INDICE IMPOSTE (DRE/AGEVOLAZ)

al 26/7/1999

Nome del file

Descrizione

O1-034A6.DOC

69287/94 - Esenzione imposta per contributi per affido familiare.

O1-066A9.DOC

65871/98 - Agevolazioni Irpeg. Periodo di moratoria fiscale previsto per le aziende speciali costituite ai sensi dell’articolo 23 della legge 142/90

O1-066B9.DOC

47694/96 - Agevolazioni in materia di bollo

01-000A9.DOC

39808/97 - Dichiarazione unica annuale per trasporto intracomunitario: non consentita

O1-000B9.DOC

59889/96 - Operazione quadrangolare all’esportazione

O3-015A9.DOC

67504/96 - Finanziamenti erogati con scadenza oltre i 18 mesi da soggetti finanziari non bancari: l’agevolazione non compete

O3-004A9.DOC

60884/98 - Reddito percepito per l’impiego presso un consolato.

 

 

dre/agevolaz/O1-000B9.DOC 59889/96 

Quesito

Quesito in materia di I.V.A. - Operazione quadrangolare all’esportazione

Risposta

Codesto Studio chiede di conoscere come debba essere assoggettata ad I.V.A., da parte dei soggetti residenti nel territorio dello Stato, la seguente operazione quadrangolare:

 
un soggetto residente (IT 2) acquista dei beni da altro soggetto residente (IT 1) e li rivende ad un soggetto residente in altro Stato comunitario (UE). I beni vengono consegnati dal primo cedente nazionale (IT 1) fuori dal territorio comunitario ad un soggetto EXTRA UE.

Lo Studio richiedente ritiene che il primo cedente nazionale (IT 1) debba emettere fattura nei confronti del cessionario residente (IT 2) trattando l’operazione come non imponibile ai sensi dell’art. 8, 1° comma, lettera a) del D.P.R. 633/72, mentre il secondo cedente nazionale (IT 2) debba emettere fatture nei confronti del soggetto comunitario (UE) considerando l’operazione fuori campo I.V.A. per carenza del requisito della territorialità.

La questione posta, ed in particolare la tipologia dell’operazione quadrangolare, non trova un preciso riscontro nella normativa vigente, né nel D.P.R. 26.10.72 n. 633 né nel D.L. 30.08.93 n. 331, convertito nella L. 29.10.93 n. 427 che ha introdotto la disciplina delle operazioni intracomunitarie. L’operazione proposta non può infatti, indipendentemente dal numero di soggetti partecipanti, considerarsi intracomunitaria in quanto i beni, pur ceduti a soggetti intra UE, non rimangono nell’ambito comunitario, ma hanno come diretta ed unica destinazione un territorio EXTRA UE.

Sotto quest’ultimo aspetto l’operazione acquisisce indubbiamente la caratteristica della cessione all’esportazione con rinvio quindi a quanto previsto dall’art. 8 del D.P.R. 633/72.

La conferma di questo indirizzo si ritrova nella circolare n. 13 del 23.03.94, paragrafo 16.3, 1° caso, punto b, dove si afferma che anche nel caso di cessione a soggetto comunitario, l’invio, da parte del soggetto italiano, in territorio extra UE si qualifica come cessione all’esportazione.

Applicando ora tale indirizzo alla operazione in trattazione risulta che, ove il trasporto o la consegna dei beni fuori dal territorio comunitario sia effettuata a cura o a nome del cedente (IT 1) per incarico del proprio cessionario (IT 2), la cessione deve inquadrarsi nella triangolare all’esportazione di cui all’art. 8, 1° comma, lettera a) del D.P.R. 633/72. In quest’ultimo caso sia la cessione da IT 1 a IT 2, che da quest’ultimo al soggetto UE sono oggettivamente non imponibili a condizioni naturalmente che il primo cedente (IT 1) dimostri di aver dato esecuzione alla consegna o spedizione mediante la consegna al di fuori del territorio doganale ed il cessionario (IT 2) sia intestatario della bolletta di esportazione.

