DECRETO LEGISLATIVO 26 febbraio 1999, n.46
DECRETO 18.2.1999
CIRCOLARE n. 57/E del 5.3.1999
SENTENZA Corte di Cassazione n. 1781/99 del 3.3.1999 (commento)
DECRETO LEGISLATIVO 26 febbraio 1999, n.46 "Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art.1 della legge 28 settembre 1998, n.337." In breve Il decreto legislativo riforma l'intera riscossione coattiva dei tributi producendo lo snellimento del Premettendo che la data di entrata in vigore del
decreto è il 1.7.1999, appresso verranno messi in evidenza le principali novità
che interessano più da vicino il contribuente. Tipologie di ruoli (art.3) Non esistono più i ruoli ordinari, suppletivi, speciali e straordinari.
Secondo il nuovo articolo 11 del DPR 602/73 i ruoli si distinguono in ordinari:
in cui vengono iscritti imposte sanzioni ed interessi, e ruoli straordinari: che
hanno ad oggetto le stesse poste ma nei confronti di contribuenti per i quali si
nutre pericolo per la riscossione. Riduzione dei termini per procedere all'iscrizione a ruolo (art.6). L'art.6 del decreto in commento riscrive totalmente l'art.17 del DPR 602/73. Il nuovo articolo prevede dei termini per l'iscrizione a ruolo a pena di decadenza sono q
iscrizioni
ex 36-bis DPR n.600/1973 - entro
il 32.12 del secondo anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione; q
iscrizioni
ex 36-ter DPR n.600/1973 - entro
il 31.12 del terzo anno successivo a quello di presentazione delle
dichiarazioni; q
iscrizioni
a ruolo derivanti da avvisi di accertamento divenuti definitivi
- entro il 31.12 dell'anno successivo dal momento in cui l'atto di accertamento
è divenuto definitivo. Rateizzazione delle somme iscritte a ruolo (art.7) Fermo restando che la rateizzazione del debito tributario viene concessa
solamente in caso si obbiettiva difficoltà del contribuente a farvi fronte e
previa domanda dello stesso, viene ora concessa la possibilità di estendere la
rateizzazione del debito tributario relativo a sanzioni ed interessi. In
precedenza infatti tale possibilità era concessa solamente alle imposte
arretrate iscritte nei soli ruoli ordinari. Inoltre viene ampliato il numero
delle rate (da 10 a 60) ed è anche possibile scegliere la sospensione della
riscossione per un anno e al termine scegliere la rateizzazione fino ad un
massimo di 48 rate. Interessi per ritardata iscrizione a ruolo (art.8) Viene semplificato il calcolo degli interessi sulle imposte o sulle
maggiori imposte iscritte a ruolo.
Attualmente infatti l'art.20 del decreto sulla riscossione stabilisce che
l'interesse è dovuto nella misura del 5% annuo per il periodo che va dalla data
ultima per la presentazione delle dichiarazione alla data di consegna al
concessionario dei ruoli. Cartella di pagamento e messa in
mora (artt.11, 12, 14) In precedenza se alla scadenza prevista dalla cartella di pagamento non
veniva effettuato il relativo versamento, nei casi di ruoli ex art.36-bis e
36-ter, l'ufficio provvedeva a
notificare l'avviso di mora. A partire da tale data venivano poi a decorrere gli
interessi di mora. Attualmente, in virtù delle modifiche apportate dagli
articoli citati nel titolo, se alla scadenza dei 60 giorni dalla notifica della
cartella non viene effettuato il pagamento, si procede immediatamente
all'esecuzione forzata ed alla maturazione degli interessi di mora. Sospensione coattiva alla
riscossione (art.15) Viene semplificato il potere discrezionale dell'Ufficio delle entrate o
il centro di servizio nella sospensione della riscossione delle somme iscritte a
ruolo nei casi di presentazione del ricorso avverso l'iscrizione stessa ai sensi
dell'art.19 del D.Lgs 546/1992. Tali uffici possono infatti disporre la
sospensione della riscossione fino alla pubblicazione della sentenza della
commissione provinciale con provvedimento motivato notificato al concessionario
ed al contribuente. Nel caso in cui la sentenza del giudice di primo grado
respinge il ricorso del contribuente allora sulle somme riscosse in ritardo sono
