Roma, in data 09.04.99

DIPARTIMENTO Territorio
Circolare n.83


 

        Come e'   noto le disposizioni contenute nell'art. 10 - commi 20, 21 e
22 -   del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con legge 8 agosto
1996, n.   425,   identificano   incisivi provvedimenti di semplificazione nei
procedimenti amministrativi   mirati all'accertamento dei valori immobiliari a
fini fiscali.                                                                 
        Poiche' le   semplificazioni  comportano significative modifiche nelle
attivita' istituzionali degli uffici finanziari periferici competenti, in tema
catastale e   di   imposte   dirette   e  indirette, al fine di una coordinata
attuazione delle   innovate  procedure, vengono emanate le presenti direttive,
oggetto di concertazione fra i dipartimenti del territorio e delle entrate.   
1. PREMESSA.                                                                  
        Il provvedimento     sopra     richiamato     incide   sulle procedure
d'accertamento della   congruita' dei valori dichiarati, per la determinazione
delle basi imponibili, ai fini dell'IVA, dell'INVIM, dell'imposta di registro,
ipotecaria e   catastale,   di   successione e donazione, nelle transazioni di
"immobili (1)";   piu' precisamente sulla disciplina che delimita l'intervento
dell'Amministrazione finanziaria   (A.F.)   nella  rettifica degli imponibili,
dichiarati negli   atti  traslativi o costitutivi dei diritti reali e soggetti
alle imposte sopra menzionate.                                                
        Come e'  noto le disposizioni in questione limitano, in via generale e
salve restando   le   deroghe   stabilite  dalla legge, il potere di rettifica
dell'imponibile dichiarato   dalle   parti,   allorche'  lo stesso risulta non
inferiore al   valore derivante dalle risultanze catastali. In particolare per
quanto concerne l'IVA si rileva che non e' precluso il potere di rettifica del
corrispettivo delle   cessioni   di  fabbricati, allorche' venga acclarato che
questo risulti di ammontare superiore al valore determinato con il criterio di
cui all'art.   52,   comma   4, del decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986,   n.   131. Le prove richieste per l'effettuazione dell'anzidetta
rettifica devono  essere comunque tutte di natura "documentale" (cioe' diverse
da una  mera valutazione estimativa) per espressa statuizione dell'art. 15 del
decreto-legge 23   febbraio   1995,  n. 41, convertito con modificazioni dalla
legge 22   marzo   1995,   n.   85.  Detto valore peraltro costituisce la base
imponibile anche ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).          
        Tranne qualche marginale norma vigente a cavallo degli anni cinquanta,
il primo   rilevante   intervento  del legislatore, tendente ad individuare un
multiplo del   reddito  iscritto in catasto oltre il quale inibire l'azione di
rettifica dell'A.F.,    si    realizza    col     n.    131  del 1986, recante
"Approvazione del   testo   unico  delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro". Testualmente l'art. 52, comma 4, di tale provvedimento recita: "Non
sono sottoposti   a   rettifica   il valore o il corrispettivo degli immobili,
iscritti in   catasto   con  attribuzione di rendita, dichiarato in misura non
inferiore ... (omissis)".                                                     
        La norma   di per se' non poteva considerarsi esaustiva, in quanto non
tutti i   beni immobili, se pur correttamente dichiarati in catasto, risultano
iscritti negli   atti   catastali   ed  invero - quand'anche ivi correttamente
identificati ai   sensi   della   circolare 20 gennaio 1984, n. 2 - a volte si
riscontrano privi  della rendita. In sostanza si registrava uno stato di fatto
non perfettamente  rispondente ai principi di uguaglianza e del buon andamento
della P.A.   su   cui   si   fonda  l'attivita' amministrativa, tant'e' che il
legislatore ha   ritenuto   di   dover emanare il decreto-legge 14 marzo 1988,
n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, che di
fatto all'art.    12,    comma    1,    estende la facolta' di avvalersi della
disposizione di   cui   all'art. 52, comma 4, del  n. 131 del 1986, anche agli
immobili ancora privi di rendita, purche' regolarmente dichiarati in catasto. 
        Il principio   in argomento e' stato esteso dapprima all'imposta sulle
successioni e donazioni con l'art. 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 880 (2),
e successivamente   anche al valore iniziale dell'INVIM con il comma 3-bis del
citato art. 12 della legge n. 154/88, ed all'IVA con l'art. 15 del D.L.       
n.41/95. Il   suddetto   criterio   automatico si applica altresi' all'imposta
ipotecaria e catastale (3), nonche' al valore finale INVIM (4).               
        E' da   rilevare   che   l'art.  12 della legge n. 154 del 1988, ed in
particolare il comma 1, detta anche gli obblighi a carico di quei contribuenti
che vogliono avvalersi, per la determinazione dell'imponibile dell'automatismo
citato, qualora   il  reddito di riferimento non risulti ancora iscritto negli
atti catastali. Detti obblighi consistono:                                    
- nel  dichiarare espressamente nell'atto o nella dichiarazione di successione
  di volersi avvalere delle disposizioni portate dall'art. 12 in esame;       
- nell'allegare    alla    domanda    di    voltura  una specifica istanza per
  l'attribuzione della   rendita catastale, riportante gli estremi dell'atto o
  della dichiarazione    di    successione,   nonche' gli identificativi degli
  immobili oggetto di trasferimento;                                          
- nel produrre all'ufficio del registro, o comunque competente, la ricevuta di
  detta istanza   rilasciata in duplice copia dall'ufficio catastale nella cui
  circoscrizione e' sito l'immobile.                                          
        Lo stesso  art. 12 prevede i termini entro cui ciascun ufficio tecnico
erariale deve   inviare   all'ufficio   del  registro il certificato catastale
attestante l'avvenuta iscrizione con attribuzione della rendita.              
