
Roma, in data 05.03.99
DIPARTIMENTO Entrate
Circolare n.57
A seguito di richieste di chiarimenti formulate dagli uffici e dai
contribuenti in merito alla compilazione della dichiarazione annuale IVA, si
forniscono le seguenti precisazioni, suddivise per specifici argomenti:
1. MODALITA' DI COMPILAZIONE E CASI PARTICOLARI DI PRESENTAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE.
1.1 Societa' controllanti e controllate (art. 73).
Gli enti e le societa' che per l'anno 1998 hanno partecipato alla
procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo, ai sensi dell'ultimo comma
dell'articolo 73 del D.P.R. n. 633/1972, devono presentare in via autonoma la
dichiarazione annuale IVA, approvata con decreto del 18 dicembre 1998, entro
il 31 marzo 1999 (ovvero entro il mese di settembre 1999 in caso di
trasmissione in via telematica) e non devono quindi comprendere la
dichiarazione IVA in quella unificata (nel caso in cui siano tenuti alla
presentazione dell'UNICO per altre dichiarazioni). La dichiarazione IVA deve
essere autonomamente presentata anche nel caso in cui la societa' sia uscita
dal gruppo nel corso dell'anno. Inoltre, entro lo stesso termine del 31 marzo
1999, la societa' controllante deve presentare direttamente al competente
concessionario della riscossione i due prospetti riepilogativi della
liquidazione di gruppo (mod. IVA 26 PR/99 e mod. IVA 26 LP/99).
1.2 Operazioni straordinarie e cessazione di attivita'.
Come gia' precisato nelle istruzioni alla dichiarazione IVA relativa
all'anno 1998, i soggetti diversi dalle persone fisiche che, ai fini delle
imposte sui redditi, hanno un periodo di imposta non coincidente con l'anno
solare, non possono presentare la dichiarazione in forma unificata. Gli stessi
soggetti sono, pertanto, tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale
dell'IVA entro il 31 marzo 1999 (ovvero entro il 30 settembre 1999 in caso di
trasmissione in via telematica), utilizzando i modelli approvati con decreto
del 18 dicembre 1998.
Sono considerati periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare
(e in tal caso non e' possibile presentare la dichiarazione unificata) i
periodi di imposta che interessano piu' anni solari (ad es. un periodo di
imposta 1 novembre 1997 – 31 ottobre 1998) e quelli riguardanti un arco
temporale interamente compreso nello stesso anno solare 1998 che terminano,
pero', anteriormente al 31 dicembre. Al riguardo, si riportano i seguenti
esempi:
. Soggetto, diverso dalla persona fisica, che ha cessato l'attivita' nel corso
dell'anno 1998, antecedentemente al 31 dicembre dello stesso anno (ad es. il
30 novembre 1998): tale soggetto e' tenuto alla presentazione della
dichiarazione annuale dell'IVA non in forma unificata, entro il 31 marzo
1999 (ovvero entro il 30 settembre 1999 se trasmessa in via telematica),
poiche' il periodo di imposta e' da considerare non coincidente con l'anno
solare in quanto concluso anteriormente al 31 dicembre;
. Societa' commerciale di persone che si e' trasformata in societa' di
capitali il 31 ottobre 1998: in tale ipotesi, la dichiarazione IVA relativa
all'anno 1998 va presentata dalla societa' di capitali in forma unificata
unitamente alle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP relative al periodo 1
novembre 1998 - 31 dicembre 1998 (e all'eventuale dichiarazione dei
sostituti d'imposta).
1.3 Presentazione della dichiarazione da parte degli enti pubblici.
I soggetti indicati nell'art. 88 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,
non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi in quanto non
soggetti all'Irpeg per effetto dello stesso articolo, sono obbligati alla
presentazione della dichiarazione unificata qualora debbano presentare almeno
due delle seguenti dichiarazioni:
- dell'IVA;
- dell'IRAP;
- dei sostituti di imposta, quando siano state effettuate ritenute nei
confronti di non piu' di venti sostituiti.
Dall'applicazione di tale principio deriva che, ad esempio, il Comune
tenuto alla presentazione della dichiarazione IRAP e di quella dell'IVA e che
abbia effettuato ritenute nei confronti di piu' di venti sostituiti e' tenuto
a presentare una dichiarazione autonoma del sostituto di imposta e ad
unificare le dichiarazioni dell'IRAP e dell'IVA.
