DECRETO 28 giugno 1999
DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1999
DECRETO 28 giugno 1999
DECRETO 17 giugno 1999
Risoluzione 20.7.1999, n. 119/E
Risoluzione 20.7.1999, n. 121/E
Risoluzione 20.7.1999, n. 120/E
Nota SOGEI 28 luglio 1999
ARTICOLO a cura di Renato Portale
ARTICOLO a cura di Sergio Marchese
“Definizione delle modalita' di pagamento delle somme
iscritte a ruolo, ai sensi dell'art. 28, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.”
In breve Dal 1° luglio 1999 il pagamento delle somme iscritte a ruolo può
essere effettuato:
Concessionario
Agenzie postali e banche Il pagamento integrale delle somme iscritte a ruolo può essere
effettuato presso qualunque agenzia postale o banca, utilizzando l’apposito
modello allegato al decreto (n.1), che il concessionario del servizio nazionale
della riscossione unisce alla cartella di pagamento. Bollettino di conto corrente postale Presso le agenzie postali, utilizzando l’apposito bollettino di conto
corrente postale (allegato n. 2), può essere effettuato il pagamento:
Carte Pago-bancomat Presso gli sportelli dei concessionari del servizio nazionale della
riscossione o le agenzie postali in cui sono installati terminali elettronici
idonei a consentire alla clientela di eseguire operazioni di pagamento in
circolarità interbancaria il pagamento delle somme iscritte a ruolo può essere
effettuato anche mediante carte Pago-bancomat. In questo caso il pagamento ha carattere liberatorio e l'importo non può
eccedere quello autorizzato dalla banca emittente la carta al momento della
richiesta di utilizzo. Pagamento fuori del territorio nazionale In caso di pagamento effettuato fuori del territorio nazionale, mediante
bonifico sul conto corrente bancario indicato dal concessionario del servizio
nazionale della riscossione, nella cartella di pagamento, il contribuente deve
indicare il numero della cartella di pagamento e il proprio codice fiscale. Se il pagamento è parziale devono essere indicati anche il numero
progressivo, evidenziato nella stessa cartella di pagamento e l'importo di
ognuno degli addebiti che intende pagare. Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20.8.1999 DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1999 “Contenuto e
caratteristiche tecniche per la trasmissione in via telematica,
all'amministrazione finanziaria, dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli
UNICO 99 da parte dei soggetti abilitati.” In breve Il decreto fissa le modalità tecniche per la trasmissione telematica delle dichiarazioni contenute in UNICO-99. Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23-07-1999 (Suppl. Ordinario n.137) DECRETO 28 giugno 1999“Approvazione dei modelli
della cartella di pagamento e dell'avviso di intimazione ai sensi degli articoli
25 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602.” In breve Il decreto del Direttore generale delle entrate approva il nuovo modello di cartella di pagamento previsto dal decreto di riforma della riscossione in vigore dal 1° luglio scorso (art. 25, D.P.R. n. 602/1973, sostituito dall'art. 11 D.Lgs. n. 46/1999). Il nuovo modello, in base al quale devono essere redatte le cartelle di pagamento dal 1° luglio 1999, è adattabile alle diverse tipologie di iscrizione a ruolo e fornisce al contribuente tutti gli elementi necessari ad evidenziare i motivi che l'hanno determinata. Contiene, inoltre, le istruzioni per il pagamento e le avvertenze relative alle modalità e ai termini di impugnazione della cartella, che ne formano parte integrante. Avvertenze Ruoli resi esecutivi prima del 1° luglio 1999 Le cartelle di
pagamento relative ai ruoli resi esecutivi antecedentemente al 1° luglio 1999
continuano ad essere redatte in conformità ai modelli approvati con il
D.M.31.12.1996. Le nuove cartelle di
pagamento approvate sono utilizzate invece
per i ruoli resi esecutivi dopo al 1.7.1999. E’ appena il caso si ricordare che, le nuove cartelle di pagamento contengono in se la messa in mora del contribuente, mentre, le vecchie cartelle, devono essere considerate ancora come avviso di mora. Avviso di intimazione Con lo stesso decreto è stato approvato anche il modello dell'avviso di intimazione che il concessionario deve notificare al contribuente inadempiente prima di procedere all'espropriazione forzata, se l'espropriazione stessa non è iniziata, entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento (art. 50, D.P.R. n. 602/1973, sostituito dall'art. 16, D.Lgs. n. 46/1999). Gazzetta
