DECRETO 25.2.1999
DECRETO LEGISLATIVO 22.2.1999, n.37
DECRETO del 26.3.1999 DECRETO LEGISLATIVO 26.2.1999, n.46
DECRETO ministeriale
2.3.1999
DECRETO 18 febbraio 1999
ARTICOLO a cura di
Norberto Villa
RISOLUZIONE n.35 del 1.3.1999
CIRCOLARE n. 53 del 26.2.1999
NORMA DI COMPORTAMENTO n. 137 dell'Associazione Dottori Commercialisti di Milano
TABELLA comparativa sulle sanzioni prima e dopo la riforma del sistema sanzionatorio CIRCOLARE n.
54/E del
4.3.1999
"Fissazione della misura, per l'anno 1999, degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo" In breve Per l'anno d'imposta
1999, il tasso d'interesse indicato in epigrafe è fissato nella misura del 4,2%
semestrale. Gazzetta
Ufficiale n. 50 del 2.3.1999 DECRETO LEGISLATIVO 22.2.1999, n.37 "Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art.1, comma 1, lettere a) e c), della legge 28 settembre 1998, n.337" In breve Il decreto ne anticipa un altro di ben più vaste proporzioni, sia dal
punto di vista della numerosità degli articoli sia per la rilevanza delle
modifiche che apporterà all'attuale disciplina della riscossione regolata dal
DPR n.602/73. L'articolo 1 del decreto in parola apre ai versamenti unitari a compensazione direttamente concessionari della riscossione, da effettuarsi sempre mediante delega irrevocabile. Dal momento di emanazione della convenzione
che detta le regole del rapporto tra erario e concessionario, il versamento dei
tributi può essere effettuato anche direttamente al concessionario per la
riscossione. Il secondo articolo elimina il principio di riscossione del non riscosso come riscosso. Si ricorda che in virtù di tale principio, anche se il concessionario, per qualsiasi motivo, non riusciva a riscuotere dal contribuente quanto da questi dovuto comunque era tenuto a versare la somma non riscossa all'erario; la procedura per il recupero del credito era di competenza del concessionario stesso. Gazzetta
Ufficiale n. 46 del 25.2.1999 "Approvazione del modello di dichiarazione IVA periodica con le relative istruzioni e specifiche tecniche" In breve Si tratta della Le istruzioni al modello, anticipando il contenuto di decreti correttivi
al DPR 100 cit. ed al DPR n.322/1998 (modalità di presentazione delle
dichiarazioni), evidenziano i seguenti adempimenti e scadenze. Soggetti obbligati alla
presentazione della dichiarazione periodica per il 1999. Per il 1999 sono obbligati alla presentazione della dichiarazione
periodica solamente i soggetti IRPEG indicata dall'art.87 del TUIR. Tali soggetti a regime, sono pertanto tenuti a presentare la
dichiarazione periodica entro la fine del mese successivo a quello per il quale
si è effettuata la liquidazione, per i mensili; entro la fine del secondo mese
successivo al trimestre liquidato se in regime trimestrale. La dichiarazione telematica, invece, deve essere effettuata entro il secondo mese successivo a quello di riferimento nei casi di periodicità mense degli adempimenti Termini di presentazione delle
dichiarazioni periodiche per il 1999. Limitatamente al periodo d'imposta 1999 le dichiarazioni periodiche
riferite ai mesi di Gennaio, Febbraio, e Marzo devono essere presentate entro il
mese di Aprile tramite l'utilizzo di una
singola busta. Mentre la trasmissione telematica di queste ultime insieme
alle dichiarazioni relative al mese di aprile e maggio devono essere presentate
entro il mese di luglio. Soggetti obbligati alla
presentazione delle dichiarazione periodica
dall'anno 2000 A decorrere dall'anno 2000 la dichiarazione periodica deve essere
presentata anche dalle società di persone e soggetti equiparati nonché dalle
persone fisiche. Le istruzioni anticipano che queste ultime sono tenute alla
presentazione della dichiarazione periodica solamente se nell'anno precedente
hanno realizzato un volume di affari superiore a L. 50 milioni Rilascio della ricevuta dell'avvenuta trasmissione telematica Come anche specificato in una circolare in corso di emanazione, oltre
