Dal 15.03.1999 al 22.03.1999

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Sommario

 

accertamento - ruolo - art.9 comma 2 L. n.448/1998 - termini -  rinvio

DECRETO 11 marzo 1999

ACCERTAMENTO - ruolo - DICHIARAZIONI II.DD. 1992 - termini - RINVIO

DECRETO 11 marzo 1999

ACCERTAMENTO - RUOLO - LIQUIDAZIONE MODELLI 102-1992 - TERMINi - RINVIO

DECRETO 11 marzo 1999

ACCERTAMENTO - RUOLO - TASSA SULLA PARTITA IVA 1996  - TERMINi - RINVIO

DECRETO 11 marzo 1999

AGEVOLAZIONi - Imposte sui redditi - VISCO

DECRETO LEGGE 12 marzo 1999, n.63

    QUOTIDIANI ECONOMICI    

IVA - MODELLI INTRATAT - SEMPLIFICAZIONI

CIRCOLARE n. 60/D del 12.3.1999

ADEMPIMENTI - TERMINI DI VERSAMENTO - Tasso applicabile

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO definitivamente approvato il 16.3.1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 11 marzo 1999

"Rinvio del termine di pagamento per i ruoli prorogati dall'art. 9, comma 2, della legge 29 dicembre 1998, n. 448."

In breve

L'art.9. comma 2 della legge n.448/1998 (collegato legge finanziaria 1999) proroga al 30.6.1999 i termini a disposizione dell'amministrazione finanziaria per l'emissione dei ruoli scadenti il 31.12.1998.

In considerazione di tale proroga il decreto in commento rinvia al 30.9.1999 il pagamento delle cartelle di pagamento facenti riferimento a tale proroga i cui termini di versamento scadono il 10.6.1999.

Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18-03-1999  

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DECRETO 11 marzo 1999

"Rinvio del termine di pagamento per i ruoli relativi alla liquidazione dei modelli di dichiarazione 740, 750, 760, 770 afferenti l'anno 1992.

In breve

Il decreto in forza del potere di autotutela disciplinato dal D.M. 11.2.1997, n. 37, posticipa al 10 giugno 1999 l'obbligo di pagamento delle cartelle relative alle liquidazioni dei modelli 740/93, 750/93, 760/93 e 770/93 afferenti l'annualità 1992, recanti l'indicazione di scadenza rata 10 aprile 1999. 

Il decreto indica inoltre che 

Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18-03-1999  

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DECRETO 11 marzo 1999

"Rinvio del termine di pagamento per i ruoli relativi alla liquidazione dei modelli 102 afferenti l'anno 1992."

In breve

Il decreto in esame 

Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18-03-1999  

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DECRETO 11 marzo 1999

"Rinvio del termine di pagamento per i ruoli relativi alle violazioni della tassa di concessione governativa sulla partita I.V.A. anno 1996. 

In breve

La norma posticipato al 10 giugno 1999 il pagamento delle cartelle di pagamento relative alle violazioni della tassa di concessione governativa sulla partita I.V.A. afferenti l'annualità 1996, recanti l'indicazione di scadenza rata 10 aprile 1999. I termini procedurali di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, decorrono dalla scadenza della rata cosi' come posticipata.

Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18-03-1999

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AGEVOLAZIONI - Imposte sui redditi - VISCO 

DECRETO LEGGE 12 marzo 1999, n.63

"Misure urgenti in materia di investimenti e di occupazione."

In breve

Con il D.L. in commento il Governo mira a  rafforzare la Dual income tax (DIT), prevedendo affianco ad essa, limitatamente ai periodi d'imposta 1999-2000, un ulteriore porzione di reddito imponibile assoggettato da assoggettare all'aliquota ridotta del 19%.

