Roma, in data 05.03.99

DIPARTIMENTO Entrate
Circolare n.57


 

        A seguito   di   richieste di chiarimenti formulate dagli uffici e dai
contribuenti in   merito alla compilazione della dichiarazione annuale IVA, si
forniscono le seguenti precisazioni, suddivise per  specifici argomenti:      
1. MODALITA'   DI   COMPILAZIONE   E   CASI PARTICOLARI DI PRESENTAZIONE DELLA
   DICHIARAZIONE.                                                             
1.1 Societa' controllanti e controllate (art. 73).                            
        Gli enti   e   le  societa' che per l'anno 1998 hanno partecipato alla
procedura di   liquidazione   dell'IVA   di gruppo, ai sensi dell'ultimo comma
dell'articolo 73  del D.P.R. n. 633/1972, devono presentare in via autonoma la
dichiarazione annuale   IVA, approvata con decreto del 18 dicembre 1998, entro
il 31   marzo   1999   (ovvero   entro   il  mese di settembre 1999 in caso di
trasmissione in    via    telematica)    e    non devono quindi comprendere la
dichiarazione IVA   in   quella   unificata (nel caso in cui siano tenuti alla
presentazione dell'UNICO   per altre dichiarazioni). La dichiarazione IVA deve
essere autonomamente   presentata anche nel caso in cui la societa' sia uscita
dal gruppo  nel corso dell'anno. Inoltre, entro lo stesso termine del 31 marzo
1999, la   societa'   controllante  deve presentare direttamente al competente
concessionario della    riscossione    i    due  prospetti riepilogativi della
liquidazione di gruppo (mod. IVA 26 PR/99 e mod. IVA 26 LP/99).               
1.2 Operazioni straordinarie e cessazione di attivita'.                       
        Come gia'   precisato nelle istruzioni alla dichiarazione IVA relativa
all'anno 1998,   i   soggetti diversi dalle persone fisiche che, ai fini delle
imposte sui   redditi,  hanno un periodo di imposta non coincidente con l'anno
solare, non possono presentare la dichiarazione in forma unificata. Gli stessi
soggetti sono, pertanto, tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale
dell'IVA entro  il 31 marzo 1999 (ovvero entro il 30 settembre 1999 in caso di
trasmissione in   via telematica), utilizzando i modelli approvati con decreto
del 18 dicembre 1998.                                                         
        Sono considerati  periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare
(e in   tal   caso   non e' possibile presentare la dichiarazione unificata) i
periodi di   imposta   che  interessano piu' anni solari (ad es. un periodo di
imposta 1   novembre   1997   –  31 ottobre 1998) e quelli riguardanti un arco
temporale interamente   compreso  nello stesso anno solare 1998 che terminano,
pero', anteriormente   al   31  dicembre. Al riguardo, si riportano i seguenti
esempi:                                                                       
. Soggetto, diverso dalla persona fisica, che ha cessato l'attivita' nel corso
  dell'anno 1998, antecedentemente al 31 dicembre dello stesso anno (ad es. il
  30 novembre    1998):    tale    soggetto e' tenuto alla presentazione della
  dichiarazione annuale   dell'IVA   non in forma unificata, entro il 31 marzo
  1999 (ovvero   entro   il 30 settembre 1999 se trasmessa in via telematica),
  poiche' il   periodo di imposta e' da considerare non coincidente con l'anno
  solare in quanto concluso anteriormente al 31 dicembre;                     
. Societa'   commerciale   di   persone   che si e' trasformata in societa' di
  capitali il  31 ottobre 1998: in tale ipotesi, la dichiarazione IVA relativa
  all'anno 1998   va  presentata dalla societa' di capitali in forma unificata
  unitamente alle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP  relative al periodo 1
  novembre  1998   -   31   dicembre   1998 (e all'eventuale dichiarazione dei
  sostituti d'imposta).                                                       
1.3 Presentazione della dichiarazione da parte degli enti pubblici.           
        I soggetti  indicati nell'art. 88 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,
non tenuti   alla  presentazione della dichiarazione dei redditi in quanto non
soggetti all'Irpeg   per   effetto  dello stesso articolo, sono obbligati alla
presentazione della  dichiarazione unificata qualora debbano presentare almeno
due delle seguenti dichiarazioni:                                             
- dell'IVA;                                                                   
- dell'IRAP;                                                                  
- dei   sostituti   di   imposta,   quando siano state effettuate ritenute nei
  confronti di non piu' di venti sostituiti.                                  
