Roma, in data 12.03.99

DIPARTIMENTO Dogane
Circolare n.60


 

Introduzione.                                                                 
        Il D.P.R.   7   gennaio  1999, n. 10, relativo al "Regolamento recante
norme per   la   semplificazione   di  alcuni oneri connessi alla fornitura di
informazioni statistiche da emanare ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della
legge 23   gennaio   1996,   n. 662", pubblicato  sulla  Gazzetta Ufficiale  -
Serie Generale  - n. 21 del 27 gennaio u.s., ha apportato alcune significative
modifiche in ordine alla presentazione, da parte dei soggetti obbligati, delle
dichiarazioni periodiche     concernenti     le     cessioni    e gli acquisti
intracomunitari di beni (Modelli INTRA).                                      
        Tale intervento   normativo   si  colloca nell'ambito di un piu' ampio
processo di semplificazione degli adempimenti posti a carico delle imprese per
la presentazione delle dichiarazioni periodiche in questione.                 
        Com'e' noto,   in Italia, i Modelli INTRA vengono utilizzati tanto per
la raccolta   delle   informazioni   di interesse fiscale quanto per quelle di
carattere statistico previste dal Regolamento  (CEE)  n. 3330/91 del Consiglio
del  7  novembre 1991 e dal Regolamento (CEE) di applicazione n. 3046/92 della
Commissione  del 22  ottobre 1992.                                            
        A seguito di una serie di iniziative assunte a livello comunitario per
una concreta   semplificazione    in   materia di fornitura delle informazioni
statistiche relative   al  commercio  tra   gli Stati   membri, infatti,  gia'
il   Regolamento   (CE)   n.  860/97 della Commissione, del 14 maggio 1997, ha
emendato il   citato   Regolamento   n.   3046  del 1992 per quel che concerne
l'obbligo dell'indicazione del valore statistico delle merci.                 
        Detto provvedimento    imponeva    agli   Stati membri di adottare gli
opportuni provvedimenti   volti ad esonerare il 95% dei soggetti obbligati dal
fornire l'informazione     sul     valore     statistico  relativo agli scambi
intracomunitari di   beni:    tale previsione ha trovato attuazione, a livello
nazionale, nel   Decreto   del   Direttore  Generale  del  Dipartimento  delle
Dogane  e    delle    Imposte    Indirette   4  febbraio 1998 con il quale, in
conformita' all'avviso    espresso    al   riguardo dall'Istituto Nazionale di
Statistica (ISTAT),  e' stato precisato che sono tenuti a detta comunicazione,
per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie,
i soggetti   che   hanno  realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio
dell'attivita' di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in
corso, un valore annuo delle spedizioni superiore a 7 miliardi di lire, e, per
quanto riguarda   gli  elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari, i
soggetti che   hanno   realizzato   nell'anno  precedente o, in caso di inizio
dell'attivita' di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in
corso, un valore annuo degli arrivi superiore a 3, 5 miliardi di lire.        
        Appare utile   evidenziare  al riguardo che tali limiti devono essere,
naturalmente, considerati separatamente e che al loro calcolo concorrono tutti
gli scambi intracomunitari di beni (e non soltanto le cessioni e gli acquisti)
che rilevano   ai   fini  dell'applicazione del citato Regolamento n. 3330 del
1991.                                                                         
        Per sollevare   ulteriormente   le piccole e medie imprese dagli oneri
connessi alla   fornitura  di  informazioni  statistiche, visto  anche  quanto
stabilito dal   Regolamento   (CE) n. 2256/92 della Commissione, del 31 luglio
1992, in  materia di soglie statistiche della statistica del commercio tra gli
Stati membri, l'ISTAT ha proposto un innalzamento dei limiti prescritti per la
dichiarazione mensile e per quella annuale, consentendo cosi' ad un aggiuntivo
5% delle    imprese    di    rientrare  nel gruppo di quelle con dichiarazioni
semplificate, pur    mantenendo    costante    la  copertura in valore ai fini
statistici.                                                                   
        Vista l'unicita' del documento con cui i soggetti obbligati forniscono
i dati  fiscali e statistici relativi alle transazioni intracomunitarie, ne e'
dunque derivata    la    necessita'    di   una  modifica  dell'articolo 6 del
decreto-legge 23   gennaio  1993, n. 16, convertito nella legge 24 marzo 1993,
n. 75,   e   successive   modificazioni,  onde assicurare una unificazione dei
termini di presentazione dei predetti modelli INTRA.                          