che le Poste e le banche convenzionate anche i soggetti abilitati alla
trasmissione telematica delle dichiarazioni sono tenuti a rilasciare la ricevuta
dell'avvenuta presentazione della dichiarazione cartacea, la quale fa prova per
il contribuente. A pagina 46 della gazzetta di pubblicazione del decreto in oggetto è
riportata tale ricevuta che il soggetto abilitato alla trasmissione telematica
deve rilasciare al contribuente; molto probabilmente sarà molto simile a quelle
previste per la trasmissione telematica delle dichiarazioni UNICO 99 Mod 770
ecc. Gazzetta
Ufficiale n.53 del 5.3.1999 DECRETO LEGISLATIVO 26.2.1999, n.46 "Riordino della
disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge
28 settembre 1998, n.337" In breve Si tratta del decreto legislativo con cui, insieme al D.Lgs 22.2.1999, n.37, viene riformato l'intero sistema della riscossione dei tributi. Le novità più importanti apportate verranno esaminate in occasione dell'effettiva messa in commercio del supplemento ordinario in cui è stato pubblicato il decreto. Gazzetta
Ufficiale n. 53 del 06-03-1999 Supplemento
ordinario n. 45/L "Approvazione con le relative istruzioni della dichiarazione modello 770/99 da presentare nell'anno 1999" In breve: Si tratta del non Mod.770 da presentare entro maggio 1999. Si ricorda
infatti che il comunicato stampa 30.12.1998, puntualmente messo in risalto con le
Novità del 11 01.1999 , ha anticipato che i contribuenti che non sono
tenuti alla presentazione del Mod. Unico, devono presentare la dichiarazione dei
sostituti d'imposta nel mese di maggio e trasmetterla
in via telematica nel mese di giugno, a differenza dell’attuale
scadenza prevista invece, nel mese di aprile. Il comunicato anticipa le correzioni che saranno apportate al DPR
322/98. Gazzetta
Ufficiale n. 53 del 06-03-1999 Supplemento
ordinario n. 46 "Determinazione del tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali." In breve Il decreto da attuazione l'art. 4, punto 2, del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 151, convertito, con modificazioni, con la legge 12 luglio 1991, n.
202, con il quale, per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di
giorni sette relativamente ai diritti doganali concernenti la fiscalità
interna, e di giorni trenta, relativamente ai dazi, ai prelievi e alle altre
imposizioni previste dai regolamenti comunitari, si rende applicabile un
interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro delle finanze. Il decreto in
epigrafe fissa la misura di detto tasso al 3,58%
annuo. Gazzetta
Ufficiale n. 54 del 06-03-1999
ARTICOLO a cura di Norberto Villa "La rivoluzione delle dichiarazioni: ecco la mappa per orientarsi tra le scadenze e le novità" In breve L'articolo, diviso in
tre pagine, è un utile guida da seguire al fine di riordinare le idee avuto
riguardo: q
alle scadenze di
presentazione delle dichiarazioni e dei pagamenti relativi al 1998; q
alle modalità di
presentazione della dichiarazione in via telematica; q
ai soggetti abilitabili a
presentare la dichiarazione telematica stessa. Italia
oggi di lunedì 1 marzo 1999, pag. 2 "Imposta comunale sugli immobili (Ici). Fabbricati cui è attribuita la rendita; successive modifiche strutturali o di destinazione; criterio di determinazione del valore dei fabbricati di imprese; articolo 5, commi 3 e 4 del decreto legislativo n.504/1992." In breve Si ricorda in via preliminare che, i fabbricati originariamente
sprovvisti di rendita, classificabili nel gruppo catastale D e interamente
posseduti da imprese, sono soggetti ad ICI sulla base della rendita
successivamente attribuita a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli
immobili sono stati iscritti nel catasto. Per il tempo in cui la rendita non è
stata ancora attribuita il valore su cui commisurare l'ICI è dato da un valore
determinato sulla base dei dati contabili (c.d. criterio contabile) ovvero in
