Roma, in data 12.02.99

DIPARTIMENTO Entrate
Circolare n.33


 

        Con circolare   n.  234/E del 30 settembre 1996, sono state dettate le
istruzioni operative   volte  a  consentire la fruizione delle agevolazioni da
erogare per   lo   sviluppo  delle aree depresse ai sensi del decreto legge 23
giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995,
n. 341.                                                                       
        In proposito, tenuto conto che il sistema di riscossione delle imposte
gia' destinate   ad  affluire sul cosiddetto conto fiscale ha subito rilevanti
modifiche in  conseguenza dell'entrata in vigore delle disposizioni recate dal
capo terzo   del   decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si forniscono le
indicazioni necessarie   a consentire la fruizione delle predette agevolazioni
alla luce delle intervenute modifiche  legislative e procedurali.             
        Segnatamente, si  osserva che il citato decreto legislativo n. 241 del
1997 ha   attribuito la possibilita' di effettuare unitariamente il versamento
di imposte  e contributi specificamente individuati, compensando i debiti ed i
crediti risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche.            
        In conseguenza   delle   modifiche apportate al predetto provvedimento
normativo dal   decreto   legislativo   19  novembre 1998, n.  422, inoltre, i
concessionari della   riscossione   non   ricoprono   piu' il ruolo di tramite
necessario per    l'afflusso    in   Tesoreria delle imposte erariali elencate
dall'articolo 17   del   citato decreto legislativo n. 241 del 1997 e, quindi,
potrebbero trovarsi  nella materiale impossibilita' di utilizzare dilazioni di
versamento. Ne    risulta    la   sostanziale inapplicabilita' della procedura
individuata dal   decreto   del  Ministro delle finanze 24 gennaio 1996, n. 90
(regolamento attuativo    della predetta legge n.341 del 1995), nella parte in
cui descrive   la  procedura da seguire per la fruizione delle agevolazioni in
argomento, procedura   questa   che  si concretizzava, sostanzialmente, in una
forma di particolare compensazione tra le somme da versare a titolo di imposta
ed il   credito   riconosciuto   dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.                                                             
        Cio' premesso,  alla luce delle nuove procedure di riscossione innanzi
ricordate ed   in   attesa dell'emanazione di un nuovo regolamento, si ritiene
che, ferma  restando la necessita' che l'avente diritto effettui le operazioni
di versamento    e    compensazione    soltanto presso il concessionario della
riscossione competente     in     ragione     del   proprio domicilio fiscale,
l'agevolazione in   questione   debba   essere  fruita consegnando allo stesso
concessionario uno   dei   due   esemplari   del modulo ricevuto dal Ministero
dell'industria, del   commercio   e  dell'artigianato e presentando, sempre al
concessionario, un   modello   F24 nel quale il credito vantato ai sensi della
legge n.   341   del   1995   andra'  esposto nella colonna "importi a credito
compensati" con  il codice 6706 indicando, come periodo di riferimento, l'anno
della fruizione nella forma AAAAAAAA.                                         
        Per la fruizione delle agevolazioni di cui all'articolo 13 del decreto
legge 28   marzo   1997,  n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28
maggio 1997,    n.    140,    invece,  dovra' essere utilizzato, con le stesse
modalita', il codice tributo 6707.                                            
        E' inoltre   opportuno   ricordare  che, come gia' precisato da questo
Ministero nella   circolare n. 219/E del 18 settembre 1998, relativamente alla
fruizione, con le modalita' di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997, dei
crediti  d'imposta   previsti   dall'articolo  4 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449,   le   procedure   contabili realizzate per la gestione dei versamenti
contemplati dallo   stesso  decreto, consentono di neutralizzare di fatto, nei
confronti degli enti impositori destinatari degli importi a debito compensati,
le compensazioni    effettuate    dai    contribuenti. E', pertanto, del tutto
irrilevante che,  in sede di versamento unitario i crediti vengano imputati ad
una piuttosto  che ad un'altra delle entrate tributarie o contributive oggetto
di versamento.                                                                
        Ne consegue   che   il credito oggetto della presente circolare potra'
essere fatto  valere indifferentemente per i versamenti di tutte le imposte ed
i contributi per i quali e' utilizzabile il modello F24.                      
        Per quanto  concerne, infine, gli adempimenti dei concessionari, si fa
presente che   restano  fermi quelli connessi all'espletamento delle verifiche
preliminari sulla   spettanza   del   beneficio nonche' alle annotazioni delle
operazioni di   compensazione sui "moduli di registrazione", mentre viene meno
la necessita', da parte dei concessionari, di effettuare tutte gli adempimenti
descritti ai   punti   2.2,   2.3,   2.4 e 2.5 della circolare n. 234/E del 30
settembre 1996  e, per gli uffici finanziari, quelli previsti al punto 3 della
stessa circolare.                                                             
        Il contenuto   della   presente   circolare e' stato concordato con il
Ministero del    Tesoro,    del    Bilancio  e della Programmazione Economica,
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 646
del regolamento   per   l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita'
generale dello Stato (R.D. 23 maggio 1924, n. 827).                           
        L'Ascotributi e'   pregata   di   portare  il contenuto della presente
circolare a conoscenza dei propri associati.                                  

 
 
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Aggiornato il: 04 dicembre 1999