Disegno di legge recante "Misure in materia fiscale", collegato alla Finanziaria 2000 approvato il 15.11.1999 dal Consiglio dei ministri..

Pubblichiamo lo "schema di disegno di legge recante disposizioni in materia di razionalizzazione, semplificazione e neutralità del prelievo tributario, rafforzamento di misure per il contrasto dell’evasione", approvato lunedì dal Consiglio dei ministri. Questo testo è la versione definitiva, inviata alle Camere, di quanto riportato sul Sole-24 Ore di ieri (articoli 9-13).

TITOLO I - Disposizioni in materia di imposte sui redditi


ARTICOLO 1 - Disposizioni in materia di redditi di imprese estere partecipate e di applicazione dell’imposta ai non residenti finalizzate al contrasto dell’evasione e dell’elusione

1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l’articolo 127 è inserito il seguente:

"Articolo 127-bis (Disposizioni in materia di imprese estere partecipate)

1. Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, tramite società fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione pari ad almeno il 25 per cento di una impresa, di una società o di altro ente residente in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati al soggetto residente in proporzione alla partecipazione da esso detenuta.

2. Le disposizioni del comma precedente si applicano alle persone fisiche residenti e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 87, comma 1, lettera a), b) e c).

3. Ai fini della determinazione del limite di partecipazione di cui al comma 1, si tiene conto delle azioni o quote, dei diritti di voto o dei diritti relativi alla distribuzione di utili o riserve.

4. Si considerano aventi un regime fiscale privilegiato gli Stati o territori individuati, con decreto del ministro delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, della mancanza di accordi internazionali, ovvero di altri criteri equipollenti.

5. Le disposizioni del comma 1 si applicano in ogni caso quando la partecipazione abbia un valore di almeno 15 miliardi di lire.

6. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se l’impresa, la società o altro ente non residente svolge principalmente un’attività industriale o commerciale effettiva nel mercato del Paese nel quale hanno sede.

7. I redditi imputati ai sensi del comma 1 sono determinati in base alle disposizioni del titolo I, capo VI, senza tenere conto delle perdite di precedenti periodi d’imposta.

8. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti non residenti di cui al comma 1, a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 ottobre 1999, concorrono alla formazione del reddito dei soggetti residenti per l’importo eccedente l’ammontare complessivo assoggettato a tassazione, ai sensi del medesimo comma 1, anche negli esercizi precedenti.";

b) all’articolo 76, i commi 7-bis e 7-ter sono sostituiti dai seguenti:

"7-bis. Non sono ammesse in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all’Unione Europea aventi un regime fiscale privilegiato. Si considerano aventi un regime fiscale privilegiato gli Stati o territori individuati, con decreto del ministro delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equipollenti.

7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le imprese estere svolgono principalmente un’attività industriale o commerciale effettiva nel mercato del Paese nel quale hanno sede. L’amministrazione, prima di procedere all’emissione dell’avviso di accertamento d’imposta o di maggiore imposta, deve notificare all’interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l’amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell’avviso di accertamento. La deduzione delle spese e degli altri componenti negativi di cui al comma precedente è comunque subordinata alla separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti.

7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l’articolo 127-bis.";

c) nell’articolo 20, comma 2, lettera b), le parole: "di cui alle lettere h) e i)", sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle lettere c), f), h), h-bis), i) e l)".


2. Le disposizioni del presente articolo, ove non sia stabilito diversamente, si applicano ai redditi relativi al periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999.


ARTICOLO 2 - Razionalizzazione delle disposizioni in materia di valutazione operazioni fuori bilancio

1. Nell'articolo 103-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. I criteri di valutazione previsti dal comma 2 si applicano anche per i soggetti, diversi dagli enti creditizi e finanziari, che nei conti annuali valutano le operazioni fuori bilancio di cui al comma 1.".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999.

