

Circolare
numero 100 del 3-5-1999.htm
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1. Premessa. - 2. Il quadro SA. - 3. Modalità di compilazione del
quadro SA. - 4. Modalità di presentazione delle dichiarazioni. - 5.
Modelli O1/M relativi all'anno 1998 già consegnati all'Istituto.- 6.
Modelli O1/M-int.- 7. Modelli O1/M-vig2. - 8. Modelli O1/M-sost. -
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DIREZIONE CENTRALE
DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE
DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE,
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE
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Ai
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Dirigenti centrali e periferici
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Ai
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Coordinatori generali, centrali e
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Roma, 3 maggio 1999
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periferici dei Rami professionali
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Al
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Coordinatore generale Medico legale
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e Dirigenti Medici
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Circolare n. 100
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e, per conoscenza,
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Al
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Presidente
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Ai
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Consiglieri di Amministrazione
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Al
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Presidente e ai membri del Consiglio
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di indirizzo e vigilanza
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Ai
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Presidenti dei Comitati amministratori
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di fondi, gestioni e casse
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Ai
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Presidenti dei Comitati regionali
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Allegati 2
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Ai
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Presidenti dei Comitati provinciali
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OGGETTO:
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Dichiarazioni annuali ai fini fiscali e
previdenziali ex art. 4, decreto legislativo n.
241/1997. D.M. 2 marzo 1999, pubblicato sulla G.U.
n. 53 del 5 marzo 1999.
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SOMMARIO :
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1. Premessa.
2. Il quadro SA
3 Modalità di compilazione del quadro SA.
4. Modalità di presentazione delle
dichiarazioni.
5. Modelli O1/M relativi all'anno 1998 già
consegnati all'Istituto.
6. Modelli O1/M-int.
7. Modelli O1/M-vig2.
8. Modelli O1/M-sost.
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1. Premessa.
L'articolo 4 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di
modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni,
ha sostituito l'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
In forza della predetta norma, a partire
dalle dichiarazioni relative all'anno 1998, da presentarsi
nel 1999, i soggetti indicati nel titolo III (del DPR
600/73) che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma,
soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello
stesso titolo, devono presentare annualmente apposita
dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti
all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e
dei premi dovuti all'Istituto Nazionale per le Assicurazioni
contro gli Infortuni sul lavoro (INAIL), relativa a tutti i
percipienti
Con decreto del Ministro delle Finanze 2
marzo 1999, pubblicato sul supplemento alla Gazzetta
Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1999, è stata approvata, con le
relative istruzioni, la dichiarazione modello 770/99, da
presentare nell'anno 1999.
Nel predetto decreto, al punto S1 delle
istruzioni per la compilazione, sono indicati analiticamente
i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione di cui
trattasi.
Relativamente ai dati previdenziali ed
assistenziali previsti nel quadro SA e nel quadro SS, si
precisa che anche i non sostituti di imposta - già tenuti
alla presentazione del modello O1/M - sono tenuti alla
presentazione del modello 770.
Il modello 770 è composto da un modello
base e da una serie di quadri, dei quali il quadro SA e il
quadro SS contengono i dati di interesse dell'Istituto e
sostituiscono, rispettivamente, il modello O1/M e il modello
O3/M.
Il quadro SA e il quadro SS vengono
utilizzati anche nel caso in cui il datore di lavoro sia
tenuto alla compilazione del modello UNICO in luogo del
modello 770.
2. Quadro SA: Redditi di lavoro
dipendente ed assimilati.
Relativamente ai dati fiscali, il quadro
SA deve essere utilizzato per indicare l’elenco dei
soggetti ai quali sono stati corrisposti nel 1998 redditi di
lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 46 e 47,
comma 1, del Tuir, per i quali si sono rese applicabili le
disposizioni degli artt. 23, 24 e 29 del D.P.R. n. 600
del 1973, relativamente alle ritenute a titolo di acconto.
Si precisa che, ai sensi del comma 2 del richiamato art. 46,
costituiscono redditi di lavoro dipendente anche le pensioni
di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, nonché le
somme di cui all’art. 429, ultimo comma, del codice di
procedura civile (rivalutazione e interessi su crediti di
lavoro dipendente).
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 48,
comma 1, ultimo periodo, del Tuir, si considerano
corrisposti nell’anno 1998 anche le somme e i valori
riferiti al 1998, ma erogati entro il 12 gennaio 1999.
Con riferimento a ciascun percipiente
vanno indicati anche i dati relativi alle contribuzioni
dovute all’Inps.
Il quadro di cui trattasi deve essere
utilizzato anche per indicare l’elenco dei soggetti cui
sono stati corrisposti redditi di lavoro dipendente di cui
all’art. 46, comma 1, del Tuir, per i quali non è
prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte, ma che
sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’Inps e che
fino allo scorso anno venivano indicati nel Mod. O1/M.
Per quanto riguarda i dati relativi alle
contribuzioni dovute all'INPS, si pone in evidenza che, in
materia di previdenza obbligatoria, il dato normativo somme
e valori "percepiti", espresso nel comma 1
dell'art. 48 non esaurisce la nozione di retribuzione
imponibile ai fini contributivi, specificata quest'ultima
piu' propriamente ed incisivamente attraverso il concetto di
redditi "maturati" nel periodo di riferimento. In
altri termini, tale nozione non comprende solo quanto
percepito dal lavoratore, ma include, anche se non
corrisposti, somme e valori "dovuti" per legge,
regolamento, contratto collettivo o individuale. Tale
conseguenza discende dal principio, gia' largamente
affermato in giurisprudenza in correlazione all'automatismo
della costituzione del rapporto previdenziale, che si
determina al sorgere del rapporto di lavoro, e
successivamente codificato in diritto positivo dall'articolo
1, comma 1, del D.L. 9/10/1989, n. 338, convertito dalla
Legge 7/12/1989, n. 389 e successive modificazioni.
