Roma, in data 24.03.99

DIPARTIMENTO Entrate
Circolare n.68


 

        A seguito   di   ulteriori   richieste   di chiarimenti in merito alle
modalita' di   compilazione e di presentazione della dichiarazione annuale IVA
relativa all'anno   1998,  nonche' di chiarimenti in merito alle dichiarazioni
periodiche IVA   approvate   con decreto direttoriale del 26 febbraio 1999, si
forniscono le   seguenti precisazioni, ad integrazione della circolare n. 57/E
del 5 marzo 1999.                                                             
1. DICHIARAZIONE ANNUALE IVA.                                                 
1.1 Societa' controllanti e controllate.                                      
        Nella citata   circolare  n. 57/E/1999 e' stato precisato, tra l'altro
(nel punto   1.1),  che le societa' e gli enti che si sono avvalsi in qualita'
di controllanti   della  procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo ai sensi
dell'ultimo comma   dell'articolo   73   del D.P.R. n. 633/1972, sono tenuti a
presentare sia    le    proprie    dichiarazioni   annuali IVA che i prospetti
riepilogativi della   liquidazione di gruppo (Modd. IVA 26PR/99 e IVA 26LP/99)
entro il termine del 31 marzo 1999.                                           
        Al riguardo,   si   chiarisce   che il detto termine del 31 marzo 1999
riguarda sia    le    controllanti    che    le  controllate che presentano la
dichiarazione annuale   IVA   a   banche   o  poste ovvero ad un intermediario
abilitato o   ad   una   societa'   del gruppo per la  successiva trasmissione
telematica della dichiarazione stessa.                                        
        Invece, nel caso in cui l'ente o la societa' controllante sia tenuto a
presentare direttamente la dichiarazione in via telematica e non si avvalga, a
tal fine,   ne'   di   un   intermediario   ne' di una societa' del gruppo, la
dichiarazione IVA   propria   va   presentata   in  via telematica entro il 30
settembre 1999    ed    entro    la   stessa data possono essere presentati al
Concessionario i    due    prospetti  riepilogativi, redatti esclusivamente su
modelli cartacei.                                                             
1.2 Presentazione   della   dichiarazione IVA annuale da parte di soggetti che
    abbiano cessato e ripreso l'attivita' nel corso dello stesso anno.        
        Qualora un    contribuente    nel   corso dell'anno 1998 abbia cessato
l'attivita' (con     conseguente     cancellazione     della    partita IVA) e
successivamente abbia ripreso la stessa o altra attivita' (con apertura di una
nuova partita)   deve   presentare   ai  fini dell'IVA un'unica dichiarazione,
costituita da:                                                                
- un  frontespizio, nel quale devono essere indicati nella parte anagrafica la
  partita IVA corrispondente all'ultima attivita' esercitata nell'anno 1998 e,
  nel quadro VX, i dati riepilogativi di entrambe le attivita';               
- un   modulo,   in   cui   devono essere riportati i dati relativi alla prima
  attivita' esercitata   nell'anno  indicando, in particolare, nel rigo VA7 la
  corrispondente partita IVA;                                                 
- un   modulo,   in   cui devono essere riportati i dati relativi alla seconda
  attivita' (senza, in questo caso, compilare il rigo VA7).                   
        Si precisa   che,   in  tale fattispecie, per la corretta compilazione
della dichiarazione    puo'    farsi    riferimento  a quanto illustrato nelle
istruzioni in relazione ai casi di trasformazione sostanziale soggettiva (par.
3.3).                                                                         
        Le precedenti    indicazioni    devono    essere  seguite  nel caso di
presentazione della dichiarazione IVA sia in forma autonoma che unificata.    
1.3 Calcolo dell'IVA a debito (rigo VL20).                                    
        Si ribadisce   che  nel rigo VL20 deve essere indicato un importo solo
nel caso   in  cui la somma dei debiti indicati nella colonna 1, da rigo VL9 a
VL12, risulti   superiore   alla somma dei crediti indicati nella colonna 2 da
rigo VL9  a VL18. Pertanto il suddetto importo risulta dalla seguente formula:
rigo VL20   =   ((VL9  colonna1 (VL10 (VL11 (VL12) - (VL9 colonna2 (VL13 (VL14
(VL15 (VL16 (VL17 (VL18)).                                                    
1.4 Soggetti con contabilita' presso terzi.                                   
        I contribuenti   che   affidano   la tenuta della contabilita' a terzi
possono fare   riferimento,   ai  fini del calcolo dell'IVA dovuta per il mese
precedente, all'imposta     divenuta   esigibile   nel secondo mese precedente
