INDICE IMPOSTE (DRE/IRAP)

al 31/5/1999

Nome del file

Descrizione

Q3-050A9.DOC

55895/98 - Applicazione dell’addizionale regionale Irpef sui redditi dei residenti all’estero

dre/irap/q3-050a9.doc

 

DRE LOMBARDIA - SERVIZIO I°, DIVISIONE I^

Prot. n. 55895/98

 

Oggetto: II.DD. Applicazione dell'addizionale regionale Irpef sui redditi dei residenti all'estero. Quesito.

 

Con la nota sopra evidenziata un soggetto residente negli Stati Uniti d'America, chiede di conoscere se i redditi prodotti in Italia siano soggetti all'addizionale regionale dell'Irpef a norma dell'articolo 50 del dlgs. 446/97.

La circolare del Ministero delle Finanze n. 3/E del 9.1.1998, nonché le istruzioni al modello Unico delle persone fisiche, precisano che sono obbligati al pagamento dell'addizionale regionale Irpef tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, per i quali, per il periodo di imposta 1998, risulta dovuta l'Irpef dopo aver scomputato tutte le detrazioni di imposta ad essi riconosciute, i crediti di imposta sugli utili distribuiti da società ed enti e quelli per i redditi prodotti all'estero che, sempre all'estero, hanno subito il pagamento di imposte a titolo definitivo.

Non sono, invece, soggetti all'addizionale regionale Irpef i contribuenti che possiedono :

- solo redditi esenti dall'Irpef;

- solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell'Irpef;

- solo redditi soggetti a tassazione separata, salvo che il contribuente, avendone facoltà, abbia optato per la tassazione ordinaria facendoli concorrere alla formazione del reddito complessivo;

- un reddito complessivo a cui corrisponde un'imposta che, al netto delle detrazioni per carichi di famiglia, di lavoro dipendente o autonomo e impresa minore, degli oneri che danno diritto alla detrazione e dei crediti di imposta sui dividendi e per redditi prodotti all'estero, non supera le 20 mila lire.

L'addizionale regionale è determinata applicando l'aliquota fissata dalla regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce, e, per i soggetti non residenti, nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.

Deve essere infine sottolineato che, con riguardo ai non residenti, in base all'articolo 3 del dpr 917/86, la tassazione avviene con riferimento ai redditi prodotti nello Stato, così come indicati nell'articolo 20 dello stesso dpr 917/86.

 
Inviare a Claudio Carpentieri un messaggio di posta elettronica contenente domande o commenti su questo sito Web.
Copyright © 1999 Claudio Carpentieri
Aggiornato il: 11 novembre 1999