Circolare numero 100 del 3-5-1999.htm

  
1. Premessa. - 2. Il quadro SA. - 3. Modalità di compilazione del quadro SA. - 4. Modalità di presentazione delle dichiarazioni. - 5. Modelli O1/M relativi all'anno 1998 già consegnati all'Istituto.- 6. Modelli O1/M-int.- 7. Modelli O1/M-vig2. - 8. Modelli O1/M-sost. -   

 

 
 

 

DIREZIONE CENTRALE
DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE

DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI

DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE,
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE
 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 3 maggio 1999

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale

   

e Dirigenti Medici

     

Circolare n. 100

 

e, per conoscenza,

     
 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai membri del Consiglio

   

di indirizzo e vigilanza

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

   

di fondi, gestioni e casse

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 2

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

OGGETTO:

Dichiarazioni annuali ai fini fiscali e previdenziali ex art. 4, decreto legislativo n. 241/1997. D.M. 2 marzo 1999, pubblicato sulla G.U. n. 53 del 5 marzo 1999.

 

SOMMARIO:

1. Premessa.

2. Il quadro SA

3 Modalità di compilazione del quadro SA.

4. Modalità di presentazione delle dichiarazioni.

5. Modelli O1/M relativi all'anno 1998 già consegnati all'Istituto.

6. Modelli O1/M-int.

7. Modelli O1/M-vig2.

8. Modelli O1/M-sost.

1. Premessa.

L'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, ha sostituito l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

In forza della predetta norma, a partire dalle dichiarazioni relative all'anno 1998, da presentarsi nel 1999, i soggetti indicati nel titolo III (del DPR 600/73) che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, devono presentare annualmente apposita dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e dei premi dovuti all'Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul lavoro (INAIL), relativa a tutti i percipienti

Con decreto del Ministro delle Finanze 2 marzo 1999, pubblicato sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1999, è stata approvata, con le relative istruzioni, la dichiarazione modello 770/99, da presentare nell'anno 1999.

Nel predetto decreto, al punto S1 delle istruzioni per la compilazione, sono indicati analiticamente i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione di cui trattasi.

 

Relativamente ai dati previdenziali ed assistenziali previsti nel quadro SA e nel quadro SS, si precisa che anche i non sostituti di imposta - già tenuti alla presentazione del modello O1/M - sono tenuti alla presentazione del modello 770.

 

Il modello 770 è composto da un modello base e da una serie di quadri, dei quali il quadro SA e il quadro SS contengono i dati di interesse dell'Istituto e sostituiscono, rispettivamente, il modello O1/M e il modello O3/M.

 

Il quadro SA e il quadro SS vengono utilizzati anche nel caso in cui il datore di lavoro sia tenuto alla compilazione del modello UNICO in luogo del modello 770.

 

2. Quadro SA: Redditi di lavoro dipendente ed assimilati.

 

Relativamente ai dati fiscali, il quadro SA deve essere utilizzato per indicare l’elenco dei soggetti ai quali sono stati corrisposti nel 1998 redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 46 e 47, comma 1, del Tuir, per i quali si sono rese applicabili le disposizioni degli artt. 23, 24 e 29 del D.P.R. n. 600 del 1973, relativamente alle ritenute a titolo di acconto. Si precisa che, ai sensi del comma 2 del richiamato art. 46, costituiscono redditi di lavoro dipendente anche le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, nonché le somme di cui all’art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile (rivalutazione e interessi su crediti di lavoro dipendente).

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 48, comma 1, ultimo periodo, del Tuir, si considerano corrisposti nell’anno 1998 anche le somme e i valori riferiti al 1998, ma erogati entro il 12 gennaio 1999.

 

Con riferimento a ciascun percipiente vanno indicati anche i dati relativi alle contribuzioni dovute all’Inps.

 

Il quadro di cui trattasi deve essere utilizzato anche per indicare l’elenco dei soggetti cui sono stati corrisposti redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 46, comma 1, del Tuir, per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte, ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’Inps e che fino allo scorso anno venivano indicati nel Mod. O1/M.

 

Per quanto riguarda i dati relativi alle contribuzioni dovute all'INPS, si pone in evidenza che, in materia di previdenza obbligatoria, il dato normativo somme e valori "percepiti", espresso nel comma 1 dell'art. 48 non esaurisce la nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi, specificata quest'ultima piu' propriamente ed incisivamente attraverso il concetto di redditi "maturati" nel periodo di riferimento. In altri termini, tale nozione non comprende solo quanto percepito dal lavoratore, ma include, anche se non corrisposti, somme e valori "dovuti" per legge, regolamento, contratto collettivo o individuale. Tale conseguenza discende dal principio, gia' largamente affermato in giurisprudenza in correlazione all'automatismo della costituzione del rapporto previdenziale, che si determina al sorgere del rapporto di lavoro, e successivamente codificato in diritto positivo dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 9/10/1989, n. 338, convertito dalla Legge 7/12/1989, n. 389 e successive modificazioni.

 

Premesso quanto sopra, si ricorda che l’imponibile riferito al 1998 dovrà essere rettificato:

 

degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 1998 ma riferiti a dicembre 1997 (tali importi avranno, infatti, rettificato il mod. O1/M del 1997);

 

 

degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 1999, ma riferiti a dicembre 1998.