Premesso quanto sopra, si ricorda che
l’imponibile riferito al 1998 dovrà essere rettificato:
 | degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio
1998 ma riferiti a dicembre 1997 (tali importi avranno,
infatti, rettificato il mod. O1/M del 1997);
|
 | degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio
1999, ma riferiti a dicembre 1998.
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3. Modalità di compilazione del quadro SA.
Il citato decreto ministeriale 2 marzo 1999, riporta
anche le istruzioni, in forma semplificata, relative alla
compilazione dei dati previdenziali ed assistenziali del
quadro SA.
Considerata la complessità della
materia, si è ritenuto necessario approntare l'allegato
manuale (allegato 1), che illustra in modo dettagliato le
modalità di compilazione del quadro SA, anche in relazione
alle numerose richieste di chiarimento pervenute
sull'argomento.
Il manuale descrive anche, in modo
sintetico, il percorso innovativo delle norme in materia,
emanate in attuazione delle deleghe di cui all'articolo 3
della legge collegata alla finanziaria 1997 (Legge 23
dicembre 1996, n. 662).
4. Modalità di presentazione delle dichiarazioni.
Le dichiarazioni unificate non devono in
alcun caso essere presentate all'INPS.
Il datore di lavoro deve trasmettere le
dichiarazioni all'amministrazione finanziaria, direttamente
o a mezzo di intermediari, come riepilogato nell'allegato 2.
5. Modelli O1/M relativi all'anno 1998 già
presentati all'Istituto.
Qualora fossero già stati consegnati
all'Istituto modelli O1/M relativi all'anno 1998, sarà cura
delle Sedi informare i datori di lavoro sulla necessità di
presentare comunque le dichiarazioni unificate secondo
quanto disposto dalle nuove norme in materia.
I modelli O1/M potranno essere trattenuti
dalle Sedi, in quanto, in ogni caso, si tratta di
dichiarazioni sottoscritte dal datore di lavoro e potranno
eventualmente essere utilizzati come documentazione
comprovante l'avvenuto rapporto di lavoro.
6. Modelli O1/M-int e O3/M-int.
I modelli di cui al presente punto,
contenenti le informazioni relative a periodi di
integrazioni salariali relative ad anni pregressi circolare
n. 148 del 10 giugno 1991 , devono essere presentati
entro il 30 settembre 1999, con riferimento ad anni
precedenti il 1998.
Per i periodi successivi si fa riserva di
ulteriori istruzioni.
7. Modelli O1/M-vig2.
Nulla è innovato relativamente ai
modelli O1/M-vig2 riferiti a periodi di competenza anteriori
al 1998.
Per i periodi successivi si fa riserva di
ulteriori istruzioni.
8. Modelli O1/M-sost.
In attesa della nuova fornitura di
modelli O1/M-sost, adeguati al tracciato del quadro SA,
continueranno ad essere utilizzati i modelli O1/M-sost già
in possesso delle sedi, in quanto i dati previsti negli
stessi, per quanto attiene le finalità della dichiarazione
sostitutiva, sono compatibili con i nuovi tracciati.
* * * * *
Per l'illustrazione ai consulenti del
lavoro, alle associazioni di categoria ed agli altri
operatori del settore presenti sul territorio, delle nuove
modalità di presentazione delle dichiarazioni e di quelle
di segnalazione dei dati previdenziali ed assistenziali, le
Direzioni Regionali sono invitate ad indire, a livello
provinciale, apposite riunioni entro e non oltre il prossimo
15 maggio.
Contemporaneamente dovrà essere data la
massima diffusione al contenuto della presente circolare con
le modalità ritenute più opportune, tenendo presente anche
che, come di consueto, la circolare viene resa disponibile
nel sito internet dell'Istituto, all'indirizzo
"www.inps.it".
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IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
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Allegato 1
ISTRUZIONI RELATIVE ALLE DICHIARAZIONI
ANNUALI AI FINI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (ART. 4
DECRETO LEGISLATIVO N. 241/97 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)
LE NOVITA'
A partire dal 1999, per le dichiarazioni
riferite al 1998:
 | Il modello O3/M è soppresso: il datore di lavoro
compila il quadro SS del modello 770 o UNICO
|
 | Il modello O1/M è soppresso; in sua sostituzione il
datore di lavoro:
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Consegna al dipendente la CUD
|
Entro il mese di febbraio
dell'anno successivo a quello di riferimento della
certificazione ovvero entro 12 giorni dalla
richiesta dell'interessato in caso di risoluzione
del rapporto di lavoro
|
Trasmette al ministero delle
finanze il quadro SA del modello 770 o UNICO
|
Entro le scadenze previste dal
Ministero delle Finanze
|
Rilascia all'interessato il
modello O1/M-SOST ai fini della determinazione del
diritto e della misura delle prestazioni, nonche’
degli altri adempimenti istituzionali dell'INPS
|
A richiesta degli interessati,
per i periodi per i quali i dati non risultano
ancora negli archivi dell'INPS
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QUADRO NORMATIVO
CERTIFICAZIONE DEI REDDITI DI LAVORO
DIPENDENTE ED ASSIMILATI (CUD)
Il decreto legislativo 2 settembre 1997,
n. 314, all’articolo 7, comma 1, lettera b), sostituisce
l’articolo 7-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600.
In base alla nuova disposizione,
concernente le certificazioni dei sostituti di imposta,
viene istituita una ‘certificazione unica’ (CUD) che
sostituisce anche quelle previste ai fini contributivi.
