COMUNICATO STAMPA

Integrazioni e modifiche all’Irap, all’addizionale regionale Irpef ed alla normativa sulle "Stock Option"

 

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 16 dicembre, ha approvato in via definitiva tre decreti legislativi che apportano integrazioni e modifiche alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive, del versamento dell'addizionale regionale Irpef e alla tassazione delle azioni conferite ai dipendenti.

Per effetto di questi interventi, a decorrere dal primo gennaio 2000, per le Amministrazioni pubbliche, che determinano l'Irap con il sistema cosiddetto "retributivo", è stata prevista un'unica aliquota, pari all'8,5%.

Per quanto riguarda l'addizionale regionale all'Irpef, i sostituti d'imposta sono tenuti a determinare l"importo in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio e a prelevarlo in rate a partire dal periodo di paga successivo. Il numero delle rate è variabile in funzione del momento in cui sono effettuate le predette operazioni: se vengono effettuate nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio, il numero delle rate è, rispettivamente, pari a 11 , 10 e 9.

Le principali modifiche apportate alla normativa sulle "stock option" prevedono:

1) Dall'esenzione delle imposte sui redditi di azioni concesse ai dipendenti, riconosciuta dalla legge per promuovere l'azionariato popolare, vengono escluse le operazioni messe in atto con finalità chiaramente elusive.

2) Per avere diritto all'esenzione occorre che le azioni siano offerte a tutti i dipendenti, che vengano detenute per almeno tre anni e nello stesso periodo non siano cedute alla società emettente o al datore di lavoro. In ogni caso, il valore delle azioni offerte non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino all'importo massimo di lire 4 milioni nel periodo d'imposta. Nel caso in cui non venga rispettato il termine triennale, l'intero valore delle azioni deve essere assoggettato a imposizione, quale reddito di lavoro dipendente, nel periodo d'imposta in cui si verifica la cessione delle stesse.

3) L'esenzione dalle imposte sui redditi è prevista anche per l'esercizio di opzioni riservate a particolari dipendenti che l'azienda vuole incentivare a rimanere nella propria struttura. La condizione è che il prezzo d'acquisto dell'azione pagato dal dipendente sia almeno pari al valore che il titolo aveva al momento in cui è stata concessa l'opzione e che l'acquirente non possieda una partecipazione alla società superiore al 10 per cento.

4) E' stata accolta la sollecitazione della Commissione dei Trenta di introdurre un regime transitorio a favore delle azioni assegnate dopo il primo gennaio 2000 a seguito di un piano di azionariato deliberato nel periodo primo gennaio 1998 - 31 dicembre 1999. A questi titoli verrà applicata l'imposta sostitutiva sui capital gain in luogo delle aliquote progressive dell'Irpef.

 

Roma, 17 dicembre 1999

 
 
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Aggiornato il: 25 dicembre 1999