 

 

 

3. Modalità di compilazione del quadro SA.

Il citato decreto ministeriale 2 marzo 1999, riporta anche le istruzioni, in forma semplificata, relative alla compilazione dei dati previdenziali ed assistenziali del quadro SA.

Considerata la complessità della materia, si è ritenuto necessario approntare l'allegato manuale (allegato 1), che illustra in modo dettagliato le modalità di compilazione del quadro SA, anche in relazione alle numerose richieste di chiarimento pervenute sull'argomento.

 

Il manuale descrive anche, in modo sintetico, il percorso innovativo delle norme in materia, emanate in attuazione delle deleghe di cui all'articolo 3 della legge collegata alla finanziaria 1997 (Legge 23 dicembre 1996, n. 662).

 

4. Modalità di presentazione delle dichiarazioni.

Le dichiarazioni unificate non devono in alcun caso essere presentate all'INPS.

 

Il datore di lavoro deve trasmettere le dichiarazioni all'amministrazione finanziaria, direttamente o a mezzo di intermediari, come riepilogato nell'allegato 2.

 

 

5. Modelli O1/M relativi all'anno 1998 già presentati all'Istituto.

 

Qualora fossero già stati consegnati all'Istituto modelli O1/M relativi all'anno 1998, sarà cura delle Sedi informare i datori di lavoro sulla necessità di presentare comunque le dichiarazioni unificate secondo quanto disposto dalle nuove norme in materia.

 

I modelli O1/M potranno essere trattenuti dalle Sedi, in quanto, in ogni caso, si tratta di dichiarazioni sottoscritte dal datore di lavoro e potranno eventualmente essere utilizzati come documentazione comprovante l'avvenuto rapporto di lavoro.

 

6. Modelli O1/M-int e O3/M-int.

 

I modelli di cui al presente punto, contenenti le informazioni relative a periodi di integrazioni salariali relative ad anni pregressi circolare n. 148 del 10 giugno 1991 , devono essere presentati entro il 30 settembre 1999, con riferimento ad anni precedenti il 1998.

 

Per i periodi successivi si fa riserva di ulteriori istruzioni.

 

7. Modelli O1/M-vig2.

 

Nulla è innovato relativamente ai modelli O1/M-vig2 riferiti a periodi di competenza anteriori al 1998.

 

Per i periodi successivi si fa riserva di ulteriori istruzioni.

 

8. Modelli O1/M-sost.

 

In attesa della nuova fornitura di modelli O1/M-sost, adeguati al tracciato del quadro SA, continueranno ad essere utilizzati i modelli O1/M-sost già in possesso delle sedi, in quanto i dati previsti negli stessi, per quanto attiene le finalità della dichiarazione sostitutiva, sono compatibili con i nuovi tracciati.

 

* * * * *

 

Per l'illustrazione ai consulenti del lavoro, alle associazioni di categoria ed agli altri operatori del settore presenti sul territorio, delle nuove modalità di presentazione delle dichiarazioni e di quelle di segnalazione dei dati previdenziali ed assistenziali, le Direzioni Regionali sono invitate ad indire, a livello provinciale, apposite riunioni entro e non oltre il prossimo 15 maggio.

Contemporaneamente dovrà essere data la massima diffusione al contenuto della presente circolare con le modalità ritenute più opportune, tenendo presente anche che, come di consueto, la circolare viene resa disponibile nel sito internet dell'Istituto, all'indirizzo "www.inps.it".

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

 

 

Allegato 1

 

ISTRUZIONI RELATIVE ALLE DICHIARAZIONI ANNUALI AI FINI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (ART. 4 DECRETO LEGISLATIVO N. 241/97 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

 

 

 

LE NOVITA'

 

 

A partire dal 1999, per le dichiarazioni riferite al 1998:

 

 

Il modello O3/M è soppresso: il datore di lavoro compila il quadro SS del modello 770 o UNICO

 

 

 

Il modello O1/M è soppresso; in sua sostituzione il datore di lavoro:

 

 

 

Consegna al dipendente la CUD

Entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento della certificazione ovvero entro 12 giorni dalla richiesta dell'interessato in caso di risoluzione del rapporto di lavoro

Trasmette al ministero delle finanze il quadro SA del modello 770 o UNICO

Entro le scadenze previste dal Ministero delle Finanze

Rilascia all'interessato il modello O1/M-SOST ai fini della determinazione del diritto e della misura delle prestazioni, nonche’ degli altri adempimenti istituzionali dell'INPS

A richiesta degli interessati, per i periodi per i quali i dati non risultano ancora negli archivi dell'INPS

 

 

 

 

QUADRO NORMATIVO

 

 

CERTIFICAZIONE DEI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI (CUD)

 

Il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, all’articolo 7, comma 1, lettera b), sostituisce l’articolo 7-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600.

 

In base alla nuova disposizione, concernente le certificazioni dei sostituti di imposta, viene istituita una ‘certificazione unica’ (CUD) che sostituisce anche quelle previste ai fini contributivi.

 

In attuazione di quanto disposto dalla norma sopra citata, il Ministero delle Finanze ha emanato il decreto ministeriale 9 gennaio 1998, che agli articoli 7 e 9 contiene disposizioni in materia di certificazione dei redditi di lavoro dipendente.