In attuazione di quanto disposto dalla
norma sopra citata, il Ministero delle Finanze ha emanato il
decreto ministeriale 9 gennaio 1998, che agli articoli 7 e 9
contiene disposizioni in materia di certificazione dei
redditi di lavoro dipendente.
Con decreto direttoriale 22 dicembre 1998
(G.U. n. 303 del 30 dicembre 1998), sono stati integrati i
dati da indicare nella certificazione unica per il periodo
di imposta 1998.
Con l’art. 7 del decreto ministeriale
in oggetto è stato approvato lo schema di certificazione
unica - modello CUD - per l’attestazione dell’ammontare
relativo al 1998 dei redditi di lavoro dipendente e dei
redditi a questo assimilati di cui agli articoli 46 e 47 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
delle indennita' di fine rapporto e delle anticipazioni
sulle stesse per le cessazioni dei rapporti di lavoro
dipendente, avvenute a partire dal 1974 o non ancora
avvenute, assoggettate a tassazione separata, delle relative
ritenute di acconto operate, delle detrazioni effettuate,
dell'imponibile preso a base per il calcolo della
contribuzione previdenziale e assistenziale versata o dovuta
all'Istituto nazionale per la previdenza sociale e delle
relative trattenute operate a carico del lavoratore nonche'
per l'attestazione dell'ammontare dei trattamenti
pensionistici corrisposti, delle ritenute di acconto operate
e delle detrazioni effettuate.
In base all’art.7, comma 1, punto b)
del decreto legislativo n. 314 del 2 settembre 1997, la
predetta certificazione sostituisce, a partire dalla
competenza 1998, la copia del modello O1/M che il datore di
lavoro era tenuto a consegnare al lavoratore secondo
quanto stabilito dalla normativa previgente in materia.
Tale certificazione è rilasciata dal
sostituto di imposta entro il mese di febbraio dell’anno
successivo a quello di riferimento della certificazione,
ovvero entro 12 giorni dalla richiesta dell’interessato,
in caso di interruzione del rapporto di lavoro.
I datori di lavoro non sostituti di
imposta, ancorche’ non destinatari della disposizione,
potranno compilare e consegnare all’interessato, una
certificazione conforme allo schema della CUD, con i soli
dati identificativi del datore di lavoro, del dipendente e
quelli relativi alla contribuzione previdenziale ed
assistenziale
Per la compilazione del modello CUD si
richiamano le istruzioni di cui all’allegato E del DM
9.1.1998, alla circolare
n. 80 del 9 aprile 1998 , alla circolare
n. 24 del 9 febbraio 1999 e alla circolare
n. 60 del 15 marzo 1999 .
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER
L’APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PREVIDENZA ED
ASSISTENZA OBBBLIGATORIA.
In relazione all’esigenza di mantenere
la tempestivita’ nella erogazione delle prestazioni da
parte dell’Istituto, l’articolo 9 del D.M. 9 gennaio
1998 prevede che il datore di lavoro, anche se non sostituto
di imposta, e’ tenuto a rilasciare, a richiesta degli
interessati, ai fini della determinazione del diritto e
della misura delle prestazioni, nonche’ degli altri
adempimenti istituzionali, apposita dichiarazione, con le
modalita’ fissate dall’Istituto per i periodi per i
quali non risultano acquisiti negli archivi dell'INPS i
flussi informativi delle dichiarazioni unificate di cui
all’art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Tale dichiarazione deve essere
rilasciata, per i dipendenti da aziende tenute alla
presentazione del modello DM10/2, attraverso il gia’
previsto modello O1/M-SOST.
DENUNCE ANNUALI DELLE RETRIBUZIONI
SOGGETTE A CONTRIBUZIONE.
Il D.Lgs. n. 241/1997, all'articolo 4,
prevede l’unificazione, a decorrere dal periodo di
riferimento 1998, delle dichiarazioni fiscali e
previdenziali. Quanto precede comporta l’inclusione nella
nuova dichiarazione unificata ai fini fiscali e
previdenziali delle informazioni relative alle denunce
annuali delle retribuzioni soggette a contribuzione, finora
comunicate direttamente all’INPS tramite i modelli O1/M.
Le dichiarazioni unificate verranno
canalizzate verso il Ministero delle Finanze, che
successivamente provvedera’ a renderne disponibili i dati
per l’Istituto.
Pertanto i datori di lavoro già tenuti
alla compilazione e trasmissione all'INPS dei modelli O1/M e
O3/M, non dovranno più effettuare tale adempimento,
sostituito dalla trasmissione al Ministero delle Finanze dei
quadri "SA" e "SS" dei modelli 770/99 o
UNICO99.
DATI RIASSUNTIVI GIA' COMUNICATI ALL'INPS
TRAMITE IL MODELLO O3/M
Anche il modello O3/M è soppresso e non
deve più essere trasmesso all'INPS.
In luogo del modello O3/M devono essere
compilati, nel quadro 'SS', i punti 25 e 26.
Nel punto 25 deve essere indicato il
totale dei numeri d'ordine utilizzati per la comunicazione
dei dati previdenziali ed assistenziali.
Nel punto 26 deve essere indicato il
totale di tutte le retribuzioni previste nei dati
previdenziali ed assistenziali (punti 64, 65, 86, 91, 95,
100, 102, 103); trattandosi di un totale di "quadratura"
vanno sommati gli importi già arrotondati, così
come sono riportati nel quadro SA.
DATORI DI LAVORO TENUTI ALLA COMPILAZIONE
DEL QUADRO "SA" DEL MODELLO 770/99 O UNICO99,
RELATIVAMENTE AI DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI.
Sono tenuti alla compilazione del quadro
"SA" del modello 770/99 o Unico99, relativamente ai
dati previdenziali ed assistenziali, tutti i datori di
lavoro pubblici e privati che sono tenuti alla presentazione
del modello Dm10/2.