Modalita' di presentazione dei Modelli INTRA.                                 
        Tra le principali modifiche che il D.P.R. n. 10 del 1999  ha apportato
in materia   di   presentazione   dei Modelli INTRA  rientra senz'altro quella
dell'introduzione di   soglie diversificate per la presentazione degli elenchi
riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari.                
        L'articolo 1,    primo    comma,    del Regolamento citato in premessa
stabilisce, infatti,    che    i    Modelli    INTRA-1, relativi alle cessioni
intracomunitarie, devono essere presentati:                                   
        a) con   periodicita'  mensile, se il soggetto obbligato ha realizzato
nell'anno precedente    o,    in    caso    di inizio dell'attivita' di scambi
intracomunitari, presume    di    realizzare    nell'anno   in corso, cessioni
intracomunitarie per un ammontare complessivo superiore a 300 milioni di lire;
        b) con    periodicita'    trimestrale,    se  il soggetto obbligato ha
realizzato nell'anno  precedente o, in caso di inizio dell'attivita' di scambi
intracomunitari, presume    di    realizzare    nell'anno   in corso, cessioni
intracomunitarie per un ammontare complessivo superiore a 75 e non superiore a
300 milioni di lire;                                                          
        c) con   periodicita'  annuale, se il soggetto obbligato ha realizzato
nell'anno precedente    o,    in    caso    di inizio dell'attivita' di scambi
intracomunitari, presume    di    realizzare    nell'anno   in corso, cessioni
intracomunitarie per   un  ammontare complessivo non superiore a 75 milioni di
lire.                                                                         
        Il secondo   comma   del  medesimo articolo stabilisce, invece, che  i
Modelli INTRA-2,    relativi    agli   acquisti intracomunitari, devono essere
presentati:                                                                   
        a) con   periodicita'  mensile, se il soggetto obbligato ha realizzato
nell'anno precedente    o,    in    caso    di inizio dell'attivita' di scambi
intracomunitari, presume    di    realizzare    nell'anno   in corso, acquisti
intracomunitari per un ammontare complessivo superiore a 200 milioni di lire; 
        b) con    periodicita'    trimestrale,    se  il soggetto obbligato ha
realizzato nell'anno  precedente o, in caso di inizio dell'attivita' di scambi
intracomunitari, presume    di    realizzare    nell'anno   in corso, acquisti
intracomunitari per  un ammontare complessivo superiore a 50 e non superiore a
200 milioni di lire;                                                          
        c) con   periodicita'  annuale, se il soggetto obbligato ha realizzato
nell'anno precedente    o,    in    caso    di inizio dell'attivita' di scambi
intracomunitari, presume    di    realizzare    nell'anno   in corso, acquisti
intracomunitari per   un   ammontare complessivo non superiore a 50 milioni di
lire.                                                                         
        Il comma   successivo   precisa  che dette disposizioni si applicano a
decorrere dagli elenchi riepilogativi relativi all'anno 1999.                 
        Il quarto comma del citato articolo 1 introduce un principio anch'esso
innovativo rispetto   al   passato:   i soggetti tenuti alla presentazione dei
Modelli INTRA   con   periodicita'   trimestrale possono presentarli anche con
periodicita' mensile   e coloro che sono tenuti a presentarli con periodicita'
annuale possono presentarli anche con periodicita' trimestrale o mensile.     
        Detta facolta'  consente alle imprese una maggiore flessibilita' nella
gestione dei   sistemi  informatizzati per l'elaborazione e la predisposizione
degli elenchi    riepilogativi    in    questione   e, d'altro canto, permette
all'Amministrazione finanziaria   ed all'ISTAT di poter eventualmente disporre
di un   maggior   e piu' immediato flusso di informazioni inerenti agli scambi
intracomunitari.                                                              
        Nell'ipotesi in  cui il soggetto obbligato eserciti tale facolta',  ai
fini della compilazione del campo del frontespizio del Modello INTRA  relativo
all'indicazione del "Tipo di riepilogo" dovra' essere riportata la lettera (M)
o (T)   corrispondente alla periodicita' dallo stesso prescelta e non a quella
che sarebbe   stata   dovuta   in   relazione al volume delle cessioni o degli
acquisti intracomunitari realmente effettuati.                                