ARTICOLO 3 - Disposizioni di semplificazione in materia di redditi di impresa

1. Nell’articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 8, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Tuttavia, per il secondo dei predetti periodi sono computati anche gli importi, determinati ai sensi del comma 9, degli investimenti, dei conferimenti e degli accantonamenti di utili relativi al periodo precedente che non hanno rilevato ai fini dell’applicazione dell’agevolazione in detto periodo.".

b) nel comma 9, lettera a), ultimo periodo, le parole: "utilizzati direttamente dall’impresa nei quali vengono collocati gli impianti stessi" sono sostituite dalle seguenti: "utilizzati esclusivamente dal possessore per l’esercizio dell’impresa o, se in corso di costruzione, destinati a tale utilizzo".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con riguardo ai periodi d’imposta per i quali il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente all’entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 4 - Misure di razionalizzazione concernenti i buoni ordinari comunali

1. All’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo l° aprile 1996, n. 239, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "L’imposta affluisce all’entrata del bilancio dello Stato e il 50 per cento del gettito della medesima imposta che si renderebbe applicabile sull’intero ammontare degli interessi passivi del prestito è di competenza degli enti emittenti. Alla retrocessione agli enti territoriali emittenti i titoli obbligazionari della predetta quota di competenza si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate affluite al bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica allo stato di previsione del ministero dell’Interno.".

2. Gli intermediari di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo l° aprile 1996, n. 239, versano l’imposta sostitutiva del 12,50 per cento dovuta sugli interessi ed altri proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, maggiorata degli interessi legali maturati fino alla data di entrata in vigore della presente legge, entro 15 giorni dalla medesima data.


TITOLO II Disposizioni in materia di Iva e altre imposte indirette


ARTICOLO 5 - Proroga indetraibilità IVA su veicoli

1. Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dall’articolo 14, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente l’indetraibilità dell’imposta sul valore aggiunto relativa agli acquisti dai taluni ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli, ai sensi dell’articolo 19-bis1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è prorogato al 31 dicembre 2000.


ARTICOLO 6 - Disposizioni di coordinamento formale e razionalizzazione della disciplina di taluni materiali di recupero

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 19, comma 3, lettera e), le parole: "settimo ed ottavo comma" sono sostituite dalle seguenti: "ottavo e nono comma";

b) nell’articolo 68, dopo la lettera c) è inserita la seguente: "c-bis) le importazioni di beni indicati nell’ottavo e nel nono comma nell’articolo 74;";

c) nell’articolo 74, comma decimo, le parole: "del settimo comma" sono sostituite dalle seguenti: "dell’ottavo comma";

d) nell’articolo 74, comma undicesimo, le parole: "al settimo comma", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "all’ottavo comma" e le parole "all’ottavo comma", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "al nono comma".

2. Nell’articolo 42, comma 1, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le parole: "settimo ed ottavo comma" sono sostituite dalle seguenti: "ottavo e nono comma".


ARTICOLO 7 - Donazioni di opere librarie e di dotazioni informatiche

1. I prodotti editoriali e le dotazioni informatiche non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione, ceduti gratuitamente agli istituti di prevenzione e pena nonché alle istituzioni scolastiche sono considerati distrutti agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto e non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi degli articoli 53, comma 2, e 54, comma 1, lettera d), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Per il periodo d’imposta 2000, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle cessioni gratuite ai propri dipendenti di dotazioni informatiche; il relativo valore non costituisce compenso in natura ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con decreto del ministro delle Finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.


ARTICOLO 8 - Disposizioni di razionalizzazione in materia di tasse di concessioni governative e di imposta di bollo

1. Con decreti del ministro delle Finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate la nuova tariffa dell’imposta di bollo di cui all’allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, nonché la nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

2. Fino all’adozione dei predetti regolamenti, restano fermi gli importi fissati nei decreti ministeriali 20 agosto 1992, con i quali è stata approvata la tariffa dell’imposta di bollo e la tariffa delle tasse sulle concessioni governative, entrambi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 1992, n. 196.

3. Al comma 7 dell’articolo 2 della legge 15 maggio 1997, n.127, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La legalizzazione delle foto prescritte per il rilascio di documenti personali non è soggetta all’obbligo del pagamento dell’imposta di bollo.".

