
Roma, in data 14.07.99
DIPARTIMENTO Entrate
Risoluzione n.116
All'Associazione Bancaria Italiana
ROMA
All'Ascotributi ROMA
Alle Poste Italiane S.p.A. ROMA
Alla Sogei ROMA
Al Segretariato Generale SEDE
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Con lettera del 18 giugno 1999, codesta Societa' ha chiesto alla
Scrivente alcuni chiarimenti in ordine alle modalita' di versamento
dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta dai sostituti d'imposta a
seguito dell'assistenza fiscale prestata a norma dell'art. 78 della legge 30
dicembre 1991, n. 413.
Al riguardo si fa presente quanto segue.
Con nota prot. n. 1998/9476 in data 4 febbraio 1998, sono stati
istituiti i codici-tributo 3801 e 3802, per il versamento dell'imposta sopra
citata, da effettuare, rispettivamente, da parte dei contribuenti in
autotassazione e dai sostituti d'imposta.
Ai fini del versamento dell'addizionale regionale trattenuta dal
sostituto d'imposta a seguito delle procedure di liquidazione dei modelli
730/3 e 730/4, si rileva l'esigenza, conformemente alla disciplina sulla
assistenza fiscale, di istituire un apposito codice-tributo "3803", denominato
"Addizionale regionale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito
di assistenza fiscale", da utilizzare nella sezione n. 4 del modello F24,
relativa a "Regioni ed enti locali", ed il cui periodo di riferimento e'
l'anno d'imposta per il quale si effettua il versamento, da indicare nella
forma "AAAA".
Si precisa che il suddetto codice 3803 e' utilizzabile anche nella
colonna "Importi a credito compensati" per il recupero di eventuali eccedenze
maturate ai sensi dell'art. 1 del DPR n. 445/1997, riportando come periodo di
riferimento l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento in eccesso.
Con l'occasione, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni
anche in merito ai versamenti dell'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta a
fronte dell'assistenza fiscale prestata ai titolari di redditi di
collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 49, comma 2, lett.
a) del TUIR, inclusi, a partire dall'anno d'imposta in corso - per effetto
delle novita' introdotte dal D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490 - tra i soggetti
che possono utilizzare il mod. 730.
Per il versamento, in acconto e a saldo, delle relative somme vanno
utilizzati, rispettivamente, i codici-tributo 4730 e 4731, gia' istituiti con
DM 19 maggio 1993, per tutte le imposte dovute dai dipendenti e pensionati che
hanno fruito dell'assistenza fiscale.
Si precisa, infine, come gia' evidenziato nella precedente Risoluzione
n. 92/E dell'8 giugno 1999, che per il recupero di eventuali eccedenze
maturate ai sensi dell'art. 1 del DPR n. 445/1997, il codice da utilizzare e'
il 4731, relativo ai versamenti a saldo, da esporre nella colonna "Importi a
credito compensati" del mod. F24, con l'indicazione dell'anno d'imposta cui si
riferisce il versamento in eccesso.

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