
Roma, in data 04.03.99
DIPARTIMENTO Entrate
Circolare n.54
1. PREMESSE.
Al fine di rendere meno onerosi per le imprese i costi derivanti dalla
gestione dei rimborsi, il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, nel
modificare l'articolo 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, ha introdotto la
previsione dell'esonero dall'obbligo di presentazione delle garanzie
previste dal citato articolo 38-bis per quei soggetti, individuati tra coloro
che eseguono operazioni di cui all'art. 30, terzo comma, lett. a), b) e d) del
citato D.P.R. n. 633 del 1972, per i quali devono concorrere le seguenti
condizioni:
a) l'attivita', nell'esercizio d'impresa, e' esercitata da almeno 5 anni;
b) nei loro confronti non sono stati notificati avvisi di accertamento o di
rettifica che comportino una differenza tra l'ammontare dell'importo
accertato e quello dichiarato quale imposta dovuta o eccedenza di credito
superiore a:
1) 10% degli importi dichiarati, se questi non superano 100 milioni di
lire; la condizione di cui al punto b) opera anche nel caso di avviso
di accertamento emesso dall'ufficio e successivamente annullato a
seguito dell'esercizio del potere di autotutela previsto dal regolamento
adottato con D.M. 11 febbraio 1997, n. 37. Nel caso in cui il
contribuente abbia fatto ricorso contro l'avviso di accertamento, la
possibilita' di accedere al beneficio sussiste comunque in caso di
sentenza a lui favorevole passata in giudicato;
2) 5% degli importi dichiarati, se questi superano i 100 milioni di lire ma
non un miliardo di lire;
3) 1% degli importi dichiarati, o comunque a 100 milioni di lire, se gli
importi dichiarati superano il miliardo di lire;
c) prestino dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per attestare che:
1) il patrimonio netto non e' diminuito di oltre il 40% rispetto all'ultimo
bilancio approvato;
2) la consistenza degli immobili iscritti nell'attivo patrimoniale non e'
diminuita di oltre il 40%, per cessioni effettuate al di fuori della
normale gestione dell'attivita' esercitata, rispetto alla consistenza
risultante dall'ultimo bilancio approvato. Tale requisito non e'
richiesto nei confronti delle imprese che hanno come oggetto principale
della loro attivita' la compravendita di immobili;
3) non sono state effettuate cessioni d'azienda o di ramo di azienda
comprese nell'ultimo bilancio approvato;
4) se trattasi di societa' di capitali non quotate in borsa, non sono state
cedute, nell'anno precedente la richiesta di rimborso, azioni o quote
sociali per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale;
5) sono stati regolarmente eseguiti i versamenti relativi ai contributi
previdenziali e assicurativi.
La possibilita' di accedere alla richiesta di rimborso con esonero
dalla prestazione della garanzia, prevista per i rimborsi di cui alle lettere
a), b) e d) del terzo comma dell'articolo 30 del citato D.P.R. n. 633/72,
opera anche per i rimborsi previsti dal secondo comma del successivo articolo
38-bis limitatamente alle ipotesi di cui alle predette lettere a) e b), attesa
l'identita' della natura delle posizioni creditorie, in quanto la disposizione
riguarda l'esonero di tutte le garanzie previste dal citato art. 38-bis; in
tal caso la dichiarazione sostitutiva di cui alla precedente lettera c) deve
essere presentata unitamente alla richiesta di rimborso.
Si ritiene opportuno, al fine di assicurare una corretta applicazione
della norma, fornire alcune indicazioni operative.
Le percentuali di cui ai numeri 1, 2 e 3 della lettera b), devono
essere rapportate alla differenza tra quanto accertato dall'ufficio e quanto
dichiarato. A titolo esemplificativo, un soggetto, che abbia esposto in
dichiarazione un'imposta dovuta pari a lire 60 milioni e abbia ricevuto
dall'ufficio un avviso di rettifica della dichiarazione che accerti una
maggiore imposta pari a lire 4 milioni per una complessiva imposta dovuta di
lire 64 milioni, puo' beneficiare della condizione di esonero, in quanto la
differenza di 4 milioni e' inferiore al 10% di quanto dichiarato.
Si ritiene utile rammentare che per imposta dovuta o eccedenza
detraibile si intende la differenza algebrica tra l'I.V.A. sulle operazioni
attive e quelle passive, di competenza dell'anno, con esclusione dei
versamenti periodici effettuati e del credito derivante da anni precedenti.
L'ammontare dei rimborsi erogabili nell'anno senza prestazione di
garanzia non puo' comunque eccedere la media di tutti i versamenti, tributari
e contributivi, affluiti sul conto fiscale nel biennio precedente la
richiesta e quindi in buona sostanza il 50% del relativo ammontare.
Tale ammontare deve essere assunto con esclusione dei rimborsi
corrisposti senza prestazione di garanzia nello stesso periodo. Al riguardo si
precisa che il limite di erogabilita' del rimborso senza prestazioni di
garanzia di cui all'articolo 21 del D.M. 28 dicembre 1993, n. 567 non puo'
essere cumulato con quanto previsto dalla disposizione in argomento.
