Novità della settimana

Dal 13.12.1999 al 20.12.1999

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Sommario

 

COMPENSAZIONE - IMPOSTA SOSTITUTIVA sui fondi pensione - ritenute sui capitali corrisposti in dipendenza assicurazioni sulla vita

DECRETO 30 novembre 1999

AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - ATTIVAZIONE DI NUOVI UFFICI DELLE ENTRATE D.M. 9.12.99

DECRETO MINISTERIALE  9.12.99

    QUOTIDIANI ECONOMICI    

SANZIONI - RAVVEDIMENTO OPEROSO - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DI CREDITI IN ECCESSO

ARTICOLO  a cura di Francesco Sarti

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE - STOCK OPTION

PARERE DELLA COMMISSIONE DEI TRENTA - stralcio

RIFORMA VISCO - DECRETI CORRETTIVI - PRIME INDICAZIONI

COMUNICATO stampa diramato il 17.12.1999

LEGGE FINANZIARIA 2000 - APPROVAZIONE DEFINITIVA

SCHEMA DI LEGGE Approvato definitivamente dalla Camera il 16.12.1999 in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 

REDDITO D'IMPRESA - DEDUCIBILITà AUTOVEICOLI AZIENDALI

ARTICOLO a cura di Allessandro Felicioni e Giuseppe Ripa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 30 novembre 1999

"Assoggettamento al sistema del versamento unitario e alla compensazione dell'imposta sostitutiva sui fondi di pensione e delle ritenute operate sui capitoli corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita."

In breve

Il decreto, in linea con la previsione contenuta nell'art. 17, comma 2, lettera h-ter), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241[1], ammette al regime dei versamenti unificati a compensazione (Mod. di versamento  F24):

¨      l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sui fondi pensione da versare entro il 31 gennaio di ogni anno, (attualmente deve essere corrisposta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato) - Art. 14, comma 2, del D.Lgs 21 aprile 1993, n. 124,

¨      le ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazioni sulla vita (attualmente il versamento va effettuato presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato)  entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui le ritenute sono state operate - Art. 6, comma 2, della legge 26 settembre 1985, n. 482. 

Spunti critici

Il decreto estendendo il sistema dei versamenti unitari di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche a tali imposte rende più semplice  il loro versamento da parte dei soggetti interessati e nel contempo rende più agevoli i controlli da parte degli uffici finanziari sui versamenti effettuati;

Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14-12-1999

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DECRETO MINISTERIALE  9.12.99

"Attivazione di alcuni Uffici delle Entrate nelle regioni Calabria, Lazio, Lombardia, Piemonte e Sicilia."

  In breve

Il decreto ministeriale ha disposto l’attivazione dei seguenti Uffici delle Entrate nelle regioni Calabria, Lazio, Lombardia, Piemonte e Sicilia così cadenzati:

Regione Lombardia

14 dicembre 1999 - Ufficio delle entrate di Gardone Val Trompia in provincia di Brescia con contestuale soppressione del locale Ufficio distrettuale delle imposte dirette e Ufficio del registro;

15 dicembre 1999 - Ufficio delle entrate di Erba in provincia di Como con contestuale soppressione del locale Ufficio distrettuale delle imposte dirette e Ufficio del registro;

16 dicembre 1999 - Ufficio delle entrate di Casalmaggiore in provincia di Cremona con contestuale soppressione del locale Ufficio distrettuale delle imposte dirette e Ufficio del registro;

Regione Sicilia

22 dicembre 1999 - Ufficio delle entrate di Vittoria in provincia di Ragusa con contestuale soppressione del locale Ufficio distrettuale delle imposte dirette e Ufficio del registro;

22 dicembre 1999 – Ufficio delle entrate di Agrigento con contestuale soppressione del locale Ufficio distrettuale delle imposte dirette e Ufficio del registro.

Regione Lazio

23 dicembre 1999 - Ufficio delle entrate di Cassino in provincia di Frosinone con contestuale soppressione del locale Ufficio distrettuale delle imposte dirette e Ufficio del registro;

Regione Piemonte

28 dicembre 1999 - Ufficio delle entrate di Nizza Monferrato e sezione staccata di Canelli in provincia di Asti con contestuale soppressione dei locali Uffici distrettuali delle imposte dirette e Uffici del registro;

28 dicembre 1999 - Ufficio delle entrate di Saluzzo in provincia di Cuneo con contestuale soppressione del locale Ufficio distrettuale delle imposte dirette e Ufficio del registro;

29 dicembre 1999 - Ufficio delle entrate di Valenza in provincia di Alessandria con contestuale soppressione del locale Ufficio distrettuale delle imposte dirette e Ufficio del registro;

Regione Calabria

29 dicembre 1999 - Ufficio delle entrate di Locri e sezione staccata di Rocella Jonica in provincia di Reggio Calabria con contestuale soppressione dell’Ufficio distrettuale delle imposte dirette e Ufficio del registro di Locri nonché dell’Ufficio IVA e della sezione staccata della Direzione regionale delle entrate di Reggio Calabria.

