Roma, in data 26.02.99

DIPARTIMENTO Entrate
Circolare n.53


 

1. Premessa.                                                                  
        Con decreto   del  Ministro delle Finanze del 29 ottobre 1998 e' stato
costituito presso il Servizio Consultivo ed Ispettivo Tributario il "Gruppo di
lavoro sulla   tassazione   delle   societa'   di  capitali" con il compito di
esaminare le relative problematiche impositive.                               
        E' stato   previsto   che   tale  gruppo di lavoro articoli la propria
attivita' in tre fasi:                                                        
a) esame e valutazione dei dati a disposizione dell'Anagrafe tributaria;      
b) confronto,   sulla base di un campione rappresentativo, dei dati dichiarati
   al fisco con quelli dei bilanci civili;                                    
c) valutazione    degli    esiti    delle    verifiche condotte su un campione
   rappresentativo di imprese.                                                
        Nella presente circolare vengono illustrati il criterio seguito per la
individuazione del    predetto    campione   rappresentativo e le attivita' di
verifica che    saranno    poste    in   essere dalla Guardia di Finanza e dal
Dipartimento delle Entrate.                                                   
        Dall'esito delle   attivita'   ispettive  condotte nei confronti delle
societa' in  argomento, unitamente alle analisi conseguenti al confronto tra i
dati fiscali   e   quelli   dei bilanci, sara' possibile trarre valutazioni di
carattere generale in ordine al comportamento fiscale di tali soggetti.       
2. Definizione del campione rappresentativo e individuazione delle societa' da
   sottoporre a verifica.                                                     
        Sulla base   dei   dati   e   degli elementi in possesso dell'Anagrafe
Tributaria e'   stato definito un campione rappresentativo dell'universo delle
societa' di   capitali   -  con esclusione delle banche, assicurazioni e delle
societa' inattive  - tenendo conto della loro distribuzione secondo i seguenti
criteri di omogeneita':                                                       
a. aree geografiche: (nord-ovest, nord-est, centro, sud e isole);             
b. classi   di  ricavi (zero, fino a 360 milioni, fino a 1 miliardo, fino a 10
   miliardi, oltre i 10 miliardi);                                            
c. macro    settori    di    attivita'  (agricoltura - industria, costruzioni,
   commercio, servizi).                                                       
        Tenuto conto  dei predetti criteri (4 aree x 5 classi di fatturato x 4
settori), sono stati individuati 80 gruppi omogenei da ciascuno dei quali sono
state estratte,   casualmente,   ma  in modo proporzionale alla numerosita' di
ciascun gruppo,    le    societa'    costituenti   il campione rappresentativo
dell'intero universo.                                                         
        Nell'ambito del  predetto campione generale sono state successivamente
selezionate, con   analoghi   criteri   di rappresentativita', 500 societa' da
sottoporre a  verifica per riscontrare il rispetto degli adempimenti fiscali e
per rilevare   le ulteriori informazioni riportate nella scheda - questionario
(allegato 1) che sara' compilata per ciascun controllo.                       
        Allo scopo   di   fornire   uno  strumento di ausilio all'attivita' di
verifica, il  gruppo di lavoro ha svolto specifici approfondimenti elaborando,
anche sulla base di precedenti esperienze, dettagliate casistiche in ordine ai
fenomeni di  evasione, elusione ed erosione, sintetizzate nel documento che si
allega (allegato 2).                                                          
3. Attuazione del programma.                                                  
        Delle 500   verifiche   previste,   350  sono affidate alla Guardia di
Finanza e   150 al Dipartimento delle Entrate. Tali verifiche saranno imputate
alla ordinaria   attivita'   di   verifica   prevista  per il 1999, ma saranno
consuntivate separatamente, tenuto conto del particolare criterio di selezione
adottato.                                                                     
        Nell'allegato 3    e'    riportata   la distribuzione regionale, delle
verifiche che   dovranno   essere eseguite dagli uffici del Dipartimento delle
entrate; i   relativi   elenchi   nominativi  saranno trasmessi alle Direzioni
regionali competenti con plico separato.                                      
        Si precisa  che il numero dei soggetti segnalati puo' essere superiore
a quello  delle verifiche da eseguire per consentire eventuali sostituzioni in
caso di societa' cessate.                                                     
        I Direttori regionali, d'intesa con i Comandanti di zona della Guardia
di Finanza,   potranno procedere ad una diversa distribuzione delle verifiche,
tenuto conto    delle    potenzialita'    operative degli uffici e dei reparti
interessati.                                                                  
        Le attivita'    di    verifica    previste    dovranno essere ultimate
necessariamente entro il primo semestre del corrente anno.                    
4. Modalita' operative.                                                       
        Gli uffici    del    Dipartimento   provvederanno all'esecuzione delle
verifiche utilizzando  le metodologie di controllo differenziate per attivita'
economiche approvate con le relative circolari.                               
        Al riguardo   si ricorda che con la circolare n. 295/E del 30 dicembre
1998 sono    state    diramate    nuove  metodologie di controllo e sono state
aggiornate in    larga    parte    quelle precedenti sulla base delle concrete
esperienze maturate nel primo biennio di applicazione.                        
        Gli uffici  delle imposte dirette e gli uffici IVA opereranno in forma
congiunta mentre   le societa' selezionate ricomprese nell'ambito dei soggetti
di rilevanti   dimensioni   saranno   controllate direttamente dalle Direzioni
regionali.                                                                    
        Sara' oggetto  di verifica il periodo d'imposta 1997 mentre per quello
in corso   i controlli saranno limitati al rispetto dei principali adempimenti
contabili da parte delle societa' verificate.                                 
        Limitatamente alle   verifiche nei confronti dei soggetti di rilevanti
dimensioni il controllo si estendera' anche al periodo d'imposta 1996.        
