DECRETO 30 novembre 1999
DECRETO MINISTERIALE 9.12.99
ARTICOLO a cura di Francesco Sarti
PARERE DELLA COMMISSIONE DEI TRENTA - stralcio
COMUNICATO stampa diramato il 17.12.1999
SCHEMA DI LEGGE Approvato definitivamente dalla Camera il 16.12.1999 in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
ARTICOLO
a cura di Allessandro Felicioni e Giuseppe Ripa
Il decreto, in linea con la previsione contenuta nell'art. 17, comma 2, lettera h-ter), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241[1], ammette al regime dei versamenti unificati a compensazione (Mod. di versamento F24): ¨ l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sui fondi pensione da versare entro il 31 gennaio di ogni anno, (attualmente deve essere corrisposta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato) - Art. 14, comma 2, del D.Lgs 21 aprile 1993, n. 124, Spunti critici Il
decreto estendendo il sistema dei versamenti unitari di cui all'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche a tali imposte rende più
semplice il loro versamento da parte dei soggetti
interessati e nel contempo rende più agevoli i controlli da parte degli
uffici finanziari sui versamenti effettuati; "Attivazione di alcuni Uffici delle Entrate nelle
regioni Calabria, Lazio, Lombardia, Piemonte e Sicilia."
Il decreto ministeriale ha disposto l’attivazione dei
seguenti Uffici delle Entrate nelle regioni Calabria, Lazio, Lombardia, Piemonte
e Sicilia così cadenzati: Regione Lombardia 14 dicembre 1999 - Ufficio delle entrate di Gardone Val Trompia in provincia di Brescia con contestuale soppressione del locale Ufficio distrettuale delle imposte dirette e Ufficio del registro; 15 dicembre 1999 - Ufficio delle entrate di Erba in provincia di Como con contestuale soppressione del locale Ufficio distrettuale delle imposte dirette e Ufficio del registro; 16 dicembre 1999 - Ufficio delle
entrate di Casalmaggiore in provincia di Cremona con contestuale soppressione
del locale Ufficio distrettuale delle imposte dirette e Ufficio del registro; Regione Sicilia 22 dicembre 1999 - Ufficio delle entrate di Vittoria in provincia di Ragusa con contestuale soppressione del locale Ufficio distrettuale delle imposte dirette e Ufficio del registro; 22 dicembre 1999 – Ufficio
delle entrate di Agrigento con contestuale soppressione del locale Ufficio
distrettuale delle imposte dirette e Ufficio del registro. Regione Lazio 23 dicembre 1999 - Ufficio delle
entrate di Cassino in provincia di Frosinone con contestuale soppressione del
locale Ufficio distrettuale delle imposte dirette e Ufficio del registro; Regione Piemonte 28 dicembre 1999 - Ufficio delle entrate di Nizza Monferrato e sezione staccata di Canelli in provincia di Asti con contestuale soppressione dei locali Uffici distrettuali delle imposte dirette e Uffici del registro; 28 dicembre 1999 - Ufficio delle entrate di Saluzzo in provincia di Cuneo con contestuale soppressione del locale Ufficio distrettuale delle imposte dirette e Ufficio del registro; 29 dicembre 1999 - Ufficio delle
entrate di Valenza in provincia di Alessandria con contestuale soppressione del
locale Ufficio distrettuale delle imposte dirette e Ufficio del registro; Regione Calabria 29 dicembre 1999 - Ufficio delle
entrate di Locri e sezione staccata di Rocella Jonica in provincia di Reggio
Calabria con contestuale soppressione dell’Ufficio distrettuale delle imposte
dirette e Ufficio del registro di Locri nonché dell’Ufficio IVA e della
sezione staccata della Direzione regionale delle entrate di Reggio Calabria. Il provvedimento ha inoltre stabilito che dalla data di attivazione degli Uffici delle entrate, gli Uffici IVA di Como, Cremona, Ragusa, Agrigento, Frosinone, Asti, Cuneo, Alessandria e il secondo Ufficio IVA di Brescia, nonché le locali sezioni staccate delle Direzioni regionali delle entrate, eserciteranno la propria competenza limitatamente all'ambito territoriale non compreso nelle circoscrizioni degli Uffici delle entrate attivati. Gazzetta
Ufficiale n. 295 del 17.12.99,