Pertanto, anche i datori di lavoro non
sostituti di imposta, ma che sono assoggettati alla
contribuzione dovuta all’Inps e che fino allo scorso anno
erano obbligati alla presentazione del Mod. O1/M, ad
esempio: le Ambasciate, lo Stato Città del Vaticano, gli
organismi internazionali (FAO, NATO, ecc.), le aziende
straniere che occupano lavoratori italiani all’estero
assicurati in regime di L. n. 398 del 1987, sono tenuti alla
compilazione del predetto quadro del modello 770/99.
.
LAVORATORI PER I QUALI DEVONO ESSERE
COMUNICATI I DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI NEL QUADRO
"SA" DEL MODELLO 770/99 O UNICO99.
I dati in argomento devono essere
comunicati relativamente ai lavoratori dipendenti per i
quali è fatto obbligo di versare almeno uno dei seguenti
contributi:
 | Contributo per il fondo pensioni lavoratori
dipendenti;
 | Contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione involontaria;
 | Contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la
tubercolosi;
 | Contributo pensionistico per le forme speciali di
previdenza sostitutive o integrative dell'assicurazione
generale obbligatoria, gestite dall'INPS;
 | Contributo per il finanziamento dell'assegno per il
nucleo familiare (A.N.F.) e/o per la cassa integrazione
guadagni ordinaria e straordinaria e per la mobilità
e/o per la malattia e la maternità, con connesse
operazioni di conguaglio;
|
| | | |
 | Contribuzione "aggiuntiva" versata
facoltativamente dagli organismi sindacali ai sensi
dell’art. 3, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 564/96 e
successive modificazioni;
 | Contribuzione "figurativa" versata ai sensi
di quanto stabilito dall'articolo 59, comma 3, della
legge n. 449/97 per il periodo di corresponsione
dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito
(esuberi aziende del credito);
|
|
 | Contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 2 della
legge n. 816/1985 (amministratori locali - aspettative
per cariche elettive).
|
Si richiama l'attenzione sulla
circostanza che fra i predetti lavoratori sono compresi
anche i lavoratori a tempo determinato dipendenti dalle
Amministrazioni Pubbliche (Stato, Regioni, Province, Comuni)
e i soci lavoratori delle cooperative di produzione e
lavoro.
Devono inoltre essere comunicati
per:
 | I lavoratori in aspettativa chiamati a ricoprire
funzioni pubbliche elettive o in aspettativa per cariche
sindacali nazionali o provinciali, ai sensi dell'art. 31
della legge 20 maggio 1970, n. 300 , circolare
n. 160 del 12 giugno 1992 .
|
I dati di cui sopra non devono essere
comunicati, invece, per:
 | I lavoratori la cui contribuzione non viene denunciata
con il modello DM10/2:
 | Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e
i compartecipanti familiari;
 | Lavoratori domestici.
 | I lavoratori esclusi dalle assicurazioni obbligatorie
per l'IVS, la DS e la TBC che versano altre
contribuzioni e per le quali non sono connesse
operazioni di conguaglio;
 | I lavoratori esclusi dalle assicurazioni obbligatorie
per l'IVS, la Ds e la Tbc, per i quali ricorre l'obbligo
dei versamenti contributivi per il finanziamento
dell'assegno per il nucleo familiare (A.N.F.) e/o per la
cassa integrazione guadagni (CIG e CIGS) e/o malattia e
maternità, semprechè, in correlazione, non siano state
effettuate individualmente operazioni di conguaglio
nell'anno di competenza della dichiarazione (ad esempio,
operai a tempo indeterminato, non beneficiari di
prestazioni anticipate, alle dipendenze di cooperative
di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici,
per i quali, a norma dell'articolo 3 della Legge 15
giugno 1984, n. 240, vengono versati all'Istituto, con
il sistema DM10, solo i contributi per l'assegno al
nucleo familiare e per la cassa integrazione guadagni
ordinaria o straordinaria e per la mobilità);
 | I direttori didattici, gli insegnanti elementari o
scuola materna assicurati per la Tbc da parte dei
Provveditorati agli studi;
 | I lavoratori che non hanno percepito, nell'anno solare
di riferimento della dichiarazione, alcuna retribuzione
per essersi verificati eventi diversi da malattia o
infortunio, malattia legge 88/87, gravidanza e
puerperio, corresponsione di integrazione salariale, ad
eccezione dei lavoratori in aspettativa per cariche
elettive o sindacali;
 | I soggetti inseriti nei PIP (articolo 15 legge
451/1994 e successive modifiche).
|
| | | | | | |
MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL QUADRO SA
Nel quadro SA devono essere indicati,
per ciascun lavoratore dipendente, in primo luogo una serie
di dati generali (quali, ad esempio, i dati
identificativi e la qualifica), nonché tutti i dati
relativi alla tassazione dei redditi corrisposti, alla contribuzione
previdenziale e assistenziale dovuta all’Inps e quelli
assicurativi previsti nella sezione Inail.
Nel caso in cui, per quanto i riguarda i
dati previdenziali ed assistenziali, sia necessario
compilare più numeri d'ordine riferiti alla stessa
matricola aziendale (ad esempio variazione della qualifica,
trasformazione rapporto, ecc), dovranno essere ripetuti i
dati di cui ai punti da 1 a 9 e al punto 61 del quadro SA,
senza ripetere i dati fiscali.
I dati relativi al comune, alla
provincia, alla via e al numero civico del domicilio fiscale
(punto da 10 a 12) del singolo percipiente e/o assicurato
vanno sempre indicati nel primo numero d’ordine riferito
ad uno stesso percipiente.
