Dal 22.03.1999 al 29.03.1999

Clicca su per accedere                                                           

Sommario

 

ICI - MODULISTICA - DICHIARAZIONE ANNUALE - APPROVAZIONE

DECRETO 10 marzo 1999

    QUOTIDIANI ECONOMICI    

IVA - dichiarazione annuale - dichiarazioni periodiche

CIRCOLARE n. 68/E del 23.3.1999

varie - immobilizzazioni immateriali - nuovi principi contabili

PRINCIPIO CONTABILE dei dottori Commercialisti e dei Ragionieri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 10 marzo 1999

"Approvazione del modello di dichiarazione agli effetti della imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 1998 e delle relative istruzioni"

In breve

Si tratta del modello di dichiarazione ICI-1999. Si ricorda che il modello deve essere compilato nei casi in cui nel corso del 1998 si sono verificate modificazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato. 

E' appena il caso di specificare che nei comuni in cui è stato approvato il regolamento previsto dagli artt.52 e 59 del D.Lgs 446 del 1997 l'intera disciplina dell'ICI potrebbe essere messa in discussione (in proposito C.M. 31.12.1998, n. 296/E, commentata con le novità del 18.01.1999).

Nel caso in cui i regolamenti comunali delle variazioni della proprietà intervenute

q     “il contribuente non deve più presentare la dichiarazione o denuncia di variazione ICI (nell’ipotesi in cui il regolamento proposto venga adottato nel 1998, l’esonero comincerà a decorrere nel 2000 per l’anno di imposta 1999)”;

q     “il contribuente deve soltanto comunicare al comune gli acquisti e le cessioni di diritti reali su immobili intervenuti nel corso degli anni di imposta nei quali vigono le disposizioni”, tali comunicazioni, sempre secondo la circolare, non devono assumere la veste formale di dichiarazioni.”

q     Dal momento che alla data di entrata in vigore del regolamento sarà soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI, il comune non potrà più emettere:

ü avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni;

ü avvidi di accertamento in rettifica per infedeltà della dichiarazione;

ü avvisi di accertamento per omessa dichiarazione.

Sembra infatti che l’omessa presentazione della comunicazione debba essere equiparata ad un semplice errore formale punito dall’art.14 del D.Lgs 504, ed è ovviamente soggetto a ravvedimento operoso ex art.13 del D.Lgs 472 del 1997;

Gazzetta Ufficiale 23.3.1999 n. 68  

 Torna a sommario

      QUOTIDIANI ECONOMICI    

 

CIRCOLARE n. 68/E del 23.3.1999

"Dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 1998 e dichiarazioni periodiche Iva approvate con decreto direttoriale del 26 febbraio 1999 - Chiarimenti sulle modalità di compilazione e presentazione"

In breve

La circolare integra le precedenti istruzioni riguardanti le modalità di presentazione della dichiarazione annuale iva fornite con la C.M. n.57/E del 5.3.1999, puntualmente commentata con le Novità del 15.03.1999.

Appresso si mettono in evidenza i principali chiarimenti forniti:

q     Società controllanti e controllate - come già indicato dalla precedente circolare n.57/E i gruppi di imprese che si avvalgono della facoltà della procedura di liquidazione di gruppo dell'iva prevista dall'art.73 del DPR n.633/1972 devono presentare la dichiarazione annuale Iva entro il termini del 31.03. allegando i modelli IVA 26PR/99 e 26/LP/99. La circolare in commento precisa che il termine del 31.3 per la presentazione della dichiarazione è riferito sia alle società controllanti che controllate;

q     Presentazione della dichiarazione iva dei cessati che poi anno ripreso l'attività - La circolare spiega che nel caso in cui un soggetto Iva abbia cessato l'attività per poi riprenderla con una differente partita Iva, dovrà presentare un'unica dichiarazione in duplice modello con uguale frontespizio. Nel frontespizio dovrà indicare i dati della partita iva attiva mentre nei due modelli dovrà indicare i dati dell'attività rilevanti ai fini iva svolte. Per quanto concerne la corretta compilazione della dichiarazione anzidetta  la circolare rinvia a quanto già affermato con la precedente n.57/E con riferimento alle trasformazioni sostanziali soggettive;

q     Dichiarazione periodica e rimborso iva infrannuale - I soggetti che hanno i requisiti indicati dall'art.38-bis per il rimborso infrannuale delle eccedenze Iva, possono utilizzare il modello di dichiarazione periodica per il relativo rimborso, anche non essendone obbligati. In alternativa tali soggetti possono comunque presentare separata istanza di rimborso prevista dal D.M. 23.7.1975. Nel caso in cui il rimborso venga richiesto in sede di dichiarazione periodica l'intero importo può essere portato a compensazione in F24;

q     Indicazione delle operazioni passive nel modello di dichiarazione periodica - La circolare mette in chiaro che nel rigo VP3 della dichiarazione periodica deve essere inserito l'ammontare di tutti gli acquisti rilevanti ai fini IVA, compresi quelli con iva indetraibile. Ed inoltre deve essere inserito anche l'ammontare degli acquisti ad esigibilità differita  ex art.6 ultimo comma DPR n. 633/1972 registrati per il periodo di differimento;

q     Termine per la presentazione della dichiarazione periodica relativa al primo trimestre 1999 - La circolare, a differenza di quanto invece in precedenza affermato dal ministero con il comunicato stampa del 23.2.199, indica che i soggetti in contabilità semplificata, devono presentare la dichiarazione periodica relativa al primo trimestre 1999, entro il 31 maggio 1999, sulla base della liquidazione effettuata il 16 maggio stesso.

Il sole 24 ore di giovedì 25 marzo 1999, pag. 24

 Torna a sommario

PRINCIPIO CONTABILE dei dottori Commercialisti e dei Ragionieri

"Le immobilizzazioni immateriali"

In breve

Si tratta di un nuovo principio contabile interamente dedicato al delicato problema della valutazione delle immobilizzazioni immateriali. L'ampiezza delle indicazioni fornite dal documento e la rilevanza dello stesse richiedono uno studio approfondito delle problematiche in esso affrontate che esulano dalle finalità della presente circolare interna.

Italia oggi di venerdì di 26 e sabato 27 marzo…, pag. 20; 21

 Torna a sommario

                                                              

 
 
Inviare a Claudio Carpentieri un messaggio di posta elettronica contenente domande o commenti su questo sito Web.
Copyright © 1999 Claudio Carpentieri
Aggiornato il: 28 novembre 1999