        Al riguardo   si  precisa che, al fine di evitare agli uffici doganali
possibili difficolta'   di   carattere  operativo ed anche per consentire loro
l'acquisizione di   dati utilmente confrontabili per periodi, l'opzione di cui
sopra e'   tuttavia   vincolante per il soggetto d'imposta almeno per l'intero
anno solare di riferimento in cui essa viene esercitata.                      
        Il quinto  comma della disposizione in rassegna stabilisce, invece, in
materia di termini per la presentazione dei Modelli INTRA: gli elenchi mensili
devono essere   presentati all'ufficio doganale entro il giorno 20 (e, dunque,
non piu'   entro   il   15  giorno lavorativo) del mese successivo a quello di
riferimento; gli   elenchi   trimestrali   e quelli annuali continuano a dover
essere presentati entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento.
        Il Regolamento    modifica,    quindi,    strutturalmente  la scadenza
dell'obbligo di    presentazione    antecedentemente  prevista per gli elenchi
mensili, individuando    cosi'    una    data    certa  in luogo di un termine
antecedentemente spesso   diverso da periodo a periodo: cio' potra' comportare
evidenti agevolazioni   organizzative   per  tutti i soggetti tenuti alla loro
presentazione.                                                                
        E' appena  il caso di evidenziare nel merito che, in base al combinato
disposto degli   articoli 1187 e 2963 del codice civile, tutte le scadenze che
cadono in   giorni   festivi  sono prorogate di diritto al giorno seguente non
festivo.                                                                      
        Il sesto   comma   del   citato  articolo 1 precisa, infine, che negli
elenchi riepilogativi    delle    cessioni    e degli acquisti intracomunitari
continuano a   dover essere indicati i dati anagrafici ed il numero di partita
IVA del soggetto obbligato.                                                   
        E' di tutta evidenza che tale previsione, alla luce della soppressione
del secondo   periodo   dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 16/1993
citato, e   successive  modificazioni, debba essere esclusivamente intesa come
strumentale al completamento delle disposizioni in materia di compilazione dei
Modelli INTRA.                                                                
        Resta inteso che gli elenchi riepilogativi in esame continuano a dover
essere redatti    su    stampati    conformi    a quelli approvati con Decreto
ministeriale 21   ottobre 1992 e successive modifiche di cui al citato D.D.  4
febbraio 1998.                                                                
Disposizioni specifiche in materia di informazioni statistiche.               
        L'articolo 2   del  Regolamento in commento stabilisce che, oltre alle
cessioni o  agli acquisti intracomunitari, negli elenchi mensili devono essere
riepilogati anche   quegli  scambi intracomunitari di beni che non rilevano ai
fini delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA).      
        Nella pratica,    ai    sensi    dell'articolo 3 del citato Reg. (CEE)
n. 3330/1991,   negli elenchi mensili devono essere riepilogate tutte le merci
che circolano   da uno Stato membro all'altro, indipendentemente dal fatto che
siano o  meno oggetto di transazione commerciale (ad esempio, le operazioni di
perfezionamento).                                                             
        Il secondo   comma del medesimo articolo precisa che tale disposizione
non si  applica agli elenchi che i soggetti obbligati opzionalmente presentino
con periodicita'   mensile   in  luogo di quella invece dovuta in relazione al
volume delle cessioni o degli acquisti realmente effettuati.                  
        Appare opportuno   chiarire al riguardo che, pertanto, nell'ipotesi in
cui gli   elenchi   vengano opzionalmente presentati con periodicita' mensile,
dovranno esservi   indicati   sia   i  dati di carattere fiscale che quelli di
interesse statistico   riferiti alle cessioni ed agli acquisti intracomunitari
riepilogati, mentre  potranno non esservi riportati soltanto quelli relativi a
movimentazioni intracomunitarie   di  beni che rilevino esclusivamente ai fini
statistici.                                                                   
Delega per la presentazione dei Modelli INTRA.                                
