DECRETO 11 marzo 1999
DECRETO 11 marzo 1999
DECRETO 11 marzo 1999
DECRETO 11 marzo 1999
DECRETO LEGGE 12 marzo 1999, n.63
CIRCOLARE n. 60/D del 12.3.1999
SCHEMA DI DECRETO
LEGISLATIVO definitivamente approvato il 16.3.1999
"Rinvio del termine di pagamento per i ruoli prorogati dall'art. 9, comma 2, della legge 29 dicembre 1998, n. 448." In breve L'art.9. comma 2 della legge n.448/1998 (collegato legge finanziaria 1999) proroga al 30.6.1999 i termini a disposizione dell'amministrazione finanziaria per l'emissione dei ruoli scadenti il 31.12.1998. In considerazione di tale proroga il decreto in commento rinvia al 30.9.1999 il pagamento
delle cartelle di pagamento facenti riferimento a tale proroga i cui termini di
versamento scadono il 10.6.1999. Gazzetta
Ufficiale n. 64 del 18-03-1999 "Rinvio del termine di pagamento per i ruoli relativi alla liquidazione dei modelli di dichiarazione 740, 750, 760, 770 afferenti l'anno 1992. In breve Il decreto in forza del potere di autotutela disciplinato dal D.M. 11.2.1997, n. 37, posticipa al 10 giugno 1999 l'obbligo di pagamento delle cartelle relative alle liquidazioni dei modelli 740/93, 750/93, 760/93 e 770/93 afferenti l'annualità 1992, recanti l'indicazione di scadenza rata 10 aprile 1999. Il decreto indica inoltre che Gazzetta
Ufficiale n. 64 del 18-03-1999 "Rinvio del termine di pagamento per i ruoli relativi alla liquidazione dei modelli 102 afferenti l'anno 1992." In breve Il decreto in esame Gazzetta
Ufficiale n. 64 del 18-03-1999 "Rinvio del termine di
pagamento per i ruoli relativi alle violazioni della tassa di concessione governativa sulla partita I.V.A.
anno 1996. In breve La norma posticipato al 10 giugno 1999
il pagamento delle cartelle di pagamento relative alle violazioni della tassa di
concessione governativa sulla partita I.V.A. afferenti l'annualità 1996,
recanti l'indicazione di scadenza rata 10 aprile 1999. I termini procedurali di
cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43, decorrono dalla scadenza della rata cosi' come posticipata. Gazzetta
Ufficiale n. 64 del 18-03-1999 AGEVOLAZIONI - Imposte sui redditi - VISCO DECRETO LEGGE 12 marzo 1999, n.63 "Misure urgenti in materia di investimenti e di occupazione." In breve Con il D.L. in commento il Governo mira a rafforzare la Dual income tax (DIT), prevedendo affianco ad
essa, limitatamente ai periodi d'imposta 1999-2000, un ulteriore porzione di
reddito imponibile assoggettato da assoggettare all'aliquota ridotta del 19%. Andiamo per ordine: q
i
soggetti che possono usufruire dell'agevolazione -
L'agevolazione è rivolta ai soggetti IRPEG di cui alle lettere a) b) d)
dell'art.87 TUIR e al reddito d’impresa d'impresa dichiarato dai soggetti
IRPEF: sostanzialmente imprese individuali e società di persone in regime di
contabilità ordinaria e semplificata. I soggetti da ultimo citati, se in
contabilità semplificata, possono entrare nell'agevolazione solamente nel caso
in cui i ricavi dichiarati non siano inferiori a quelli risultanti
all'applicazione dei parametri o dagli studi di settore; q
la
fetta di reddito sottoposta all'aliquota del 19% - la
parte di reddito da sottoporre alla tassazione del 19% corrisponde al minore tra
gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli art.67 e 68 TUIR, i
conferimenti in denaro e gli accantonamenti degli utili effettuati negli anni di
efficacia del decreto, in altre parole quindi, dal reddito complessivo
assoggettabile a tassazione è possibile sottratte il minore dei tre importi
sopra evidenziati, i quali saranno assoggettati ad un aliquota del 19%. q
In
particolare: Ø
gli investimenti devono
riguardare strutture situate nel territorio italiano; Ø
l'ammontare degli
