DECRETO 16 dicembre 1998
ARTICOLO A cura di Angelo Labadini e Marco Piazza
DISEGNO di legge approvato definitivamente dalla Camera de deputati il 3.2.1999
COMUNICATO stampa del Ministero delle finanze del 5.2.1999
ARTICOLO a cura di Norberto Villa
ARTICOLO A cura di Angelo Labadini e Marco Piazza “I dividendi 1998 al bivio dei regimi” In breve L’elemento centrale dello scritto è quello dell’abolizione del Modello di certificazione RAD e della contestuale introduzione dell’indicazione dei dati riguardanti le ritenute sui redditi in questione nel modello di dichiarazione dei sostituti d’imposta 770 (o quadro di UNICO ). Al posto del modello Rad, in alcuni casi, è previsto il rilascio di una
certificazione, il cui fax-simile è riportato nello stesso scritto. L’articolo con l’ausilio di due tabelle evidenzia il trattamento
fiscale dei dividendi deliberati prima e dopo il 1 luglio 1998, data di entrata
in vigore del D.Lgs 461 del 1997. Le tabelle evidenziano i diversi trattamenti in ragione: q
della tipologia di titoli
che danno diritto agli utili; q
tipologia del soggetto
passivo d’imposta; q
se da certificare; q
se non da certificare. Il sole 24
ore di mercoledì 3 febbraio 1999, pag. 24 DISEGNO di legge approvato definitivamente dalla Camera de deputati il 3.2.1999 “Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell’amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto” In breve Si tratta del tanto atteso ddl OMNIBUS, all’interno del quale si trova la norma di modifica dell’altrettanto famigerato articolo 29 della L. 449 del 1997 (Assegnazione beni ai soci). Mentre per l’art.13 del provvedimento in parola, riguardante appunto l’assegnazione agevolata ai soci, si procederà ad una analisi specifica, per le altre disposizioni si procederà ad una mera elencazione degli articoli aventi rilevanza fiscale.. 1. Assegnazione e
ora cessione agevolata ai soci La norma contenuta nell’art.13 del ddl in esame, oltre a portare l termine di efficacia dell’agevolazione al 30.6.1999 prevede una serie di modifiche sostanziali al ricordato all’articolo art.29, allargandone l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione. Dal punto di
vista soggettivo infatti, l’applicazione dell’agevolazione è adesso estesa
anche alle società in accomandita per azioni (questa estensione, in verità, si
deve ritenere solamente una modifica atta a correggere una svista del
legislatore nella formulazione dell’art.29). Dal versante oggettivo, invece,
ora l’agevolazione è estesa anche alle cessioni a titolo oneroso effettuate
ai soci dalle predette società alle stesse condizioni previste per
l’assegnazione agevolata. In questo caso il valore da confrontare con il valore fiscalmente
riconosciuto, per la determinazione della base imponibile da assoggettare
all’imposta sostitutiva del 10%, è
il valore di cessione del bene, o in alternativa, il più alto tra
quest’ultimo, il valore normale determinato ai sensi dell’art.9 TUIR o il
valori determinati ai sensi del comma 3 dell’art.29 L. 449/97; per gli
immobili il valore catastale, per le partecipazioni il valore fiscalmente
riconosciuto o se superiore in
proporzione al patrimonio netto. Gli ultimi due commi dell’art.13 del ddl OMNIBUS definiscono i criteri da seguire per determinare il valore normale della partecipazioni assegnate o cedute ai soci, a decorrere dal 2.9.1998. In particolare per le partecipazioni il valore normale è determinato seguendo i dettami dell’art.9 del TUIR; in base alla media delle quotazioni del titolo riportate nel mese precedente per le società quotate, in base al patrimonio netto se non quotate. Il comma 5, infine, stabilisce che nel caso in cui le partecipazioni vengono valutate in proporzione al patrimonio netto la valutazione dello stesso deve risultare da una relazione giurata di stima effettuata da un dott. Commercialista, Rag. Commercialista o Revisore contabile, al quale si applica l’art.64 del c.p.c.. Per completezza si ricorda che l’articolo 64 cit. e quello che estende al consulente tecnico le sanzioni previste dal codice penale per i periti. 1.1
Le nuove modalità di versamento dell’imposta sostitutiva
I secondo comma lettera d) dell’art.13 del ddl in esame, modifica le
date di versamento dell’imposta sostitutiva dovuta. Nello specifico l’imposta dovrà essere versata con