ARTICOLO a cura di Francesco Sarti "On-Line anche l'F24 - Trasmissione telematica della
banche" In breve Il breve scritto anticipa il contenuto di una circolare di prossima emanazione con la quale il Ministero delle finanze chiarisce alcuni aspetti rilevanti dei versamenti unificati a compensazione. L'autore mette in evidenza i seguenti punti: q Regolarizzazione della compensazione indebita - Si tratta dei casi in cui il contribuente avendo evidenziato correttamente un credito, ad esempio Iva, nel quandro RX della dichiarazione UNICO-?? di L. 100, per dimenticanza o per errore del computer ne utilizza per effettuare i versamenti per L. 200. In tal caso, in passato, l'amministrazione finanziaria (R.M. 13.7.1998, n. 70/E) aveva chiarito che si configurava l'ipotesi di omesso o insufficiente versamento delle somme versate utilizzando il credito non spettante. Pertanto ipotizzando un versamento di IRPEF di L. 100 utilizzando il credito Iva non spettante si commetteva omesso versamento dell'imposta sulle persone fisiche per lo stesso importo. Tale interpretazione se pur corretta dal punto di vista del codice civile (artt. 1241 e ss c.c.) creava dei problemi alla struttura di gestione (Ente deputato ad amministrare le compensazioni) nelle fase di gestione delle compensazioni stesse nei casi in cui le somme versate e le somme portate a compensazione appartenevano a due diverse sezioni del modello F24 (Sezione Erario, sezione INPS, sezione, INAIL, sezione Enti locali). Per
rimediare a quanto appena evidenziato sembrerebbe che in questi casi
l'orientamento sia quello imporre il versamento del credito non utilizzato al
fine della sua ricostituzione. Nell'esempio fatto prima non c'è omesso
versamento IRPEF bensì utilizzo del credito Iva in eccesso . Pertanto mentre in
considerazione della R.M. n. 70/98 si doveva versare L. 100 di IRPEF utilizzando
il relativo codice tributo, la emananda circolare impone il versamento sempre di
L. 100 ma a titolo di Iva utilizzando il codice tributo previsto per il
versamento del'Iva annuale. Spunti critici Lo
scritto non evidenzia gli aspetti sanzionatori della vicenda. Sarebbe utile e
curioso vedere quale sanzione il Ministero delle finanze ritiene sia
applicabile in questi casi. Non sicuramente omesso versamento. Infatti
leggendo alla lettera l'articolo
13 del D.Lgs n. 471/1997 non si individua la sanzione per utilizzo di crediti
in misura superiore a quella emergente dalla dichiarazione. Tuttavia si
potrebbe affermare che la sanzione sia quella per omesso o insufficiente
versamento dell'imposta versata con il credito inesistente ma che il
versamento dell'importo per sanare l'errore, attraverso il ravvedimento
operoso (articolo 13 D.Lgs n. 472/1997), deve essere fatto utilizzando il
codice tributo relativo al credito utilizzato indebitamente in compensazione. q Versamento delle sanzioni da ravvedimento operoso attraverso il modello F24 - La novità consentirebbe di versare le sanzioni da ravvedimento operoso attraverso il modello di versamento unificato F24 (in proposito vedi anche le novità del 13.12.1999); q
Trasmissione telematica dei
modelli di versamento - Altra novità interessa il comparto bancario e gli
abilitati alla trasmissione telematica. Infatti sembra che il decreto che
approva il nuovo modello di versamento preveda la trasmissione telematica
dei modelli F24. Italia oggi di martedì 14 dicembre 1999, pag. 29 PARERE
DELLA COMMISSIONE DEI TRENTA - stalcio "Estratto (punti da 7 a 18) del parere votato dalla
commissione dei Trenta sullo schema di decreto legislativo sul regime fiscale
dell’assegnazione di azioni ai dipendenti e delle stock option." In breve Si tratta del parere con il quale la Commissione dei trenta da consigli e spiega le eventuali modifiche allo schema di decreto legislativo che rettifica la riforma di reddito di lavoro dipendente in materia di stock option e assegnazioni di azioni ai dipendenti (vedi novità del 22 novembre 1999) . Meritano di essere segnalati i seguenti punti:
Il
sole 24 ore di giovedì 16 dicembre 1999, pag. 23 COMUNICATO
