COMUNICATO STAMPA

Sanzioni per la tardiva presentazione del mod. F24

 

I contribuenti che non presentano entro la prevista scadenza il modello di versamento F24 contenente i dati relativi all’eseguita compensazione, qualora il saldo finale risulti essere uguale a zero, possono usufruire, ai sensi dell’art. 13 del D.Lsg. n. 472/’97, della riduzione a un sesto della sanzione prevista dall’art. 19 del D.L.gs. 9 luglio 1997, n. 241 (L. 300.000, ridotta a
L. 100.000 per ritardi entro cinque giorni).

Fermo l’obbligo di presentare presso la banca, la posta o il concessionario il Mod. F.24, il Ministero delle finanze comunica che per il versamento della sanzione è stato istituito il codice 695T, denominato "sanzione pecuniaria per violazioni tributarie". La sanzione va versata con il Mod. F.23, nel quale andrà riportato, tra l’altro, il codice dell’ufficio delle entrate o del centro di servizio competente a ricevere la dichiarazione annuale e specificando la causale SZ.

Roma, 5 febbraio 1999

 
 
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Aggiornato il: 04 dicembre 1999