                          
     Conseguentemente,  e'  da  ritenersi  superato l'orientamento espresso da
questa Direzione Centrale con la risoluzione n. 169/E del 5.11.1998.          
     Pertanto, dovranno   essere   impugnate   le  sentenze che riconoscano la
corresponsione degli   interessi   secondo   la normativa di cui alla legge 26
gennaio 1961,   n.   29,  e successive modifiche, o, comunque, secondo criteri
diversi da quelli fissati dall'art. 11 citato.                                
     Si precisa, infine, che per non alterare il ricordato ordine dei rimborsi
stabilito dal comma 4 dell'art.  11 della ripetuta legge n.  448 del 1998, non
dovranno piu'  essere effettuati i rimborsi parziali per l'anno 1992, previsti
dall'art.  61,   comma   2,  del D.L. 30 agosto 1993, n.  331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.  427.                          

 
 
Inviare a Claudio Carpentieri un messaggio di posta elettronica contenente domande o commenti su questo sito Web.
Copyright © 1999 Claudio Carpentieri
Aggiornato il: 04 dicembre 1999