DIPARTIMENTO Entrate
Con circolare n. 234/E del 30 settembre 1996, sono state dettate le istruzioni operative volte a consentire la fruizione delle agevolazioni da erogare per lo sviluppo delle aree depresse ai sensi del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 341. In proposito, tenuto conto che il sistema di riscossione delle imposte gia' destinate ad affluire sul cosiddetto conto fiscale ha subito rilevanti modifiche in conseguenza dell'entrata in vigore delle disposizioni recate dal capo terzo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si forniscono le indicazioni necessarie a consentire la fruizione delle predette agevolazioni alla luce delle intervenute modifiche legislative e procedurali. Segnatamente, si osserva che il citato decreto legislativo n. 241 del 1997 ha attribuito la possibilita' di effettuare unitariamente il versamento di imposte e contributi specificamente individuati, compensando i debiti ed i crediti risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche. In conseguenza delle modifiche apportate al predetto provvedimento normativo dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, inoltre, i concessionari della riscossione non ricoprono piu' il ruolo di tramite necessario per l'afflusso in Tesoreria delle imposte erariali elencate dall'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 e, quindi, potrebbero trovarsi nella materiale impossibilita' di utilizzare dilazioni di versamento. Ne risulta la sostanziale inapplicabilita' della procedura individuata dal decreto del Ministro delle finanze 24 gennaio 1996, n. 90 (regolamento attuativo della predetta legge n.341 del 1995), nella parte in cui descrive la procedura da seguire per la fruizione delle agevolazioni in argomento, procedura questa che si concretizzava, sostanzialmente, in una forma di particolare compensazione tra le somme da versare a titolo di imposta ed il credito riconosciuto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Cio' premesso, alla luce delle nuove procedure di riscossione innanzi ricordate ed in attesa dell'emanazione di un nuovo regolamento, si ritiene che, ferma restando la necessita' che l'avente diritto effettui le operazioni di versamento e compensazione soltanto presso il concessionario della riscossione competente in ragione del proprio domicilio fiscale, l'agevolazione in questione debba essere fruita consegnando allo stesso concessionario uno dei due esemplari del modulo ricevuto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e presentando, sempre al concessionario, un modello F24 nel quale il credito vantato ai sensi della legge n. 341 del 1995 andra' esposto nella colonna "importi a credito compensati" con il codice 6706 indicando, come periodo di riferimento, l'anno della fruizione nella forma AAAAAAAA. Per la fruizione delle agevolazioni di cui all'articolo 13 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, invece, dovra' essere utilizzato, con le stesse modalita', il codice tributo 6707. E' inoltre opportuno ricordare che, come gia' precisato da questo Ministero nella circolare n. 219/E del 18 settembre 1998, relativamente alla fruizione, con le modalita' di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997, dei crediti d'imposta previsti dall'articolo 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le procedure contabili realizzate per la gestione dei versamenti contemplati dallo stesso decreto, consentono di neutralizzare di fatto, nei confronti degli enti impositori destinatari degli importi a debito compensati, le compensazioni effettuate dai contribuenti. E', pertanto, del tutto irrilevante che, in sede di versamento unitario i crediti vengano imputati ad una piuttosto che ad un'altra delle entrate tributarie o contributive oggetto di versamento. Ne consegue che il credito oggetto della presente circolare potra' essere fatto valere indifferentemente per i versamenti di tutte le imposte ed i contributi per i quali e' utilizzabile il modello F24. Per quanto concerne, infine, gli adempimenti dei concessionari, si fa presente che restano fermi quelli connessi all'espletamento delle verifiche preliminari sulla spettanza del beneficio nonche' alle annotazioni delle operazioni di compensazione sui "moduli di registrazione", mentre viene meno la necessita', da parte dei concessionari, di effettuare tutte gli adempimenti descritti ai punti 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5 della circolare n. 234/E del 30 settembre 1996 e, per gli uffici finanziari, quelli previsti al punto 3 della stessa circolare. Il contenuto della presente circolare e' stato concordato con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 646 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato (R.D. 23 maggio 1924, n. 827). L'Ascotributi e' pregata di portare il contenuto della presente circolare a conoscenza dei propri associati. |
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