        Detta prassi,   come   si puo' riscontrare, pone a carico dei soggetti
interessati diversi  adempimenti amministrativi, che del resto si ripercuotono
in modo   gravoso   anche  nelle attivita' degli uffici (comunicazioni fra gli
uffici, notifiche, ecc.).                                                     
        Come gia'    rilevato    una   notevole semplificazione della suddetta
procedura e'   stata   introdotta   con il decreto-legge n. 323 del 1996 sopra
richiamato. La   stessa   peraltro  e' stata resa possibile dal regolamento di
attuazione dell'art.   2, commi 1-quinquies ed 1-septies, del decreto-legge 23
gennaio 1993,   n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 1993,
n. 75 (5).                                                                    
        In materia sono state emanate dal Dipartimento del territorio apposite
direttive, con le circolari del 19 luglio 1996, n. 189/T e del 3 gennaio 1997,
n. 2/T.                                                                       
Note:                                                                         
(1) Detti   immobili sono da individuare con riferimento alle disposizioni che
    regolano l'attivita'   del  catasto, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento
    per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto
    del Presidente   della  Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142. Detto art. 40
    recita: "Si    accerta    come    distinta  unita' immobiliare urbana ogni
    fabbricato, o    porzione    di    fabbricato od insieme di fabbricati che
    appartenga allo   stesso  proprietario e che, nello stato in cui si trova,
    rappresenta, secondo    l'uso    locale,    un   cespite indipendente". La
    definizione di   unita'   immobiliare  e' stata riproposta dal decreto del
    Ministro delle   finanze  2 gennaio 1998,  n. 28, all'art. 2, comma 1, che
    testualmente detta: "L'unita' immobiliare e' costituita da una porzione di
    fabbricato, o   da  un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da
    un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta
    potenzialita' di autonomia funzionale e reddituale".                      
(2) Detta   norma   ha introdotto il quinto comma dell'art. 26 del decreto del
    Presidente della    Repubblica    26    ottobre 1972, n. 637, ora trasfuso
    nell'art. 34, comma 5, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.   
(3) Per   il   rinvio   alle   disposizioni relative all'imposta di registro e
    all'imposta delle  successioni e donazioni, contenuto dapprima nell'art. 3
    del D.P.R.   26   ottobre  1972, n. 635 e successivamente nell'art. 13 del
    decreto legislativo   31   ottobre 1990, n. 347, recante "Approvazione del
    testo unico    delle    disposizioni    concernenti l'imposta ipotecaria e
    catastale".                                                               
(4) In   base   a  quanto rappresentato all'art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972,
    n. 643,   recante   l'istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di
    valore degli immobili.                                                    
(5) Detto   regolamento si e' concretizzato nel decreto ministeriale 19 aprile
    1994, n.   701,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1994,
    n. 300.                                                                   
2. LE NORME DI SEMPLIFICAZIONE.                                               
        Prima di   individuare quali siano gli adempimenti essenziali connessi
con le   norme  di semplificazione e' opportuno procedere all'analisi puntuale
delle disposizioni   dettate  dal piu' volte citato art. 10, commi 20, 21 e 22
del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323.                                     
        Si rileva   preliminarmente   che i tre commi presentano una struttura
fortemente omogenea  ad eccezione del comma 22, che richiama alcune deroghe al
principio della   valutazione su base catastale e riporta un ulteriore periodo
finale di    natura    squisitamente   tecnica, concernente la possibilita' di
fatturare i    maggiori    importi    connessi alla modifica dei corrispettivi
dichiarati in atto.                                                           
        Essenzialmente ciascun  dispositivo citato prevede che per ogni unita'
immobiliare urbana    priva    di    rendita   definitiva, possa applicarsi la
disposizione di cui al comma 2-bis, dell'art. 12, della legge n. 154 del 1988,
qualora sussistano i seguenti requisiti:                                      
- l'unita'   stessa sia stata dichiarata o variata in catasto con le modalita'
  previste dal   regolamento  emanato col decreto ministeriale 19 aprile 1994,
  n. 701;                                                                     
- la   presenza,   nell'atto,   della  dichiarazione di volersi avvalere delle
  disposizioni previste dall'art. 12 della legge n. 154 del 1988.             