        Per quanto attiene alla esecuzione di indagini bancarie si rinvia alle
istruzioni fornite   con la predetta circolare n. 295/E, precisando che dovra'
comunque procedersi alla redazione del processo verbale di constatazione sulla
base degli    elementi    acquisiti,    facendo salva, ovviamente, l'eventuale
successiva integrazione    della    verifica   in relazione all'esito di dette
indagini.                                                                     
5. Rilevazione dell'attivita'.                                                
        Per ciascuna  verifica sara' predisposto, come di consueto, il modello
ATCV1 con   la   indicazione   della  struttura operante (Direzione regionale,
ufficio delle entrate o nucleo misto).                                        
        Le informazioni   sulle verifiche saranno inoltre trasmesse al sistema
informativo con i mod. ID59 e IVA 59.                                         
        In tutti i modelli saranno indicate le seguenti informazioni:         
. tipo verifica: generale;                                                    
. fonte d'innesco: altre;                                                     
. codice: SC (per ID59 "S").                                                  
6. Trasmissione   della   documentazione   al Servizio Consultivo ed Ispettivo
   Tributario.                                                                
        Le schede  - questionario di cui all'allegato 1, unitamente alle copie
delle dichiarazioni   dei   redditi e IVA e dei bilanci, saranno trasmesse, in
plico sigillato   e riservato, al Servizio Consultivo ed Ispettivo Tributario,
segreteria del   gruppo di lavoro sulla tassazione delle societa' di capitali,
Via Mario Carucci n. 131, 00143 Roma.                                         
                                  * * * * *                                   
ALLEGATO N. 1                                                                 
                Gruppo di studio sulle Societa' di capitale                   
            Scheda-notizie da compilare a cura dei verificatori               
                                Febbraio '99                                  
N.B.: Tutti gli importi vanno espressi in migliaia di lire (se il fenomeno    
      non sussiste, indicare 0).                                              
                   Sezione A: dati informativi generali                       
1)  Nome Societa': ___________________________________________________________
    a) identificativo 1 - P.IVA: _____________________________________________
    b) identificativo 2 - C.F. (se diverso): _________________________________
2)  Codice attivita': ________                                                
3)  Anno di costituzione: ____                                                
4)  Modifiche intervenute nel periodo 93-97 nella forma giuridica o           
    nell'ambito di attivita' economica; se si specificare                     
    __________________________________________________________________________
5)  Numero soci nel '97 (1): ____________                                     
6)  Numero soci nel '93 (se la societa' esisteva; se no=0): _________         
7)  Quota % di partecipazione al capitale del socio di maggioranza: ___%      
8)  Quota% di capitale sociale detenuto da nucleo familiare (2): ___%         
9)  La societa' e' operativa o non operativa? (1= operativa; 0= non           
    operativa): ___                                                           
10) Area geografica del domicilio fiscale (1=NO; 2=NE; 3=centro; 4=sud): ___  
11) Indicare provincia domicilio fiscale   _______________________; sigla: ___
12) Indicare provincia sede amministrativa _______________________; sigla: ___
13) L'impresa dispone di piu' sedi? (3) (1=si; 0=no): ___ se si:              
    a) quante sedi? ____                                                      
    b) in quali regioni? _________________________________________            
    c) in diverse nazioni UE? (1=si; 0=no): ___                               
    d) in diverse nazioni extra UE? (1=si; 0=no): ___                         
15) L'impresa e' controllata o collegata? (1=si, 0= no): ___                  
16) Se   si,  indicare il nome della controllante e/o collegata e le modalita'
    attraverso le    quali    si    realizza il controllo e/o collegamento (4)
    (detenzione di pacchetto di controllo; patti parasociali; dipendenza da un
    committente "forte ecc,.)                                                 
    __________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________
17) La   controllante  ha l'obbligo di presentare il bilancio consolidato? (5)
    (1=si; 0=no): ___ (se si: acquisire documentazione)                       
18) L'impresa    controllante    e'    una societa' che detiene esclusivamente
    pacchetti di partecipazione? (1=si; 0=no): ___                            
19) Indicare totale ricavi 1997: ___.___.___.___.000                          
20) Quota   %   (anche  approssimata) ricavi '97 da cessione di beni e servizi
    intermedi (6): ___%                                                       
21) Quota % (anche approssimata) ricavi '97 dal principale cliente-acquirente:
    ___%                                                                      
22) Quota % (anche approssimata) ricavi '97 da Paesi UE: ___%                 
23) Quota % (anche approssimata) ricavi '97 da Paesi extra-UE: ___%           
24) Quota    %    (anche    approssimativa) costi relativi all'acquisizione di
    prestazioni di   servizi   (consulenze;  spese non direttamente riferibili
    all'attivita' svolta ecc.):                                               
    a) Italia: ___%                                                           
    b) Estero: ___%                                                           
25) Quota % (anche approssimata) acquisti '97 da Paesi UE: ___%               
26) Quota % (anche approssimata) acquisti '97 da Paesi extra-UE: ___%         
27) Indebitamento:                                                            
    a) su   sistema  bancario o altri intermediari finanziari (7) a breve (8):
       ___.___.___.000                                                        
    b) su   sistema  bancario o altri intermediari finanziari a medio e lungo:
       ___.___.___.000                                                        
    c) obbligazioni   e   altri mezzi finanziari (9) collocati sul mercato o a
       fermo (10) ___.___.___.000                                             
    d) debiti verso soci: ___.___.___.000                                     
    e) altre forme di indebitamento (specificare____________________________):
       ___.___.___.000                                                        
Note:                                                                         
(1)  In caso di difficolta' di rilevazione del dato si suggerisce di rilevarlo
     attraverso la richiesta a verbale.                                       
(2)  Per   nucleo   familiare  si intendono parenti (coniugi, fratelli, figli,
     genitori) e/o affini, anche se non conviventi.  Il dato va rilevato anche
     nelle societa'   con   volume   di   affari superiore a 10 miliardi, se a
     ristretta base azionaria.                                                
(3)  Si   fa   riferimento  alle sedi secondarie, alle filiali, agli uffici di
     rappresentanza e/o operativi, ai depositi ecc.                           