Il provvedimento ha inoltre stabilito che dalla data di attivazione degli Uffici delle entrate, gli Uffici IVA di Como, Cremona, Ragusa, Agrigento, Frosinone, Asti, Cuneo, Alessandria e il secondo Ufficio IVA di Brescia, nonché le locali sezioni staccate delle Direzioni regionali delle entrate, eserciteranno la propria competenza limitatamente all'ambito territoriale non compreso nelle circoscrizioni degli Uffici delle entrate attivati.

Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17.12.99,  

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       QUOTIDIANI ECONOMICI    

 

ARTICOLO  a cura di Francesco Sarti

"On-Line anche l'F24 - Trasmissione telematica della banche"

In breve

Il breve scritto anticipa il contenuto di una circolare di prossima emanazione con la quale il Ministero delle finanze chiarisce alcuni aspetti rilevanti dei versamenti unificati a compensazione.

L'autore mette in evidenza i seguenti punti:

q       Regolarizzazione della compensazione indebita  - Si tratta dei casi in cui il contribuente avendo evidenziato correttamente un credito, ad esempio Iva, nel quandro RX della  dichiarazione UNICO-??  di L. 100, per dimenticanza o per errore del computer ne utilizza per effettuare i versamenti per L. 200. 

In tal caso, in passato, l'amministrazione finanziaria (R.M. 13.7.1998, n. 70/E) aveva chiarito che si configurava l'ipotesi di omesso o insufficiente versamento delle somme versate utilizzando il credito non spettante. Pertanto ipotizzando un versamento di IRPEF di L. 100 utilizzando il credito Iva non spettante si commetteva omesso versamento dell'imposta sulle persone fisiche per lo stesso importo. Tale interpretazione se pur corretta dal punto di vista del codice civile (artt. 1241 e ss c.c.) creava dei problemi alla struttura di gestione (Ente deputato ad amministrare le compensazioni) nelle fase di gestione delle compensazioni stesse nei casi in cui le somme versate e le somme portate a compensazione appartenevano a due diverse sezioni del modello F24 (Sezione Erario, sezione INPS, sezione, INAIL, sezione Enti locali). 

Per rimediare a quanto appena evidenziato sembrerebbe che in questi casi l'orientamento sia quello imporre il versamento del credito non utilizzato al fine della sua ricostituzione. Nell'esempio fatto prima non c'è omesso versamento IRPEF bensì utilizzo del credito Iva in eccesso . Pertanto mentre in considerazione della R.M. n. 70/98 si doveva versare L. 100 di IRPEF utilizzando il relativo codice tributo, la emananda circolare impone il versamento sempre di L. 100 ma a titolo di Iva utilizzando il codice tributo previsto per il versamento del'Iva annuale.

Spunti critici

Lo scritto non evidenzia gli aspetti sanzionatori della vicenda. Sarebbe utile e curioso vedere quale sanzione il Ministero delle finanze ritiene sia applicabile in questi casi. Non sicuramente omesso versamento. Infatti leggendo alla lettera  l'articolo 13 del D.Lgs n. 471/1997 non si individua la sanzione per utilizzo di crediti in misura superiore a quella emergente dalla dichiarazione. Tuttavia si potrebbe affermare che la sanzione sia quella per omesso o insufficiente versamento dell'imposta versata con il credito inesistente ma che il versamento dell'importo per sanare l'errore, attraverso il ravvedimento operoso (articolo 13 D.Lgs n. 472/1997), deve essere fatto utilizzando il codice tributo relativo al credito utilizzato indebitamente in compensazione. Se l'impostazione ministeriale fosse questa , l'utilizzazione di crediti non spettanti per il versamento di contributi non può essere ravvedibile. Infatti in questi casi la sanzione applicabile sarebbe quella prevista per gli omessi versamenti di contributi stabilita da norme sicuramente non tributarie e quindi fuori dall'ambito di applicazione del D.Lgs n. 472/1997.

q       Versamento delle sanzioni da ravvedimento operoso attraverso il modello F24 - La novità consentirebbe di versare le sanzioni da ravvedimento operoso attraverso il modello di versamento unificato F24 (in proposito vedi anche le novità del 13.12.1999);

q       Trasmissione telematica dei modelli di versamento - Altra novità interessa il comparto bancario e gli abilitati alla trasmissione telematica. Infatti sembra che il decreto che approva il nuovo modello di versamento preveda  la trasmissione telematica dei modelli F24.

Italia oggi di martedì 14 dicembre 1999, pag. 29

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PARERE DELLA COMMISSIONE DEI TRENTA - stalcio

"Estratto (punti da 7 a 18) del parere votato dalla commissione dei Trenta sullo schema di decreto legislativo sul regime fiscale dell’assegnazione di azioni ai dipendenti e delle stock option."

In breve

Si tratta del parere con il quale la  Commissione dei trenta da consigli e spiega le eventuali modifiche allo schema di decreto legislativo che rettifica la riforma di reddito di lavoro dipendente in materia di stock option e assegnazioni di azioni ai dipendenti (vedi novità del 22 novembre 1999) .

