Novità della settimana

Dal 19.07.1999 al 02.08.1999

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Sommario

RISCOSSIONE – SOMME ISCRITTE A RUOLO – VERSAMENTO – NUOVE MODALITà

DECRETO 28 giugno 1999

DICHIARAZIONI – UNICO-99 – MODALITà TECNICHE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1999

RISCOSSIONE – RUOLI – CARTELLA DI PAGAMENTO – AVVISO DI INTIMAZIONE – NUOVA MODULISTICA

DECRETO 28 giugno 1999

TRIBUTARIO INTERNAZIONALE - CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI – PROTOCOLLI PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

DECRETO 17 giugno 1999

    QUOTIDIANI ECONOMICI    

versamenti – duplicazioni – ricupero mediante la compensazione

Risoluzione 20.7.1999, n. 119/E

DICHIARAZIONI – PROTOCOLLAZIONE – MODALITà

Risoluzione  20.7.1999, n. 121/E

compensazioni – ritenute su redditi da capitale

Risoluzione  20.7.1999, n. 120/E

DICHIARAZIONI – TRASMISSIONE TELEMATICA – PRINCIPALI CAUSE D’ERRORE

Nota SOGEI 28 luglio 1999

Iva – operazioni finanziarie – trattamento

ARTICOLO a cura di Renato Portale

IMPOSTE SUI REDDITI – NORMA ATIELUSIVA – PRECISAZIONI

ARTICOLO a cura di Sergio Marchese

DECRETO 28 giugno 1999

“Definizione delle modalita' di pagamento delle somme iscritte a ruolo, ai sensi dell'art. 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.”                             

In breve

Dal 1° luglio 1999 il pagamento delle somme iscritte a ruolo può essere effettuato:

presso il concessionario della riscossione

presso le agenzie postali e le banche

mediante carte Pago-bancomat.

Concessionario
Il pagamento, integrale o parziale, delle somme iscritte a ruolo può essere effettuato:

all'ufficiale della riscossione ovvero

 agli sportelli del concessionario del Servizio nazionale della riscossione che ha notificato la cartella di pagamento.

Agenzie postali e banche

Il pagamento integrale delle somme iscritte a ruolo può essere effettuato presso qualunque agenzia postale o banca, utilizzando l’apposito modello allegato al decreto (n.1), che il concessionario del servizio nazionale della riscossione unisce alla cartella di pagamento.

Bollettino di conto corrente postale

Presso le agenzie postali, utilizzando l’apposito bollettino di conto corrente postale (allegato n. 2), può essere effettuato il pagamento:

parziale delle somme iscritte a ruolo;

 integrale, ma tardivo, delle somme iscritte a ruolo;

 delle rate dovute a seguito dei provvedimenti di dilazione delle imposte e delle entrate diverse dalle imposte dirette (art. 19, D.P.R. n. 602/1973 e art. 26, D.Lgs n. 46/1999).

Carte Pago-bancomat

Presso gli sportelli dei concessionari del servizio nazionale della riscossione o le agenzie postali in cui sono installati terminali elettronici idonei a consentire alla clientela di eseguire operazioni di pagamento in circolarità interbancaria il pagamento delle somme iscritte a ruolo può essere effettuato anche mediante carte Pago-bancomat.

In questo caso il pagamento ha carattere liberatorio e l'importo non può eccedere quello autorizzato dalla banca emittente la carta al momento della richiesta di utilizzo.

Pagamento fuori del territorio nazionale

In caso di pagamento effettuato fuori del territorio nazionale, mediante bonifico sul conto corrente bancario indicato dal concessionario del servizio nazionale della riscossione, nella cartella di pagamento, il contribuente deve indicare il numero della cartella di pagamento e il proprio codice fiscale.

Se il pagamento è parziale devono essere indicati anche il numero progressivo, evidenziato nella stessa cartella di pagamento e l'importo di ognuno degli addebiti che intende pagare.

Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20.8.1999 

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DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1999

Contenuto e caratteristiche tecniche per la trasmissione in via telematica, all'amministrazione finanziaria, dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli UNICO 99 da parte dei soggetti abilitati.”

In breve

Il decreto fissa le modalità tecniche per la trasmissione telematica delle dichiarazioni contenute in UNICO-99.

Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23-07-1999 (Suppl. Ordinario n.137) 

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DECRETO 28 giugno 1999

“Approvazione dei modelli della cartella di pagamento e dell'avviso di intimazione ai sensi degli articoli 25 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.”

In breve

Il decreto del Direttore generale delle entrate approva il  nuovo modello di cartella di pagamento previsto dal decreto di riforma della riscossione in vigore dal 1° luglio scorso (art. 25, D.P.R. n. 602/1973, sostituito dall'art. 11 D.Lgs. n. 46/1999).

Il nuovo modello, in base al quale devono essere redatte le cartelle di pagamento dal 1° luglio 1999, è adattabile alle diverse tipologie di iscrizione a ruolo e fornisce al contribuente tutti gli elementi necessari ad evidenziare i motivi che l'hanno determinata.

Contiene, inoltre, le istruzioni per il pagamento e le avvertenze relative alle modalità e ai termini di impugnazione della cartella, che ne formano parte integrante.

Avvertenze
Per le entrate amministrate dal Ministero delle finanze, le avvertenze stesse sono state approvate contestualmente al modello. Per le entrate diverse dovranno, invece, essere predisposte e trasmesse al Consorzio nazionale dei concessionari dai soggetti creditori, adottando un linguaggio il più possibile comprensibile ai debitori.

Ruoli resi esecutivi prima del 1° luglio 1999

Le cartelle di pagamento relative ai ruoli resi esecutivi antecedentemente al 1° luglio 1999 continuano ad essere redatte in conformità ai modelli approvati con il D.M.31.12.1996. Le nuove cartelle di pagamento approvate sono utilizzate invece  per i ruoli resi esecutivi dopo al 1.7.1999.

E’ appena il caso si ricordare che, le nuove cartelle di pagamento contengono in se la messa in mora del contribuente, mentre,  le vecchie cartelle, devono essere considerate ancora come avviso di mora.

Avviso di intimazione

Con lo stesso decreto è stato approvato anche il modello dell'avviso di intimazione che il concessionario deve notificare al contribuente inadempiente prima di procedere all'espropriazione forzata, se l'espropriazione stessa non è iniziata, entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento (art. 50, D.P.R. n. 602/1973, sostituito dall'art. 16, D.Lgs. n. 46/1999).

Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26-07-1999

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DECRETO 17 giugno 1999

“Modificazione al decreto ministeriale 4 settembre 1996, integrato dai successivi decreti del 25 marzo 1998 e del 16 dicembre 1998, contenente l'elenco degli Stati con i quali e' attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana.”

In breve

Il decreto in epigrafe aggiunge al D.M. 4.9.1996 il "Sud Africa ed il  Vietnam".
Si coglie l'occasione per ricordare che i protocolli per lo scambio di informazioni tra i diversi Paesi costituisce elemento essenziale per l'entrata in vigore delle convenzioni contro le doppie imposizioni. 

Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27-07-1999  

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    QUOTIDIANI ECONOMICI    

 

Risoluzione 20.7.1999, n. 119/E

“Maggior versamento di imposte a saldo” 

In breve

La risoluzione consente di portare a compensazione o di chiedere a rimborso i versamenti effettuati in eccesso rispetto a quelli dovuti in base alla dichiarazione unificata annuale. In base a tale istruzione infatti se il contribuente per errore ha effettuato un versamento a saldo superiore a quello che emerge dalla dichiarazione può recuperare a compensazione il maggior versamento evidenziando l’errore in dichiarazione nel modo seguente:

indicare nel quadro RN (rigo 32 per UNICO-99 persone fisiche) l’ammontare corretto del debito d’imposta;

indicare nel quadro RX (righi da RX10 a RX29), gli estremi dei versamenti effettuati;

indicare la differenza di quanto versato e quanto invece effettivamente dovuto, nella prima parte del quadro RX (righi da RX1 a RX9), in colonna 1 per chiederne il rimborso, in colonna 2 per portarlo in compensazione.

  SPUNTI CRITICI

Sebbene la nota ministeriale faccia riferimento solamente al caso in cui si versi un saldo maggiore, detta ipotesi potrebbe essere estesa anche ai casi in cui, sempre per errore, si duplichi un versamento.

Infatti anche in questo caso il maggior versamento emergerà dal Quadro RX seconda parte.