base alla rendita presunta calcolata in base al D.M. n.701 del 19.4.1994. Secondo il ministero se dopo l'attribuzione dell'UTE della rendita
vengono poste in essere modifiche strutturali sull'immobile
permanenti o modifiche della sua destinazione, non è possibile ritornare
al criterio contabile per la determinazione della base imponibile ICI. In
questo caso si deve infatti far riferimento alla rendita stabilita per gli
immobili similari come indicato dal comma 4 dell'art.5 del D.Lgs 504/1994. Italia Oggi
di Mercoledì 3 marzo 1999, pag. 21 "Gruppo di lavoro sulla tassazione delle società di capitali - Verifiche campionarie" La CIRCOLARE illustra le modalità esecutive con cui il "Gruppo
di lavoro sulla tassazione delle società di capitali", costituito
con D.M. 29.10.1998, procede per il la formazione del campione rappresentativo
di imprese da sottoporre ad accertamento e le conseguenti attività di verifica
che saranno poste in essere dalla Guardia di finanza e dal Dipartimento delle
entrate. Particolarmente interessante appare la casistica elusiva operata con manovre sui prezzi di trasferimento interni (venerdì 2 marzo 1999, pag.24). Questa è tecnica è quella attuata tra società facenti parte lo stesso gruppo situate entrambe nel territorio italiano. La prima al settentrione la seconda al meridione. Le due società con la tecnica dei prezzi interni (superiori al valore normale ex art.9 TUIR) trasferiscono utili dal settentrione (tassati ordinariamente), al meridione (dove invece usufruiscono delle agevolazioni ex DPR 601/73). Il ministero è concorde che in questo caso, la tecnica appena
delineata non può essere qualificata di evasione in quanto non va contro
l'art.76 TUIR, il quale si riferisce alle società residenti all'estero con
regime tributario favorevole e, tanto meno, all'art.37-bis del DPR 600/73 che si
riferite a fattispecie diverse. Le tecniche di accertamento consigliate agli ufficiali della guardia di
finanza sono: q
l'applicazione dell'art.39,
comma 1 lettera d); accertamento sulla base di presunzioni - sembra quindi che
secondo il gruppo di lavoro del ministero l'attuazione di tali operazioni è
sufficiente per superare le risultanze delle scritture contabili; q
l'applicazione dell'art.37
comma 3; interposizione nella realizzazione di redditi. La lettura della circolare è consigliabile al fine di conoscere come
evitare di entrare nel "mirino" del fisco. Italia oggi
di giovedì 4 e venerdì 5 marzo 1999, pag. 15 NORMA DI COMPORTAMENTO n. 137 dell'Associazione Dottori Commercialisti di Milano. "Caratteri distintivi delle prestazioni di servizi che danno luogo alla cessione o concessione in uso in uso di opere protette sul diritto d'autore" In breve Secondo i dottori commercialisti "le cessioni concessioni in uso, licenze e simili dei diritti di sfruttamento delle opere d'ingegno: scientifiche, letterarie e artistiche, protette dalla legge sul diritto d'autore, sono escluse dal campo di applicazione dell'Imposta sul valore aggiunto a condizione che tali prestazioni di servizi siano poste in essere dal loro autore, erede o legatario e che non siano destinate ha finalità di pubblicità commerciale." Il sole 24
ore di venerdì 5 marzo 1999, pag. 25 TABELLA comparativa sulle sanzioni prima e dopo la riforma del sistema sanzionatorio "Duilio Liburdi, Franco Ricca - La riforma delle sanzioni" In breve La tabella, per ogni violazione, evidenzia la sanzione applicabile prima
e dopo l'entrata in vigore del nuovo sistema sanzionatorio, con a margine
una breve nota esplicativa. Italia oggi
di giovedì 4 e venerdì 5 marzo 1999, (inserti) CIRCOLARE n. 54/E del 4.3.1999 "Articolo 38-bis del DPR 26 ottobre 1972, n.633. Modifiche recate dall'art.3 del decreto legislativo 19 novembre 1998, n.422" In breve Si ricorda preliminarmente che il comma 1, alla lettera c), ha modificato la disciplina dei rimborsi Iva regolata dall'art. 38-bis del D.P.R. 633 del 1972. A seguito di tale modifica sono stati I soggetti così individuati, inoltre, per
