
COMUNICATO
STAMPA
Integrazioni
e modifiche all’Irap, all’addizionale regionale Irpef ed alla normativa
sulle "Stock Option"
Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 16
dicembre, ha approvato in via definitiva tre decreti legislativi che apportano
integrazioni e modifiche alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività
produttive, del versamento dell'addizionale regionale Irpef e alla tassazione
delle azioni conferite ai dipendenti.
Per effetto di questi interventi, a decorrere
dal primo gennaio 2000, per le Amministrazioni pubbliche, che determinano l'Irap
con il sistema cosiddetto "retributivo", è stata prevista un'unica
aliquota, pari all'8,5%.
Per quanto riguarda l'addizionale regionale
all'Irpef, i sostituti d'imposta sono tenuti a determinare l"importo
in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio e a prelevarlo in rate a
partire dal periodo di paga successivo. Il numero delle rate è variabile in
funzione del momento in cui sono effettuate le predette operazioni: se vengono
effettuate nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio, il numero delle rate è,
rispettivamente, pari a 11 , 10 e 9.
Le principali modifiche apportate alla
normativa sulle "stock option" prevedono:
1) Dall'esenzione delle imposte sui redditi di
azioni concesse ai dipendenti, riconosciuta dalla legge per promuovere l'azionariato
popolare, vengono escluse le operazioni messe in atto con finalità chiaramente
elusive.
2) Per avere diritto all'esenzione occorre che
le azioni siano offerte a tutti i dipendenti, che vengano detenute per almeno
tre anni e nello stesso periodo non siano cedute alla società emettente o al
datore di lavoro. In ogni caso, il valore delle azioni offerte non concorre alla
formazione del reddito di lavoro dipendente fino all'importo massimo di lire 4
milioni nel periodo d'imposta. Nel caso in cui non venga rispettato il termine
triennale, l'intero valore delle azioni deve essere assoggettato a imposizione,
quale reddito di lavoro dipendente, nel periodo d'imposta in cui si verifica la
cessione delle stesse.
3) L'esenzione dalle imposte sui redditi è
prevista anche per l'esercizio di opzioni riservate a particolari dipendenti che
l'azienda vuole incentivare a rimanere nella propria struttura. La condizione è
che il prezzo d'acquisto dell'azione pagato dal dipendente sia almeno pari al
valore che il titolo aveva al momento in cui è stata concessa l'opzione e che
l'acquirente non possieda una partecipazione alla società superiore al 10 per
cento.
4) E' stata accolta la sollecitazione della
Commissione dei Trenta di introdurre un regime transitorio a favore delle azioni
assegnate dopo il primo gennaio 2000 a seguito di un piano di azionariato
deliberato nel periodo primo gennaio 1998 - 31 dicembre 1999. A questi titoli
verrà applicata l'imposta sostitutiva sui capital gain in luogo delle aliquote
progressive dell'Irpef.
Roma, 17 dicembre 1999