La stesa procedura può essere utilizzata in ambito Iva, nel caso in cui si versi un saldo  a conguaglio maggiore di quello effettivamente dovuto ovvero si duplichi un versamento periodico.

Si può infatti ipotizzare che con l’istruzione appena diramata, il ministero delle finanze abbia voluto introdurre un ulteriore caso di compensazione per le somme erroneamente versate, qualora nel quadro RX vengano evidenziati gli estremi del versamento e il maggior versamento effettuato.

Italia Oggi di mercoledì 21 luglio 1999, pag. 23

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Risoluzione  20.7.1999, n. 121/E

“Attribuzione del numero di protocollo in sede di trasmissione in via telematica delle dichiarazioni dei redditi.”

In breve

Come è noto il soggetto abilitato che si obbliga alla trasmissione telematica della dichiarazione deve rilasciare al contribuente copia della dichiarazione contenente l’impegno a trasmettere e la ricevuta della dichiarazione medesima. La ricevuta  è corredata di due serie di spazzi al fine di attribuirne  il numero di protocollo; uno di quattro caratteri, per l’indicazione della sede di trasmissione, un secondo di 7 per l’indicazione del progressivo di numerazione della dichiarazione.

La risoluzione in esame ha chiarito che la serie di 7 caratteri può includere anche una lettera dell’alfabeto latino, rendendo ammissibile l’attribuzione di protocolli come di seguito ipotizzati:

se vengono trasmessi due modd. Unico 99 persone fisiche e due modd. Unico 99 società di capitali entri commerciali ed equiparati, si potrebbe attribuire ai primi il protocollo A000001, A000002 e ai secondi, B000001, e B000002.”

Italia Oggi di mercoledì 21 luglio 1999, pag. 23

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Risoluzione  20.7.1999, n. 120/E

“Compensazioni di crediti risultanti dalla dichiarazione dei sostituti d’imposta relativa agli interessi, latri redditi di capitale e redditi diversi, di cui al quadro Rz del modello Unico 1999.”

In breve

Possono essere compensati nel Mod. F24 anche i crediti risultanti dalla dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa a interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi, di cui al quadro RZ del modello Unico 1999, dovuti a versamenti indebiti o in eccesso (cfr. anche Ris. n. 92/E del 1999)

A tal fine, deve essere utilizzato il codice-tributo 1678, denominato "Eccedenze di versamenti di ritenute di imposte erariali da utilizzare in compensazione - Art. 1, comma 2, D.P.R. n. 445/1997", in corrispondenza del quale va indicato l'anno d'imposta cui inerisce il versamento in eccesso, nella forma "AAAA".

Italia Oggi di mercoledì 21 luglio 1999, pag. 23  

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NOTA SOGEI 28 luglio 1999

“Risposte Sogei su dichiarazioni Iva trasmesse per via telematica – Principali cause di mancata accettazione”

In breve

La Sogei ha esaminato le principali cause di mancata accettazione delle dichiarazioni IVA trasmesse per via telematica sulla base dei più frequenti errori o inesattezze compiute dal contribuente.

Appresso si metteranno in risalto i tratti salienti del documento:

Dichiarazioni periodiche

I motivi della mancata accettazione della dichiarazione IVA periodica sono legati principalmente alla omissione o all’inesattezza delle seguenti informazioni:

 non conformità dei dati alle specifiche tecniche (ad esempio, valori non numerici presenti in campi previsti per contenere importi numerici);

 incongruenze dei dati contabili;

 protocollo attribuito dall’intermediario (campo 4 delle specifiche tecniche);

 codice fiscale dell’intermediario che predispone o trasmette la dichiarazione (campi 52 o 54 delle specifiche tecniche);

 data di ricezione errata (campo 58 delle specifiche tecniche).

Queste ultime informazioni sono obbligatorie in quanto parte integrante della ricevuta che l’intermediario è tenuto a restituire al contribuente. Tale obbligo sussiste anche per le società che trasmettono, eventualmente, per conto di altre società del gruppo.

Le stesse indicazioni possono essere omesse esclusivamente nel caso in cui l’intermediario o la società stiano trasmettendo la propria dichiarazione oppure se l’intermediario è il curatore fallimentare che invia la dichiarazione del soggetto sottoposto a procedura concorsuale.