stampa diramato il 17.12.1999 "Decreti legislativi che apportano modifiche alla disciplina dell'Imposta regionale sulle attività produttive, del versamento dell'addizionale regionale IRPEF e della tassazione delle azioni conferite ai dipendenti." In breve Il comunicato mette in evidenza i tratti salienti delle modifiche introdotte con i decreti legislativi in epigrafe. Spunti critici Il comunicato merita di essere segnalato in quanto scioglie i dubbi avuto riguardo ai tempi di entrata in vigore della nuova disposizione che prevede il versamento rateizzato dell'addizionale regionale IRPEF. Infatti sebbene dal testo del decreto legislativo definitivamente approvato emerga che la rateizzazione sia applicabile per l'addizionale dovuta per l'anno 2000[2] dal comunicato si desume la sua applicazione sin dal 1999. In particolare il comunicato chiarisce che, le rate in cui si suddivide il pagamento dell'addizionale regionale (ma anche dell'addizionale comunale) dipende dal mese in cui vengono effettuate le operazioni di conguaglio. Se ad esempio le operazioni di conguaglio vengono poste in essere nel mese di dicembre 1999, nel CUD 2000 dovrà essere indicato l'importo globale della ritenuta mentre la ritenuta dovrà essere sottratta dalla busta paga a decorrere dal mese di gennaio 2000 in undici rate fino ad arrivare a dicembre 2000; nel caso in cui le operazioni di conguaglio vengono poste in essere nel mese di gennaio la ritenuta sarà indicata a partire dalla busta paga del mese di febbraio in dieci rate e così via. L'esempio fatto nel comunicato ma anche le intenzioni del governo che erano alla base della modifica all'articolo 50 del D.Lgs n. 446/97 (battezzato decreto salva tredicisime) lasciano intendere la loro immediata applicazione. Italia oggi
di sabato 18 dicembre 1999, pag. 25 Il
sole 24 ore di sabato 18 dicembre 1999, pag. 17 ARTICOLO a cura di Allessandro Felicioni e Giuseppe Ripa "I calcoli per la deducibilità dei costi delle auto aziendali" In breve Lo scritto, in occasione della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle tabelle ACI relative ai costi chilometrici della utovetture valide per l'anno 2000, spiega, aiutando il lettore con delle comode tabelle, le percentuali di deducibilità degli autoveicoli ed i criteri per effettuare i calcoli necessari per la determinazione del fringe beneft relativo alle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Italia
oggi di lunedì 20 dicembre 1999, pag. 25 [1]
Infatti la lettera h-ter, testo modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 24 marzo 1999, n. 81, prevede la possibilità di
intervenire con apposito decreto del Ministro delle finanze al fine di
permettere il versamento [2] Il decreto infatti, non fissando i termini di entrata in vigore delle disposizioni che modificano l'articolo 50 del D.Lgs n. 446/1997, dispone indirettamente la sua entrata in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che non può che avvenire nel corso del 2000. [3]
I nuovi assunti devono essere soggetti che: a) fruiscono di trattamento di
integrazione salariale, se non in possesso dei requisiti per la pensione di
vecchiaia o di anzianità; b) si trovano collocati in mobilità ai sensi
della legge 23 luglio 1991, n.223; c) sono impegnati in lavori socialmente
utili in conformità a specifiche disposizioni normative; d) si
trasferiscono per esigenze connesse con il rapporto di lavoro la loro
residenza anagrafica. [4] Lo schema di decreto legislativo è stato inserito nell'altro schema di decreto correttivo dell'IRAP definitivamente approvato dal Consiglio dei ministeri il 16.12.1999, inm attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (vedi il sole 24 ore del 21.12.1999) [5] L'aliquota
media è calcolata dal rapporto tra: l'imposta relative alle operazioni
poste in essere (diminuita dall'iva dovuta sulle cessioni di beni
ammortizzabili) ed il volume di affari dichiarato. [6]La
maggiorazione è finalizzata alla determinazione del ricarico (valore
aggiunto) sul costo di acquisto contabilizzato). |
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