INDICE IMPOSTE (DRE/ILOR e residuali) al 31/5/1999
dre/ilor/B1-115a6.DOC 66774/94Quesito II.DD. - Esclusione da Ilor dei redditi degli immobili. Variazioni in diminuzione da apportare alla dichiarazione dei redditi.
Risposta Con la nota suindicata è stato chiesto di conoscere il parere di questa Direzione in merito alle variazioni in diminuzione da apportare in sede di redazione del modello di dichiarazione dei redditi 760 in virtù dell’esclusione da imposizione ai fini Ilor dei redditi fondiari. L’articolo 17, comma 4, del D.Lgs. 504/92 istitutivo dell’Ici ha previsto, a partire dal 1 gennaio 1993 che "sono esclusi dall’imposta locale sui redditi i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali ed oggetto di locazioni, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, nonchè i redditi agrari di cui all’articolo 29 del DPR 917/86". La circolare del Ministero delle Finanze n. 34 del 25 novembre 1993 ha precisato i criteri operativi ai fini della esclusione, criteri ulteriormente chiariti nelle istruzioni alle dichiarazioni dei redditi. In base alle precisazioni fornite dal Ministero, ai fini della redazione delle dichiarazioni dei redditi, gli importi da portare in diminuzione dalla base imponibile Ilor sono determinabili con le seguenti regole: - per i fabbricati non locati si pone in diminuzione un importo pari alla rendita catastale dell’immobile; - per i fabbricati locati si pone in diminuzione il maggior importo tra la rendita catastale e l’85% del canone di locazione; - per i fabbricati locati in regime di equo canone, in base all’articolo 129, comma 2, del DPR 917/86 si deve sempre portare in diminuzione l’85% del canone di locazione; - per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, si pone in diminuzione un importo pari a 1/50 dell’imponibile determinato ai fini dell’Ici; - per i terreni l’importo da portare in diminuzione sarà quello del reddito dominicale ed agrario. Appare opportuno precisare che la variazione in diminuzione da evidenziare nella dichiarazione dei redditi compete indipendentemente dall’assoggettamento ad Ici dell’immobile e che, ai fini della modalità di determinazione della stessa, non vi è differenza tra immobili relativi all’impresa e quelli per i quali il reddito viene determinato in base all’art. 57 del DPR 917/86. dre/ilor/b2-125a8.DOC 20386/95Quesito II.DD. - Fallimento - Interessi maturati su crediti non insinuati - Scomputabilità delle ritenute su interessi maturati su depositi bancari. Risposta Con la nota suindicata sono stati posti a questa Direzione Regionale due quesiti concernenti la determinazione del reddito di impresa e delle imposte dovute in relazione al periodo compreso tra l’inizio e la chiusura di un fallimento. Con il primo quesito viene chiesto di conoscere se gli interessi su crediti non insinuati nel fallimento, maturati nel corso della procedura concorsuale, possano concorrere a ridurre il residuo attivo fallimentare al termine della procedura stessa. Nel quesito è stato precisato che dalla vendita delle attività fallimentari sono state ricavate somme sufficienti ad estinguere tutti i crediti ammessi al passivo ed è residuata una somma liquida che, alla chiusura della procedura, detratte le imposte a carico della procedura stessa, verrà consegnata al liquidatore della società ormai tornata "in bonis". Il corso degli interessi sui crediti non insinuati è sospeso, agli effetti del concorso, a norma dell’art. 55 della legge fallimentare, ma gli stessi ritornano ad essere esigibili con la chiusura del fallimento. A norma dell’art. 125, comma 2, del DPR n. 917/86 il reddito di impresa del periodo compreso tra l’inizio e la chiusura della procedura concorsuale è costituito dalla differenza tra il residuo attivo e il patrimonio netto dell’impresa o della società all’inizio del procedimento. Il residuo attivo emergente alla chiusura del fallimento è dato dalla differenza tra l’ammontare dell’attivo realizzato e quello del passivo liquidato nel corso della procedura. Poiché i crediti non insinuati nella procedura fallimentare non possono essere liquidati nel corso della procedura stessa, a parere di questa Direzione, si ritiene che gli stessi non possano in alcun modo influenzare la determinazione del residuo attivo finale. Conseguentemente gli interessi maturati su tali crediti non sono computabili ai fini della determinazione del residuo attivo, in quanto determinabili ed esigibili al di fuori e successivamente alla chiusura del fallimento. Con il secondo quesito viene chiesto di conoscere se le ritenute operate sugli interessi attivi maturati sui depositi bancari, ove sono state depositate le somme derivanti dalla realizzazione dell’attivo fallimentare, siano scomputabili dalle imposte dovute sul reddito di impresa determinato alla chiusura del fallimento e se, nel caso in cui la società fallita sia una società di persone, dette ritenute siano imputabili ai soci. Al riguardo si fa presente che il Ministero delle Finanze, con risoluzione n. 1481 del 9.12.1980, ha affermato che ove dalla dichiarazione finale (che il curatore deve presentare entro quattro mesi dalla chiusura del fallimento) emergano proventi tassabili, risultano applicabili le disposizioni contenute nel titolo III del D.P.R. 600, concernenti i criteri applicativi delle ritenute alla fonte. In base alle disposizioni recate dall’art.