4. All’articolo 5, quarto comma, della Tabella Allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, la parola: "esecutivo" è sostituita dalle parole: ", anche esecutivo," e le parole da: "degli esattori" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "dei concessionari del servizio nazionale di riscossione".

 

ARTICOLO 9 - Soppressione della tassa sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica

1. Le tasse per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per il ricorso principale e per la domanda incidentale di sospensione al Consiglio di Stato di cui all’articolo 4 della legge 25 aprile 1957, n. 283, sono soppresse.


ARTICOLO 10 - Razionalizzazione in materia di accisa sul metano per usi agevolati

1. Nella nota 1) dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 504 del 1995, alla fine del secondo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, le parole: "negli esercizi di ristorazione e" sono soppresse;

b) nel secondo periodo, dopo le parole: "nel settore alberghiero," sono inserite le seguenti: "negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestite senza fini di lucro";

c) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Si considerano altresì compresi negli usi industriali, anche quando non è previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas metano utilizzato negli impianti sportivi e nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede mediante le maggiori risorse di cui all’articolo 1.


ARTICOLO 11 -Misure di neutralità fiscale in materia di autotrasporto

1. La lettera e) del comma 10 dell’articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituita dalla seguente: "e) a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di portata utile superiore a 9 tonnellate da operare, ove occorra, anche mediante credito d’imposta pari all’incremento, per il medesimo anno, dell’accisa applicata al gasolio per autotrazione".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 16 gennaio 1999.


TITOLO III - Disposizioni in materia di riscossione, di contenzioso tributario, di immobili pubblici e per il funzionamento dell’amministrazione finanziaria


ARTICOLO 12 - Liquidazione della Società esattorie vacanti

1. Dall’entrata in vigore della presente legge cessano gli effetti della legge 4 agosto 1977, n. 524.

2. Le dilazioni di versamento concesse ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, acquistano carattere di definitività mediante definizione automatica nella misura pari al 99 per cento degli importi riferiti alle integrazioni d’aggio e indennità annuale liquidate alla Società esattorie vacanti S.p.A..


ARTICOLO 13 - Forfetizzazione del compenso ufficiali giudiziari

1. Agli Ufficiali giudiziari e aiutanti giudiziari è riconosciuto il pagamento, relativo agli anni 1998 e 1999, della percentuale del 15 per cento di cui all’articolo 122, n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, calcolato per ciascun anno, nella misura già corrisposta al medesimo titolo per l’anno 1997.

2. Le somme corrisposte ai sensi del comma 1 non danno luogo ad interessi nè a rivalutazione monetaria.

3. Le somme già percepite dagli ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari, o comunque ad essi riconosciute con sentenza passata in giudicato, a titolo di percentuale secondo quanto disposto dall’articolo 122, n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, per gli anni 1998 e 1999 sono considerate a titolo di acconto sui trattamenti economici così come individuati nel comma 1.

4. In caso di accettazione della corresponsione delle somme determinate ai sensi del comma 1, i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi il riconoscimento della percentuale dell’articolo 122, n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, relativamente agli anni 1998 e 1999, sono dichiarati estinti d’ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

ARTICOLO 14 - Semplificazione delle procedure di controllo formale delle dichiarazioni

1. Per la riscossione delle somme iscritte in ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre 2000 a seguito del controllo formale delle dichiarazioni presentate negli anni dal 1994 al 1998 ai fini delle imposte sui redditi e negli anni dal 1995 al 1998 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i concessionari del servizio nazionale di riscossione inviano al debitore, entro la fine del secondo mese successivo a quello di consegna del ruolo, una comunicazione contenente l'invito al pagamento dei tributi dovuti, dei relativi interessi e delle sanzioni nella misura ridotta della metà.

2. Gli importi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, inviata tramite servizio postale, devono essere pagati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello dell'invio della comunicazione stessa.

3. Se le somme indicate nella comunicazione, o quelle eventualmente rideterminate in sede di autotutela, non sono integralmente corrisposte entro il termine di cui al comma 2, il debitore è tenuto a pagare l'intero importo iscritto a ruolo previa notifica, da parte del concessionario, della relativa cartella.