Qualora infatti la bolletta di esportazione sia intestata a IT 1 si ricade nel caso dell’esportazione diretta semplice e quindi solamente questa operazione sarà riconducibile all’art. 8 del D.P.R. 633/72.

Per quanto riguarda il rapporto IT 2/soggetto UE, la cessione è fuori campo I.V.A. per carenza del requisito della territorialità se ed in quanto l’oggetto della cessione è costituito da beni già fuori dal territorio comunitario.

dre/agevolaz/O3-015a9.doc 67504/96 

Quesito

Artt. 15 e segg. del D.P.R. 601/73 - Finanziamenti erogati con scadenza oltre i 18 mesi da soggetti finanziari non bancari: l’agevolazione non compete

Risposta

Con la suindicata nota codesta società ha chiesto di conoscere se le operazioni di finanziamento di durata superiore ai 18 mesi, effettuate nei confronti dei propri clienti, siano o meno attratte nella previsione normativa di maggior favore di cui agli artt. 15 e segg. del D.P.R. n. 601/73.

Al riguardo la stessa società ha fatto presente che, con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 385/93, tali finanziamenti possono essere erogati anche dagli intermediari autorizzati ex art. 106 del predetto decreto.

In merito al quesito posto si rileva che i benefici tributari previsti dagli artt. 15 e segg. del D.P.R. 601/73 riguardano esclusivamente le operazioni effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni; si veda in tal senso il parere espresso dal Ministero del Tesoro con note n. 949656/40 del 15.11.93 e n. 346490 del 17.05.94.

Secondo il citato Ministero la formula usata dal legislatore "deve ritenersi riferibile solo alle banche, né argomenti favorevoli all’ampliamento della nozione sono desumibili dai più recenti provvedimenti legislativi in materia di società finanziarie".

Le norme recate dal suddetto D.Lgs. 385/93 e dal successivo D.Lgs. 415/96, portante alcune modifiche alla legge bancaria, non hanno eliminato la distinzione tra "banche" e altri soggetti finanziari.

Infatti, l’art. 10, comma 1 e 2, del più volte citato D.Lgs. 385/93, dopo aver definito l’attività bancaria come raccolta di risparmio tra il pubblico e esercizio del credito, riservano tale attività solo alle banche.

Per gli altri soggetti operanti nel settore finanziario, la relativa attività è, invece, regolata dalle disposizioni di cui al titolo V dello stesso decreto (385/93).

Deve, pertanto, ritenersi esclusa l’applicazione dei benefici fiscali alle società finanziarie in quanto non esistono nelle citate leggi norme che equiparano, in ordine ai finanziamenti di cui agli artt. 15 e segg. del D.P.R. 601/73, le società finanziarie alle banche.

dre/agevolaz/O1-066b9.doc 47694/96 

Quesito

Agevolazioni in materia di bollo

Risposta

L’art. 66, comma 6 - bis, del D.L. 30.8.93 n. 331(conv. con modd. nella l. 427/93) prevede agevolazioni in materia di imposte di bollo e di registro applicabili limitatamente alle cooperative edilizie di abitazione (e loro consorzi) che abbiano i requisiti ivi specificati.

In particolare la lett. a) della citata disposizione stabilisce (per quel che qui interessa) che sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni contemplate dagli statuti dei soggetti sopra menzionati, ad esclusione degli assegni bancari e delle cambiali.

La Società cooperativa edilizia di abitazione si propone (id est: ha quale scopo) la realizzazione, con riduzione dei costi, di unità immobiliari da assegnare ai soci (Corte d’Appello Milano, 18.5.1995); lo scopo istituzionale che tale tipo di cooperativa persegue, quindi, è quello dell’attività di costruzione e di assegnazione degli alloggi (Corte Cassazione 28.3.1990 n. 2524).

Certamente sono strumentali al conseguimento dell’oggetto sociale tutti gli atti di assistenza tecnica, finanziaria ed amministrativa posti in essere dalla Cooperativa e finalizzati, appunto, alla costruzione ed alla assegnazione degli alloggi.

