
Roma, in data 12.03.99
DIPARTIMENTO Dogane
Circolare n.60
Introduzione.
Il D.P.R. 7 gennaio 1999, n. 10, relativo al "Regolamento recante
norme per la semplificazione di alcuni oneri connessi alla fornitura di
informazioni statistiche da emanare ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della
legge 23 gennaio 1996, n. 662", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale -
Serie Generale - n. 21 del 27 gennaio u.s., ha apportato alcune significative
modifiche in ordine alla presentazione, da parte dei soggetti obbligati, delle
dichiarazioni periodiche concernenti le cessioni e gli acquisti
intracomunitari di beni (Modelli INTRA).
Tale intervento normativo si colloca nell'ambito di un piu' ampio
processo di semplificazione degli adempimenti posti a carico delle imprese per
la presentazione delle dichiarazioni periodiche in questione.
Com'e' noto, in Italia, i Modelli INTRA vengono utilizzati tanto per
la raccolta delle informazioni di interesse fiscale quanto per quelle di
carattere statistico previste dal Regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio
del 7 novembre 1991 e dal Regolamento (CEE) di applicazione n. 3046/92 della
Commissione del 22 ottobre 1992.
A seguito di una serie di iniziative assunte a livello comunitario per
una concreta semplificazione in materia di fornitura delle informazioni
statistiche relative al commercio tra gli Stati membri, infatti, gia'
il Regolamento (CE) n. 860/97 della Commissione, del 14 maggio 1997, ha
emendato il citato Regolamento n. 3046 del 1992 per quel che concerne
l'obbligo dell'indicazione del valore statistico delle merci.
Detto provvedimento imponeva agli Stati membri di adottare gli
opportuni provvedimenti volti ad esonerare il 95% dei soggetti obbligati dal
fornire l'informazione sul valore statistico relativo agli scambi
intracomunitari di beni: tale previsione ha trovato attuazione, a livello
nazionale, nel Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle
Dogane e delle Imposte Indirette 4 febbraio 1998 con il quale, in
conformita' all'avviso espresso al riguardo dall'Istituto Nazionale di
Statistica (ISTAT), e' stato precisato che sono tenuti a detta comunicazione,
per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie,
i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio
dell'attivita' di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in
corso, un valore annuo delle spedizioni superiore a 7 miliardi di lire, e, per
quanto riguarda gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari, i
soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio
dell'attivita' di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in
corso, un valore annuo degli arrivi superiore a 3, 5 miliardi di lire.
Appare utile evidenziare al riguardo che tali limiti devono essere,
naturalmente, considerati separatamente e che al loro calcolo concorrono tutti
gli scambi intracomunitari di beni (e non soltanto le cessioni e gli acquisti)
che rilevano ai fini dell'applicazione del citato Regolamento n. 3330 del
1991.
Per sollevare ulteriormente le piccole e medie imprese dagli oneri
connessi alla fornitura di informazioni statistiche, visto anche quanto
stabilito dal Regolamento (CE) n. 2256/92 della Commissione, del 31 luglio
1992, in materia di soglie statistiche della statistica del commercio tra gli
Stati membri, l'ISTAT ha proposto un innalzamento dei limiti prescritti per la
dichiarazione mensile e per quella annuale, consentendo cosi' ad un aggiuntivo
5% delle imprese di rientrare nel gruppo di quelle con dichiarazioni
semplificate, pur mantenendo costante la copertura in valore ai fini
statistici.
Vista l'unicita' del documento con cui i soggetti obbligati forniscono
i dati fiscali e statistici relativi alle transazioni intracomunitarie, ne e'
dunque derivata la necessita' di una modifica dell'articolo 6 del
decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito nella legge 24 marzo 1993,
n. 75, e successive modificazioni, onde assicurare una unificazione dei
termini di presentazione dei predetti modelli INTRA.
Modalita' di presentazione dei Modelli INTRA.
Tra le principali modifiche che il D.P.R. n. 10 del 1999 ha apportato
in materia di presentazione dei Modelli INTRA rientra senz'altro quella
dell'introduzione di soglie diversificate per la presentazione degli elenchi
riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari.
L'articolo 1, primo comma, del Regolamento citato in premessa
stabilisce, infatti, che i Modelli INTRA-1, relativi alle cessioni
intracomunitarie, devono essere presentati:
a) con periodicita' mensile, se il soggetto obbligato ha realizzato
nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attivita' di scambi
intracomunitari, presume di realizzare nell'anno in corso, cessioni
intracomunitarie per un ammontare complessivo superiore a 300 milioni di lire;
b) con periodicita' trimestrale, se il soggetto obbligato ha
realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attivita' di scambi
intracomunitari, presume di realizzare nell'anno in corso, cessioni
intracomunitarie per un ammontare complessivo superiore a 75 e non superiore a
300 milioni di lire;
c) con periodicita' annuale, se il soggetto obbligato ha realizzato
nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attivita' di scambi
intracomunitari, presume di realizzare nell'anno in corso, cessioni
intracomunitarie per un ammontare complessivo non superiore a 75 milioni di
lire.
