Roma, in data 04.03.99

DIPARTIMENTO Entrate
Circolare n.54


 

1. PREMESSE.                                                                  
        Al fine di rendere meno onerosi per le imprese i costi derivanti dalla
gestione dei   rimborsi,  il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, nel
modificare l'articolo   38-bis del D.P.R. 26 ottobre  1972, ha  introdotto  la
previsione  dell'esonero     dall'obbligo     di  presentazione delle garanzie
previste dal  citato articolo 38-bis per quei soggetti, individuati tra coloro
che eseguono operazioni di cui all'art. 30, terzo comma, lett. a), b) e d) del
citato D.P.R.   n.   633   del 1972, per i quali devono concorrere le seguenti
condizioni:                                                                   
a) l'attivita', nell'esercizio d'impresa, e' esercitata da almeno 5 anni;     
b) nei   loro  confronti non sono stati notificati avvisi di accertamento o di
   rettifica che    comportino    una  differenza tra l'ammontare dell'importo
   accertato e   quello dichiarato quale imposta dovuta o eccedenza di credito
   superiore a:                                                               
   1) 10%   degli   importi  dichiarati, se questi non superano 100 milioni di
      lire; la   condizione di cui al  punto b) opera anche nel caso di avviso
      di accertamento    emesso    dall'ufficio  e successivamente annullato a
      seguito dell'esercizio del potere di autotutela previsto dal regolamento
      adottato con   D.M.   11   febbraio   1997,   n.  37. Nel caso in cui il
      contribuente abbia   fatto   ricorso contro l'avviso di accertamento, la
      possibilita' di   accedere   al   beneficio sussiste comunque in caso di
      sentenza a lui favorevole passata in giudicato;                         
   2) 5% degli importi dichiarati, se questi superano i 100 milioni di lire ma
      non un miliardo di lire;                                                
   3) 1%   degli  importi dichiarati, o comunque a 100 milioni di lire, se gli
      importi dichiarati superano il miliardo di lire;                        
c) prestino     dichiarazione    sostitutiva    di  atto notorio resa ai sensi
   della legge 4  gennaio 1968, n. 15, per attestare che:                     
   1) il patrimonio netto non e' diminuito di oltre il 40% rispetto all'ultimo
      bilancio approvato;                                                     
   2) la   consistenza degli immobili iscritti nell'attivo patrimoniale non e'
      diminuita di  oltre   il 40%,  per cessioni effettuate al di fuori della
      normale gestione   dell'attivita'  esercitata, rispetto alla consistenza
      risultante dall'ultimo    bilancio    approvato.   Tale requisito non e'
      richiesto nei  confronti delle imprese che hanno come oggetto principale
      della loro attivita' la compravendita di immobili;                      
   3) non   sono   state   effettuate  cessioni d'azienda o di ramo di azienda
      comprese nell'ultimo bilancio approvato;                                
   4) se trattasi di societa' di capitali non quotate in borsa, non sono state
      cedute, nell'anno    precedente la richiesta di rimborso, azioni o quote
      sociali per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale;         
   5) sono   stati   regolarmente eseguiti i versamenti relativi ai contributi
      previdenziali e assicurativi.                                           
        La possibilita'   di   accedere alla richiesta di rimborso con esonero
dalla prestazione  della garanzia, prevista per i rimborsi di cui alle lettere
a), b)   e   d)  del terzo comma dell'articolo 30 del citato D.P.R. n. 633/72,
opera anche  per i rimborsi previsti dal secondo comma del successivo articolo
38-bis limitatamente alle ipotesi di cui alle predette lettere a) e b), attesa
l'identita' della natura delle posizioni creditorie, in quanto la disposizione
riguarda l'esonero   di tutte le garanzie previste dal citato art. 38-bis;  in
tal caso la dichiarazione sostitutiva  di cui alla precedente  lettera c) deve
essere presentata unitamente alla richiesta di rimborso.                      
        Si ritiene  opportuno, al fine di assicurare una corretta applicazione
della norma, fornire alcune indicazioni operative.                            
        Le percentuali   di   cui ai numeri 1, 2 e 3 della  lettera b), devono
essere rapportate   alla differenza tra quanto accertato dall'ufficio e quanto
dichiarato. A   titolo   esemplificativo,   un  soggetto, che abbia esposto in
dichiarazione un'imposta   dovuta   pari   a  lire 60 milioni e abbia ricevuto
dall'ufficio un   avviso   di   rettifica  della dichiarazione che accerti una
maggiore imposta   pari a lire 4 milioni per una complessiva imposta dovuta di
lire  64   milioni, puo' beneficiare della condizione di esonero, in quanto la
differenza di 4 milioni e' inferiore al 10% di quanto dichiarato.             
        Si ritiene   utile   rammentare   che   per imposta dovuta o eccedenza
detraibile si   intende  la differenza algebrica tra l'I.V.A. sulle operazioni
attive e    quelle    passive,    di  competenza dell'anno, con esclusione dei
versamenti periodici effettuati e del credito derivante  da anni precedenti.  
        L'ammontare dei   rimborsi   erogabili  nell'anno senza prestazione di
garanzia non  puo' comunque eccedere la media di tutti i versamenti, tributari
e contributivi,     affluiti    sul    conto fiscale nel biennio precedente la
richiesta e quindi in buona sostanza il 50% del relativo ammontare.           
        Tale ammontare    deve    essere   assunto con esclusione dei rimborsi
corrisposti senza prestazione di garanzia nello stesso periodo. Al riguardo si
precisa che   il   limite   di  erogabilita' del rimborso senza prestazioni di
garanzia di   cui   all'articolo 21 del D.M. 28 dicembre 1993, n. 567 non puo'
essere cumulato con quanto previsto dalla disposizione in argomento.          
2. ADEMPIMENTI DEI CONCESSIONARI.                                             
        Il contribuente   che   ritiene di rientrare nelle condizioni previste
dalla norma    illustrata,    deve    allegare  al modello VR da presentare al