 

Con decreto direttoriale 22 dicembre 1998 (G.U. n. 303 del 30 dicembre 1998), sono stati integrati i dati da indicare nella certificazione unica per il periodo di imposta 1998.

 

Con l’art. 7 del decreto ministeriale in oggetto è stato approvato lo schema di certificazione unica - modello CUD - per l’attestazione dell’ammontare relativo al 1998 dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi a questo assimilati di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle indennita' di fine rapporto e delle anticipazioni sulle stesse per le cessazioni dei rapporti di lavoro dipendente, avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute, assoggettate a tassazione separata, delle relative ritenute di acconto operate, delle detrazioni effettuate, dell'imponibile preso a base per il calcolo della contribuzione previdenziale e assistenziale versata o dovuta all'Istituto nazionale per la previdenza sociale e delle relative trattenute operate a carico del lavoratore nonche' per l'attestazione dell'ammontare dei trattamenti pensionistici corrisposti, delle ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate.

 

In base all’art.7, comma 1, punto b) del decreto legislativo n. 314 del 2 settembre 1997, la predetta certificazione sostituisce, a partire dalla competenza 1998, la copia del modello O1/M che il datore di lavoro era tenuto a consegnare al lavoratore secondo quanto stabilito dalla normativa previgente in materia.

 

Tale certificazione è rilasciata dal sostituto di imposta entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento della certificazione, ovvero entro 12 giorni dalla richiesta dell’interessato, in caso di interruzione del rapporto di lavoro.

 

I datori di lavoro non sostituti di imposta, ancorche’ non destinatari della disposizione, potranno compilare e consegnare all’interessato, una certificazione conforme allo schema della CUD, con i soli dati identificativi del datore di lavoro, del dipendente e quelli relativi alla contribuzione previdenziale ed assistenziale

 

Per la compilazione del modello CUD si richiamano le istruzioni di cui all’allegato E del DM 9.1.1998, alla circolare n. 80 del 9 aprile 1998 , alla circolare n. 24 del 9 febbraio 1999 e alla circolare n. 60 del 15 marzo 1999 .

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER L’APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBBLIGATORIA.

 

In relazione all’esigenza di mantenere la tempestivita’ nella erogazione delle prestazioni da parte dell’Istituto, l’articolo 9 del D.M. 9 gennaio 1998 prevede che il datore di lavoro, anche se non sostituto di imposta, e’ tenuto a rilasciare, a richiesta degli interessati, ai fini della determinazione del diritto e della misura delle prestazioni, nonche’ degli altri adempimenti istituzionali, apposita dichiarazione, con le modalita’ fissate dall’Istituto per i periodi per i quali non risultano acquisiti negli archivi dell'INPS i flussi informativi delle dichiarazioni unificate di cui all’art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

 

Tale dichiarazione deve essere rilasciata, per i dipendenti da aziende tenute alla presentazione del modello DM10/2, attraverso il gia’ previsto modello O1/M-SOST.

 

 

DENUNCE ANNUALI DELLE RETRIBUZIONI SOGGETTE A CONTRIBUZIONE.

 

Il D.Lgs. n. 241/1997, all'articolo 4, prevede l’unificazione, a decorrere dal periodo di riferimento 1998, delle dichiarazioni fiscali e previdenziali. Quanto precede comporta l’inclusione nella nuova dichiarazione unificata ai fini fiscali e previdenziali delle informazioni relative alle denunce annuali delle retribuzioni soggette a contribuzione, finora comunicate direttamente all’INPS tramite i modelli O1/M.

 

Le dichiarazioni unificate verranno canalizzate verso il Ministero delle Finanze, che successivamente provvedera’ a renderne disponibili i dati per l’Istituto.

 

Pertanto i datori di lavoro già tenuti alla compilazione e trasmissione all'INPS dei modelli O1/M e O3/M, non dovranno più effettuare tale adempimento, sostituito dalla trasmissione al Ministero delle Finanze dei quadri "SA" e "SS" dei modelli 770/99 o UNICO99.

 

DATI RIASSUNTIVI GIA' COMUNICATI ALL'INPS TRAMITE IL MODELLO O3/M

 

Anche il modello O3/M è soppresso e non deve più essere trasmesso all'INPS.

 

In luogo del modello O3/M devono essere compilati, nel quadro 'SS', i punti 25 e 26.

 

Nel punto 25 deve essere indicato il totale dei numeri d'ordine utilizzati per la comunicazione dei dati previdenziali ed assistenziali.

 

Nel punto 26 deve essere indicato il totale di tutte le retribuzioni previste nei dati previdenziali ed assistenziali (punti 64, 65, 86, 91, 95, 100, 102, 103); trattandosi di un totale di "quadratura" vanno sommati gli importi già arrotondati, così come sono riportati nel quadro SA.

 

 

 

DATORI DI LAVORO TENUTI ALLA COMPILAZIONE DEL QUADRO "SA" DEL MODELLO 770/99 O UNICO99, RELATIVAMENTE AI DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI.

