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DIPARTIMENTO Entrate
Con la circolare n. 66/E del 5 marzo 97 sono state impartite istruzioni
nel senso di provvedere ai rimborsi della tassa sulle concessioni governative
per l'iscrizione nel registro delle imprese in presenza di provvedimenti
giurisdizionali esecutivi di condanna dell'Amministrazione finanziaria, sempre
che l'istanza di restituzione sia stata prodotta nel termine triennale di
decadenza stabilito dall'art. 13, comma 2, del D.P.R. n. 641 del 1972.
La legge 23 dicembre 1998, n. 448, con una norma di interpretazione
autentica recata dall'art. 11, ha ora precisato la misura della tassa sulle
concessioni governative dovuta per gli anni dal 1985 al 1992 e ha stabilito i
criteri per procedere al rimborso delle somme pagate in eccedenza.
L'art. 11 della legge n. 448 del 1998, al comma 1, ha disposto quanto
segue:
"L'art 61, comma 1 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, va interpretato nel senso
che la tassa sulle concessioni governative per le iscrizioni nel registro
delle imprese, di cui all'art. 4 della tariffa annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, nel testo modificato
dallo stesso articolo 61, e' dovuta per gli anni 1985, 1986, 1987, 1988, 1989,
1990, 1991 e 1992, nella misura di lire cinquecentomila per l'iscrizione
dell'atto costitutivo e nelle seguenti misure forfettarie annuali per
l'iscrizione degli altri atti sociali, per ciascuno degli anni dal 1985 al
1992:
a) per le societa' per azioni e in accomandita per azioni, lire
settecentocinquantamila;
b) per le societa' a responsabilita' limitata, lire quattrocentomila;
c) per le societa' di altro tipo, lire novantamila.".
Il comma 2 dello stesso art. 11 ha, poi, stabilito che:
"Le societa' che negli anni indicati al comma 1 hanno corrisposto la tassa
sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese e
quella annuale, ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19
dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio
1985, n. 17, possono ottenere il rimborso della differenza fra le somme
versate e quelle dovute a norma del citato comma 1, sempre che abbiano
presentato istanza di rimborso nei termini previsti dall'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.".
Il legislatore ha riconosciuto, in sostanza, la possibilita' di
rimborsare la differenza fra le somme versate e quelle dovute a norma
dell'art. 11, comma 1, della legge n. 448 del 1998, sempre che sia stata
presentata istanza di rimborso nel termine triennale previsto dall'art. 13 del
D.P.R. n. 641 del 1972.
La natura interpretativa della norma di cui all'art. 11 della legge 23
dicembre 1998, n. 448 impedisce l'integrale rimborso delle somme a suo tempo
versate.
Pertanto, in presenza di istanze di rimborso presentate nel rispetto
dell'anzidetto termine di decadenza, si provvedera' al rimborso esclusivamente
nei limiti stabiliti dal piu' volte citato art. 11 della legge n. 448 del 1998
e secondo le modalita' definite dai commi 4 e 6 dell'art. 11 in esame, per le
quali il Ministero si riserva di impartire specifiche istruzioni.
Per quanto riguarda le controversie pendenti in sede giurisdizionale, in
relazione ai rimborsi in argomento, si precisa - in conformita' alle
istruzioni impartite dall'Avvocatura Generale dello Stato con circolare
n. 2/99 del 12 gennaio 1999 - quanto segue.
In qualsiasi grado di giudizio dovra' dedursi lo ius superveniens
(art. 11 della legge n. 448) che comporta la detrazione dalle somme
corrisposte dell'importo della tassa per la prima iscrizione (fissata in lire
500.000 per ogni tipo di societa') e della tassa annuale per l'iscrizione di
altri atti sociali (liquidata in rapporto agli anni di iscrizione e al tipo di
societa'), nel rispetto dell'eccezione di decadenza triennale ex art. 13 del
D.P.R. n. 641 del 1972, di esclusione della rivalutazione monetaria e degli
interessi anatocistici.