Meritano di essere segnalati i seguenti punti:

divieto del riacquisto delle azioni assegnate ai dipendenti in esenzione IRPEF da parte della società anche dopo il decorso dei tre anni previsti per il divieto di vendita;

elevazione del valore delle azioni assegnabili in esenzione da IRPEF (L. 3000.000 dallo schema di decreto legislativo arrivato all'esame della commissione dei trenta);.  

previsione di una norma transitoria per le assegnazioni delle azioni deliberate prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni.  

Il sole 24 ore di giovedì 16 dicembre 1999, pag. 23

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COMUNICATO stampa diramato il 17.12.1999

"Decreti legislativi che apportano modifiche alla disciplina dell'Imposta regionale sulle attività produttive, del versamento dell'addizionale regionale IRPEF e della tassazione delle azioni conferite ai dipendenti."

In breve

Il comunicato mette in evidenza i tratti salienti delle modifiche introdotte con i decreti legislativi in epigrafe.

Spunti critici  

Il comunicato merita di essere segnalato in quanto scioglie i dubbi avuto riguardo ai tempi di entrata in vigore della nuova disposizione che prevede il versamento rateizzato dell'addizionale regionale IRPEF. Infatti sebbene dal testo del decreto legislativo definitivamente approvato emerga che la rateizzazione sia applicabile per l'addizionale dovuta per l'anno 2000[2] dal comunicato si desume la sua applicazione sin dal 1999. In particolare il comunicato chiarisce che, le rate in cui si suddivide il pagamento dell'addizionale regionale (ma anche dell'addizionale comunale) dipende dal mese in cui vengono effettuate le operazioni di conguaglio. Se ad esempio le operazioni di conguaglio vengono poste in essere nel mese di  dicembre 1999, nel CUD 2000 dovrà essere indicato l'importo globale della ritenuta mentre la ritenuta dovrà essere sottratta dalla busta paga a decorrere dal mese di gennaio 2000 in undici rate fino ad arrivare a dicembre 2000; nel caso in cui le operazioni di conguaglio vengono poste in essere nel mese di gennaio la ritenuta sarà indicata a partire dalla busta paga del mese di febbraio in dieci rate e così via.

L'esempio fatto nel comunicato ma anche le intenzioni del governo che erano alla base della modifica all'articolo 50 del D.Lgs n.  446/97 (battezzato decreto salva tredicisime) lasciano intendere la loro immediata applicazione.   

Italia oggi di sabato 18 dicembre 1999, pag. 25

Il sole 24 ore di sabato 18 dicembre 1999, pag. 17  

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ARTICOLO a cura di Allessandro Felicioni e Giuseppe Ripa

"I calcoli per la deducibilità dei costi delle auto aziendali"

In breve

Lo scritto, in occasione della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle tabelle ACI relative ai costi chilometrici della utovetture valide per l'anno 2000, spiega, aiutando il lettore con delle comode tabelle, le percentuali di deducibilità degli autoveicoli ed i criteri per effettuare i calcoli necessari per la determinazione del fringe beneft relativo alle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti.

Italia oggi di lunedì 20 dicembre 1999, pag. 25

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[1] Infatti la lettera h-ter, testo modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 24 marzo 1999, n. 81, prevede la possibilità di intervenire con apposito decreto del Ministro delle finanze al fine di permettere il versamento
unitario di altre imposte, tasse e sanzioni, diverse da quelle già elencate nelle precedenti lettere dello stesso comma 2, dell'art. 17 del D.Lgs n. 241/1997. E' appena il caso di segnalare che il testo della lettera h-ter sta per essere ulteriormente modificato dallo schema di collegato alla legge finanziaria 2000.

[2] Il decreto infatti, non fissando i termini di entrata in vigore delle disposizioni che modificano l'articolo 50 del D.Lgs n. 446/1997, dispone indirettamente la sua entrata in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione  in Gazzetta Ufficiale che non può che avvenire nel corso del 2000.

[3] I nuovi assunti devono essere soggetti che: a) fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità; b) si trovano collocati in mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n.223; c) sono impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative; d) si trasferiscono per esigenze connesse con il rapporto di lavoro la loro residenza anagrafica.

[4] Lo schema di decreto legislativo è stato inserito nell'altro schema di decreto correttivo dell'IRAP definitivamente approvato dal Consiglio dei ministeri il 16.12.1999, inm attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (vedi il sole 24 ore del 21.12.1999)

[5] L'aliquota media è calcolata dal rapporto tra: l'imposta relative alle operazioni poste in essere (diminuita dall'iva dovuta sulle cessioni di beni ammortizzabili) ed il volume di affari dichiarato.

[6]La maggiorazione è finalizzata alla determinazione del ricarico (valore aggiunto) sul costo di acquisto contabilizzato).  

                                                        

 
 
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Aggiornato il: 07 gennaio 2000