 

Sono tenuti alla compilazione del quadro "SA" del modello 770/99 o Unico99, relativamente ai dati previdenziali ed assistenziali, tutti i datori di lavoro pubblici e privati che sono tenuti alla presentazione del modello Dm10/2.

 

Pertanto, anche i datori di lavoro non sostituti di imposta, ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’Inps e che fino allo scorso anno erano obbligati alla presentazione del Mod. O1/M, ad esempio: le Ambasciate, lo Stato Città del Vaticano, gli organismi internazionali (FAO, NATO, ecc.), le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in regime di L. n. 398 del 1987, sono tenuti alla compilazione del predetto quadro del modello 770/99.

.

 

LAVORATORI PER I QUALI DEVONO ESSERE COMUNICATI I DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI NEL QUADRO "SA" DEL MODELLO 770/99 O UNICO99.

 

I dati in argomento devono essere comunicati relativamente ai lavoratori dipendenti per i quali è fatto obbligo di versare almeno uno dei seguenti contributi:

 

Contributo per il fondo pensioni lavoratori dipendenti;

 

 

Contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;

 

 

Contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi;

 

 

Contributo pensionistico per le forme speciali di previdenza sostitutive o integrative dell'assicurazione generale obbligatoria, gestite dall'INPS;

 

 

Contributo per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare (A.N.F.) e/o per la cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e per la mobilità e/o per la malattia e la maternità, con connesse operazioni di conguaglio;

 

 

Contribuzione "aggiuntiva" versata facoltativamente dagli organismi sindacali ai sensi dell’art. 3, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 564/96 e successive modificazioni;

 

 

Contribuzione "figurativa" versata ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 59, comma 3, della legge n. 449/97 per il periodo di corresponsione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito (esuberi aziende del credito);

 

 

Contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 816/1985 (amministratori locali - aspettative per cariche elettive).

 

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che fra i predetti lavoratori sono compresi anche i lavoratori a tempo determinato dipendenti dalle Amministrazioni Pubbliche (Stato, Regioni, Province, Comuni) e i soci lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro.

 

 

Devono inoltre essere comunicati per:

 

I lavoratori in aspettativa chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o in aspettativa per cariche sindacali nazionali o provinciali, ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , circolare n. 160 del 12 giugno 1992 .

 

 

 

I dati di cui sopra non devono essere comunicati, invece, per:

 

I lavoratori la cui contribuzione non viene denunciata con il modello DM10/2:

 

 

Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e i compartecipanti familiari;

 

 

Lavoratori domestici.

 

 

I lavoratori esclusi dalle assicurazioni obbligatorie per l'IVS, la DS e la TBC che versano altre contribuzioni e per le quali non sono connesse operazioni di conguaglio;

 

 

I lavoratori esclusi dalle assicurazioni obbligatorie per l'IVS, la Ds e la Tbc, per i quali ricorre l'obbligo dei versamenti contributivi per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare (A.N.F.) e/o per la cassa integrazione guadagni (CIG e CIGS) e/o malattia e maternità, semprechè, in correlazione, non siano state effettuate individualmente operazioni di conguaglio nell'anno di competenza della dichiarazione (ad esempio, operai a tempo indeterminato, non beneficiari di prestazioni anticipate, alle dipendenze di cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, per i quali, a norma dell'articolo 3 della Legge 15 giugno 1984, n. 240, vengono versati all'Istituto, con il sistema DM10, solo i contributi per l'assegno al nucleo familiare e per la cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria e per la mobilità);

 

 

I direttori didattici, gli insegnanti elementari o scuola materna assicurati per la Tbc da parte dei Provveditorati agli studi;

 

 

I lavoratori che non hanno percepito, nell'anno solare di riferimento della dichiarazione, alcuna retribuzione per essersi verificati eventi diversi da malattia o infortunio, malattia legge 88/87, gravidanza e puerperio, corresponsione di integrazione salariale, ad eccezione dei lavoratori in aspettativa per cariche elettive o sindacali;

 

 

I soggetti inseriti nei PIP (articolo 15 legge 451/1994 e successive modifiche).

 

 

 

MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL QUADRO SA

Nel quadro SA devono essere indicati, per ciascun lavoratore dipendente, in primo luogo una serie di dati generali (quali, ad esempio, i dati identificativi e la qualifica), nonché tutti i dati relativi alla tassazione dei redditi corrisposti, alla contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta all’Inps e quelli assicurativi previsti nella sezione Inail.

 

Nel caso in cui, per quanto i riguarda i dati previdenziali ed assistenziali, sia necessario compilare più numeri d'ordine riferiti alla stessa matricola aziendale (ad esempio variazione della qualifica, trasformazione rapporto, ecc), dovranno essere ripetuti i dati di cui ai punti da 1 a 9 e al punto 61 del quadro SA, senza ripetere i dati fiscali.

 

I dati relativi al comune, alla provincia, alla via e al numero civico del domicilio fiscale (punto da 10 a 12) del singolo percipiente e/o assicurato vanno sempre indicati nel primo numero d’ordine riferito ad uno stesso percipiente.

 

Nelle ipotesi di eventi che determinano l’estinzione dei soggetti preesistenti (datori di lavoro) e la prosecuzione dell’attività da parte di un nuovo soggetto, quest’ultimo è tenuto a compilare distinti quadri SA.