        Dall'applicazione di  tale principio deriva che, ad esempio, il Comune
tenuto alla  presentazione della dichiarazione IRAP e di quella dell'IVA e che
abbia effettuato  ritenute nei confronti di piu' di venti sostituiti e' tenuto
a presentare   una   dichiarazione   autonoma   del  sostituto di imposta e ad
unificare le dichiarazioni dell'IRAP e dell'IVA.                              
1.4 Fusioni, scissioni ed altre trasformazioni sostanziali soggettive.        
        Qualora durante   l'anno   d'imposta   siano state effettuate fusioni,
scissioni, conferimenti    d'azienda    o    altre  trasformazioni sostanziali
soggettive che abbiano comportato la cessione del credito o del debito IVA, la
dichiarazione IVA   non   deve   essere   presentata dal dante causa (societa'
incorporata, societa' che si e' scissa, soggetto conferente, donante, ecc.) ma
dall'avente causa   (societa'   incorporante,  societa' beneficiaria, soggetto
conferitario, donatario,   ecc.),   in via autonoma o unificata, e deve essere
costituita, oltre   che  dal frontespizio, da due moduli (o da piu'  moduli in
relazione al   numero   dei  soggetti interessati dall'operazione) contenenti,
rispettivamente, i   dati   delle  operazioni effettuate dal dante causa nella
frazione d'anno    antecedente    alla    c.d.  trasformazione ed i dati delle
operazioni effettuate   dall'avente  causa. In tali casi quest'ultimo – che e'
tenuto alla   compilazione della sezione 2 del quadro VL su piu' moduli - deve
effettuare la somma algebrica dei saldi relativi ad ogni modulo e riportare il
risultato nel   rigo  VX15, in caso di debito, ovvero nel rigo VX17 in caso di
credito.                                                                      
        Invece, qualora    l'operazione    -  comportante il trasferimento del
credito o   del   debito   -   sia avvenuta fra il 1 gennaio 1999 e la data di
presentazione della   dichiarazione   IVA,  l'avente causa deve presentare per
l'anno 1998,   oltre alla propria dichiarazione (qualora vi sia tenuto, in via
autonoma o   unificata),  anche un'altra dichiarazione contenente i dati delle
operazioni effettuate   dal   dante  causa in detto anno. In quest'ultima deve
riportare, nel   riquadro anagrafico riservato al "Contribuente", il numero di
partita IVA   e   gli   altri dati del dante causa, mentre nel riquadro "Altro
dichiarante diverso dal contribuente" deve indicare i propri dati ed il codice
di carica 9 nella corrispondente casella.  Per il dante causa non vi e' invece
alcun obbligo dichiarativo agli effetti dell'IVA.                             
        Gli stessi   criteri   di  compilazione della dichiarazione si rendono
applicabili anche in caso di successione ereditaria.                          
        Viceversa, se   a   seguito  della c.d. trasformazione non vi e' stato
alcun trasferimento    del    credito    o    del  debito all'avente causa, la
dichiarazione deve   essere   presentata   dal  dante causa (in via autonoma o
unificata) secondo le regole generali.                                        
1.5 Rappresentanti fiscali.                                                   
        I rappresentanti    fiscali    sono    tenuti   a presentare, ai sensi
dell'articolo 17,   comma   2,   del  D.P.R. n. 633 del 1972, la dichiarazione
annuale IVA   per conto dei loro rappresentati, soggetti non residenti e senza
stabile organizzazione   in Italia, entro il 31 marzo 1999 (ovvero entro il 30
settembre in  caso di trasmissione telematica). Tale dichiarazione deve essere
presentata separatamente    dalle    dichiarazioni  che quest'ultimo e' tenuto
eventualmente a presentare in relazione alla propria posizione fiscale.       
1.6 Indicazione dei quadri compilati.                                         
        Su ciascun  modulo vanno barrate le caselle relative ai quadri in esso
compilati. In caso di compilazione di piu' moduli, la casella del quadro VX va
barrata soltanto nel primo modulo.                                            
1.7 Ricevuta della dichiarazione annuale.                                     
        Gli intermediari   che  trasmettono in via telematica la dichiarazione
IVA in   forma non unificata sono tenuti a rilasciare al contribuente ricevuta
di presentazione  della dichiarazione contenente, oltre ai dati identificativi
del soggetto    che    la    rilascia    e  del contribuente, anche la data di
presentazione e il numero del protocollo. Tali ultimi dati devono in ogni caso
essere riportati nei record inviati telematicamente.                          
        Il numero di protocollo assegnato deve essere costituito da:          
- quattro    caratteri,    per    l'individuazione    della sede che esegue la
  protocollazione. Nel  caso in cui venga effettuata un'unica protocollazione,
  per l'unica sede o per tutte le sedi, in tale spazio deve essere indicato il
  valore 0001;                                                                
- sette caratteri, per l'indicazione del progressivo di numerazione.          