Nelle ipotesi di eventi che determinano
l’estinzione dei soggetti preesistenti (datori di lavoro)
e la prosecuzione dell’attività da parte di un nuovo
soggetto, quest’ultimo è tenuto a compilare distinti
quadri SA.
In particolare, nel quadro SA relativo al
soggetto estinto devono essere riportati tutti gli elementi
riguardanti il periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 e la
data di cessazione dell’attività o quella in cui si è
verificato l’evento, mentre in quello relativo al soggetto
dichiarante devono essere indicati gli elementi riguardanti
il periodo successivo a quello di cessazione dell'attività
del precedente soggetto o alla data in cui si è verificato
l'evento.
In tutti i casi di passaggio di
dipendenti da un datore di lavoro all'altro, senza
interruzione del rapporto di lavoro (esempio cessione
dell'azienda o del ramo d'azienda, anche a seguito di
conferimento o di scissione societaria, ecc), con esclusione
delle operazioni societarie straordinarie e successioni,
ciascun datore di lavoro dovrà dichiarare la parte di
propria competenza.
Il datore di lavoro con più matricole
aziendali attribuite dall'INPS, deve inserire nel quadro SA
i dipendenti relativi a tutte le matricole aziendali che
fanno riferimento allo stesso codice fiscale.
I dati relativi alle retribuzioni e
all'accantonamento TFR spettante (punti 64, 65, 78, 86, 91,
95, 100, 102, 103) devono essere esposti nel quadro SA arrotondati
alle mille lire, senza i 3 zeri finali (fino a 499, alle
mille lire inferiori e da 500, alle mille lire superiori).
DATI IDENTIFICATIVI
Nel punto 8
"CITTADINANZA" va indicata, nel caso di lavoratore
avente cittadinanza straniera, il codice relativo al
paese estero rilevabile nella Tabella SG – Elenco
dei paesi esteri, posta nell’Appendice delle
istruzioni di compilazione del modello 770/99 e che si
allega altresì alle presenti istruzioni (allegato B). Non
va più utilizzato l'allegato 4 delle istruzioni per la
compilazione del modello O1/M.
Nel punto 9 "QUALIFICA"
vanno indicati i dati relativi all'assicurato, utilizzando i
codici previsti nelle cinque sezioni della Tabella SD
– Qualifica, posta nell’appendice delle
istruzioni di compilazione del modello 770/99. In
particolare, va indicato:
 | nel campo a, la qualifica assicurativa;
|
 | nei campi b e c, le condizioni
contrattuali;
|
 | nel campo d, la categoria particolare;
|
 | nel campo e, l’ulteriore categoria rilevante
ai fini Inail.
|
Si precisa che tale ultimo campo deve
essere compilato solo se sono dovuti premi assicurativi
relativi alla specifica categoria individuata nella quinta
sezione della predetta Tabella SD.
Di seguito si riportano i valori dei
primi 3 campi della qualifica, rilevanti ai fini
previdenziali.
QUALIFICA (PUNTO 9)
A) QUALIFICA ASSICURATIVA
Va compilata utilizzando, a seconda dei casi, uno dei
seguenti codici:
Codice
|
Descrizione
|
1
|
Operaio;
|
2
|
Impiegato;
|
3
|
Dirigente;
|
4
|
Apprendista non soggetto all'assicurazione
infortuni;
|
5
|
Apprendista soggetto all'assicurazione infortuni;
|
6
|
Lavoratore a domicilio;
|
7
|
Equiparato o intermedio considerato impiegato ai
fini della contribuzione per le prestazioni del
Servizio Sanitario Nazionale;
|
8
|
Viaggiatore o piazzista;
|
W
|
Apprendista qualificato operaio (Art.21, commi 6
e 22, legge 28 febbraio 1987, n.56);
|
R
|
Apprendista qualificato impiegato (Art.21, commi
6 e 22, legge 28 febbraio 1987, n.56);
|
Q
|
Lavoratore con qualifica di quadro;
|
E
|
Pilota (fondo volo);
|
F
|
Pilota in addestramento (primi 12 mesi);
|
G
|
Pilota collaudatore;
|
H
|
Tecnico di volo;
|
L
|
Tecnico di volo in addestramento (primi 12 mesi);
|
M
|
Tecnico di volo per i collaudi;
|
N
|
Assistente di volo.
|
A
|
Personale della scuola non iscritto
all'assicurazione IVS presso l'INPS;
|
B) TEMPO PIENO/TEMPO PARZIALE
Codice
|
Descrizione
|
F
|
Tempo pieno
|
P
|
Tempo parziale;
|
C) TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO
Codice
|
Descrizione
|
I
|
I = tempo indeterminato
|
D
|
D = tempo determinato o contratto a termine
|
S
|
S = stagionale
|
I campi a, b, c del punto 9 devono essere
sempre compilati quando sono presenti i dati previdenziali
ed assistenziali del quadro SA.
Si mette in evidenza che le qualifiche
precedentemente previste per il modello O1/M sono state
sdoppiate in due campi:
- qualifica (operaio, impiegato, ecc),
- tempo pieno o tempo parziale,
per cui, ad esempio la precedente
qualifica "O" deve ora essere rappresentata come 1
P, la precedente qualifica "2" deve essere ora
rappresentata come 2 F, ecc.
E' stato inoltre inserito il campo c) che
deve essere compilato come segue:
 | "I" per dipendenti a tempo indeterminato
(gli apprendisti vanno considerati a tempo
indeterminato);
 | "D" per dipendenti a tempo determinato,
compresi quelli evidenziati da particolari "tipi
rapporto", come ad esempio i contratti di
formazione, ecc.
|
|
 | "S" per i dipendenti stagionali (dipendenti
impiegati in attività che si svolgono a cicli
stagionali, tipici di aziende conserviere, tabacchifici,
zuccherifici, aziende alberghiere a carattere
stagionale, ecc., nelle quali a periodi di attività
caratterizzati da assunzioni di personale seguono
periodi di sospensione con conseguente risoluzione dei
rapporti per fine lavoro all'atto della conclusione del
ciclo di produzione medesimo).
|
Per la compilazione dei campi d) ed e)
del punto 9, vedere la tabella SD - qualifica - posta
nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del
modello 770/99.
