Novità della settimana

Dal 06.04.1999 al 12.04.1999

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Sommario

 

RIFORMA DRAGHI – INTERMEDIARI FINANZIARI – DIRIGENTI – REQUISISTI DI PROFESSIONALITà E ONOROBILITà   

DECRETO 30 dicembre 1998, n.516

capital gain - INTEGRAZIONE AL D.M. 22.5.1998 - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ABILITATI ALL'APPLICAZIONE DEL REGIME DEL RISPARMIO GESTITO

DECRETO 31.3.1999  

RIFORMA DRAGHI – INTERMEDIARI FINANZIARI – PARTECIPANTI AL CAPITALE - REQUISISTI DI ONORABILITà  

DECRETO 30 dicembre 1998, n.517

    QUOTIDIANI ECONOMICI    

REDDITI DA CAPITALE - CREDITI D'IMPOSTA SU DIVIDENDI - SOCIETà ESTERE

ARTICOLO a cura di Gianluca Cristofori

FONDAZIONI BANCARIE - LEGGE 23 dicembre 1998, n. 461

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO approvato il 9.4.1999 dal Consiglio dei ministri

rendita catastale - attribuzione automatica

CIRCOLARE n. 83/E/T del 9.4.1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 30 dicembre 1998, n.516

“Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.”

In breve

Il decreto stabilisce i requisiti di onorabilità e professionalità che devono avere i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso i soggetti iscritti nell’elenco previsto dall’art.106 del testo unico (di seguito "intermediari finanziari"), in ottemperanza all'articolo 109, comma 1, del testo unico sulle norme in materia bancaria e creditizia  (decreto legislativo 1settembre 1993, n. 385),. 

Inoltre secondo quanto indicato dall’art. 109, comma 3, del testo unico, il decreto stabilisce le cause che comportano la sospensione dalla carica e la sua durata.

Gazzetta Ufficiale n. 81 del 08-04-1999

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DECRETO 31.3.1999

"Integrazione al decreto ministeriale 22 maggio 1998 concernente l'individuazione dei soggetti abilitati all'applicazione del regime del risparmio gestito di cui all'art.7 del decreto legislativo 2i novembre 1997, n.461."

In breve

Il decreto ribadendo il carattere opzionale del regime del risparmio gestito (art.7 del D.Lgs n.461/1997), indica i soggetti che possono applicare tale regime. In particolare sono abilitati al regime del risparmio gestito:

q     Società di gestione del risparmio residenti (art.35, comma1, del D.Lgs n.58/1998);

q     Banche residenti autorizzate ai servizi di investimento;

q     SIM residenti iscritte all'albo (art.20, D.Lgs n.58/1998);

q     Società fiduciarie (art.60, comma 4, D.Lgs n.415/1996);

q     Stabili organizzazioni in Italia dei soggetti indicati nei primi tre punti iscritti all'albo secondo l'art.20 del D.Lgs n.58/1998.

Gazzetta Ufficiale n. 81del 8.4.1999  

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RIFORMA DRAGHI – INTERMEDIARI FINANZIARI – PARTECIPANTI AL CAPITALE - REQUISISTI DI ONORABILITà

DECRETO 30 dicembre 1998, n.517

“Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.”

In breve

In ottemperanza all'articolo 108, comma 1, del testo unico delle norme in materia bancaria e creditizia, il decreto indica i requisiti di onorabilità che devono possedere i partecipanti al capitale degli intermediari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del testo unico medesimo (di seguito "intermediari finanziari").

 Inoltre visto l'articolo 108, comma 2, del medesimo del testo unico, il regolamento stabilisce che i requisiti di onorabilità di cui sopra devono essere rispettati per esercitare il diritto di voto se si possiede più del 5% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto.

Gazzetta Ufficiale n. 82 del 09-04-1999

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    QUOTIDIANI ECONOMICI    

 

ARTICOLO a cura di Gianluca Cristofori

"Crediti d'imposta con interessi sui dividendi alle società estere"

In breve

Il breve scritto riassume i chiarimenti del Ministero delle finanze forniti con C.M. n.43/E del 16.3.1999, in merito alla portata dei trattati contro le doppie imposizioni rispondenti  al modello OCSE. 