(4)  Riferimento: art. 2359 Codice Civile.                                    
(5)  Riferimento:   art.   27 D. Lgs. 127/91, nel quale vengono disciplinati i
     casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato.      
(6)  Un bene o servizio e' intermedio quando viene riutilizzato da un soggetto
     IVA (o  impresa estera extra UE) in un ciclo produttivo, mentre e' finale
     quando viene    destinato,    magari    dopo  un passaggio commerciale, a
     consumatori o a enti della PA.                                           
(7)  Anche   attraverso   la fruizione di garanzie prestate a titolo oneroso o
     gratuito.                                                                
(8)  Debiti   a   breve  = 12 mesi; debiti a medio = 18 mesi; debiti a lungo =
     oltre 18 mesi.                                                           
(9)  Warrant,    obbligazioni    convertibili,    carta  commerciale, cambiali
     finanziarie (escluso fideiussioni).                                      
(10) Per   obbligazioni   a   fermo   si intendono quelle detenute da soci non
     collocate sul mercato.   Occorrerebbe controllare i redditi personali dei
     soci,  per  verificare  se  c'e'  capienza  per  effettuare  il prestito.
     Andrebbe confrontato    il    tassodi   interesse riconosciuto con quello
     bancario in   quanto   se   il primo fosse superiore potrebbe ipotizzarsi
     un'evasione per  differenza di aliquota (con aliquota marginale del socio
     inferiore al 37%).                                                       
           Sezione B: normativa incidente sull'entita' del gettito            
1.  Legge 489 del 8.8.94 (1=si; 0=no): ___                                    
2.  Agevolazioni territoriali per calamita' naturali (1=si; 0=no): ___        
3.  Agevolazioni   territoriali   per   incentivazione sviluppo economico (11)
    (1=si; 0=no): ___                                                         
4.  Agevolazioni   settoriali  per sviluppo e/o occupazione (12) (1=si; 0=no):
    ___                                                                       
5.  Agevolazioni per il settore cooperativo (1=si; 0=no): ___                 
6.  Altre norme di natura agevolativa: (0=no; 1=si): ___                      
7.  Specificare se l'ammontare del risparmio d'imposta derivi da esenzioni    
    (a); riduzioni d'imposta (b) o crediti d'imposta (c)                      
    a) Totale esenzioni: ___.___.___.000                                      
    b) Totale riduzioni: ___.___.___.000                                      
    c) Totale crediti:   ___.___.___.000                                      
8)  Ammortamenti anticipati (13): ___.___.___.000                             
9)  Ammortamenti accelerati (14): ___.___.___.000                             
Note:                                                                         
(11) Legge   614  del 22.7.66; dpr 218 del 6.3.78, prorogato con legge 488 del
     '92; anche legge 64/86.                                                  
(12) Art.   18   d lgs 446/97 (irap ridotta per neo occupati e credito imposta
     per neo occupati CFL e simili).                                          
(13) Si   prescinde   al momento da valutazioni sull'effetto ritardato di tali
     anticipi.                                                                
(14) Si   prescinde   al momento da valutazioni sull'effetto ritardato di tali
     anticipi.                                                                
                          Sezione C: elusione                                 
1. Proposte di ripresa a tassazione (15) a fronte di operazioni di:           
   a) trasformazioni,     fusioni,     scissioni,    liquidazioni volontarie e
      distribuzione ai   soci  di somme prelevate da voci del patrimonio netto
      diverse da quelle formate con utili: ___.___.___.000                    
   b) conferimenti    in    societa',    nonche'   negozi aventi ad oggetto il
      trasferimento o il godimento di aziende: ___.___.___.000                
   c) cessioni di crediti: ___.___.___.000                                    
   d) cessioni di eccedenze di imposta: ___.___.___.000                       
   e) operazioni   di   cui  al d.lgs. 30.12.92 n.544 recante disposizioni per
      l'adeguamento alle   direttive comunitarie relative al regime fiscale di
      fusioni, scissioni,    conferimenti    di    attivo  e scambi di azioni:
      ___.___.___.000                                                         
   f) operazioni,   da  chiunque effettuate, incluse le valutazioni, aventi ad
      oggetto i   beni   ed   i  rapporti di cui all'art. 81, co. 1, lett. c),
      c-bis), e c-ter), del T.U.I.R.: ___.___.___.000                         
2. Manovre   attuate sui prezzi di trasferimento interni a sedi italiane (16):
   ___.___.___.000                                                            
3. Deduzione di versamenti effettuati a copertura perdite, previa svalutazione
   (17): ___.___.___.000                                                      
4. Prestiti o distacchi di personale: ___.___.___.000                         
5. Nel   caso  vi siano piu' sedi la predetta allocazione sembra avere intenti
   intenti elusivi?   (1=si, 0=no): ___                                       
6. L'articolazione territoriale dell'attivita' produttiva e' determinata anche
   da finalita' di tax planning? (18) (1= si; 0= no): ___                     
7. Altre modalita' elusive (19) (specificare):_______________________________:
   ___.___.___.000                                                            
Note:                                                                         
(15) Sempre  che sussistano in questi casi i presupposti di cui all'art.37-bis
     D.P.R. 600/73. Cfr. anche Cir.320/E del 19.12.97.                        
