DECRETO 30 dicembre
1998, n.516
DECRETO 31.3.1999
DECRETO 30 dicembre 1998, n.517
ARTICOLO a cura di Gianluca Cristofori
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO approvato il 9.4.1999 dal Consiglio dei ministri
CIRCOLARE n. 83/E/T del 9.4.1999
DECRETO 30 dicembre 1998, n.516 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.” In breve Il decreto stabilisce i requisiti di onorabilità e professionalità che devono avere i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso i soggetti iscritti nell’elenco previsto dall’art.106 del testo unico (di seguito "intermediari finanziari"), in ottemperanza all'articolo 109, comma 1, del testo unico sulle norme in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1settembre 1993, n. 385),. Inoltre secondo quanto indicato dall’art. 109, comma 3, del testo unico, il decreto stabilisce le cause che comportano la sospensione dalla carica e la sua durata. Gazzetta
Ufficiale n. 81 del 08-04-1999 "Integrazione al decreto ministeriale 22 maggio 1998 concernente l'individuazione dei soggetti abilitati all'applicazione del regime del risparmio gestito di cui all'art.7 del decreto legislativo 2i novembre 1997, n.461." In breve Il decreto ribadendo il carattere opzionale del regime del risparmio
gestito (art.7 del D.Lgs n.461/1997), indica i soggetti che possono
applicare tale regime. In particolare sono abilitati al regime del risparmio
gestito: q
Società di gestione del
risparmio residenti (art.35, comma1, del D.Lgs n.58/1998); q
Banche residenti autorizzate
ai servizi di investimento; q
SIM residenti iscritte
all'albo (art.20, D.Lgs n.58/1998); q
Società fiduciarie (art.60,
comma 4, D.Lgs n.415/1996); q
Stabili organizzazioni in
Italia dei soggetti indicati nei primi tre punti iscritti all'albo secondo
l'art.20 del D.Lgs n.58/1998. Gazzetta
Ufficiale n. 81del 8.4.1999 DECRETO 30 dicembre 1998, n.517 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.” In breve In ottemperanza all'articolo 108, comma 1, del testo unico delle norme in materia bancaria e creditizia, il decreto indica i requisiti di onorabilità che devono possedere i partecipanti al capitale degli intermediari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del testo unico medesimo (di seguito "intermediari finanziari"). Inoltre visto l'articolo 108, comma 2, del medesimo del testo unico, il regolamento stabilisce che i requisiti di onorabilità di cui sopra devono essere rispettati per esercitare il diritto di voto se si possiede più del 5% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto. Gazzetta
Ufficiale n. 82 del 09-04-1999
ARTICOLO a cura di Gianluca
Cristofori "Crediti d'imposta con interessi sui dividendi alle società estere" In breve Il breve scritto riassume i chiarimenti del Ministero delle finanze forniti con C.M. n.43/E del 16.3.1999, in merito alla portata dei trattati contro le doppie imposizioni rispondenti al modello OCSE. Con riferimento ai redditi da capitale, in particolare viene
affrontato il problema dei crediti d'imposta sui dividenti erogati da società
italiane a soggetti residenti all'estero in genere disciplinanti dall'art.10
delle convenzioni che rispondono allo schema OCSE. In questa eventualità se il
dividendo da diritto al credito d'imposta nel caso di distribuzione in Italia,
l'amministrazione finanziaria italiana deve rimborsare al soggetto estero
l'ammontare del credito d'imposta di cui lo stesso non può giovarsi. Il ministero tornando
indietro rispetto a quanto indicato con la N.M. n.14 del 15.12.1994 e dando
ragione alla giurisprudenza (CTP di Milano dec. 348/48/97) afferma che alle
società estere oltre al rimborso del credito d'imposta
hanno diritto anche agli interessi per ritardato versamento calcolati
secondo quanto indicato dalol'art.44 del DPR n.602/1973. L'autore, ricorda che Questo perché le due
disposizioni: quella convenzionale e quella della normativa interna sono tra di
loro indipendenti. Il sole 24
ore di martedì 6 aprile 1999, pag. 19 SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO approvato il 9.4.1999 dal Consiglio dei ministri. "Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art.11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n.356 e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria" In breve Si tratta del decreto legislativo in attuazione della delega conferita
al Governo dalla legge 23 dicembre 1998, n.461. In attesa che il decreto
legislativo venga pubblicato in Gazzetta Ufficiale si riportano in
modo molto sommario i principi a cui deve essere informato il decreto
legislativo: q
sono considerati enti non
commerciali ai sensi dell’art.87 comma 1 lettera c); q
a loro è applicabile
l’art.6 del D.P.R. n. 601 del 1973, secondo il quale
l’IRPEG è ridotta del 50%; q
possono dismettere le
partecipazioni in banche in regime di neutralità fiscale; q
possono liberarsi delle
partecipazioni in regime di neutralità fiscale di cui sopra, entro quattro anni
dall’entrata in vigore dei decreti attuativi previsti; Inoltre: Ø
le società conferitarie
possono apportare beni immobili a favore di fondi comuni immobiliari chiusi in
regime di neutralità fiscale; Ø
le ristrutturazioni
realizzate mediante operazioni straordinarie all’interno del comparto bancario
saranno sottoposte all’imposta sostitutiva del 27%. Il sole 24
ore di sabato 10 aprile 1999, pag.21 Italia oggi
di sabato 10 aprile 1999, pag.19 CIRCOLARE n. 83/E/T del 9.4.1999 "Rilevanza della rendita catastale proposta ai fini dell'accertamento in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale, successione e donazione, Iva, Invim, Ici. Norme di semplificazione portate dai commi 20, 21 e 22 dell'art.10 del dl 20.6.1996, n.323, convertito con legge 8.8.1996, n.425". In breve La
circolare mette in chiaro le semplificazioni
introdotte dal D.L. n.323/1996
relativamente alla rilevanza della rendita catastale ai fini dell'accertamento
in materia di: imposta di registro, ipotecaria e catastale, successione e
donazione, Iva, Invim, Ici. L'istruzione ministeriale, in particolare, indica che se l'immobile oggetto della traslazione o della successione è iscritto in catasto senza attribuzione di rendita la semplice indicazione di volersi avvalere della dichiarazione automatica (art.12 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70), è sufficiente a mettere in moto l'intera procedura per l'assegnazione della rendita presunta da parte dell'ufficio catastale, Non
sarà quindi più necessario alla domanda di voltura una specifica istanza per
l'attribuzione, poiché la denuncia in catasto operata secondo le modalità
appositamente approvate di per sé innesca il meccanismo che determina la
rendita dell'imponibile. Italia oggi
di sabato 10 aprile 1999, pag. 28 |
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