Con riferimento ai redditi da capitale, in particolare viene affrontato il problema dei crediti d'imposta sui dividenti erogati da società italiane a soggetti residenti all'estero in genere disciplinanti dall'art.10 delle convenzioni che rispondono allo schema OCSE. In questa eventualità se il dividendo da diritto al credito d'imposta nel caso di distribuzione in Italia, l'amministrazione finanziaria italiana deve rimborsare al soggetto estero l'ammontare del credito d'imposta di cui lo stesso non può giovarsi.

Il ministero tornando indietro rispetto a quanto indicato con la N.M. n.14 del 15.12.1994 e dando ragione alla giurisprudenza (CTP di Milano dec. 348/48/97) afferma che alle società estere oltre al rimborso del credito d'imposta  hanno diritto anche agli interessi per ritardato versamento calcolati secondo quanto indicato dalol'art.44 del DPR n.602/1973.

L'autore, ricorda che 

Questo perché le due disposizioni: quella convenzionale e quella della normativa interna sono tra di loro indipendenti.

Il sole 24 ore di martedì 6 aprile 1999, pag. 19

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SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO approvato il 9.4.1999 dal Consiglio dei ministri.

"Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art.11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n.356 e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria"

In breve

Si tratta del decreto legislativo in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge 23 dicembre 1998, n.461. In attesa che il decreto legislativo venga pubblicato in Gazzetta Ufficiale si riportano in  modo molto sommario i principi a cui deve essere informato il decreto legislativo:

q     sono considerati enti non commerciali ai sensi dell’art.87 comma 1 lettera c);

q     a loro è applicabile l’art.6 del D.P.R. n. 601 del 1973, secondo il quale  l’IRPEG è ridotta del 50%;

q     possono dismettere le partecipazioni in banche in regime di neutralità fiscale;

q     possono liberarsi delle partecipazioni in regime di neutralità fiscale di cui sopra, entro quattro anni dall’entrata in vigore dei decreti attuativi previsti;

Inoltre:

Ø      le società conferitarie possono apportare beni immobili a favore di fondi comuni immobiliari chiusi in regime di neutralità fiscale;

Ø      le ristrutturazioni realizzate mediante operazioni straordinarie all’interno del comparto bancario saranno sottoposte all’imposta sostitutiva del 27%.

Il sole 24 ore di sabato 10 aprile 1999, pag.21

Italia oggi di sabato 10 aprile 1999, pag.19

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CIRCOLARE n. 83/E/T del 9.4.1999

"Rilevanza della rendita catastale proposta ai fini dell'accertamento in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale, successione e donazione, Iva, Invim, Ici. Norme di semplificazione portate dai commi 20, 21 e 22 dell'art.10 del dl 20.6.1996, n.323, convertito con legge 8.8.1996, n.425".

In breve

La circolare mette in chiaro le semplificazioni introdotte dal D.L.  n.323/1996 relativamente alla rilevanza della rendita catastale ai fini dell'accertamento in materia di: imposta di registro, ipotecaria e catastale, successione e donazione, Iva, Invim, Ici.

L'istruzione ministeriale, in particolare, indica che se l'immobile oggetto della traslazione o della successione è iscritto in catasto senza attribuzione di rendita la semplice indicazione di volersi avvalere della dichiarazione automatica (art.12 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70), è sufficiente a mettere in moto l'intera procedura per l'assegnazione della rendita presunta da parte dell'ufficio catastale,

Non sarà quindi più necessario alla domanda di voltura una specifica istanza per l'attribuzione, poiché la denuncia in catasto operata secondo le modalità appositamente approvate di per sé innesca il meccanismo che determina la rendita dell'imponibile.

Italia oggi di sabato 10 aprile 1999, pag. 28  

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Aggiornato il: 28 novembre 1999