4. La remunerazione spettante ai concessionari sulle somme riscosse a seguito dell'invio della comunicazione è determinata con decreto del ministero delle Finanze.

 

ARTICOLO 15 - Annullamento dei crediti erariali iscritti in articoli di campione penale o civile


1.
Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dei costi per la riscossione, sono stabiliti, per i crediti erariali iscritti in articoli di campione penale o civile, che non costituiscono pena o comunque sanzione pecuniaria, gli importi fino alla concorrenza dei quali non si fa luogo ai versamenti diretti.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica allorché l’importo da versare costituisce il residuo di un importo originariamente più elevato.

 

ARTICOLO 16 - Razionalizzazione del sistema di versamento unitario e compensazione

1. Nell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241, la lettera h-ter) è sostituita dalla seguente: "h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del ministero delle Finanze, di concerto con il ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministeri competenti per settore.".

 

ARTICOLO 17 - Verifica delle incompatibilità dei giudici tributari

1. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria procede alla verifica delle ipotesi di incompatibilità di tutti i componenti delle commissioni tributarie e adotta le relative determinazioni di decadenza. A tal fine i componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che siano magistrati ordinari o amministrativi o pubblici dipendenti, sono dispensati dalle rispettive funzioni per il predetto periodo di dieci mesi, su richiesta del Consiglio di giustizia tributaria.


ARTICOLO 18 – Semplificazione e razionalizzazione delle procedure di dismissione delle saline

1. I beni immobili compresi nelle saline già in uso alla Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e all’Ente Tabacchi Italiani, non più necessari, in tutto o in parte, alla produzione del sale, costituiscono aree prioritarie di reperimento di riserve naturali ai sensi della disciplina contenuta nella legge 6 dicembre 1991, n. 394, sulle aree protette. I provvedimenti istitutivi delle aree protette e gli atti di concessione concernenti beni compresi nei predetti territori sono emanati di concerto con il ministero delle Finanze. Tali concessioni possono essere rilasciate, anche a titolo gratuito, a favore delle regioni o degli enti locali nel cui territorio ricadono i predetti beni.


ARTICOLO 19 - Norma interpretativa dell’articolo 27 della legge 8 agosto 1977 n. 513

1. L’articolo 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e tutte le disposizioni di legge che prevedono facoltà di riscatto di alloggi di edilizia residenziale pubblica, vanno interpretati nel senso che, in caso di decesso del soggetto avente titolo al riscatto che abbia presentato la domanda nei termini prescritti, l’amministrazione ha comunque l’obbligo di provvedere nei confronti degli eredi, disponendo la cessione dell’alloggio, indipendentemente dalla conferma della domanda stessa.

 

ARTICOLO 20 - Concessione in uso di beni dello Stato adibiti al culto

1. I beni immobili appartenenti allo Stato, adibiti a luoghi di culto, con le relative pertinenze, in uso agli enti ecclesiastici, sono agli stessi concessi gratuitamente al medesimo titolo e senza applicazione di tributi.

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le modalità di concessione in uso e di revoca della stessa in favore dello Stato.


ARTICOLO 21 - Realizzazione di immobili del ministero delle Finanze

1. All’articolo 28, comma 2, della legge 18 febbraio 1999, n. 28, in materia di risorse per la realizzazione del programma per la costruzione, l’ammodernamento o l’acquisto di immobili da destinare a sedi degli uffici unici del ministero delle Finanze, la parola: "banche", ovunque ricorra, è sostituita da: "imprese".


ARTICOLO 22 - Differimento termini

1. Nella legge 13 maggio 1999, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 1, alinea, le parole: "entro nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi".

b) all’articolo 3, comma 7, primo periodo, le parole: "1° giugno 2000", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2001".

c) all’articolo 35, comma 1, le parole: "dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge", sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2001".


ARTICOLO 23 - Rilevanza fiscale del bilancio dell’Ufficio italiano cambi

1. All’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, recante il riordino dell’Ufficio italiano dei cambi, dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: "Il bilancio compilato in conformità dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, rileva anche agli effetti tributari.".