(16) A   prescindere   se  sono accertabili o meno.  Se vengono rilevati se ne
     potrebbe proporre il recupero a tassazione ex art.53, secondo comma, TUIR
     "in quanto destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa.    
(17) Art. 61, comma 5 TUIR.                                                   
(18) Per   questa domanda e la successiva, si richiede opinione valutativa del
     verificatore. Che   idea  si e' fatto dell'allocazione territoriale delle
     varie sedi?    E'    (o   potrebbe essere) strategicamente finalizzata ad
     ottenere risparmi  d'imposta?  (e cio' anche quando l'allocazione avvenga
     in Italia   attraverso   spostamenti  di unita' produttive da una regione
     all'altra, al  solo fine di ottenere incentivi territoriali, senza alcuna
     crescita nell'occupazione totale e/o nella produzione).                  
(19) A prescindere se esse siano oggi accertabili come evasione.              
                           Sezione D: evasione                                
1.  Fatture    attive    per    operazioni   totalmente ed oggettivamente (20)
    inesistenti:___.___.___.000                                               
2.  Fatture    attive    per    operazioni   totalmente e soggettivamente (21)
    inesistenti: ___.___.___.000                                              
3.  Fatture   attive per operazioni parzialmente ed oggettivamente inesistenti
    con sovraffatturazione (22): ___.___.___.000                              
4.  Fatture   attive per operazioni parzialmente ed oggettivamente inesistenti
    con sottofatturazione: ___.___.___.000                                    
5.  Fatture   attive per operazioni parzialmente e soggettivamente inesistenti
    con sovrafatturazione: ___.___.___.000                                    
6.  Fatture   attive per operazioni parzialmente e soggettivamente inesistenti
    con sottofatturazione: ___.___.___.000                                    
7.  Fatture   passive per operazioni totalmente ed oggettivamente inesistenti:
    ___.___.___.000                                                           
8.  Fatture   passive per operazioni totalmente e soggettivamente inesistenti:
    ___.___.___.000                                                           
9.  Fatture  passive per operazioni parzialmente ed oggettivamente inesistenti
    (con sovrafatturazione): ___.___.___.000                                  
10. Fatture  passive per operazioni parzialmente ed oggettivamente inesistenti
    con sottofatturazione: ___.___.___.000                                    
11. Fatture  passive per operazioni parzialmente e soggettivamente inesistenti
    (con sovrafatturazione): ___.___.___.000                                  
12. Fatture  passive per operazioni parzialmente e soggettivamente inesistenti
    (con sottofatturazione): ___.___.___.000                                  
13. Qualora   sia   stato   individuato il predetto fenomeno specificare se la
    societa' emittente   la   fattura  possa essere qualificata come "cartiera
    (1=si; 0=no): ___                                                         
14. Prezzi   di  trasferimento beni e servizi verso articolazioni produttive o
    legali all'estero: ___.___.___.000                                        
15. Ricavi occultati:___.___.___.000                                          
16. Agevolazioni fruite senza averne titolo: ___.___.___.000                  
17. Costi   illecitamente  dedotti (con esclusione dei costi non di competenza
    (23)): ___.___.___.000                                                    
18. Apertura   e   chiusura   di   societa' con evasione allo scopo di evitare
    controlli fiscali     (compreso     il     problema    della eventuale non
    riconoscibilita'): (1=si; 0=no): ___                                      
19. Altre modalita' evasive (specificare) ___________________________________:
    ___.___.___.000                                                           
Note:                                                                         
(20) Cioe'  fatture  false emesse al fine di gonfiare i costi e di conseguenza
     abbattere il reddito fiscale.                                            
(21) Cioe' fatture  emesse allo scopo di bilanciare altri costi effettivamente
     sostenuti, ma non documentati o documentabili.                           
(22) Per     ogni     quantificazione     riferita     a  sovrafatturazione  o
     sottofatturazione  (domande 3, 4, 5,6, 9, 10, 11, 12) va indicata solo la
     parte dell'operazione ritenuta inesistente.                              
(23) Non   si  vuol suggerire di evitare il recupero a tassazione di costi non
     deducibili per   carenza   del  requisito  della competenza temporale; si
     chiede soltanto di non rilevare tale recupero tra i dati della scheda.   
             Sezione E - valutazioni ed informazioni conclusive               
1. E' stato dato avvio ad accertamenti bancari?   (1= si; 0= no): ___         
2. E' stata inviata l'eventuale notizia di reato? (1= si; 0= no): ___         
                        Sezione F - allegati                                  
1. Dichiarazione modello 760                                                  
2. Bilancio civilistico                                                       
3. Se possibile, organigramma del gruppo.                                     
                                  * * * * *                                   
ALLEGATO N. 2                                                                 
                             CASISTICA EVASIVA                                
        Le principali     e     piu'     ricorrenti    ipotesi evasive desunte
dall'esperienza operativa sono riconducibili a:                               
- fatture false (cioe' prodotte documentalmente senza alcun riscontro reale); 
- fatture per servizi inesistenti di societa' esistenti ("cartiere");         
- fatture per servizi inesistenti da societa' momentaneamente in passivo;     
- fatture "gonfiate" per servizi forniti da societa' esistenti;               
- prezzi di trasferimento di beni e servizi verso filiali all'estero;         
- occultamento di ricavi;                                                     
- agevolazioni indebitamente fruite (senza averne titolo);                    
- costi illecitamente dedotti;                                                
- apertura   e chiusura, in tempi limitati, di societa' allo scopo di porre in
  essere fatti evasivi ed evitare controlli fiscali.                          
Problematiche evasive di particolare rilievo.                                 
Emissione ed utilizzazione di fatture relative ad operazioni inesistenti.     