        Come si  evince dalla lettura lessicale del dispositivo legislativo in
argomento, il   primo requisito risulta autonomamente soddisfatto per tutte le
dichiarazioni di    immobili    presentate    in catasto mediante la procedura
denominata Docfa,   il   cui   utilizzo   e' obbligatorio dal 1997 in tutto il
territorio nazionale   –   con   la  sola eccezione delle province di Trento e
Bolzano -  allorche' si debbano dichiarare in catasto nuove unita' immobiliari
urbane o   variazioni delle stesse. Il secondo requisito, definito nella norma
come "sola   condizione",   comporta un adempimento dichiarativo, in relazione
all'opzione del   contribuente   di   avvalersi delle disposizioni indicate in
oggetto. Il   legislatore,   quindi, ha implicitamente abolito, in presenza di
unita' dichiarate   con la procedura Docfa, gli ulteriori adempimenti a carico
dei soggetti   interessati,   ivi compresi quelli intercorrenti fra gli uffici
finanziari.                                                                   
        Conseguentemente, alla  luce della richiamata lettura, e' da ritenersi
senz'altro superata l'attivita' prevista dal comma 2 dell'art. 12, della legge
n. 154   del   1988,   che   prevede la specifica trasmissione del certificato
concernente l'iscrizione    in    catasto  con rendita dell'unita' individuata
nell'istanza, in  quanto le unita' immobiliari sono iscritte in atti fin dalla
dichiarazione o   denuncia   in   catasto   con rendita, anche se la stessa e'
qualificata come "proposta".                                                  
        Si sottolinea   altresi'   che  la nuova disciplina riguarda anche gli
immobili che   pur   essendo stati dichiarati antecedentemente all'attivazione
della procedura   Docfa,   vengono ripresentati in catasto in conformita' alla
suddetta procedura   ed   in   osservanza   dell'art. 4 del richiamato decreto
ministeriale n. 701 del 1994 (6).                                             
        E' del   tutto   ovvio   che la cosiddetta "valutazione automatica" si
applica solo   agli   immobili, ai quali secondo l'ordinamento catastale e' da
attribuire una   rendita.  In sostanza occorre che il bene iscritto negli atti
catastali si   identifichi   in   una   unita' immobiliare cosi' come definita
dapprima dall'art.   40  del regolamento di conservazione del catasto edilizio
urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949,
n. 1142 e successivamente dall'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro delle
finanze 2 gennaio 1998, n. 28 (7).                                            
        Di contro   la   suddetta disciplina non risulta applicabile per tutti
quegli immobili   che   sono  stati iscritti negli atti catastali ai soli fini
inventariali (8).                                                             
Note:                                                                         
(6) Le   modalita' di ripresentazione sono state disciplinate, dapprima con la
    circolare 2T/1997, poi con le opzioni presenti nella procedura Docfa 2 con
    cui e'   stato   reso  possibile provvedere alla registrazione in atti dei
    documenti costituenti   arretrato.   Entrambe le modalita' richiamate sono
    state previste   e   rese   operative  dal Dipartimento del territorio, in
    coerenza con  l'art. 4 del DM n. 701 del 1994, che prende specificatamente
    in esame   la   possibilita'   da parte del contribuente di ripresentare i
    documenti in     catasto     mediante     dichiarazioni  "sostitutive". Le
    dichiarazioni di   parte   per   le quali e' consentita la ripresentazione
    mediante la   procedura Docfa 2 sono costituite da: dichiarazione di nuova
    costruzione e   di   unita'   afferenti, denunce di variazione, domande di
    voltura.                                                                  
(7) Cfr. nota 1.                                                              
(8) A    tutti    questi    immobili    iscritti    in catasto per completezza
    dell'inventario immobiliare,    ai    soli  fini gestionali, con modalita'
    informatizzata e'   stata attribuita una categoria fittizia "F". Rientrano
    in tale   casistica  le unita' in corso di costruzione o di definizione, i
    lastrici solari  ed in generale tutti i beni comuni non censibili, nonche'
    gli immobili   non idonei a produrre ordinariamente un reddito, denominati
    "collabenti".                                                             
3. IL DECRETO MINISTERIALE 19 APRILE 1994, N. 701.                            
        Con le   presenti  istruzioni si intende dare completa attuazione alle
disposizioni innovative   e  semplificative contenute nel decreto-legge n. 323
del 1996,   i   cui   presupposti   di  fattibilita' hanno come riferimento il
regolamento recante   norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento
degli archivi   catastali   e   delle  conservatorie dei registri immobiliari,
adottato con decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.       
        La procedura   informatica   Docfa,   realizzata in applicazione ed in
conformita' alle   disposizioni   contenute  nel decreto sopra specificato, e'
stata gia' oggetto di diverse circolari esplicative e chiarificatrici da parte
del Dipartimento del territorio; nondimeno in questa sede si ritiene opportuno
sottolineare ulteriori     profili     essenziali     che  interagiscono con i
provvedimenti di semplificazione in esame.                                    
        In primo luogo si evidenzia che ciascun oggetto immobiliare dichiarato
in catasto   viene,   con   l'utilizzo  dello specifico programma informatico,
iscritto in    atti,    dopo    essere    stato   individuato con gli appositi
identificativi comune,   sezione   (se  presente), foglio, numero ed eventuale
subalterno. Inoltre  per i beni che costituiscono unita' immobiliari, e' fatto
altresi' obbligo ai dichiaranti di individuare una rendita, definita dall'art.
1, comma  3, del regolamento in esame come "proposta", sulla base delle unita'
similari, per  caratteristiche intrinseche ed estrinseche, presenti nella zona
ove risulta ubicata l'unita' stessa.                                          
        Pertanto dopo   l'attivazione   del   programma informatico Docfa ogni
unita' immobiliare, puo' risultare iscritta in atti:                          
a) con una rendita catastale definitiva (R.C.);                               
b) ovvero, con una rendita catastale semplicemente proposta (R.C.P.).         
        A norma   del   decreto   DM  n. 701 del 1994 l'ufficio periferico del
Dipartimento del   territorio  competente ha facolta' di modificare la rendita
proposta, entro   un   anno   dalla  data di registrazione in atti dell'unita'
immobiliare, ovvero   entro   due   anni per il primo biennio di vigenza della
procedura.  Qualora  decorrano i termini citati, senza che l'azione della A.F.
abbia prodotto modifiche della rendita proposta iscritta in atti, la stessa e'
da ritenersi definitiva.                                                      
        Per la   corretta   individuazione   dei  suddetti termini e' comunque
necessario considerare,   oltreche'  le fasi transitoria e di regime, anche un
intervallo di  tempo sperimentale, preliminare a quello in cui la procedura e'
stata resa   operativa, e assolutamente necessario per verificare sul campo le
nuove procedure nonche' l'impatto delle stesse sul mondo professionale.       