dovuti interessi in ragione del 7% annuo. Estensione della riscossione
mediante ruolo (art.17 ss) La riscossione mediante iscrizione a ruolo viene estesa anche ad altri
tributi e contributi. In particolare: q
per le entrate dello stato
anche diverse dalle imposte sui redditi; q
alle entrate degli enti
territoriali, Regioni provincie, comuni; q
entrate degli enti
previdenziali. Mentre l'art.18 estende alle iscrizioni a ruolo dei tributi e contributi
le disposizioni del DPR 602/73 ad essi applicabili, il successivo art.19
definisce quali articoli sono invece applicabili alle sole imposte sui redditi. Il successivo art.23 dispone che i termini per procedere all'iscrizione
a ruolo, previsti dall'art.17 del DPR 602/73 sono applicabili solamente alle
imposte sui redditi ed al'IVA per quanto riguarda invece i termini per
l'iscrizione a ruolo delle altre entrate e dei contributi sono individuati dai
successivi articoli del decreto in
commento, come anche tutte le altre disposizioni applicabili alle entrate dello
stato e non IVA e II.DD e alle entrate contributive. SUPPLEMENTO
ORDINARIO n.45/L Gazzetta
Ufficiale n. 53 del 5.3.1999 "Indicazione in Euro degli ammontari minimi di riferimento per l'ottenimento del rimborso dell'imposta sul valore aggiunto da parte dei soggetti passivi non residenti all'interno di un Paese." In breve Si tratta dei limiti previsti dall'art.38-ter, comma 1 del decreto IVA
per ottenere i rimborsi infrannuali dell'imposta richiesti dagli enti comunitari
non residenti. Si ricorda infatti che gli enti non residenti non aventi una stabile
organizzazione in Italia o che non hanno eletto il rappresentate fiscale, che
non svolgono nessuna operazione del territorio italiano se non quella di
trasporto o accessorie e quelle indicate nella lettera d) del comma 4, art.7 del
DPR n.633/1972[1], possono chiedere il
rimborso dell'imposta detraibile relativa ad acquisti ed importazioni anche per
periodi inferiori all'anno. La richiesta del rimborso non può essere inferiore a L.
398.000. Se è inferiore a detto ammontare allora il rimborso deve essere
richiesto in sede annuale ma solo se non inferiore a L.
50.000. Il decreto in epigrafe a decorrere dal 1.1.1999 esprime i suddetti
importi in EURO per un ammontare pari a 200 EURO per il primo limite e 25 EURO
per il secondo dei limiti su indicati. Gazzetta
Ufficiale n. 58 del 11.03.1999
CIRCOLARE n. 57/E del 5.3.1999 "Decreto direttoriale del 18 dicembre 19998 - Chiarimenti sulle modalità di compilazione e presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno 1998" In breve La circolare n.57/E chiarisce Trasformazioni sostanziali
soggettive L'eventuale cessione del credito o debito IVA in caso di operazioni
straordinarie che comportano la variazione del soggetto iva in corso d'anno, è
rilevante sia che l'operazione avvenga
nel corso del 1998 o che invece è stata posta in essere dall'1.1.1999 al
31.3.1999. Riassumendo: Nel primo caso (trasferimento del credito o debito) la società
risultante dall'operazione straordinaria è obbligata a presentare la
dichiarazione IVA per il soggetto "cessato" a seguito dell'operazione,
entro il 31 marzo 1999. Nel secondo caso invece (in assenza di trasferimento del
credito) è lo stesso "dante causa" che deve presentare la
dichiarazione (UNIFICATA o in via autonoma) secondo le regole generali,
separatamente o all'interno di UNICO 1999. Spunti critici Appare molto difficile frazionare la posizione iva di una impresa in corso d'anno. La continuità dell'attività d'impresa infatti prevede che ogni operazione è correlata ed interdipendente della prima. La sola occasione per dare un "taglio" all'attività è alla fine dell'anno dove in applicazione della ben nota convenzione della "Competenza economica" si cerca di attribuire ragionevolmente il reddito di periodo. Nel caso particolare della posizione IVA la cosa risulta ancora più ardua. Infatti anche se in linea generale è possibile individuare il debito od il