

PROGETTO DI LEGGE
N. 4818
Art. 1.
(Princìpi generali).
1. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi generali
dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo
espressamente.
2. Il ricorso alle norme interpretative in materia tributaria è ammesso solo in
casi eccezionali.
3. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla
presente legge in conformità ai princìpi desumibili dalle disposizioni in essa
contenute; le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute
nella medesima legge.
4. Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ad adeguare i rispettivi statuti ai princìpi dettati
dalla presente legge.
Art. 2.
(Chiarezza e trasparenza delle disposizioni
tributarie).
1. Le leggi e gli altri atti aventi forza di legge che contengono disposizioni
tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni
interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi
contenute.
2. Le leggi e gli atti aventi forza di legge che non hanno un oggetto tributario
non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle
strettamente inerenti all'oggetto della legge medesima.
3. I richiami di altre disposizioni contenuti nei provvedimenti normativi in
materia tributaria si fanno, di regola, indicando anche il contenuto della
disposizione alla quale si intende fare rinvio.
4. Le disposizioni modificative di leggi tributarie debbono essere introdotte
riportando il testo conseguentemente modificato.
Art. 3.
(Efficacia temporale delle norme tributarie).
1. Le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai
tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
delle disposizioni che le prevedono.
2. Le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei
contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno
dalla data della loro entrata in vigore.
Art. 4.
(Utilizzo del decreto-legge
in materia tributaria).
1. L'istituzione di nuovi tributi non può essere disposta con decreto-legge.
Art. 5.
(Informazione del contribuente).
1. L'amministrazione finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a
consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni amministrative
vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi
coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni
ufficio impositore.
2. L'amministrazione finanziaria deve portare a conoscenza dei contribuenti
tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari e le risoluzioni da essa
emanate, nonchè ogni altro atto o decreto che dispone sulla organizzazione,
sulle funzioni e sui procedimenti. Con decreto del Ministro delle finanze,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400,
relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza,
vengono definiti i termini e le modalità di diffusione delle circolari e delle
risoluzioni emanate oltre alle altre disposizioni di attuazione del presente
articolo.
Art. 6.
(Conoscenza degli atti e semplificazione).
1. L'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati
provenienti dalla amministrazione finanziaria deve essere comunque garantita.
Nulla è innovato rispetto alla disciplina della notificazione degli atti
tributari. Gli atti che devono essere scritti con mezzi informatici o meccanici
sono comunque comunicati all'ultimo indirizzo conosciuto dall'amministrazione
anche a mezzo del servizio postale e in ogni caso con modalità idonee a
garantire che il contenuto di essi non sia conosciuto da soggetti diversi dal
destinatario.
2. L'amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza
a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un
credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o
correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure
parziale, di un credito.
3. L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i
modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria
comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano
comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria
e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor
numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed
informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre
amministrazioni. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi
dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n.241, relativi ai
casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto
interessato dalla azione amministrativa.
5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di
tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti
rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il
contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi indicati nel comma 1, a
fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro il
termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si
applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un
minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si
applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il
contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto.
Art. 7.
(Chiarezza e motivazione degli atti).
1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto
prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.241, concernente la
motivazione dei provvedimenti amministrativi, i presupposti di fatto e le
ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se
la motivazione di un atto risulta da un altro atto in esso richiamato ma non
notificato o comunicato al contribuente, alla notificazione o comunicazione
dell'atto deve essere indicato e reso disponibile al contribuente anche l'atto
cui esso si richiama.
2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria devono tassativamente indicare:
a) l'ufficio presso il quale
è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o
comunicato e il responsabile del procedimento;
b) il termine, l'organo
giurisdizionale o l'autorità amministrativa, cui è possibile ricorrere in caso
di atti impugnabili.
3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente
atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa
tributaria.
Art. 8.
(Tutela dell'integrità patrimoniale).
1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione.
2. Le disposizioni tributarie non possono stabilire nè prorogare termini di
prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile.
3. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, ancorchè stabilito a soli
effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro
emanazione o dalla loro formazione.
4. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, relativo ai poteri regolamentari dei
Ministri nelle materie di loro competenza, sono emanate le disposizioni di
attuazione del presente articolo.
5. La pubblicazione e ogni informazione relative ai redditi tassati, anche
previste dall'articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n.441, sia nelle forme
previste dalla stessa legge sia da parte di altri soggetti, deve sempre
comprendere l'indicazione dei redditi anche al netto di imposte e tasse.
Art. 9.
(Rimessione in termini).
1. Il Ministro delle finanze, con decreto da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, può rimettere in termini i contribuenti interessati, nel caso in
cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari è impedito da cause
eccezionali di forza maggiore. Qualora la rimessione in termini concerna il
versamento di tributi, il decreto è adottato dal Ministro delle finanze di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
Art. 10.
(Tutela dell'affidamento e della buona fede.Errori del
contribuente).
1. Non sono irrogate sanzioni nè richiesti interessi moratori al contribuente,
qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti
dell'amministrazione finanziaria, o comunque a seguito di fatti direttamente
conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
2. Le sanzioni amministrative non sono comunque irrogate quando la violazione
dipende da obiettive condizioni di incertezza sull'applicazione della norma
tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario
non possono essere causa di nullità del contratto.
Art. 11.