2. ADEMPIMENTI DEI CONCESSIONARI.
Il contribuente che ritiene di rientrare nelle condizioni previste
dalla norma illustrata, deve allegare al modello VR da presentare al
concessionario per richiedere il rimborso, l'autocertificazione di cui al
precedente paragrafo 1, lett. c), conforme al facsimile allegato alla
presente, in cui attesti di trovarsi, alla data di presentazione dell'istanza,
nelle condizioni ivi dichiarate.
I concessionari trasmettono entro cinque giorni le richieste di
rimborso unitamente alle allegate dichiarazioni sostitutive agli uffici
finanziari per gli adempimenti di rito.
3. ATTIVITA' DI CONTROLLO.
In ordine all'attivita' di controllo che l'ufficio deve eseguire
anteriormente all'erogazione dei rimborsi ed aventi ad oggetto la legittimita'
delle richieste, restano valide le precedenti disposizioni impartite in
materia. Circa, poi, i requisiti stabiliti dalla norma in rassegna, che
prevede
un trattamento di particolare favore per i suddetti contribuenti, si richiama
l'attenzione degli Uffici in indirizzo sull'esigenza di verificare con
particolare cura la sussistenza dei cennati requisiti che legittimano
l'esonero dal prestare garanzia.
A tale proposito si fa presente che, nel caso in cui venga accertata
l'insussistenza di una delle suddette condizioni, l'Ufficio provvede a
richiedere idonea garanzia qualora non abbia provveduto ad erogare il rimborso
stesso, comunicando tempestivamente la sospensione al concessionario, ovvero
ad effettuare tutti i possibili controlli.
E' opportuno precisare che, nell'ambito dei controlli da effettuare,
oltre al riscontro delle condizioni di cui alla lett. b) del paragrafo 1,
riveste notevole rilevanza, per le implicazioni in termini di tutela degli
interessi erariali, la verifica dell'esistenza del soggetto richiedente il
rimborso, avendo riguardo all'accertamento del presupposto di cui alla
lett. a) dello stesso paragrafo 1. Naturalmente gli uffici potranno omettere
tale indagine qualora la stessa risulti superflua sulla base degli elementi
certi in loro possesso.
4. IVA DI GRUPPO.
La possibilita' di esonero si estende anche ai crediti compensati
dalle societa' controllanti e controllate attraverso la partecipazione alla
procedura di liquidazione IVA di gruppo.
L'autocertificazione, conforme all'unito facsimile, deve essere
allegata ai modelli IVA 26PR e IVA 26LP, presentati al concessionario
dall'ente o societa' controllante.
Nell'ipotesi in cui la societa' controllante scelga, sussistendone i
presupposti, di chiedere a rimborso l'eccedenza d'imposta del gruppo
risultante dal prospetto riepilogativo, la stessa nel presentare il modello
26PR al concessionario, dovra' produrre contestualmente la documentazione
richiesta ai fini dell'esonero dalla prestazione della garanzia. A tal fine si
precisa che le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) di cui al settimo
comma dell'articolo 38-bis del citato D.P.R. n. 633, devono sussistere in capo
alla societa' o all'ente partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo da cui
deriva il credito chiesto a rimborso.
5. EFFETTI DELL'ENTRATA IN VIGORE.
Le nuove disposizioni, concernenti l'esonero dalla garanzia, operano a
partire dall'entrata in vigore del decreto legislativo 19 novembre 1998,
n. 422 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 1998 - serie
generale - n.287), quindi a decorrere dal 24 dicembre 1998. Esse si
applicano, pertanto, alle garanzie richieste ai contribuenti a partire da tale
data, ancorche' riferite a richieste di rimborso presentate anteriormente. In
tal caso per potersi avvalere della disposizione in esame, il contribuente
dovra' produrre la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al
paragrafo 1, lett. c), conforme al facsimile allegato alla presente circolare
compilata con riferimento all'esistenza delle condizioni alla data di
presentazione dello stesso.
* * * * *
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RESA AI SENSI
DELLA L. 4 GENNAIO 1968, N. 15
La societa'/ditta individuale _____________________ PartitaIVA _______________
Codice fiscale ________________________
con domicilio fiscale in _____________________________________________________
chiede
l'esonero dalla prestazione della garanzia per il seguente importo ___________
ai sensi dell'art. 38-bis settimo e ottavo comma del D.P.R. n. 633/72
a) in relazione alla richiesta di rimborso dell'eccedenza detraibile relativa
al periodo (anno/trimestre) ________________
b) in relazione all'eccedenza di credito compensata nella liquidazione di
gruppo per l'anno ________
A tal fine dichiara, ai sensi e per gli effetti della legge n. 15 del 4
gennaio 1968, che alla data odierna sussistono le sottoelencate condizioni
previste dall'articolo 38-bis, settimo comma lett. c) del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633 per l'esonero dalla prestazione della garanzia.
IL RICHIEDENTE

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