1.4 Fusioni, scissioni ed altre trasformazioni sostanziali soggettive.
Qualora durante l'anno d'imposta siano state effettuate fusioni,
scissioni, conferimenti d'azienda o altre trasformazioni sostanziali
soggettive che abbiano comportato la cessione del credito o del debito IVA, la
dichiarazione IVA non deve essere presentata dal dante causa (societa'
incorporata, societa' che si e' scissa, soggetto conferente, donante, ecc.) ma
dall'avente causa (societa' incorporante, societa' beneficiaria, soggetto
conferitario, donatario, ecc.), in via autonoma o unificata, e deve essere
costituita, oltre che dal frontespizio, da due moduli (o da piu' moduli in
relazione al numero dei soggetti interessati dall'operazione) contenenti,
rispettivamente, i dati delle operazioni effettuate dal dante causa nella
frazione d'anno antecedente alla c.d. trasformazione ed i dati delle
operazioni effettuate dall'avente causa. In tali casi quest'ultimo – che e'
tenuto alla compilazione della sezione 2 del quadro VL su piu' moduli - deve
effettuare la somma algebrica dei saldi relativi ad ogni modulo e riportare il
risultato nel rigo VX15, in caso di debito, ovvero nel rigo VX17 in caso di
credito.
Invece, qualora l'operazione - comportante il trasferimento del
credito o del debito - sia avvenuta fra il 1 gennaio 1999 e la data di
presentazione della dichiarazione IVA, l'avente causa deve presentare per
l'anno 1998, oltre alla propria dichiarazione (qualora vi sia tenuto, in via
autonoma o unificata), anche un'altra dichiarazione contenente i dati delle
operazioni effettuate dal dante causa in detto anno. In quest'ultima deve
riportare, nel riquadro anagrafico riservato al "Contribuente", il numero di
partita IVA e gli altri dati del dante causa, mentre nel riquadro "Altro
dichiarante diverso dal contribuente" deve indicare i propri dati ed il codice
di carica 9 nella corrispondente casella. Per il dante causa non vi e' invece
alcun obbligo dichiarativo agli effetti dell'IVA.
Gli stessi criteri di compilazione della dichiarazione si rendono
applicabili anche in caso di successione ereditaria.
Viceversa, se a seguito della c.d. trasformazione non vi e' stato
alcun trasferimento del credito o del debito all'avente causa, la
dichiarazione deve essere presentata dal dante causa (in via autonoma o
unificata) secondo le regole generali.
1.5 Rappresentanti fiscali.
I rappresentanti fiscali sono tenuti a presentare, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, la dichiarazione
annuale IVA per conto dei loro rappresentati, soggetti non residenti e senza
stabile organizzazione in Italia, entro il 31 marzo 1999 (ovvero entro il 30
settembre in caso di trasmissione telematica). Tale dichiarazione deve essere
presentata separatamente dalle dichiarazioni che quest'ultimo e' tenuto
eventualmente a presentare in relazione alla propria posizione fiscale.
1.6 Indicazione dei quadri compilati.
Su ciascun modulo vanno barrate le caselle relative ai quadri in esso
compilati. In caso di compilazione di piu' moduli, la casella del quadro VX va
barrata soltanto nel primo modulo.
1.7 Ricevuta della dichiarazione annuale.
Gli intermediari che trasmettono in via telematica la dichiarazione
IVA in forma non unificata sono tenuti a rilasciare al contribuente ricevuta
di presentazione della dichiarazione contenente, oltre ai dati identificativi
del soggetto che la rilascia e del contribuente, anche la data di
presentazione e il numero del protocollo. Tali ultimi dati devono in ogni caso
essere riportati nei record inviati telematicamente.
Il numero di protocollo assegnato deve essere costituito da:
- quattro caratteri, per l'individuazione della sede che esegue la
protocollazione. Nel caso in cui venga effettuata un'unica protocollazione,
per l'unica sede o per tutte le sedi, in tale spazio deve essere indicato il
valore 0001;
- sette caratteri, per l'indicazione del progressivo di numerazione.