        Tale procedura deve essere seguita anche per le ricevute relative alle
altre dichiarazioni.                                                          
1.8 Utilizzazione   dei crediti d'imposta da parte di particolari categorie di
    contribuenti (imprenditoria femminile, piccole e medie imprese, ecc.).    
        Si precisa   che, qualora siano stati utilizzati crediti d'imposta, in
applicazione di   particolari  disposizioni agevolative, per compensare debiti
IVA direttamente  sul modello F24, riportandone quindi l'importo nella colonna
"importi a   credito  compensati", tali crediti non devono essere compresi nei
seguenti righi, poiche' in tal caso la compensazione avviene al di fuori della
dichiarazione IVA:                                                            
- da   VH1  a VH12, negli importi a debito in corrispondenza dei periodi per i
  quali e' stata effettuata la compensazione;                                 
- nel rigo VL15, tra l'ammontare complessivo dei particolari crediti d'imposta
  utilizzati nel 1998 a scomputo dei versamenti periodici e d'acconto;        
- nel   rigo   VL21, tra i particolari crediti d'imposta utilizzati a scomputo
  dell'IVA a debito in sede di dichiarazione annuale.                         
1.9 Termine   di   versamento   dell'IVA   per i produttori agricoli in regime
    semplificato di   cui  all'art. 34, comma 6, terzo periodo, del DPR n. 633
    del 1972.                                                                 
        A completamento    di    quanto    precisato   nelle istruzioni per la
compilazione della   dichiarazione   annuale   in relazione alla sezione 2 del
Quadro VX   (Determinazione dell'imposta annuale) ed alla Sezione 6 del Quadro
VG (Calcolo   dell'IVA   per   le   imprese  agricole), si ricorda che anche i
produttori agricoli   che   hanno   adottato   per  il 1998, quale loro regime
naturale, il   regime semplificato di cui all'art. 34, comma 6, terzo periodo,
in presenza   dei   prescritti requisiti, sono soggetti allo stesso termine di
versamento dell'IVA   annuale   liquidata   in  sede di dichiarazione annuale,
previsto per tutti gli altri contribuenti IVA e scadente il 16 marzo 1999.    
1.10 Presentazione   della   dichiarazione   in caso di applicazione di regimi
     d'imposta diversi.                                                       
        Si segnala  che il contribuente che in periodi diversi dell'anno abbia
applicato, per    effetto    di    particolari disposizioni, regimi differenti
d'imposta (es.:   regime   normale  IVA e regime speciale dell'agricoltura) e'
tenuto alla compilazione di piu' moduli.                                      
2. MODALITA' DI COMPILAZIONE DEI QUADRI.                                      
2.1 QUADRO VH.                                                                
Liquidazioni periodiche a debito.                                             
        Si precisa   che l'importo da indicare nel campo "debiti" di ogni rigo
del quadro   VH   corrisponde   all'IVA  da versare per ciascun periodo e deve
comprendere, quindi,   il  debito IVA diminuito dell'ammontare dei particolari
crediti d'imposta  (eventualmente utilizzati da parte di quei contribuenti che
si trovino nelle condizioni previste dalle norme agevolative elencate a pagina
55 delle Istruzioni per la compilazione della dichiarazione IVA), e maggiorato
degli interessi   dell'1,50% nell'ipotesi di liquidazioni trimestrali ai sensi
dell'articolo 33.    Il    relativo    importo coincide, per ogni periodo, con
l'ammontare dell'IVA   indicato   nella colonna "importi a debito versati" del
relativo modello F24.                                                         
Importi minimi.                                                               
        Come e' gia' stato chiarito nelle istruzioni per la compilazione della
dichiarazione IVA,   se   il   debito d'imposta del periodo non supera le lire
50.000, il relativo versamento deve essere effettuato cumulativamente a quello
del periodo   successivo, qualora risulti superato tale importo. Pertanto, nel
quadro VH   non   deve   mai essere indicato alcun ammontare a debito uguale o
inferiore al predetto limite.                                                 
Righi VH12 e VH13.                                                            
        Nel rigo   VH12   deve  essere indicata l'IVA a credito o l'IVA dovuta
relativamente al   mese   di   dicembre o al quarto trimestre (se trattasi dei
soggetti di cui agli artt. 73, comma 1, lett. e) o 74, comma 4), senza ridurla
dell'eventuale acconto versato.                                               
        Invece, nel   rigo  VH13 occorre indicare l'ammontare dell'acconto che
doveva essere   versato   entro   il 28 dicembre 1998, indipendentemente dalla
circostanza che il versamento sia stato effettuato o meno.                    
2.2 QUADRO VL.                                                                
Rigo VL11 - Indicazione dei crediti utilizzati per la compensazione.          
