
Roma, in data 28.06.99
DIPARTIMENTO Entrate
Risoluzione n.105
AL CONSIGLIO NAZIONALE RAGIONIERI EPERITI COMMERCIALI
e, per conoscenza,
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER L'ACCERTAMENTO E LA PROGRAMMAZIONE
ALLA DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE PER IL LAZIO
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Con nota del 24 giugno 1999, trasmessa via fax, codesto Consiglio
nazionale ha evidenziato quanto segue.
Il Decreto legislativo n. 214 del 1997, ha previsto la trasmissione
telematica delle dichiarazioni fiscali all'Amministrazione finanziaria per il
tramite degli intermediari individuati all'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322
del 1998.
Il comma 2 del predetto art. 3 prevede, inoltre, che la dichiarazione
debba essere presentata direttamente in via telematica da parte delle societa'
di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), del Tuir e degli enti di cui alla lett.
b) dello stesso art. 87, aventi, rispettivamente, capitale sociale e
patrimonio netto superiore a cinque miliardi.
Nelle istruzioni per la compilazione del Mod. UNICO99, viene
specificato che qualora "la societa' o l'ente trasmetta direttamente la
propria dichiarazione, quest'ultima si considera presentata nel giorno in cui
e' trasmessa all'Amministrazione finanziaria e a tale data occorre far
riferimento ogni qualvolta una disposizione di legge richiama i termini di
presentazione (ad esempio, ravvedimento operoso)".
Inoltre, mentre per la maggior parte dei contribuenti la prova della
presentazione della dichiarazione e' data dalla ricevuta predisposta dallo
intermediario, dalla banca o dall'ufficio postale, per i soggetti abilitati
alla trasmissione telematica, invece, la prova della presentazione e' data
dalla comunicazione dell'amministrazione stessa attestante l'avvenuto
ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.
Tanto premesso, considerato che:
- per i soggetti che assumono contemporaneamente la qualifica di contribuente
e intermediario, ovvero che, in qualita' di contribuenti con le particolari
caratteristiche soggettive sopra evidenziate, inviano essi stessi la
dichiarazione all'Amministrazione, i termini di presentazione e di invio
sembrano coincidere e che una tale conclusione non appare priva di
conseguenze, in quanto, ad esempio, in una fase di verifica che avesse avvio
in un momento successivo al termine per la presentazione i contribuenti in
esame si troverebbero a non aver materialmente predisposto la propria
dichiarazione;
- nessuna previsione normativa contiene un esplicito rinvio del termine di
presentazione delle dichiarazioni fiscali per i soggetti indicati, ne' cio'
puo' essere fatto derivare esclusivamente dal fatto che, per questi soggetti,
vi sia una perfetta coincidenza tra contribuente e interlocutore diretto con
l'Amministrazione finanziaria per l'invio delle dichiarazioni; codesto
Consiglio ha chiesto di conoscere se i soggetti abilitati alla trasmissione
telematica possano predisporre le proprie dichiarazioni entro il termine
fissato per la trasmissione telematica delle stesse.
Al riguardo si osserva che, come correttamente evidenziato da codesto
Consiglio Nazionale, le istruzioni per la compilazione del Mod. UNICO99
prevedono che, nel caso in cui gli intermediari o le societa' ed enti tenuti
alla trasmissione telematica diretta trasmettono le proprie dichiarazioni,
queste si considerano presentate nel giorno in cui vengono trasmesse e che la
prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e' costituita dalla
comunicazione dell'Amministrazione finanziaria attestante l'avvenuta ricezione
da parte del servizio telematico delle dichiarazioni stesse.
Pertanto, i soggetti abilitati alla trasmissione telematica possono
predisporre le proprie dichiarazioni entro il termine fissato per la
trasmissione telematica delle stesse.

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