- 26 del citato DPR 600/1973, gli interessi maturati nel corso della procedura su depositi bancari concorrono alla formazione del reddito imponibile, se il fallimento riguarda un soggetto nei cui confronti la ritenuta è applicata a titolo di acconto. Occorre rilevare che mentre per i soggetti IRPEG le ritenute di cui trattasi sono sempre state previste a titolo di acconto, invece per le società di persone dette ritenute sono applicate a titolo di acconto dalla data di entrata in vigore dell’art. 32, comma 3, del D.L. 2.3.1989, n. 69, convertito nella legge 27.4.1989, n. 154. Pertanto, le ritenute effettuate nei confronti del fallimento di una società di persone, dopo l’entrata in vigore del citato art. 32, sono da considerarsi a titolo di acconto e ad esse si rende applicabile il disposto dell’art. 19, primo comma del DPR n. 917/86, in base al quale dette ritenute vanno imputate ai singoli soci proporzionalmente alla loro quota di partecipazione agli utili, per essere scomputate dall’imposta personale dovuta dai soci stessi. dre/ilor/b2-123a9.doc DRE LOMBARDIA - SERVIZIO I°, DIVISIONE I^ Prot. n. 8424/97
Oggetto: II.DD. Neutralità di operazione di scissione. Quesito.
Con la nota sopra indicata la S.V. ha chiesto di conoscere il parere di questa Direzione in merito ad una prospettata operazione di scissione societaria. Nella fattispecie prospettata, tre persone fisiche partecipano in una società in accomandita semplice (Aci sas) che, a sua volta, controlla interamente un'altra società in accomandita semplice. Per esigenze organizzative, quest'ultima società intenderebbe conferire le sue proprietà immobiliari in tre nuove società, le cui quote saranno detenute dai soci della società Aci sas in proporzione alle rispettive partecipazioni nelle società scisse Si chiede dunque di conoscere se l'operazione di scissione possa essere considerata fiscalmente neutra ai sensi di quanto disposto dall'articolo 27 della legge n. 724/94 e dall'articolo 10 della legge 408/90, nonostante quanto disposto dal comma 16 dell'articolo 123 bis del dpr 917/86. La neutralità fiscale dell'operazione, in base a quanto previsto dall'articolo 27 della norma sopra richiamata, costituisce il regime naturale di tutte le operazioni di fusione e di scissione, e comporta, per espressa disposizione normativa che "il disavanzo di fusione e di scissione non è utilizzabile per iscrizioni di valore in franchigia di imposta, a qualsiasi voce, forma o titolo operate". L'espressione della neutralità fiscale, viene posta dalla legge in stretta correlazione con siffatta esclusione, ed implica, di fatto, il superamento del sistema dettato dagli articoli 123 e 123 bis del dpr 917/86. Per conseguenza, a parere di questa Direzione, deve dunque escludersi, in via meramente presuntiva, l'applicabilità della norma anti elusiva, non potendosi configurare in astratto la possibilità di indebita fruizione di benefici fiscali attinenti alle imposte sui redditi per il tramite di operazioni di fusione o scissione societaria. In conformità con tale indirizzo, l'articolo 9, comma 6, del dlgs. 358/97 ha previsto la soppressione del comma 16 dell'articolo 123 bis del dpr 917/86. In ogni caso, l'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo sopra citato, ha introdotto nell'ordinamento l'articolo 37 bis del dpr 600/73 in materia di comportamenti elusivi, individuandone le caratteristiche necessarie ai fini dell'applicazione concreta. La norma in parola, al comma 1, dispone infatti che "Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti". Viene quindi riconosciuto agli organi tributari deputati all'accertamento, il potere di disconoscere i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui sopra, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione finanziaria. Tra le operazioni potenzialmente elusive, alle quali risulta applicabile il disposto di cui all'articolo 37 bis del dpr 600/73, rientra, per espressa disposizione normativa, anche l'operazione di scissione societaria. Pertanto, seppur in relazione alla soppressione del comma 16 dell'articolo 123 bis del dpr 917/86, si può sostenere che l'operazione di scissione, anche nella fattispecie descritta, non costituisce, in linea di principio, operazione avente carattere elusivo, rientra nelle prerogative dell'amminstrazione finanziaria, la possibilità di rilevare l'esistenza dei presupposti di cui all'articolo 37 bis del dpr 600/73. |
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