(Interpello del contribuente).
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
relativo all'interpello della amministrazione finanziaria da parte dei
contribuenti, ciascun contribuente può inoltrare per iscritto
all'amministrazione finanziaria, che risponde entro centoventi giorni,
circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione
delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali. La presentazione
dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta dell'amministrazione finanziaria, scritta e motivata, vincola con
esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e
limitatamente al richiedente. Qualsiasi atto, anche di imposizione, emanato in
difformità dalla risposta stessa è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono
essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che non
abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui
al comma 1.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di
contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro,
l'amministrazione finanziaria può rispondere collettivamente, attraverso una
circolare o una risoluzione tempestivamente pubblicata ai sensi dell'articolo 5,
comma 2.
5. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, relativo ai poteri regolamentari dei
Ministri nelle materie di loro competenza, sono determinati gli organi, le
procedure e le modalità di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta
da parte dell'amministrazione finanziaria. Il Ministro delle finanze individua
con decreto gli uffici presso i quali, in rapporto alle relative capacità
operative e alla revisione della loro organizzazione, è differito l'avvio o
sospeso temporaneamente il servizio di risposta alle istanze di interpello.
Art. 12.
(Diritti e garanzie del contribuente
sottoposto a verifiche fiscali).
1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati
all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o
professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e
controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti
adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività
e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento
delle attività stesse nonchè alle relazioni commerciali o professionali del
contribuente.
2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere
informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la
riguarda, nonchè dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al
contribuente in occasione delle verifiche.
3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e
contabili può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il
professionista che lo assiste o rappresenta.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che
eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni
di verifica.
5. La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione
finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può
superare i trenta giorni lavorativi, salvo casi di particolare complessità
dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori
possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per
esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal
contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo
assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni.
6. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori stiano procedendo con
modalità non conformi alla legge, può rivolgersi anche al Garante del
contribuente, secondo quanto previsto dall'articolo 13.
7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e
contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura
delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può
comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate
dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima
della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata
urgenza.
Art. 13.
(Garante del contribuente).
1. Presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle
province autonome è istituito il Garante del contribuente.
2. Il Garante del contribuente è organo collegiale costituito da tre componenti
scelti, sentiti i direttori generali dei dipartimenti e il Comandante generale
della Guardia di finanza, su proposta del Segretario generale delle finanze, dal
Ministro delle finanze tra soggetti, a riposo o in pensione, appartenenti alle
seguenti categorie:
a) magistrati, avvocati dello
Stato, professori universitari, notai;
b) dirigenti
dell'amministrazione finanziaria e ufficiali generali e superiori della Guardia
di finanza;
c) avvocati, dottori
commercialisti e ragionieri collegiati.
3. L'incarico di cui al comma 2 ha durata triennale ed è rinnovabile per una
sola volta. Le funzioni di Presidente sono svolte dal componente scelto
nell'ambito della categoria di cui alla lettera a) del comma 2. Gli altri
due componenti sono scelti uno nell'ambito delle categorie di cui alla lettera b)
e l'altro nella categoria di cui alla lettera c) del comma 2.
4. Le attività di componente del Garante del contribuente sono svolte in forma
gratuita.
5. Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate al Garante del
contribuente dagli uffici delle direzioni regionali delle entrate presso le
quali lo stesso è istituito.
6. Il Garante del contribuente, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per
iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti
disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o
irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il
rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, può rivolgere
richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono
entro trenta giorni. Il Garante del contribuente comunica l'esito dell'attività
svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di zona della
Guardia di finanza competente nonchè agli organi di controllo, informandone
l'autore della segnalazione.
7. Il Garante del contribuente, anche avvalendosi della collaborazione e delle
segnalazioni degli uffici per le relazioni con il pubblico, rivolge
raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del contribuente
e della migliore organizzazione dei servizi.
8. Il Garante del contribuente individua i casi di particolare rilevanza in cui
le disposizioni in vigore ovvero i comportamenti dell'amministrazione
determinano un pregiudizio dei contribuenti o conseguenze negative nei loro
rapporti con l'amministrazione, segnalandoli al direttore regionale o
compartimentale o al comandante di zona della Guardia di finanza competente e
all'ufficio centrale per l'informazione del contribuente, al fine di un
eventuale avvio del procedimento disciplinare. Prospetta al Ministro delle
finanze i casi in cui possono essere esercitati i poteri di rimessione in
termini previsti dall'articolo 9.
9. Ogni sei mesi il Garante del contribuente presenta una relazione sull'attività
svolta al Ministro delle finanze, al direttore regionale delle entrate, ai
direttori compartimentali delle dogane e del territorio nonchè al comandante di
zona della Guardia di finanza, individuando gli aspetti critici più rilevanti e
prospettando le relative soluzioni.
Art. 14.
(Contribuenti non residenti).
1. Al contribuente residente all'estero sono assicurate le informazioni sulle
modalità di applicazione delle imposte, la utilizzazione di moduli semplificati
nonchè agevolazioni relativamente all'attribuzione del codice fiscale e alle
modalità di presentazione delle dichiarazioni e di pagamento delle imposte.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, relativo ai poteri regolamentari dei
Ministri nelle materie di loro competenza, sono emanate le disposizioni di
attuazione del presente articolo.
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