        Nel periodo    sperimentale,    che    ha  interessato ciascun ufficio
periferico del    Dipartimento    del    territorio secondo diversi intervalli
temporali, e'   stata   sviluppata   una indispensabile e meritevole azione di
sensibilizzazione dei    professionisti    abilitati    alle  dichiarazioni ed
accertamento tecnico   in   catasto, da parte dei relativi Consigli nazionali,
nonche' degli   Ordini  e dei Collegi provinciali, con l'ausilio di funzionari
esperti in   materia   catastale.   Grazie  all'azione collaborativa di queste
categorie si   e'   formato   presso ciascuna realta' provinciale un gruppo di
professionisti, nel   tempo   sempre   piu'  numeroso, che senza alcun obbligo
normativo ha    iniziato    la    sperimentazione  della procedura informatica
provvedendo a    redigere    le    dichiarazioni   in catasto, unitamente alla
predisposizione dei    supporti    informatici.  La sperimentazione cennata ha
costituito un   efficace   test   dei programmi realizzati ed ha consentito di
procedere all'estensione obbligatoria della procedura.                        
        La seconda  fase temporale, di fatto, ha avuto inizio con l'emanazione
di un   atto  ufficiale, costituito da una comunicazione indirizzata a ciascun
Ordine e  Collegio professionale, avente sede nella circoscrizione provinciale
da  parte  del  competente ufficio periferico del Dipartimento del territorio.
Con tale   comunicazione  emanata ai sensi del decreto dirigenziale 1 dicembre
1995, pubblicato   nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1995, n. 289, e' stata
stabilita la data di adozione obbligatoria della procedura Docfa. A partire da
tale data  di attivazione della procedura ha inizio il biennio transitorio, in
cui gli    uffici    del    Dipartimento  del territorio possono, per tutte le
dichiarazioni di accatastamento e denunce di variazione di unita' immobiliare,
modificare la rendita proposta entro due anni dalla registrazione.            
        Per le   unita'   immobiliari   registrate in atti nel terzo ed ultimo
periodo, la   facolta'   di   rettifica della rendita catastale da parte degli
uffici e'   limitata  ad un anno. La data in cui ha avuto inizio l'ultima fase
temporale, che e' quella a regime, e' riportata nell'allegato A  alla presente
circolare.                                                                    
        In definitiva,   per   la  decadenza dei termini utili per l'azione di
accertamento catastale   possono   individuarsi   tre periodi di riferimento e
precisamente:                                                                 
. periodo sperimentale;                                                       
. primo biennio di vigenza della procedura;                                   
. periodo a regime.                                                           
        Come gia'  rilevato, nei primi due intervalli temporali la facolta' da
parte dell'ufficio   di   modificare la rendita proposta si estende ai 24 mesi
successivi alla   presentazione;   nell'ultimo  tale facolta' e' limitata a 12
mesi.                                                                         
        Decorsi i   limiti   temporali   sopra richiamati, la rendita proposta
assume carattere   definitivo e non puo' essere modificata, se non nell'ambito
degli adempimenti previsti dal particolare istituto dell'autotutela.          
4. LE VERIFICHE SUGLI ATTI CATASTALI.                                         
        Ai fini   dei   controlli   e   delle  verifiche sugli atti di propria
competenza, gli   uffici  del Dipartimento delle entrate, utilizzando appositi
collegamenti telematici,    procederanno    ad    effettuare visure degli atti
catastali con le modalita' consentite dalle specifiche procedure.             
        Piu' precisamente   mediante la consultazione ampliata (All. B), delle
scritture conservate in catasto, potranno essere immediatamente verificati gli
elementi censuari   alla   data di riferimento dell'identificativo associato a
ciascun immobile.   Al   riguardo   si precisa come una particolare attenzione
dovra' essere   posta   alla identificazione dell'unita' immobiliare, connessa
alla data di protocollazione della dichiarazione di nuova costruzione (9) o di
unita' afferente    (10),    ovvero    della    denuncia   di variazione (11),
immediatamente antecedente   a  quella relativa all'atto, per cui si chiede di
conoscere la rendita ai fini della cosiddetta valutazione automatica.         
        L'unita' immobiliare   iscritta   negli atti puo' trovarsi, al momento
della consultazione, in una delle due seguenti fattispecie:                   
a) ha  subito una rettifica d'ufficio della rendita "proposta"; di conseguenza
   alla stessa unita' immobiliare risultera' associato un ulteriore stadio con
   una rendita non qualificata come proposta (12);                            
b) non   ha   subito  alcuna variazione; in tal caso detta rendita, se risulta
   trascorso il   periodo consentito all'ufficio del catasto di procedere alla
   rettifica, deve considerarsi definitiva (13).                              
        Di contro nessuna rilevanza hanno eventuali  ulteriori movimentazioni,
quali i   passaggi   che  giustificano il trasporto dell'unita' immobiliare ad
altra partita. Dette movimentazioni potrebbero trovarsi registrate in catasto,
anche prima  della modifica della rendita proposta. Del pari nessun rilievo e'
da attribuire   alla   registrazione   di  eventuali documenti tecnici di data
successiva, con   i   quali sono state iscritte negli atti catastali ulteriori
modifiche connesse alla natura intrinseca dell'oggetto immobiliare.           
        In sede   di   consultazione,  si potra' peraltro procedere anche alla
verifica dei   redditi dominicali presenti negli atti traslativi o costitutivi
di diritti   reali,   allorche'   si  attua il controllo dei valori imponibili
dichiarati  e  connessi al trasferimento dei beni iscritti al catasto terreni.
Tale attivita'   non richiede particolari attenzioni, in quanto negli atti del
catasto terreni non e' presente un reddito dominicale "proposto".             
Note:                                                                         
(9)  Modalita'   di iscrizione di unita' immobiliari mai dichiarate, edificate
     su particelle   il   cui identificativo e' iscritto per la prima volta al
     catasto edilizio urbano.                                                 
(10) Modalita'   di iscrizione di unita' immobiliari mai dichiarate, edificate
     su particelle  il cui identificativo e' stato precedentemente iscritto al
     catasto edilizio urbano.                                                 
(11) Modalita'   di iscrizione di unita' immobiliari gia' dichiarate agli atti
     catastali e    che    hanno    subito  interventi di natura edilizia o di
     destinazione, riguardanti variazioni di rendita.                         
