Novità della settimana

Dal 08.11.1999 al 15.11.1999

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Sommario

 

TRIBUTARIO INTERNAZIONALE - CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI - KuWAIT

LEGGE 28 ottobre 1999, n.413

    QUOTIDIANI ECONOMICI    

IRAP - BASE IMPONIBILE - PRINCIPI CONTABILI

ARTICOLO a cura di Matteo Caratozzolo

IMPOSTE SUI REDDITI - REDDITO D'IMPRESA - AUTOVEICOLI AD USO PROMISCUO

ARTICOLO a cura di Roberto Lugano

ACCERTAMENTO RISCOSSIONE - RUOLO - NOTIFICA

ARTICOLO a cura di Luigi Lovecchio

ACCERTAMENTO - IMPOSTE SUI REDDITI - CAPITAL GAIN

NOTA 8.11.1999, n. prot. 185903

DISPOSIZIONI FISCALI VARIE - STATUTO DEL CONTRIBUENTE

TABELLA RIASSUNTIVA a cura di Duilio Liburdi

LEGGE FINANZIARIA - PRIMA APPROVAZIONE AL SENATO DELLA REPUBBLICA

SCHEMA DI LEGGE approvato il 12.11.1999 dal Senato della repubblica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGGE 28 ottobre 1999, n.413

"Ratifica ed esecuzione del protocollo di modifica della convenzione, firmata a Roma il 17 dicembre 1987, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Kuwait il 17 marzo 1998."

In breve

La legge approva la convenzione contro le doppie imposizioni con il Governo dello Stato di Kuwait; entra in vigore  il 13-11-1999. 

Per quanto riguarda gli aspetti particolari della convenzione si rinvia al dettato normativo

Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12-11-1999

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    QUOTIDIANI ECONOMICI    

 

ARTICOLO a cura di Matteo Caratozzolo

"La libertà di classificare diventerà puro arbitrio"

In breve

Lo scritto commenta l'eliminazione del riferimento ai principi contabili per la determinazione della base imponibile IRAP dalle disposizioni comuni per la  determinazione dell'imposta (articolo 11 del D.Lgs n. 446/1997), operata dalla schema di decreto legislativo correttivo approvato il 5.11.1999 dal Consiglio dei ministri (vedi Novità del 8.11.1999).

L'autore è dell'opinione che la modifica produce dei margini di "libertà" di classificazione che può scadere facilmente in arbitrio (a seconda della convenienza di includere o escludere il tale o il talaltro costo o ricavo) creando le premesse per una varietà di classificazioni che potrà procurare gravi danni all’Erario nonché attenuare notevolmente la certezza del diritto in una materia così delicata e importante.

Il sole 24 ore di martedì 9 novembre 1999, pag. 23

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ARTICOLO a cura di Roberto Lugano

"Strumentalità da rivedere. Va abbandonata la nozione di indispensabilità all'attività d'impresa"

In breve

L'autore  evidenzia le conseguenze tributarie addotte delle nuove disposizioni in materia di omologazione di veicoli a motore, introdotte dal Decreto 4 agosto 1998 (Ministero dei Trasporti e della Navigazione) nel recepire la direttiva 98/14/Ce (In proposito si veda la Nota del Ministero degli interni 27.07.1999, n. 300)

Lugano  ricorda  che dopo la mini riforma non sarà più possibile immatricolare l'autovettura quale autoveicolo a trasporto promiscuo (art.54, comma 1 lett. c) del codice stradale) ed ottenere quindi la deducibilità totale secondo quanto indicato dasll'art.121-bis TUIR meglio interpretato dalla C.M. n. 48/E del 10.02.1998.

Attualmente infatti esistono solamente due categorie di autoveicoli: autovetture e autocarri, le prime adibite al trasporto di persone[1], le seconde adibite al trasporto di cose.

Pertanto i nuovi mezzi, che saranno immatricolati come autovetture, saranno deducibili con limiti percentuali assoluti previsti dall'art.121-bis del TUIR.

L'autore vede necessario che l'amministrazione riveda il concetto di bene strumentale all'attività d'impresa (che ora si ricorda essere confinato in quei beni senza i quali l'attività non può essere esercitata) al fine di riprodurre la completa deducibilità degli automezzi utilizzati dall'imprenditore solamente per fini aziendali (si pensi al fiorino del al riparatore radio o della società che ripara o consegna a domicilio i personal computer ).