investimenti in detti beni deve essere preso al netto delle cessioni,
dismissioni e quote di ammortamento dedotte; Ø
sono esclusi dal novero
degli investimenti agevolati e ovviamente anche dai decrementi gli acquisti di
autoveicoli da art.121-bis TUIR, a meno che non siano autoveicoli strumentali
all'attività d'impresa o adibiti a uso pubblico; Ø
i conferimenti in denaro
vanno calcolati con riferimento ai criteri di calcolo previsti per la DIT (
commi 4, 5 dell'art.1 D.Lgs 466/97). In particolare dovranno essere ponderati
per i giorni che vanno dal momento in cui sono stati versati alla fine del
periodo d'imposta. q
durata
dell'agevolazione - la "super
DIT" ha efficacia temporanea
solamente per i primi due esercizi di entrata in vigore del D.L. in commento 1999-2000.. si mette in evidenza che: q
la parte di reddito
determinato nei modi suddetti e la relativa imposta (19%) non partecipano al
calcolo dell'aliquota media del 27% prevista per la DIT; q
ed inoltre, come d'altronde
c'era d'aspettarsi, viene fissata al 48,65% la parte di reddito da prendere in
considerazione per il calcolo delle imposte virtuali da inserire nel basket B)
(credito d'imposta limitato) della
maggiorazione di conguaglio; q una detassazione spettante per il 1999 ma non utilizzata per incapienza di reddito non è riportabile nel 2000. Infatti l'agevolazione non è riferita all'investimento ma al reddito per un ammontare corrispondente all'investimento. Quindi se non c'è reddito non vi può essere q
il calcolo degli acconti non
è inficiato dalla super DIT. In altre parole gli acconti devono essere
calcolati al lordo della riduzione dell'imposta da versare scaturita
dall'applicazione della super DIT; q
La norma non indica che il
redditi assoggettati alla "super DIT" non rilevano ai fini del calcolo
dello scaglione IRPEF del contribuente. Pertanto nel caso in cui in via
interpretativa non venisse indicato diversamente si ritiene che tale reddito
debba essere considerato nella determinazione dello scaglione applicabile.
Questo comporterà sicuramente l'annullamento dell'agevolazione in questione per
i soggetti che dichiarano redditi inferiori a L.15.000.000 (primo scaglione)
Infatti come è noto per tale scaglione l'aliquota complessiva applicabile è già
il 19%. La maggiorazione di conguaglio
nella super DIT Si ricorda che secondo la nuova logica della maggiorazione di conguaglio che qualora i Per effettuare questa divisione è
necessario sottrarre dal 100% del reddito imponibile la porzione di reddito che
se tassato al 37% da origine ad un ammontare di imposta pari a quella emergente
dal 100% del reddito al quale
veniva applicata l'aliquota ridotta. Nel caso specifico il 19% di 100 = 19 Si deve rispondere alla seguente domanda: quale percentuale del 100 devo
tassare al 37% per avere sempre come imposta L. 19?. Quindi 100 : X = 37 : 19 da cui
51,35 - quindi tassare 100 al 19% è equivalente tassare 51,35 al 37% Pertanto è lecito dire che il 51,35% del reddito è tassato al 37% e
contestualmente che il 48,65% non è stato tassato. Pertanto mentre quel 19 di
imposta pagata va a finire nel basket A), l'imposta virtuale,
pari al 58,73 di quel 48,65, deve essere imputata al basket B). Gazzetta
Ufficiale n. 64 del 18-03-1999
CIRCOLARE n. 60/D del 12.3.1999 "Oneri connessi alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari Modelli Intrastat DPR n.10 del 7.1.1999" In breve Si tratta della
circolare che mette in chiaro le novità introdotte in tema di elenchi
riepilogativi degli scambi intracomunitario dal decreto indicato in epigrafe. Appresso si
elencano le principali novità apportate dal decreto per poi indicare quali sono
i principali chiarimenti forniti dalla circolare. Le
novità in particolare Modelli