In particolare, nel quadro SA relativo al soggetto estinto devono essere riportati tutti gli elementi riguardanti il periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 e la data di cessazione dell’attività o quella in cui si è verificato l’evento, mentre in quello relativo al soggetto dichiarante devono essere indicati gli elementi riguardanti il periodo successivo a quello di cessazione dell'attività del precedente soggetto o alla data in cui si è verificato l'evento.

 

In tutti i casi di passaggio di dipendenti da un datore di lavoro all'altro, senza interruzione del rapporto di lavoro (esempio cessione dell'azienda o del ramo d'azienda, anche a seguito di conferimento o di scissione societaria, ecc), con esclusione delle operazioni societarie straordinarie e successioni, ciascun datore di lavoro dovrà dichiarare la parte di propria competenza.

 

Il datore di lavoro con più matricole aziendali attribuite dall'INPS, deve inserire nel quadro SA i dipendenti relativi a tutte le matricole aziendali che fanno riferimento allo stesso codice fiscale.

 

I dati relativi alle retribuzioni e all'accantonamento TFR spettante (punti 64, 65, 78, 86, 91, 95, 100, 102, 103) devono essere esposti nel quadro SA arrotondati alle mille lire, senza i 3 zeri finali (fino a 499, alle mille lire inferiori e da 500, alle mille lire superiori).

 

 

DATI IDENTIFICATIVI

 

Nel punto 8 "CITTADINANZA" va indicata, nel caso di lavoratore avente cittadinanza straniera, il codice relativo al paese estero rilevabile nella Tabella SGElenco dei paesi esteri, posta nell’Appendice delle istruzioni di compilazione del modello 770/99 e che si allega altresì alle presenti istruzioni (allegato B). Non va più utilizzato l'allegato 4 delle istruzioni per la compilazione del modello O1/M.

 

Nel punto 9 "QUALIFICA" vanno indicati i dati relativi all'assicurato, utilizzando i codici previsti nelle cinque sezioni della Tabella SDQualifica, posta nell’appendice delle istruzioni di compilazione del modello 770/99. In particolare, va indicato:

 

nel campo a, la qualifica assicurativa;

 

 

nei campi b e c, le condizioni contrattuali;

 

 

nel campo d, la categoria particolare;

 

 

nel campo e, l’ulteriore categoria rilevante ai fini Inail.

 

Si precisa che tale ultimo campo deve essere compilato solo se sono dovuti premi assicurativi relativi alla specifica categoria individuata nella quinta sezione della predetta Tabella SD.

 

Di seguito si riportano i valori dei primi 3 campi della qualifica, rilevanti ai fini previdenziali.

 

QUALIFICA (PUNTO 9)

 

A) QUALIFICA ASSICURATIVA

 

Va compilata utilizzando, a seconda dei casi, uno dei seguenti codici:

 

Codice

Descrizione

1

Operaio;

2

Impiegato;

3

Dirigente;

4

Apprendista non soggetto all'assicurazione infortuni;

5

Apprendista soggetto all'assicurazione infortuni;

6

Lavoratore a domicilio;

7

Equiparato o intermedio considerato impiegato ai fini della contribuzione per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale;

8

Viaggiatore o piazzista;

W

Apprendista qualificato operaio (Art.21, commi 6 e 22, legge 28 febbraio 1987, n.56);

R

Apprendista qualificato impiegato (Art.21, commi 6 e 22, legge 28 febbraio 1987, n.56);

Q

Lavoratore con qualifica di quadro;

E

Pilota (fondo volo);

F

Pilota in addestramento (primi 12 mesi);

G

Pilota collaudatore;

H

Tecnico di volo;

L

Tecnico di volo in addestramento (primi 12 mesi);

M

Tecnico di volo per i collaudi;

N

Assistente di volo.

A

Personale della scuola non iscritto all'assicurazione IVS presso l'INPS;

 

B) TEMPO PIENO/TEMPO PARZIALE

 

Codice

Descrizione

F

Tempo pieno

P

Tempo parziale;

 

C) TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO

 

 

Codice

Descrizione

I

I = tempo indeterminato

D

D = tempo determinato o contratto a termine

S

S = stagionale

 

 

I campi a, b, c del punto 9 devono essere sempre compilati quando sono presenti i dati previdenziali ed assistenziali del quadro SA.

 

Si mette in evidenza che le qualifiche precedentemente previste per il modello O1/M sono state sdoppiate in due campi:

     

  1. qualifica (operaio, impiegato, ecc),

     

     

  2. tempo pieno o tempo parziale,

     

per cui, ad esempio la precedente qualifica "O" deve ora essere rappresentata come 1 P, la precedente qualifica "2" deve essere ora rappresentata come 2 F, ecc.

 

E' stato inoltre inserito il campo c) che deve essere compilato come segue:

 

"I" per dipendenti a tempo indeterminato (gli apprendisti vanno considerati a tempo indeterminato);

 

 

"D" per dipendenti a tempo determinato, compresi quelli evidenziati da particolari "tipi rapporto", come ad esempio i contratti di formazione, ecc.