(12) Le    modalita'    di    rettifica  sono state ampiamente chiarite con la
     circolare 19 luglio 1996, n. 189T.                                       
(13) Sono  in corso modifiche alle procedure informatiche che consentono, alla
     scadenza del   termine  ultimo a disposizione dell'ufficio per variare la
     rendita, l'eliminazione del termine "proposta".                          
5. MODIFICHE DELLE MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI SUBALTERNI.                  
        Al fine   di   rendere   piu' agevole la lettura delle banche dati del
catasto, si ritiene opportuno emanare nuove regole operative che semplifichino
le modalita'   di   attribuzione dei subalterni nel catasto edilizio urbano da
parte degli   uffici  periferici del Dipartimento del territorio. Dette regole
prevedono, per   le   unita'   immobiliari   oggetto di denunce di variazione,
l'attribuzione di un nuovo subalterno quando si riscontra:                    
a) la modifica del perimetro dell'unita' immobiliare;                         
b) la variazione della destinazione d'uso avente rilevanza catastale.         
        Pertanto le disposizioni gia' in vigore sono da ritenersi variate come
segue:                                                                        
1) alle  parole "Le variazioni del primo tipo non danno luogo all'attribuzione
   di nuovi subalterni" presenti nel terzo capoverso del paragrafo II.1, della
   circolare 20   gennaio   1984,   n.   2 (14), prot. 3/166, sono aggiunte le
   seguenti "con l'eccezione del cambio di destinazione d'uso";               
2) sono   soppresse le parole "il cambio destinazione", presenti nel paragrafo
   II.2.6 della citata circolare 20 gennaio 1984;                             
3) il terzo capoverso della sez. B della circolare 29 luglio 1985, n. 15 (15),
   prot. 3/2338,  e' sostituito dal seguente: "A tale proposito si conferma la
   disposizione contenuta   nella circolare n. 2/1984, che prevede nei casi di
   ampliamento o   demolizione parziale dell'u.i.u. l'attribuzione di un nuovo
   subalterno, unitamente   alla   presentazione   del  Mod. 44 (16), se viene
   modificata la pianta del fabbricato".                                      
        Si rammenta  pertanto che i casi, in cui e' consentito riutilizzare il
medesimo subalterno   e   associare   allo stesso la lettera "V" di variazione
nell'uso delle   procedure informatiche per l'accatastamento di immobili (17),
sono stati    individuati    negli   interventi di manutenzione straordinaria,
restauro conservativo,  integrazioni impiantistiche di notevole rilevanza, che
incidono nella   determinazione   della  rendita secondo le regole dell'estimo
catastale.                                                                    
        Gli uffici   periferici   del   Dipartimento del territorio competenti
daranno la   massima   pubblicita' di detti elementi innovativi alle categorie
professionali abilitate    all'utilizzo    delle    procedure  informatiche di
aggiornamento degli atti catastali.                                           
Note:                                                                         
(14) Detta  circolare e' stata emanata dalla ex Direzione generale del catasto
     e dei servizi tecnici erariali.                                          
(15) Cfr. nota 14.                                                            
(16) Attualmente   detto modello non e' piu'  vigente; e' stato sostituito dal
     modello D1 (C.E.U.) predisposto in modo informatico dalla procedura Docfa
     2.                                                                       
(17) Allo stato attuale le procedure sono cosi' denominate: Docfa 2, destinata
     all'utilizzo delle categorie professionali tecniche; Recupera, ad uso dei
     professionisti inquadrati nei ruoli tecnici del Dipartimento.            
6. ATTIVITA' DEGLI UFFICI E POTENZIAMENTO DELLA RETE INFORMATICA.             
        Non e'    dubbio    che    dall'esame delle disposizioni legislative e
regolamentari sopra   richiamate emerge un indirizzo a riconoscere nel "valore
catastale" -  determinato con il meccanismo di cui al comma 4 dell'art. 52 del
T.U. approvato    con     n.    131/86    e  delle norme similari contenute in
provvedimenti legislativi    disciplinanti    altri   tributi - un elemento di
riferimento nelle  attivita' di accertamento e nei procedimenti di definizione
dei rapporti tributari.                                                       
        Si richiamano   all'attenzione   degli uffici periferici di entrambi i
dipartimenti le   procedure percorribili dai contribuenti, nei casi in cui sia
iscritta negli atti del catasto la rendita con la qualificazione proposta o la
stessa rendita sia mancante.                                                  
        Sia nel   primo   che   nel   secondo caso le procedure amministrative
percorribili sono incardinate nell'art. 12 della legge 154 del 1988.          
        Ipotesi A.   Unita'   immobiliare  iscritta in atti del catasto con la
                   "rendita catastale proposta".                              
        In tal   caso, come richiamato nel par. 2 della presente circolare, e'
sufficiente che   nell'atto compaia la dichiarazione di volersi avvalere delle
disposizioni previste dall'art. 12 della legge n. 154 del 1988.               