concessionario per   richiedere   il  rimborso, l'autocertificazione di cui al
precedente paragrafo    1,    lett.    c), conforme al facsimile allegato alla
presente, in cui attesti di trovarsi, alla data di presentazione dell'istanza,
nelle condizioni ivi dichiarate.                                              
        I concessionari   trasmettono   entro   cinque  giorni le richieste di
rimborso unitamente    alle    allegate  dichiarazioni sostitutive agli uffici
finanziari per gli adempimenti di rito.                                       
3. ATTIVITA' DI CONTROLLO.                                                    
        In ordine   all'attivita'   di   controllo che l'ufficio deve eseguire
anteriormente all'erogazione dei rimborsi ed aventi ad oggetto la legittimita'
delle richieste,   restano   valide   le precedenti disposizioni impartite  in
materia. Circa, poi, i requisiti stabiliti dalla norma in rassegna, che       
prevede                                                                       
un trattamento  di particolare favore per i suddetti contribuenti, si richiama
l'attenzione degli    Uffici    in   indirizzo sull'esigenza di verificare con
particolare cura    la    sussistenza    dei cennati requisiti che legittimano
l'esonero dal prestare garanzia.                                              
        A tale   proposito si fa presente che, nel caso in cui venga accertata
l'insussistenza di    una    delle   suddette condizioni, l'Ufficio provvede a
richiedere idonea garanzia qualora non abbia provveduto ad erogare il rimborso
stesso, comunicando  tempestivamente la sospensione al concessionario,  ovvero
ad effettuare tutti i possibili controlli.                                    
        E' opportuno   precisare che, nell'ambito dei controlli da effettuare,
oltre al   riscontro   delle  condizioni di cui alla lett. b) del paragrafo 1,
riveste notevole   rilevanza,   per le implicazioni in termini di tutela degli
interessi erariali,   la   verifica dell'esistenza del soggetto richiedente il
rimborso, avendo    riguardo    all'accertamento   del presupposto di cui alla
lett. a)   dello stesso paragrafo 1. Naturalmente gli uffici potranno omettere
tale indagine   qualora  la stessa risulti superflua sulla base degli elementi
certi in loro possesso.                                                       
4. IVA DI GRUPPO.                                                             
        La possibilita'   di   esonero  si estende anche ai crediti compensati
dalle societa'   controllanti  e controllate attraverso la partecipazione alla
procedura di liquidazione IVA di gruppo.                                      
        L'autocertificazione, conforme    all'unito    facsimile,  deve essere
allegata ai   modelli   IVA   26PR   e  IVA 26LP, presentati al concessionario
dall'ente o societa' controllante.                                            
        Nell'ipotesi in   cui la societa' controllante scelga, sussistendone i
presupposti, di    chiedere    a    rimborso  l'eccedenza d'imposta del gruppo
risultante dal   prospetto  riepilogativo, la stessa nel presentare il modello
26PR al   concessionario,   dovra'  produrre contestualmente la documentazione
richiesta ai fini dell'esonero dalla prestazione della garanzia. A tal fine si
precisa che   le  condizioni di cui alle lettere a), b) e c) di cui al settimo
comma dell'articolo 38-bis del citato D.P.R. n. 633, devono sussistere in capo
alla societa'   o all'ente partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo da cui
deriva il credito chiesto a rimborso.                                         
5. EFFETTI DELL'ENTRATA IN VIGORE.                                            
        Le nuove disposizioni, concernenti l'esonero dalla garanzia, operano a
partire dall'entrata   in   vigore   del decreto legislativo 19 novembre 1998,
n. 422   (pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale del 9 dicembre 1998 - serie
generale -   n.287),   quindi   a   decorrere    dal 24 dicembre 1998. Esse si
applicano, pertanto, alle garanzie richieste ai contribuenti a partire da tale
data, ancorche'  riferite a richieste di rimborso presentate anteriormente. In
tal caso   per   potersi avvalere della disposizione in esame, il contribuente
dovra' produrre   la   dichiarazione   sostitutiva   di atto notorio di cui al
paragrafo 1,  lett. c), conforme al facsimile allegato alla presente circolare
compilata con    riferimento    all'esistenza    delle condizioni alla data di
presentazione dello stesso.                                                   
                                  * * * * *                                   
           DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RESA AI SENSI            
                       DELLA L. 4 GENNAIO 1968, N. 15                         
La societa'/ditta individuale _____________________ PartitaIVA _______________
Codice fiscale ________________________                                       
con domicilio fiscale in _____________________________________________________
                                   chiede                                     
l'esonero dalla prestazione della garanzia per il seguente importo ___________
ai sensi dell'art. 38-bis settimo e ottavo comma del D.P.R. n. 633/72         
a) in  relazione alla richiesta di rimborso dell'eccedenza detraibile relativa
   al periodo (anno/trimestre) ________________                               
b) in   relazione   all'eccedenza  di credito compensata nella liquidazione di
   gruppo per l'anno ________                                                 
A tal   fine   dichiara,   ai  sensi e per gli effetti della legge n. 15 del 4
gennaio 1968,   che   alla data odierna sussistono le sottoelencate condizioni
previste dall'articolo  38-bis,   settimo comma lett. c) del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633 per l'esonero dalla prestazione della garanzia.                  
                                                       IL RICHIEDENTE         

 
 
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Copyright © 1999 Claudio Carpentieri
Aggiornato il: 28 novembre 1999