 

 

"S" per i dipendenti stagionali (dipendenti impiegati in attività che si svolgono a cicli stagionali, tipici di aziende conserviere, tabacchifici, zuccherifici, aziende alberghiere a carattere stagionale, ecc., nelle quali a periodi di attività caratterizzati da assunzioni di personale seguono periodi di sospensione con conseguente risoluzione dei rapporti per fine lavoro all'atto della conclusione del ciclo di produzione medesimo).

 

 

Per la compilazione dei campi d) ed e) del punto 9, vedere la tabella SD - qualifica - posta nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello 770/99.

 

Nei punti da 10 a 12 va indicato il domicilio fiscale del percipiente e/o assicurato alla data del 31 dicembre 1998 o, se precedente, a quella di cessazione del rapporto.

 

 

DATI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

 

Nel punto 61 "MATRICOLA AZIENDA" deve essere indicato il numero di matricola attribuito dall’Inps al datore di lavoro. Si precisa, che nel caso in cui nel corso dell’anno solare il datore di lavoro abbia versato contributi per lo stesso dipendente utilizzando più posizioni aziendali contrassegnate da matricole Inps diverse, devono essere compilati distinti numeri d’ordine.

 

Nel punto 62 "PROV. LAV." deve essere indicata la sigla della provincia in cui il lavoratore svolge la propria attività lavorativa. Nel caso di variazione nel corso dell’anno, deve essere indicata l’ultima provincia di lavoro. Si precisa che, contrariamente a quanto previsto per la compilazione del modello O1/M, il punto va sempre compilato, anche se coincidente con la provincia della matricola aziendale.

Se il lavoratore ha svolto la propria attività lavorativa all'estero, deve essere indicata la sigla "EE".

 

Nel punto 63 "ASSICURAZIONI COPERTE" devono essere indicate le forme assicurative cui il lavoratore è soggetto, barrando le caselle relative alle gestioni per le quali il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi (IVS, DS e TBC).

La casella "IVS" non deve essere barrata per i lavoratori iscritti, ai fini pensionistici, ad enti diversi dall’INPS (es: INPDAI, INPGI, INPDAP, ENPALS).

Pertanto va sempre indicata quando i contributi pensionistici sono versati all'INPS, sia al fondo pensioni lavoratori dipendenti che ad altri fondi sostitutivi gestiti dall'INPS (esempio, fondo Elettrici, Telefonici, Volo, ecc)

Si precisa che la casella "Altre" deve essere barrata esclusivamente nel caso in cui per il lavoratore non siano dovuti i contributi IVS, DS e TBC.

Per i lavoratori con la qualifica di apprendista devono essere barrate le caselle IVS e TBC, sia che risultino dipendenti da aziende artigiane che da aziende non artigiane.

Per i lavoratori per i quali la contribuzione è assolta nella misura prevista per gli apprendisti ovvero per i lavoratori per i quali compete l’esonero totale o parziale dalla contribuzione, devono essere barrate le caselle riferite alle forme contributive cui è iscritto il lavoratore.

 

Nei punti 64 "COMPETENZE CORRENTI" e 65 "ALTRE COMPETENZE" devono essere indicate, rispettivamente, le competenze correnti e le altre competenze. Si precisa che la suddivisione delle retribuzioni in "competenze correnti" ed "altre competenze" è obbligatoria. In particolare:

 

nel punto 64 deve essere indicato l’importo complessivo delle retribuzioni mensili dovute nell’anno solare, sia intere che ridotte (stipendio base, contingenza, competenze accessorie, ecc.). Per i lavoratori per i quali gli adempimenti contributivi sono assolti su retribuzioni convenzionali, nel punto 64 devono essere indicate le predette retribuzioni convenzionali;

 

 

nel punto 65 deve essere indicato l’importo complessivo delle competenze non mensili (arretrati relativi ad anni precedenti dovuti in forza di legge o di contratto, emolumenti ultra-mensili come la 13a o 14a mensilità ed altre gratifiche, premi di risultato, importi dovuti per ferie e festività non godute, valori sottoposti a ordinaria contribuzione riferiti a premi per polizze extra professionali, mutui a tasso agevolato, utilizzo di autovetture o altri fringe benefits). Si chiarisce che relativamente ai premi di risultato deve essere indicata la parte assoggettata a contribuzione previdenziale ed assistenziale e non quella soggetta al contributo di solidarietà del 10 per cento, non pensionabile (Legge 67/1997). Per quanto riguarda l'indennità sostitutiva del preavviso, che di norma non va inclusa nel punto 65, consultare l'apposito paragrafo.

 

 

Si precisa che gli arretrati di retribuzione da includere tra le "altre competenze", sono unicamente quelli spettanti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo; sono invece esclusi gli arretrati riferiti ad anni precedenti, liquidati a seguito di transazione, conciliazione o sentenza che debbono essere imputati agli anni e/o ai mesi di spettanza, utilizzando la procedura prevista per le regolarizzazioni contributive (O1/M-vig).

 

Qualora siano da indicare, per l'anno di riferimento, solo competenze arretrate, occorre compilare, oltre ai dati identificativi (punti da 1 a 9), i punti 61, 62, 63, 65.

 

Per gli operai dell’edilizia e per i lavoranti a domicilio valgono le seguenti disposizioni particolari.