        Nondimeno gli   uffici periferici del catasto riscontrano, di sovente,
che il   contribuente produce per mero tuziorismo anche istanza ex lege n. 154
del 1988.   Tale   ultima attivita' appare del tutto ultronea e superflua, non
dando luogo   all'attivazione degli adempimenti gia' descritti e richiamati ai
commi 1 e 2 dell'art. 12 citato.                                              
        Ipotesi B.   Unita'   immobiliare   dichiarata in catasto, ma priva di
                   rendita.                                                   
        La fattispecie   in esame consente al contribuente di scegliere fra le
seguenti due opzioni:                                                         
1) Il  soggetto interessato puo' far ricorso, prima dell'atto, alle procedure,
   semplificate (Docfa   2), previste dall'art. 4 del regolamento adottato con
   DM n.   701 del 1994 per gli immobili gia' dichiarati in catasto, ma ancora
   privi di   rendita   (18).   In  tal caso all'atto della stipula risultera'
   verificata l'ipotesi   A,  con notevole semplificazione degli adempimenti a
   carico del contribuente;                                                   
2) Il   soggetto   interessato  ritiene di non promuovere alcuna attivita' nel
   settore catastale   e pertanto produce l'istanza prevista dallo stesso art.
   12 che   comporta   gli  adempimenti peraltro richiamati al 6 capoverso del
   par. 1.   In   tal   senso corre l'obbligo di richiamare l'attenzione sulle
   pregresse disposizioni   amministrative  emanate con circolare n. 50 del 29
   settembre 1988, prot. 400558/88 Div. IX, della soppressa Direzione generale
   delle tasse   e   delle   imposte   indirette  sugli affari, nonche' con le
   circolari n.   112E  del 17 aprile 1997 e n. 253E del 18 settembre 1997 del
   Dipartimento delle entrate.                                                
        A fronte  delle ipotesi sopra evidenziate si ritiene opportuno fornire
chiarimenti e    suggerimenti    sulle    attivita' di competenza degli uffici
periferici dei due dipartimenti.                                              
        Nell'ipotesi A   gli   uffici impositori a regime possono direttamente
interrogare gli atti del catasto con le procedure all'uopo rilasciate, secondo
le modalita' riportate nell'allegato B (19).                                  
        Nel caso   di  mancanza del collegamento telematico con le banche dati
catastali, si   ritiene   opportuno   che siano concordate a livello locale le
modalita' di    accesso    ai    dati    censuari, da parte degli addetti alla
liquidazione e    all'accertamento    delle  imposte erariali. Dette modalita'
potranno proficuamente  essere definite, tenendo in debito conto le specifiche
esigenze degli   uffici interessati e le risorse disponibili. Nondimeno appare
opportuno fornire alcuni suggerimenti.                                        
        Fino alla    realizzazione    dei  collegamenti informatici, l'ufficio
impositore potra'   trasmettere   un   elenco di identificativi catastali agli
uffici periferici   del   Dipartimento del territorio, ovvero coordinati dalla
Regione Trentino-Alto    Adige,    i   quali per ogni identificativo segnalato
inoltreranno all'organismo richiedente i dati utili all'accertamento.         
        Poiche' i   sistemi informatici utilizzati negli uffici periferici del
Dipartimento del   territorio   risultano attualmente incompatibili con quelli
adottati dalla Regione Trentino-Alto Adige, qualora necessiti la conoscenza di
dati presenti   nelle   relative  basi informative, si potra' ricorrere in via
transitoria  alla   prassi   epistolare, almeno sino a quando non saranno resi
coerenti i rispettivi protocolli di interrogazione.                           
        Nell'ipotesi B,  limitatamente all'opzione 2, gli uffici periferici di
entrambi i   dipartimenti   daranno piena attuazione agli adempimenti previsti
dall'art. 12  citato. E' opportuno comunque - fatta salva ogni altra modalita'
individuata a   livello locale - prevedere nello scambio di informazioni utili
all'accertamento, l'utilizzo    di    elenchi  strutturati, concordati anche a
livello regionale,  in modo da agevolare le attivita' di competenza di tutti i
soggetti interessati.                                                         
Note:                                                                         
(18) Dette procedure consentono di iscrivere immediatamente in atti la rendita
     di pertinenza dell'unita' immobiliare.                                   
(19) E'   opportuno   procedere   alla visura degli atti del catasto nelle ore
     pomeridiane per   equilibrare   i   carichi di lavoro dell'intero sistema
     informatico.                                                             
7. CONCLUSIONI.                                                               
        Con l'adozione   delle   procedure  di cui all'art. 1 del DM 19 aprile
1994, n.   701  - entrate in fase di regime il 1 gennaio 1997 - ad ogni unita'
dichiarata in   catasto,  mediante il programma denominato Docfa, e' associata
una rendita,  che diviene definitiva qualora i termini, stabiliti dal decreto,
decorrano senza   intervento  dell'ufficio. Entro gli stessi termini (due anni
nel primo   biennio  di applicazione della procedura ed un anno a regime), gli
uffici possono  procedere alla validazione formale ovvero alla rettifica della
rendita proposta, oggetto di denuncia.                                        
        Piu' precisamente,   allorche'   si  verifica che la rendita associata
all'unita' immobiliare   non   e'   caratterizzata dall'aggettivo "proposta" o
comunque che   l'iscrizione agli atti del catasto e' stata effettuata da oltre
un biennio   (un   anno   a   regime), il reddito catastale e' da considerarsi
definitivo e   pertanto,   ai fini dell'applicazione del richiamato art. 52, 4
comma o   di   altre   similari   norme  che limitano l'azione della A.F., non
necessita alcuna   attivita' da parte del contribuente. Nel caso invece che si
riscontri una   rendita "proposta" iscritta negli atti catastali da meno di un
biennio (ovvero   da  meno di un anno a regime), ai fini dell'applicazione del
comma citato   al  periodo precedente, occorre che sia fatta espressa menzione
nell'atto di volersi avvalere delle disposizioni richiamate dall'art. 12 della
legge n. 154/1988.                                                            
        Per quanto   concerne   il   patrimonio edilizio denunciato in catasto
precedentemente al   1   gennaio  1997, risulta che in parte all'attualita' e'
privo di   rendita. Peraltro, come e' noto, il Dipartimento del territorio sta
attuando un   progetto  di recupero del suddetto arretrato di classamento, che
sara' concluso entro il corrente anno.                                        
        Nelle more   e'   stato   gia'  evidenziato come il contribuente possa
utilizzare proficuamente   i   programmi  previsti dall'art. 4 del decreto del
Ministro delle    finanze    19    aprile    1994,   n. 701, che consentono la
ripresentazione volontaria,   in   esenzione  di tributi speciali da parte dei
cittadini e  delle imprese, delle dichiarazioni di unita' di nuova costruzione
e afferenti, nonche' delle denunce di variazione.                             
