Dal 01.03.1999 al 08.03.1999

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Sommario

 

RISCOSSIONE - RUOLO - INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO - VARIAZIONE

DECRETO 25.2.1999

RISCOSSIONE - VERSAMENTI - CONCESSioNARI PER LA RISCOSSIONE

DECRETO LEGISLATIVO 22.2.1999, n.37

IVA - DICHIARAZIONE PERIODICHE - APPROVAZIONE DEL MODELLO

DECRETO del 26.3.1999

Riscossione - riforma della

DECRETO LEGISLATIVO 26.2.1999, n.46

dichiarazione - modelli - sostituti d'imposta

DECRETO ministeriale 2.3.1999

DOGANE - DIRITTI DOGANALI - PAGAMENTO DIFFERITO - TASSO DI INTERESSE

DECRETO 18 febbraio 1999

    QUOTIDIANI ECONOMICI    

DICHIARAZIONI - PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE

ARTICOLO a cura di Norberto Villa

ICI - FABBRICATI DI CLASSE D - ATTRIBUZIONE DI RENDITA

RISOLUZIONE n.35 del 1.3.1999

ACCERTAMENTO - SOCIETA' DI CAPITALI - CRITERI OPERATIVI SULLA BASE DI INDAGINI CAMPIONARIE

CIRCOLARE n. 53 del 26.2.1999

IVA -  ESCLUSIONE - DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI OPERE D'INGEGNO

NORMA DI COMPORTAMENTO n. 137 dell'Associazione Dottori Commercialisti di Milano

SANZIONI - IMPOSTE SUI REDDITI

TABELLA comparativa sulle sanzioni prima e dopo la riforma del sistema sanzionatorio

IVA - RIMBORSI - GARANZIE

CIRCOLARE n. 54/E del 4.3.1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 25.2.1999

"Fissazione della misura, per l'anno 1999, degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo"

In breve

Per l'anno d'imposta 1999, il tasso d'interesse indicato in epigrafe è fissato nella misura del 4,2% semestrale.

Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2.3.1999  

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DECRETO LEGISLATIVO 22.2.1999, n.37

"Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art.1, comma 1, lettere a) e c), della legge 28 settembre 1998, n.337"

In breve

Il decreto ne anticipa un altro di ben più vaste proporzioni, sia dal punto di vista della numerosità degli articoli sia per la rilevanza delle modifiche che apporterà all'attuale disciplina della riscossione regolata dal DPR n.602/73.

L'articolo 1 del decreto in parola apre ai versamenti unitari a compensazione direttamente concessionari della riscossione, da effettuarsi sempre mediante delega irrevocabile. 

Dal momento di emanazione della convenzione che detta le regole del rapporto tra erario e concessionario, il versamento dei tributi può essere effettuato anche direttamente al concessionario per la riscossione.

Il secondo articolo elimina il principio di riscossione del non riscosso come riscosso.

 Si ricorda che in virtù di tale principio, anche se il concessionario, per qualsiasi motivo, non riusciva a riscuotere dal contribuente quanto da questi dovuto comunque era tenuto a versare la somma non riscossa all'erario; la procedura per il recupero del credito era di competenza del concessionario stesso.

Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25.2.1999  

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DECRETO 26.3.1999

"Approvazione del modello di dichiarazione IVA periodica con le relative istruzioni e specifiche tecniche"

In breve

Si tratta della

Le istruzioni al modello, anticipando il contenuto di decreti correttivi al DPR 100 cit. ed al DPR n.322/1998 (modalità di presentazione delle dichiarazioni), evidenziano i seguenti adempimenti e scadenze.

Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione periodica per il 1999.

Per il 1999 sono obbligati alla presentazione della dichiarazione periodica solamente i soggetti IRPEG indicata dall'art.87 del TUIR.

Tali soggetti a regime, sono pertanto tenuti a presentare la dichiarazione periodica entro la fine del mese successivo a quello per il quale si è effettuata la liquidazione, per i mensili; entro la fine del secondo mese successivo al trimestre liquidato se in regime trimestrale.

La dichiarazione telematica, invece, deve essere effettuata entro il secondo mese successivo a quello di riferimento nei casi di periodicità  mense degli adempimenti

Termini di presentazione delle dichiarazioni periodiche per il 1999.