 

a) Operai dell’edilizia

Le norme contrattuali del settore prevedono che il trattamento economico spettante per ferie, riposi annui e gratifica natalizia è assolto dall’impresa con la corresponsione di una percentuale calcolata su alcuni degli elementi della retribuzione.

Le stesse norme stabiliscono che le imprese possono, attraverso accordi integrativi locali, prevedere l’assolvimento di detto obbligo mediante versamento alla Cassa edile di apposito contributo, con conseguente accollo da parte di quest’ultima dell’onere della corresponsione del predetto trattamento.

Per quanto riguarda l’evidenziazione dei dati inerenti le predette somme, va tenuto presente, avuto riguardo alla loro finalizzazione, quanto segue:

• i periodi di ferie godute sono da considerare retribuiti e, quindi, devono dar luogo alla relativa copertura contributiva obbligatoria. L’importo assoggettato a contribuzione a titolo di compenso ferie (maggiorazione corrisposta al dipendente, contributo versato alla Cassa edile) deve essere incluso tra le competenze da indicare nel punto 64. Le settimane di ferie godute vanno incluse dalle imprese fra le settimane retribuite da indicare nel punto 66;

• i periodi di riposo compensati attraverso la maggiorazione percentuale di cui sopra vanno del pari considerati retribuiti. L’importo assoggettato a contribuzione a tale titolo (maggiorazione corrisposta al dipendente, contributi versati alla Cassa edile) deve essere incluso nelle retribuzioni correnti da indicare nel punto 64. Le relative settimane, anche se non caratterizzate da altra retribuzione corrente, devono essere indicate nel punto 66. L’importo assoggettato a contribuzione a titolo di gratifica natalizia (maggiorazione corrisposta al dipendente, contributi versati alla Cassa edile) va esposto nel punto 65. Le relative settimane (sempreché si riferiscano a settimane prive di altri emolumenti correnti assoggettati a contribuzione) non danno luogo a copertura contributiva per le settimane stesse e pertanto non sono da indicare nel punto 66.

 

b) Lavoranti a domicilio

I contratti collettivi di categoria prevedono maggiorazioni della retribuzione assoggettabili a contribuzione a titolo sostitutivo, della gratifica natalizia, delle ferie annuali e delle festività nazionali ed infrasettimanali. I relativi periodi vanno evidenziati secondo le modalità previste per l’analoga situazione dei lavoratori del settore edile; in particolare il datore di lavoro deve seguire le seguenti modalità:

• i cosiddetti periodi di ferie vanno inclusi fra le settimane retribuite da indicare nel punto 66;

• l’importo di maggiorazione della retribuzione prevista a titolo di gratifica natalizia va incluso nelle retribuzioni da indicare nel punto 65;

• gli importi di maggiorazione della retribuzione previsti a titolo di ferie annuali e delle festività infrasettimanali vanno inclusi nelle retribuzioni da indicare nel punto 64.

 

Nel punto 66 "SETT. RETRIB." va indicato il numero complessivo delle settimane cui si riferisce la retribuzione indicata nel punto 64.

Per settimana deve intendersi il periodo che inizia con la domenica e termina con il sabato successivo. La settimana così definita deve considerarsi utile ai fini della determinazione del numero da indicare nel punto in trattazione quando comprenda almeno un giorno retribuito; la settimana a cavallo di anno il cui sabato cade nell'anno successivo, va computata nell'anno successivo.

 

Nel punto 67 "GG.RETRIB." va indicato il numero complessivo delle giornate cui si riferisce la retribuzione indicata nel punto 64. Il numero delle giornate deve essere computato considerando la settimana di 6 giorni lavorativi.

 

Nel punto 68 "MESI RETRIBUITI NELL'ANNO - TUTTI" deve essere barrata la casella qualora l’importo indicato nel punto 64 si riferisca a tutti i mesi dell’anno solare considerato (il singolo mese si intende retribuito purché comprenda almeno un giorno per il quale sia dovuta la retribuzione).

 

Nel punto 69 "MESI RETRIBUITI NELL'ANNO - TUTTI CON ESCLUSIONE DI" devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi non coperti (nemmeno parzialmente) dalla retribuzione indicata nel predetto punto 64.

 

Nel punto 70 "CODICE CONTRATTO" deve essere indicato il codice contratto nazionale applicato o più affine a quello applicato, secondo la codifica riportata nell'allegato A. Nel caso in cui il datore di lavoro applichi, oltre al contratto nazionale, anche un contratto di secondo livello, deve essere inserito il contratto nazionale. Non deve essere quindi compilato il punto 71. Nel caso di lavoro interinale (Legge n. 196/1997) deve essere indicato il contratto applicato dall'azienda utilizzatrice per l'ultimo lavoro svolto nel corso dell'anno.

 

Nel punto 71 "TIPO CONTRATTO", qualora non sia applicato un contratto nazionale, deve essere indicato il tipo di contratto in concreto applicato al lavoratore, utilizzando uno dei seguenti codici:

 

 

Codice

Descrizione

R

per contratto stipulato a livello regionale;

P

per contratto stipulato a livello provinciale;

A

per contratto stipulato a livello aziendale;

N

nel caso in cui non sia applicato nessuno dei tipi di contratto di cui alle lettere precedenti.