Nei punti da 10 a 12
va indicato il domicilio fiscale del percipiente e/o
assicurato alla data del 31 dicembre 1998 o, se precedente,
a quella di cessazione del rapporto.
DATI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
Nel punto 61 "MATRICOLA
AZIENDA" deve essere indicato il numero di matricola
attribuito dall’Inps al datore di lavoro. Si precisa, che
nel caso in cui nel corso dell’anno solare il datore di
lavoro abbia versato contributi per lo stesso dipendente
utilizzando più posizioni aziendali contrassegnate da
matricole Inps diverse, devono essere compilati distinti
numeri d’ordine.
Nel punto 62 "PROV.
LAV." deve essere indicata la sigla della provincia in
cui il lavoratore svolge la propria attività lavorativa.
Nel caso di variazione nel corso dell’anno, deve essere
indicata l’ultima provincia di lavoro. Si precisa che,
contrariamente a quanto previsto per la compilazione del
modello O1/M, il punto va sempre compilato, anche se
coincidente con la provincia della matricola aziendale.
Se il lavoratore ha svolto la propria
attività lavorativa all'estero, deve essere indicata la
sigla "EE".
Nel punto 63 "ASSICURAZIONI
COPERTE" devono essere indicate le forme assicurative
cui il lavoratore è soggetto, barrando le caselle relative
alle gestioni per le quali il datore di lavoro è tenuto a
versare i contributi (IVS, DS e TBC).
La casella "IVS" non deve
essere barrata per i lavoratori iscritti, ai fini
pensionistici, ad enti diversi dall’INPS (es: INPDAI,
INPGI, INPDAP, ENPALS).
Pertanto va sempre indicata quando i
contributi pensionistici sono versati all'INPS, sia al fondo
pensioni lavoratori dipendenti che ad altri fondi
sostitutivi gestiti dall'INPS (esempio, fondo Elettrici,
Telefonici, Volo, ecc)
Si precisa che la casella
"Altre" deve essere barrata esclusivamente nel
caso in cui per il lavoratore non siano dovuti i contributi
IVS, DS e TBC.
Per i lavoratori con la qualifica di
apprendista devono essere barrate le caselle IVS e TBC, sia
che risultino dipendenti da aziende artigiane che da aziende
non artigiane.
Per i lavoratori per i quali la
contribuzione è assolta nella misura prevista per gli
apprendisti ovvero per i lavoratori per i quali compete
l’esonero totale o parziale dalla contribuzione, devono
essere barrate le caselle riferite alle forme contributive
cui è iscritto il lavoratore.
Nei punti 64 "COMPETENZE
CORRENTI" e 65 "ALTRE COMPETENZE" devono
essere indicate, rispettivamente, le competenze correnti e
le altre competenze. Si precisa che la suddivisione delle
retribuzioni in "competenze correnti" ed
"altre competenze" è obbligatoria. In
particolare:
 | nel punto 64 deve essere indicato l’importo
complessivo delle retribuzioni mensili dovute
nell’anno solare, sia intere che ridotte (stipendio
base, contingenza, competenze accessorie, ecc.). Per i
lavoratori per i quali gli adempimenti contributivi sono
assolti su retribuzioni convenzionali, nel punto 64
devono essere indicate le predette retribuzioni
convenzionali;
|
 | nel punto 65 deve essere indicato l’importo
complessivo delle competenze non mensili (arretrati
relativi ad anni precedenti dovuti in forza di legge o
di contratto, emolumenti ultra-mensili come la 13a o 14a
mensilità ed altre gratifiche, premi di risultato,
importi dovuti per ferie e festività non godute, valori
sottoposti a ordinaria contribuzione riferiti a premi
per polizze extra professionali, mutui a tasso
agevolato, utilizzo di autovetture o altri fringe
benefits). Si chiarisce che relativamente ai premi di
risultato deve essere indicata la parte assoggettata
a contribuzione previdenziale ed assistenziale e non
quella soggetta al contributo di solidarietà del 10 per
cento, non pensionabile (Legge 67/1997). Per quanto
riguarda l'indennità sostitutiva del preavviso, che di
norma non va inclusa nel punto 65, consultare l'apposito
paragrafo.
|
Si precisa che gli arretrati di
retribuzione da includere tra le "altre
competenze", sono unicamente quelli spettanti a
seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto
retroattivo; sono invece esclusi gli arretrati riferiti ad
anni precedenti, liquidati a seguito di transazione,
conciliazione o sentenza che debbono essere imputati agli
anni e/o ai mesi di spettanza, utilizzando la procedura
prevista per le regolarizzazioni contributive (O1/M-vig).
Qualora siano da indicare, per l'anno di
riferimento, solo competenze arretrate, occorre compilare,
oltre ai dati identificativi (punti da 1 a 9), i punti 61,
62, 63, 65.
Per gli operai dell’edilizia e per i
lavoranti a domicilio valgono le seguenti disposizioni
particolari.
a) Operai dell’edilizia
Le norme contrattuali del settore
prevedono che il trattamento economico spettante per
ferie, riposi annui e gratifica natalizia è assolto
dall’impresa con la corresponsione di una percentuale
calcolata su alcuni degli elementi della retribuzione.
