
Roma, in data 24.03.99
DIPARTIMENTO Entrate
Circolare n.68
A seguito di ulteriori richieste di chiarimenti in merito alle
modalita' di compilazione e di presentazione della dichiarazione annuale IVA
relativa all'anno 1998, nonche' di chiarimenti in merito alle dichiarazioni
periodiche IVA approvate con decreto direttoriale del 26 febbraio 1999, si
forniscono le seguenti precisazioni, ad integrazione della circolare n. 57/E
del 5 marzo 1999.
1. DICHIARAZIONE ANNUALE IVA.
1.1 Societa' controllanti e controllate.
Nella citata circolare n. 57/E/1999 e' stato precisato, tra l'altro
(nel punto 1.1), che le societa' e gli enti che si sono avvalsi in qualita'
di controllanti della procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo ai sensi
dell'ultimo comma dell'articolo 73 del D.P.R. n. 633/1972, sono tenuti a
presentare sia le proprie dichiarazioni annuali IVA che i prospetti
riepilogativi della liquidazione di gruppo (Modd. IVA 26PR/99 e IVA 26LP/99)
entro il termine del 31 marzo 1999.
Al riguardo, si chiarisce che il detto termine del 31 marzo 1999
riguarda sia le controllanti che le controllate che presentano la
dichiarazione annuale IVA a banche o poste ovvero ad un intermediario
abilitato o ad una societa' del gruppo per la successiva trasmissione
telematica della dichiarazione stessa.
Invece, nel caso in cui l'ente o la societa' controllante sia tenuto a
presentare direttamente la dichiarazione in via telematica e non si avvalga, a
tal fine, ne' di un intermediario ne' di una societa' del gruppo, la
dichiarazione IVA propria va presentata in via telematica entro il 30
settembre 1999 ed entro la stessa data possono essere presentati al
Concessionario i due prospetti riepilogativi, redatti esclusivamente su
modelli cartacei.
1.2 Presentazione della dichiarazione IVA annuale da parte di soggetti che
abbiano cessato e ripreso l'attivita' nel corso dello stesso anno.
Qualora un contribuente nel corso dell'anno 1998 abbia cessato
l'attivita' (con conseguente cancellazione della partita IVA) e
successivamente abbia ripreso la stessa o altra attivita' (con apertura di una
nuova partita) deve presentare ai fini dell'IVA un'unica dichiarazione,
costituita da:
- un frontespizio, nel quale devono essere indicati nella parte anagrafica la
partita IVA corrispondente all'ultima attivita' esercitata nell'anno 1998 e,
nel quadro VX, i dati riepilogativi di entrambe le attivita';
- un modulo, in cui devono essere riportati i dati relativi alla prima
attivita' esercitata nell'anno indicando, in particolare, nel rigo VA7 la
corrispondente partita IVA;
- un modulo, in cui devono essere riportati i dati relativi alla seconda
attivita' (senza, in questo caso, compilare il rigo VA7).
Si precisa che, in tale fattispecie, per la corretta compilazione
della dichiarazione puo' farsi riferimento a quanto illustrato nelle
istruzioni in relazione ai casi di trasformazione sostanziale soggettiva (par.
3.3).
Le precedenti indicazioni devono essere seguite nel caso di
presentazione della dichiarazione IVA sia in forma autonoma che unificata.
1.3 Calcolo dell'IVA a debito (rigo VL20).
Si ribadisce che nel rigo VL20 deve essere indicato un importo solo
nel caso in cui la somma dei debiti indicati nella colonna 1, da rigo VL9 a
VL12, risulti superiore alla somma dei crediti indicati nella colonna 2 da
rigo VL9 a VL18. Pertanto il suddetto importo risulta dalla seguente formula:
rigo VL20 = ((VL9 colonna1 (VL10 (VL11 (VL12) - (VL9 colonna2 (VL13 (VL14
(VL15 (VL16 (VL17 (VL18)).
1.4 Soggetti con contabilita' presso terzi.
I contribuenti che affidano la tenuta della contabilita' a terzi
possono fare riferimento, ai fini del calcolo dell'IVA dovuta per il mese
precedente, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente
(art. 1, comma 3, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100).