Le sentenze gia' pronunciate dovranno essere impugnate non solo, come
accadeva in passato, sul punto della decadenza triennale, della rivalutazione
e degli interessi anatocistici, se su questi punti si fosse ottenuta una
pronuncia sfavorevole, ma anche sulla deduzione dall'importo corrisposto
delle somme dovute per l'iscrizione dell'atto costitutivo e degli altri atti
societari.
Cio' premesso, al fine di assicurare l'uniformita' di indirizzo nella
trattazione del contenzioso attualmente pendente, vorranno gli Uffici, in
collaborazione con le Avvocature, promuovere le seguenti iniziative:
a) qualora siano pendenti procedimenti contenziosi in primo grado,
sara' necessario proseguire il giudizio, deducendo lo ius superveniens di
cui alle disposizioni dettate dall'art. 11 citato, senza provvedere
all'immediato rimborso, in quanto quest'ultimo altererebbe il criterio
dell'ordine cronologico su cui si fonda la procedura di rimborso
disciplinata dal comma 4 dello stesso art. 11. In tali situazioni si
provvedera' al rimborso con la procedura automatizzata che sara'
predisposta in attuazione del menzionato comma 4 dell'art. 11;
b) se sia stata pronunciata una sentenza di primo grado (o sia stato emesso un
decreto ingiuntivo), si dovra' proporre impugnativa per l'applicazione
della nuova normativa. Va precisato, comunque, che, essendo oggi la
sentenza di primo grado titolo esecutivo, a seguito della modifica
dell'art. 282 del c.p.c., gli Uffici competenti dovranno, intanto,
procedere al rimborso della differenza tra le somme corrisposte e l'importo
della tassa per la prima iscrizione e della tassa annuale per l'iscrizione
degli atti societari fissato dall'articolo 11 della legge n. 448 del 1998,
sempre nel rispetto del principio della decadenza triennale. Qualora,
invece, si sia gia' provveduto al rimborso delle somme in esecuzione di
sentenza di primo grado, senza tener conto della disciplina recata
dall'art. 11 della legge n. 448 del 1998, dovra', comunque, provvedersi
alla tempestiva impugnazione al fine di recuperare la differenza tra gli
ammontari rimborsati e quelli dovuti in base alla nuova disciplina;
c) se e' gia' pendente il giudizio di secondo grado sara' sufficiente
integrare le memorie difensive chiedendo l'applicazione delle citate
disposizioni dell'art. 11;
d) se, invece, e' intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato,
si dovra' dare alla medesima integrale esecuzione.
Nelle ipotesi indicate alle lettere b), c) e d) non dovra' essere
attivata la procedura automatizzata disciplinata dal comma 4 del menzionato
art. 11.
Si evidenzia, inoltre, che il terzo comma dell'art. 11 della legge n. 448
del 1998 disciplina gli interessi dovuti sulle somme da rimborsare, fissandoli
al tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della legge, e, quindi,
per effetto del D.M. 10 dicembre 1998 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'11.12.1998, n. 289), al tasso del 2,50% con decorrenza dalla data della
domanda di rimborso.
Conseguentemente, e' da ritenersi superato l'orientamento espresso da
questa Direzione Centrale con la risoluzione n. 169/E del 5.11.1998.
Pertanto, dovranno essere impugnate le sentenze che riconoscano la
corresponsione degli interessi secondo la normativa di cui alla legge 26
gennaio 1961, n. 29, e successive modifiche, o, comunque, secondo criteri
diversi da quelli fissati dall'art. 11 citato.
Si precisa, infine, che per non alterare il ricordato ordine dei rimborsi
stabilito dal comma 4 dell'art. 11 della ripetuta legge n. 448 del 1998, non
dovranno piu' essere effettuati i rimborsi parziali per l'anno 1992, previsti
dall'art. 61, comma 2, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
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