        Non sembra   superfluo   ribadire   che   in tale ultima evenienza, in
alternativa all'utilizzo   delle  procedure informatiche, resta nella facolta'
del contribuente   la presentazione della istanza di cui all'art. 12, 1 comma,
della legge n. 154/1988, ovviamente con tutti gli adempimenti connessi.       
        Per ultimo,  appare opportuno sottolineare come per cogliere appieno i
vantaggi e   le semplificazioni introdotte con le disposizioni normative sopra
citate si   rende  necessaria, a regime, una rete telematica che garantisca la
consultazione degli  atti catastali con modalita' automatizzate. A tal fine e'
stato realizzato    un    piano    operativo  per consentire a ciascun ufficio
impositore di consultare gli atti catastali.                                  
        Le Direzioni   regionali  delle entrate e le Direzioni compartimentali
del territorio,   nell'ambito delle rispettive competenze, si adopereranno per
dare massima   attuazione alle direttive ed agli indirizzi operativi contenuti
nella presente  circolare, verificandone la corretta esecuzione da parte degli
uffici.                                                                       
        Si resta in attesa di assicurazione di adempimento.                   
                                  * * * * *                                   
Allegato A                                                                    
      Date  di  decorrenza - del periodo a regime - relative                  
      alle  rendite  "proposte" per ciascuna  circoscrizione                  
      provinciale.                                                            
             UFFICIO             CODICE          DATA DI                      
                             MECCANOGRAFICO    DECORRENZA                     
       AGRIGENTO                   U2           07/10/98                      
       ALESSANDRIA                 A2           02/09/98                      
       ANCONA                      K1           07/10/98                      
       AOSTA                       B1           24/06/98                      
       AREZZO                      I2           07/10/98                      
       ASCOLI PICENO               K2           02/09/98                      
       ASTI                        A3           15/04/98                      
       AVELLINO                    Q2           07/10/98                      
       BARI                        R1           07/10/98                      
       BELLUNO                     D2           20/05/98                      
       BENEVENTO                   Q3           07/10/98                      
       BERGAMO                     C2           07/10/98                      
       BOLOGNA                     H1           02/01/98                      
       BRESCIA                     C3           07/10/98                      
       BRINDISI                    R2           07/10/98                      
       CAGLIARI                    V1           28/10/98                      
       CALTANISSETTA               U3           20/05/98                      
       CAMPOBASSO                  P1           20/05/98                      
       CASERTA                     Q4           28/10/98                      
       CATANIA                     U4           07/10/98                      
       CATANZARO                   T2           02/09/98                      
       CHIETI                      N2           24/06/98                      
       COMO                        C4           07/10/98                      
       COSENZA                     T3           15/04/98                      
       CREMONA                     C5           02/09/98                      
       CUNEO                       A4           02/09/98                      
       ENNA                        U5           15/04/98                      
       FERRARA                     H2           20/05/98                      
       FIRENZE                     I1           15/07/98                      
       FOGGIA                      R3           18/11/98                      
       FORLI'                      H3           15/07/98                      
       FROSINONE                   M2           25/03/98                      
       GENOVA                      G1           20/05/98                      
       GORIZIA                     F3           07/10/98                      
       GROSSETO                    I3           15/04/98                      
       IMPERIA                     G2           02/01/98                      
       ISERNIA                     P2           25/03/98                      
       L'AQUILA                    N1           07/10/98                      
       LA SPEZIA                   G3           02/01/98                      
       LATINA                      M3           24/06/98                      
       LECCE                       R4           02/01/98                      
       LIVORNO                     I4           15/04/98                      
       LODI                        C1           30/09/98                      
       LUCCA                       I5           28/10/98                      
       MACERATA                    K3           24/06/98                      
       MANTOVA                     C6           20/05/98                      
       MASSA CARRARA               I6           02/09/98                      
       MATERA                      S2           15/04/98                      
       MESSINA                     U6           15/07/98                      
       MILANO                      C1           02/01/98                      
       MODENA                      H4           28/10/98                      
       NAPOLI                      Q1           20/05/98                      
       NOVARA                      A5           02/09/98                      
       NUORO                       V2           30/09/98                      
       ORISTANO                    V4           28/10/98                      
       PADOVA                      D3           07/10/98                      
       PALERMO                     U1           07/10/98                      
       PARMA                       H5           30/09/98                      
       PAVIA                       C7           07/10/98                      
       PERUGIA                     L1           07/10/98                      
       PESARO                      K4           25/03/98                      
       PESCARA                     N3           28/10/98                      
       PIACENZA                    H6           24/06/98                      
       PISA                        I7           02/01/98                      
       PISTOIA                     I8           28/10/98                      
       PORDENONE                   F5           20/05/98                      
       POTENZA                     S1           02/01/98                      
       RAGUSA                      U7           24/06/98                      
       RAVENNA                     H7           25/03/98                      
       REGGIO CALABRIA             T1           09/12/98                      
       REGGIO EMILIA               H8           07/10/98                      
       RIETI                       M4           15/04/98                      
       ROMA                        M1           18/11/98                      
       ROVIGO                      D4           07/10/98                      
       SALERNO                     Q5           07/10/98                      
       SASSARI                     V3           28/10/98                      
       SIENA                       I9           25/03/98                      
       SIRACUSA                    U8           15/07/98                      
       SONDRIO                     C8           20/05/98                      
       TARANTO                     R5           24/06/98                      
       TERAMO                      N4           20/05/98                      
       TERNI                       L2           24/06/98                      
       TORINO                      A1           02/01/98                      
       TRAPANI                     U9           07/10/98                      
       TREVISO                     D5           30/09/98                      
       TRIESTE                     F1           30/09/98                      
       UDINE                       F6           18/11/98                      
       VARESE                      C9           24/06/98                      
       VENEZIA                     D1           15/07/98                      
       VERCELLI                    A6           15/07/98                      
       VERONA                      D6           07/10/98                      
       VICENZA                     D7           18/11/98                      
       VITERBO                     M5           25/03/98                      
                                  * * * * *                                   
Allegato B                                                                    
Modalita' operative.                                                          
        Informazione generalizzate    A.T.:    stampa   della visura catastale
ampliata per identificativo dell'immobile.                                    