Il secondo comma del medesimo articolo stabilisce, invece, che i
Modelli INTRA-2, relativi agli acquisti intracomunitari, devono essere
presentati:
a) con periodicita' mensile, se il soggetto obbligato ha realizzato
nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attivita' di scambi
intracomunitari, presume di realizzare nell'anno in corso, acquisti
intracomunitari per un ammontare complessivo superiore a 200 milioni di lire;
b) con periodicita' trimestrale, se il soggetto obbligato ha
realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attivita' di scambi
intracomunitari, presume di realizzare nell'anno in corso, acquisti
intracomunitari per un ammontare complessivo superiore a 50 e non superiore a
200 milioni di lire;
c) con periodicita' annuale, se il soggetto obbligato ha realizzato
nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attivita' di scambi
intracomunitari, presume di realizzare nell'anno in corso, acquisti
intracomunitari per un ammontare complessivo non superiore a 50 milioni di
lire.
Il comma successivo precisa che dette disposizioni si applicano a
decorrere dagli elenchi riepilogativi relativi all'anno 1999.
Il quarto comma del citato articolo 1 introduce un principio anch'esso
innovativo rispetto al passato: i soggetti tenuti alla presentazione dei
Modelli INTRA con periodicita' trimestrale possono presentarli anche con
periodicita' mensile e coloro che sono tenuti a presentarli con periodicita'
annuale possono presentarli anche con periodicita' trimestrale o mensile.
Detta facolta' consente alle imprese una maggiore flessibilita' nella
gestione dei sistemi informatizzati per l'elaborazione e la predisposizione
degli elenchi riepilogativi in questione e, d'altro canto, permette
all'Amministrazione finanziaria ed all'ISTAT di poter eventualmente disporre
di un maggior e piu' immediato flusso di informazioni inerenti agli scambi
intracomunitari.
Nell'ipotesi in cui il soggetto obbligato eserciti tale facolta', ai
fini della compilazione del campo del frontespizio del Modello INTRA relativo
all'indicazione del "Tipo di riepilogo" dovra' essere riportata la lettera (M)
o (T) corrispondente alla periodicita' dallo stesso prescelta e non a quella
che sarebbe stata dovuta in relazione al volume delle cessioni o degli
acquisti intracomunitari realmente effettuati.
Al riguardo si precisa che, al fine di evitare agli uffici doganali
possibili difficolta' di carattere operativo ed anche per consentire loro
l'acquisizione di dati utilmente confrontabili per periodi, l'opzione di cui
sopra e' tuttavia vincolante per il soggetto d'imposta almeno per l'intero
anno solare di riferimento in cui essa viene esercitata.
Il quinto comma della disposizione in rassegna stabilisce, invece, in
materia di termini per la presentazione dei Modelli INTRA: gli elenchi mensili
devono essere presentati all'ufficio doganale entro il giorno 20 (e, dunque,
non piu' entro il 15 giorno lavorativo) del mese successivo a quello di
riferimento; gli elenchi trimestrali e quelli annuali continuano a dover
essere presentati entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento.
Il Regolamento modifica, quindi, strutturalmente la scadenza
dell'obbligo di presentazione antecedentemente prevista per gli elenchi
mensili, individuando cosi' una data certa in luogo di un termine
antecedentemente spesso diverso da periodo a periodo: cio' potra' comportare
evidenti agevolazioni organizzative per tutti i soggetti tenuti alla loro
presentazione.
E' appena il caso di evidenziare nel merito che, in base al combinato
disposto degli articoli 1187 e 2963 del codice civile, tutte le scadenze che
cadono in giorni festivi sono prorogate di diritto al giorno seguente non
festivo.
Il sesto comma del citato articolo 1 precisa, infine, che negli
elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari
continuano a dover essere indicati i dati anagrafici ed il numero di partita
IVA del soggetto obbligato.
E' di tutta evidenza che tale previsione, alla luce della soppressione
del secondo periodo dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 16/1993
citato, e successive modificazioni, debba essere esclusivamente intesa come
strumentale al completamento delle disposizioni in materia di compilazione dei
Modelli INTRA.
Resta inteso che gli elenchi riepilogativi in esame continuano a dover
essere redatti su stampati conformi a quelli approvati con Decreto
ministeriale 21 ottobre 1992 e successive modifiche di cui al citato D.D. 4
febbraio 1998.