Tale procedura deve essere seguita anche per le ricevute relative alle
altre dichiarazioni.
1.8 Utilizzazione dei crediti d'imposta da parte di particolari categorie di
contribuenti (imprenditoria femminile, piccole e medie imprese, ecc.).
Si precisa che, qualora siano stati utilizzati crediti d'imposta, in
applicazione di particolari disposizioni agevolative, per compensare debiti
IVA direttamente sul modello F24, riportandone quindi l'importo nella colonna
"importi a credito compensati", tali crediti non devono essere compresi nei
seguenti righi, poiche' in tal caso la compensazione avviene al di fuori della
dichiarazione IVA:
- da VH1 a VH12, negli importi a debito in corrispondenza dei periodi per i
quali e' stata effettuata la compensazione;
- nel rigo VL15, tra l'ammontare complessivo dei particolari crediti d'imposta
utilizzati nel 1998 a scomputo dei versamenti periodici e d'acconto;
- nel rigo VL21, tra i particolari crediti d'imposta utilizzati a scomputo
dell'IVA a debito in sede di dichiarazione annuale.
1.9 Termine di versamento dell'IVA per i produttori agricoli in regime
semplificato di cui all'art. 34, comma 6, terzo periodo, del DPR n. 633
del 1972.
A completamento di quanto precisato nelle istruzioni per la
compilazione della dichiarazione annuale in relazione alla sezione 2 del
Quadro VX (Determinazione dell'imposta annuale) ed alla Sezione 6 del Quadro
VG (Calcolo dell'IVA per le imprese agricole), si ricorda che anche i
produttori agricoli che hanno adottato per il 1998, quale loro regime
naturale, il regime semplificato di cui all'art. 34, comma 6, terzo periodo,
in presenza dei prescritti requisiti, sono soggetti allo stesso termine di
versamento dell'IVA annuale liquidata in sede di dichiarazione annuale,
previsto per tutti gli altri contribuenti IVA e scadente il 16 marzo 1999.
1.10 Presentazione della dichiarazione in caso di applicazione di regimi
d'imposta diversi.
Si segnala che il contribuente che in periodi diversi dell'anno abbia
applicato, per effetto di particolari disposizioni, regimi differenti
d'imposta (es.: regime normale IVA e regime speciale dell'agricoltura) e'
tenuto alla compilazione di piu' moduli.
2. MODALITA' DI COMPILAZIONE DEI QUADRI.
2.1 QUADRO VH.
Liquidazioni periodiche a debito.
Si precisa che l'importo da indicare nel campo "debiti" di ogni rigo
del quadro VH corrisponde all'IVA da versare per ciascun periodo e deve
comprendere, quindi, il debito IVA diminuito dell'ammontare dei particolari
crediti d'imposta (eventualmente utilizzati da parte di quei contribuenti che
si trovino nelle condizioni previste dalle norme agevolative elencate a pagina
55 delle Istruzioni per la compilazione della dichiarazione IVA), e maggiorato
degli interessi dell'1,50% nell'ipotesi di liquidazioni trimestrali ai sensi
dell'articolo 33. Il relativo importo coincide, per ogni periodo, con
l'ammontare dell'IVA indicato nella colonna "importi a debito versati" del
relativo modello F24.
Importi minimi.
Come e' gia' stato chiarito nelle istruzioni per la compilazione della
dichiarazione IVA, se il debito d'imposta del periodo non supera le lire
50.000, il relativo versamento deve essere effettuato cumulativamente a quello
del periodo successivo, qualora risulti superato tale importo. Pertanto, nel
quadro VH non deve mai essere indicato alcun ammontare a debito uguale o
inferiore al predetto limite.
Righi VH12 e VH13.
Nel rigo VH12 deve essere indicata l'IVA a credito o l'IVA dovuta
relativamente al mese di dicembre o al quarto trimestre (se trattasi dei
soggetti di cui agli artt. 73, comma 1, lett. e) o 74, comma 4), senza ridurla
dell'eventuale acconto versato.
Invece, nel rigo VH13 occorre indicare l'ammontare dell'acconto che
doveva essere versato entro il 28 dicembre 1998, indipendentemente dalla
circostanza che il versamento sia stato effettuato o meno.