Procedure di correzione

La Sogei ha, inoltre fornito istruzioni operative per rimuovere gli errori segnalati e trasmettere nuovamente le dichiarazioni corrette, anche nell’ipotesi di invio di dichiarazione sostitutiva, qualora lo stesso contribuente o l’intermediario si rendano conto che, successivamente alla trasmissione e all’accettazione da parte del sistema la dichiarazione conteneva uno o più errori.

Quesiti degli intermediari

Infine la Sogei ha risposto a una serie di quesiti ricorrenti da parte di intermediari, in particolare:

quali valori inserire nel campo codice fornitore;

 come rimediare all’errore che viene evidenziato, nella fase di autenticazione dei file da inviare, quando si utilizza una chiave privata (contenuta nel floppy) con una chiave pubblica (contenuta nel file "iscrizio.att") non corrispondente;

 come scompattare, visualizzare e stampare la ricevuta di presentazione della dichiarazione;

 come controllore e autenticare il file delle dichiarazioni prima di inviarlo;

 come inserire il numero di protocollo nella dichiarazione da inviare.

Il sole 24 ore di giovedì 29 luglio 1999, pag. 17

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ARTICOLO a cura di Renato Portale

“Precisazione del Ministero sul regime delle operazioni di sottoscrizione e riscatto – Quote di fondi comuni fuori del campo Iva.

In breve

L’articolo sintetizza il contenuto della R.M. n. 130/E del 29.7.1999. Con la risoluzione appena citata  il Ministero chiarisce in particolare che le operazioni di compravendita di fondi comuni di investimento quali cessioni di mero denaro non rientrano nel campo di applicazione dell’Iva. Al contrario invece le operazioni pronti contro termine, dopo le modifica apportata dal’art.4 della  Legge n. 133/1999 (Collegato ordinamentale alla legge finanziaria 1999) rientrano nel campo di applicazione del tributo quali operazioni esenti, per la sola differenza tra prezzo a pronti a prezzo a termine del titolo sottostante l’operazione; tale trattamento è esteso ai contratti derivati quali Option,  Futures, Swops, Cap, ecc).

Il sole 24 ore di sabato 31 luglio 1999, pag. 13

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Risoluzione n. 117/E del 15 luglio 1999

"Richiesta di parere ex art. 21 L. 413/1991. Diritto di interpello. Quesito. Cessione di ramo di azienda."

In breve:

L’articolo di Sargio Marchese “Una risoluzione antidubbi", in Il Sole 24 ore di Lunedì 2 agosto 1999, pag. 11 , da una chiara lettura della circolare n. 117/E cit. mettendo in risalto le indicazioni circa  la nuova norma antielusiva (art.37-bis D.P.R. 600/1973), fornite in quella sede indirettamente dal ministero delle Finanze,

 Affinché si concretizzi il piano elusivo è necessario che il contribuente ponendo in essere una o più operazioni dettagliatamente indicate dalla norma senza una valida ragione economica produca un risparmio d’imposta disapprovato dal sistema.

Secondo questa chiave di lettura è quindi necessario  che:

si compiano le operazioni indicate dalla norma;

si realizzi un risparmio d’imposta disapprovato dal sistema;

non ci siano valide ragioni economiche.

In merito agli ultimi due punti il ministero chiarisce che:

non costituisce elusione il risparmio incerto ;

l’assenza di valide ragioni economiche devono essere valutate soggettivamente.

Secondo il primo dei principi citati il differenziale di imposta, tra imposta sostitutiva del 27% versata e minori imposte dovute in relazione ai maggiori quote di ammortamento sui beni che hanno scontato la plusvalenza non costituisce risparmio d’imposta punito  dalla norma antielusiva. 

Secondo il ministero infatti il risparmio d’imposta essendo legato alla redditività dell’impresa (se l’impresa non produce redditi per più di 5 anni parte delle maggiori quote di ammortamento potrebbero andare perse) il contribuente non può stabilire a priori la convenienza a porre in essere tali operazioni.

In merito al secondo elemento essenziale per concretizzare la fattispecie elusiva, il Ministero indica indirettamente che, la ragione economica deve essere valutata caso per caso verificando se l’operazione che a priori appare assolutamente antieconomica, possa avere invece una giustificazione nella situazione particolare in cui l’impresa si trova.

Il Sole 24 ore di Lunedì 2 agosto 1999, pag. 11

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Aggiornato il: 13 novembre 1999