F24, quindi con possibilità di compensazione, in 3 rate: q
il 40% entro il 16.7.1999; q
il 30% entro il 16.9.1999; q
il rimanente 30% entro il
16.11.1999. Rimane ferma l’applicazione delle disposizioni previste per le imposte
sui redditi per quanto riguarda, riscossione, rimborsi e contenzioso. 2. Le altre innovazioni dell’OMNIBUS Tra le altre disposizioni contenute nel ddl in commento, si mettono in
evidenza le seguenti: q
Disposizioni in materia di
società cooperative (Art.3); q
Disposizioni in materia di
imposta di registro (Art.8) q
Deducibilità di imposte e
contributi non pagati per differimento di termini (Art.11) - Secondo tale
disposizione se in occasione di eventi calamitosi, si provvede con legge al
differimento dei termini di versamento delle imposte, la loro deducibilità
rimane comunque ferma nell'esercizio di riferimento. In sostanza viene ribadito
il criterio della competenza economica; q Interpretazione autentica della disciplina concernente le ritenute sugli interessi e sui redditi da capitale (Art.14); q
Modifiche alla disciplina in
tema di rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti da società non
residenti (Art.15); q
Differimento dei termini per
il versamento dell’imposta sostitutiva di cui all’art.1, comma 2 del decreto
legge n. 357 del 1994 (Art.17) – si
tratta dell’imposta sostitutiva prevista
per nuove iniziative produttive il cui termine di versamento è fissato
dallo stesso comma 2 in esame al 5 marzo. L’art.17 del provvedimento porta
detto termine al 30 marzo, ma solamente per il 1998. Si tratta evidentemente di
un differimento stabilito solamente al tempo in via ufficiosa dal ministero al
quale è stata data adesso autorità normativa; q
Termini di decadenza per
l’azione degli uffici in materia di imposta di registro (Art.24); q Modifiche ai decreti del presidente della repubblica n.600 del 1973 e n. 633/1972 del 1972 (Art.25 ) - L’articolo in esame, aggiungendo commi all’art.32 del D.P.R. n. 600/73 dispone l’irrilevanza ai fini dell’accertamento dei documenti e libri contabili che il contribuente si è rifiutato di esibire dopo un esplicito invito da parte dell’ufficio dell’amministrazione finanziaria. Tuttavia il
contribuente può comunque presentare detti atti anche nella fase introduttiva
del giudizio di primo grado dichiarando che in passato non aveva potuto
adempiere alla richiesta per causa
di forza maggiore. Relativamente al decreto IVA vengono riprodotte le novità
appena evidenziate per le imposte sui redditi inserendo un espresso rinvio
nell’art.51 del decreto iva; q
Sospensione
degli effetti di atti illegittimi (Art.27). Italia oggi
di Giovedì 4 febbraio 1999, pag. 23 Il sole 24
ore di giovedì 4 febbraio 1999, pag. ? COMUNICATO stampa del Ministero delle finanze del 5.2.1999 “Compensazioni con il modello di versamento F24 diffuso
ieri dal Ministero delle Finanze” In breve Il ministero rende noto che il codice tributo da utilizzare in caso si incorra nelle sanzioni per la mancata presentazione del modello di versamento unificato F24 con saldo “0” è “695T”. Sebbene non viene specificato nel comunicato, nel caso
un cui tale documento venga
presentato entro 3 mesi dal termine di presentazione, in virtù del ravvedimento
operoso (art.13, comma 4 del D.Lgs 472/97) non saranno dovute sanzioni. Nel caso invece
in cui venga presentato con un ritardo superiore ai tre mesi ma entro l’anno
dalla scadenza del termine per la presentazione, il contribuente potrà sanare
la violazione versando 1/6 della sanzione minima prevista dall’art.19 del
D.Lgs 241 del 1997, pari a L. 300.000. La sanzione dovrà essere versata utilizzando il modello F23 riportando
come causale di versamento in codice “SZ”. Il sole 24 ore di sabato 6 febbraio 1999, pag. 21 ARTICOLO a cura di Norberto Villa. “Una guida alle dichiarazioni fiscali” In breve L’articolo messo in evidenza appare particolarmente utile in quanto mette un po’ di ordine nella giungla delle scadenze fiscali. Nello scritto vengono riportate delle comode tabelle in cui vengono riassunti: q i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione; q le istruzioni per l’uso della dichiarazione unificata annuale; q i termini di presentazione delle dichiarazioni. Italia oggi di lunedì 9 febbraio 1999, pag. 2
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