 

 

Nel punto 72 "LIVELLO INQUADRAMENTO" deve essere indicato il livello di inquadramento del lavoratore riferito al contratto applicato. Nel caso di variazione del livello di inquadramento nel corso dell’anno solare, deve essere riportato l’ultimo livello conseguito.

 

Nel punto 73 "DATA CESSAZIONE" vanno indicati il giorno ed il mese di risoluzione del rapporto di lavoro, senza cioè tenere conto dell’eventuale successivo periodo coperto dall’indennità sostitutiva del preavviso.

 

Nel punto 74 "TIPO RAPPORTO" va indicato, solo per particolari tipi di rapporto di lavoro per i quali sono previste agevolazioni contributive o altri casi particolari, uno dei seguenti codici:

 

 

 

Codice

 

Descrizione

15

Lavoratori assunti con contratto di formazione, tipologia B, di cui all’art. 16 della L. 451 del 1994, trasformato in contratto a tempo indeterminato, per i quali compete al datore di lavoro il beneficio previsto per gli apprendisti (circ. Inps n. 41 del 1994)

19

Lavoratori svantaggiati di cui all’art. 4, comma 3, della L. 8 novembre 1991 n. 381, ai quali si applica l’esonero totale dei contributi previdenziali e assistenziali (cooperative sociali circ. Inps n. 296 del 1992)

27

Operai o impiegati con contratto di formazione per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 50 per cento dei contributi a proprio carico e il cui rapporto è trasformato a tempo indeterminato prima della scadenza del contratto (circ. Inps n. 249 del 5 novembre 1993)

28

Operai o impiegati con contratto di formazione per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 25 per cento dei contributi a proprio carico e il cui rapporto è trasformato a tempo indeterminato prima della scadenza del contratto (circ. Inps n. 249 del 5 novembre 1993)

29

Lavoratori assunti a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 6 della L. n. 451 del 1994 (calzaturieri). Sgravio del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali per i primi tre anni (circ. Inps n. 219 del 1995);

38

Lavoratori assunti con contratto di formazione, tipologia B, di cui all’art. 16 della L. 451 del 1994, trasformato in contratto a tempo indeterminato, per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 50 per cento (circ. Inps n. 41 del 1994);

39

Lavoratori assunti con contratto di formazione, tipologia B, di cui all’art. 16 della L. 451 del 1994, trasformato in contratto a tempo indeterminato, per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 25 per cento (circ. Inps n. 41 del 1994);

40

Lavoratori assunti con contratto di formazione, tipologia B, di cui all’art. 16 della L. 451 del 1994, trasformato in contratto a tempo indeterminato, per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 40 per cento (circ. Inps n. 236 del 1996);

46

Lavoratori in contratto di formazione assunti da imprese operanti nei territori di cui all’obiettivo 1 del Regolamento CEE, per i quali è stato trasformato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Versamento dei contributi come per apprendisti (circ. Inps n. 174 del 1997)

47

Lavoratori in contratto di formazione assunti da imprese operanti nei territori di cui all’obiettivo 1 del Regolamento CEE, per i quali è stato trasformato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Riduzione dei contributi al 50 per cento(circ. Inps n. 174 del 1997)

50

Lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dell’art. 6 della L. n. 451 del 1994 (calzaturieri). Sgravio del 75 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali per i primi due anni (circ. Inps n. 219 del 1995)

52

Lavoratori con contratto di solidarieta’ stipulato ai sensi del comma 2 dell’art. 2 della L. n. 863 del 1984

53

Lavoratori con contratto di formazione stipulato ai sensi dell’art. 3 della L. n. 863 del 1984, e art. 8, comma 2, della L. 29 dicembre 1990, n. 407

54

Lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi dell’art. 5, comma 2, della L. n. 291 del 1988 (circ. Inps n. 164 del 1988)

55

Lavoratori provenienti dalle imprese del settore siderurgico beneficiarie delle agevolazioni di cui all’art. 3 del D.L. 1° aprile 1989, n. 120, convertito nella L. 15 maggio 1989, n. 181 (circ. Inps n. 260 del 1989)

56

Lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi dell’art. 8, comma 1, della L. n. 407 del 1990 (circ. Inps n. 25 del 1991)

57

Lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, aventi titolo alle agevolazioni di cui all’art. 8, comma 3, della L. 29 dicembre 1990 n. 407 (circ. Inps n. 25 del 1991)

58

Lavoratori assunti ai sensi dell’art. 8, comma 9, della L. 29 dicembre 1990 n. 407, aventi titolo alla riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro (circ.Inps n. 25 del 1991)

59

Lavoratori assunti ai sensi dell’art. 8, comma 9, della L. 29 dicembre 1990, n. 407, aventi titolo alla esenzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro (circ. Inps n. 25 del 1991)

75

Lavoratori in mobilita’ assunti con contratto a tempo indeterminato di cui all’art. 25, comma 9, della L. 23 luglio 1991 n. 223 (circ. Inps n. 260 del 1991)

76

Per i lavoratori in mobilita’ assunti con contratto a termine di cui all’art. 8, comma 2, della L. 23 luglio 1991, n. 223 (circ. Inps n. 260 del 1991)

77

Lavoratori in mobilità assunti con contr

 
 
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Aggiornato il: 14 novembre 1999