Ufficiale n. 173 del 26-07-1999 DECRETO 17 giugno 1999“Modificazione al decreto ministeriale 4 settembre 1996,
integrato dai successivi decreti del 25 marzo 1998 e del 16 dicembre 1998,
contenente l'elenco degli Stati con i quali e' attuabile lo scambio di
informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul
reddito in vigore con la Repubblica italiana.” In breve Il decreto in
epigrafe aggiunge al D.M. 4.9.1996 il "Sud Africa ed il Vietnam". Gazzetta
Ufficiale n. 174 del 27-07-1999
Risoluzione
20.7.1999, n. 119/E “Maggior versamento di imposte a saldo” In breve La risoluzione consente di portare a
compensazione o di chiedere a rimborso i versamenti effettuati in eccesso
rispetto a quelli dovuti in base alla dichiarazione unificata annuale. In base a
tale istruzione infatti se il contribuente per errore ha effettuato un
versamento a saldo superiore a quello che emerge dalla dichiarazione può
recuperare a compensazione il maggior versamento evidenziando l’errore in
dichiarazione nel modo seguente:
Sebbene la nota ministeriale faccia
riferimento solamente al caso in cui si versi un saldo maggiore, detta ipotesi
potrebbe essere estesa anche ai casi in cui, sempre per errore, si duplichi un
versamento. Infatti anche in questo caso il maggior
versamento emergerà dal Quadro RX seconda parte. La stesa procedura
può essere utilizzata in ambito Iva, nel caso in cui si versi un saldo
a conguaglio maggiore di quello effettivamente dovuto ovvero si duplichi
un versamento periodico. Si può infatti ipotizzare che con
l’istruzione appena diramata, il ministero delle finanze abbia voluto
introdurre un ulteriore caso di compensazione per le somme erroneamente versate,
qualora nel quadro RX vengano evidenziati gli estremi del versamento e il
maggior versamento effettuato. Italia
Oggi di mercoledì 21 luglio 1999, pag. 23 Risoluzione
20.7.1999, n. 121/E “Attribuzione
del numero di protocollo in sede di trasmissione in via telematica delle
dichiarazioni dei redditi.” In breve Come è noto il soggetto abilitato che si obbliga
alla trasmissione telematica della dichiarazione deve rilasciare al contribuente
copia della dichiarazione contenente l’impegno a trasmettere e la ricevuta
della dichiarazione medesima. La ricevuta è
corredata di due serie di spazzi al fine di attribuirne
il numero di protocollo; uno di quattro caratteri, per l’indicazione
della sede di trasmissione, un secondo di 7 per l’indicazione del progressivo
di numerazione della dichiarazione. La risoluzione in esame ha chiarito che la serie di
7 caratteri può includere anche una lettera dell’alfabeto latino, rendendo
ammissibile l’attribuzione di protocolli come di seguito ipotizzati: “se vengono trasmessi due modd.
Unico 99 persone fisiche e due modd. Unico 99 società di capitali entri
commerciali ed equiparati, si potrebbe attribuire ai primi il protocollo
A000001, A000002 e ai secondi, B000001, e B000002.” Italia Oggi di mercoledì 21 luglio 1999, pag. 23 Risoluzione
20.7.1999, n. 120/E “Compensazioni di crediti risultanti dalla
dichiarazione dei sostituti d’imposta relativa agli interessi, latri redditi
di capitale e redditi diversi, di cui al quadro Rz del modello Unico 1999.” In breve Possono essere compensati nel Mod. F24 anche i crediti risultanti dalla
dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa a interessi, altri redditi di
capitale e redditi diversi, di cui al quadro RZ del modello Unico 1999, dovuti a
versamenti indebiti o in eccesso (cfr. anche Ris. n. 92/E del 1999) A tal fine, deve essere utilizzato il codice-tributo 1678, denominato
"Eccedenze di versamenti di ritenute di imposte erariali da utilizzare in
compensazione - Art. 1, comma 2, D.P.R. n. 445/1997", in corrispondenza del
quale va indicato l'anno d'imposta cui inerisce il versamento in eccesso, nella
forma "AAAA". Italia
Oggi di mercoledì 21 luglio 1999, pag. 23 “Risposte Sogei su
dichiarazioni Iva trasmesse per via telematica – Principali cause di mancata
accettazione” In breve La Sogei ha esaminato
le principali cause di mancata accettazione delle dichiarazioni IVA trasmesse
per via telematica sulla base dei più frequenti errori o inesattezze compiute
dal contribuente. Appresso si
metteranno in risalto i tratti salienti del documento:
I motivi della mancata accettazione della dichiarazione IVA periodica
sono legati principalmente alla omissione o all’inesattezza delle seguenti
informazioni:
Queste ultime informazioni sono obbligatorie in quanto parte integrante
della ricevuta che l’intermediario è tenuto a restituire al contribuente.