Spunti critici

Fermo restando che a questo punto un chiarimento sul punto dal Ministero delle finanze appare essenziale si fa notare che le disposizioni contenute nell'art.121-bis del TUIR sono da classificare sicuramente quale norme antielusive di carattere particolare che possono essere disapplicate a richiesta del contribuente,

In proposito si ricorda infatti che il comma 8 dell'art.37-bis del D.P.R. 600/1973 (norma atielusiva introdotta dal D.Lgs 358/1997) consente di disapplicare norme che "limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario" se, come nel caso di specie, viene dimostrato che non poteva verificarsi il presupposto elusivo previsto norma.

Per ottenere tali disapplicazioni i contribuenti devono produrre istanza alla D.R.E. competente per territorio esponendo la fattispecie concreta evidenziando che l'utilizzo del mezzo è solamente a scopo aziendale.[2]

Sebbene avente ad oggetto la limitazione della deducibilità dei telefonici cellulari (art.67, comma 10-bis TUIR), un esempio concreto di disapplicazione di norme elusive particolari si è evidenziato con le Novità del 02.11.1999.

Il sole 24 ore di mercoledì 10 novembre 1999, pag. 22  

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ARTICOLO a cura di Luigi Lovecchio

"Fisco, per le nuove "cartelle"  rischio di prescrizioni decennali"

In breve

L'articolo mette in evidenza le conclusioni espresse dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 7662 del 19.07.1999 in merito del termine per la notifica dei ruoli formati a seguito delle liquidazioni delle dichiarazione (art.36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972).

La sentenza sopra citata individua il termine previsto dall'art.36-bis quale termine ordinatorio facendo una netta distinzione tra formazione del ruolo e notifica dello stesso. In altri termini secondo la suprema Corte il termine previsto dal 36-bis e ora anche dal 54-bis del D.P.R. 633/1972 si riferisce alla formazione dei ruoli e non alla notifica al contribuente che può quindi avvenire entro l'ordinario termine previsto dall'art.43 del D.P.R. 600/1973 (entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione).

Tuttavia l'autore riscontra che tale  interpretazione mal si combina con l'attuale sistema coattivo di riscossione dei tributi. Infatti mente in passato dalla consegna del ruolo, i Concessionari per la riscossione doveva notificare i ruoli consegnati entro il 5 del mese successivo a quello di consegna del ruolo - art.25 del D.P.R. n. 602/73  (termine perentorio), consentendo quindi al contribuente di avere la conoscenza dello stesso al massimo entro 65 giorni. Il nuovo articolo 25 del D.P.R. n. 602/73  prevede invece un termine di  4 mesi che secondo l'autore non può che essere di natura ordinatoria. 

Infatti l'articolo 19, comma 2 let. a) del D.Lgs 112/1999, quale conseguenza della mancata notifica entro l'ottavo mese dalla consegna vede solamente la perdita del diritto al discarico per l'inesigibilità e non anche l'annullamento del ruolo.

Sulla base di queste considerazione lo scritto evidenzia quale unico termine di prescrizione inderogabile quello decennale disposto dal codice civile.

Il sole 24 ore di mercoledì 10 novembre 1999, pag. 22 

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ACCERTAMENTO - IMPOSTE SUI REDDITI - CAPITAL GAIN

NOTA 8.11.1999, n. prot. 185903

"Controllo dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate a seguito della cessione di azioni, quote o altre partecipazioni sociali e diritti concessi; D.L. 28.01.1991, n. 27, conv. Con legge 26.3.91, n. 102. Imposta assolta in regime analitico, periodo d'imposta 1993."

In breve

La nota  del ministero delle finanze istruisce sulle procedure che i verificatori dovranno adottare al fine di portare a termine i controlli sulla corretta applicazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze in vigore nel periodo d'imposta 1993.

Italia oggi di martedì 9 novembre 1999, pag. 27

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TABELLA RIASSUNTIVA a cura di Duilio Liburdi

"L'estensione prevista dallo statuto del contribuente in approvazione oggi alla camera dei deputati - Diritto di interpello a tutto campo - L'istanza all'amministrazione su ogni questione controversa.

In breve

La tabella mette in risalto le novità introdotte dallo statuto del contribuente nella fase attuale del suo iter parlamentare. Il disegno di legge  n. C-4818 è stato approvato l'11 novembre 1999 dalla Camera dei deputati e si appresta a passare al Senato della repubblica per l'approvazione definitiva (salvo modifiche).