Pertanto, ad esempio, in caso di liquidazione da effettuare nel mese
di giugno relativamente al mese di maggio (con riferimento quindi all'imposta
divenuta esigibile nel mese di aprile), l'importo risultante dal calcolo deve
essere indicato, in sede di dichiarazione annuale nel rigo VH5 (IVA a debito
per il mese di maggio), e nella dichiarazione periodica deve essere indicato
il valore "05" nella casella 3 (mese di maggio).
1.5 Presentazione della dichiarazione da parte del curatore.
Considerate le peculiarita' delle disposizioni concernenti le
procedure concorsuali, per le dichiarazioni presentate dal curatore per conto
del soggetto fallito non si procede alla unificazione delle stesse. Le
dichiarazioni vanno, quindi, presentate autonomamente, nei termini stabiliti
dalla legge per le singole dichiarazioni.
La dichiarazione annuale dell'IVA va, pertanto, presentata entro il 31
marzo 1999, utilizzando il modello approvato con decreto 18 dicembre 1998.
Le dichiarazioni presentate dal curatore vanno consegnate ad un
ufficio postale ovvero ad una banca convenzionata o ad un intermediario
autorizzato alla trasmissione telematica. Il curatore, in possesso dei
requisiti per richiedere l'abilitazione alla citata trasmissione, ha comunque
facolta' di trasmettere in via telematica la dichiarazione annuale dell'IVA
entro il 30 settembre 1999.
1.6 Indicazione dell'importo versato (rigo VX16).
Si precisa che l'importo versato da indicare al rigo VX16 deve essere
arrotondato alle migliaia di lire se espresso in lire (non riportando quindi
gli ultimi tre zeri) ovvero all'unita' di Euro se espresso in Euro.
2. DICHIARAZIONE IVA PERIODICA.
2.1 Richiesta di rimborso infrannuale da parte dei soggetti che non sono
tenuti alla presentazione della dichiarazione periodica.
Per l'anno 1999 i soggetti non tenuti alla presentazione della
dichiarazione IVA periodica, qualora intendano richiedere il rimborso
infrannuale dell'eccedenza d'imposta detraibile al competente ufficio IVA o
delle Entrate, possono, in alternativa, presentare l'istanza prevista dal D.M.
23 luglio 1975 ovvero un esemplare del modello di dichiarazione periodica. Si
chiarisce, altresi', che tali soggetti restano comunque esclusi, per il detto
anno 1999, dall'obbligo di presentazione della dichiarazione periodica. In
luogo della richiesta di rimborso infrannuale, tale importo puo' essere
portato in tutto o in parte in compensazione dagli stessi soggetti utilizzando
il modello F24.
2.2 Indicazione delle operazioni passive nelle dichiarazioni IVA periodiche.
Si chiarisce che nel rigo VP3 della dichiarazione IVA periodica deve
essere indicato (parimenti a quanto avviene nel quadro VF della dichiarazione
annuale) l'ammontare (al netto dell'IVA) relativo a tutti gli acquisti
rilevanti agli effetti dell'IVA (compresi gli acquisti con IVA indetraibile -
autovetture, spese di rappresentanza, ecc. -), annotati nel registro degli
acquisti anteriormente alla liquidazione periodica di cui si tiene conto per
il calcolo dell'IVA da detrarre, indipendentemente dal fatto che l'imposta
risulti effettivamente detraibile. Si precisa inoltre che in detto rigo deve
essere compreso anche l'importo degli acquisti ad esigibilita' differita (ex
art. 6, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72) registrati per il periodo di
riferimento
2.3 Termine per la presentazione della dichiarazione periodica relativa al
primo trimestre 1999.
Per quanto concerne la presentazione della dichiarazione periodica
relativa al 1 trimestre da parte dei contribuenti con liquidazioni trimestrali
dell'IVA, si ricorda che tale dichiarazione deve essere presentata entro il 31
maggio 1999, fermo restando al 16 maggio '99 il termine per il versamento
dell'IVA (eventualmente) dovuta in sede di liquidazione periodica.
Gli uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al
contenuto della presente circolare.

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