        Per ottenere    la    stampa   della visura catastale ampliata occorre
selezionare (carattere   "S"   seguito dal tasto "INVIO") la voce "RICERCA PER
DATI NON  ANAGRAFICI" dallo schermo iniziale "INDIVIDUAZIONE DEL CONTRIBUENTE"
del collegamento "Informazioni generalizzate A.T.".                           
        Sullo schermo   successivo,  nella sezione "DATI DEL CATASTO", occorre
inserire i   dati,   appresso   indicati,  dell'immobile di cui si richiede la
visura:                                                                       
. comune di ubicazione dell'immobile;                                         
. sigla della relativa provincia;                                             
. dati identificativi catastali, divisi in:                                   
  - sezione (se presente);                                                    
  - foglio;                                                                   
  - numero;                                                                   
  - subalterno (se presente).                                                 
        Sullo schermo  successivo, che si ottiene premendo il tasto INVIO dopo
aver inserito   i   dati   indicati, sono presenti i principali elementi della
visura catastale  cosi' come risulta dalla interrogazione effettuata presso il
sistema informativo dell'Ufficio provinciale del Catasto interessato.         
        Su tale schermo e' possibile:                                         
. selezionare   con il carattere "P" (seguito dal tasto INVIO) la voce "VISURA
  CATASTALE" per ottenere la stampa in linea della visura;                    
. selezionare   con   le   modalita' consuete (carattere "S" seguito dal tasto
  INVIO) la   voce  "VISURA CATASTALE" per ottenere l'inserimento della visura
  tra le   stampe  predisposte per l'utente; tale stampa e' richiamabile in un
  secondo momento  con le modalita' abituali (tasto PF9 dallo schermo iniziale
  "INDIVIDUAZIONE DEL CONTRIBUENTE");                                         
. selezionare    la    voce    "INTESTATARI DELL'IMMOBILE" per ottenere i dati
  anagrafici degli   intestatari   dell'immobile; in tale caso, se presente un
  solo soggetto   intestato,   si  otterra' direttamente lo schermo con i dati
  anagrafici del   soggetto   da   dove e' possibile procedere con le consuete
  operazioni di   interrogazione;   nel   caso   di piu' intestati si otterra'
  l'elenco dei   codici   fiscali   di   tali  soggetti sul quale e' possibile
  effettuare una ulteriore selezione per ottenere il citato schermo con i dati
  anagrafici.                                                                 
        Si precisa   che sulla stampa sono presenti gli elementi necessari per
verificare se la rendita proposta sia divenuta definitiva.                    
        Se necessario   e' possibile ottenere la visura catastale indicando il
protocollo della    dichiarazione    di    accatastamento  o della denuncia di
variazione).                                                                  
        In tale caso occorre inserire i dati con il seguente formalismo:      
. inserire  i caratteri P* (per le richieste di accatastamento) oppure V* (per
  le richieste   di variazione) seguite dalle ultime due cifre dell'anno della
  dichiarazione o denuncia nel campo "FOGLIO";                                
. inserire   il protocollo nel campo "NUMERO" e procedere con l'interrogazione
  come gia' indicato.                                                         
        Su tutti gli schermi sono abilitati i tasti PF1 per la guida operativa
in linea,   PF3   per   tornare allo schermo precedente e PA1 per tornare allo
schermo principale; i tasti PF8 e PF7 per scorrere i dati in avanti e indietro
sono abilitati ove necessario.                                                
        Sulla riga 23 dello schermo compaiono i messaggi di aiuto per l'utente
e le segnalazioni di eventuali problemi riscontrati dall'applicazione.        
        Occorre, infine, sottolineare che i dati delle visure vengono reperiti
direttamente sui   sistemi informatici degli uffici provinciali del Catasto e,
pertanto, in   funzione   del   traffico sulla rete nazionale e del carico sul
sistema provinciale   interessato dalla richiesta, i tempi di risposta possono
raggiungere e  superare i 60 secondi. Al fine di non sovraccaricare il sistema
informatico si consiglia di effettuare le consultazioni nelle ore pomeridiane.
        Nel caso   di   unita'   immobiliare   censibile  nei gruppi A, B e C,
effettuata la   consultazione   dell'identificativo  catastale di cui si vuole
conoscere la   rendita,   qualora   lo stesso identificativo non sia associato
all'ultimo stadio   (situazione che si verifica quando l'unita' immobiliare ha
subito una    variazione    successivamente   alla data dell'atto sottoposto a
controllo) l'ufficio   rileva   nella visura ampliata i riferimenti censuari e
quindi procede alla determinazione della rendita applicando le tariffe vigenti
alla data dell'atto.                                                          
 
 
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Copyright © 1999 Claudio Carpentieri
Aggiornato il: 28 novembre 1999