        Per quanto   concerne il rigo VL11, si precisa che il dato da indicare
corrisponde a quella parte del credito IVA, relativo all'anno 1997 (risultante
dalla dichiarazione   UNICO   98), utilizzata anteriormente alla presentazione
della dichiarazione   IVA   relativa   al 1998 per compensare importi a debito
derivanti da   altri   tributi (o anche da IVA) o contributi e riportata nella
colonna "importi a credito compensati" del modello di pagamento (mod. F24).   
        Si fa  presente, pertanto, che l'importo da indicare nel rigo VL11 non
puo' risultare   superiore   a  quello da indicare nel rigo VL13, costituendo,
quest'ultimo, la   totalita'   del  credito IVA risultante dalla dichiarazione
dell'anno precedente.                                                         
Versamenti periodici.                                                         
        Nel rigo   VL16   va   indicato l'ammontare complessivo dei versamenti
periodici IVA  effettuati, relativamente all'anno 1998, risultante dalla somma
dei dati   riportati   nella colonna "importi a debito versati" della "sezione
erario" dei   vari   modelli  di pagamento (mod. F24) utilizzati, anche se non
effettivamente versati   a   seguito di compensazione con crediti derivanti da
altri tributi (o anche da IVA) o contributi.                                  
2.3 QUADRO VX.                                                                
Versamento annuale.                                                           
        Nel rigo   VX16   occorre  indicare l'importo versato, compreso quello
eventualmente compensato,    risultante    dal  modello di pagamento unificato
(mod. F24)   utilizzato   per   il   versamento del saldo annuale dell'IVA. Il
versamento di  tale saldo puo' essere effettuato in forma rateale; in tal caso
va compilato   l'apposito   campo,   indicando   il  numero di rate scelto dal
contribuente. Qualora  si intenda effettuare il versamento dell'IVA a saldo in
forma rateale   si   scelga   di   compensarlo  con crediti di altri tributi o
contributi, nel   rigo   VX16   il  contribuente deve indicare, nella relativa
casella, il   numero  delle rate e, in corrispondenza dell'importo versato, la
somma tra l'importo compensato e quello corrispondente alla prima rata.       
        Al riguardo, si ipotizzi il seguente esempio:                         
IVA da versare (rigo VX15): L. 10.000.000                                     
Crediti di altri tributi o contributi: L. 3.000.000                           
Numero di rate: 7                                                             
L'importo da versare deve essere cosi' calcolato:                             
L. 10.000.000  -  L. 3.000.000  =  L. 7.000.000 (importo rateizzabile)        
L.  7.000.000  :  7             =  L. 1.000.000 (importo di ogni rata)        
L'importo versato  da indicare nel rigo VX16 dovra' essere pari a L. 4.000.000
(cioe' L. 3.000.000 + L. 1.000.000).                                          
2.4 QUADRO VR.                                                                
Calcolo dell'aliquota media.                                                  
        Nel modello VR- Rimborso, relativamente alla sezione 2, casella 2  (da
barrare in   presenza   del   requisito  per la richiesta di rimborso ai sensi
dell'articolo 30,   comma   3,   lettera a) da parte dei quei contribuenti che
abitualmente effettuano   operazioni   attive  soggette ad aliquote piu' basse
rispetto a    quelle    applicate    sulle operazioni passive), si precisa che
l'aliquota mediamente    applicata    su    tutti   gli acquisti e su tutte le
importazioni (con esclusione dei beni ammortizzabili) deve risultare superiore
a quella   mediamente   applicata su tutte le operazioni effettuate (esclusi i
beni ammortizzabili) maggiorata del 10%.                                      
2.5 QUADRO VG.                                                                
Operazioni esenti - Calcolo della percentuale di detrazione.                  
        Nella particolare    ipotesi    in    cui   nel rigo 4 del prospetto C
(riguardante il   calcolo   del   pro-rata), contenuto nelle istruzioni per la
compilazione della   dichiarazione   IVA, risulti una percentuale negativa, in
detto rigo   deve   essere  indicato il valore 0 (zero), mentre se risulta una
percentuale superiore   a  100 deve essere indicato il valore 100. Inoltre, ai
fini del   calcolo   della   predetta  percentuale, si precisa che, in caso di
cessioni  di   beni   ammortizzabili  esenti da IVA, gli importi del rigo VE23
(esposto al   numeratore)   e   del rigo VA10 (esposto al denominatore) devono
essere ridotti    dell'ammontare    delle    cessioni   di beni ammortizzabili
eventualmente in essi compreso.                                               
        Gli uffici  in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al
contenuto della presente circolare.                                           

 
 
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Aggiornato il: 28 novembre 1999