Tale obbligo sussiste anche per le società che trasmettono, eventualmente, per
conto di altre società del gruppo. Le stesse indicazioni possono essere omesse esclusivamente nel caso in
cui l’intermediario o la società stiano trasmettendo la propria dichiarazione
oppure se l’intermediario è il curatore fallimentare che invia la
dichiarazione del soggetto sottoposto a procedura concorsuale.
La Sogei ha, inoltre fornito istruzioni operative per rimuovere gli
errori segnalati e trasmettere nuovamente le dichiarazioni corrette, anche
nell’ipotesi di invio di dichiarazione sostitutiva, qualora lo stesso
contribuente o l’intermediario si rendano conto che, successivamente alla
trasmissione e all’accettazione da parte del sistema la dichiarazione
conteneva uno o più errori.
Infine la Sogei ha risposto a una serie di quesiti ricorrenti da parte
di intermediari, in particolare:
Il
sole 24 ore di giovedì 29 luglio 1999, pag. 17 ARTICOLO a cura di Renato Portale “Precisazione del Ministero sul regime delle operazioni
di sottoscrizione e riscatto – Quote di fondi comuni fuori del campo Iva. In breve L’articolo sintetizza il contenuto della R.M. n. 130/E del 29.7.1999. Con la risoluzione appena citata il Ministero chiarisce in particolare che le operazioni di compravendita di fondi comuni di investimento quali cessioni di mero denaro non rientrano nel campo di applicazione dell’Iva. Al contrario invece le operazioni pronti contro termine, dopo le modifica apportata dal’art.4 della Legge n. 133/1999 (Collegato ordinamentale alla legge finanziaria 1999) rientrano nel campo di applicazione del tributo quali operazioni esenti, per la sola differenza tra prezzo a pronti a prezzo a termine del titolo sottostante l’operazione; tale trattamento è esteso ai contratti derivati quali Option, Futures, Swops, Cap, ecc). Il sole 24
ore di sabato 31 luglio 1999, pag. 13 Risoluzione n. 117/E del 15 luglio 1999 "Richiesta di parere ex art. 21 L. 413/1991. Diritto di interpello.
Quesito. Cessione di ramo di azienda." In breve: L’articolo di Sargio Marchese
“Una risoluzione antidubbi", in Il
Sole 24 ore di Lunedì 2 agosto 1999, pag. 11 Affinché si concretizzi il piano elusivo è necessario che il contribuente ponendo in essere una o più operazioni dettagliatamente indicate dalla norma senza una valida ragione economica produca un risparmio d’imposta disapprovato dal sistema. Secondo questa chiave di lettura è quindi necessario che:
In merito agli ultimi due punti il ministero chiarisce che:
Secondo il primo dei principi citati il differenziale di imposta, tra imposta sostitutiva del 27% versata e minori imposte dovute in relazione ai maggiori quote di ammortamento sui beni che hanno scontato la plusvalenza non costituisce risparmio d’imposta punito dalla norma antielusiva. Secondo il ministero infatti il risparmio d’imposta essendo legato alla redditività dell’impresa (se l’impresa non produce redditi per più di 5 anni parte delle maggiori quote di ammortamento potrebbero andare perse) il contribuente non può stabilire a priori la convenienza a porre in essere tali operazioni. In merito al secondo elemento essenziale per concretizzare la fattispecie elusiva, il Ministero indica indirettamente che, la ragione economica deve essere valutata caso per caso verificando se l’operazione che a priori appare assolutamente antieconomica, possa avere invece una giustificazione nella situazione particolare in cui l’impresa si trova. Il
Sole 24 ore di Lunedì 2 agosto 1999, pag. 11 |
Inviare a Claudio Carpentieri un messaggio di posta elettronica
contenente domande o commenti su questo sito Web.
|