        Con la   circolare  n. 39 del 5 febbraio 1993 e' stato previsto che il
soggetto obbligato   puo',   mediante apposita procura e ferma restando la sua
responsabilita' in   materia,   delegare un soggetto terzo alla sottoscrizione
degli elenchi    riepilogativi    in    questione,    purche'‚ comunichi detto
conferimento di delega all'ufficio doganale interessato in forma scritta, "con
autenticazione della    sottoscrizione    effettuata   con le modalita' di cui
all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15".                               
        Oggi, tale  previsione non puo' che essere ovviamente intesa alla luce
delle norme    di    semplificazione    dell'azione  amministrativa introdotte
nell'ordinamento nazionale   ad  opera delle c.d. leggi Bassanini (L. 15 marzo
1997, n.   59;   L.  15 maggio 1997, n. 127 e L. 16 giugno 1998, n. 191) e del
recente D.P.R.   20   ottobre 1998, n. 403, recante "Regolamento di attuazione
degli articolo   1,   2  e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di
semplificazione delle certificazioni amministrative".                         
        Pertanto, in    alternativa    alla   comunicazione, resa dal soggetto
obbligato, di cui alla citata Circolare n. 39 del 1993, ai sensi dell'articolo
2 del   citato   D.P.R.   n. 403/1998, il predetto conferimento di delega puo'
essere comprovato,  a titolo definitivo, anche dallo stesso soggetto delegato,
mediante la    dichiarazione    sostitutiva    di    atto di notorieta' di cui
all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.                             
        Tale dichiarazione puo' essere prodotta secondo il fac-simile allegato
e, a   norma dell'articolo 3 del medesimo D.P.R., puo' essere sottoscritta dal
soggetto delegato    in    presenza    del dipendente competente a ricevere la
documentazione.                                                               
        Come precisato   dalla Circolare 5 febbraio 1999, n. 1.1.26/10888/9.84
della Presidenza   del   Consiglio  dei Ministri - Dipartimento per gli Affari
giuridici e   legislativi,   la veridicita' di dette dichiarazioni sostitutive
potra' essere  verificata attraverso controlli a campione e nei casi in cui vi
sia ragionevole dubbio circa il contenuto delle stesse.                       
        Gli Uffici   in  indirizzo sono pregati di voler assicurare la massima
diffusione della   presente circolare, ferme restando le istruzioni che questo
Dipartimento ha   impartito  in materia di compilazione e di presentazione dei
Modelli INTRA   con  le circolari n. 39 del 5.02.1993 e n. 297 del 20.11.1993,
provvedimenti che,   ad eccezione delle parti non implicitamente modificate  a
seguito dell'entrata   in   vigore   del   D.P.R. n. 10/1999, si intendono qui
integralmente richiamati.                                                     
                                  * * * * *                                   
            DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DI  ATTO  DI   NOTORIETA'             
        Il sottoscritto .................................., nato a ...........
il ......... C.F. ....................., residente in ........................
...................................., sotto    la    propria responsabilita' e
consapevole delle   sanzioni   penali comminabili, ai sensi dell'art. 26 della
legge 4   gennaio  1968, n. 15, in caso di dichiarazioni mendaci o uso di atti
falsi,                                                                        
                                   DICHIARA                                   
        di aver ricevuto delega dal Sig. ....................................,
nato a .............................. il ................., nella sua qualita'
di .............................. della Ditta/Societa' .......................
con sede legale in ....................., P. IVA ............................,
C.F. ...........................,  per la sottoscrizione e presentazione degli
elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari (Modelli
INTRA-1 e   INTRA-2),  approvati con D. M. 21 ottobre 1992, a cui la stessa e'
obbligata.                                                                    
                                                       FIRMA                  
Data ..............                                                           
                                             ..........................       
                                              (estremi del documento)         
______________________________________________________________________________
                        UFFICIO   DOGANALE   DI                               
                                                 IL FUNZIONARIO RICEVENTE     
                                                     (Firma e timbro)         
Data ..................                                                       
                                                  ......................      

 
 
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Aggiornato il: 28 novembre 1999