Disposizioni specifiche in materia di informazioni statistiche.
L'articolo 2 del Regolamento in commento stabilisce che, oltre alle
cessioni o agli acquisti intracomunitari, negli elenchi mensili devono essere
riepilogati anche quegli scambi intracomunitari di beni che non rilevano ai
fini delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA).
Nella pratica, ai sensi dell'articolo 3 del citato Reg. (CEE)
n. 3330/1991, negli elenchi mensili devono essere riepilogate tutte le merci
che circolano da uno Stato membro all'altro, indipendentemente dal fatto che
siano o meno oggetto di transazione commerciale (ad esempio, le operazioni di
perfezionamento).
Il secondo comma del medesimo articolo precisa che tale disposizione
non si applica agli elenchi che i soggetti obbligati opzionalmente presentino
con periodicita' mensile in luogo di quella invece dovuta in relazione al
volume delle cessioni o degli acquisti realmente effettuati.
Appare opportuno chiarire al riguardo che, pertanto, nell'ipotesi in
cui gli elenchi vengano opzionalmente presentati con periodicita' mensile,
dovranno esservi indicati sia i dati di carattere fiscale che quelli di
interesse statistico riferiti alle cessioni ed agli acquisti intracomunitari
riepilogati, mentre potranno non esservi riportati soltanto quelli relativi a
movimentazioni intracomunitarie di beni che rilevino esclusivamente ai fini
statistici.
Delega per la presentazione dei Modelli INTRA.
Con la circolare n. 39 del 5 febbraio 1993 e' stato previsto che il
soggetto obbligato puo', mediante apposita procura e ferma restando la sua
responsabilita' in materia, delegare un soggetto terzo alla sottoscrizione
degli elenchi riepilogativi in questione, purche'‚ comunichi detto
conferimento di delega all'ufficio doganale interessato in forma scritta, "con
autenticazione della sottoscrizione effettuata con le modalita' di cui
all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15".
Oggi, tale previsione non puo' che essere ovviamente intesa alla luce
delle norme di semplificazione dell'azione amministrativa introdotte
nell'ordinamento nazionale ad opera delle c.d. leggi Bassanini (L. 15 marzo
1997, n. 59; L. 15 maggio 1997, n. 127 e L. 16 giugno 1998, n. 191) e del
recente D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, recante "Regolamento di attuazione
degli articolo 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di
semplificazione delle certificazioni amministrative".
Pertanto, in alternativa alla comunicazione, resa dal soggetto
obbligato, di cui alla citata Circolare n. 39 del 1993, ai sensi dell'articolo
2 del citato D.P.R. n. 403/1998, il predetto conferimento di delega puo'
essere comprovato, a titolo definitivo, anche dallo stesso soggetto delegato,
mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui
all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Tale dichiarazione puo' essere prodotta secondo il fac-simile allegato
e, a norma dell'articolo 3 del medesimo D.P.R., puo' essere sottoscritta dal
soggetto delegato in presenza del dipendente competente a ricevere la
documentazione.
Come precisato dalla Circolare 5 febbraio 1999, n. 1.1.26/10888/9.84
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari
giuridici e legislativi, la veridicita' di dette dichiarazioni sostitutive
potra' essere verificata attraverso controlli a campione e nei casi in cui vi
sia ragionevole dubbio circa il contenuto delle stesse.
Gli Uffici in indirizzo sono pregati di voler assicurare la massima
diffusione della presente circolare, ferme restando le istruzioni che questo
Dipartimento ha impartito in materia di compilazione e di presentazione dei
Modelli INTRA con le circolari n. 39 del 5.02.1993 e n. 297 del 20.11.1993,
provvedimenti che, ad eccezione delle parti non implicitamente modificate a
seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 10/1999, si intendono qui
integralmente richiamati.
* * * * *
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
Il sottoscritto .................................., nato a ...........
il ......... C.F. ....................., residente in ........................
...................................., sotto la propria responsabilita' e
consapevole delle sanzioni penali comminabili, ai sensi dell'art. 26 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, in caso di dichiarazioni mendaci o uso di atti
falsi,
DICHIARA
di aver ricevuto delega dal Sig. ....................................,
nato a .............................. il ................., nella sua qualita'
di .............................. della Ditta/Societa' .......................
con sede legale in ....................., P. IVA ............................,
C.F. ..........................., per la sottoscrizione e presentazione degli
elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari (Modelli
INTRA-1 e INTRA-2), approvati con D. M. 21 ottobre 1992, a cui la stessa e'
obbligata.
FIRMA
Data ..............
..........................
(estremi del documento)
______________________________________________________________________________
UFFICIO DOGANALE DI
IL FUNZIONARIO RICEVENTE
(Firma e timbro)
Data ..................
......................

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