In ragione di ciò appaiono qualificabili come "atti e documenti... relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti" e quindi esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto la richiesta ed il rilascio della documentazione riguardante l’assegnazione di aree.

Tale soluzione, peraltro, è sostenuta anche dal tenore letterale dell’art. 6 bis L. 29.10.1993 n. 427 il quale pone espressamente quali uniche esclusioni dal regime agevolato gli assegni bancari e le cambiali che in ragione di tale espressa previsione rimangono assoggettati all’imposta di bollo.

dre/agevolaz/O1-034A6doc69287/94

Quesito

II.DD. - Contributi mensili per affido familiare - Esenzione dall’IRPEF

Risposta

Con la nota suindicata è stato chiesto di conoscere se sussista l’obbligo di assoggettare a ritenuta d’acconto i contributi erogati da codesta USSL alle famiglie che hanno in affido dei minori, ai sensi della L.R. n° 1/86.

Nell’ambito dell’affidamento familiare di minori, l’art. 82 della legge della Regione Lombardia del 7/1/86 n. 1, prevede l’erogazione di contributi da corrispondere agli affidatari per il mantenimento degli affidati.

Al riguardo occorre osservare che l’art. 34, 3° comma del DPR n° 601/1973 stabilisce che i sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche e dall’imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti.

Con precedenti pronunce il Ministero delle Finanze ha ritenuto applicabile tale norma anche all’erogazione di contributi da parte di enti pubblici (vd. ad es. R.M. n. 8/971 del 27 marzo 1979).

I contributi per l’affido familiare hanno sicuramente natura assistenziale, essendo corrisposti agli affidatari al fine di concorrere alla spese del mantenimento degli affidati.

E’ innegabile, peraltro, che il contributo in esame abbia come obiettivo la solidarietà e che i beneficiari si trovino in particolari situazioni di bisogno (cfr. R.M. n. 11/039 del 1° luglio 1988).

Alla luce delle considerazioni fin qui esposte, si ritiene possibile applicare al contributo in esame l’esenzione dalle imposte sui redditi (IRPEF e ILOR) prevista dall’art. 34, 3° comma, del DPR n. 601/1973; di conseguenza codesta USSL non dovrà operare alcuna ritenuta sulle somme erogate a titolo di contributo per l’affido familiare.

 

dre/agevolaz/O1-066a9.doc 65871/98

Quesito

Agevolazioni Irpeg. Periodo di moratoria fiscale previsto per le aziende speciali costituite ai sensi dell’articolo 23 della legge 142/90

Risposta

Con la nota sopra evidenziata codesta Azienda speciale ha chiesto di conoscere il parere della scrivente in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni di cui all’articolo 66, comma 14, del dl 331/93.

Nel quesito viene precisato che l’azienda è stata costituita in base alle disposizioni di cui all’articolo 23 della legge 142/90, resa operativa a partire dal 1.10.1994 ed ha acquisito la personalità giuridica in data 19.2.1996 con l’iscrizione al registro delle imprese.

Viene dunque chiesto di conoscere se la predetta azienda possa beneficiare del periodo di moratoria fiscale sino al 31.12.1999, così come previsto dall’articolo 3, comma 70, della legge 549/95.

Deve essere preliminarmente sottolineato che l’articolo 4, comma 3, della legge n. 95/95 prevede espressamente che "gli enti locali adeguano l’ordinamento delle aziende speciali alle disposizioni dell’articolo 23 della legge 142/90, entro il 31 dicembre 1995. Entro i novanta giorni successivi, gli enti locali iscrivono, per gli effetti di cui al primo comma dell’articolo 2331 del codice civile, le aziende speciali nel registro delle imprese".

Il Ministero delle Finanze, con la risoluzione n. 170/E del 5 novembre 1998, ha precisato che, sulla base del parere reso dal Consiglio di Stato in data 16.9.1997, per le aziende speciali costituite, come nel caso di specie, nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore del dl 478/94, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 95/95, e l’entrata in funzione del registro delle imprese (19 febbraio 1996), è valido il meccanismo sostitutivo di acquisizione della personalità giuridica dettato dal codice civile per le società di capitali, per le quali operava il regime di pubblicità costitutiva.

