Roma, in data 14.07.99

DIPARTIMENTO Entrate
Risoluzione n.116


 

                                     All'Associazione Bancaria Italiana       
                                     ROMA                                     
                                     All'Ascotributi               ROMA       
                                     Alle  Poste Italiane S.p.A.   ROMA       
                                     Alla  Sogei                   ROMA       
                                     Al  Segretariato Generale     SEDE       
                  -------------------------------------                       
        Con lettera   del   18   giugno 1999, codesta Societa' ha chiesto alla
Scrivente alcuni    chiarimenti    in    ordine   alle modalita' di versamento
dell'addizionale regionale   all'IRPEF   trattenuta  dai sostituti d'imposta a
seguito dell'assistenza   fiscale prestata a norma dell'art. 78 della legge 30
dicembre 1991, n. 413.                                                        
        Al riguardo si fa presente quanto segue.                              
        Con nota   prot.   n.   1998/9476  in data 4 febbraio 1998, sono stati
istituiti i  codici-tributo 3801 e 3802, per il  versamento dell'imposta sopra
citata, da    effettuare,    rispettivamente,    da  parte dei contribuenti in
autotassazione e dai sostituti d'imposta.                                     
        Ai fini   del   versamento   dell'addizionale regionale trattenuta dal
sostituto d'imposta   a   seguito  delle procedure di liquidazione dei modelli
730/3 e   730/4,   si   rileva l'esigenza, conformemente alla disciplina sulla
assistenza fiscale, di istituire un apposito codice-tributo "3803", denominato
"Addizionale regionale  all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito
di assistenza   fiscale",   da  utilizzare nella sezione n. 4 del modello F24,
relativa a   "Regioni   ed   enti locali", ed il cui periodo di riferimento e'
l'anno d'imposta   per   il quale si effettua il versamento, da indicare nella
forma "AAAA".                                                                 
        Si precisa   che   il suddetto codice 3803 e' utilizzabile anche nella
colonna "Importi  a credito compensati" per il recupero di eventuali eccedenze
maturate ai  sensi dell'art. 1 del DPR n. 445/1997, riportando come periodo di
riferimento l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento in eccesso.       
         Con l'occasione,   si   ritiene  opportuno fornire alcune indicazioni
anche in  merito ai versamenti dell'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta a
fronte dell'assistenza    fiscale    prestata    ai    titolari  di redditi di
collaborazione coordinata   e continuativa, di cui all'art. 49, comma 2, lett.
a) del   TUIR,  inclusi, a partire dall'anno d'imposta in corso  - per effetto
delle novita' introdotte dal D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490 -  tra i soggetti
che possono utilizzare il mod. 730.                                           
        Per il   versamento,  in acconto e a saldo, delle relative somme vanno
utilizzati, rispettivamente,  i codici-tributo 4730 e 4731, gia' istituiti con
DM 19 maggio 1993, per tutte le imposte dovute dai dipendenti e pensionati che
hanno fruito dell'assistenza fiscale.                                         
        Si precisa, infine, come gia' evidenziato nella precedente Risoluzione
n. 92/E   dell'8   giugno   1999,   che per il recupero di eventuali eccedenze
maturate ai  sensi dell'art. 1 del DPR n. 445/1997, il codice da utilizzare e'
il 4731,   relativo ai versamenti a saldo, da esporre nella colonna "Importi a
credito compensati" del mod. F24, con l'indicazione dell'anno d'imposta cui si
riferisce il versamento in eccesso.                                           

 
 
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Copyright © 1999 Claudio Carpentieri
Aggiornato il: 13 novembre 1999