Le stesse norme stabiliscono che le
imprese possono, attraverso accordi integrativi locali,
prevedere l’assolvimento di detto obbligo mediante
versamento alla Cassa edile di apposito contributo, con
conseguente accollo da parte di quest’ultima
dell’onere della corresponsione del predetto
trattamento.
Per quanto riguarda l’evidenziazione
dei dati inerenti le predette somme, va tenuto presente,
avuto riguardo alla loro finalizzazione, quanto segue:
• i periodi di ferie godute sono da
considerare retribuiti e, quindi, devono dar luogo alla
relativa copertura contributiva obbligatoria. L’importo
assoggettato a contribuzione a titolo di compenso ferie
(maggiorazione corrisposta al dipendente, contributo
versato alla Cassa edile) deve essere incluso tra le
competenze da indicare nel punto 64. Le settimane di ferie
godute vanno incluse dalle imprese fra le settimane
retribuite da indicare nel punto 66;
• i periodi di riposo compensati
attraverso la maggiorazione percentuale di cui sopra vanno
del pari considerati retribuiti. L’importo assoggettato
a contribuzione a tale titolo (maggiorazione corrisposta
al dipendente, contributi versati alla Cassa edile) deve
essere incluso nelle retribuzioni correnti da indicare nel
punto 64. Le relative settimane, anche se non
caratterizzate da altra retribuzione corrente, devono
essere indicate nel punto 66. L’importo assoggettato a
contribuzione a titolo di gratifica natalizia
(maggiorazione corrisposta al dipendente, contributi
versati alla Cassa edile) va esposto nel punto 65. Le
relative settimane (sempreché si riferiscano a settimane
prive di altri emolumenti correnti assoggettati a
contribuzione) non danno luogo a copertura contributiva
per le settimane stesse e pertanto non sono da indicare
nel punto 66.
b) Lavoranti a domicilio
I contratti collettivi di categoria
prevedono maggiorazioni della retribuzione assoggettabili
a contribuzione a titolo sostitutivo, della gratifica
natalizia, delle ferie annuali e delle festività
nazionali ed infrasettimanali. I relativi periodi vanno
evidenziati secondo le modalità previste per l’analoga
situazione dei lavoratori del settore edile; in
particolare il datore di lavoro deve seguire le seguenti
modalità:
• i cosiddetti periodi di ferie vanno
inclusi fra le settimane retribuite da indicare nel punto
66;
• l’importo di maggiorazione della
retribuzione prevista a titolo di gratifica natalizia va
incluso nelle retribuzioni da indicare nel punto 65;
• gli importi di maggiorazione della
retribuzione previsti a titolo di ferie annuali e delle
festività infrasettimanali vanno inclusi nelle
retribuzioni da indicare nel punto 64.
Nel punto 66 "SETT.
RETRIB." va indicato il numero complessivo delle
settimane cui si riferisce la retribuzione indicata nel
punto 64.
Per settimana deve intendersi il periodo
che inizia con la domenica e termina con il sabato
successivo. La settimana così definita deve considerarsi
utile ai fini della determinazione del numero da indicare
nel punto in trattazione quando comprenda almeno un giorno
retribuito; la settimana a cavallo di anno il cui sabato
cade nell'anno successivo, va computata nell'anno
successivo.
Nel punto 67
"GG.RETRIB." va indicato il numero complessivo
delle giornate cui si riferisce la retribuzione indicata nel
punto 64. Il numero delle giornate deve essere computato
considerando la settimana di 6 giorni lavorativi.
Nel punto 68 "MESI RETRIBUITI
NELL'ANNO - TUTTI" deve essere barrata la casella
qualora l’importo indicato nel punto 64 si riferisca a
tutti i mesi dell’anno solare considerato (il singolo mese
si intende retribuito purché comprenda almeno un giorno per
il quale sia dovuta la retribuzione).
Nel punto 69 "MESI RETRIBUITI
NELL'ANNO - TUTTI CON ESCLUSIONE DI" devono essere
barrate le caselle relative ai singoli mesi non coperti
(nemmeno parzialmente) dalla retribuzione indicata nel
predetto punto 64.
Nel punto 70 "CODICE
CONTRATTO" deve essere indicato il codice contratto
nazionale applicato o più affine a quello applicato,
secondo la codifica riportata nell'allegato A. Nel caso in
cui il datore di lavoro applichi, oltre al contratto
nazionale, anche un contratto di secondo livello, deve
essere inserito il contratto nazionale. Non deve essere
quindi compilato il punto 71. Nel caso di lavoro interinale
(Legge n. 196/1997) deve essere indicato il contratto
applicato dall'azienda utilizzatrice per l'ultimo lavoro
svolto nel corso dell'anno.
Nel punto 71 "TIPO
CONTRATTO", qualora non sia applicato un contratto
nazionale, deve essere indicato il tipo di contratto in
concreto applicato al lavoratore, utilizzando uno dei
seguenti codici:
Codice
|
Descrizione
|
R
|
per contratto stipulato a livello
regionale;
|
P
|
per contratto stipulato a livello
provinciale;
|
A
|
per contratto stipulato a livello
aziendale;
|
N
|
nel caso in cui non sia applicato
nessuno dei tipi di contratto di cui alle lettere
precedenti.
|
Nel punto 72 "LIVELLO
INQUADRAMENTO" deve essere indicato il livello di
inquadramento del lavoratore riferito al contratto
applicato. Nel caso di variazione del livello di
inquadramento nel corso dell’anno solare, deve essere
riportato l’ultimo livello conseguito.
Nel punto 73 "DATA
CESSAZIONE" vanno indicati il giorno ed il mese di
risoluzione del rapporto di lavoro, senza cioè tenere conto
dell’eventuale successivo periodo coperto dall’indennità
sostitutiva del preavviso.
