Roma, in data 29.11.99

DIPARTIMENTO Entrate
Risoluzione n.160


 

                                             Alla A.N. U.T.E.L.               
                                 -------------------------                    
        Con   nota  del  28  ottobre  u.s.  codesta  Associazione  ha  chiesto
chiarimenti in   ordine   al    termine entro il quale gli enti locali possono
deliberare eventuali  modificazioni tariffarie  in materia di imposta comunale
sulla pubblicita', ed in particolare se detto termine sia il 31 ottobre - come
si legge   nell'art.   3,   comma 5,  del 15 novembre 1997 del D.Lgs. n. 507 -
oppure il  31 dicembre, come invece stabilisce l'art. 31, comma 1, della legge
23 dicembre 1998, n. 488.                                                     
        I dubbi   sono   sorti   dal fatto che il recente intervento normativo
effettuato dall'art. 10, comma 18, della L. 13 maggio 1999, n. 133, sul citato
art. 3,   comma  5  del D. Lgs. n. 507, pur avendo soppresso il meccanismo che
prevedeva l'automatico   rinnovo   delle  tariffe qualora queste non venissero
modificate, non  ha invece provveduto ad armonizzare il termine del 31 ottobre
con quello   del   31   dicembre,   per  cui la contraddittorieta' delle varie
disposizioni legislative    comporta     incertezza  sull'effettivo termine da
prendere in considerazione.                                                   
        Al riguardo  si precisa che le perplessita' manifestate possono essere
agevolmente risolte in base alla considerazione che il termine del 31 ottobre,
tuttora presente in molti provvedimenti legislativi che disciplinano i tributi
locali, ha  subito uno slittamento al 31 dicembre ad opera dell'art. 31, comma
1, della   legge   23 dicembre 1998, n. 488, che ha rinviato in via generale a
tale data, sia il termine per l'approvazione del bilancio di  previsione,  che
il termine previsto per deliberare le tariffe e le aliquote di imposta.       
        L'assunto che   alla  disposizione in esame debba riconoscersi valenza
generale e'   giustificato   anche   dall'art. 52, comma 2, e dall'art. 54 del
D.lgs. 15   dicembre   1997,   n.  446, che stabiliscono rispettivamente che i
regolamenti sono  approvati con deliberazione del comune e della provincia non
oltre il   termine   di   approvazione  del bilancio di previsione e non hanno
effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo e che le province ed i comuni
approvano le   tariffe   ed   i  prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del
bilancio.                                                                     
        A conferma   di quanto esposto vi e' inoltre l'art. 13, comma 4, della
legge 3   agosto   1999,   n. 265, che, nel modificare l'art. 55 della Legge 8
giugno 1990,     n. 142,  ha stabilito che  "i comuni e le province deliberano
entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo".        
        E' stato    percio'    realizzato,    grazie   alla circostanza che la
determinazione della    misura    delle   aliquote e delle tariffe costituisce
fondamentale elemento   della manovra di bilancio, il necessario coordinamento
legislativo fra  i due termini in esame e pertanto le norme dove ancora appare
la data del 31 ottobre, devono ritenersi ormai superate ed abrogate, in quanto
incompatibili, da quelle successive recate dai suddetti articoli.             
        Conseguentemente per   tributi disciplinati dal D.Lgs. n. 507 del 1997
(l'imposta comunale    sulla    pubblicita'    ed   il diritto sulle pubbliche
affissioni, la  Tosap e la tassa rifiuti), per l'Ici - disciplinata dal D.Lgs.
30 dicembre  1992,  n. 504 - nonche' per le addizionali comunale e provinciale
all'Irpef, istituite   rispettivamente dal D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e
dall'art. 12   della   citata  legge n. 133 del 1999, deve ritenersi valido il
termine del 31 dicembre, ancorche' le norme contenute nei citati provvedimenti
indichino la data del 31 ottobre.                                             

 
 
Inviare a Claudio Carpentieri un messaggio di posta elettronica contenente domande o commenti su questo sito Web.
Copyright © 1999 Claudio Carpentieri
Aggiornato il: 08 dicembre 1999