credito iva riferibile ad un determinato periodo lo stesso può sempre modificarsi nel tempo in relazione alle operazioni esenti effettuate dal soggetto risultante dall'operazione straordinaria che vanno ad incidere sul prorata ex art.19 DPR 633/72. In sostanza non è possibile parlare di posizione iva del soggetto in corso d'anno, in quanto la posizione Iva annuale esiste solamente al 31.12; momento in cui, come prescritto dall'art.30 del DPR 633/72, è possibile calcolare, l'iva a debito, l'iva a credito sommando ad essa i versamenti periodici effettuati farne la differenza e arrivare alla determinazione del conguaglio, unica versa posizione Iva del soggetto passivo. Cosa molto strana della vicenda qui in discussione che alle mie stesse conclusioni era arrivato lo stesso ministero lo scorso anno con la Circolare n.144/E. Si spera in un nuovo ripensamento Dichiarazione IVA di gruppo E' noto che l'art.73 ultimo comma del
DPR 633/72 concede la possibilità alle società del gruppo di presentare la
propria dichiarazione IVA attraverso la propria Holding controllante[2]. La circolare chiarisce che in questo caso le società del gruppo
presentano la dichiarazione IVA separatamente dal modello UNICO 99 che
eventualmente sono tenute ha prestare per le altre dichiarazioni (IRAP,
sostituti, redditi), entro il 31.3.1999,
per il tramite della propria società controllante. Al pari la dichiarazione IVA deve essere presentata separatamente anche
nel caso in cui la società esca dal gruppo nel corso dell'anno. Da ultimo la circolare indica che la società controllante deve
presentare direttamente al concessionario della riscossione i prospetti
riepilogativi di gruppo delle liquidazioni entro il 31.3.1999 (modello Iva 26 Pr/99;
modello Iva 26 Lp/99). Il sole 24
ore di martedì 9 marzo 1999, pagina 23 SENTENZA Corte di Cassazione n. 1781/99 del 3.3.1999 (commento) "Poteri del giudice davanti alle commissioni tributarie regionali di valore superiore a 5 milioni" In breve La sentenza, riprendendo il disposto dell'ultimo periodo del comma 5,
art.12 del decreto sul muovo contenzioso tributario, asserisce che la possibilità
del giudice di ordinare al contribuente di munirsi di assistenza tecnica si
riferisce solo alle cause di valore inferiore ai 5 milioni in cui il
contribuente ha la facoltà di difendersi da solo. Secondo la suprema Corte infatti, il giudice tributario non ha la
possibilità di sanare il giudizio viziato dall'assenza del difensore diparte
per contenziosi di valore superiore
a L. 5 milioni. Italia
oggi di mercoledì 10 marzo 1999, pag. 18 [1]
Si riporta la lettera d) dell'art.7 citata, " d) le prestazioni derivanti da contratti di locazione anche finanziaria,
noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto,
le prestazioni di servizi indicate al n. 2) del secondo comma dell'art. 3,
le prestazioni pubblicitarie, di consulenza e assistenza tecnica o legale,
comprese quelle di formazione e di addestramento del personale, le
prestazioni di servizi di telecomunicazione, di elaborazione e fornitura di
dati e simili, le operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e le
prestazioni relative a prestiti di personale, nonché le prestazioni di
intermediazione inerenti alle suddette prestazioni o operazioni e quelle
inerenti all'obbligo di non esercitarle, nonché le cessioni di contratti
relativi alle prestazioni di sportivi professionisti, si considerano
effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti
domiciliati nel territorio stesso o a soggetti ivi residenti che non hanno
stabilito il domicilio all'estero e quando sono rese a stabili
organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati o residenti all'estero, a
meno che non siano utilizzate fuori dalla Comunità economica europea. [2] Si considera controllata la società le cui azioni o quote sono possedute dall'altra per oltre la metà fin dall'inizio dell'anno solare precedente. |
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