Roma, in data 28.06.99

DIPARTIMENTO Entrate
Risoluzione n.105


 

                AL CONSIGLIO NAZIONALE RAGIONIERI EPERITI COMMERCIALI         
                  e, per conoscenza,                                          
                ALLA DIREZIONE CENTRALE PER L'ACCERTAMENTO E LA PROGRAMMAZIONE
                ALLA DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE  PER IL LAZIO          
                     --------------------------------------                   
        Con nota   del 24 giugno 1999, trasmessa via fax,   codesto  Consiglio
nazionale ha evidenziato quanto segue.                                        
        Il Decreto   legislativo  n. 214 del 1997, ha previsto la trasmissione
telematica delle  dichiarazioni fiscali all'Amministrazione finanziaria per il
tramite degli  intermediari individuati all'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322
del 1998.                                                                     
        Il comma  2 del predetto art. 3 prevede, inoltre, che la dichiarazione
debba essere presentata direttamente in via telematica da parte delle societa'
di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), del Tuir e degli enti di cui alla lett.
b) dello    stesso    art.    87,  aventi, rispettivamente, capitale sociale e
patrimonio netto superiore a cinque miliardi.                                 
        Nelle istruzioni    per    la    compilazione  del Mod. UNICO99, viene
specificato che   qualora   "la   societa'  o l'ente trasmetta direttamente la
propria dichiarazione,  quest'ultima si considera presentata nel giorno in cui
e' trasmessa   all'Amministrazione   finanziaria   e   a tale data occorre far
riferimento ogni   qualvolta   una disposizione di legge richiama i termini di
presentazione (ad esempio, ravvedimento operoso)".                            
        Inoltre, mentre   per la maggior parte dei contribuenti la prova della
presentazione della   dichiarazione   e' data dalla ricevuta predisposta dallo
intermediario, dalla   banca  o dall'ufficio postale, per i soggetti abilitati
alla trasmissione   telematica,   invece, la prova della presentazione e' data
dalla comunicazione     dell'amministrazione     stessa  attestante l'avvenuto
ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.    
        Tanto premesso, considerato che:                                      
 - per i soggetti che assumono contemporaneamente la qualifica di contribuente
e intermediario, ovvero  che, in  qualita' di contribuenti con le  particolari
caratteristiche soggettive    sopra    evidenziate,    inviano essi  stessi la
dichiarazione all'Amministrazione,   i   termini   di presentazione e di invio
sembrano coincidere    e    che    una    tale conclusione non appare priva di
conseguenze, in   quanto, ad esempio, in una fase di verifica che avesse avvio
in un   momento   successivo al termine per la presentazione i contribuenti in
esame si   troverebbero   a    non   aver materialmente predisposto la propria
dichiarazione;                                                                
 - nessuna   previsione  normativa contiene un esplicito rinvio del termine di
presentazione delle   dichiarazioni  fiscali per i soggetti indicati, ne' cio'
puo' essere  fatto derivare esclusivamente dal fatto che, per questi soggetti,
vi sia   una perfetta coincidenza tra contribuente e interlocutore diretto con
l'Amministrazione finanziaria     per    l'invio  delle dichiarazioni; codesto
Consiglio ha   chiesto  di conoscere se i soggetti abilitati alla trasmissione
telematica possano   predisporre   le   proprie dichiarazioni entro il termine
fissato per la trasmissione telematica delle stesse.                          
        Al riguardo  si osserva che, come correttamente evidenziato da codesto
Consiglio Nazionale,   le   istruzioni   per  la compilazione del Mod. UNICO99
prevedono che,   nel caso in cui gli intermediari o le societa' ed enti tenuti
alla trasmissione   telematica   diretta trasmettono le proprie dichiarazioni,
queste si  considerano presentate nel giorno in cui vengono trasmesse e che la
prova dell'avvenuta   presentazione   della  dichiarazione e' costituita dalla
comunicazione dell'Amministrazione finanziaria attestante l'avvenuta ricezione
da parte del servizio telematico delle dichiarazioni stesse.                  
        Pertanto, i   soggetti  abilitati alla trasmissione telematica possono
predisporre le    proprie    dichiarazioni    entro  il termine fissato per la
trasmissione telematica delle stesse.                                         

 
 
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Aggiornato il: 13 novembre 1999