Andiamo per ordine:

q     i soggetti che possono usufruire dell'agevolazione - L'agevolazione è rivolta ai soggetti IRPEG di cui alle lettere a) b) d) dell'art.87 TUIR e al reddito d’impresa d'impresa dichiarato dai soggetti IRPEF: sostanzialmente imprese individuali e società di persone in regime di contabilità ordinaria e semplificata. I soggetti da ultimo citati, se in contabilità semplificata, possono entrare nell'agevolazione solamente nel caso in cui i ricavi dichiarati non siano inferiori a quelli risultanti all'applicazione dei parametri o dagli studi di settore;

q     la fetta di reddito sottoposta all'aliquota del 19% - la parte di reddito da sottoporre alla tassazione del 19% corrisponde al minore tra gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli art.67 e 68 TUIR, i conferimenti in denaro e gli accantonamenti degli utili effettuati negli anni di efficacia del decreto, in altre parole quindi, dal reddito complessivo assoggettabile a tassazione è possibile sottratte il minore dei tre importi sopra evidenziati, i quali saranno assoggettati ad un aliquota del 19%.

q     In particolare:

Ø      gli investimenti devono riguardare strutture situate nel territorio italiano;

Ø      l'ammontare degli investimenti in detti beni deve essere preso al netto delle cessioni, dismissioni e quote di ammortamento dedotte;

Ø      sono esclusi dal novero degli investimenti agevolati e ovviamente anche dai decrementi gli acquisti di autoveicoli da art.121-bis TUIR, a meno che non siano autoveicoli strumentali all'attività d'impresa o adibiti a uso pubblico;

Ø      i conferimenti in denaro vanno calcolati con riferimento ai criteri di calcolo previsti per la DIT ( commi 4, 5 dell'art.1 D.Lgs 466/97). In particolare dovranno essere ponderati per i giorni che vanno dal momento in cui sono stati versati alla fine del periodo d'imposta.

q     durata dell'agevolazione - la "super DIT"  ha efficacia temporanea solamente per i primi due esercizi di entrata in vigore del D.L.  in commento 1999-2000..

si mette in evidenza che:

q     la parte di reddito determinato nei modi suddetti e la relativa imposta (19%) non partecipano al calcolo dell'aliquota media del 27% prevista per la DIT;

q     ed inoltre, come d'altronde c'era d'aspettarsi, viene fissata al 48,65% la parte di reddito da prendere in considerazione per il calcolo delle imposte virtuali da inserire nel basket B) (credito d'imposta limitato)  della maggiorazione di conguaglio;

q     una detassazione spettante per il 1999 ma non utilizzata per incapienza di reddito non è riportabile nel 2000. Infatti l'agevolazione non è riferita all'investimento ma al reddito per un ammontare corrispondente all'investimento. Quindi se non c'è reddito non vi può essere

q     il calcolo degli acconti non è inficiato dalla super DIT. In altre parole gli acconti devono essere calcolati al lordo della riduzione dell'imposta da versare scaturita dall'applicazione della super DIT;

q     La norma non indica che il redditi assoggettati alla "super DIT" non rilevano ai fini del calcolo dello scaglione IRPEF del contribuente. Pertanto nel caso in cui in via interpretativa non venisse indicato diversamente si ritiene che tale reddito debba essere considerato nella determinazione dello scaglione applicabile. Questo comporterà sicuramente l'annullamento dell'agevolazione in questione per i soggetti che dichiarano redditi inferiori a L.15.000.000 (primo scaglione) Infatti come è noto per tale scaglione l'aliquota complessiva applicabile è già il 19%.

La maggiorazione di conguaglio nella super DIT

Si ricorda che secondo la nuova logica della maggiorazione di conguaglio che qualora i

Per effettuare questa divisione è necessario sottrarre dal 100% del reddito imponibile la porzione di reddito che se tassato al 37% da origine ad un ammontare di imposta pari a quella emergente dal 100%  del reddito al quale veniva applicata l'aliquota ridotta.  

Nel caso specifico il 19% di 100 = 19

Si deve rispondere alla seguente domanda: quale percentuale del 100 devo tassare al 37% per avere sempre come imposta L.  19?.

Quindi

100 : X = 37 : 19  da cui  51,35 - quindi tassare 100 al 19% è equivalente tassare 51,35 al 37%

Pertanto è lecito dire che il 51,35% del reddito è tassato al 37% e contestualmente che il 48,65% non è stato tassato. Pertanto mentre quel 19 di imposta pagata va a finire nel basket A), l'imposta virtuale,  pari al 58,73 di quel 48,65, deve essere imputata al basket B).

Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18-03-1999

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    QUOTIDIANI ECONOMICI    

 

CIRCOLARE n. 60/D del 12.3.1999

"Oneri connessi alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari Modelli Intrastat  DPR n.10 del 7.1.1999"

In breve

Si tratta della circolare che mette in chiaro le novità introdotte in tema di elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitario dal decreto indicato in epigrafe.

Appresso si elencano le principali novità apportate dal decreto per poi indicare quali sono i principali chiarimenti forniti dalla circolare.

Le novità in particolare

Modelli per le cessioni intracomunitarie

          In particolare per le cessioni intracomunitarie gli elenchi devono essere presentati:

q     mensilmente, da parte dei soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attività, presumono di realizzare nell'anno in corso, cessioni intracomunitarie per un ammontare complessivo superiore a 300 milioni di lire;

q     con periodicità trimestrale, da parte dei soggetti con ammontare di cessioni intracomunitarie superiore a 75 milioni di lire;

q     una volta l'anno, da parte dei restanti soggetti.

Modelli acquisti intracomunitari

Per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari, invece,  gli elenchi devono essere presentati:

q     mensilmente, da parte dei soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente (o presumono di realizzare nell'anno in corso), acquisti intracomunitari per un ammontare superiore a 200 milioni di lire;

q     a periodi trimestrali, da parte dei soggetti con ammontare di acquisti intracomunitari superiore a 50 milioni di lire;

q     a periodi annuali, per i restanti soggetti.

Scadenze di presentazione agli Uffici doganali

q     entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento per gli elenchi mensili;

q     entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento per quelli trimestrali e annuali.

Contenuto degli elenchi

Gli elenchi non devono più contenere l'indicazione dei soggetti passivi in altro Stato ai quali sono stati inviati beni oggetto di perfezionamento o manipolazione (art. 50, comma 6, D.L. n. 331/1993 abrogato). 

Negli elenchi mensili (esclusi quelli presentati mensilmente per opzione dell'operatore tenuto ad una periodicità superiore) devono, invece, essere riepilogati anche gli scambi che non costituiscono cessioni o acquisti intracomunitari ai sensi delle disposizioni sull'IVA, per i quali sussiste l'obbligo di dichiarazione a fini statistici ai sensi della normativa comunitaria (reg. CEE n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991).  

Le principali precisazioni fornite dalla circolare

q       Cadenza di presentazione dei modelli - La scelta della cadenza con cui presentare i modelli riepilogativi vincola il contribuente almeno per l'intero anno;

q       Delega a terzi per la presentazione degli elenchi - la delega a terzi per la presentazione degli elenchi può essere provata anche con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, del quale il sole 24 dle 16.3.1999 ne pubblica un fac-simile.

Tutti gli altri chiarimenti non sono altro che conferme delle disposizioni desumibili dalla norma o da altre precisazioni effettuate dallo stesso ministero in passato, pertanto a quelle si rinvia.

Il sole 24 ore di martedì 16 marzo 1999, pag. 25

Italia oggi di martedì 16 marzo 1999, pag. 17  

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SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO difinitivamente approvato il 16.3.1999

"Termini per il versamento di imposte e contributi."

In breve

Il decreto rende ufficiale:

q       il tasso di interesse indicato nell'art.30 primo comma del DPR n.633/1972 da applicare sul versamento del saldo iva da dichiarazione annuale effettuato dopo il 16 marzo e entro il termine per presentare la dichiarazione annuale è stato ridotto dal 0

q       la riduzione sempre al 0,4% dal precedente 0,5% previsto dall'art.12, comma 5 del D.Lgs 241/1997 nel caso di differimento dei termini di versamento delle somme da dichiarazione;

q       il termine di franchigia di 15 giorni  previsto dallo stesso articolo 12 comma 5 sopracitato è stato portato da 15 a 20 giorni;

q       a decorrere dall'anno 2000 la misura dei tassi di interesse sopra indicati sarà variata attraverso un più agevole decreto ministeriale.

Il sole 24 ore di mercoledì 17 marzo 1999, pag. 27

Italia oggi di mercoledì 17 marzo 1999, pag. 21

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Aggiornato il: 28 novembre 1999