evitare di prestare le garanzie, devono
rispettate le seguenti condizioni, dettate dalla modifica in commento: “a) l'attività è esercitata dall'impresa da almeno cinque anni; b) non sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica concernenti l'imposta dovuta o l'eccedenza detraibile, da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o dell'eccedenza di credito dichiarate superiore: 1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano cento milioni di lire; 2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano i cento milioni di lire ma non superano un miliardo di lire; 3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o in ogni caso a 100 milioni di lire, se gli importi dichiarati superano un miliardo di lire; c) è presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a norma dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che: 1) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili iscritti nell'attivo patrimoniale non si è ridotta, rispetto alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nel suddetto bilancio; 2) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale; 3) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi. L'ammontare del rimborso erogabile senza garanzia non può
eccedere il 100% della media dei
versamenti affluiti nel conto fiscale nel corso del biennio precedente." La CIRCOLARE fornisce i seguenti chiarimenti: 1.
"l'imposta dovuta" da confrontare con l'imposta accertata per
la verifica delle percentuali di cui alla lettera b) deve essere calcolata
facendo riferimento all'IVA da versare per l'intero anno d'imposta senza
considerare le liquidazioni effettuate nel corso dell'anno; 2.
il calcolo della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale dei due
anni precedenti è effettuata sommando i due importi e prendendone il 50%; 3.
la franchigia del 10% (calcolata sui versamenti affluiti al conto fiscale
nei due anni precedenti la richiesta di rimborso) prevista dall'art.21 del D.M.
28.12.1993 n. 567, che esclude le garanzie per i rimborsi da concessionario, non
può essere cumulata con la disposizione
in argomento. Pertanto, sembra che, nel
caso in cui il soggetto voglia usufruire dell'esonero dalle garanzie in parola
l'ammontare del credito chiesto a rimborso, andrà a ridurre l'altro
"limite del 10%", previsto dal D.M. citato per l'erogazione dei
rimborsi da concessionario; 4.
al fine di ottenere l'esclusione dalle garanzie è necessario presentare
contestualmente al modello VR l'attestazione di atto notorio riprodotta in fac
simile in calce alla circolare stessa. Spunti critici La circolare non chiarisce alcuni
degli aspetti non desumibili dalle norme. In particolare: Ø
i
requisiti previsti nel punto c) del comma 7 da certificare con atto notorio
fanno riferimento a dati desumibili dal bilancio senza specificare a quali
documenti è necessario far riferimento nel caso in cui il contribuente non
fosse obbligato a redigerlo. La cosa più corretta sarebbe quella: -
che
le società di persone e persone fisiche in regime di contabilità ordinaria
possono verificare il rispetto di tale requisito attraverso l'inventario,
trascritto nel relativo libro obbligatorio tenuto ai sensi dell'art.2214 c.c.; -
che
le società di persone e le persone fisiche con contabilità semplificata, in
considerazione dell'assenza dell'inventario, possono validamente prendere in
considerazione il registro dei beni ammortizzabili o in alternativa alle
risultanze dei registri tenuti ai fini IVA. Ø
come
indicato non devono essere stati notificati avvisi di accertamento, (lett b)
comma 7). In circolare non è chiarito se, come appare corretto, si debba fare
riferimento ad avvisi di accertamento riferiti agli anni di imposta non
prescritti precedenti a quello per il quale si chiede il rimborso dell'imposta. |
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