Risoluzione 121 del 20.07.99

OGGETTO Attribuzione del numero di protocollo in sede di trasmissione in via telematica delle dichiarazioni dei redditi.

TESTO 

Al Consiglio Nazionale Ragionieri e Periti Commerciali Via G. Paisiello, n. 24 00198 R O M A e, p. c. DIREZIONE CENTRALE PER L'ACCERTAMENTO E LA PROGRAMMAZIONE DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE PER IL LAZIO SO.GE.I. Loro Sedi ----------------------------- Con nota del 15 luglio 1999, trasmessa via fax, codesto Consiglio nazionale ha evidenziato quanto segue. L'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ha individuato le categorie dei soggetti per le quali sussiste l'obbligo di trasmissione telematica delle dichiarazioni predisposte per conto dei contribuenti. Inoltre, nei modelli di dichiarazione e' stato inserito un apposito riquadro "Presentazione della dichiarazione", in cui, oltre all'impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica, sono stati previsti appositi spazi dove indicare la data di rilascio e il numero di protocollo attribuito alla dichiarazione all'atto della ricezione da parte dell'intermediario. Le istruzioni per la compilazione del Mod. UNICO99 specificano, in relazione alle modalita' di attribuzione del numero di protocollo, che quest'ultimo deve essere costituito da: . quattro caratteri per individuare la sede che esegue la protocollazione o i distinti protocolli eventualmente in essa istituiti; . sette caratteri per l'indicazione del progressivo di numerazione. Nelle istruzioni viene, inoltre, specificato che i numeri di protocollo devono essere emessi in ordine progressivo annuale senza lasciare numeri vuoti e rispettando la continuita', anche cronologica, della numerazione. Tanto premesso, codesto Consiglio nazionale chiede di conoscere se sia possibile inserire, in relazione alle diverse tipologie di dichiarazioni trasmesse, una lettera dell'alfabeto latino tra i sette caratteri previsti per il secondo numero di protocollo, in quanto tale modalita' renderebbe piu' agevole per gli intermediari abilitati l'assolvimento dell'obbligo di trasmissione telematica delle dichiarazioni. A sostegno di tale proposta, fa presente che la progressivita' e la continuita' della numerazione puo' essere rispettata anche inserendo tra i sette caratteri del secondo numero di protocollo una lettera dell'alfabeto latino che consenta di individuare la differenti tipologie di dichiarazioni consegnate o predisposte dagli intermediari autorizzati (ad esempio, se vengono trasmessi due modd. UNICO99 Persone fisiche e due Modd. UNICO99 societa' di capitali, enti commerciali ed equiparati, si potrebbe attribuire ai primi il protocollo A000001, A000002 e, ai secondi, B000001 e B000002). Al riguardo, tenuto conto delle esigenze organizzative rappresentate dallo scrivente Consiglio nazionale, si ritiene che gli intermediari abilitati possono attribuire alle dichiarazioni delle quali si assumono l'impegno alla trasmissione telematica il numero di protocollo con le modalita' appena descritte che, in sede di trasmissione telematica delle dichiarazioni, non comportano difficolta' per l'accesso al servizio telematico.

 
 
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Aggiornato il: 13 novembre 1999