        E' noto    che,    in    generale,  il problema delle fatturazioni per
operazioni inesistenti riguarda:                                              
- le    c.d.    "cartiere"    ovvero   societa' o persone fisiche che simulano
  l'esercizio di   attivita'   di   impresa, ma non svolgono, di fatto, alcuna
  attivita' e   sorgono   con l'unico fine di emettere fittizia documentazione
  fiscale;                                                                    
- fatture false ricevute da societa' e/o soggetti effettivamente operativi che
  se ne servono per "gonfiare" i costi e, di conseguenza, abbattere il reddito
  imponibile;                                                                 
- fatture   per   operazioni   inesistenti   ricevute da societa' e/o soggetti
  effettivamente operativi che se ne servono per bilanciare costi sostenuti ma
  non documentati e/o documentabili.                                          
         Le fatture false vengono, altresi', utilizzate per:                  
- compensare    l'I.V.A.    a   debito determinata dalle operazioni imponibili
  effettuate;                                                                 
- aumentare  il volume d'affari, allo scopo di ottenere indebite anticipazioni
  bancarie, stornando    successivamente    le  medesime operazioni attraverso
  l'emissione di   note   di   credito finalizzate all'abbattimento del debito
  d'imposta ai   fini   I.V.A. e del relativo ricavo ai fini delle imposte sui
  redditi;                                                                    
- porre   in   essere  transazioni economiche con societa' "cartiere" relative
  all'acquisto di   prodotti   dall'estero   in  sospensione d'imposta, per la
  successiva riesportazione   operata  solo "cartolarmente", ma in realta' mai
  posta in essere con conseguente effettiva cessione ad operatori italiani con
  immissione diretta del prodotto in consumo esentasse.                       
         Tutte le   ipotesi   descritte possono essere ricondotte ad un comune
denominatore ovvero   all'individuazione   dei   costi "a rischio" (componenti
negativi di reddito registrati che riguardano operazioni non effettuate).     
         E' necessario,   per   individuare dette tipologie, distinguere tra i
vari tipi    di    attivita'    svolta:   cosi', ad esempio, nel settore delle
costruzioni, in   generale,   e  degli appalti pubblici, in specie, occorrera'
prestare particolare attenzione ai costi per movimento terra.                 
         In linea   di   massima,   puo'   affermarsi  che il rischio di false
fatturazioni si annida, soprattutto, nelle spese per prestazioni di servizio. 
         Quanto al    metodo    per    accertare   l'effettivita' o meno della
prestazione che   ha   generato   il costo "sospetto", si e' del parere che lo
strumento piu'   incisivo   e   rapido sia quello della verifica dei movimenti
finanziari.                                                                   
         Attraverso il   controllo   sulle modalita' di pagamento e' possibile
riscontrare la   fittizieta'   o meno delle prestazioni; nella generalita' dei
casi, l'avvenuta   corresponsione   di   un congruo corrispettivo da parte del
cliente costituisce   indizio   sufficientemente   valido per affermare che la
prestazione sia stata realmente resa e/o la merce effettivamente venduta.     
         Si e'   osservato,   nella pratica, l'appostazione in contabilita' di
conti di   numerario   intestati  a banche presso le quali l'azienda non aveva
acceso alcun conto. Si tratta di conti movimentati al solo fine di tener sotto
controllo entrate ed uscite in evasione d'imposta.                            
         Parimenti indicativi   sono  i conti transitori di cui, a chiusura di
esercizio, non   rimane  altra traccia che un'intestazione nel piano dei conti
integrale (di norma, quello conservato nel P.C.).                             
Presentazione di dichiarazioni infedeli.                                      
La casistica concerne:                                                        
- elementi   negativi   di   reddito indeducibili in quanto non inerenti o non
  documentati;                                                                
- elementi   positivi   di   reddito   non dichiarati, scaturiti, tra le altre
  ipotesi, dalla   mancata   emissione   di documento fiscale per l'incasso di
  acconti od  anche dalla mancata contabilizzazione di interessi attivi su c/c
  infragruppo e su finanziamenti a societa' controllate e collegate;          
- compensi   dichiarati   dai sostituti d'imposta in misura inferiore a quelli
  erogati;                                                                    
- sopravvalutazione   delle  rimanenze di magazzino per influire sul risultato
  d'esercizio e sulla percentuale di ricarico effettivamente praticata;       
- superamento    dei    limiti    di  deducibilita' fiscale di oneri quali, in
  particolar modo:  costi di beni materiali strumentali, spese di manutenzione
  ed ampliamento,     riparazione     ed     ammodernamento    gia' oggetto di
  patrimonializzazione;                                                       
- deduzioni   indebitamente  operate relative, nella maggior parte dei casi, a
  costi per:                                                                  
  . rimborsi a dipendenti non preventivamente autorizzati;                    
  . perdite su crediti;                                                       
  . accantonamenti a fondo rischi di cambio;                                  
  . erogazioni liberali;                                                      
  . quote associative non deliberate dall'assemblea;                          
  . fondo indennita' suppletiva di clientela;                                 
  . costi   afferenti   premi   di  assicurazione per polizze a dipendenti non
    previste contrattualmente.                                                
Violazioni alla disciplina sui prezzi di trasferimento.                       
        Le ipotesi attengono, nella specie, ad operazioni effettuate:         
- da   societa'   controllate   o collegate per allocare in "paradisi fiscali"
  risorse finanziarie sottratte, in tale maniera, a tassazione;               
- in   occasione   di   cessione   di beni (sia materiali che immateriali), di
  prestazione di servizi e di altre operazioni.                               
Violazioni alla disciplina dell'I.V.A. comunitaria.                           