2. La disposizione del comma 1 ha effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999.

TITOLO IV – Diritti e tasse aeroportuali

ARTICOLO 24 - Razionalizzazione del sistema dei diritti e dei canoni aeroportuali

1. I diritti di approdo, partenza, sosta e ricovero degli aeromobili e di imbarco passeggeri di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, nonché la tassa erariale sullo sbarco e l’imbarco delle merci trasportate di cui al decreto legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, sono trasformati a partire dal 1° gennaio 2001 in corrispondenti tariffe applicate dai gestori aeroportuali.

2. I criteri per la determinazione delle tariffe di cui al comma 1 e i metodi per il loro periodico adeguamento sono stabiliti dal Cipe, su proposta del ministro dei Trasporti e della navigazione, in attuazione dei principi stabiliti dalla delibera Cipe del 24 aprile 1996 recante "Linee guida per la regolamentazione dei servizi di pubblica utilità" e degli obiettivi di cui al comma 189 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. I criteri terranno conto altresì della eventuale opportunità di differenziazione delle tariffe di cui al comma 1 in funzione della tipologia di trasporto e, più in generale, degli indirizzi programmatici che il ministero dei Trasporti e della navigazione ed il Cipe potranno esprimere, fermo restando il divieto di discriminazione tra operatori. La determinazione dei parametri tariffari in applicazione dei criteri e dei metodi sopra indicati è demandata al ministro dei Trasporti e della navigazione e recepita nei contratti di programma stipulati con i gestori aeroportuali, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, del regolamento di cui al decreto del ministro dei Trasporti e della navigazione 12 novembre 1997, n. 521.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresì alla determinazione delle misure di copertura dei costi dei servizi di controllo e di sicurezza di cui all’articolo 5, comma 3, della legge 28 febbraio 1992, n. 217, e all’articolo 8 del regolamento 29 gennaio 1999, n. 85, nonché alla determinazione della royalties sulla fornitura dei carburanti per aeromobili applicate dalle società di gestione aeroportuale o da imprese che esercitano tale esercizio in subappalto.

4. Il Cipe, su proposta del ministro delle Finanze di concerto con il ministro dei Trasporti e della navigazione, stabilisce i criteri di definizione dei canoni per le concessioni di gestione aeroportuale, di cui all’articolo 2, comma 188, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche affidate da leggi speciali, sulla base del principio della progressività dei canoni rispetto al volume di traffico passeggeri e merci su ciascun aeroporto.

5. Le società di gestione degli aeroporti sono tenute a predisporre entro e non oltre il 31 dicembre 2000 un sistema di contabilità analitica separata per servizi e prodotti offerti. Tale contabilità dovrà essere certificata, con oneri a carico del gestore aeroportuale, da una società di certificazione indicata dal ministero dei Trasporti e della navigazione.

6. Nelle more dell’attuazione della riforma prevista dai precedenti commi, i diritti aeroportuali e di imbarco nonché i canoni restano determinati secondo le procedure previste dalla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, dal decreto legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, nonché dai commi 188 – 189, dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.


ARTICOLO 25 - Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili

1. A decorrere dall’anno 2001 è istituita l’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili il cui gettito è destinato prioritariamente al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e al disinquinamento acustico e all’eventuale indennizzo delle popolazioni residenti delle zone A e B dell’intorno aeroportuale come definite dal decreto del ministro dell’Ambiente del 31 ottobre 1997. L’imposta stabilita nel successivo articolo 27 è dovuta ad ogni Regione o Provincia autonoma per ogni decollo ed atterraggio dell’aeromobile civile negli aeroporti civili.

2. La ripartizione del gettito dell’imposta viene effettuata al proprio interno da ciascuna Regione e Provincia autonoma sulla base dei programmi di risanamento e di disinquinamento acustico presentati dai comuni dell’intorno aeroportuale ed elaborati sui dati rilevati dai sistemi di monitoraggio acustico realizzati in conformità al decreto del ministro dell’Ambiente di concerto con il ministro dei Trasporti e della navigazione del 20 maggio 1999.