Limitatamente al periodo d'imposta 1999 le dichiarazioni periodiche riferite ai mesi di Gennaio, Febbraio, e Marzo devono essere presentate entro il mese di Aprile tramite l'utilizzo di una singola busta. Mentre la trasmissione telematica di queste ultime insieme alle dichiarazioni relative al mese di aprile e maggio devono essere presentate entro il mese di luglio.

Soggetti obbligati alla presentazione delle dichiarazione periodica  dall'anno 2000

A decorrere dall'anno 2000 la dichiarazione periodica deve essere presentata anche dalle società di persone e soggetti equiparati nonché dalle persone fisiche.

Le istruzioni anticipano che queste ultime sono tenute alla presentazione della dichiarazione periodica solamente se nell'anno precedente hanno realizzato un volume di affari superiore a L. 50 milioni

Rilascio della ricevuta dell'avvenuta trasmissione telematica

Come anche specificato in una circolare in corso di emanazione, oltre che le Poste e le banche convenzionate anche i soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni sono tenuti a rilasciare la ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione cartacea, la quale fa prova per il contribuente.

A pagina 46 della gazzetta di pubblicazione del decreto in oggetto è riportata tale ricevuta che il soggetto abilitato alla trasmissione telematica deve rilasciare al contribuente; molto probabilmente sarà molto simile a quelle previste per la trasmissione telematica delle dichiarazioni UNICO 99 Mod 770 ecc.

Gazzetta Ufficiale n.53 del 5.3.1999  

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DECRETO LEGISLATIVO 26.2.1999, n.46

"Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n.337"

In breve

Si tratta del decreto legislativo con cui, insieme al D.Lgs 22.2.1999, n.37, viene riformato l'intero sistema della riscossione dei tributi. Le novità più importanti apportate verranno esaminate in occasione dell'effettiva messa in commercio del supplemento ordinario in cui è stato pubblicato il decreto.

Gazzetta Ufficiale n. 53 del 06-03-1999

Supplemento ordinario n. 45/L  

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DECRETO 2.3.1999

"Approvazione con le relative istruzioni della dichiarazione modello 770/99 da presentare nell'anno 1999"

In breve:

Si tratta del non Mod.770 da presentare entro maggio 1999. Si ricorda infatti che il comunicato stampa 30.12.1998, puntualmente messo in risalto con le Novità del 11 01.1999 , ha anticipato che i contribuenti che non sono tenuti alla presentazione del Mod. Unico, devono presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta nel mese di maggio e trasmetterla  in via telematica nel mese di giugno, a differenza dell’attuale scadenza prevista invece, nel mese di aprile.

Il comunicato anticipa le correzioni che saranno apportate al DPR 322/98.

Gazzetta Ufficiale n. 53 del 06-03-1999

Supplemento ordinario n. 46

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DECRETO 18 febbraio 1999

"Determinazione del tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali."

In breve

Il decreto da attuazione l'art. 4, punto 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, con la legge 12 luglio 1991, n. 202, con il quale, per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni sette relativamente ai diritti doganali concernenti la fiscalità interna, e di giorni trenta, relativamente ai dazi, ai prelievi e alle altre imposizioni previste dai regolamenti comunitari, si rende applicabile un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro delle finanze.

Il decreto in epigrafe fissa la misura di detto tasso al 3,58% annuo.

Gazzetta Ufficiale n. 54 del 06-03-1999  

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    QUOTIDIANI ECONOMICI    

 

ARTICOLO a cura di Norberto Villa

"La rivoluzione delle dichiarazioni: ecco la mappa per orientarsi tra le scadenze e le novità"

In breve

L'articolo, diviso in tre pagine, è un utile guida da seguire al fine di riordinare le idee avuto riguardo:

q       alle scadenze di presentazione delle dichiarazioni e dei pagamenti relativi al 1998;

q       alle modalità di presentazione della dichiarazione in via telematica;

q       ai soggetti abilitabili a presentare la dichiarazione telematica stessa.

Italia oggi di lunedì 1 marzo 1999, pag. 2  

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RISOLUZIONE n.35 del 1.3.1999

"Imposta comunale sugli immobili (Ici). Fabbricati cui è attribuita la rendita; successive modifiche strutturali o di destinazione; criterio di determinazione del valore dei fabbricati di imprese; articolo 5, commi 3 e 4 del decreto legislativo n.504/1992."