        Le fattispecie evasive riguardano:                                    
- l'omessa   annotazione   della   documentazione fiscale relativa ad acquisti
  intracomunitari. In  particolare, l'operatore nazionale acquista dal partner
  comunitario ingenti   quantitativi  di merci pagando in contanti e ricevendo
  regolare fattura. Successivamente, all'ingresso in Italia, la documentazione
  relativa alla   transazione viene distrutta e la merce esitata "in nero" sul
  territorio nazionale;                      .                                
- l'interposizione  nelle  transazioni commerciali di imprese c.d. "cartiere".
  In dettaglio,   la   transazione   tra   l'operatore nazionale ed il partner
  comunitario avviene   mediante   l'interposizione di una societa' "cartiera"
  nazionale (solitamente    operante    sotto    forma  di S.r.l. e gestita da
  prestanome), utilizzata   al  solo scopo di rendere "cartolarmente" regolare
  l'operazione di acquisto compiuta.                                          
  La societa' "cartiera", naturalmente, non ottempera agli obblighi fiscali e,
  dopo poco tempo, viene messa in liquidazione cessando l'attivita';          
- l'utilizzazione   di imprese costituite "ad hoc", di breve durata, destinate
  spesso al   fallimento.  Nella specie, l'operatore nazionale pone in essere,
  tramite un'impresa   appositamente   costituita  (solitamente sotto forma di
  S.r.l. e   gestita   da   prestanome),   regolari acquisti di merce in breve
  successione temporale   e   per   importi   consistenti. Dopo alcune di tali
  operazioni, la    societa'    stessa    cessa  la propria attivita' mediante
  liquidazione o   altre   procedure   concorsuali omettendo il versamento dei
  tributi dovuti all'Erario.                                                  
Violazioni riconducibili ad operazioni straordinarie di gestione.             
        Concorrono soprattutto:                                               
- la   realizzazione   di   fittizi disavanzi di fusione per aumentare i costi
  deducibili;                                                                 
- le   perdite   su   partecipazioni realizzate attraverso il finanziamento di
  societa' controllate    per    risanare    perdite    solo  previste, ma non
  verificatesi.                                                               
                           CASISTICA ELUSIVA                                  
        Le fattispecie elusive maggiormente riscontrabili concernono:         
- la   costituzione di piccole S.r.l. allo scopo di moltiplicare per il numero
  dei soci,   a   volte fittizi, le possibilita' di deduzione; in questo caso,
  appaiono praticamente    incontestabili    molte    spese  che, invece, sono
  sostanzialmente non inerenti alla produzione;                               
- il   trasferimento   a   prezzi   distorti  di costi o ricavi presso filiali
  nazionali;                                                                  
- il  trasferimento di attivita' e filiali all'estero con aliquote sul reddito
  inferiori;                                                                  
- la deduzione di versamenti effettuati a copertura di perdite;               
- i prestiti ovvero i distacchi di personale.                                 
Problematiche elusive di particolare rilievo.                                 
Manovre attuate sui prezzi di trasferimento interni.                          
        Lo strumento    puo'    essere   utilizzato da societa' controllanti o
collegate, con   sede   nei territori del Centro-Nord, che cedono merci o beni
immateriali alle   controllate  o consociate aventi sede nel Mezzogiorno ad un
prezzo  inferiore al valore normale cosi' come definito dall'art. 9 del D.P.R.
917/86.                                                                       
        Tale manovra   consente   di realizzare una contrazione dell'utile per
l'impresa settentrionale con reddito assoggettato alle aliquote ordinarie e di
"gonfiare" l'utile    dell'impresa    meridionale  che gode delle agevolazioni
fiscali stabilite dall'art. 26 del D.P.R. 601/73.                             
        Questi comportamenti   non   possono,   allo stato della legislazione,
essere perseguiti ai sensi dell'art. 76, 5 comma, del T.U.I.R. che, come noto,
attiene   alle  o perazioni  poste  in  essere  con  societa'  non  residenti.
Analogamente, non   possono   trovare applicazione le disposizioni antielusive
previste dall'art.   37-bis   del   D.P.R. 600/73 che ineriscono a fattispecie
diverse.                                                                      
        Probabilmente, potrebbe    risultare    proficuo  ricorrere alla norma
contenuta nell'art.   39,   1   comma,   lett.  d) del D.P.R. 600/73 afferente
l'accertamento di   esistenza   di attivita' non dichiarate (nel caso in esame
maggiori ricavi) sulla base di presunzioni qualificate.                       
        Potrebbe essere,  altresi', utilizzata la norma prevista dall'art. 37,
comma 3,  del D.P.R. 600/73, attribuendo all'impresa non agevolata la quota di
reddito dichiarata dall'impresa agevolata.                                    
        In effetti,    attraverso    la    manovra  della "sottofatturazione",
l'alienante trasferisce quote utili all'acquirente ma resta titolare effettiva
del reddito    in    qualita'    di    controllante  o collegata e, in sede di
distribuzione di dividendi, puo' attribuirsi dette quote, non tassate, godendo
altresi' del relativo credito d'imposta.                                      
        Nell'ipotesi che    il    ricorso    alle suddette norme risultasse di
difficile praticabilita',   occorrera'   valutare la possibilita' di suggerire
proposte normative  finalizzate a prevedere l'estensione dell'applicazione del
citato art. 76, 5 comma, T.U.I.R. anche alle societa' residenti.              