Per queste ultime, infatti, il combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’articolo 100 delle disposizioni di attuazione del codice civile prevede che, fino alla costituzione del registro delle imprese, l’obbligo di iscrizione dovesse essere soddisfatto attraverso i registri tenuti presso la cancelleria del Tribunale. Pertanto, nelle situazioni illustrate, il momento di acquisizione della personalità giuridica coincide con la data di iscrizione dell’azienda speciale alla cancelleria commerciale del Tribunale e, da tale data, decorrono i termini indicati dall’articolo 66, comma 14, del dl 331/93.

Dalla documentazione allegata al quesito sembrerebbe emergere che tale iscrizione non sia stata conseguita e il perfezionamento del meccanismo di acquisizione della personalità giuridica sia potuto avvenire solo al momento dell’iscrizione dell’azienda speciale nel registro delle imprese. In tale ultima ipotesi, a parere della scrivente, le disposizioni di cui all’articolo 66, comma 14, del dl 331/93, si applicheranno sino al 31 dicembre 1999.

Appare opportuno sottolineare che, come precisato dalla risoluzione precedentemente citata, qualora l’iscrizione dell’azienda speciale nei registri tenuti presso la cancelleria del Tribunale sia avvenuta in un periodo di imposta antecedente a quello in corso alla data del 19 febbraio 1996, i termini in cui al dl 331/93, dovranno essere conseguentemente rideterminati.

 

dre/agevolaz/03-004a9.doc

SERVIZIO I

DIVISIONE I

Prot. n. 60884/98

Oggetto: II.DD. Reddito percepito per l'impiego presso un consolato. Trattamento fiscale

Con nota ricevuta in data 8.10.1998, la S.V. ha chiesto di conoscere il parere della scrivente in merito al trattamento del reddito di lavoro dipendente, per un impiego a tempo determinato, percepito da una cittadina italiana presso il Consolato generale del Belgio e per il quale non sono state effettuate ritenute fiscali. Viene chiesto se tale reddito debba essere assoggettato a tassazione e se tali somme rientrino tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

A parere della scrivente, deve essere preliminarmente sottolineato che le somme percepite rientrano tra i redditi di lavoro dipendente a norma dell'articolo 47 del dpr 917/86. Nella fattispecie, il reddito percepito non può rientrare nell'esenzione ai fini Irpef di cui all'articolo 4 del dpr 601/73, in quanto tale norma dispone in merito al beneficio riservato agli ambasciatori, agli agenti diplomatici nonché ai consoli, agli agenti consolari e agli impiegati delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli stati esteri che non siano cittadini italiani.

Pertanto, le somme percepite dovranno essere indicate nella dichiarazione dei redditi e assoggettate a tassazione.

dre/agevolaz/O1-000a9.doc 39808/97 

Quesito

Dichiarazione unica annuale per trasporto intracomunitario: non consentita

Risposta

Con l’istanza in oggetto codesta Società chiede di sapere se, ai fini dell’applicazione del regime di non assoggettabilità ad IVA dei trasporti intracomunitari ex D.L. 331/93, sia sufficiente il rilascio, da parte del committente soggetto d’imposta in altro stato U.E., di un’unica dichiarazione annuale attestante che, salva contraria comunicazione per casi particolari, tutti i trasporti effettuati per suo conto, relativamente alle tratte italiane, devono considerarsi trasporti intracomunitari.

Si ritiene che la suddetta generica dichiarazione non è idonea allo scopo.

L’esistenza dei presupposti cui è subordinata l’applicazione del regime in parola va infatti comprovata con riferimento specifico ad ogni singola prestazione.

La prevista eventualità di dichiarazioni difformi darebbe inoltre luogo, in sede di controllo, ad incertezza circa l’effettiva presenza, in ciascuna operazione, dei requisiti di legge.