2.2 QUADRO VL.
Rigo VL11 - Indicazione dei crediti utilizzati per la compensazione.
Per quanto concerne il rigo VL11, si precisa che il dato da indicare
corrisponde a quella parte del credito IVA, relativo all'anno 1997 (risultante
dalla dichiarazione UNICO 98), utilizzata anteriormente alla presentazione
della dichiarazione IVA relativa al 1998 per compensare importi a debito
derivanti da altri tributi (o anche da IVA) o contributi e riportata nella
colonna "importi a credito compensati" del modello di pagamento (mod. F24).
Si fa presente, pertanto, che l'importo da indicare nel rigo VL11 non
puo' risultare superiore a quello da indicare nel rigo VL13, costituendo,
quest'ultimo, la totalita' del credito IVA risultante dalla dichiarazione
dell'anno precedente.
Versamenti periodici.
Nel rigo VL16 va indicato l'ammontare complessivo dei versamenti
periodici IVA effettuati, relativamente all'anno 1998, risultante dalla somma
dei dati riportati nella colonna "importi a debito versati" della "sezione
erario" dei vari modelli di pagamento (mod. F24) utilizzati, anche se non
effettivamente versati a seguito di compensazione con crediti derivanti da
altri tributi (o anche da IVA) o contributi.
2.3 QUADRO VX.
Versamento annuale.
Nel rigo VX16 occorre indicare l'importo versato, compreso quello
eventualmente compensato, risultante dal modello di pagamento unificato
(mod. F24) utilizzato per il versamento del saldo annuale dell'IVA. Il
versamento di tale saldo puo' essere effettuato in forma rateale; in tal caso
va compilato l'apposito campo, indicando il numero di rate scelto dal
contribuente. Qualora si intenda effettuare il versamento dell'IVA a saldo in
forma rateale si scelga di compensarlo con crediti di altri tributi o
contributi, nel rigo VX16 il contribuente deve indicare, nella relativa
casella, il numero delle rate e, in corrispondenza dell'importo versato, la
somma tra l'importo compensato e quello corrispondente alla prima rata.
Al riguardo, si ipotizzi il seguente esempio:
IVA da versare (rigo VX15): L. 10.000.000
Crediti di altri tributi o contributi: L. 3.000.000
Numero di rate: 7
L'importo da versare deve essere cosi' calcolato:
L. 10.000.000 - L. 3.000.000 = L. 7.000.000 (importo rateizzabile)
L. 7.000.000 : 7 = L. 1.000.000 (importo di ogni rata)
L'importo versato da indicare nel rigo VX16 dovra' essere pari a L. 4.000.000
(cioe' L. 3.000.000 + L. 1.000.000).
2.4 QUADRO VR.
Calcolo dell'aliquota media.
Nel modello VR- Rimborso, relativamente alla sezione 2, casella 2 (da
barrare in presenza del requisito per la richiesta di rimborso ai sensi
dell'articolo 30, comma 3, lettera a) da parte dei quei contribuenti che
abitualmente effettuano operazioni attive soggette ad aliquote piu' basse
rispetto a quelle applicate sulle operazioni passive), si precisa che
l'aliquota mediamente applicata su tutti gli acquisti e su tutte le
importazioni (con esclusione dei beni ammortizzabili) deve risultare superiore
a quella mediamente applicata su tutte le operazioni effettuate (esclusi i
beni ammortizzabili) maggiorata del 10%.
2.5 QUADRO VG.
Operazioni esenti - Calcolo della percentuale di detrazione.
Nella particolare ipotesi in cui nel rigo 4 del prospetto C
(riguardante il calcolo del pro-rata), contenuto nelle istruzioni per la
compilazione della dichiarazione IVA, risulti una percentuale negativa, in
detto rigo deve essere indicato il valore 0 (zero), mentre se risulta una
percentuale superiore a 100 deve essere indicato il valore 100. Inoltre, ai
fini del calcolo della predetta percentuale, si precisa che, in caso di
cessioni di beni ammortizzabili esenti da IVA, gli importi del rigo VE23
(esposto al numeratore) e del rigo VA10 (esposto al denominatore) devono
essere ridotti dell'ammontare delle cessioni di beni ammortizzabili
eventualmente in essi compreso.
Gli uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al
contenuto della presente circolare.

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