        Potrebbe risultare piu' agevolmente perseguibile la riconduzione degli
"sconti" praticati   fra i ricavi ex art. 53, 2 comma, T.U.I.R.: "a' il valore
normale dei   beni   di   cui   al   comma 1 a' destinati a finalita' estranee
all'esercizio dell'impresa"; ossia costruire la fattispecie come negozio misto
di vendita   (per   la   parte   coperta da corrispettivo) e donazione (dunque
elargizione gratuita),   con   la   possibilita' di ripresa a tassazione della
differenza.                                                                   
Deduzione di   versamenti effettuati a copertura di perdite (art. 61, 5 comma,
T.U.I.R.).                                                                    
        I versamenti   e   le   remissioni di debito effettuati a copertura di
perdite possono   essere   portati   in   deduzione per la parte che eccede il
patrimonio netto    della    societa'    emittente, cosi' come risulta dopo la
copertura.                                                                    
        La societa' partecipante ha la possibilita' di:                       
- aggiungere il versamento al costo della partecipazione;                     
- dedurre  dal reddito l'eccedenza del versamento rispetto al patrimonio netto
  della partecipata risultante dopo la copertura.                             
        In entrambi    i    casi,    i    valori di conto economico e di stato
patrimoniale della   partecipante   assumono  una valenza fiscale che non puo'
prescindere dalla formazione del risultato della partecipata.                 
        Si pone,   dunque, il problema di stabilire se, allorquando la perdita
sia stata  determinata prevalentemente dall'applicazione di norme di carattere
civilistico, si possano limitare gli effetti fiscali in capo alla controllante
riconoscendo in deduzione i soli valori fiscali evidenziati dalla controllata;
se si   possa,  in altri termini, dedurre i versamenti a copertura di perdite,
legittimi sotto   il   profilo  civilistico, soltanto fino a concorrenza della
perdita fiscale della controllata.                                            
        Questa lettura   della  disposizione deriverebbe da un'interpretazione
logica delle    istruzioni    del    legislatore,   la cui casistica, volta ad
individuare le   componenti  negative di reddito fiscalmente non riconosciute,
verrebbe vanificata.                                                          
        Si sottolinea,   inoltre, che il meccanismo delle perdite civilistiche
produce una   sottrazione   netta  di base imponibile, atteso che i versamenti
percepiti dalla   controllata   non   assumono   natura reddituale in grado di
controbilanciare l'erosione   della base imponibile in capo alla controllante,
essendo rilevati   nella   sezione  avere del conto di capitale netto "Perdita
d'esercizio".                                                                 
        Il medesimo    effetto    si   produce previa adozione della procedura
svalutativa di   cui   all'art. 61, 3 comma, T.U.I.R., qualora la controllante
proceda a   versamenti in conto capitale prima della rilevazione della perdita
da parte della controllata.                                                   
        Si ritiene   utilizzabile   nella   specie - allorche' ne sussistano i
presupposti - la  recente  norma  antielusiva  dettata dall'art. 37-bis D.P.R.
600/73.                                                                       
Prestiti o distacchi di personale.                                            
        Si ipotizza   la   circostanza   che,   in una gestione infragruppo di
prestazioni di    servizi,    si    qualifichino  distacchi di personale delle
prestazioni che tali non sono, non rilevandosi, nella specie, il trasferimento
di potere   gerarchico   dall'imprenditore  titolare del rapporto di lavoro al
soggetto destinatario del prestito o distacco di personale.                   
        L'elemento qualificante   la fattispecie di distacco - e che manca, di
conseguenza, nelle   mere   prestazioni di servizio infragruppo - e', infatti,
detto passaggio   di   potere  gerarchico, che, unitamente alla determinazione
analitica delle   persone e dei tempi di lavoro utilizzati per i servizi resi,
costituiscono gli   indici  di riferimento per l'applicabilita' della norma di
cui all'art.   8,   comma 35, della legge 67/88, in merito alla irrilevanza ai
fini I.V.A. delle fattispecie in argomento.                                   
        Di notevole   interesse  e', dunque, verificare la sussistenza di tali
elementi, risultando    una    pratica    comune nelle compagine societarie la
qualificazione di   servizi   resi   infragruppo quali prestiti o distacchi di
personale.                                                                    
                            CASISTICA EROSIVA                                 
        Le individuate  ipotesi di agevolazioni che erodono la base imponibile
o riducono l'aliquota del tributo sono riconducibili, essenzialmente, a:      
- legge 10.6.1994, n. 357, c.d. "Tremonti";                                   
- agevolazioni territoriali per calamita' naturali;                           
- agevolazioni territoriali per incentivazione sviluppo economico;            
- agevolazioni settoriali per sviluppo e/o occupazione;                       
- agevolazioni DIT;                                                           
- agevolazioni per le cooperative;                                            
- ammortamenti anticipati.                                                    
        La disamina   dei   provvedimenti agevolativi, assunti o in vigore nel
periodo 1993/1997   nei   confronti  di societa' di capitale, ha consentito di
configurare alcuni filoni fondamentali.                                       
Problematiche erosive di particolare rilievo.                                 
Agevolazioni nei confronti di aree strutturalmente depresse.                  
        Agevolazioni per    le    zone    depresse   e per altri territori del
Centro-Nord: legge  22.7.1966, n. 614 (cfr., anche a fini ILOR, art. 30 D.P.R.
29.9.73, n.   601).    Erano  previste esenzioni fiscali, per le nuove imprese
artigiane ed  industriali, da ogni tributo diretto sul reddito per un decennio
a decorrere   dalla   data  di inizio dell'attivita'. Gli effetti della stessa
devono, allo stato, considerarsi esauriti.                                    
        Testo  Unico  delle  leggi  sugli  interventi  nel  Mezzogiorno D.P.R.