Tra i tanti principi si mette in risaltano:

con riferimento ai tributi periodici, le eventuali modifiche si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni;

nessuna proroga è possibile per i termini di prescrizione e decadenza ai fini degli accertamenti;

invito dei contribuenti ogni qual volta dalla liquidazione delle dichiarazioni posa derivare un inscrizione a ruolo, qualora sussistano delle incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione stessa. Tale principio risulta già dalle disposizioni contenute nei commi 3 degli articoli 36-bis del D.P.R. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. 633/1972.

Possibilità di ricorrere alla giustizia amministrativa anche con riferimento agli atti di natura tributaria quando sussistono i presupposti;

Estendere l'istituto della compensazione a tutte le obbligazioni tributarie, sembra con la possibilità per il contribuente di eccepire l'estinzione dell'obbligazione, anche in una fase successiva alla fase di versamento. In sostanza si vuole avvicinare la compensazione tributaria a quella prevista dal codice civile la quale si ricorda opera automaticamente in tutti i casi di coesistenza di debito reciproco tra due soggetti (art.1241 c.c.);

Estensione del diritto di interpello a tutte le fattispecie di obbiettiva incertezza sull'ambito di applicazione di una norma; se l'amministrazione finanziaria non rispondere entro 120 giorni il silenzio ha valore di assenso.

Italia oggi di giovedì 11 novembre 1999, Pag. 29.

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SCHEMA DI LEGGE approvato il 12.11.1999 dal Senato della repubblica.

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Finanziaria 2000" 

In breve

Si tratta della legge finanziaria di previsione delle entrate e uscite dello Stato per l'anno 2000 e 2001, 2002.

Appresso si mettono in evidenza gli aspetti fiscali innovativi:

oneri deducibili per l'abitazione principale - lo schema di legge inserisce la deduzione per l'abitazione principale nell'art.10 del TUIR (comma 3-bis) portando l'importo a L. 1.800.000. La deduzione non può andare oltre il reddito emergente dall'abitazione per la quale è concessa. Il passaggio dall'art.34 comma 4-quater al comma 3-bis dell'art.10 causa un incremento del reddito complessivo (rigo N1 di UNICO-99) con le relative conseguenze avuto riguardo agli importi commisurati a tale importo.

Aliquote  - Viene chiesto che l'aliquota del secondo scaglione sia ridotta dal 26,5% al 25,5%;

 Detrazioni  - Vengono aumentate le detrazioni per famigliari a carico e lavoro dipendente. Inoltre vengono proposte ulteriori detrazioni in ragioni di particolari "situazioni reddituali famigliari" nonché per i canoni di locazione dell'abitazione principale;

Calcolo dell'acconto 2000  - Per il periodo d'imposta 2000 e limitatamente alle persone fisiche la misura dell'acconto passa dal 98% al 92% delle imposte dovute l'anno precedente.

 Credito d'imposta del 19% per le assunzioni con uso di abitazione - Alle imprese che assumono particolari categorie di dipendenti dal 1.1.2000 al 31.12.2000  con assegnazione di abitazione, verrà concesso un credito d'imposta pari al 19% del fringe benefit emergente dall'uso della casa di abitazione come valutato dall'art.48, comma 4 let. c) del TUIR.

IMPOSTA DI REGISTRO

Per gli aumenti di capitale in denaro viene proposto il passaggio dall'imposizione proporzionale a quella in misura fissa.  "L’obiettivo — ha spiegato Visco — è di favorire il rilancio degli investimenti ed eliminare gli ostacoli «al raggruppamento e allo sviluppo delle imprese, determinati dall’imposizione sui conferimenti

Spunti critici

Ove lo schema di legge venisse approvato nella versione attuale verrebbe eliminato uno dei principali deterrenti all'incremento della base editale DIT. Infatti fino ad ora considerando l'imposta di registro sui conferimenti in denaro (da applicare sul totale delle somme conferite e non sul reddito DIT) la riduzione effettiva dell'imposizione  sul reddito editale DIT potrebbe andare di molto sopra  al 19% previsto.

Il sole 24 ore di sabato 13 novembre 1999, pag. 21

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[1] La nota de Ministero dell'interno 27.07.1999 precisa che è comunque ammesso il trasporto di cose personali, nell'autoveicolo.

 [2] Come richiesto dalla norma, il Decreto ministeriale 19-06-1998, n. 259 ha dato regolamentazione alla compilazione e l'inoltro al direttore regionale delle entrate, competente per territorio, delle istanze.

                                                        

 
 
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Aggiornato il: 28 novembre 1999