(art. 1, comma 3, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100).                          
        Pertanto, ad  esempio, in caso  di liquidazione da effettuare nel mese
di giugno  relativamente al mese di maggio (con riferimento quindi all'imposta
divenuta esigibile  nel mese di aprile), l'importo risultante dal calcolo deve
essere indicato,   in sede di dichiarazione annuale nel rigo VH5 (IVA a debito
per il   mese di maggio), e nella dichiarazione periodica deve essere indicato
il valore "05" nella casella 3 (mese di maggio).                              
1.5 Presentazione della dichiarazione da parte del curatore.                  
        Considerate le    peculiarita'    delle    disposizioni concernenti le
procedure concorsuali,  per le dichiarazioni presentate dal curatore per conto
del soggetto   fallito   non   si   procede alla unificazione delle stesse. Le
dichiarazioni vanno,   quindi, presentate autonomamente, nei termini stabiliti
dalla legge per le singole dichiarazioni.                                     
        La dichiarazione annuale dell'IVA va, pertanto, presentata entro il 31
marzo 1999, utilizzando il modello approvato con decreto 18 dicembre 1998.    
        Le dichiarazioni   presentate   dal   curatore  vanno consegnate ad un
ufficio postale   ovvero   ad   una  banca convenzionata o ad un intermediario
autorizzato alla    trasmissione    telematica.   Il curatore, in possesso dei
requisiti per  richiedere l'abilitazione alla citata trasmissione, ha comunque
facolta' di   trasmettere  in via telematica la dichiarazione annuale dell'IVA
entro il 30 settembre 1999.                                                   
1.6 Indicazione dell'importo versato (rigo VX16).                             
        Si precisa  che l'importo versato da indicare al rigo VX16 deve essere
arrotondato alle   migliaia di lire se espresso in lire (non riportando quindi
gli ultimi tre zeri) ovvero all'unita' di Euro se espresso in Euro.           
2. DICHIARAZIONE IVA PERIODICA.                                               
2.1 Richiesta   di   rimborso   infrannuale da parte dei soggetti che non sono
    tenuti alla presentazione della dichiarazione periodica.                  
        Per l'anno   1999   i   soggetti   non tenuti alla presentazione della
dichiarazione IVA    periodica,    qualora    intendano richiedere il rimborso
infrannuale dell'eccedenza   d'imposta  detraibile al competente ufficio IVA o
delle Entrate, possono, in alternativa, presentare l'istanza prevista dal D.M.
23 luglio  1975 ovvero un esemplare del modello di dichiarazione periodica. Si
chiarisce, altresi',  che tali soggetti restano comunque esclusi, per il detto
anno 1999,   dall'obbligo   di presentazione della dichiarazione periodica. In
luogo della   richiesta   di   rimborso  infrannuale, tale importo puo' essere
portato in tutto o in parte in compensazione dagli stessi soggetti utilizzando
il modello F24.                                                               
2.2 Indicazione delle operazioni passive nelle dichiarazioni IVA periodiche.  
        Si chiarisce   che nel rigo VP3 della dichiarazione IVA periodica deve
essere indicato  (parimenti a quanto avviene nel quadro VF della dichiarazione
annuale) l'ammontare   (al   netto   dell'IVA)   relativo a tutti gli acquisti
rilevanti agli  effetti dell'IVA (compresi gli acquisti con IVA indetraibile -
autovetture, spese   di   rappresentanza, ecc. -), annotati nel registro degli
acquisti anteriormente   alla liquidazione periodica di cui si tiene conto per
il calcolo   dell'IVA   da detrarre, indipendentemente dal fatto che l'imposta
risulti effettivamente   detraibile. Si precisa inoltre che in detto rigo deve
essere compreso   anche l'importo degli acquisti ad esigibilita' differita (ex
art. 6,   ultimo   comma,   del D.P.R. n. 633/72) registrati per il periodo di
riferimento                                                                   
2.3 Termine   per   la presentazione della dichiarazione periodica relativa al
    primo trimestre 1999.                                                     
        Per quanto   concerne   la presentazione della dichiarazione periodica
relativa al 1 trimestre da parte dei contribuenti con liquidazioni trimestrali
dell'IVA, si ricorda che tale dichiarazione deve essere presentata entro il 31
maggio 1999,   fermo   restando  al 16 maggio '99 il termine per il versamento
dell'IVA (eventualmente) dovuta in sede di liquidazione periodica.            
        Gli uffici  in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al
contenuto della presente circolare.                                           

 
 
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Copyright © 1999 Claudio Carpentieri
Aggiornato il: 28 novembre 1999