6.3.1978, n.   218   (D.P.R.  30.6.1967, n. 1523 - Testo Unico delle leggi sul
Mezzogiorno) i   cui effetti sono stati prorogati con legge 19.12.1992, n. 488
sino al   19.12.1993.   L'ambito   territoriale di applicazione delle norme e'
costituito dal  Mezzogiorno, nonche' dalla province di Latina e Frosinone e da
altri Comuni (1).                                                             
        Nel dettaglio,    le    provvidenze    fiscali sono varie e consistono
nell'esenzione:                                                               
- dall'IRPEG   al 50% per dieci anni dalla costituzione della nuova iniziativa
  produttiva (art. 105);                                                      
- decennale dall'ILOR per nuovi opifici realizzati (art. 101, comma 1);       
- parziale    dall'ILOR    per    dieci    anni    in  relazione a processi di
  ristrutturazione aziendale (art. 101, comma 2);                             
- dall'ILOR per iniziative industriali fino al 70% degli utili reinvestiti nel
  Mezzogiorno (art. 102);                                                     
- in campo agricolo fino al 50% degli utili reinvestiti dall'ILOR (art. 121). 
Nota:                                                                         
(1) Si   tratta   di   Comuni  del reatino dell'ex circondario di Cittaducale,
    Comuni dell'ex  area del fiume Tronto, Pomezia, Isole d'Elba, del Giglio e
    Capraia.                                                                  
Provvidenze a zone colpite da catastrofi o calamita'.                         
        Si omette   la  mera elencazione dei copiosi provvedimenti succedutisi
nel tempo,   anche perche' l'impatto in termini di decremento del gettito puo'
stimarsi come  modesto, consistendo per lo piu' nel differimento dei termini e
dei versamenti.                                                               
        Di massima,   si   e' avuto modo di constatare che le iniziative della
specie rivestono rilevanza sul versante della spesa, gli effetti fiscali sono,
invece, indotti    dall'impoverimento    del   tessuto produttivo connesso con
l'evento calamitoso e come tali difficilmente valutabili.                     
Area cooperazione.                                                            
        Legge 904  del 16.12.1977, art. 12 (riserve delle societa' cooperative
e loro consorzi); D.P.R. 29.9.73, n. 601, artt. 10/14, 24.                    
        Trattasi di   settore   economico che ha tradizionalmente fruito di un
trattamento di  favore in relazione alla rilevanza degli obiettivi perseguiti,
giudicati meritevoli di tutela dall'ordinamento.                              
        Senza entrare   in   un'analisi   che  ha valenza piu' sul piano della
politica economica   che   su   quello  strettamente tecnico-fiscale, va pero'
rilevato come  tali benefici vengano, in concreto, spesso fruiti da entita' la
cui proiezione sul piano commerciale non e' dubitabile.                       
        Resta il    fatto    che    tali opzioni determinano una significativa
contrazione delle entrate.                                                    
        Degna di menzione e', poi, la circostanza che anche settori a spiccato
dinamismo economico   e,   quindi,   idonei  ad affrontare la competizione del
mercato, finiscono   col fruire di tali provvidenze che, nella circostanza, si
configurano come   un  vero e proprio vantaggio competitivo. Emblematico e' il
caso del   credito   cooperativo,   in cui entita' che svolgono a pieno titolo
attivita' bancarie   si  vedono riconosciuta la possibilita' di consolidare il
patrimonio senza costi fiscali.                                               
Interventi a   fini   di   espansione produttiva e sostegno dell'occupazione -
Decreto Legislativo 27.12.1997, n. 449.                                       
        Per completezza,   va  richiamata la legge n. 489 dell'8.8.1994, i cui
effetti si sono oggi esauriti.                                                
        Legge 23.12.1996,   n. 662 - Misure di nazionalizzazione della Finanza
Pubblica -   interventi  di incentivo all'imprenditoria art. 2, commi 210/214,
modificata dal D.Lgs. 23.12.1997, n. 446, art. 18.                            
        A ben  vedere, dette leve non esauriscono l'intervento dello Stato nei
confronti del    sistema    produttivo,    giacche' l'attenuazione degli oneri
contributivi ed  il riconoscimento dell'accesso ad ammortizzatori sociali sono
anch'essi strumenti  di compressione dei costi aziendali e, quindi, accrescono
la competitivita' dell'impresa.                                               
        Sommando l'entita'   dei diversi elementi di spesa, potrebbe rilevarsi
come l'aliquota di prelievo fissata costituisca un'entita' virtuale, in quanto
essa non   puo'  tenere conto dei ritorni assicurati al mondo imprenditoriale,
sia pure con ricadute non coincidenti con la platea degli incisi dal prelievo.
        Ragionando sugli interventi di natura fiscale dell'ultimo quadriennio,
puo' rilevarsi lo sforzo compiuto per conferire sistematicita' agli interventi
di sostegno,   abbandonando  la logica delle agevolazioni a pioggia e rendendo
piu' selettivo   l'ambito  di impatto ai settori effettivamente bisognevoli di
impulso o sostegno.                                                           
        Di qui   il   legame   tra agevolazione (rectius: crediti d'imposta) e
creazione di   nuove  opportunita' di lavoro nonche' la scelta di detassazione
per il   reinvestimento   di   utili   in  azienda che rappresenta un elemento
catalizzante di   processi  virtuosi, in quanto suscettibile di irrobustire il
tessuto aziendale e di accrescere le potenzialita' di proiezione sul mercato. 
        Del resto, tale strumentario ha gia' avuto un primo banco di prova con
la legge 489/94, per la quale sono gia' disponibili alcuni dati di analisi che
lasciano intravedere   la   reattivita'   -   in termini di natalita' di nuove
iniziative imprenditoriali - del sistema a tale tipo di agevolazioni, sia pure
in un contesto congiunturale di ripresa della domanda.                        
        Quanto al   ventaglio  di incentivi di recente introduzione, lo stesso
appare organicamente   finalizzato   a   stimolare  lo spirito d'impresa degli
operatori economici e ad alleggerire il gravame fiscale nei confronti di utili
derivanti da capitale impegnato in iniziative produttive.                     
                                  * * * * *                                   
ALLEGATO N. 3                                                                 
(Omissis)                                                                     

 
 
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Aggiornato il: 28 novembre 1999