per le cessioni intracomunitarie
In particolare per le cessioni intracomunitarie gli elenchi devono essere
presentati: q
mensilmente, da parte dei
soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio
dell'attività, presumono di realizzare nell'anno in corso, cessioni
intracomunitarie per un ammontare complessivo superiore a 300 milioni di lire; q
con periodicità
trimestrale, da parte dei soggetti con ammontare di cessioni intracomunitarie
superiore a 75 milioni di lire; q
una volta l'anno, da parte
dei restanti soggetti. Modelli
acquisti intracomunitari
Per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari, invece,
gli elenchi devono essere presentati: q
mensilmente, da parte dei
soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente (o presumono di realizzare
nell'anno in corso), acquisti intracomunitari per un ammontare superiore a 200
milioni di lire; q
a periodi trimestrali, da
parte dei soggetti con ammontare di acquisti intracomunitari superiore a 50
milioni di lire; q
a periodi annuali, per i
restanti soggetti. Scadenze di presentazione agli
Uffici doganali q
entro il giorno 20 del mese
successivo a quello di riferimento per gli elenchi mensili; q
entro la fine del mese
successivo al periodo di riferimento per quelli trimestrali e annuali. Contenuto degli
elenchi
Gli elenchi non
devono più contenere l'indicazione dei soggetti passivi in altro Stato ai quali
sono stati inviati beni oggetto di perfezionamento o manipolazione (art. 50,
comma 6, D.L. n. 331/1993 abrogato). Negli elenchi mensili (esclusi quelli presentati mensilmente per opzione
dell'operatore tenuto ad una periodicità superiore) devono, invece, essere
riepilogati anche gli scambi che non costituiscono cessioni o acquisti
intracomunitari ai sensi delle disposizioni sull'IVA, per i quali sussiste
l'obbligo di dichiarazione a fini statistici ai sensi della normativa
comunitaria (reg. CEE n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991). Le principali precisazioni fornite
dalla circolare q
Cadenza
di presentazione dei modelli - La
scelta della cadenza con cui presentare i modelli riepilogativi vincola il
contribuente almeno per l'intero anno; q
Delega
a terzi per la presentazione degli elenchi - la delega a terzi per la presentazione degli elenchi può essere
provata anche con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, del quale
il sole 24 dle 16.3.1999 ne pubblica un fac-simile. Tutti gli altri chiarimenti non sono altro che conferme delle
disposizioni desumibili dalla norma o da altre precisazioni effettuate dallo
stesso ministero in passato, pertanto a quelle si rinvia. Il sole 24
ore di martedì 16 marzo 1999, pag. 25 Italia oggi
di martedì 16 marzo 1999, pag. 17 SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO difinitivamente approvato il 16.3.1999 "Termini per il versamento di imposte e contributi." In breve Il decreto rende
ufficiale: q il tasso di interesse indicato nell'art.30 primo comma del DPR n.633/1972 da applicare sul versamento del saldo iva da dichiarazione annuale effettuato dopo il 16 marzo e entro il termine per presentare la dichiarazione annuale è stato ridotto dal 0 q
la riduzione sempre al 0,4%
dal precedente 0,5% previsto dall'art.12, comma 5 del D.Lgs 241/1997 nel caso di
differimento dei termini di versamento delle somme da dichiarazione; q
il termine di franchigia di
15 giorni previsto dallo stesso
articolo 12 comma 5 sopracitato è stato portato da 15 a 20 giorni; q
a decorrere dall'anno 2000
la misura dei tassi di interesse sopra indicati sarà variata attraverso un più
agevole decreto ministeriale. Il sole 24
ore di mercoledì 17 marzo 1999, pag. 27
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