In breve

Si ricorda in via preliminare che, i fabbricati originariamente sprovvisti di rendita, classificabili nel gruppo catastale D e interamente posseduti da imprese, sono soggetti ad ICI sulla base della rendita successivamente attribuita a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli immobili sono stati iscritti nel catasto. Per il tempo in cui la rendita non è stata ancora attribuita il valore su cui commisurare l'ICI è dato da un valore determinato sulla base dei dati contabili (c.d. criterio contabile) ovvero in base alla rendita presunta calcolata in base al D.M. n.701 del 19.4.1994.

Secondo il ministero se dopo l'attribuzione dell'UTE della rendita vengono poste in essere modifiche strutturali sull'immobile  permanenti o modifiche della sua destinazione, non è possibile ritornare  al criterio contabile per la determinazione della base imponibile ICI. In questo caso si deve infatti far riferimento alla rendita stabilita per gli immobili similari come indicato dal comma 4 dell'art.5 del D.Lgs 504/1994.

Italia Oggi di Mercoledì 3 marzo 1999, pag. 21  

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CIRCOLARE n. 53 del 26.2.1999

"Gruppo di lavoro sulla tassazione delle società di capitali - Verifiche campionarie"

  In breve

La CIRCOLARE illustra le modalità esecutive con cui il "Gruppo di lavoro sulla tassazione delle società di capitali", costituito con D.M. 29.10.1998, procede per il la formazione del campione rappresentativo di imprese da sottoporre ad accertamento e le conseguenti attività di verifica che saranno poste in essere dalla Guardia di finanza e dal Dipartimento delle entrate.

Particolarmente interessante appare la casistica elusiva operata con manovre sui prezzi di trasferimento interni (venerdì 2 marzo 1999, pag.24). Questa è tecnica è quella attuata tra società facenti parte lo stesso gruppo situate entrambe nel territorio italiano. La prima al settentrione la seconda al meridione. Le due società con la tecnica dei prezzi interni (superiori al valore normale ex art.9 TUIR) trasferiscono utili dal settentrione (tassati ordinariamente), al meridione (dove invece usufruiscono delle agevolazioni ex DPR 601/73). 

Il ministero è concorde che in questo caso, la tecnica appena delineata non può essere qualificata di evasione in quanto non va contro l'art.76 TUIR, il quale si riferisce alle società residenti all'estero con regime tributario favorevole e, tanto meno, all'art.37-bis del DPR 600/73 che si riferite a fattispecie diverse.

Le tecniche di accertamento consigliate agli ufficiali della guardia di finanza sono:

q       l'applicazione dell'art.39, comma 1 lettera d); accertamento sulla base di presunzioni - sembra quindi che secondo il gruppo di lavoro del ministero l'attuazione di tali operazioni è sufficiente per superare le risultanze delle scritture contabili;

q       l'applicazione dell'art.37 comma 3; interposizione nella realizzazione di redditi.

La lettura della circolare è consigliabile al fine di conoscere come evitare di entrare nel "mirino" del fisco.

Italia oggi di giovedì 4 e venerdì 5 marzo 1999, pag. 15  

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NORMA DI COMPORTAMENTO n. 137 dell'Associazione Dottori Commercialisti di Milano.

"Caratteri distintivi delle prestazioni di servizi che danno luogo alla cessione o concessione in uso in uso di opere protette sul diritto d'autore"

In breve

Secondo i dottori commercialisti "le cessioni concessioni in uso, licenze e simili dei diritti di sfruttamento delle opere d'ingegno: scientifiche, letterarie e artistiche, protette dalla legge sul diritto d'autore, sono escluse dal campo di applicazione dell'Imposta sul valore aggiunto a condizione che tali prestazioni di servizi siano poste in essere dal loro autore, erede o legatario e che non siano destinate ha finalità di pubblicità commerciale."

Il sole 24 ore di venerdì 5 marzo 1999, pag. 25

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TABELLA comparativa sulle sanzioni prima e dopo la riforma del sistema sanzionatorio

"Duilio Liburdi, Franco Ricca - La riforma delle sanzioni"

In breve

La tabella, per ogni violazione, evidenzia la sanzione applicabile prima  e dopo l'entrata in vigore del nuovo sistema sanzionatorio, con a margine una breve nota esplicativa.