Nel punto 74 "TIPO
RAPPORTO" va indicato, solo per particolari tipi di
rapporto di lavoro per i quali sono previste agevolazioni
contributive o altri casi particolari, uno dei seguenti
codici:
Codice
|
Descrizione
|
15
|
Lavoratori assunti con contratto
di formazione, tipologia B, di cui all’art. 16
della L. 451 del 1994, trasformato in contratto
a tempo indeterminato, per i quali compete al datore
di lavoro il beneficio previsto per gli apprendisti
(circ. Inps n. 41 del 1994)
|
19
|
Lavoratori svantaggiati di cui
all’art. 4, comma 3, della L. 8 novembre 1991 n.
381, ai quali si applica l’esonero totale dei
contributi previdenziali e assistenziali
(cooperative sociali circ. Inps n. 296 del 1992)
|
27
|
Operai o impiegati con contratto
di formazione per i quali compete al datore di
lavoro la riduzione del 50 per cento dei contributi
a proprio carico e il cui rapporto è trasformato a
tempo indeterminato prima della scadenza del
contratto (circ. Inps n. 249 del 5 novembre 1993)
|
28
|
Operai o impiegati con contratto
di formazione per i quali compete al datore di
lavoro la riduzione del 25 per cento dei contributi
a proprio carico e il cui rapporto è trasformato a
tempo indeterminato prima della scadenza del
contratto (circ. Inps n. 249 del 5 novembre 1993)
|
29
|
Lavoratori assunti a tempo
indeterminato ai sensi dell’art. 6 della L. n. 451
del 1994 (calzaturieri). Sgravio del 100 per cento
dei contributi previdenziali e assistenziali per i
primi tre anni (circ. Inps n. 219 del 1995);
|
38
|
Lavoratori assunti con contratto
di formazione, tipologia B, di cui all’art. 16
della L. 451 del 1994, trasformato in contratto a
tempo indeterminato, per i quali compete al datore
di lavoro la riduzione del 50 per cento (circ. Inps
n. 41 del 1994);
|
39
|
Lavoratori assunti con contratto
di formazione, tipologia B, di cui all’art. 16
della L. 451 del 1994, trasformato in contratto a
tempo indeterminato, per i quali compete al datore
di lavoro la riduzione del 25 per cento (circ. Inps
n. 41 del 1994);
|
40
|
Lavoratori assunti con contratto
di formazione, tipologia B, di cui all’art. 16
della L. 451 del 1994, trasformato in contratto a
tempo indeterminato, per i quali compete al datore
di lavoro la riduzione del 40 per cento (circ. Inps
n. 236 del 1996);
|
46
|
Lavoratori in contratto di
formazione assunti da imprese operanti nei territori
di cui all’obiettivo 1 del Regolamento CEE, per i
quali è stato trasformato il rapporto di lavoro a
tempo indeterminato. Versamento dei contributi come
per apprendisti (circ. Inps n. 174 del 1997)
|
47
|
Lavoratori in contratto di
formazione assunti da imprese operanti nei territori
di cui all’obiettivo 1 del Regolamento CEE, per i
quali è stato trasformato il rapporto di lavoro a
tempo indeterminato. Riduzione dei contributi al 50
per cento(circ. Inps n. 174 del 1997)
|
50
|
Lavoratori assunti a tempo
determinato ai sensi dell’art. 6 della L. n. 451
del 1994 (calzaturieri). Sgravio del 75 per cento
dei contributi previdenziali e assistenziali per i
primi due anni (circ. Inps n. 219 del 1995)
|
52
|
Lavoratori con contratto di
solidarieta’ stipulato ai sensi del comma 2
dell’art. 2 della L. n. 863 del 1984
|
53
|
Lavoratori con contratto di
formazione stipulato ai sensi dell’art. 3 della L.
n. 863 del 1984, e art. 8, comma 2, della L. 29
dicembre 1990, n. 407
|
54
|
Lavoratori assunti con contratto
di formazione e lavoro ai sensi dell’art. 5, comma
2, della L. n. 291 del 1988 (circ. Inps n. 164 del
1988)
|
55
|
Lavoratori provenienti dalle
imprese del settore siderurgico beneficiarie delle
agevolazioni di cui all’art. 3 del D.L. 1° aprile
1989, n. 120, convertito nella L. 15 maggio 1989, n. 181
(circ. Inps n. 260 del 1989)
|
56
|
Lavoratori assunti con contratto
di formazione e lavoro ai sensi dell’art. 8, comma
1, della L. n. 407 del 1990 (circ. Inps n. 25 del
1991)
|
57
|
Lavoratori assunti con contratto
di formazione e lavoro, aventi titolo alle
agevolazioni di cui all’art. 8, comma 3, della L.
29 dicembre 1990 n. 407 (circ. Inps n. 25 del 1991)
|
58
|
Lavoratori assunti ai sensi
dell’art. 8, comma 9, della L. 29 dicembre 1990 n.
407, aventi titolo alla riduzione del 50 per cento
dei contributi a carico del datore di lavoro
(circ.Inps n. 25 del 1991)
|
59
|
Lavoratori assunti ai sensi
dell’art. 8, comma 9, della L. 29 dicembre 1990,
n. 407, aventi titolo alla esenzione totale dei
contributi a carico del datore di lavoro (circ. Inps
n. 25 del 1991)
|
75
|
Lavoratori in mobilita’ assunti
con contratto a tempo indeterminato di cui
all’art. 25, comma 9, della L. 23 luglio 1991 n.
223 (circ. Inps n. 260 del 1991)
|
76
|
Per i lavoratori in mobilita’
assunti con contratto a termine di cui all’art. 8,
comma 2, della L. 23 luglio 1991, n. 223 (circ. Inps
n. 260 del 1991)
|
77
|
Lavoratori in mobilità assunti
con contr
|
|
|
|