3. Con uno o più decreti del ministro delle Ffinanze, di concerto con il ministro dei Trasporti e della navigazione e con il ministro dell’Ambiente, sentita la Conferenza Stato Regioni, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative dell’imposta.


ARTICOLO 26 - Soggetto obbligato ed esenzioni

1. Il soggetto obbligato al pagamento dell’imposta di cui all’articolo 25 è l’esercente dell’aeromobile, il quale provvede al versamento su base trimestrale, entro il quinto giorno del mese successivo ad ogni trimestre.

2. Sono esclusi dal pagamento dell’imposta i voli di Stato, sanitari e di emergenza.



ARTICOLO 27 - Determinazione e versamento dell’imposta

1. L’imposta è determinata, sulla base dell’emissione sonora dell’aeromobile civile come indicata nelle norme sulla certificazione acustica internazionale, nelle seguenti misure:

a) Classe 1: lire 479 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e lire 631 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione e ad elica senza certificazione acustica;

b) Classe 2: lire 359 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e lire 473 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione aventi le caratteristiche indicate nel capitolo 2 dell’allegato XVI alla convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 sull’aviazione civile internazionale;

c) Classe 3: lire 120 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e lire 158 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione aventi le caratteristiche indicate nel capitolo 3 dell’allegato XVI citato alla lettera b) e ad elica muniti di certificazione acustica.

2. Le misure di cui al comma 1 possono essere elevate del 50% nel caso che il decollo o l’atterraggio dell’aeromobile avvenga nelle fasce orarie di maggiore utilizzazione, individuate dal ministro dei Trasporti e della navigazione con proprio decreto.


ARTICOLO 28 - Poteri delle Regioni

1. Le misure dell’imposta di cui all’articolo 27 possono essere variate con apposita legge dalle regioni e dalla provincie autonome, entro il 31 luglio di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio successivo in misura non superiore all’indice Istat dei prezzi al consumo per la collettività nazionale.

2. Le regioni e le provincie autonome possono, con legge, differenziare su base territoriale le misure dell’imposta fino ad un massimo del 10 per cento in relazione alla densità abitativa delle zone limitrofe all’aeroporto.

 

ARTICOLO 29 - Sanzioni e contenzioso

1. Per l’omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’imposta dovuta. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta. Se l’errore o l’omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell’imposta si applica la sanzione da lire 500.000 a lire 2.000.000. Per omesso versamento del tributo è dovuta la sanzione nella misura stabilita dall’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per le modalità di irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2. Il contenzioso è regolato dalla norme di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

3. Le regioni e le province autonome, con apposita legge, possono introdurre, sulla base dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa fino ad un massimo di lire 2.000.000 nei confronti degli esercenti degli aeromobili che, sulla base del sistema di monitoraggio delle emissioni sonore di cui al precedente articolo 25, superino le soglie predefinite di standard massimo di rumore accettabile da definirsi a cura del ministero dell'Ambiente.

 

ARTICOLO 30 - Norme transitorie e finali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 sono abrogate l’imposta erariale sugli aeromobili di cui al decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e l’imposta erariale regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili di cui all’articolo 18 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. La perdita di gettito per lo Stato derivante dall’applicazione del comma 1 è compensata da una contestuale riduzione di pari importo, dei trasferimenti per le regioni a statuto ordinario.

3. Con decreto del ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il ministro delle Finanze, sentita la Conferenza Stato Regioni, si provvede all’attuazione del comma 2 e alla copertura della perdita di gettito per l’Erario derivante dall’abrogazione delle imposte di cui al comma 1, relativamente alle regioni e province autonome.

 

ARTICOLO 31 - Copertura finanziaria

1. Alle minori entrate derivanti dagli articoli 8 e 10, valutate complessivamente in lire 16 miliardi per l’anno 2000 e in lire 30 miliardi a decorrere dall’anno 2001, si provvede, per l’anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al ministero delle Finanze, e per l’anno 2001 e successivi mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dall’articolo 1 della presente legge.

2. Il ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 
 
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Aggiornato il: 27 novembre 1999