Italia oggi di giovedì 4 e venerdì 5 marzo 1999, (inserti)  

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CIRCOLARE n. 54/E del 4.3.1999

"Articolo 38-bis del DPR 26 ottobre 1972, n.633. Modifiche recate dall'art.3 del decreto legislativo 19 novembre 1998, n.422"

In breve

Si ricorda preliminarmente che il comma 1, alla lettera c), ha modificato la disciplina dei rimborsi Iva regolata dall'art. 38-bis del D.P.R. 633 del 1972. A seguito di tale modifica sono stati

I soggetti così individuati, inoltre, per evitare di prestare le garanzie,  devono rispettate le seguenti condizioni, dettate dalla modifica in commento:

“a)     l'attività è esercitata dall'impresa da almeno cinque anni;

b) non sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica concernenti l'imposta dovuta o l'eccedenza detraibile, da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o dell'eccedenza di credito dichiarate superiore:

1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano cento milioni di lire;

2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano i cento milioni di lire ma non superano un miliardo di lire;

3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o in ogni caso a 100 milioni di lire, se gli importi dichiarati superano un miliardo di lire;

c) è presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a norma dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che:

1) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili iscritti nell'attivo patrimoniale non si è ridotta, rispetto alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nel suddetto bilancio;

2)  non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;

3) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

L'ammontare del rimborso erogabile senza garanzia non può eccedere il 100%  della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel corso del biennio precedente." 

La CIRCOLARE fornisce i seguenti chiarimenti:

1.      "l'imposta dovuta" da confrontare con l'imposta accertata per la verifica delle percentuali di cui alla lettera b) deve essere calcolata  facendo riferimento all'IVA da versare per l'intero anno d'imposta senza considerare le liquidazioni effettuate nel corso dell'anno;

2.      il calcolo della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale dei due anni precedenti è effettuata sommando i due importi e prendendone il 50%;

3.      la franchigia del 10% (calcolata sui versamenti affluiti al conto fiscale nei due anni precedenti la richiesta di rimborso) prevista dall'art.21 del D.M. 28.12.1993 n. 567, che esclude le garanzie per i rimborsi da concessionario, non può essere cumulata con la  disposizione in argomento. Pertanto, sembra che,  nel caso in cui il soggetto voglia usufruire dell'esonero dalle garanzie in parola l'ammontare del credito chiesto a rimborso, andrà a ridurre l'altro "limite del 10%", previsto dal D.M. citato per l'erogazione dei rimborsi da concessionario;

4.      al fine di ottenere l'esclusione dalle garanzie è necessario presentare contestualmente al modello VR l'attestazione di atto notorio riprodotta in fac simile in calce alla circolare stessa.

Spunti critici 

La circolare non chiarisce alcuni degli aspetti non desumibili dalle norme. In particolare:

Ø      i requisiti previsti nel punto c) del comma 7 da certificare con atto notorio fanno riferimento a dati desumibili dal bilancio senza specificare a quali documenti è necessario far riferimento nel caso in cui il contribuente non fosse obbligato a redigerlo. La cosa più corretta sarebbe quella:

-    che le società di persone e persone fisiche in regime di contabilità ordinaria possono verificare il rispetto di tale requisito attraverso l'inventario, trascritto nel relativo libro obbligatorio tenuto ai sensi dell'art.2214 c.c.;

-    che le società di persone e le persone fisiche con contabilità semplificata, in considerazione dell'assenza dell'inventario, possono validamente prendere in considerazione il registro dei beni ammortizzabili o in alternativa alle risultanze dei registri tenuti ai fini IVA.

Ø      come indicato non devono essere stati notificati avvisi di accertamento, (lett b) comma 7). In circolare non è chiarito se, come appare corretto, si debba fare riferimento ad avvisi di accertamento riferiti agli anni di imposta non prescritti precedenti a quello per il quale si chiede il rimborso dell'imposta.

Il sole 24 ore di sabato 6 marzo 1999, pag.

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Aggiornato il: 28 novembre 1999